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Document 32009D0849

2009/849/CE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 2009 , relativa alle misure C 20/07 (ex NN 31/07) cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Pickman [notificata con il numero C(2009) 3541] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 311 del 26.11.2009, p. 25–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/849/oj

26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

relativa alle misure C 20/07 (ex NN 31/07) cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Pickman

[notificata con il numero C(2009) 3541]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1), ai sensi dell’articolo succitato, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito agli argomenti addotti da un denunciante con lettera protocollata il 5 aprile 2006, secondo cui le autorità spagnole avrebbero concesso presunti aiuti di Stato a favore di Pickman — La Cartuja de Sevilla SA (di seguito «Pickman» o «l’impresa»), la Commissione europea (di seguito «la Commissione») chiedeva informazioni alle autorità spagnole con lettere del 12 aprile 2006 e del 12 febbraio 2007, alle quali le autorità spagnole rispondevano con lettere protocollate il 7 giugno 2006, il 30 agosto 2006 e il 18 aprile 2007.

(2)

Il 27 giugno 2007 la Commissione comunicava alle autorità spagnole la decisione di avviare il procedimento e riceveva le loro osservazioni con lettere del 15 settembre 2007 e del 26 novembre 2007.

(3)

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 ottobre 2007 della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (di seguito «la decisione di avvio del procedimento»), in cui si invitavano gli interessati a presentare osservazioni, la Commissione riceveva osservazioni dal beneficiario dell’aiuto con lettere protocollate il 26 novembre 2007 e il 7 aprile 2008. Il 12 febbraio 2008 e l’11 aprile 2008 tali osservazioni venivano trasmesse alle autorità spagnole, che hanno risposto il 2 aprile 2008. Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

2.   IL BENEFICIARIO

(4)

Pickman è un produttore di vasellame e porcellana stabilito a Siviglia dal 1841. Tradizionalmente l’impresa si dedica alla produzione e alla vendita, diretta o realizzata in collaborazione con esercizi al minuto, di prodotti artigianali di lusso a hotel, ristoranti e imprese di catering. Di recente ha diversificato le attività sul mercato dei regali aziendali e del settore alberghiero. L’impresa occupa attualmente circa 140 dipendenti e nel 2005 aveva un fatturato di 4,28 milioni di EUR. Deve quindi essere considerata una impresa di medie dimensioni (2).

(5)

Pickman opera nel mercato della ceramica, il quale complessivamente registra vendite totali pari a circa 26 000 milioni di EUR, che si stima rappresentino un terzo dell’intera produzione mondiale, occupando 222 000 dipendenti. Più precisamente, il segmento definito come «servizi da tavola e articoli decorativi» è contraddistinto da alcune caratteristiche specifiche: è un settore ad alta intensità di manodopera, è strettamente correlato al consumatore finale e deve essere altamente competitivo a livello estetico e di qualità. Questo mercato è aperto al commercio intracomunitario, in cui Regno Unito e Germania sono i principali paesi produttori e consumatori, mentre la quota della Spagna è inferiore al 5 % ed esiste concorrenza tra i produttori. A livello nazionale, le imprese attive in Spagna sono undici, occupano circa 3 000 dipendenti e hanno un volume di vendite annuale complessivo di 60 milioni di pezzi, per un valore totale annuo di 84 milioni di EUR (3).

3.   MISURE

(6)

Le misure oggetto della decisione di avvio del procedimento sono le seguenti (4):

misura 2: cancellazione di un debito di 3,29 milioni di EUR contratto da Pickman nei confronti della Seguridad Social (l’ente nazionale di previdenza sociale) tramite una convenzione individuale sottoscritta l’11 aprile 2000, che si differenzia dall’accordo generale sottoscritto con l’insieme dei creditori;

misure da 3 a 6: una serie di prestiti partecipativi, per un totale di 1,87 milioni di EUR, e di sovvenzioni destinate a investimenti materiali e immateriali, per un totale di 2,59 milioni di EUR, conformemente a quanto previsto in un piano di ristrutturazione presentato da Pickman alla Junta de Andalucía (l’amministrazione autonoma dell’Andalusia), che lo ha approvato il 2 marzo 2004, di cui alla decisione di avvio del procedimento e ai considerando 50, 51 e 52;

misura 7: una garanzia concessa dall’Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agenzia di innovazione e sviluppo dell’Andalusia; di seguito «IDEA»), che copriva 1,3 milioni di EUR, ossia l’80 % di un credito di 1,65 milioni di EUR negoziato da Pickman con una banca e sottoscritto dalle parti il 28 dicembre 2005. La garanzia non è stata escussa.

4.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(7)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso provvisoriamente che le misure da 2 a 7 avrebbero potuto costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(8)

Poiché sembrava che l’obiettivo principale delle misure fosse aiutare un’impresa in difficoltà, la Commissione ha ritenuto applicabili gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) (di seguito gli «orientamenti del 2004») in quanto la misura 7, qualora costituisca aiuto di Stato, era stata adottata successivamente all’entrata in vigore di tali orientamenti.

(9)

In particolare, la valutazione preliminare della Commissione è stata la seguente:

data la loro forma e durata, le misure non possono essere considerate aiuti per il salvataggio;

Pickman avrebbe potuto beneficiato di aiuti per la ristrutturazione, ma, in assenza di un piano di ristrutturazione, non sarebbe possibile valutare se la misura sia idonea a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa.

