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Document 32009R1211
Regulation (EC) No 1211/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 337 del 18.12.2009, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2018; abrogato da 32018R1971
18.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 337/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1211/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2009
che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva quadro) (4), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva autorizzazioni) (6), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (7), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (8) («la direttiva quadro e le direttive particolari»), mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità (9) integra e supporta, per il roaming intracomunitario, le disposizioni dettate dal quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche. |
(3) |
Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che il quadro normativo dell’Unione europea sia applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Il quadro normativo dell’Unione europea stabilisce obiettivi da raggiungere e fornisce un quadro d’azione per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), pur garantendo loro una certa flessibilità in taluni settori per applicare le norme in funzione delle circostanze nazionali. |
(4) |
Data la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione europea, la Commissione ha istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) a norma della decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (10), con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a sviluppare il mercato interno e, più in generale, a fornire un’interfaccia tra le ANR e la Commissione. |
(5) |
Il GRE ha fornito un contributo positivo a prassi regolamentari coerenti favorendo la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Tale approccio volto a sviluppare maggiore coerenza tra le ANR mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze sulle esperienze pratiche si è dimostrato proficuo nel breve periodo che ha fatto seguito alla sua adozione. Sarà necessario proseguire ed intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le ANR al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. |
(6) |
Ciò richiede il rafforzamento del GRE ed il suo riconoscimento nel quadro normativo dell’Unione europea quale Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Il BEREC non dovrebbe essere un’agenzia comunitaria né avere personalità giuridica. Il BEREC dovrebbe sostituire il GRE e fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, nell’esercizio di tutte le loro responsabilità nell’ambito del quadro normativo dell’Unione europea. Il BEREC dovrebbe fornire competenze e instaurare la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle sue consulenze e informazioni, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi, come pure alla diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti. |
(7) |
Riunendo una serie di competenze, il BEREC dovrebbe assistere le ANR, senza sostituire le funzioni originarie o replicare un lavoro già in corso, coadiuvando la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti. |
(8) |
Il BEREC dovrebbe continuare le attività del GRE, sviluppando la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l’applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno. |
(9) |
Il BEREC dovrebbe inoltre fungere quale organismo di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza il BEREC dovrebbe fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi. |
(10) |
Il BEREC dovrebbe svolgere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e i comitati esistenti, e senza pregiudicarne i rispettivi ruoli, quali il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (11), il gruppo politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (12), e il comitato di contatto istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (13). |
(11) |
Per dare al BEREC supporto professionale e amministrativo, l’Ufficio dovrebbe essere costituito come organo della Comunità dotato di personalità giuridica e dovrebbe esercitare i compiti conferitigli dal presente regolamento. Per poter fornire al BEREC supporto efficiente, l’Ufficio dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. L’Ufficio dovrebbe avere un comitato di gestione e un direttore amministrativo. |
(12) |
Le strutture organizzative del BEREC e dell’Ufficio dovrebbero essere snelle e confacenti alle funzioni che saranno chiamati a svolgere. |
(13) |
L’Ufficio dovrebbe essere un organismo comunitario ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) (regolamento finanziario). All’Ufficio si dovrebbe applicare l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 47. |
(14) |
Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, vale a dire l’ulteriore sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l’intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dell’ambito di applicazione comunitario del presente regolamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ISTITUZIONE
Articolo 1
Istituzione
1. È istituito l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con le competenze specificate dal presente regolamento.
2. Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE (direttive particolari) e dal regolamento (CE) n. 717/2007.
3. Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente. In tutte le sue attività il BEREC persegue gli stessi obiettivi assegnati alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In particolare, il BEREC contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche.
