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Document 32009L0046

Direttiva 2009/46/CE della Commissione, del 24 aprile 2009 , che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 109 del 30.4.2009, p. 14–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrog. impl. da 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/46/oj

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/14


DIRETTIVA 2009/46/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2009

che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, prima frase,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.

(2)

È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

(3)

Occorre includere disposizioni equivalenti a quelle contenute nel regolamento di ispezione delle navi sul Reno per il controllo in fase di montaggio e durante l’uso dei motori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2).

(4)

Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato I della direttiva 2006/87/CE, l’indicazione relativa alla Repubblica italiana, al capo 3, è sostituita dalla seguente:

«Repubblica italiana

Tutta la rete nazionale navigabile.»

Articolo 2

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


ALLEGATO I

1)

L’indice è modificato come segue:

a)

il titolo del CAPO 8 bis recita:

b)

i seguenti articoli relativi al capo 8 bis sono inseriti dopo il titolo del CAPO 8 bis:

«Articolo 8 bis.01 —

Definizioni

Articolo 8 bis.02 —

Disposizioni generali

Articolo 8 bis.03 —

Omologazioni riconosciute

Articolo 8 bis.04 —

Prove di montaggio, intermedie e speciali

Articolo 8 bis.05 —

Servizi tecnici»;

c)

Il titolo dell’articolo 10.03 bis è sostituito dal testo seguente:

 

«Sistemi antincendio fissi per la protezione di alloggi, timonerie e zone passeggeri»;

d)

Il titolo dell’articolo 10.03 ter è sostituito dal testo seguente:

 

«Sistemi antincendio fissi per la protezione di sale macchine, locali caldaie e locali pompe»;

e)

Il seguente titolo è inserito dopo l’articolo 24.07:

«Articolo 24.08 —

Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18»;

f)

Dopo l’articolo 24 bis.04 è inserito il seguente titolo:

«Articolo 24 bis.05 —

Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18»;

g)

Dopo l’APPENDICE II sono aggiunte le Appendici seguenti:

«APPENDICE III

MODELLO DEL NUMERO UNICO EUROPEO DI IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI

APPENDICE IV

DATI PER L’IDENTIFICAZIONE DI UNA NAVE

APPENDICE V

PROTOCOLLO DEI PARAMETRI DEL MOTORE».

2)

L’articolo 1.01 è modificato come segue.

a)

Il punto 52 è sostituito dal seguente:

«52.   “zone di raccolta o punti di riunione”: zone della nave specialmente protette nelle quali le persone si radunano in caso di pericolo;»

b)

Il punto 76 è sostituito dal seguente:

«76.   “immersione (T)”: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;»

c)

Dopo il punto 76 è inserito il punto 76 bis:

«76 bis.   “immersione fuori tutto (TOA)”: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, compresa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;»

d)

Dopo il punto 97 sono inseriti i punti 97 bis e 97 ter:

«97 bis.   “luci di navigazione”: emissioni luminose delle luci di navigazione per l’identificazione dell’imbarcazione;»

«97 ter   “segnali luminosi”: emissioni luminose che accompagnano segnali visivi o acustici;»

3)

L’articolo 2.07, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.

Il proprietario di un’imbarcazione, o il suo rappresentante, comunica all’autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazzatura, nonché di immatricolazione o di porto di armamento dell’imbarcazione e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.»

4)

L’articolo 7.04 è modificato come segue.

a)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Devono essere indicate la direzione della spinta esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di rotazione dell’elica o dei motori principali.»

b)

Al paragrafo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono applicabili per analogia tenendo conto delle caratteristiche particolari e delle sistemazioni scelte per i dispositivi di governo e di propulsione attivi di cui sopra. Per analogia con il paragrafo 2, ogni dispositivo è controllato da una leva che si muove descrivendo un arco in un piano verticale pressoché parallelo alla direzione della spinta del dispositivo. Dalla posizione della leva deve essere chiara la direzione della spinta esercitata sulla nave.

Se il sistema elica-timone o il propulsore cicloidale non sono controllati per mezzo di leve, la commissione di ispezione può concedere deroghe al paragrafo 2. Queste deroghe sono menzionate al riquadro 52 del certificato comunitario.»