(10)

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale per dissipare i dubbi riguardo sia alla natura di aiuto di Stato delle misure in esame sia alla compatibilità delle misure con il mercato comune.

5.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(11)

Dopo essere state informate della decisione di avvio del procedimento, le autorità spagnole hanno inviato le seguenti osservazioni sulle varie misure in esame.

(12)

Per quanto riguarda la misura 2, le autorità spagnole sottolineano che, come creditore in prededuzione, la Tesoreria della previdenza sociale aveva prelazione sui creditori ordinari, subito dopo i creditori garantiti e i debiti contratti nei confronti del personale dell’impresa. Pertanto, il vantaggio derivato da questa prelazione non è una priorità assoluta, ma consiste nella possibilità di astenersi dalla sottoscrizione dell’accordo generale sottoscritto con l’insieme dei creditori (di seguito, l’accordo generale) e di optare per una convenzione individuale al fine di ottenere condizioni che, sulla base della legislazione nazionale applicabile, siano più favorevoli di quelle concesse dall’accordo generale. Le autorità spagnole descrivono inoltre dettagliatamente le uniche due alternative possibili, ossia procedere al sequestro di beni materiali e immateriali specifici, che però non era preferenziale rispetto ad altre ipoteche iscritte precedentemente né rispetto ai versamenti dovuti ai dipendenti e che, pertanto, molto probabilmente avrebbe dato luogo a un rimborso inferiore al debito di Pickman.

(13)

Le autorità spagnole rettificano la dichiarazione di cui al considerando 16 della decisione di avvio del procedimento e precisano che ai sensi dell’accordo generale esistevano due alternative, più che due possibilità cumulative: recuperare il 5 % dei crediti in 75 giorni o il 20 % in 17 anni, senza interessi.

(14)

Invece, approfittando della propria posizione privilegiata, la Tesoreria della previdenza sociale si è astenuta dalla sottoscrizione dell’accordo generale, optando piuttosto per una convenzione individuale che, a suo parere, migliorava le condizioni di rimborso rispetto all’accordo generale. Di conseguenza Pickman, che doveva 4 milioni di EUR alla Tesoreria della previdenza sociale, si è impegnata a pagare il 18 % del suddetto importo in otto anni, più un interesse del 3,25 % annuo. La convenzione individuale conteneva inoltre una garanzia secondo cui l’accordo sarebbe stato annullato automaticamente nel caso in cui qualsiasi altro creditore avesse ricevuto un trattamento più favorevole. Di fatto, in seguito al versamento di 595 676,89 EUR per i contributi dei dipendenti, il 27 maggio 2004 Pickman ha pagato l’importo di 2 012 786,39 EUR.

(15)

Infine, le autorità spagnole sostengono che «l’interesse generale» di cui al considerando 18 della decisione di avvio del procedimento deriva da una formula generica utilizzata in tutti gli accordi conclusi nei procedimenti per la riscossione dei debiti. In realtà, la Tesoreria della previdenza sociale voleva recuperare il massimo importo possibile dal debitore, agendo così in linea con il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, e afferma che la sua sola intenzione era ottenere il massimo rimborso possibile.

(16)

Le autorità spagnole sostengono che, alla luce della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (6) (di seguito «la comunicazione sulla garanzia»), la misura non costituisce aiuto di Stato. Innanzitutto, Pickman non può essere considerata un’impresa in difficoltà, e questa era la condizione per ottenere un prestito senza alcun intervento da parte dello Stato; nel 2005, infatti, la sua situazione era migliorata a tal punto che nel 2006 era riuscita a raggiungere risultati positivi. Pickman godeva inoltre della fiducia delle banche, che, di fatto, le avevano concesso un prestito alle normali condizioni di mercato, ossia l’Euribor, che all’epoca era di 2,783 punti, più 1,25 punti.

(17)

Le autorità spagnole affermano altresì che non è stato concesso alcun aiuto di Stato in quanto la garanzia riguardava esclusivamente una transazione finanziaria specifica, copriva 1,3 milioni di EUR, ossia l’80 % dell’importo complessivo di un prestito di durata limitata a dieci anni. D’altro canto, le autorità spagnole sottolineano che per la garanzia Pickman ha pagato il prezzo di mercato, avendo versato un premio dell’1,5 % annuo nonché iscritto un’ipoteca a favore dell’IDEA che da sola rappresentava il 13 % dei 10 950 000 EUR del valore dei beni immobili ipotecati.

(18)

Le autorità spagnole non contestano il carattere di aiuto di Stato delle misure da 3 a 6, ma affermano di non averle notificate in quanto facenti parte, a loro avviso, di un regime di aiuti all’investimento, alla creazione di occupazione e alle PMI in Andalusia, che prevedeva anche la possibilità di concedere aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a PMI in difficoltà, già autorizzato dalla Commissione (7) (di seguito «il regime autorizzato»).

