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Document 32009L0100

Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 259 del 2.10.2009, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/oj

2.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/8


DIRETTIVA 2009/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Per migliorare la sicurezza della navigazione interna nella Comunità, è utile attuare il riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi di detta navigazione.

(3)

È necessario determinare in quali circostanze e a quali condizioni gli Stati membri sono autorizzati a interrompere la navigazione di una nave.

(4)

È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano applicabili alle navi escluse dalla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (5).

(5)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 21 della direttiva 2006/87/CE, la presente direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, e

a)

di lunghezza inferiore a 20 metri; o

b)

per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è inferiore in volume a 100 m3.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall’accordo relativo al trasporto di sostanze pericolose sul Reno (ADNR).

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano, ove necessario, le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità.

Tuttavia, uno Stato membro può non applicare la presente direttiva alle navi che non lasciano le vie navigabili interne del suo territorio.

2.   L’attestato di navigabilità è rilasciato dallo Stato membro nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di immatricolazione o, in mancanza, dallo Stato membro in cui è domiciliato il proprietario della nave. Ciascuno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di rilasciare attestati di navigabilità per navi sfruttate da propri cittadini. Gli Stati membri possono delegare i loro poteri a organismi autorizzati.

3.   L’attestato di navigabilità è redatto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, reca almeno le indicazioni di cui all’allegato I e usa il sistema di numerazione ivi precisato.

Articolo 3

1.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, ogni Stato membro riconosce, ai fini della navigazione nelle sue vie navigabili interne, la validità degli attestati di navigabilità rilasciati da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 2 come se li avesse esso stesso rilasciati.

2.   Il paragrafo 1 può applicarsi solo se la data del rilascio o dell’ultimo rinnovo dell’attestato non risale a più di cinque anni prima e a condizione che non sia scaduto il periodo di validità.

Il certificato rilasciato ai sensi del regolamento di visita delle navi del Reno è ammesso come prova ai sensi dei paragrafi 3 e 5 per tutto il tempo in cui è valido.

3.   Gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del Reno. Come prova essi possono esigere il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma.

4.   Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell’ADNR, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo. Come prova possono esigere il documento d’autorizzazione previsto da detto accordo.

5.   Le navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le vie navigabili interne esistenti nella Comunità. Il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma, può servire come prova che tali requisiti sono soddisfatti.

I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le vie navigabili interne della Comunità allorché le navi si conformano ai requisiti dell’ADNR. Tale conformità è provata dal documento d’autorizzazione di cui al paragrafo 4.

6.   Gli Stati membri possono esigere che, nelle loro vie navigabili marittime, siano soddisfatti requisiti addizionali equivalenti a quelli che devono soddisfare le loro navi nazionali. Gli Stati membri notificano le loro vie navigabili marittime alla Commissione, che ne stabilisce l’elenco, tenendo conto delle indicazioni che le sono trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   Ciascuno Stato membro può sospendere la validità dell’attestato di navigabilità da esso rilasciato.

2.   Qualora dal controllo risulti che una nave si trova in condizioni tali da costituire un pericolo per l’ambiente circostante, ciascuno Stato membro può interromperne la navigazione fino a quando i difetti constatati non siano eliminati. Lo stesso provvedimento può essere adottato quando risulti che la nave o il suo equipaggiamento non soddisfano i requisiti indicati, secondo i casi, nell’attestato di navigabilità o negli altri documenti di cui all’articolo 3.

3.   Lo Stato membro che ha interrotto la navigazione di una nave o ha manifestato l’intenzione di interromperla qualora non siano eliminati i difetti constatati comunica i motivi della decisione che ha preso o che intende prendere alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’attestato di navigabilità o gli altri documenti di cui all’articolo 3.

4.   Qualunque decisione di interruzione della navigazione presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva è motivata in modo preciso. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei termini entro i quali le si può adire.

Articolo 5

La direttiva 76/135/CEE, quale modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato III.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 47.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

(3)  GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

INDICAZIONI MINIME NEGLI ATTESTATI

(di cui all’articolo 2, paragrafo 3)

Esistono tre gruppi di indicazioni:

I.

:

obbligatoria

:

senza segni particolari

II.

:

obbligatoria se applicabile

:

(x)

III.

:

utile ma facoltativa

:

(+)

1.

Autorità o organismo autorizzato che provvede al rilascio del documento

2.

a)

Denominazione del documento

b)

(+) Numero del documento

3.

Stato che provvede al rilascio del documento

4.

Nome e domicilio del proprietario della nave

5.

Nome della nave

6.

(x) Luogo e numero di immatricolazione

7.

(x) Porto di immatricolazione

8.

(+) Tipo di nave

9.

(+) Utilizzazione

10.

Principali caratteristiche:

a)

lunghezza fuoritutto in metri

b)

larghezza fuoritutto in metri

c)

profondità sotto la linea di galleggiamento al massimo pescaggio, in metri

11.

(x) Portata lorda, in tonnellate, o volume dislocato al massimo pescaggio, in metri cubi

12.

(x) Indicazioni di stazza

13.

(x) Numero massimo autorizzato di passeggeri

14.

(x) Massima potenza dei motori di propulsione in CV o kW

15.

Bordo o bordi liberi minimi, in centimetri

16.

a)

Dichiarazione: la nave sopra indicata è riconosciuta atta alla navigazione

b)

(x) Condizioni richieste per la navigabilità

c)

(x) Restrizioni alla navigazione

17.

a)

Data di scadenza

b)

Data di rilascio

18.

Timbro e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che provvede al rilascio dell’attestato.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modificazione

(di cui all’articolo 5)

Direttiva 76/135/CEE del Consiglio

(GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10).

Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio

(GU L 349 del 13.12.1978, pag. 31).

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 5)

Direttiva

Termine di attuazione

76/135/CEE

19 gennaio 1977

78/1016/CEE


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 76/135/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, alinea e lettera a)

Articolo 1, primo comma, alinea

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 1, ultima frase

Articolo 1, secondo comma

Articoli 2, 3 e 4

Articoli 2, 3 e 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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