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Document 32009R0120

Regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 39 del 10.2.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; abrog. impl. da 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/120/oj

10.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/29


REGOLAMENTO (CE) N. 120/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2009

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

(2)

Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che designano le autorità incaricate di vigilare affinché la legislazione sulla sicurezza sociale sia attuata conformemente al diritto comunitario.

(3)

Le convenzioni bilaterali stipulate in vista dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 sono elencate nell'allegato 5 di tale regolamento.

(4)

È stato ottenuto il parere unanime della Commissione amministrativa per la Sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2009.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue.

1.

L'allegato 2 è modificato come segue.

a)

Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Prestazioni familiari:

Legge generale relativa agli assegni familiari (Algemene Kinderbijslagwet) e decreto sulla compensazione dei costi di sostentamento dei figli a carico handicappati o portatori di gravi handicap fisici 2000 (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

a)

quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi:

l'ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) nel cui distretto risiede;

b)

quando il beneficiario risiede al di fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi:

l'ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) nel distretto del quale il datore di lavoro risiede o è stabilito;

c)

negli altri casi:

la Banca delle assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Legge relativa all'assistenza all'infanzia (Wet Kinderopvang) e legge sul bilancio collegato all'infanzia (Wet op het kindgebonden budget):

l'Ufficio delle imposte/prestazioni (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.»;

b)

Nella rubrica «T. POLONIA», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Disoccupazione:

a)

prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (Cassa nazionale di assicurazione malattia, Varsavia);

b)

prestazioni in denaro:

wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro del voivodati) con competenza territoriale sul luogo di residenza o di soggiorno.»

2.

L'allegato 3 è modificato come segue.

a)

Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Prestazioni familiari:

Legge generale relativa agli assegni familiari (Algemene Kinderbijslagwet) e decreto sulla compensazione dei costi di sostentamento dei figli a carico handicappati o portatori di gravi handicap fisici 2000 (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

l'ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) nel distretto del quale risiede il membro della famiglia.

Legge relativa all'assistenza all'infanzia (Wet Kinderopvang) e legge sul bilancio collegato all'infanzia (Wet op het kindgebonden budget):

l'Ufficio delle imposte/prestazioni (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.»;

b)

la rubrica «T. POLONIA» è modificata come segue:

i)

il punto 2, lettera g) è sostituito dal testo seguente:

«g)

per i lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all'estero:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS Istituto delle assicurazioni sociali) — Agenzia regionale di Łódź — per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all'estero, compresi i periodi maturati di recente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto delle assicurazioni sociali) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all'estero, compresi i periodi maturati di recente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto delle assicurazioni sociali) — Agenzia regionale di Opole — per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all'estero, compresi i periodi maturati di recente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto delle assicurazioni sociali) — Agenzia regionale di Szczecin — per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all'estero, compresi i periodi maturati di recente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS - Istituto delle assicurazioni sociali) - I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all'estero, compresi i periodi maturati di recente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito.»;

ii)

il punto 3, lettera b), punto ii), è sostituito dal testo seguente:

«ii)

invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

per le persone che hanno esercitato di recente un'attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

i servizi dell'Istituto di assicurazione sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) elencati al punto 2, lettera a),

per le persone che hanno esercitato di recente un'attività di agricoltori autonomi:

i servizi del Fondo d'assicurazione sociale nel settore agricolo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) elencati al punto 2, lettera b),

per i militari di carriera di cui al punto 2, lettera c), che abbiano compiuto periodi di servizio attivo sotto la legislazione polacca se l'ultimo periodo è stato il periodo di servizio attivo o il periodo di destinazione a uno dei servizi indicati al punto 2, lettera c), e periodi di assicurazione maturati nell'ambito di una legislazione estera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Servizio delle pensioni militari a Varsavia), se questa è l'istituzione competente indicata nell'allegato 2, punto 3), lettera b), punto ii), terzo trattino,

per il personale penitenziario che abbia compiuto periodi di servizio nell'ambito della legislazione polacca se l'ultimo periodo è stato quello del servizio menzionato e periodi di assicurazione maturati nell'ambito di una legislazione estera:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Servizio delle pensioni dell'amministrazione penitenziaria a Varsavia), se si tratta dell'istituzione competente indicata nell'allegato 2, punto 3), lettera b), punto ii), quinto trattino,

per i giudici e i magistrati:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia,

per le persone che abbiano maturato periodi d'assicurazione esclusivamente nell'ambito di una legislazione estera:

i servizi dell'Istituto d'assicurazione sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) il cui elenco figura al punto 2, lettera g).»

3.

L'allegato 4 è modificato come segue.

a)

Alla rubrica «G. GRECIA», è aggiunto un nuovo punto 5:

«5.   Per gli agricoltori:

Cassa d'assicurazione agricola (OGA), Atene («Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Αθήνα»).»

b)

Alla rubrica «R. PAESI BASSI», è aggiunto un nuovo punto 3:

«3.   Prelievo dei contributi per le assicurazioni generali e per le assicurazioni dei lavoratori:

L'Amministrazione delle imposte/Sezione prestazioni/FIOD-ECD International, Amsterdam (De Belastingdienst/FIOD-ECD International, Amsterdam).»

4.

L'allegato 5 è modificato come segue.

a)

La rubrica «283. LUSSEMBURGO — FINLANDIA» è sostituita dal testo seguente:

«283.

LUSSEMBURGO — FINLANDIA

Nessuna convenzione»

b)

La rubrica «323. AUSTRIA — REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«a)

Articolo 18, paragrafi 1 e 2 della convenzione del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, per quanto riguarda le persone non aventi diritto al trattamento previsto al capitolo 1 del titolo III del regolamento.

b)

c)

Accordo del 30 novembre 1994 concernente il rimborso delle spese della sicurezza sociale.»


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