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Document 32009R0080
Regulation (EC) No 80/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on a Code of Conduct for computerised reservation systems and repealing Council Regulation (EEC) No 2299/89 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) N. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 , relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) N. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 , relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 35 del 4.2.2009, p. 47–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2024
4.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 35/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 80/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 gennaio 2009
relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71 e l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del garante europeo della protezione dei dati (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (4), ha contribuito in misura significativa a garantire condizioni eque e imparziali ai vettori aerei nei sistemi telematici di prenotazione («CRS»), tutelando in tal modo gli interessi dei consumatori. |
(2) |
Una parte considerevole delle prenotazioni aeree è tuttora effettuata mediante CRS. |
(3) |
L’evoluzione tecnologica e del mercato consente di semplificare in modo sostanziale il quadro legislativo offrendo ai venditori di sistemi e ai vettori aerei condizioni di maggiore flessibilità per la negoziazione dei canoni di prenotazione e del quadro delle tariffe. Essi dovrebbero così potersi adeguare in modo flessibile alle esigenze e alle richieste delle agenzie di viaggio e dei consumatori e distribuire in modo più efficiente i loro servizi di trasporto. |
(4) |
Nell’attuale situazione del mercato occorre tuttavia mantenere talune disposizioni relative ai CRS, nella misura in cui includono servizi di trasporto, al fine di impedire abusi di concorrenza e di garantire la fornitura di informazioni neutrali ai consumatori. |
(5) |
Il rifiuto da parte dei vettori associati di fornire le stesse informazioni circa orari, tariffe e disponibilità di posti a sistemi diversi dal proprio e di accettare prenotazioni effettuate da tali sistemi può comportare gravi distorsioni della concorrenza tra CRS. |
(6) |
È necessario instaurare un’effettiva concorrenza fra i vettori aderenti e i vettori associati e garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra vettori aerei, a prescindere dalla loro partecipazione al CRS. |
(7) |
Al fine di garantire condizioni trasparenti e comparabili di concorrenza sul mercato, i vettori associati dovrebbero essere soggetti a norme specifiche. |
(8) |
I venditori di sistemi dovrebbero separare in modo chiaro i CRS da qualsiasi sistema di prenotazione interno o di altro tipo delle compagnie aeree e dovrebbero astenersi dal riservare le funzioni di distribuzione ai loro vettori associati, in modo da evitare che un vettore associato possa avere un accesso privilegiato al CRS. |
(9) |
Al fine di proteggere gli interessi dei consumatori è necessario presentare agli utenti di un CRS una visualizzazione iniziale neutrale e garantire che le informazioni relative a tutti i vettori aderenti siano ugualmente accessibili in modo da non favorire un vettore aderente rispetto a un altro. |
(10) |
L’uso di una visualizzazione neutrale aumenta la trasparenza dei prodotti di trasporto e dei servizi offerti dai vettori aderenti e accresce la fiducia dei consumatori. |
(11) |
I venditori di sistemi dovrebbero assicurare che le informazioni di marketing dei CRS siano disponibili senza discriminazioni per tutti i vettori aderenti, e i prestatori di servizi di trasporto non dovrebbero poter utilizzare tali informazioni allo scopo di influenzare indebitamente la scelta dell’agenzia di viaggio o la scelta del consumatore. |
(12) |
Gli accordi tra gli abbonati e il venditore del sistema sulle informazioni di marketing su nastro (Marketing Information Data Tapes, «MIDT») possono prevedere un regime di compensazione a favore degli abbonati. |
(13) |
La fornitura di informazioni circa i servizi di trasporto ferroviario e ferroviario-aereo nelle visualizzazioni dei CRS dovrebbe essere facilitata. |
(14) |
A norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (5), i vettori aerei pubblicano le loro tariffe comprensive di tutte le tasse applicabili e le spese, sovrattasse e canoni inevitabili e prevedibili. Le visualizzazioni dei CRS dovrebbero fornire informazioni su tariffe comprensive delle stesse categorie di prezzo per consentire alle agenzie di viaggio di comunicare tali informazioni ai propri clienti. |