5)

Il seguente capo 8 bis è inserito dopo il capo 8:

«CAPO 8 bis

EMISSIONI DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTE DAI MOTORI DIESEL

Articolo 8 bis.01

Definizioni

Nel presente capo si intende per:

1)

«motore», un motore che funziona secondo il principio dell’accensione per compressione (motore diesel);

1a)

«motore di propulsione», un motore per la propulsione di una nave della navigazione interna di cui all’articolo 2 della direttiva 97/68/CE (1);

1b)

«motore ausiliario», un motore destinato ad applicazioni diverse dalla propulsione di un’imbarcazione;

1c)

«motore di ricambio», un motore usato e revisionato destinato a sostituire un motore attualmente operativo di cui ha la medesima conformazione (motore in linea, motore a V), lo stesso numero di cilindri e con potenza e velocità che non differiscono di oltre il 10 % rispetto al motore da sostituire;

2)

«omologazione», la procedura definita all’articolo 2, secondo trattino, della direttiva 97/68/CE, come modificata, con la quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore o una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici pertinenti in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dai motori;

3)

«controllo di montaggio», la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che qualora un motore installato su un’imbarcazione abbia subito, successivamente al rilascio dell’omologazione, modifiche o adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo;

4)

«controllo intermedio», la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che il motore di un’imbarcazione, pur avendo subito, successivamente al controllo di montaggio, eventuali modifiche o adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo;

5)

«controllo speciale», la procedura con la quale l’autorità competente si assicura che, anche dopo eventuali modifiche significative che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, il motore di un’imbarcazione rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo;

6)

(Senza oggetto);

7)

«famiglia di motori», un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano analoghe emissioni di inquinanti gassosi e particolato dallo scarico, come definite all’articolo 2, quarto trattino, della direttiva 97/68/CE, come modificata, e che soddisfano i requisiti delle disposizioni di cui all’articolo 8 bis.03;

8)

(Senza oggetto);

9)

(Senza oggetto);

10)

(Senza oggetto);

11)

«costruttore», ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 97/68/CE, come modificata, la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità che rilascia l’omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del motore;

12)

(Senza oggetto);

13)

(Senza oggetto);

14)

(Senza oggetto);

15)

(Senza oggetto);

16)

«protocollo dei parametri del motore», il documento conforme all’appendice V nel quale sono debitamente registrati tutti i parametri, e le relative modifiche, compresi i componenti e le impostazioni del motore, che influenzano il livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante del motore;

17)

«istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per i gas di scarico», il documento realizzato al fine di svolgere il controllo di montaggio e i controlli intermedi o speciali.

Articolo 8 bis.02

Disposizioni generali

1)

Fatti salvi i requisiti della direttiva 97/68/CE, le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i motori con potenza nominale superiore a 19 kW installati in navi della navigazione interna o in macchinari a bordo di tali navi.

2)

I motori devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 97/68/CE.

3)

Il rispetto dei valori limite di emissione dei gas di scarico alla fase pertinente è determinato sulla base di un’omologazione ai sensi dell’articolo 8 bis.03.

4)

Controllo di montaggio:

a)

dopo l’installazione del motore a bordo, ma prima della messa in servizio, occorre svolgere un controllo di montaggio. Il controllo, che fa parte dell’ispezione iniziale dell’imbarcazione o di un’ispezione speciale successiva all’installazione del motore pertinente, si conclude con la registrazione del motore nel certificato comunitario emesso per la prima volta oppure nella modifica del certificato comunitario esistente;

b)

la commissione di ispezione può rinunciare al controllo di montaggio di cui alla lettera a) se un motore con potenza nominale PN inferiore a 130 kW è sostituito con un motore coperto dalla medesima omologazione. A tal fine è indispensabile che il proprietario della nave, o il suo rappresentante autorizzato, notifichi alla commissione la sostituzione del motore e invii una copia del documento di omologazione e il numero di identificazione del nuovo motore installato. La commissione di ispezione modifica opportunamente il certificato comunitario (cfr. riquadro 52).