(19)

Le autorità spagnole affermano che, a questo proposito, sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal regime autorizzato. Riconoscono che non è stata rispettata appieno la disposizione che fissava a 4 milioni di EUR l’importo massimo totale di aiuto autorizzato per beneficiario, poiché le misure da 3 a 6 ammontavano a un totale di 4,46 milioni di EUR. Ritengono, tuttavia, che la mancata notifica alla Commissione del ridotto importo eccedente di 0,46 milioni di EUR, o anche dell’importo complessivo dell’aiuto, costituisca un’irregolarità amministrativa che non pregiudica la conformità sostanziale della misura nell’ambito del regime autorizzato, ragionevolmente riconoscibile anche da parte della Commissione.

(20)

D’altro canto, le autorità spagnole sostengono che le misure da 3 a 6 dovrebbero essere valutate sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà adottati nel 1999 (8) (di seguito «gli orientamenti del 1999»), poiché erano gli unici vigenti all’epoca della concessione degli aiuti, e considerate un’operazione eccezionale prevista da un piano di ristrutturazione presentato alle autorità spagnole nell’ambito del regime autorizzato. Di fatto, contrariamente alla valutazione preliminare formulata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, le autorità spagnole ritengono che la misura 7 non debba essere considerata un aiuto di Stato (si vedano i considerando 15 e 16), poiché dopo la pubblicazione degli orientamenti del 2004 non sono stati concessi aiuti alla ristrutturazione.

(21)

Inoltre, le autorità spagnole insistono sul fatto che, ai sensi degli orientamenti sia del 1999 che del 2004, l’aiuto sarebbe considerato un aiuto alla ristrutturazione compatibile. Di fatto, nel 2003 Pickman aveva 128 dipendenti e un fatturato di 2,35 milioni di EUR, caratteristiche per le quali può essere classificata come PMI, un tipo di impresa per il cui piano di ristrutturazione non è richiesta l’autorizzazione da parte della Commissione. In ogni caso, il piano di ristrutturazione risponde ai requisiti della Commissione poiché ha una durata di sei anni, è limitato al minimo indispensabile per il ripristino della redditività di Pickman, come indicato dallo studio di mercato annesso, e prevede un contributo cospicuo da parte dell’impresa al ripristino della propria redditività. Al riguardo, le autorità spagnole fanno riferimento a una decisione nella quale la Commissione aveva autorizzato un aiuto alla ristrutturazione non notificato per un’altra PMI spagnola dello stesso settore in cui opera Pickman, Porcelanas del Principado (9), basandosi sul sostanziale rispetto delle condizioni stabilite negli orientamenti del 1999 e sulle limitate distorsioni della concorrenza causate dall’aiuto.

(22)

Infine, le autorità spagnole sottolineano l’importanza di Pickman per l’industria locale in Andalusia e in Spagna, contrapponendo la sua lunga tradizione storica e culturale alle limitate distorsioni della concorrenza causate da un aiuto concesso a una PMI con una quota di mercato molto ridotta.

6.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(23)

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni solo da parte del beneficiario, Pickman, sulle varie misure in questione, osservazioni che figurano nei considerando da 24 a 32.

(24)

Pickman contesta la valutazione preliminare della Commissione secondo cui la misura 2 costituirebbe un aiuto di Stato e conferma gli argomenti addotti dalle autorità spagnole, secondo i quali la convenzione individuale sottoscritta con la Tesoreria della previdenza sociale era preferenziale e garantiva il rimborso più cospicuo e più rapido possibile, in conformità del principio del creditore privato operante in un’economia di mercato. Il beneficiario sottolinea anche il fatto che, da allora, ha rimborsato tutti i debiti esistenti nei confronti della Tesoreria della previdenza sociale e ha regolarmente versato i contributi successivi.

(25)

Per quanto riguarda la misura 7, Pickman sostiene che non si possa considerare un aiuto di Stato poiché soddisfa le quattro condizioni stabilite nella comunicazione sulla garanzia.

(26)

Di fatto, nel dicembre 2005 Pickman stava uscendo dalla crisi poiché le sue perdite erano passate da oltre 2 milioni di EUR nel 2004 a circa 0,15 milioni di EUR nel 2005. Inoltre, era in grado di ottenere un prestito alle normali condizioni di mercato e, infatti, era riuscita a ricevere un importo di 3,3 milioni di EUR dal Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (Monte di pietà e Cassa di risparmio di Huelva e Siviglia) nel 2004, quando era ancora in difficoltà, assicurandolo integralmente con un’ipoteca. A maggior ragione, la garanzia pubblica in questione per il prestito di 1,6 milioni di EUR non copriva più dell’80 % dello stesso e la sua durata era limitata a dieci anni. Infine, per il prestito era stato pagato un prezzo di mercato: Pickman aveva versato un premio dell’1,5 % annuo e aveva assicurato integralmente la garanzia con un’ipoteca a favore dell’IDEA su parte dei suoi beni immobili.

(27)

In risposta a una richiesta formulata dalla Commissione riguardo alla stima del valore dei beni immobili di Pickman negli ultimi anni, l’impresa ha inviato due stime indipendenti in data 31 maggio 2005 (10 962 598,56 EUR) e 4 ottobre 2007 (12 512 066,27 EUR). Al 20 maggio 2004 i beni immobili non erano ipotecati, mentre all’8 maggio 2007 erano gravati da due ipoteche, la prima a favore del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla e la seconda a favore dell’IDEA, per un importo rispettivamente di 3 300 000 EUR, più interessi e spese, e di 1 300 000 EUR, più 104 000 EUR di spese. Pickman sostiene che l’importo totale di queste due ipoteche continuava a essere considerevolmente inferiore al valore stimato dei beni immobili e pertanto il rischio, molto limitato, sostenuto dall’IDEA era ampiamente coperto, in linea con il prezzo globale che si pagherebbe normalmente sul mercato. Pickman ritiene quindi che siano soddisfatte le quattro condizioni e che non si tratti di un aiuto di Stato.