(15) |
È opportuno che in futuro le informazioni su servizi di autobus per servizi di trasporto aereo o servizi di trasporto ferroviario integrati nei servizi di trasporto aereo compaiano nella visualizzazione primaria dei CRS. |
(16) |
I CRS dovrebbero essere incoraggiati a fornire in futuro informazioni facilmente comprensibili sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante del volo. Le informazioni potrebbero essere indicate mediante i dati del consumo medio di carburante pro capite in litri/100 km e le emissioni medie di CO2 pro capite in g/km, e potrebbero essere raffrontate con i dati relativi al miglior collegamento alternativo in treno/autobus per i viaggi di durata inferiore a cinque ore. |
(17) |
Ai vettori aerei della Comunità e dei paesi terzi dovrebbe essere concesso un trattamento equivalente per quanto riguarda i servizi dei CRS. |
(18) |
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere appropriati poteri esecutivi, compresa la possibilità di indagare, di sua iniziativa o sulla base di una denuncia, sulle infrazioni, di ingiungere all’impresa interessata di porre fine all’infrazione, e di irrogare ammende. |
(19) |
La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente l’applicazione del presente regolamento e, in particolare, la sua efficacia nel prevenire pratiche anticoncorrenziali e discriminatorie nel mercato per la distribuzione dei servizi di viaggio via CRS, vista soprattutto la presenza di vettori che hanno stretti legami con i venditori di sistemi. |
(20) |
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Il presente regolamento è complementare alle regole generali di concorrenza che restano pienamente applicabili per abusi di concorrenza quali le violazioni delle norme antitrust o abusi di posizione dominante. |
(21) |
La tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6). Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano la direttiva 95/46/CE relativamente alle attività di un CRS. |
(22) |
È opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2299/89, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi telematici di prenotazione («CRS»), nella misura in cui essi includono servizi di trasporto aereo, quando sono offerti per l’uso o utilizzati nella Comunità.
Il presente regolamento si applica anche ai servizi di trasporto ferroviario che figurano accanto ai servizi di trasporto aereo nella visualizzazione primaria di un CRS, quando sono offerti per l’uso o utilizzati nella Comunità.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«servizio di trasporto», il trasporto di un passeggero tra due aeroporti o due stazioni ferroviarie; |
2) |
«servizio aereo di linea», una serie di voli che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
|
3) |
«tariffe», i prezzi che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei, agli operatori ferroviari, ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per usufruire di servizi di trasporto e le condizioni alle quali tali prezzi vengono praticati, compresi la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia e altri servizi accessori; |
4) |
«sistema telematico di prenotazione» o «CRS», un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l’altro, orari, disponibilità di posti e tariffe di più vettori aerei, con o senza possibilità di effettuare prenotazioni o di emettere biglietti, nella misura in cui la totalità o parte di tali servizi sia messa a disposizione degli abbonati; |
5) |
«venditore del sistema», l’impresa e le relative affiliate che provvedono alla gestione o alla commercializzazione di un CRS; |
6) |
«funzioni di distribuzione», i mezzi messi a disposizione dal venditore del sistema per fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi di vettori aerei e operatori ferroviari, effettuare prenotazioni e/o emettere biglietti e fornire qualsiasi altro servizio connesso; |
7) |
«vettore associato», qualsiasi vettore aereo o operatore ferroviario che, direttamente o indirettamente, da solo o con altri, controlli o partecipi al suo capitale e goda di diritti o sia rappresentato in seno al consiglio di amministrazione, al consiglio di vigilanza o ad altri organi direttivi di un venditore di sistemi, nonché qualsiasi vettore aereo o operatore ferroviario da esso controllato; |
8) |