5)

I controlli intermedi del motore sono svolti nell’ambito delle ispezioni periodiche ai sensi dell’articolo 2.09.

6)

Dopo ogni modifica significativa apportata al motore e qualora tali modifiche possano avere effetti sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, è obbligatorio svolgere un controllo speciale.

6a)

I risultati dei controlli di cui all’articolo 8 bis.02, paragrafi da 4 a 6, sono registrati nel protocollo dei parametri del motore.

7)

La commissione di ispezione indica nel certificato comunitario, al riquadro 52, i numeri di omologazione e di identificazione di tutti i motori installati a bordo della nave e soggetti ai requisiti del presente capo. Per i motori di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 97/68/CE è sufficiente il numero di identificazione.

8)

L’autorità competente può avvalersi di un servizio tecnico per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo.

Articolo 8 bis.03

Omologazioni riconosciute

1.

Sono riconosciuti i seguenti tipi di omologazione, a condizione che l’utilizzo del motore rientri nel tipo di approvazione adeguato:

a)

omologazioni ai sensi della direttiva 97/68/CE;

b)

omologazioni che, ai sensi della direttiva 97/68/CE (2), sono riconosciute come equivalenti.

2.

Per ogni motore omologato devono essere conservati a bordo i seguenti documenti (originali o copie):

a)

documento di omologazione;

b)

istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri rilevanti per le emissioni di gas di scarico;

c)

protocollo dei parametri del motore.

Articolo 8 bis.04

Controlli di montaggio, intermedi e speciali

1.

Al momento del controllo di montaggio ai sensi dell’articolo 8 bis.02, paragrafo 4, e in caso di controlli intermedi ai sensi dell’articolo 8 bis.02, paragrafo 5, e di controlli speciali ai sensi dell’articolo 8 bis.02, paragrafo 6, l’autorità competente esamina lo stato attuale del motore rispetto ai componenti, alle regolazioni e ai parametri indicati nelle istruzioni ai sensi dell’articolo 8 bis.01, paragrafo 17.

L’autorità, qualora riscontri che il motore non è conforme al tipo di motore omologato o alla famiglia di motori omologata, può:

a)

richiedere che:

aa)

siano intraprese azioni volte a ripristinare la conformità del motore;

bb)

richiedere adeguate modifiche al documento di omologazione; o

b)

ordinare la misura delle emissioni effettive.

Qualora non venga ripristinata la conformità del motore o in mancanza di adeguate modifiche al documento di omologazione o nel caso in cui le misure indichino la mancata conformità ai valori limite di emissione, l’autorità competente rifiuta di rilasciare un certificato comunitario o revoca il certificato comunitario eventualmente già rilasciato.

2.

Nel caso di motori dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, durante i controlli di montaggio, intermedi e speciali viene verificato il corretto funzionamento di questi ultimi.

3.

I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti sulla base delle istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico. Le istruzioni, che devono essere redatte dal costruttore e approvate dall’autorità competente, specificano i componenti, le regolazioni e i parametri rilevanti per le emissioni di gas di scarico, così che possa essere presunto il costante rispetto dei valori limite delle emissioni di gas di scarico. Le istruzioni contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

tipo di motore e, se del caso, famiglia di motori con l’indicazione della potenza e della velocità nominali;

b)

elenco dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico;

c)

elementi inequivocabili che consentano di identificare i componenti autorizzati rilevanti per le emissioni di gas di scarico (ad esempio numeri di matricola presenti sui componenti);

d)

parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico, come gli intervalli impostati per i tempi di iniezione, la temperatura consentita per l’acqua di raffreddamento, la contropressione massima dei gas di scarico, ecc.

Nel caso di motori dotati di sistemi per il post-trattamento dei gas di scarico, le istruzioni descrivono anche le procedure volte a verificare che detti sistemi funzionino correttamente.

4.

L’installazione dei motori sull’imbarcazione deve essere conforme alle limitazioni enunciate nell’ambito dell’omologazione. Inoltre, la depressione dell’aria di aspirazione e la contropressione del gas di scarico non devono superare i valori indicati per il motore approvato.