4. Il BEREC si avvale delle competenze disponibili presso le ANR ed esegue i suoi compiti in cooperazione con queste ultime e la Commissione. Il BEREC promuove la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Inoltre, il BEREC fornisce consulenza alla Commissione e, su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL BEREC
Articolo 2
Ruolo del BEREC
Il BEREC:
a) |
sviluppa e diffonde tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie o orientamenti comuni sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione europea; |
b) |
a richiesta, fornisce assistenza alle ANR su questioni regolamentari; |
c) |
fornisce pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti della Commissione menzionati nel presente regolamento, nella direttiva quadro e nelle direttive particolari; |
d) |
elabora relazioni e fornisce consulenza, su richiesta motivata della Commissione o di propria iniziativa, e fornisce pareri destinati al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta motivata o di propria iniziativa, su qualsiasi materia relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze; |
e) |
su richiesta, assiste il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le ANR nelle relazioni, nelle discussioni e negli scambi con le parti terze; assiste inoltre la Commissione e le ANR per diffondere le migliori prassi regolamentari presso terzi. |
Articolo 3
Compiti del BEREC
1. I compiti del BEREC sono i seguenti:
a) |
fornire pareri su progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all’imposizione di misure correttive, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); cooperare e lavorare assieme con le ANR ai sensi degli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); |
b) |
fornire pareri su progetti di raccomandazioni e/o di orientamenti sulla forma, il contenuto e il livello di dettaglio da fornire nelle notifiche, ai sensi dell’articolo 7 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); |
c) |
essere consultato su progetti di raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); |
d) |
fornire pareri su progetti di decisione relativi all’individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); |
e) |
a richiesta, fornire assistenza alle ANR nel contesto dell’analisi dei mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); |
f) |
fornire pareri su progetti di decisioni e raccomandazioni relative all’armonizzazione, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); |
g) |
essere consultato e fornire pareri sulle controversie transnazionali ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); |
h) |
fornire pareri su progetti di decisioni che autorizzano o impediscono ad un’ANR di adottare misure eccezionali, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); |
i) |
essere consultato su progetti di misure relative all’accesso effettivo al numero di emergenza «112», ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale); |
j) |
essere consultato su progetti di misure relative all’operatività effettiva dei numeri con prefisso 116, in particolare il numero verde 116000 per le segnalazioni relative ai bambini scomparsi, ai sensi dell’articolo 27 bis della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale); |
k) |
assistere la Commissione nell’aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), ai sensi dell’articolo 9 della direttiva stessa; |
l) |
su richiesta, fornire assistenza alle ANR nei casi di frode o di abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri; |
m) |
fornire pareri intesi a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni per i fornitori di servizi commerciali transfrontalieri; |
n) |
monitorare e riferire sul settore delle comunicazioni elettroniche e pubblicare una relazione annuale sugli sviluppi del settore stesso. |
2. Il BEREC può, su richiesta motivata della Commissione, decidere all’unanimità di svolgere altri compiti specifici che siano necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali come definite all’articolo 1, paragrafo 2.
3. Le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti, la consulenza o la migliore prassi regolamentare adottati dal BEREC. Il BEREC può consultare, se del caso, le competenti autorità nazionali della concorrenza prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.
Articolo 4
Composizione e organizzazione del BEREC
1. Il BEREC è composto dal comitato dei regolatori.
2. Il comitato dei regolatori è composto da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello della ANR dello Stato membro in questione avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.
Il BEREC esercita in modo indipendente le funzioni conferitegli dal presente regolamento.
I membri del comitato dei regolatori non sollecitano né accettano alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.
Le ANR nominano un membro supplente per Stato membro.
La Commissione partecipa alle riunioni del BEREC come osservatore ed è rappresentata a un livello appropriato.
3. Le ANR degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e quelle degli Stati candidati all’adesione all’Unione europea possiedono lo status di osservatore e sono rappresentate a un livello appropriato. Il BEREC può invitare altri esperti ed osservatori a partecipare alle riunioni.
4. Il comitato dei regolatori nomina fra i suoi membri il suo presidente e il(i) vicepresidente(i), conformemente al regolamento interno del BEREC. Il(I) vicepresidente(i) assume(assumono) automaticamente le funzioni di presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare tali funzioni. Il mandato del presidente e del(dei) vicepresidente(i) ha una durata di un anno.
5. Fatto salvo il ruolo del comitato dei regolatori in relazione alle funzioni del presidente, quest’ultimo non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o ANR, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.
6. Le riunioni plenarie del comitato dei regolatori sono convocate dal presidente almeno quattro volte all’anno in sessione ordinaria. Anche le riunioni straordinarie sono convocate su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei membri del comitato. L’ordine del giorno della riunione è stabilito dal presidente ed è messo a disposizione del pubblico.
7. Il lavoro del BEREC può essere organizzato in gruppi specialistici di lavoro.
8. La Commissione è invitata a tutte le riunioni plenarie del comitato dei regolatori.
9. Il comitato dei regolatori adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento, della direttiva quadro o delle direttive particolari. Ciascun membro o supplente dispone di un voto. Le decisioni del comitato dei regolatori sono rese pubbliche e menzionano le riserve di un’ANR, su richiesta di quest’ultima.