(28)

Pickman non mette in discussione la valutazione iniziale della Commissione secondo cui le misure costituirebbero aiuti di Stato, ma sostiene che esse sono compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e che sono coperte dal regime autorizzato, il quale prevede la possibilità di concedere aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a PMI in difficoltà.

(29)

Pickman sottolinea il fatto che le misure soddisfano il requisito previsto dal regime autorizzato e che superano il limite di 4 milioni di EUR di soli 0,46 milioni di EUR, importo decisamente inferiore al massimale di 10 milioni di EUR indicato al punto 68 degli orientamenti del 1999 riguardo ai regimi di aiuto per le PMI.

(30)

Il regime autorizzato, analogamente agli orientamenti del 1999, prevede che l’aiuto sia limitato al minimo indispensabile e che il beneficiario contribuisca in maniera significativa al piano volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa, mentre non prevede contropartite, con l’unico obbligo per il beneficiario dell’aiuto di non aumentare la propria capacità di produzione.

(31)

Pickman sostiene che il piano di ristrutturazione che autorizzava le misure da 3 a 6, elaborato da un consulente indipendente, Auditoria y Consulta SA, nell’ottobre 2003 e approvato dalle autorità spagnole nel marzo 2004, soddisfa appieno tali requisiti per quanto riguarda il principio dell’aiuto «una tantum», la necessità, il contributo diretto dell’impresa al finanziamento della ristrutturazione, il divieto di sviluppo della capacità di produzione e le prospettive di redditività a lungo termine in vari scenari.

(32)

Infine, Pickman rileva che le misure non hanno provocato indebite distorsioni del mercato, favorendo un’impresa media, ubicata in una regione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con una quota di mercato molto ridotta rispetto ai volumi commerciali generali, che ha rispettato appieno il calendario del piano di ristrutturazione approvato e che, avendo effettivamente ripristinato la propria situazione finanziaria già dal 2006, non ha richiesto l’applicazione di contropartite.

(33)

Per quanto riguarda le osservazioni di Pickman, le autorità spagnole sottoscrivono pienamente gli argomenti addotti, nonché la conclusione secondo cui le misure da 2 a 7 non devono essere considerate aiuti di Stato, mentre le misure da 3 a 6 costituiscono un aiuto esistente che, in ogni caso, è compatibile con il mercato comune.

7.   VALUTAZIONE

(34)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(35)

Come punto preliminare, la Commissione esaminerà la misura 7 dopo aver valutato la misura 2, seguendo lo stesso ordine delle osservazioni formulate dalle autorità spagnole e dal beneficiario. Di fatto, la classificazione della misura 7 ha implicazioni sul complesso delle norme che dovevano essere applicate alle rimanenti misure da 3 a 6, come anticipato nella decisione di avvio del procedimento e stabilito nella presente decisione.

(36)

Per quanto riguarda la misura 2, i dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento si riferivano all’eventualità che, nella negoziazione del debito di Pickman, la Tesoreria della previdenza sociale si fosse comportata come un creditore privato.

(37)

Innanzitutto, ai sensi della legislazione spagnola, i crediti per contributi previdenziali godono di un trattamento preferenziale, che consiste nella possibilità di concludere una convenzione individuale anziché partecipare al procedimento previsto per i creditori non privilegiati (10).

(38)

A questo proposito, dalle informazioni presentate dalle autorità spagnole e confermate dalle copie dei due accordi, si deduce che la convenzione individuale conclusa dalla Tesoreria della previdenza sociale con Pickman era più favorevole dell’accordo generale sottoscritto dall’impresa. Di fatto, quest’ultimo si limitava a offrire ai creditori chirografari l’opportunità di scegliere se recuperare il 5 % dei loro diritti di credito in 75 giorni o il 20 % in 17 anni senza interessi, mentre lo Stato, tramite la convenzione individuale, otteneva la possibilità di recuperare il 18 % del proprio credito in 8 anni a un tasso di interesse annuo del 3,25 %, debito che è stato effettivamente rimborsato nella sua totalità secondo il calendario stabilito.

(39)

La Commissione riconosce altresì che, nel caso di un’ipotetica liquidazione di Pickman, la Tesoreria della previdenza sociale non avrebbe avuto altra alternativa che cercare di riscuotere il proprio debito procedendo al sequestro di determinati beni specifici, materiali e immateriali. Tuttavia, le autorità spagnole hanno sufficientemente dimostrato che questa alternativa sarebbe stata poco redditizia: il sequestro di beni materiali era privo di valore reale in quanto aveva prelazione un’ipoteca precedentemente iscritta a favore dell’ente pubblico RUMASA. È inoltre ragionevole condividere il parere delle autorità spagnole sull’incertezza dell’eventuale sequestro dei beni immateriali, vista la necessità di disporre, secondo la legislazione spagnola, di potenziali acquirenti per i quali il valore di tali beni, una volta separato dal nome dell’impresa, sarebbe stato molto limitato o addirittura nullo. Sembra quindi che la liquidazione sarebbe stata meno favorevole dello scenario preso di fatto in considerazione dalla Tesoreria della previdenza sociale, la cui posizione privilegiata era espressamente contemplata nella convenzione individuale, che alla clausola 10 prevedeva chiaramente l’annullamento dell’accordo qualora in seguito fossero state pattuite condizioni migliori con qualsiasi altro creditore.