5.

Se i motori che vengono installati a bordo appartengono ad una famiglia di motori, non possono essere apportate regolazioni o modifiche che potrebbero avere effetti negativi sulle emissioni dei gas di scarico e del particolato inquinante o che non rientrano nella gamma di regolazioni proposta.

6.

Le eventuali modifiche o regolazioni del motore che si rendessero necessarie dopo l’omologazione devono essere indicate scrupolosamente nel protocollo dei parametri del motore.

7.

Se il controllo di montaggio e i controlli intermedi indicano che i motori installati a bordo rispettano le specifiche riportate nelle istruzioni di cui all’articolo 8 bis.01, paragrafo 17, per quanto riguarda i parametri, i componenti e le funzioni regolabili, si può supporre che le emissioni di gas di scarico e di particolato dei motori rispettano i valori limite di base.

8.

Quando un motore ottiene l’omologazione, l’autorità competente può, a propria discrezione, limitare il controllo di installazione o i controlli intermedi previsti dalle presenti disposizioni. Tuttavia, il controllo deve essere eseguito integralmente almeno per un cilindro o un motore di una famiglia di motori e può essere limitato solo se vi sono motivi per ritenere che tutti gli altri cilindri o motori funzionino in maniera analoga al cilindro o al motore esaminato.

Articolo 8 bis.05

Servizi tecnici

1.

I servizi tecnici soddisfano la norma europea sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (norma EN ISO/IEC 17025:2000), in particolare per quanto riguarda le seguenti condizioni:

a)

i costruttori del motore non possono essere considerati servizi tecnici;

b)

ai fini del presente capo, un servizio tecnico può, con l’autorizzazione dell’autorità competente, utilizzare strutture che si trovano al di fuori del proprio laboratorio di prova;

c)

su richiesta dell’autorità competente i servizi tecnici devono dimostrare di essere abilitati a svolgere il tipo di attività descritto nel presente paragrafo all’interno dell’Unione europea;

d)

i servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici riconosciuti solo nell’ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea ed i paesi terzi in questione.

2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che, unitamente all’autorità nazionale competente, sono responsabili dell’applicazione del presente capo. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

6)

Il titolo dell’articolo 10.03 bis è sostituito dal seguente:

 

«Sistemi antincendio fissi per la protezione di alloggi, timonerie e zone passeggeri»

7)

Il titolo dell’articolo 10.03 ter è sostituito dal seguente:

 

«Sistemi antincendio fissi per la protezione di sale macchine, locali caldaie e locali pompe»

8)

L’articolo 15.06, paragrafo 5, lettera a, è sostituito dal seguente:

«a)

hanno un’ampiezza libera di almeno 0,80 m. Se conducono a locali utilizzati da più di 80 passeggeri, sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relative alla larghezza delle uscite che conducono a corridoi di comunicazione.»

9)

L’articolo 15.06, paragrafo 8, è modificato come segue.

a)

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

se in un locale in cui sono definite zone di raccolta vi sono sedili o panche fissi non è necessario considerare il numero corrispondente di persone nel calcolo dell’area totale delle zone di raccolta ai sensi della lettera a). Tuttavia, il numero di persone per le quali si considerano i sedili o le panche fissi in un determinato locale non deve superare il numero delle persone per le quali sono disponibili zone di raccolta in questo locale;».

b)

La lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

i mezzi di salvataggio sono facilmente accessibili dalle zone di evacuazione;».

c)

La lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

è possibile evacuare in maniera sicura le persone che si trovano in queste zone di raccolta, utilizzando una o l’altra delle due fiancate della nave;».

d)

La lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

le zone di raccolta sono situate al di sopra della linea limite;».

e)

La lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

le zone di raccolta e di evacuazione devono essere indicate come tali nel piano di sicurezza e segnalate a bordo della nave;».

f)

La lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

le disposizioni delle lettere d) ed e) si applicano anche ai ponti aperti su cui sono definite zone di raccolta;».

g)

La lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

tuttavia, in tutti i casi in cui si applicano le riduzioni di cui alle lettere e), j) e k), l’area totale indicata alla lettera a) deve essere sufficiente per almeno il 50 % del numero massimo di passeggeri consentito.»