10. Il comitato dei regolatori adotta e rende accessibile al pubblico il regolamento interno del BEREC. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato le modalità di voto, comprese le condizioni alle quali un membro può agire a nome di un altro membro, le regole in materia di quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno garantisce inoltre che i membri del comitato dei regolatori ricevano sempre gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi in anticipo rispetto a ciascuna riunione, in modo che essi abbiano la possibilità di presentare emendamenti prima del voto. Il regolamento interno può, fra l’altro, stabilire procedure di voto d’urgenza.
11. L’Ufficio di cui all’articolo 6 fornisce i servizi di sostegno amministrativo e professionale al BEREC.
Articolo 5
Compiti del comitato dei regolatori
1. Il comitato dei regolatori assolve le funzioni del BEREC enunciate all’articolo 3 e adotta tutte le decisioni inerenti al loro esercizio.
2. Il comitato dei regolatori approva preventivamente i contributi volontari degli Stati membri o delle ANR di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), in base alle seguenti modalità:
a) |
all’unanimità se tutti gli Stati membri o tutte le ANR hanno deciso di versare un contributo; |
b) |
a maggioranza semplice nel caso in cui un certo numero di Stati membri o di ANR abbia deciso all’unanimità di versare un contributo. |
3. Il comitato dei regolatori adotta, per conto del BEREC, le disposizioni particolari necessarie all’esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti dal BEREC, a norma dell’articolo 22.
4. Il comitato dei regolatori, dopo aver consultato le parti interessate ai sensi dell’articolo 17, adotta il programma annuale di lavoro del BEREC entro la fine dell’anno che precede quello cui il programma si riferisce. Il comitato dei regolatori trasmette il programma di lavoro annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione subito dopo la sua adozione.
5. Il comitato dei regolatori adotta la relazione annuale sulle attività del BEREC e la trasmette ogni anno entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del comitato dei regolatori di riferire su questioni pertinenti connesse alle attività del BEREC.
Articolo 6
L’Ufficio
1. L’Ufficio è istituito quale organismo comunitario dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 185 del regolamento finanziario. All’Ufficio si applica il punto 47 dell’AII del 17 maggio 2006.
2. Sotto la guida del comitato dei regolatori, l’Ufficio:
— |
fornisce servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC, |
— |
raccoglie informazioni dalle ANR e provvede allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione al ruolo e ai compiti stabiliti all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, |
— |
diffonde le migliori prassi presso le ANR, conformemente all’articolo 2, lettera a), |
— |
assiste il presidente nella preparazione dei lavori del comitato dei regolatori, |
— |
costituisce gruppi specialistici di lavoro su richiesta del comitato dei regolatori e fornisce il supporto necessario ad assicurarne la corretta operatività. |
3. L’Ufficio dispone di:
a) |
un comitato di gestione; |
b) |
un direttore amministrativo. |
4. In ciascuno degli Stati membri l’Ufficio ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. L’Ufficio, in particolare, può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
5. L’Ufficio è gestito dal direttore amministrativo e opera con un numero di dipendenti strettamente limitato a quello necessario per l’assolvimento dei suoi compiti. La consistenza dell’organico è proposta dai membri del comitato di gestione e dal direttore amministrativo a norma dell’articolo 11. Ogni proposta di rafforzamento dell’organico può essere adottata solo per decisione unanime del comitato di gestione.
Articolo 7
Comitato di gestione
1. Il comitato di gestione è composto da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello della ANR indipendente dello Stato membro in questione avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, e da un membro in rappresentanza della Commissione.
Ciascun membro dispone di un voto.
Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano, mutatis mutandis, al comitato di gestione.
2. Il comitato di gestione nomina il direttore amministrativo. Il direttore amministrativo designato non partecipa alla preparazione della relativa decisione né esprime il suo voto su di essa.
3. Il comitato di gestione fornisce orientamenti al direttore amministrativo nello svolgimento dei suoi compiti.
4. Il comitato di gestione è responsabile dell’assunzione di personale.
5. Il comitato di gestione assiste i gruppi specialistici di lavoro nella loro attività.
Articolo 8
Il direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo risponde al comitato di gestione. Nell’esercizio delle sue funzioni, il direttore amministrativo non sollecita né accetta istruzioni da parte di alcuno Stato membro o di alcuna ANR, della Commissione o di terzi.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal comitato di gestione, previo espletamento di un concorso pubblico, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Il Parlamento europeo può esprimere un parere non vincolante sull’idoneità del candidato selezionato dal comitato di gestione, prima della sua nomina. A tal fine, il candidato è invitato a parlare dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di tre anni.
4. Il comitato di gestione può prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore amministrativo, tenendo conto del rapporto di valutazione del presidente e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze del BEREC lo giustifichino.
