EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R1136
Commission Regulation (EC) No 1136/2009 of 25 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1136/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1136/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 311 del 26.11.2009, p. 6–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
26.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 27 novembre 2008 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International financial reporting standard, in appresso «IFRS 1 ristrutturato». L’IFRS 1 sostituisce l’IFRS 1 attualmente esistente per renderne più facili in futuro l’utilizzo e le eventuali modifiche. L’IFRS 1 ristrutturato sopprime inoltre alcune disposizioni transitorie superate e contiene alcune modifiche testuali di minore rilievo. Le prescrizioni vigenti non cambiano. |
(3) |
La consultazione del Gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che lo IFRS 1 ristrutturato soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha riferito alla Commissione giudicando equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International financial reporting standards è sostituito da IFRS 1 Prima adozione degli International financial reporting standards (ristrutturato nel 2008) come figura nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano l’IFRS 1, come figura nell’allegato al presente regolamento, al più tardi, a partire dalla data di avvio del loro primo esercizio finanziario avente inizio dopo il 31 dicembre 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS 1 |
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard |
«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org».
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
FINALITÀ
1 |
Il presente IFRS ha lo scopo di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS e i bilanci intermedi relativi all’esercizio di riferimento di tale primo bilancio contengano informazioni di alta qualità che:
|
AMBITO DI APPLICAZIONE
2 |
L’entità deve applicare il presente IFRS:
|
3 |
Il primo bilancio di un’entità redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio annuale in cui l’entità adotta gli IFRS con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve posta all’interno di tale bilancio. Un bilancio redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS se, per esempio, tale entità:
|
4 |
Il presente IFRS si applica quando l’entità adotta gli IFRS per la prima volta. Non si applica quando, per esempio, l’entità:
|
5 |
Il presente IFRS non si applica ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un’entità che già applica gli IFRS. Tali cambiamenti sono soggetti:
|
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS
6 |
L’entità deve predisporre e presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in conformità agli IFRS. |
Principi contabili
7 |
L’entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del primo esercizio di cui si redige il bilancio in conformità agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi 13–19 e nelle Appendici B–E. |
8 |
L’entità non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti. L’entità può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio, se esso permette una applicazione anticipata. Esempio: Applicazione uniforme all’ultima versione degli IFRS Premessa La data di chiusura del primo esercizio in conformità agli IFRS dell’entità A è il 31 dicembre 20X5. L’entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 21). Pertanto il passaggio agli IFRS avviene all’apertura dell’esercizio che ha inizio il 1o gennaio 20X4 (o, il che è lo stesso, alla chiusura dell’esercizio che ha termine il 31 dicembre 20X3). L’entità A ha presentato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità ai precedenti Principi contabili, incluso il 31 dicembre 20X4. Applicazione delle disposizioni L’entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 20X5 per:
L’entità A può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio ma di cui è consentita l’applicazione anticipata per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. |
9 |
Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un’entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neo-utilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nelle Appendici B–E. |
10 |
Salvo quanto illustrato nei paragrafi 13–19 e nelle Appendici B–E, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, l’entità deve:
|
11 |
I principi contabili che l’entità utilizza nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Le rettifiche che ne conseguono derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a quella di transizione agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l’entità deve imputare tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un’altra voce del patrimonio netto). |
12 |
Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura dell’entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:
|
Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS
13 |
Il presente IFRS proibisce l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS. Tali eccezioni sono illustrate nei paragrafi 14–17 e nell’Appendice B. |
Stime
14 |
Le stime effettuate dall’entità in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate. |
15 |
L’entità può ricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili. In conformità al paragrafo 14, l’entità deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, conformemente allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, si ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS di un’entità sia il 1o gennaio 20X4 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 20X4 richiedano la revisione di una stima effettuata in conformità ai precedenti Principi contabili al 31 dicembre 20X3. L’entità non deve modificare le stime nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura conforme agli IFRS in base alle nuove informazioni (a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano prove oggettive che tali stime erano errate). Invece, l’entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se opportuno, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) dell’esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X4. |
16 |
In conformità agli IFRS, l’entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data. |
17 |
I paragrafi 14-16 si applicano al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo. |
