Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0826

    2009/826/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2009 , che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica ( Medicago sativa ) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 7641]

    GU L 294 del 11.11.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/826/oj

    11.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 294/12


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 ottobre 2009

    che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (Medicago sativa) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2009) 7641]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (2009/826/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 28 febbraio 2000 l’impresa Viridis ha presentato alle autorità competenti della Francia una richiesta relativa alla commercializzazione di due estratti della foglia di erba medica (Medicago sativa) quali nuovi prodotti o ingredienti alimentari. In data 28 aprile 2003 l’ente francese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una prima relazione di valutazione nelle cui conclusioni si evidenzia la necessità di effettuare ulteriori esami.

    (2)

    Il 27 febbraio 2004 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale. Alcuni Stati membri hanno presentato osservazioni supplementari.

    (3)

    Il 12 ottobre 2006 l’impresa L.-R.D. (Luzerne-Recherche et Développement) si è assunta la responsabilità di presentare domanda, limitandola a un solo estratto della foglia di erba medica e presentando osservazioni relative alla prima relazione di valutazione e a ulteriori questioni sollevate dagli Stati membri.

    (4)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata consultata l’11 febbraio 2008 e il 13 marzo 2009 ha presentato un parere del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie formulato su richiesta della Commissione e relativo alla sicurezza del concentrato proteico di alfalfa come prodotto alimentare.

    (5)

    Nel suo parere l’EFSA è giunta alla conclusione che il concentrato proteico di erba medica (Medicago sativa) è adatto al consumo umano nelle condizioni d’uso indicate.

    (6)

    Sulla base della valutazione scientifica risulta che il concentrato proteico di erba medica (Medicago sativa) soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

    (7)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il concentrato proteico di erba medica (Medicago sativa), qui di seguito denominato il prodotto, può essere posto sul mercato comunitario quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi negli integratori alimentari, come specificato nell’allegato.

    Articolo 2

    La quantità massima di estratto proteico di erba medica (Medicago sativa) contenuta in una porzione raccomandata dal fabbricante per il consumo giornaliero è pari a 10 g.

    Articolo 3

    La denominazione del nuovo ingrediente sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene autorizzata dalla presente decisione è «proteina di erba medica (Medicago sativa)» o «proteina di alfalfa (Medicago sativa)».

    Articolo 4

    È destinataria della presente decisione la società Luzerne-Recherche et Développement (L.-R.D.), Complexe agricole du Mont-Bernard, 51000 Chalons-en-Champagne, Francia.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.


    ALLEGATO

    CARATTERISTICHE DELL’ESTRATTO PROTEICO DI ERBA MEDICA (MEDICAGO SATIVA)

    Descrizione

    L’erba medica viene trattata entro 2 ore dalla raccolta. Dopo essere stata tagliata, frantumata e sottoposta all’azione di una pressa analoga a quella utilizzata per semi oleosi, l’erba medica fornisce un residuo fibroso e un succo (10 % di sostanza secca). La sostanza secca del succo contiene circa il 35 % di proteine grezze. Il succo (pH 5.8-6.2) è neutralizzato. Il preriscaldamento e l’iniezione di vapore consentono la coagulazione di proteine associate a carotenoidi e pigmenti clorofilliani. Il precipitato proteico viene separato tramite centrifugazione e quindi essiccato. Una volta aggiunto acido ascorbico, il concentrato proteico di erba medica è granulato e conservato in gas inerte o in impianti frigoriferi.

    Composizione dell’estratto proteico di erba medica (Medicago sativa)

    Proteine

    45-60 %

    Grassi

    9-11 %

    Carboidrati liberi (fibra solubile)

    1-2 %

    Polisaccaridi (fibra insolubile)

    compresa la cellulosa

    11-15 %

    2-3 %

    Minerali

    8-13 %

    Saponine

    Non superiore all’1,4 %

    Isoflavoni

    Non superiore a 350 mg/kg

    Cumestrolo

    Non superiore a 100 mg/kg

    Fitati

    Non superiore a 200 mg/kg

    L-canavanina

    Non superiore a 4,5 mg/kg


    Top