«partecipazione al capitale con diritti o rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione, al consiglio di vigilanza o ad altri organi direttivi di un venditore di sistema», un investimento che comporta dei diritti o una rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione, al consiglio di vigilanza o ad altri organi direttivi di un venditore di sistema e che offre la possibilità di esercitare, da soli o con altri, un’influenza determinante sulla gestione delle attività del venditore di sistema; |
9) |
«controllo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali o ogni altro mezzo che, separatamente o in combinazione, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’impresa, in particolare per mezzo:
|
10) |
«vettore aderente», un vettore aereo o un operatore ferroviario che ha concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione di servizi di trasporto mediante un CRS; |
11) |
«abbonato», una persona o un’impresa, diversa da un vettore aderente, che utilizza un CRS in virtù di un contratto concluso con un venditore di sistemi allo scopo di effettuare prenotazioni di servizi di trasporto aereo o servizi connessi per conto di un cliente; |
12) |
«visualizzazione primaria», una visualizzazione globale e neutrale dei dati concernenti servizi di trasporto tra coppie di città, durante un periodo di tempo determinato; |
13) |
«biglietto», un documento valido che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, rilasciato o autorizzato dal vettore aereo, dall’operatore ferroviario o da un agente autorizzato; |
14) |
«servizio integrato», combinazione prestabilita di servizi di trasporto con altri servizi non accessori al trasporto offerti a un prezzo globale; |
15) |
«canone di prenotazione», il prezzo che i vettori aerei devono pagare ai venditori di sistemi per i servizi forniti dal CRS. |
SEZIONE 2
NORME DI COMPORTAMENTO PER I VENDITORI DI SISTEMI
Articolo 3
Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto
1. Il venditore di sistema:
a) |
non fissa condizioni inique e/o ingiustificate per i contratti stipulati con vettori aderenti né impone l’accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS; |
b) |
non impone, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che un vettore aderente non partecipi contemporaneamente a un altro sistema o che non usi liberamente sistemi alternativi di prenotazione, quali il proprio sistema di prenotazione via Internet o call centre. |
2. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi solo i condizionamenti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti.
3. Un venditore di sistema rende pubblica, salvo diverso sistema di pubblicità, l’esistenza e l’entità di una partecipazione diretta o indiretta di un vettore aereo o operatore ferroviario al capitale di un venditore di sistemi, o di un venditore di sistemi al capitale di un vettore aereo o operatore ferroviario.
Articolo 4
Funzioni di distribuzione
1. Il venditore del sistema non riserva a uno o più vettori aderenti, inclusi i suoi vettori associati, nessuna specifica procedura di inserimento e/o di elaborazione, nessun’altra funzione di distribuzione, né eventuali modifiche delle stesse. Il venditore del sistema comunica a tutti i vettori aderenti qualsiasi modifica delle sue funzioni di distribuzione e delle sue procedure di inserimento/elaborazione.
2. Il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di distribuzione siano separate, almeno mediante un software e in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore.
Articolo 5
Visualizzazioni
1. Il venditore del sistema fornisce tramite il suo CRS una o più visualizzazioni primarie per ogni singola transazione e vi inserisce i dati forniti dai vettori aderenti in modo neutrale e completo, imparziale e non discriminatorio. I criteri da usare per la classificazione non sono basati su fattori direttamente o indirettamente attinenti all’identità del vettore e si applicano in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti. La o le visualizzazioni primarie non sono fuorvianti per il consumatore, sono facilmente accessibili e sono conformi alle norme figuranti nell’allegato I.
2. Per quanto riguarda le informazioni fornite da un CRS al consumatore, l’abbonato utilizza una visualizzazione neutrale a norma del paragrafo 1 a meno che il consumatore non gli chieda di utilizzare una visualizzazione diversa.
3. I voli operati da vettori aerei soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo (7), devono essere chiaramente e specificamente identificati nella visualizzazione.