Esenzioni dall’applicazione di alcuni IFRS
18 |
Un’entità può scegliere di utilizzare una o più delle esenzioni contenute nelle Appendici C–E. L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia. |
19 |
Alcune esenzioni esposte nelle Appendici C–E fanno riferimento al fair value (valore equo). Ai fini della determinazione dei fair value (valori equi) conformemente al presente IFRS, un’entità deve applicare la definizione di fair value (valore equo) riportata nell’Appendice A e qualsiasi indicazione più specifica fornita in altri IFRS relativamente alla determinazione dei fair value (valori equi) dell’attività o della passività in questione. Tali fair value (valore equo) devono riflettere le condizioni esistenti alla data in base alle quali sono stati determinati. |
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE
20 |
Il presente IFRS non prevede alcuna esenzione dalle disposizioni in merito all’esposizione nel bilancio e alle informazioni integrative incluse in altri IFRS. |
Informazioni comparative
21 |
Per rispettare quanto previsto dallo IAS 1, il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti di conto economico complessivo, due prospetti di conto economico separato (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative. |
Informazioni comparative e riepiloghi storici non secondo gli IFRS
22 |
Alcune entità presentano un riepilogo storico di dati salienti per periodi antecedenti il primo esercizio per il quale tali entità presentano informazioni comparative complete in conformità agli IFRS. Il presente IFRS non richiede che tali riepiloghi siano conformi alle disposizioni contenute negli IFRS in materia di rilevazione e valutazione. Inoltre, alcune entità presentano sia le informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, sia le informazioni comparative previste dallo IAS 1. In ciascun bilancio che contenga un riepilogo di dati storici o informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, l’entità deve:
|
Spiegazione del passaggio agli IFRS
23 |
L’entità deve illustrare come il passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari presentati. |
Riconciliazioni
24 |
Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 23, il primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere:
|
25 |
Le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b) devono contenere dettagli sufficienti a permettere all’utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al prospetto di conto economico complessivo. Se l’entità ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti Principi contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario. |
26 |
Se l’entità rileva di aver commesso errori in base ai precedenti Principi contabili, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili. |
27 |
Lo IAS 8 non tratta dei cambiamenti dei principi contabili che si verificano quando l’entità adotta per la prima volta gli IFRS. Pertanto gli obblighi di informativa dello IAS 8 in relazione ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS. |
28 |
Se l’entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. |
Designazione di attività o passività finanziarie
29 |
Una entità può designare attività o passività finanziarie precedentemente rilevate come attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico oppure può designare un’attività finanziaria come posseduta per la vendita in conformità con il paragrafo D19. L’entità deve indicare il fair value (valore equo) di tutte le attività o passività finanziarie appartenenti a ciascuna categoria alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente. |
Utilizzo del fair value (valore equo) come sostituto del costo
30 |
Se l’entità, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il fair value (valore equo) come sostituto del costo di un elemento degli immobili, impianti e macchinari o degli investimenti immobiliari o delle attività immateriali (si vedano i paragrafi D5 e D7), la stessa deve indicare, nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS:
|
Utilizzo del sostituto del costo per le partecipazioni in controllate, entità a controllo congiunto e società collegate
31 |
Analogamente, se una entità utilizza il sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS relativamente a una partecipazione in una controllata, in una entità a controllo congiunto o in una società collegata nel proprio bilancio separato (vedere paragrafo D15), il primo bilancio separato dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve indicare:
|
Bilanci intermedi
32 |
Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 23, se l’entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 per la parte dell’esercizio in cui redige il primo bilancio d’esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare, oltre a quelle previste dallo IAS 34, le seguenti disposizioni:
|
33 |
Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all’assunto che gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso anche all’ultimo bilancio d’esercizio. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l’entità debba rendere noto «ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento». Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni di significativa importanza per la comprensione del corrente periodo intermedio nel più recente bilancio redatto in conformità ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve, nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
34 |
L’entità deve applicare il presente IFRS se il suo primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS si riferisce a un esercizio che inizia dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. |
35 |
L’entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi D1(n) e D23 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 23 Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. |
36 |
L’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 19, C1 e C4(f) e (g). Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente. |
37 |
Lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 13 e B7. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. |
38 |
Il Costo di una partecipazione in una controllata, entità a controllo congiunto o società collegata (Modifiche all’IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 31, D1(g), D14 e D15. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
39 |
Il paragrafo B7 è stato modificato dal Miglioramenti apportati agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. |