10)

L’articolo 15.08, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.

È disponibile un impianto di esaurimento della sentina con tubatura installata in modo permanente.»

11)

La tabella di cui all’articolo 24.02, paragrafo 2, è modificata come segue.

a)

La voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 5, diventa la voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 6.

b)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 7.04, paragrafo 2:

«paragrafo 3

Schermo

In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

paragrafo 9, terza frase

Controllo tramite leva

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

quarta frase

Chiara indicazione della direzione della spinta

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

c)

La voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 4

Schermatura dei raccordi delle tubature

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2025»

d)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 4:

«paragrafo 5

Sistema di tubature a doppia parete

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2025

paragrafo 6

Isolamento di parti del motore

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario»

e)

La voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, prima frase, diventa la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, seconda frase.

f)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 13:

«8.06

Serbatoi di olio lubrificante, tubature e accessori

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045

8.07

Serbatoi di oli negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045»

g)

Il testo della voce relativa al capo 8 bis è sostituito dal seguente:

 

«CAPO 8 bis

 

8 bis.02, paragrafi 2 e 3

Conformità ai requisiti/valori limite di emissione dei gas di scarico

Le norme non si applicano

a)

ai motori installati prima dell’1.1.2003 e

b)

ai motori di ricambio che fino al 31.12.2011 sono installati a bordo di imbarcazioni che erano in servizio l’1.1.2002

Per motori che erano installati

a)

in imbarcazioni tra l’1.1.2003 e l’1.7.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE;

b)

in imbarcazioni o in macchine di bordo dopo il 30.6.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XV della direttiva 97/68/CE

I requisiti per le categorie:

aa)

V per i motori di propulsione e per i motori ausiliari oltre i 560 kW e

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K per i motori ausiliari della direttiva 97/68/CE si applicano come equivalenti»

h)

La voce relativa all’articolo 9.15, paragrafo 9, diventa la voce relativa all’articolo 9.15, paragrafo 10.

i)

Dopo il titolo «CAPO 15» è inserita la voce seguente:

«15.01, paragrafo 1, lettera c)

L’articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, non si applica

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2007»

j)

La voce relativa all’articolo 15.01, paragrafo 1, lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

L’articolo 9.14, paragrafo 3, seconda frase, non si applica per tensioni nominali superiori a 50 V

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

12)

La tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è modificata come segue.

a)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 2:

«7.04, paragrafo 3

Schermo

In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.4.2007

paragrafo 9, terza frase

Controllo tramite leva

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.4.2007

quarta frase

Divieto di indicare la direzione del getto

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.4.2007»

b)

La voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

«8.02, paragrafo 4

Schermatura dei raccordi delle tubature

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 2025

1.4.2007»

c)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 4:

«paragrafo 5

Sistema di tubature a doppia parete

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2025

1.4.2007

paragrafo 6

Isolamento di parti del motore

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2025

1.4.2003»

d)

La voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, prima frase, diventa la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, seconda frase.

e)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 13:

«8.06

Serbatoi di olio lubrificante, tubature e accessori

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045

1.4.2007

8.07

Serbatoi di oli negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045

1.4.2007»

f)

Il testo della voce relativa al capo 8 bis è sostituito dal seguente:

 

«CAPO 8 bis

 

 

 

 

Le norme non si applicano

a)

ai motori installati prima dell’1.1.2003 e

b)

ai motori di ricambio che fino al 31.12.2011 sono installati a bordo di imbarcazioni che erano in servizio l’1.1.2002

1.1.2002

8a.02, paragrafi 2 e 3

Conformità ai requisiti/valori limite di emissione dei gas di scarico

Per motori che erano installati

a)

in imbarcazioni tra l’1.1.2003 e l’1.7.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE;

b)

in imbarcazioni o in macchine di bordo dopo il 30.6.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XV della direttiva 97/68/CE

I requisiti per le categorie:

aa)