Il comitato di gestione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore amministrativo.
Se il mandato non è rinnovato, il direttore amministrativo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
Articolo 9
Compiti del direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo è responsabile della direzione dell’Ufficio.
2. Il direttore amministrativo fornisce assistenza alla preparazione dell’ordine del giorno del comitato dei regolatori, del comitato di gestione e dei gruppi specialistici di lavoro. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del comitato dei regolatori e del comitato di gestione.
3. Il direttore amministrativo fornisce assistenza al comitato di gestione per la preparazione del progetto di programma di lavoro dell’Ufficio per l’anno successivo, che viene sottoposto al comitato entro il 30 giugno e adottato dal comitato entro il 30 settembre senza anticipare la decisione finale in merito alla sovvenzione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (definiti congiuntamente quale autorità di bilancio).
4. Il direttore amministrativo, sotto la guida del comitato dei regolatori, sovrintende all’attuazione del programma di lavoro annuale dell’Ufficio.
5. Il direttore amministrativo, sotto la supervisione del comitato di gestione, adotta le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Ufficio in conformità del presente regolamento.
6. Il direttore amministrativo attua il bilancio dell’Ufficio a norma dell’articolo 13 sotto la supervisione del comitato di gestione.
7. Il direttore amministrativo fornisce ogni anno assistenza nella preparazione del progetto di relazione annuale d’attività del BEREC di cui all’articolo 5, paragrafo 5.
Articolo 10
Personale
1. Al personale dell’Ufficio, compreso il direttore amministrativo, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (16), nonché le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime.
2. Il comitato di gestione, in accordo con la Commissione, adotta le misure di attuazione necessarie, conformemente a quanto prevede l’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3. I poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e i poteri conferiti all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, sono esercitati dal vicepresidente del comitato di gestione.
4. Il comitato di gestione può adottare disposizioni volte a consentire il distacco temporaneo di esperti nazionali degli Stati membri presso l’Ufficio, per un periodo massimo di tre anni.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 11
Bilancio dell’Ufficio
1. Le entrate e le risorse dell’Ufficio sono costituite, in particolare, da:
a) |
una sovvenzione della Comunità iscritta nelle pertinenti voci del bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione) per decisione dell’autorità di bilancio e a norma del punto 47 dell’AII del 17 maggio 2006; |
b) |
contributi finanziari degli Stati membri o delle loro ANR versati su base volontaria ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2. Tali contributi sono impiegati per finanziare determinate voci di spesa operativa quali definite nell’accordo concluso tra l’Ufficio e gli Stati membri o loro ANR a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17). Ogni Stato membro garantisce che le ANR dispongano delle risorse finanziarie necessarie per partecipare alle attività dell’Ufficio. Prima della stesura del progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea, l’Ufficio trasmette in tempo utile all’autorità di bilancio idonea documentazione dettagliata sulle entrate con destinazione specifica ai sensi del presente articolo. |
2. Le spese dell’Ufficio comprendono le spese di personale e le spese amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l’anno civile, tutte le entrate e le spese sono oggetto di previsioni e sono iscritte in bilancio.
5. La struttura organizzativa e finanziaria dell’Ufficio è soggetta a revisione ogni cinque anni dopo la data di costituzione dell’Ufficio stesso.
Articolo 12
Stesura del bilancio
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore amministrativo assiste il comitato di gestione nell’elaborazione di un progetto preliminare di bilancio che copra le spese preventivate per l’esercizio finanziario successivo, corredato di un organigramma provvisorio. Ogni anno il comitato di gestione, sulla base di detto progetto, redige il bilancio previsionale delle entrate e delle spese dell’Ufficio per l’esercizio finanziario successivo. Il bilancio previsionale, che comporta un progetto di organigramma, è trasmesso dal comitato di gestione alla Commissione entro il 31 marzo.
2. Il bilancio previsionale è trasmesso dalla Commissione all’autorità di bilancio con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.
3. Sulla base del bilancio previsionale, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e propone l’importo della sovvenzione.
4. L’autorità di bilancio adotta l’organigramma dell’Ufficio.
5. Il bilancio dell’Ufficio è predisposto dal comitato di gestione. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.
6. Il comitato di gestione notifica senza indugio all’autorità di bilancio l’intenzione di attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in ambito immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di fabbricati, e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al comitato di gestione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, il comitato di gestione può dar corso all’operazione prevista.