4. Il venditore del sistema inserisce nella visualizzazione del CRS un simbolo specifico identificabile dagli utenti ai fini dell’informazione sull’identità del vettore aereo effettivo di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
5. Il presente articolo non si applica a un CRS utilizzato da un vettore aereo o da un operatore ferroviario o da un gruppo di vettori aerei o di operatori ferroviari, nel o nei loro uffici e nei loro punti di vendita o sui loro siti web chiaramente identificati come tali.
Articolo 6
Rapporti con gli abbonati
1. Il venditore del sistema non fissa nel contratto concluso con un abbonato condizioni inique e/o ingiustificate, come impedire all’abbonato di ottenere o di utilizzare un altro o altri sistemi, imporre l’accettazione di condizioni supplementari che non abbiano alcun nesso con l’abbonamento al suo CRS, o imporre l’obbligo di accettare offerte di attrezzatura tecnica o software.
2. Se l’abbonato è un’impresa autonoma con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo e/o un bilancio patrimoniale annuo non superiore a 10 milioni di euro, può recedere dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso di durata non superiore a tre mesi e con scadenza non anteriore alla fine del primo anno di tale contratto. In tal caso il venditore del sistema ha il diritto di recuperare soltanto le spese direttamente connesse con la risoluzione del contratto.
Articolo 7
Informazioni di marketing su nastro (Marketing Information Data Tapes, «MIDT»)
1. I dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite possono essere messi a disposizione dai venditori di sistemi a condizione che siano forniti con pari tempestività e su base non discriminatoria a tutti i vettori aderenti, compresi i vettori associati. I dati possono riguardare e, su richiesta, riguardano, tutti i vettori aderenti e/o gli abbonati.
2. I vettori aderenti non utilizzano tali dati per influenzare indebitamente la scelta dell’abbonato.
3. Allorché i dati risultano dall’utilizzazione delle funzioni di distribuzione di un CRS da parte di un abbonato stabilito nella Comunità, essi non comprendono alcuna informazione, diretta o indiretta, sull’identità di tale abbonato a meno che l’abbonato e il venditore del sistema non si accordino sulle condizioni per l’uso appropriato di tali dati. Ciò vale altresì per la trasmissione dei dati in oggetto da parte del venditore del sistema a eventuali terzi che se ne servano per scopi diversi dal saldo della fattura.
4. Gli accordi tra abbonati e venditori di sistemi riguardo alle MIDT sono messi a disposizione del pubblico.
Articolo 8
Trattamento equivalente nei paesi terzi
1. Fatti salvi gli accordi internazionali dei quali la Comunità o gli Stati membri sono parti, se il trattamento dei vettori aerei comunitari da un venditore di sistema operante in un paese terzo non è equivalente al trattamento dei vettori aderenti di tale paese terzo riguardo a qualsiasi questione oggetto del presente regolamento, la Commissione può richiedere che tutti i venditori di sistemi operanti nella Comunità applichino ai vettori aerei del paese terzo in questione un trattamento equivalente a quello applicato nello stesso paese terzo ai vettori aerei comunitari.
2. La Commissione verifica l’applicazione di un trattamento discriminatorio o non equivalente ai vettori aerei comunitari da parte di venditori di sistemi nei paesi terzi. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione indaga sui casi potenziali di discriminazione ai danni di vettori aerei comunitari nei CRS di paesi terzi. Qualora siano accertate discriminazioni, la Commissione, prima di adottare una decisione, informa gli Stati membri e le parti interessate invitandole a formulare osservazioni, anche organizzando una riunione di esperti in materia degli Stati membri.
SEZIONE 3
NORME DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO
Articolo 9
Dati forniti dai vettori aderenti
I vettori aderenti e gli intermediari che gestiscono i dati assicurano che i dati che essi presentano a un CRS siano precisi e consentano al venditore del sistema di rispettare le norme stabilite all’allegato I.