V per i motori di propulsione e per i motori ausiliari oltre i 560 kW e

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K per i motori ausiliari della direttiva 97/68/CE

si applicano come equivalenti»

1.7.2007

g)

La voce relativa all’articolo 15.01, paragrafo 1, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«15.01, paragrafo 1, lettera c)

L’articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, non si applica

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

1.1.2006»

13)

Dopo l’articolo 24.07 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24.08

Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18

Quando si rilascia un certificato comunitario a imbarcazioni che dopo il 31 marzo 2007 disponevano di una certificazione valida ai sensi del regolamento di ispezione delle navi sul Reno, viene utilizzato il numero unico europeo di identificazione delle navi già assegnato completandolo, se del caso, anteponendo la cifra “0”.»

14)

La tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è modificata come segue.

a)

La voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 5, diventa la voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 6.

b)

Le seguenti voci sono inserite dopo la voce relativa all’articolo 7.04, paragrafo 2:

« paragrafo 3

Schermo

In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024

paragrafo 9, terza frase

Controllo tramite leva

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024

quarta frase

Divieto di indicare la direzione del getto

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024»

c)

Dopo la voce relativa all’articolo 8.02, paragrafo 1, la voce

«paragrafo 4

Protezione di parti delle macchine

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario»

è sostituita dalle seguenti:

«(4)

Schermatura dei raccordi delle tubature

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024

paragrafo 5

Sistema di tubature a doppia parete

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30.12.2024

paragrafo 6

Isolamento di parti di macchine

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario»

d)

La voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 7, primo comma

Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi.

NST, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2029»

e)

La voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, prima frase, diventa la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 9, seconda frase.

f)

La seguente voce relativa al capo 8 bis è inserita dopo la voce relativa all’articolo 8.10, paragrafo 3:

 

«CAPO 8 bis

 

 

 

Le norme non si applicano ai

a)

motori a propulsione e motori ausiliari con potenza nominale di uscita superiore a 560 kW appartenenti, secondo l’allegato I, sezione 4.1.2.4, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie:

aa)

da V1:1 a V1:3, che entro il 31 dicembre 2006;

bb)

V1:4 e da V2:1 a V2:5, che fino al 31 dicembre 2008;

sono installati su una nave o su macchinari di bordo;

b)

motori ausiliari con una potenza nominale fino a 560 kW e velocità variabile, appartenenti, secondo l’articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie:

aa)

H, che fino al 31 dicembre 2005;

bb)

I e K, che fino al 31 dicembre 2006;

cc)

J, che fino al 31 dicembre 2007;

sono installati su una nave o su macchinari di bordo;

c)

motori ausiliari con una potenza nominale fino a 560 kW e velocità costante, appartenenti, secondo l’articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie:

aa)

D, E, F e G, che fino al 31 dicembre 2006 (3);

bb)

H, I e K, che fino al 31 dicembre 2010;

cc)

J, che fino al 31 dicembre 2011;

sono installati su una nave o su macchinari di bordo;

d)

motori che rispettano i valori limite di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE e che fino al 30 giugno 2007, sono installati su una nave o su macchinari di bordo;

e)

motori di ricambio che fino al 31 dicembre 2011 sono installati su una nave o su macchinari di bordo per sostituire un motore al quale non si applicano, ai sensi delle lettere da a) a d), le disposizioni.

Le date indicate alle lettere a), b), c) e d) sono posticipate di due anni per i motori fabbricati prima delle date indicate.

15)

Dopo l’articolo 24 bis.04 è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis.05

Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18

L’articolo 24.08 si applica mutatis mutandis

16)

Nell’appendice II, l’istruzione amministrativa n. 23 è sostituita dalla seguente:

«Istruzione amministrativa n. 23

Utilizzo del motore coperto dall’omologazione pertinente

(Articolo 8 bis.03, paragrafo 1, dell’allegato II)

1.   Introduzione

Ai sensi dell’articolo 8 bis.03, paragrafo 1, sono riconosciute le omologazioni conformi alla direttiva 97/68/CE e le omologazioni ritenute equivalenti ai sensi della medesima direttiva, a condizione che l’uso del motore rientri nel tipo di omologazione pertinente.