(40)

Alla luce di quanto precede, la Commissione è convinta che sia stato sufficientemente dimostrato che la Tesoreria della previdenza sociale ha agito in conformità del principio di un creditore operante in un’economia di mercato, in linea con la sentenza Tubacex  (11), cercando l’alternativa effettivamente in grado di garantire il recupero del massimo importo possibile alle condizioni più efficaci. Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura consistente nella cancellazione dei debiti contratti da Pickman nei confronti della Tesoreria della previdenza sociale non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(41)

Per quanto riguarda la misura 7, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione nutriva dubbi sul fatto che Pickman avesse potuto ottenere un prestito di 1,6 milioni di EUR dalla Caja Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez (Cassa provinciale San Fernando di Siviglia e Jerez) senza una garanzia dell’IDEA su 1,3 milioni di EUR.

(42)

La Commissione ha valutato la misura nel contesto della comunicazione sulla garanzia. Di fatto, come indicato al paragrafo 4, le garanzie individuali non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se i) il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie, ii) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato, iii) la garanzia è connessa ad un’operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo predeterminato, non assiste più dell’80 % del prestito e non è prorogabile, e iv) per la garanzia prestata viene pagato un prezzo di mercato che dipende da vari elementi, tra cui la durata della garanzia e le coperture fornite.

(43)

Sulla base della comunicazione sulla garanzia e della corrispondente prassi della Commissione, la condizione iii) è stata rispettata, poiché la garanzia, che non è stata fatta valere, è connessa a un prestito specifico, è limitata a dieci anni e assiste solo l’80 % dello stesso, ovvero un importo predeterminato di 1,3 milioni di EUR.

(44)

Per quanto riguarda la condizione i), la Commissione ritiene che, al momento della sottoscrizione del prestito e della garanzia in data 28 dicembre 2005, il periodo di ristrutturazione non fosse ancora terminato. Resta comunque il fatto che nel dicembre 2005 la situazione finanziaria di Pickman era notevolmente migliorata e che il piano di ristrutturazione aveva raggiunto una fase consolidata; nel 2006, inoltre, si sono registrati utili pari a 0,7 milioni di EUR. Per questi motivi non si può escludere che Pickman si qualificasse ancora come un’impresa in difficoltà al momento della concessione della garanzia. Tuttavia, poiché il periodo di ristrutturazione non era terminato, non si può escludere che Pickman non si trovasse in difficoltà finanziarie. Pertanto, la Commissione non può escludere che per la garanzia non sia stato pagato un prezzo di mercato.

(45)

Per quanto riguarda la condizione (ii), occorre ricordare che nel 2004, quando poteva essere indubbiamente qualificata come impresa in difficoltà, Pickman aveva ottenuto un prestito dal Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla di 3,3 milioni di EUR che poteva coprire integralmente grazie a un’ipoteca su parte degli utili dell’impresa.

(46)

A fortiori, non si può affermare che alla fine del 2005 Pickman non sarebbe stata in grado di ottenere un prestito senza alcun intervento da parte dello Stato. Di fatto, diversamente da quanto accadeva nel 2004, quando non riusciva a ottenere un prestito senza un intervento pubblico, la prima parte della ristrutturazione era stata completata e il piano si era consolidato sulla base di una situazione finanziaria più sana. Inoltre, nel 2004 Pickman aveva garantito il suo prestito direttamente presso la banca anziché con l’IDEA. Per di più, il fatto che la Caja Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez abbia accettato di concedere un prestito a Pickman a condizioni di mercato e abbia assunto il rischio del 20 % di tale prestito senza garanzie né coperture aggiuntive su detta parte conferma questa conclusione.

(47)

Alla luce di quanto precede, da una parte la Commissione non può escludere che il 28 dicembre 2005 Pickman si qualificasse ancora come impresa in difficoltà, ma dall’altra ritiene che Pickman avrebbe potuto ottenere in linea di principio un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato, cosicché l’importo dell’aiuto non corrisponde all’ammontare complessivo del prestito, bensì al potenziale vantaggio economico derivato dalla medesima garanzia statale.

