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Document 32009R0072

Regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune

GU L 30 del 31.1.2009, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/72/oj

31.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO (CE) N. 72/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le riforme della politica agricola comune (PAC) adottate nel 2003 e nel 2004 prevedevano la stesura di relazioni per valutarne l'efficacia e, in particolare, i risultati rispetto agli obiettivi perseguiti, nonché per analizzarne l'impatto sui mercati interessati. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla valutazione dello “stato di salute” della PAC riformata». È opportuno tenere conto di detta comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio, di Comitato economico e sociale europeo e di Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi risultanti da una consultazione pubblica.

(2)

Le disposizioni della PAC concernenti l'intervento pubblico dovrebbero essere semplificate mediante un'applicazione più estesa delle procedure di gara, onde addivenir, nei limiti del possibile, e ad una prassi armonizzata. In particolare, il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi per i cereali, il burro e il latte scremato in polvere può richiedere un'azione rapida. Al fine di provvedervi e poiché per porre termine all'acquisto all'intervento a un prezzo fissato, adottare coefficienti di distribuzione e, per il frumento tenero, passare alla procedura di gara non è necessario l'esercizio della discrezionalità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza l'assistenza del comitato.

(3)

Per quanto riguarda l'intervento per i cereali, il sistema dovrebbe essere adeguato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Al momento dell'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 735/2007 (4), che ha riformato il regime d'intervento per il granturco, la Commissione si è impegnata ad effettuare una revisione del regime d'intervento nel settore dei cereali, sulla base di un'analisi che prospettava un certo grado di rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, la soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio dovrebbe essere azzerata. Ciò consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Le prospettive di mercato favorevoli valgono anche per il frumento duro. Ciò significa che l'acquisto all'intervento di frumento duro non ha attualmente ragion d'essere in quanto i prezzi di mercato sono nettamente superiori al prezzo d'intervento. Pertanto, l'acquisto all'intervento non è attualmente necessario e la soglia d'intervento dovrebbe essere azzerata. Dato che l'intervento nel settore dei cereali dovrebbe fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, è opportuno quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali.

(4)

Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma della PAC del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. Pertanto l'acquisto all'intervento per il riso non è attualmente necessario e la soglia d'intervento dovrebbe essere azzerata.

(5)

Secondo le previsioni, la produzione e il consumo di carni suine aumenteranno a medio termine, benché ad un ritmo più lento rispetto al passato decennio a causa della concorrenza del pollame e dei prezzi più alti dei mangimi. I prezzi delle carni suine dovrebbero rimanere notevolmente al di sopra del prezzo d'intervento. È da anni che non si effettuano più acquisti all'intervento di carni suine e, viste la situazione e le prospettive di mercato, dovrebbe pertanto essere abolita la possibilità di acquistare all'intervento tali carni.

(6)

Dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per le carni suine, il frumento duro e il riso nel 2009, il cambiamento o l'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti dovrebbe avere luogo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. Per gli altri cereali i cambiamenti dovrebbero essere applicati solo dalla campagna di commercializzazione 2010/2011, in modo da permettere agli agricoltori di adeguarsi.

(7)

Le prospettive a medio termine per il settore lattiero-caseario sono caratterizzate da una costante crescita della domanda comunitaria di prodotti di alto valore aggiunto, da una notevole espansione della domanda mondiale di materie prime lattiere determinata dall'aumento della popolazione e del reddito in molte parti del globo nonché da una più marcata preferenza dei consumatori per i prodotti lattiero-caseari.

(8)

Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue ristrutturazioni del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima del 1o maggio 2004, mentre l'aumento della produzione continuerà ad essere frenato dall'esistenza delle quote. Nel contempo, le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Il regime delle quote latte, concepito come risposta ad una situazione di sovrapproduzione, è diventato, nell'attuale situazione opposta di forte domanda interna ed esterna, un fattore limitativo dell'espansione della produzione. In una simile situazione di mercato, le quote ostacolano l'orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e impediscono al settore di acquisire maggiore efficienza in quanto rallentano il processo di ristrutturazione. La fine del regime delle quote latte è programmata per il 2015. Dovrebbe essere realizzato un adeguamento graduale in modo da consentire un'«uscita morbida» dal regime evitando scosse troppo violente dopo la scomparsa delle quote. Dovrebbe pertanto essere prevista l'estinzione graduale delle quote mediante incrementi annuali dell'1 % ad ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2013/2014. Per gli stessi motivi dovrebbero essere effettuati anche altri cambiamenti intesi a rendere più flessibile il sistema delle quote latte per quanto riguarda l'adeguamento del tenore di grassi, abolendo l'adeguamento di cui all'articolo 80, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (il regolamento unico OCM) (5), e, per quanto riguarda le norme applicabili ai casi di inattività, aumentando la percentuale, di cui all'articolo 72, paragrafo 2 di tale regolamento, che un produttore dovrebbe utilizzare per un periodo di dodici mesi al fine di facilitare la riassegnazione di quote non utilizzate. Nel contesto della ristrutturazione del settore gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati fino al 31 marzo 2014 a concedere un aiuto nazionale aggiuntivo entro determinati limiti. Gli aumenti delle quote previsti dal regolamento (CE) n. 248/2008del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte (6), e l'aumento annuale dell'1 %, assieme agli altri cambiamenti che rendono meno probabile l'applicazione del prelievo sulle eccedenze, fanno sì che in base all'attuale andamento della produzione solo l'Italia correrebbe il rischio di essere soggetta al prelievo se fossero applicati aumenti dell'1 % dal periodo 2009/2010-2013/2014. Pertanto, tenendo conto dell'attuale andamento della produzione in tutti gli Stati membri, l'aumento delle quote dovrebbe essere concentrato in Italia onde evitare tale rischio. Per assicurare che in tutti gli Stati membri gli aumenti delle quote portino a una transizione controllata e graduale, il sistema dei prelievi sulle eccedenze dovrebbe essere rafforzato per i prossimi due anni ed essere fissato a un livello sufficientemente dissuasivo. Dovrebbe pertanto essere imposto un prelievo aggiuntivo nei casi in cui gli aumenti delle consegne superassero in modo significativo i livelli delle quote per il 2008/2009.

(9)

Il mercato dei formaggi è in costante espansione per effetto di una accresciuta domanda sia interna che esterna. In generale i prezzi dei formaggi sono pertanto da qualche tempo costanti e non sono stati oltremodo influenzati dal ribasso dei prezzi istituzionali dei prodotti sfusi (burro e latte scremato in polvere). Per un prodotto di alto valore e condizionato dal mercato come il formaggio, l'aiuto permanente e l'aiuto facoltativo all'ammasso privato non sono più giustificati né da un punto di vista economico, né in termini di gestione del mercato e dovrebbero quindi essere aboliti.

(10)

Nel contesto della riforma del settore lattiero-caseario e in considerazione dell'attuale situazione di mercato, gli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale e per il latte scremato destinato alla produzione di caseina non sono più necessari. Nondimeno, tali aiuti potrebbero ancora tornare utili nell'eventualità di un accumulo di eccedenze di prodotti lattiero-caseari o in previsione di un tale rischio, con conseguente probabilità di grave squilibrio del mercato. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché i regimi non sarebbero più attivati obbligatoriamente ogni anno. I regimi dovrebbero quindi diventare facoltativi. In caso di applicazione, l'importo dell'aiuto dovrebbe essere determinato in anticipo o tramite gara.

(11)

Gli aiuti allo smercio di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati al consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, ed erano azzerati prima che le gare fossero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e dovrebbero quindi essere aboliti.

(12)

Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore, iniziato con la riforma della PAC del 2003, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento unico OCM, e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.

(13)

L'aiuto per le fibre di lino e di canapa dovrebbe ora essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore del lino e della canapa di adattarsi, l'integrazione di tale sostegno nel regime di pagamento unico dovrebbe essere realizzata nel corso di un periodo di transizione. L'aiuto dovrebbe pertanto essere fornito per le fibre lunghe e le fibre corte di lino e le fibre di canapa fino al 1o luglio 2012. Mantenere l'aiuto per le fibre corte di lino e le fibre di canapa, allo scopo di equilibrare l'aiuto nel settore, significa che l'aiuto per le fibre lunghe di lino dovrebbe essere ridotto. Tuttavia, per rispettare le legittime aspettative dei coltivatori, questa riduzione dovrebbe intervenire solo a partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011.

(14)

Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con l'erogazione al settore di una parte dell'aiuto e con il disaccoppiamento e l'integrazione nel regime di pagamento unico della parte restante. In considerazione della tendenza generale ad un più accentuato orientamento al mercato, delle attuali prospettive del mercato dei foraggi e delle colture proteiche e del particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori. Per mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto al settore, dovrebbero essere realizzati opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. Nonostante il settore sia in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, si dovrebbe tuttavia prevedere un periodo transitorio fino al 1o aprile 2012 per consentire al settore di adattarsi.

