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Document 32009L0109

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

GU L 259 del 2.10.2009, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; abrog. impl. da 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/109/oj

2.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/14


DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunito l’8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi delle società entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.

(2)

Il settore del diritto societario è stato identificato come un settore fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Occorre pertanto riesaminare tali obblighi e, laddove appropriato, ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società all’interno della Comunità al minimo necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa.

(3)

Per tenere conto delle modifiche del diritto societario finlandese, è opportuno adattare l’ambito di applicazione della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (3), e della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (4).

(4)

I siti web delle società o altri siti web offrono, in taluni casi, un’alternativa alla pubblicazione tramite i registri delle società. Gli Stati membri dovrebbero poter designare i siti web di altro genere che le società possono usare gratuitamente per detta pubblicazione, quali i siti web delle associazioni commerciali o delle camere di commercio o la piattaforma elettronica centrale di cui alla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti all’interno della Comunità, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e di terzi (5). Qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie connesse con la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti.

(5)

I requisiti di pubblicazione per quanto riguarda il progetto di fusione nelle fusioni transfrontaliere ai sensi della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (6), dovrebbero essere analoghi a quelli applicabili alle fusioni e scissioni nazionali ai sensi della direttiva 78/855/CEE e della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (7).

(6)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di provvedere affinché non sussista la necessità di soddisfare gli obblighi estensivi in materia di relazioni e di informazione connessi con la fusione o la scissione delle società, di cui all’articolo 9 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/855/CEE nonché all’articolo 7 e all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 82/891/CEE, se tutti gli azionisti delle società interessate dalla fusione o dalla scissione convengono in merito all’esenzione da tali obblighi.

(7)

Le modifiche alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE che consentono detto accordo tra gli azionisti dovrebbero lasciare impregiudicati i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società interessate e le norme volte a garantire la fornitura delle informazioni necessarie agli impiegati di tali società e alle autorità pubbliche, quali le autorità fiscali, che controllano la fusione o la scissione conformemente alla normativa comunitaria esistente.

(8)

Non è necessario imporre l’obbligo di redigere una situazione contabile nei casi in cui un emittente, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblica relazioni semestrali a norma della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (8).

(9)

Una relazione di esperti indipendenti quale prevista ai sensi della direttiva 77/91/CEE è spesso superflua, qualora debba essere redatta una relazione di esperti indipendenti a tutela degli interessi degli azionisti o dei creditori anche nel contesto della fusione e della scissione. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà in questi casi di esentare le società dall’obbligo di presentare la relazione di esperti di cui alla direttiva 77/91/CEE o di consentire che entrambe le relazioni possano essere redatte dallo stesso esperto.

(10)

Le fusioni tra imprese madri e le loro controllate hanno un impatto economico ridotto sugli azionisti e i creditori nei casi in cui la partecipazione dell’impresa madre nell’impresa controllata è pari o superiore al 90 % delle quote e degli altri titoli che conferiscono il diritto di voto. Lo stesso vale per talune scissioni, in particolare quando le società sono scisse in nuove società che sono di proprietà degli azionisti in proporzione ai loro diritti nella società oggetto della scissione. In tali casi è pertanto opportuno ridurre gli obblighi inerenti alle relazioni di cui alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE.

(11)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione delle società per azioni all’interno della Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE.

(13)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 77/91/CEE

La direttiva 77/91/CEE è modificata come segue:

1.

all’articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;

2.

all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando viene redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»;

3.

all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l’aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un’offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 78/855/CEE

La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue:

1.

all’articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;

2.

all’articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo paragrafo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

3.

all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.»;

4.

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

In tale relazione è inoltre fatta menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2.   Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l’assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché queste ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.»;

5.

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

se del caso, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d)

se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all’articolo 9;»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera c), una situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che una situazione contabile non sia obbligatoria se hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Una società non è esentata dall’obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.»;

6.

all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A tal fine le normative degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»;

7.

all’articolo 23, il paragrafo 4 è soppresso;

8.

l’articolo 24 è modificato come segue:

a)

il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Tali operazioni sono soggette alle disposizioni del capitolo II.»;

b)

è aggiunta la seguente frase:

«Gli Stati membri tuttavia non impongono gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 9 e 10, all’articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 20 e 21.»;

9.

l’articolo 25 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri non applicano l’articolo 7 alle operazioni di cui all’articolo 24 se sussistono le condizioni seguenti:»;

b)

alla lettera b), la seconda frase è soppressa;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;»;

10.

l’articolo 27 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando una fusione mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, gli Stati membri non richiedono l’approvazione della fusione da parte dell’assemblea generale della società incorporante, se sussistono le condizioni seguenti:»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

almeno un mese prima della data indicata alla lettera a) ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e);»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;»;

11.

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 nel caso di una fusione ai sensi dell’articolo 27 se sussistono le condizioni seguenti:»;

b)

alla lettera c) sono aggiunte le seguenti parole:

«o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.»;

c)

è aggiunto il seguente comma:

«Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo paragrafo qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere a essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.»

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 82/891/CEE

La direttiva 82/891/CEE è modificata come segue:

1.

all’articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società coinvolta nella scissione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di scissione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in tale piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di scissione sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

2.

all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.»;

3.

all’articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se applicabile, essa menziona l’elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata.»;

4.

all’articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;

5.

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

se applicabile, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di scissione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d)

se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società coinvolte nella scissione previste all’articolo 7, paragrafo 1;»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, a norma dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Una società è esentata dal mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se essa, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, durante tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.»;

6.

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»;

7.

l’articolo 20 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l’articolo 6, gli Stati membri non impongono l’approvazione della scissione da parte dell’assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e tutti gli altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell’assemblea generale della medesima società e sussistono le condizioni seguenti:»;

b)

alla lettera b), la seconda frase è soppressa;

c)

la lettera c) è soppressa;

d)

è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10.»;

8.

l’articolo 22 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è soppresso;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri non possono imporre gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 e all’articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e), qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.».

Articolo 4

Modifiche alla direttiva 2005/56/CE

La direttiva 2005/56/CE è modificata come segue:

1.

all’articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società partecipante alla fusione può essere esentata dalla pubblicazione di cui all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto comune di fusione transfrontaliera e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto comune di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo paragrafo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, viene pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

2.

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata, conformemente alla direttiva 78/855/CEE.»

Articolo 5

Riesame

Cinque anni dopo la data di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione riesamina il funzionamento delle disposizioni delle direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, modificate o introdotte dalla presente direttiva e, in particolare, i loro effetti sulla riduzione degli oneri amministrativi delle società, alla luce dell’esperienza acquisita durante la loro applicazione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte per ulteriori modifiche di tali direttive.

Articolo 6

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

(4)  GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

(5)  GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

(6)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(7)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

(8)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(9)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


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