È possibile inoltre che i motori a bordo di navi della navigazione interna siano soggetti a più di un utilizzo.

La sezione 2 dell’istruzione amministrativa spiega quando si ritiene che gli utilizzi del motore rientrino nell’omologazione pertinente. Nella sezione 3 viene spiegato come comportarsi con i motori che durante il funzionamento a bordo vengono destinati a più di un utilizzo.

2.   Omologazione adeguata

Gli utilizzi di un motore sono ritenuti coperti da adeguata omologazione se il motore è stato attribuito ad una data omologazione sulla base della tabella seguente. Le categorie di motori, le fasi dei valori limite e i cicli di prova sono indicati secondo i numeri riportati sull’omologazione.

Utilizzo del motore

Base giuridica

Categoria del motore

Fase dei valori limite

Prova

Requisito di

Ciclo ISO 8178

Motori propulsori a elica

I

Direttiva 97/68/CE

V

IIIA

C (4)

E3

RVIR

I, II (5)

E3

Motori principali a propulsione a velocità costante (compresi installazioni con propulsione elettrica diesel ed elica variabile)

II

Diretiva 97/68/CE

V

IIIA

C (4)

E2

RVIR

I, II (5)

E2

Motori ausiliari con

velocità costante

III

Directtiva 97/68/CE

D, E, F,G

II

B

D2

H, I, J, K

IIIA

V (6)

RVIR

I, II (5)

D2

velocità variabile e carico variabile

IV

Direttiva 97/68/CE

D,E,F,G

II

A

C 1

H, I, J, K

IIIA

V (6)

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

RVIR

I, II (5)

C1

3.   Utilizzi speciali del motore

3.1.

I motori che durante operazioni a bordo devono essere assegnati a più di un utilizzo devono essere trattati nel modo seguente:

a)

i motori ausiliari che azionano unità o macchinari che, ai sensi della tabella riportata nella sezione 2, devono essere destinati agli utilizzi III o IV devono aver ottenuto un’omologazione per ciascuno dei rispettivi utilizzi indicati nella tabella.

b)

i motori di propulsione principale che alimentano unità o macchinari aggiuntivi devono disporre unicamente dell’omologazione necessaria per il rispettivo tipo di propulsione principale secondo la tabella riportata nella sezione 2, nella misura in cui l’utilizzo principale del motore è la propulsione della nave. Se il tempo destinato unicamente all’utilizzo ausiliario supera il 30 %, il motore deve aver ottenuto, in aggiunta all’omologazione per l’utilizzo di propulsione principale, un’ulteriore omologazione per l’utilizzo ausiliario.

3.2.

I motori che alimentano eliche di manovra di prua, direttamente o tramite un generatore, a:

a)

velocità del motore e carico variabili possono essere destinati agli utilizzi I o IV secondo la tabella della sezione 2;

b)

velocità del motore e carico costanti possono essere destinati agli utilizzi II o III secondo la tabella della sezione 2.

3.3.

I motori sono installati con la potenza autorizzata nell’omologazione e indicata sul motore tramite indicazione del tipo. Se tali motori devono alimentare unità o macchinari con un consumo energetico inferiore, la potenza può essere ridotta solo tramite misure esterne al motore per raggiungere il livello di potenza necessari per l’utilizzo.»

17)

È aggiunta la seguente appendice V:

«Appendice V

Protocollo dei parametri del motore

Image

Image

Image

Image


(1)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(2)  Omologazioni alternative riconosciute ai sensi della direttiva 97/68/CE sono elencate nell’allegato XII, paragrafo 2, della direttiva stessa.»

(3)  Ai sensi dell’allegato I, sezione 1A, punto ii), della direttiva 2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE, i limiti per detti motori ausiliari a velocità costante si applicano solo a partire da questa data.»

(4)  L’uso come “propulsore a elica” o “propulsore a velocità costante” deve essere specificato nel documento di omologazione.

(5)  I valori limite di fase II stabiliti nel RINR si applicano con effetto dal 1o luglio 2007.