Articolo 10
Norme specifiche per i vettori associati
1. Il vettore associato, fatta salva la reciprocità di cui al paragrafo 2, non discrimina i CRS concorrenti, rifiutandosi di fornire loro, su richiesta e con pari tempestività, le stesse informazioni circa gli orari, le tariffe e la disponibilità di posti dei propri servizi di trasporto da lui fornite al proprio CRS o di distribuire per loro tramite i propri servizi di trasporto, oppure rifiutandosi di accettare o di confermare, con pari tempestività, prenotazioni fatte per loro tramite per uno qualsiasi dei suoi servizi di trasporto distribuiti tramite il proprio CRS. Il vettore associato ha l’obbligo di accettare e di confermare solo le prenotazioni conformi alle sue tariffe e condizioni.
2. Un CRS concorrente non rifiuta di conservare, alle stesse condizioni concesse da un vettore associato, i dati su orari, tariffe e posti disponibili, che immette ed elabora con la medesima accuratezza e tempestività accordate agli altri suoi clienti e abbonati, su qualsiasi mercato, fatti salvi unicamente i vincoli imposti dalle modalità di immissione dei dati prescelte dai singoli vettori.
3. Il vettore associato non è obbligato ad assumere alcun costo in tale contesto tranne che per la riproduzione delle informazioni da fornire e per le prenotazioni accettate. Il canone dovuto a un CRS per una prenotazione accettata effettuata conformemente al paragrafo 1 è in linea con il canone applicato dallo stesso CRS nei confronti degli altri vettori aderenti per transazioni equivalenti.
4. Il vettore associato non opera né direttamente né indirettamente discriminazioni a favore del proprio CRS subordinando l’uso di un determinato CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una commissione o ad altro incentivo o disincentivo per la vendita dei suoi servizi di trasporto
5. Il vettore associato non opera né direttamente né indirettamente discriminazioni a favore del proprio CRS imponendo a un abbonato l’uso di un determinato CRS per la vendita o l’emissione di biglietti relativi a servizi di trasporto da esso stesso direttamente o indirettamente forniti.
SEZIONE 4
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Articolo 11
Trattamento, accesso e conservazione dei dati personali
1. Il trattamento di dati personali raccolti nell’ambito delle attività di un CRS al fine di fare prenotazioni o emettere biglietti per servizi di trasporto si effettua unicamente in un modo compatibile con tali finalità. Per quanto riguarda il trattamento di tali dati, il venditore del sistema è considerato responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato soltanto quando è necessario all’esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta di tale persona.
3. Nel caso di categorie particolari di dati di cui all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE, il trattamento di tali dati è effettuato soltanto se la persona interessata ha dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento con cognizione di causa.
4. Le informazioni controllate dal venditore del sistema concernenti prenotazioni individuali identificabili sono archiviate off line entro settantadue ore dal completamento dell’ultimo elemento della prenotazione individuale e distrutte entro tre anni. L’accesso a tali dati è consentito solo per controversie sulla fatturazione.
5. I dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite messi a disposizione da un venditore di sistema non comprendono informazioni dirette né indirette sull’identità delle persone fisiche o, se del caso, delle organizzazioni o società per conto delle quali esse agiscono.
6. Su richiesta, l’abbonato comunica al consumatore il nome e l’indirizzo del venditore del sistema, lo scopo del trattamento dei dati personali, la durata della conservazione degli stessi e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati delle quali può avvalersi la persona interessata.
7. La persona interessata ha il diritto di avere gratuitamente accesso ai dati che la riguardano indipendentemente dal fatto che i dati siano conservati dal venditore del sistema o dall’abbonato.
8. I diritti riconosciuti nel presente articolo sono complementari e si aggiungono ai diritti della persona interessata stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva, e dalle disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte.
9. Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano la direttiva 95/46/CE ai fini di cui al paragrafo 1. Salvo altrimenti disposto, si applicano le definizioni figuranti in detta direttiva. Qualora le specifiche disposizioni relative al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di un CRS fissate nel presente articolo non si applichino, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate conformemente alla stessa nonché le disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte.
