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Document 32009R0081

Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen

GU L 35 del 4.2.2009, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2016; abrogato da 32016R0399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/81/oj

4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/56


REGOLAMENTO (CE) n. 81/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), stabilisce condizioni, criteri e regole dettagliate per disciplinare le verifiche ai valichi di frontiera e la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d’informazione Schengen.

(2)

Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (3), mira a migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti. Tra gli obiettivi del VIS figurano la semplificazione delle verifiche ai valichi di frontiera esterna e la facilitazione della lotta antifrode.

(3)

Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce i criteri di ricerca e le condizioni per l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti, per l'esecuzione dei controlli ai valichi di frontiera esterni, allo scopo di verificare l'identità dei titolari del visto e l'autenticità del visto, nonché il rispetto delle condizioni d'ingresso e per consentire l'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri.

(4)

Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È quindi necessario disporre l'utilizzazione del VIS alle frontiere esterne.

(5)

Per verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 e adempiere con successo al proprio compito, le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni disponibili necessarie, compresi i dati consultabili nel VIS.

(6)

Onde evitare che siano elusi i valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il VIS e per garantire la piena efficienza del sistema si rende pertanto particolarmente necessario un uso armonizzato dello stesso per i controlli all'ingresso alle frontiere esterne.

(7)

Essendo opportuno, in caso di domande rinnovate, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla prima domanda registrata nel VIS, l'uso del VIS per i controlli di ingresso alle frontiere esterne dovrebbe essere obbligatorio.

(8)

L'uso del VIS dovrebbe comportare una ricerca sistematica nel VIS stesso utilizzando il numero della vignetta visto, combinato con una verifica delle impronte digitali. Tuttavia, visto il potenziale impatto di tali ricerche sui tempi di attesa ai valichi di frontiera, dovrebbe essere possibile, per un periodo transitorio, mediante deroga e in circostanze rigorosamente definite, consultare il VIS senza verifica sistematica delle impronte digitali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il ricorso a tale deroga avvenga solo quando tutte le condizioni sono pienamente soddisfatte e che la durata e la frequenza dell'applicazione di tale deroga sia limitata al minimo strettamente necessario nei vari valichi di frontiera.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006.

(10)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione di norme applicabili all'uso del VIS alle frontiere esterne, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(12)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo (5).

(13)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest'ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

(14)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (9).

(15)

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, la Danimarca dovrebbe decidere, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio ordinamento interno.

(16)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (10). Il Regno unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(17)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (11). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(18)

Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen o è ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003.

(19)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen o è ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

1)

dopo la lettera a) sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all’ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (12);

a ter)

a titolo di deroga, quando:

i)

l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera;

ii)

sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di organizzazione e di mezzi; e

iii)

è stata effettuata una valutazione secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale,

il VIS può essere consultato utilizzando il numero di vignetta visto in tutti i casi e, su base aleatoria, il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto e/o all'autenticità del visto stesso, il VIS è consultato sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Tale deroga può essere applicata unicamente al valico di frontiera interessato, fino a quando sono soddisfatte le condizioni di cui sopra;

a quater)

la decisione di consultare il VIS conformemente alla lettera a ter) è adottata a livello della guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera o a livello più alto.

Lo Stato membro interessato notifica immediatamente la propria decisione agli altri Stati membri e alla Commissione;

a quinquies)

ogni Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione della lettera a ter), che comprende il numero dei cittadini di paesi terzi sottoposti a verifica tramite il VIS utilizzando esclusivamente il numero di vignetta visto e la durata dei tempi di attesa di cui alla lettera a ter), punto i);

a sexies)

le lettere a ter) e a quater) si applicano per un periodo massimo di tre anni, che inizia tre anni dopo l'entrata in funzionamento del VIS. Prima del termine del secondo anno di applicazione delle lettere a ter) e a quater) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della loro applicazione. Sulla base di tale valutazione il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre opportune modifiche al presente regolamento.

2)

alla fine della lettera c), punto i) è aggiunta la frase seguente:

«tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

3)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, il VIS può essere consultato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2008.

(2)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(8)  Documento 16462/06 del Consiglio, accessibile su http://register.consilium.europa.eu.

(9)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(10)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(11)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(12)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.»;


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