RITIRO DELL’IFRS 1 (PUBBLICATO NEL 2003)
40 |
Il presente IFRS sostituisce l’IFRS 1 (pubblicato nel 2003 e modificato nel maggio 2008). |
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
data di passaggio agli IFRS |
La data di apertura del primo esercizio nel quale l’entità presenta una completa informativa comparativa in base a quanto previsto dagli IFRS nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. |
||||||
sostituto del costo |
L’importo utilizzato come sostituto del costo o del costo ammortizzato ad una data predeterminata. I successivi ammortamenti devono essere calcolati in base alla presunzione che l’entità aveva inizialmente rilevato l’attività o la passività a tale data predeterminata e che il costo coincideva, sempre in tale data, con il sostituto del costo. |
||||||
fair value (valore equo) |
Il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. |
||||||
primo bilancio redatto in conformità agli IFRS |
Il primo bilancio annuale in cui un’entità adotta gli International Financial Reporting Standard (IFRS) con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve. |
||||||
primo esercizio redatto in base agli IFRS |
L’esercizio in cui l’entità presenta per la prima volta il bilancio redatto in conformità agli IFRS. |
||||||
neo-utilizzatore |
L’entità che presenta il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. |
||||||
International Financial Reporting Standard (IFRS) |
I Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
|
||||||
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS |
Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità alla data di passaggio agli IFRS. |
||||||
precedenti Principi contabili |
L’insieme dei principi contabili che il neo-utilizzatore usava immediatamente prima del passaggio agli IFRS. |
Appendice B
Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
B1 |
L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:
|
Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie
B2 |
A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dal 1o gennaio 2004. In altri termini, se un neo-utilizzatore ha stornato attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di una operazione avvenuta prima del 1o gennaio 2004, questi non dovrà rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che non acquisiscano i requisiti per essere rilevate in base agli IFRS a seguito di una operazione o di un evento successivo). |
B3 |
Nonostante quanto disposto dal paragrafo B2, una entità può applicare le disposizioni relative all’eliminazione contabile di cui allo IAS 39 retroattivamente a partire da una data a scelta della entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività finanziarie stornate come risultato di operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale di tali operazioni. |
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
B4 |
Secondo quanto richiesto dallo IAS 39, alla data di transizione agli IFRS un’entità deve:
|
B5 |
L’entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo lo IAS 39 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è uno strumento monetario o un’opzione emessa; nelle quali l’elemento coperto è una posizione netta; o nelle quali la copertura riguarda il rischio sui tassi di interesse di un investimento posseduto sino a scadenza). Tuttavia, se un’entità ha designato una posizione netta come oggetto di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare un singolo elemento all’interno di tale posizione netta quale oggetto di copertura, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS. |
B6 |
Se, prima della data di transizione agli IFRS, una entità ha classificato una operazione come operazione di copertura ma quest’ultima non possiede i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dello IAS 39, l’entità deve applicare i paragrafi 91 e 101 dello IAS 39 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura. |
Partecipazioni di minoranza
B7 |
Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 (modificato nel 2008) prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:
Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali, deve anche applicare lo IAS 27 (modificato nel 2008), secondo quanto previsto dal paragrafo C1 del presente IFRS. |
Appendice C
Esenzioni per le aggregazioni aziendali
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS. L’entità deve applicare le disposizioni seguenti alle aggregazioni aziendali che la stessa entità ha rilevato prima della data di passaggio agli IFRS.
C1 |
Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi all’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008), esso deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve anche applicare lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire dalla stessa data. Per esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare una aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 20X6, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 20X6 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire dal 30 giugno 20X6. |
C2 |
Un’entità non deve applicare lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data del passaggio agli IFRS. Se l’entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento, deve trattarli come attività e passività dell’entità piuttosto che come attività e passività della società acquisita. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) sono già espresse nelle valute funzionali dell’entità o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti utilizzando il tasso di cambio applicato in conformità ai precedenti Principi contabili. |
C3 |
Un’entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell’avviamento derivanti da:
|
C4 |
La mancata applicazione retroattiva dello IFRS 3 a una pregressa aggregazione aziendale comporta che il neo-utilizzatore debba con riferimento a tale aggregazione aziendale:
|
C5 |
L’esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in collegate e a interessenze in joint venture. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni. |
(1) Tali variazioni comprendono riclassificazioni dalle o nelle attività immateriali, se l’avviamento non è stato rilevato come attività in base ai precedenti Principi contabili. Ciò si verifica se, in conformità ai precedenti Principi contabili, l’entità (a) ha detratto l’avviamento direttamente dal patrimonio netto o (b) non ha classificato l’aggregazione aziendale come un’acquisizione.