(48)

Infine, per quanto riguarda la condizione iv), la Commissione riconosce che il prestito era stato concesso a dieci anni a prezzo di mercato, ossia a un tasso d’interesse Euribor (che all’epoca era di 2,783 punti, più 1,25 %), paragonabile a quello vigente sul mercato spagnolo per i crediti erogati a favore di imprese sane. Quanto al prezzo pagato per la garanzia, nell’impossibilità di escludere che Pickman si trovasse in difficoltà, come sottolineato precedentemente, si dovrebbe verificare se il premio corrispondesse a premi di mercato. In questo caso, considerando lo statuto dell’impresa, non si può escludere che questo premio contenesse un elemento di aiuto. Al tempo stesso, occorre tuttavia rilevare che, alla luce della prassi della Commissione dell’epoca, l’elemento di aiuto sembra essere relativamente limitato. In primo luogo, la Commissione accettava un premio di garanzia dell’1,5 % come esente da aiuti di Stato conformemente alla sua prassi di accettare un premio dello 0,5 % per regimi di garanzia per imprese sane senza deposito di garanzia (12). Nel caso di specie, il premio è tre volte superiore. In secondo luogo, in questo caso la garanzia era avallata da un’ipoteca a favore dello Stato del valore stimato di 10 962 598,56 EUR al 31 maggio 2005 e di 12 512 066,27 EUR al 4 ottobre 2007.

(49)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che Pickman avrebbe potuto ottenere un prestito senza alcun intervento da parte dello Stato grazie alla garanzia di alta qualità e al miglioramento della sua situazione finanziaria. Pertanto, l’aiuto non viene calcolato sulla base dell’importo totale del prestito, ma è dato dalla differenza tra il premio versato e quello che avrebbe dovuto pagare un’impresa in una situazione analoga, tenendo conto della garanzia finanziaria completa ottenuta. Considerando l’importo limitato del prestito di 1,6 milioni di EUR, l’alta qualità della garanzia e il fatto che era stato versato un premio dell’1,5 %, la Commissione ritiene che l’elemento di aiuto non superasse i 100 000 EUR, la soglia de minimis vigente all’epoca (13).

(50)

Per quanto riguarda le misure da 3 a 6, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione dubitava che potessero essere considerate non costituenti un aiuto di Stato in conformità del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

(51)

Tali dubbi vengono confermati nella presente decisione. Di fatto, le sovvenzioni non erano rimborsabili e i prestiti partecipativi dovevano essere rimborsati annualmente con il 10 % degli utili che non generavano interessi; è quindi evidente che la Junta de Andalucía non si è comportata come avrebbe fatto un investitore in un’economia di mercato, non aspettando un rendimento dall’investimento. Inoltre, queste misure, che sono state concesse nell’ambito di un piano di ristrutturazione per il periodo 2004-2009, sono state approvate dalla Junta de Andalucía e, pertanto, sono riconducibili allo Stato o a un’autorità pubblica. Queste misure davano a un unico beneficiario, Pickman, un vantaggio selettivo consistente in prestiti a tasso agevolato e sovvenzioni dirette, di cui generalmente non dispongono altre imprese. Pickman opera nel segmento di mercato del vasellame, della ceramica e della porcellana. Poiché questi prodotti vengono commercializzati all’interno del territorio comunitario, le misure in questione minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. La Spagna non mette in dubbio che le misure in questione si configurano come aiuti di Stato.

(52)

Pertanto, le misure da 3 a 6 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e la loro eventuale compatibilità deve essere valutata di conseguenza. Il fatto che l’aiuto sia già stato concesso in violazione dell’obbligo della preventiva notificazione da parte degli Stati membri, di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, implica che si tratti di un aiuto illegale.

(53)

L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede deroghe all’incompatibilità generale di cui al paragrafo 1 di detto articolo. Conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in particolare, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(54)

Poiché la misura 7 non costituisce un aiuto di Stato (si vedano i considerando da 41 a 50), diversamente dalla valutazione preliminare formulata nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene che la compatibilità delle misure da 3 a 6 non debba essere valutata ai sensi degli orientamenti del 2004.

(55)

Di fatto, il punto 104 degli orientamenti del 2004 chiarisce che «la Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l’autorizzazione della Commissione e pertanto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato sulla base dei presenti orientamenti, qualora l’aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

(56)

A tale proposito, la Commissione riconosce che le misure da 3 a 6, un’operazione eccezionale prevista da un piano di ristrutturazione, sono state concesse alla data di approvazione del piano da parte delle autorità spagnole, il 2 marzo 2004, senza concedere alcuna parte dell’aiuto successivamente alla pubblicazione degli orientamenti del 2004. Pertanto si applicano gli orientamenti del 1999.

(57)

La sezione 3.2.2 degli orientamenti del 1999 fissa le condizioni per l’autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione, soggette alla disposizione speciale del punto 55, che nel caso delle PMI prevede che le condizioni in questione siano applicate in maniera meno rigida e che, in particolare, la concessione di aiuti non sia generalmente subordinata a contropartite. La Commissione ha formulato questa valutazione specifica, fra l’altro, in un caso che riguarda anch’esso una PMI operante nel settore della produzione di vasellame, ceramica e porcellana, l’impresa Porcelanas del Principado (14).

(58)

In primo luogo, l’impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Come hanno riconosciuto le autorità spagnole, fino al 2004 Pickman si trovava in questa situazione, visto che il suo capitale proprio era negativo e che le perdite erano in aumento, mentre su parte dei suoi utili era stata iscritta un’ipoteca a favore dell’ente RUMASA, motivi per i quali quasi certamente era destinata a cessare l’attività a breve termine.