10. Qualora un venditore di sistema gestisca banche dati a vario titolo, ad esempio in qualità di CRS o di host per compagnie aeree, sono adottate misure tecniche e organizzative onde evitare l’elusione delle norme sulla protezione dei dati personali mediante l’interconnessione tra le banche dati e assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto per il fine specifico per cui sono stati raccolti.
SEZIONE 5
REVISIONE CONTABILE
Articolo 12
Revisore e relazione certificata
1. Ogni venditore di sistema presenta ogni quattro anni e, inoltre, su richiesta della Commissione, una relazione certificata in maniera indipendente, che descriva nei dettagli la sua struttura proprietaria e il modello di gestione. I costi relativi alla relazione certificata sono a carico del venditore di sistema.
2. Il venditore di sistema comunica alla Commissione l’identità del revisore prima della conferma della nomina. La Commissione può sollevare obiezioni e, entro due mesi e previa consultazione con il revisore, il venditore di sistema e ogni altra parte che dichiari di avere un legittimo interesse decidono se il revisore debba essere o meno sostituito.
SEZIONE 6
INFRAZIONI E SANZIONI
Articolo 13
Infrazioni
Se la Commissione constata, su denuncia o d’ufficio, un’infrazione del presente regolamento, essa può, mediante decisione, richiedere che le imprese o associazioni di imprese interessate pongano fine all’infrazione constatata. Le indagini riguardanti possibili infrazioni del presente regolamento tengono pienamente conto dei risultati di un’eventuale inchiesta a norma degli articoli 81 e 82 del trattato.
Articolo 14
Poteri di indagine
Per l’assolvimento dei compiti a essa conferiti dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese o associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, compresi audit specifici in particolare sulle questioni previste agli articoli 4, 7, 10 e 11.
Articolo 15
Ammende
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende non superiori al 10 % del fatturato totale dell’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza, commettono infrazioni al presente regolamento.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende non superiori all’1 % del fatturato totale dell’esercizio sociale precedente, quando, intenzionalmente o per negligenza, forniscano informazioni inesatte o incomplete o non forniscano informazioni entro il termine prescritto in risposta a una richiesta effettuata mediante una decisione adottata ai sensi dell’articolo 14.
3. Nel determinare l’importo dell’ammenda si tiene conto sia della gravità che della durata dell’infrazione.
4. Le ammende non sono di carattere penale.
5. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un’ammenda. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda.
Articolo 16
Procedure
1. Prima di adottare decisioni a norma degli articoli 13 e 15, la Commissione trasmette alle imprese o associazioni di imprese interessate una comunicazione degli addebiti e dà loro la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e, qualora lo chiedano, di essere sentite.
2. La Commissione non divulga le informazioni coperte per loro natura da segreto professionale da essa ottenute in virtù del presente regolamento.
Chiunque fornisca informazioni alla Commissione nel quadro del presente regolamento indica chiaramente gli elementi che considera riservati, specificandone i motivi, e presenta separatamente una versione non riservata entro la data fissata dalla Commissione.
3. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito di una denuncia, comunica al denunciante le proprie ragioni e stabilisce un termine entro il quale quest’ultimo può presentare osservazioni per iscritto.
Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono a una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia mediante decisione. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata.
Quando la Commissione trasmette una comunicazione degli addebiti, fornisce al denunciante una copia della versione non riservata e fissa un termine entro il quale il denunciante può presentare osservazioni scritte.
4. Su richiesta, la Commissione concede l’accesso al fascicolo alle parti cui ha indirizzato una comunicazione relativa alle obiezioni e al denunciante. L’accesso è concesso dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende ai segreti d’ufficio, ad altre informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione.
5. La Commissione può sentire, qualora lo ritenga necessario, altre persone fisiche o giuridiche.
SEZIONE 7
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 2299/89 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 18
Riesame
1. La Commissione controlla periodicamente l’applicazione del presente regolamento, se necessario con l’ausilio degli audit specifici di cui all’articolo 14. Essa esamina in particolare se il presente regolamento assicuri effettivamente la non discriminazione e la concorrenza leale nel mercato dei servizi CRS.