Appendice D
Esenzioni da altri IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
D1 |
Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
L’entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia. |
Operazioni con pagamento basato su azioni
D2 |
Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e maturati prima della data più recente tra (a) la data di transizione agli IFRS e (b) il 1o gennaio 2005. Tuttavia, se un neo-utilizzatore opta per l’applicazione dell’IFRS 2 a tali strumenti rappresentativi di capitale, può farlo soltanto se l’entità ha provveduto a indicare pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione, secondo quanto definito nell’IFRS 2. Un neo-utilizzatore deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 dell’IFRS 2 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato l’IFRS 2 (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente). Se un neo-utilizzatore modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è stato applicato l’IFRS 2, l’entità non è obbligata ad applicare i paragrafi 26-29 dell’IFRS 2 se la modifica si è verificata prima della data di transizione agli IFRS. |
D3 |
Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività originate da operazioni con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di transizione agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività estinte prima del 1o gennaio 2005. Nel caso di passività alle quali è applicato l’IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l’informativa comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data antecedente il 7 novembre 2002. |
Contratti assicurativi
D4 |
Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRS 4 Contratti assicurativi. L’IFRS 4 limita i cambiamenti dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, inclusi quelli effettuati dai neo-utilizzatori. |
Fair value (valore equo) o rideterminazione del valore, come sostituto del costo
D5 |
L’entità può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. |
D6 |
Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:
|
D7 |
Le opzioni nei paragrafi D5 e D6 sono applicabili anche a:
|
D8 |
Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. Tale entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione. |
Leasing
D9 |
Per una prima adozione si possono applicare le disposizioni transitorie dell’IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing. Quindi, il neo-utilizzatore può determinare se un accordo in essere alla data della transizione agli IFRS contiene un leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data. |
Benefici per i dipendenti
D10 |
In conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti l’entità può scegliere di utilizzare il metodo del «corridoio», che consente di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali. L’applicazione retroattiva di questo metodo impone all’entità di suddividere gli utili e le perdite attuariali cumulati dall’inizio del piano fino alla data di passaggio agli IFRS in una parte rilevata e in una non rilevata. Tuttavia, il neo-utilizzatore può scegliere di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali cumulativi alla data di passaggio agli IFRS, anche se esso usa il metodo del corridoio per gli utili e le perdite attuariali realizzati successivamente. Se il neo-utilizzatore si avvale di questa opzione, deve applicarla a tutti i piani. |
D11 |
Un’entità può indicare gli importi previsti dal paragrafo 120A(p) dello IAS 19 quando gli importi sono determinati per ogni esercizio prospetticamente dalla data di passaggio agli IFRS. |
Differenze cumulative di conversione
D12 |
Lo IAS 21 dispone che una entità:
|
D13 |
Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a ottemperare a questi obblighi per le differenze cumulative di conversione esistenti alla data di passaggio agli IFRS. Se esso si avvale di questa esenzione:
|
Partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate
D14 |
Quando un’entità redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 (modificato nel 2008) dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate:
|
D15 |
Se un neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità al paragrafo D14, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti ammontari nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura separato redatto in conformità agli IFRS:
|
Attività e passività di controllate, collegate e joint venture
D16 |
Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:
|
D17 |
Tuttavia, se l’entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento. |
Strumenti finanziari composti
D18 |
Lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio dispone che l’entità suddivida, all’inizio, uno strumento finanziario composto in componenti separate del passivo e del patrimonio netto. Se la componente di passività non è più sussistente, l’applicazione retroattiva dello IAS 32 prevede la separazione in due parti del patrimonio netto. La prima è negli utili portati a nuovo e rappresenta gli interessi cumulativi maturati sulla componente di passività. L’altra parte rappresenta la componente originaria del patrimonio netto. Tuttavia, in conformità al presente IFRS, il neo-utilizzatore non è tenuto a separare queste due parti se la componente di passività non è più sussistente prima della data di passaggio agli IFRS. |
Designazione di strumenti finanziari rilevati precedentemente
D19 |
Lo IAS 39 permette che una attività finanziaria venga designata, al momento della rilevazione iniziale, come una attività disponibile per la vendita o che uno strumento finanziario (a condizione che esso soddisfi determinati criteri) sia designato come una attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Nonostante questa disposizione, nelle circostanze che seguono si applicano delle eccezioni:
|
Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale
D20 |
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, dello IAS 39, in uno dei seguenti modi:
|
Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari
D21 |
L’IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari richiede che le modifiche di uno smantellamento, di un ripristino o di una passività similare siano rilevate ad incremento o a riduzione del costo dell’attività a cui si riferiscono; il valore da ammortizzare rideterminato dell’attività è poi ammortizzato prospetticamente nell’arco della sua vita utile residua. Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare queste disposizioni per le modifiche di tali passività verificatesi precedentemente alla data di passaggio agli IFRS. Se si avvale di questa esenzione, si deve:
|
Attività finanziarie o attività immateriali rilevate in conformità all’IFRIC 12
D22 |
Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all’IFRIC 12. |
Oneri finanziari
D23 |
Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nei paragrafi 27 e 28 dello IAS 23, rivisti nella sostanza nel 2007. In tali paragrafi, i riferimenti alla data di entrata in vigore devono essere interpretati come 1o luglio 2009 o la data di transizione agli IFRS, a seconda di quale delle due sia la più recente. |
Appendice E
Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
[Appendice riservata per possibili future esenzioni applicabili a breve termine].