(15)

Il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (7), non sarà più necessario una volta aboliti i relativi aiuti per i produttori di fecola di patate di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (8). L'aiuto ai produttori è stato parzialmente disaccoppiato nel 2003 ed ora dovrebbe essere interamente disaccoppiato, pur con un periodo transitorio fino al 1o luglio 2012 per consentire agli agricoltori di adeguare i propri impegni di fornitura al regime di aiuti alla fecola di patate. Anche il prezzo minimo delle patate da fecola dovrebbe quindi essere mantenuto per lo stesso periodo. Alla scadenza di questo termine, il regime di contingentamento associato al pagamento diretto dovrebbe essere abolito contemporaneamente alla piena integrazione dello stesso pagamento diretto nel regime di pagamento unico. Nel frattempo, le relative disposizioni dovrebbero essere recepite, come nel caso di altri aiuti e regimi di contingentamento, nel regolamento unico OCM.

(16)

La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e dovrebbe pertanto essere abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.

(17)

Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. È opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori a livello comunitario in tutti i settori.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (9), permette agli Stati membri di trattenere parte della componente «massimali nazionali», corrispondente ai pagamenti per superficie per il luppolo, e di utilizzare tali pagamenti, in particolare, per finanziare determinate attività delle organizzazioni di produttori riconosciute. Tale regolamento è abrogato e nel regolamento (CE) n. 73/2009 i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1o gennaio 2010, il che significa che in forza della disposizione in questione l'ultimo pagamento alle organizzazioni di produttori sarà effettuato nel 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, una disposizione specifica dovrebbe prevedere che siano utilizzati importi equivalenti, nello Stato membro interessato, per le medesime attività con effetto dal 1o gennaio 2011.

(19)

Il regolamento unico OCM prevede che gli importi trattenuti sull'aiuto per gli oliveti ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, siano utilizzati per finanziare i programmi di attività delle organizzazioni di operatori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato. A fini di chiarezza e certezza del diritto, una disposizione specifica dovrebbe precisare gli importi da utilizzare negli Stati membri interessati per i programmi di attività.

(20)

Ai fini della certezza del diritto e della semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni sulla disapplicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato con riguardo ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (10), del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (11), del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (12), del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (13) e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (14). In questo contesto, le disposizioni dei succitati regolamenti che, in determinate circostanze, potrebbero rientrare nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, dovrebbero essere escluse dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Le disposizioni in questione recano idonee condizioni per la concessione degli aiuti, tali da evitare le indebite distorsioni della concorrenza.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008.

(22)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare i seguenti atti, diventati obsoleti: regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (15); regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (16); regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia (17); regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (18) e regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera (19). I seguenti atti diventeranno obsoleti a partire dal 1o maggio 2009 e dovrebbero pertanto, per le stesse ragioni, essere abrogati a partire da tale data: regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (20) e il regolamento (CE) n. 315/2007, del Consiglio, del 19 marzo 2007, che prevede misure transitorie di deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia (21).

(23)

È opportuno che, in via generale, il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, affinché le disposizioni del presente regolamento non interferiscano con taluni aiuti erogabili per le campagne di commercializzazione 2008/2009 o 2009/2010, è opportuno fissare una data di applicazione successiva per le disposizioni che interessano direttamente il funzionamento di regimi in settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. In questi casi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall'inizio di queste ultime campagne di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

1)

il secondo comma del paragrafo 3 è soppresso;

2)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (22) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (23), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del titolo III, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 17 e 21, conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

1)

l'articolo 6, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione di cui al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma, permettono la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100 %, lo Stato membro interessato contribuisce almeno nella misura del 20 % della spesa ammissibile.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Aiuti di Stato

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5 del presente regolamento e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (22) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (23), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente regolamento, conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 1405/2006

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1405/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (22) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (23), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 4 e 7 del presente regolamento, conformemente al presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1)

all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda il settore dei cereali EUR 101,31 per tonnellata»;

2)

l'articolo 10, paragrafo 2 è soppresso;

3)

nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione II è sostituita dalla seguente:

«Sottosezione II

Apertura degli acquisti all'intervento

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

a)

per i cereali, dal 1o novembre al 31 maggio;

b)

per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;

c)

per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010;

d)

per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;

e)

per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura dell'intervento pubblico

1.   Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

a)

è aperto per il frumento tenero;

b)

è aperto per il frumento duro, l'orzo, il granturco, il sorgo, il risone, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;

c)

per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.

2.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora le condizioni ivi specificate non sussistano più durante un periodo rappresentativo.