Articolo 13
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Il direttore amministrativo esercita le funzioni di ordinatore ed esegue il bilancio dell’Ufficio sotto la supervisione del comitato di gestione.
2. Il comitato di gestione predispone una relazione annuale sull’attività dell’Ufficio unitamente a una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici.
3. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile dell’Ufficio comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Ufficio trasmette, entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Il contabile della Commissione procede quindi al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, in conformità dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
4. Entro il 31 marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile della Commissione comunica i conti provvisori dell’Ufficio, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Ufficio, in conformità dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell’Ufficio sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al comitato di gestione.
6. Il comitato di gestione esprime un parere sui conti definitivi dell’Ufficio.
7. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario il direttore amministrativo trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del comitato di gestione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi vengono pubblicati.
9. Entro il 15 ottobre il comitato di gestione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Esso invia tale risposta anche al Parlamento europeo e alla Commissione.
10. Il comitato di gestione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in questione.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, entro il 15 maggio dell’esercizio N + 2 concede un discarico al comitato di gestione relativamente all’esecuzione del bilancio per l’esercizio N.
Articolo 14
Sistemi di controllo interno
Il revisore interno della Commissione è responsabile della revisione contabile dell’Ufficio.
Articolo 15
Norme finanziarie
All’Ufficio si applica il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. Le altre diposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio sono redatte dal comitato di gestione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Ufficio e soltanto con il previo accordo della Commissione.
Articolo 16
Misure antifrode
1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (18).
2. L’Ufficio aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (19) e adotta immediatamente le opportune disposizioni per tutto il personale dell’Ufficio.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che derivano da tali disposizioni prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possano, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Ufficio e presso il personale responsabile della loro attribuzione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17
Consultazione
Se del caso, prima di adottare pareri, migliori prassi regolamentari o relazioni, il BEREC consulta le parti interessate e dà loro l’opportunità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il BEREC, fatto salvo l’articolo 20, mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione.
Articolo 18
Trasparenza e responsabilità
Il BEREC e l’Ufficio svolgono le loro attività assicurando un elevato grado di trasparenza. Il BEREC e l’Ufficio garantiscono che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti i risultati del loro lavoro.
Articolo 19
Invio di informazioni al BEREC e all’Ufficio
La Commissione e le ANR forniscono le informazioni richieste dal BEREC e dall’Ufficio per permettere a questi ultimi di eseguire i loro compiti. Tali informazioni sono gestite a norma dell’articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Articolo 20
Riservatezza
Fatto salvo l’articolo 22, il BEREC e l’Ufficio non pubblicano né rivelano a terzi le informazioni da essi trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.
I membri del comitato dei regolatori e del comitato di gestione, il direttore amministrativo, gli esperti esterni, compresi quelli facenti parte dei gruppi specialistici di lavoro, e i membri del personale dell’Ufficio sono soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
Il BEREC e l’Ufficio inseriscono nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 21
Dichiarazione di interesse
I membri del comitato dei regolatori e del comitato di gestione, il direttore amministrativo e i membri del personale dell’Ufficio rendono annualmente una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi con la quale comunicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto. La dichiarazione di interessi fatta dai membri del comitato dei regolatori e del comitato di gestione e dal direttore amministrativo dell’Ufficio sono rese pubbliche.
Articolo 22
Accesso ai documenti
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (20) si applica ai documenti in possesso del BEREC e dell’Ufficio.
2. Il comitato dei regolatori e il comitato di gestione adotta le misure pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’effettivo avvio operativo rispettivamente del BEREC e dell’Ufficio.
3. Le decisioni adottate a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.
Articolo 23
Privilegi e immunità
All’Ufficio e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
Articolo 24
Responsabilità dell’Ufficio
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Ufficio stesso o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Ufficio nei confronti dell’Ufficio stesso è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Ufficio.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Valutazione e revisione
Entro tre anni dall’effettivo avvio operativo rispettivamente del BEREC e dell’Ufficio la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull’esperienza acquisita quale risultato dell’operato del BEREC e dell’Ufficio. La relazione valutativa prende in esame i risultati ottenuti dal BEREC e dall’Ufficio e i rispettivi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, mandati e compiti rispettivi quali definiti nel presente regolamento e nei rispettivi programmi di lavoro annuali. La relazione valutativa tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo emette un parere sulla relazione valutativa.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
Å. TORSTENSSON
(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.
(2) GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.
(3) Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 67), posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 e decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009.
(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(8) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(9) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
(10) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.
(11) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(12) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.
(13) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.
(14) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(15) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(16) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(17) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(18) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(19) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(20) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.