(6)  Solo per i motori con potenza nominale di uscita superiore a 560 kW.


ALLEGATO II

L’allegato V, parte 1, è modificato come segue.

1)

Il terzo paragrafo delle Avvertenze nella prima pagina è sostituito dal seguente:

«Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, notifica all’autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di numero d’immatricolazione o di porto d’attracco del galleggiante e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.»

2)

Nel riquadro 12 del modello di certificato la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il numero del certificato (1), il numero unico europeo di identificazione delle navi (2), il numero di registrazione (3) e il numero di stazzatura (4) sono affissi con i segni corrispondenti nei seguenti punti dell’imbarcazione.»

3)

Nel riquadro 15 del modello, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Accoppiamenti:

Tipo di accoppiamento: …

Numero di cavi d’accoppiamento: …

Resistenza alla trazione per l’accoppiamento longitudinale: … kN

Numero di accoppiamenti per lato: …

Lunghezza di ciascun cavo: … m

Resistenza alla trazione per cavo d’accoppiamento: … kN

Numero di giri di cavo:»

4)

Il riquadro 19 del modello è sostituito dal seguente:

(..) (..)

(..) (..)

(..)

(..)

«19.

Immersione fuori tutto

m

19b

Immersione T

(..)

5)

Il riquadro 35 del modello è sostituito dal seguente:

«35.   Impianti di esaurimento della sentina

Numero di pompe di sentina …,

di cui a motore …

Capacità minima di pompaggio

prima pompa di sentina … l/min

seconda pompa di sentina … l/min»

6)

Il riquadro 42 del modello è sostituito dal seguente:

«42.   Altre dotazioni

Sagola

Passerella

a norma dell’articolo10, paragrafo 2, lettera d) (*)

a norma dell’articolo 15.06, paragrafo 12 (*)

Lunghezza … m

Sistema di comunicazione vocale

bidirezionale alternato (*)

bidirezionale simultaneo (*)

collegamento radiotelefonico interno (*)

Gaffa

Cassetta di pronto soccorso

Binocolo

Pannello di istruzioni per il salvataggio delle persone cadute in mare

Radiotelefono

rete da nave a nave

rete di informazioni nautiche

rete nave-autorità portuale

Recipienti ignifughi

Gru

a norma dell’articolo 11.12, paragrafo 9 (*)

altre gru con carico utile non superiore a 2 000 kg (*)»

Scala o scaletta a pioli d’imbarco (*)

 

 

7)

Il riquadro 43 del modello è sostituito dal seguente:

«43.   Dispositivi antincendio

Numero di estintori portatili …, manichette …, idranti …

Sistemi antincendio fissi negli alloggi ecc.

N./Numero … (*)

Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine ecc.

N./Numero … (*)

La pompa di sentina a motore sostituisce una pompa antincendio … Sì/No (*)»

8)

Il riquadro 44 del modello è sostituito dal seguente:

«44.   Mezzi di salvataggio

Numero di salvagente …, di cui con luce …, con cima … (*)

Deve essere presente un giubbotto di salvataggio per ogni persona regolarmente imbarcata, ai sensi delle norme EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006 (*)

Una scialuppa con remi, cima di ormeggio e sassola ai sensi della norma EN 1914:1997 (*)

Piattaforma o impianto ai sensi dell’articolo 15.15, paragrafo 5 o 6 (*)

Numero, tipo e ubicazione delle attrezzature per permettere alle persone di essere trasferite in sicurezza in acque poco profonde, a riva o su un’altra imbarcazione, ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 3 …

Numero di mezzi di salvataggio individuali per il personale di bordo …,

di cui ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, … (*)

Numero di mezzi di salvataggio individuali per i passeggeri … (*)

Mezzi di salvataggio collettivi, rispetto al numero, equivalenti a … mezzi di salvataggio individuali (*)

Due apparati respiratori ai sensi dell’articolo 15.12, paragrafo 10, lettera b), numero di … maschere antifumo (*)

Ruolo d’appello e piano di sicurezza visibile a: …

…»

9)

Nel riquadro 52 del modello l’ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Continua a pagina (*)

Fine del certificato comunitario (*)»


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