Articolo 13

Limiti all'intervento

1.   Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:

a)

per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i periodi di cui all'articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);

b)

per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per ciascuna campagna di commercializzazione;

c)

per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e);

d)

per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e).

2.   Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 63.

3.   In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato.»;

4)

nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente:

«Sottosezione III

Prezzi d'intervento

Articolo 18

Prezzi d'intervento

1.   Il prezzo d'intervento:

a)

per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;

b)

per il burro è uguale al 90 % del prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c);

c)

per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

2.   I prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento per i seguenti prodotti sono determinati dalla Commissione mediante gara:

a)

frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;

b)

frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3;

c)

carni bovine;

d)

burro per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, e

e)

latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3.

In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

3.   Il prezzo massimo di acquisto all'intervento determinato secondo le procedure di gara di cui al paragrafo 2 non deve essere superiore:

a)

per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;

b)

per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;

c)

per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;

d)

per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

4.   I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

a)

per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità, e

b)

per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità dei prodotti conferiti all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera A. La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.

5.   Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.»;

5)

la lettera b) dell'articolo 28 è soppressa;

6)

l'articolo 30 è soppresso.

7)

l'articolo 31 è modificato come segue:

a)

la lettera e) del paragrafo 1 è soppressa;

b)

il secondo comma del paragrafo 2 è soppresso;

8)

l'articolo 36 è soppresso;

9)

l'articolo 43 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi degli articoli 28 e 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento — compresa l'etichettatura —, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell'ammasso privato;»;

b)

dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:

«a bis)

il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e alla lettera a) dell'articolo 18, paragrafo 1; in questo contesto, le norme di attuazione possono autorizzare la Commissione a porre termine all'acquisto all'intervento a un prezzo fissato, ad adottare coefficienti di distribuzione e, per il frumento tenero, a passare alla procedura di gara di cui all'articolo 18, paragrafo 2, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1);»;

10)

l'articolo 46, paragrafo 3 è soppresso;

11)

l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Regimi di quote

1.   I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:

a)

latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a) e b);

b)

zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;

c)

fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

2.   In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.»;

12)

all'articolo 72, paragrafo 2, «70 %» è sostituito da «85 %»;

13)

all'articolo 78, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia per il periodo di dodici mesi dal 1o aprile 2009 al 1o aprile 2010 il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al secondo comma.»;

14)

l'articolo 80 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Ove si applichi l'articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri, nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi che saranno definiti dallo Stato membro.»;

15)

nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la sezione seguente:

«Sezione III bis

Quote di fecola di patate

Articolo 84 bis

Quote di fecola di patate

1.   Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, conformemente all'articolo 204, paragrafo 5, e all'allegato X bis.

2.   Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote assegnate a ogni fecoleria nel 2007/2008.

3.   Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.

4.   Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1o gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per tale campagna, fino al 5 % della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.

6.   Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette al paragrafo 2 del presente articolo e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (24).

16)

all'articolo 85 è aggiunto il punto seguente:

«d)

in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie.»;

17)

nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa;

18)

all'articolo 91, paragrafo 1, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:

«L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe, di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre è concesso per le campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.»;

19)

l'articolo 92, paragrafo 1, primo comma è modificato come segue:

a)

alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:

«—

200 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010; nonché

160 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2010/2011 e 2011/2012.»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

90 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi;»;

20)

l'articolo 94, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I.»;

21)

l'articolo 94, paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per le fibre corte di lino e le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.II.»;

22)

nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, è inserita la seguente sottosezione:

«Sottosezione III

Fecola di patate

Articolo 95 bis

Premio per la fecola di patate

1.   Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

2.   Il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla fecoleria e necessario per fabbricare una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle patate.

3.   La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione.»;

23)

l'articolo 96 è soppresso;

24)

gli articoli 99 e 100 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 99

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

1.   In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2.   La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte scremato e il latte scremato in polvere.

Articolo 100

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1.   In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

2.   La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.»;

25)

l'articolo 101 è soppresso;

26)

l'articolo 102, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.»;

27)

è inserita la seguente sezione:

«Sezione III bis

Aiuti al settore del luppolo

Articolo 102 bis

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1.   La Comunità finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 122, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui al suddetto articolo.

2.   Il finanziamento comunitario annuale per il pagamento alle organizzazioni di produttori ammonta per la Germania a 2 277 000 di EUR.