(59)

In secondo luogo, la concessione dell’aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, oltre ad avere una durata il più possibile limitata, deve permettere di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Per quanto riguarda le PMI, secondo la prassi della Commissione la disposizione del considerando 55 è stata interpretata come volta a escludere la necessità che la Commissione stessa debba autorizzare il piano nei casi di regimi applicabili a piccole e medie imprese.

(60)

Come indicato dalle autorità spagnole, Pickman ha trasmesso loro un piano di ristrutturazione, elaborato dagli esperti indipendenti di Auditoría y Consulta SA, che:

illustra le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa: titolari e gestione instabile e inadeguata, demotivazione causata dal sovradimensionamento aziendale e distribuzione disomogenea del personale, elevato livello di guasti e alti costi per unità rispetto ai concorrenti, eccesso di giacenze, scarsa utilizzazione, carenza di strategia a medio o lungo termine e di una politica di vendita;

analizza la situazione economico-finanziaria di Pickman basandosi sui dati degli anni 2000-2003: capitale proprio negativo, sequestro di determinati beni, elevati rapporti di indebitamento e gravi problemi di liquidità, redditività e valore delle vendite in calo, con il conseguente incremento relativo nell’incidenza dei costi del personale;

identifica la posizione competitiva di Pickman nel mercato di riferimento, con quote di mercato molto ridotte rispetto ai concorrenti, mettendo in evidenza i punti deboli e, al contempo, i punti di forza dell’azienda, principalmente la sua straordinaria reputazione di eccellenza nonché il suo valore storico e culturale per la tradizione spagnola.

(61)

Il piano di ristrutturazione, inoltre, si articolava su due fasi diverse: la prima prevedeva la realizzazione della maggior parte degli interventi nel 2004, mentre la seconda consisteva in un graduale consolidamento della situazione generale di Pickman negli anni 2005-2009 (si veda la tabella 2). Tali interventi, volti a correggere carenze strutturali dell’impresa e a garantirne la redditività a lungo termine, riguardavano la creazione di una nuova gestione, la pianificazione di un organigramma adeguato al processo produttivo, la riduzione e ridistribuzione del personale, la negoziazione di un nuovo accordo collettivo, la riorganizzazione dell’attività degli impianti a fini di ottimizzazione, un ammodernamento importante in ambito tecnico e nel settore della tecnologia dell’informazione, l’investimento in un ufficio commerciale a livello di personale e di campagne di commercializzazione, la creazione di nuovi canali di distribuzione, il ripristino dell’equilibrio tra capitale proprio e capitale sociale, l’adeguamento del rapporto di indebitamento e la realizzazione di un minimo di liquidità.

(62)

Nel piano, gli interventi citati si riferiscono a ipotesi distinte e riflettono lo scenario più ottimista, meno ottimista e intermedio; inoltre, l’adozione degli scenari intermedi di produttività al livello del 75 % e livelli di vendite che rispecchiano quelli registrati dall’impresa nel 2002 sembrano delineare previsioni finanziarie realistiche, i cui importi principali, indicati nella tabella 1, finora sono stati effettivamente realizzati.

Tabella 1

(milioni di EUR)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fatturato

2,7

4,4

6,5

7,5

9,3

10,6

Capitale proprio

–7,1

–7,9

–7,2

–5,8

–2,9

0,9

Costi operativi

–5,5

–5,4

–5,5

–5,2

–5,3

–5,6

Costi per il personale

–3,2

–3,2

–3,2

–3,1

–3,2

–3,3

Attivi finanziari

0,4

0,01

0,1

0,07

0,1

0,2

Risultati operativi

–1,9

–0,2

1,4

2,0

3,5

4,6

(63)

In terzo luogo, devono essere evitate indebite distorsioni della concorrenza. Poiché «gli aiuti concessi ad imprese che rientrano nella categoria delle PMI alterano generalmente le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese», «la concessione di aiuti non sarà subordinata, in linea generale, a delle contropartite» (punto 55 degli orientamenti del 1999). A questo proposito occorre segnalare che Pickman è un’impresa media, con 137 dipendenti e un fatturato di 2 milioni di EUR nel 2003, la cui quota di mercato è limitata a livello comunitario. Va altresì evidenziato che nel caso di Porcelanas del Principado, impresa media operante in questo stesso settore, la Commissione non ha imposto contropartite. Conformemente a questa stessa prassi, la limitata distorsione della concorrenza che potrebbe derivare dall’aiuto a Pickman non richiede l’adozione di contropartite.

(64)

A quanto sembra, inoltre, nel caso di Pickman i) non è previsto uno sviluppo della capacità di produzione nel quadro del piano di ristrutturazione; ii) il personale dell’impresa verrà riorganizzato con riduzioni in determinati impianti e investimenti nel settore commerciale e informatico; iii) le dimensioni di Pickman sono ridotte e, pertanto, può beneficiare di aiuti; iv) la presenza sul mercato di cui può godere l’impresa è molto limitata e lo era ancor più nel 2003 rispetto alle aziende concorrenti (si veda lo studio di mercato citato precedentemente), e, infine, v) secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale in Spagna per il periodo 2000-2006 (15), l’Andalusia era una regione NUTS II e, in base al suo PIL pro capite in SpA inferiore al 60 % della media comunitaria, poteva beneficiare di quanto stabilito nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(65)

Alla luce di tutti i motivi sopraelencati, in particolare l’impegno di Pickman a non sviluppare la propria capacità di produzione, il fatto che il beneficiario rientra nella definizione di PMI, ha una posizione competitiva limitata ed è situato in una zona assistita, la Commissione, secondo la sua prassi abituale, ritiene che sia soddisfatta la terza condizione, poiché la distorsione della concorrenza determinata dagli aiuti è limitata e sicuramente in misura non contraria al comune interesse.