2. La Commissione riferisce eventualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione dell’articolo 8 per quanto riguarda il trattamento equivalente nei paesi terzi e propone le opportune misure del caso per attenuare condizioni discriminatorie, inclusa la conclusione o la modifica di accordi bilaterali in materia di trasporto aereo tra la Comunità e paesi terzi.
3. Entro il 29 marzo 2013, la Commissione elabora una relazione sull’applicazione del presente regolamento nella quale viene valutata la necessità di mantenere, modificare o abrogare lo stesso.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 57.
(2) GU C 233 dell’11.9.2008, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta uffciale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.
(4) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.
(5) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
ALLEGATO I
NORME APPLICABILI ALLA VISUALIZZAZIONE PRIMARIA
1. Se i prezzi figurano nella visualizzazione primaria e/o se viene scelto un ordine basato sui prezzi, questi ultimi devono comprendere le tariffe e tutte le tasse, spese, sovrattasse e canoni che devono essere corrisposte al vettore aereo o all’operatore ferroviario e che sono inevitabili e prevedibili allorché sono visualizzate sullo schermo.
2. In sede di messa a punto e selezione dei servizi di trasporto per una determinata coppia di città da inserire nella visualizzazione primaria non è operata alcuna discriminazione sulla base degli aeroporti o delle stazioni ferroviarie della stessa città.
3. I voli diversi dai servizi aerei di linea devono essere chiaramente identificati. Il consumatore ha il diritto di avere, su richiesta, una visualizzazione primaria limitata unicamente ai servizi aerei di linea o a quelli non di linea.
4. I voli che prevedono scali intermedi devono essere chiaramente identificati.
5. Se i voli sono operati da un vettore diverso da quello contraddistinto dal codice di designazione del vettore, il vettore che opera di fatto il volo deve essere chiaramente identificato come noto al momento della prenotazione. Tale obbligo è applicabile in tutti i casi, a eccezione degli accordi ad hoc a breve termine.
6. Le informazioni sui servizi integrati non devono figurare nella visualizzazione primaria.
7. Le opzioni di viaggio nella visualizzazione primaria figurano, a scelta dell’abbonato, in un ordine basato sulle tariffe oppure:
i) |
sulle opzioni di viaggio senza scalo ordinate secondo l’orario di partenza; |
ii) |
su tutte le altre opzioni di viaggio ordinate secondo la durata complessiva del viaggio. |
8. Fatto salvo il punto 10, nessuna opzione di viaggio può figurare più di una volta in una qualsiasi visualizzazione primaria.
9. Se le opzioni di viaggio figurano in base al punto 7, punti i) e ii), e se nel CRS sono proposti servizi ferroviari diretti che non comportano cambi di treno, nella prima schermata della visualizzazione primaria deve figurare almeno il miglior servizio ferroviario diretto.
10. Quando vettori aerei operano nel quadro di accordi di code sharing, ciascun vettore interessato — due al massimo — è autorizzato a figurare separatamente nella visualizzazione usando il proprio codice di designazione del vettore. Se i vettori interessati sono più di due, la designazione dei due vettori spetta al vettore che opera di fatto il volo.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2299/89 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3 bis |
Articolo 10, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 9 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4 bis, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4 bis, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articoli 7 e 11 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 10, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 9 |
Articolo 6 |
Articolo 9 bis |
Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 11 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16 |
Articolo 15, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 17 |
Articolo 15, paragrafo 5 |
Articolo 18 |
— |
Articolo 19 |
Articolo 16, paragrafi 1 e 5 |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
— |
Articolo 21 bis |
— |
Articolo 21 ter |
— |
Articolo 22 |
Articolo 11 |
Articolo 23 |
Articolo 18 |
Allegato I |
Allegato I |