3.   La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione.»;

28)

l'articolo 103 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   La Comunità finanzia programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 125 in uno o più dei seguenti settori:»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il finanziamento comunitario annuale dei programmi di attività ammonta a:

a)

11 098 000 di EUR per la Grecia;

b)

576 000 EUR per la Francia; e

c)

35 991 000 di EUR per l'Italia.»;

29)

l'articolo 103 sexies, paragrafo 2 è soppresso;

30)

l'articolo 105, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all'articolo 109.»;

31)

l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Articolo 119

Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione.»;

32)

all'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.»;

33)

l'articolo 124, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.»;

34)

l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

«Articolo 180

Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettere da m) ad u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105 e 182 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.»;

35)

all'articolo 182 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di Stato dell'importo totale annuo corrispondente al 55 % del limite di cui all'articolo 69, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori del settore lattiero-caseario oltre al sostegno comunitario concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento. Tuttavia in alcun caso l'importo totale del sostegno comunitario a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 4 del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui al medesimo articolo.»;

36)

all'articolo 184 è aggiunto il punto seguente:

«5.

Al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull'andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate. Inoltre, una relazione analizzerà le conseguenze per i produttori di formaggi con denominazioni d'origine protette conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006.»;

37)

all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/2012 per la fecola di patate.»;

38)

nell'allegato IX, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

39)

l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato X bis;

40)

l'allegato III del presente regolamento è inserito nell'allegato XXII come punto 20 bis.

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008

L'articolo 13, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (22) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (23), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri, compresi i contributi finanziari degli stessi, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti a favore di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Modifica del regolamento (CE) n. 479/2008

L'articolo 127, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatta salva l'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del titolo II, del titolo V, capo III e dell'articolo 119 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.».

Articolo 7

Abrogazioni

1.   I regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93 e (CE) n. 1182/2005 sono abrogati.

2.   I regolamenti (CE) n. 2596/97 e (CE) n. 315/2007 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o maggio 2009.

3.   Il regolamento (CE) n. 1868/94 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2009.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia:

a)

i punti da 5 a 8, 12, 13 e 14 e il punto 38 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1o aprile 2009;

b)

i punti 11, 15, 16, i punti da 18 a 25, i punti 31, 37 e 39 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009;

c)

i punti 1, 3, 4 e 9 ter dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal:

i)

1o luglio 2009 per quanto riguarda il frumento duro;

ii)

1o settembre 2009 per quanto riguarda il settore del riso;

iii)

1o ottobre 2009 per quanto riguarda il settore dello zucchero;

iv)

1o luglio 2010 per quanto riguarda frumento tenero, orzo, granturco e sorgo;

d)

il punto 27 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011;

e)

il punto 17 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)  Parere del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

(3)  Parere dell'8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

(4)  Regolamento (CE) n. 735/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 169 del 29.6. 2007, pag. 6).

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6.

(7)  GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.

(8)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(10)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(11)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(12)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(13)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(14)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(15)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

(16)  GU L 126 del 9.5.1989, pag. 1.

(17)  GU L 216 del 27.7.1989, pag. 5.

(18)  GU L 187 del 29.7.1993, pag. 8.

(19)  GU L 190 del 22.7.2005, pag. 1.

(20)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12.

(21)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 1.

(22)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

(24)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.»;


ALLEGATO I

«1.   Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro:

Stato membro

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgio

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Repubblica ceca

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Danimarca

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Germania

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonia

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlanda

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Grecia

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Spagna

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Francia

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Italia

10 740 661,200

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

Cipro

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lettonia

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Lituania

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Lussemburgo

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Ungheria

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Paesi Bassi

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Austria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Polonia

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portogallo

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Romania

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovacchia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlandia

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Svezia

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Regno Unito

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566»


ALLEGATO II

«ALLEGATO X BIS

Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis, per campagna di commercializzazione

Stato membro

(tonnellate)

Repubblica ceca

33 660

Danimarca

168 215

Germania

656 298

Estonia

250

Spagna

1 943

Francia

265 354

Lettonia

5 778

Lituania

1 211

Paesi Bassi

507 403

Austria

47 691

Polonia

144 985

Slovacchia

729

Finlandia

53 178

Svezia

62 066

TOTALE

1 948 761»


ALLEGATO III

«20 bis.   Regolamento (CEE) n. 1868/94

Regolamento (CEE) n. 1868/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

Articolo 84 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 4

Articolo 84 bis, paragrafo 3

Articolo 4 bis

Articolo 95 bis, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 95 bis, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5

Articolo 7

Articolo 84 bis, paragrafo 6

Articolo 8

Articolo 85, lettera d), e articolo 95 bis, paragrafo 3»


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