(66)

In quarto luogo, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa. Si attende che il beneficiario dell’aiuto contribuisca in maniera significativa al piano di ristrutturazione con fondi propri, poiché ciò è considerato indicativo del fatto che i mercati confidano nella possibilità di ripristinare la redditività dell’impresa.

(67)

D’altra parte, l’importo complessivo dell’aiuto concesso a Pickman dalle autorità spagnole ammontava a 4,46 milioni di EUR. È stato necessario utilizzare una parte cospicua dell’aiuto per pagare creditori a breve termine («Inversiones Jara S.A» e «Faïencerie de Bouskoura»), mentre le sovvenzioni sono state utilizzate per coprire i costi salariali e, soprattutto, sono state destinate a investimenti che dovevano essere realizzati nel corso degli anni, come illustrato nella tabella 2.

Tabella 2

[milioni di EUR]

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Investimenti materiali e immateriali (16)

1,3

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

(68)

D’altro canto, Pickman ha contribuito alla propria redditività per un importo di 6,24 milioni di EUR, derivante da prestiti privati ottenuti dal nuovo proprietario a condizioni di mercato e senza alcun tipo di sostegno pubblico. Questo importo rappresenta il 58,3 % del finanziamento totale, e pertanto Pickman vi ha «contribuito in maniera significativa» attenendosi pienamente alle disposizioni degli orientamenti del 1999. Inoltre, gli attivi finanziari dell’impresa, illustrati nella tabella 1, indicano chiaramente che non è prevista una liquidità eccessiva nell’ambito del piano. Pertanto, la Commissione ritiene che l’aiuto sia limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione dell’impresa.

(69)

In conclusione, la Commissione ritiene che, alla luce delle precedenti considerazioni, le misure da 3 a 6 previste nel piano di ristrutturazione di Pickman soddisfino le condizioni stabilite per le PMI negli orientamenti del 1999 e debbano essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

8.   CONCLUSIONE

(70)

Considerato quanto precede, la Commissione conclude che:

a)

la misura 2 non costituisce un aiuto di Stato poiché la Tesoreria della previdenza sociale si è comportata in maniera analoga a un ipotetico creditore operante in un’economia di mercato;

b)

le misure da 3 a 6 costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune, in conformità degli orientamenti del 1999;

c)

la misura 7 contiene un elemento di aiuto di Stato inferiore alla soglia de minimis applicabile al momento della sua concessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto concesso dalla Spagna con la misura 2, che prevede un annullamento dei debiti contratti nei confronti della Tesoreria della previdenza sociale tramite una convenzione individuale diversa dall’accordo per la cancellazione dei debiti, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché rispetta il principio di un creditore operante in un’economia di mercato.

L’aiuto concesso dalla Spagna con le misure 3, 4, 5 e 6, riguardante sovvenzioni e prestiti partecipativi concessi dalla Junta de Andalucía nell’ambito di un piano di ristrutturazione presentato unicamente a livello nazionale, si qualifica come aiuto di Stato illegale che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, è compatibile con il mercato comune.

L’aiuto concesso dalla Spagna con la misura 7, consistente in una garanzia del valore di 1,3 milioni di EUR concessa dalla Junta de Andalucía su un prestito di 1,6 milioni di EUR, costituisce un aiuto de minimis, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 239 dell’11.10.2007, pag. 12.

(2)  Ai sensi della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(3)  Dati ricavati dal sito Internet dell’Industria europea della ceramica www.cerameunie.eu e di Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-BW-07-001

(4)  A fini di chiarezza, nella presente decisione viene impiegata la stessa numerazione utilizzata nella decisione di avvio del procedimento.

(5)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(6)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

(7)  N 507/2000 Regime di aiuti regionali all’investimento e all’occupazione connesso all’investimento e alle PMI.

(8)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(9)  Decisione 2004/32CE della Commissione (GU L 11 del 16.1.2004, pag. 1).

(10)  Si veda il Real decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994, che approva la rifusione del testo della legge generale in materia di previdenza sociale, cui si riferiscono il paragrafo 1 dell’articolo 1924 del codice civile e l’articolo 913, paragrafo 1, lettera d), del codice di commercio.

(11)  Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, causa C-342/96, Regno di Spagna/Commissione (Tubacex), Racc. 1999, pag. I-2459.

(12)  Si veda, ad esempio, il caso N 512/07 (GU C 12 del 17.1.2009, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(14)  Si veda la decisione 2004/32/CE (GU L 11 del 16.1.2004, pag. 1).

(15)  Si veda la decisione della Commissione nel caso N 773/1999, Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (GU C 184 dell’1.7.2000, pag. 22).

(16)  Gli investimenti consistono in spese per attrezzature informatiche e software (45 %), opere edilizie (1,5 %), attrezzature tecniche (12 %) e altre attrezzature (3 %).


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