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Document 32009D0381

    2009/381/CE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 2009 , recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2009) 3710] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 119 del 14.5.2009, p. 32–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/381/oj

    14.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 119/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 maggio 2009

    recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

    [notificata con il numero C(2009) 3710]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/381/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, fra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte e impianti medici. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici.

    (2)

    La decisione 2008/432/CE della Commissione (3) ha modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE sostituendo l’allegato.

    (3)

    Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere sviluppate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro.

    (4)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente (4) di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

    (5)

    Nella sua relazione del novembre 2008 (5), presentata nell’ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE.

    (6)

    Occorre pertanto modificare la decisione 2006/771/CE di conseguenza.

    (7)

    Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

    Per la Commissione

    Viviane REDING

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.

    (3)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 49.

    (4)  Mandato permanente alla CEPT riguardante l’aggiornamento annuale dell’allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all’armonizzazione tecnica dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).

    (5)  Relazione 26 della CEPT, RSCOM 08-88.

    (6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio

    Tipo di apparecchia-ture a corto raggio

    Banda di frequenza

    Limite di potenza/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (1)

    Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)

    Altre restrizioni d’uso (3)

    Termine di attuazione

    Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4)

    6 765-6 795 kHz

    42 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o ottobre 2008

    13,553-13,567 MHz

    42 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o ottobre 2008

    26,957-27,283 MHz

    Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri

     

    Le applicazioni video sono escluse

    1o giugno 2007

    40,660-40,700 MHz

    10 mW e.r.p.

     

    Le applicazioni video sono escluse

    1o giugno 2007

    433,050-434,040 (5) MHz

    1 mW e.r.p.

    e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

     

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o ottobre 2008

    10 mW e.r.p.

    Ciclo di funzionamento (6): 10 %

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o giugno 2007

    434,040-434,790 (5) MHz

    1 mW e.r.p.

    e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

     

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o ottobre 2008

    10 mW e.r.p.

    Ciclo di funzionamento (6): 10 %

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o giugno 2007

    Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o ottobre 2008

    863,000-868,000 MHz

    25 mW e.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o ottobre 2008

    868,000-868,600 (5) MHz

    25 mW e.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell’1 %

    Le applicazioni video sono escluse

    1o ottobre 2008

    25 mW e.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o ottobre 2008

    868,700-869,200 (5) MHz

    25 mW e.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

    Le applicazioni video sono escluse

    1o ottobre 2008

    25 mW e.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o ottobre 2008

    869,400-869,650 (5) MHz

    500 mW e.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 %

    La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

    Le applicazioni video sono escluse

    1o ottobre 2008

    25 mW e.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o ottobre 2008

    869,700-870,000 (5) MHz

    5 mW e.r.p.

    Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate

    Le applicazioni audio e video sono escluse

    1o giugno 2007

    25 mW e.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

    I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

    1o ottobre 2008

    2 400-2 483,5 MHz

    10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.)

     

     

    1o giugno 2007

    5 725-5 875 MHz

    25 mW e.i.r.p.

     

     

    1o giugno 2007

    24,150-24,250 GHz

    100 mW e.i.r.p.

     

     

    1o ottobre 2008

    61,0-61,5 GHz

    100 mW e.i.r.p.

     

     

    1o ottobre 2008

    Sistemi di trasmissione a banda larga

    2 400-2 483,5 MHz

    100 mW e.i.r.p.

    e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipo di modulazione

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE

     

    1o novembre 2009

    57,0-66,0 (5) GHz

    40 dBm e.i.r.p.

    e densità 13 dBm/MHz e.i.r.p.

     

    Le applicazioni per esterni sono escluse

    1o novembre 2009

    25 dBm e.i.r.p.

    e densità - 2 dBm/MHz e.i.r.p.

     

    Gli impianti fissi per esterni sono esclusi

    1o novembre 2009

    Impianti di allarme

    868,600-868,700 MHz

    10 mW e.r.p.

    Spaziatura tra i canali: 25 kHz

    L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

    Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

     

    1o ottobre 2008

    869,250-869,300 MHz

    10 mW e.r.p.

    Spaziatura tra i canali: 25 kHz

    Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

     

    1o giugno 2007

    869,300-869,400 MHz

    10 mW e.r.p.

    Spaziatura tra i canali: 25 kHz

    Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

     

    1o ottobre 2008

    869,650-869,700 MHz

    25 mW e.r.p.

    Channel spacing: 25 kHz

    Ciclo di funzionamento (6): 10 %

     

    1o giugno 2007

    Sistemi di telesoccorso (7)

    869,200-869,250 MHz

    10 mW e.r.p.

    Spaziatura tra i canali: 25 kHz

    Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

     

    1o giugno 2007

    Applicazioni induttive (8)

    20,050-59,750 kHz

    72 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o giugno 2007

    59,750-60,250 kHz

    42 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o giugno 2007

    60,250-70,000 kHz

    69 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o giugno 2007

    70-119 kHz

    42 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o giugno 2007

    119-127 kHz

    66 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o giugno 2007

    127-140 kHz

    42 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o ottobre 2008

    140-148,5 kHz

    37,7 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o ottobre 2008

    148,5-5 000 kHz

    Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso:

    - 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz

    Inoltre, l’intensità di campo totale è di - 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.

     

     

    1o ottobre 2008

    400-600 kHz

    - 8 dBμA/m a 10 metri

     

    Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID (9)

    1o ottobre 2008

    3 155-3 400 kHz

    13,5 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o ottobre 2008

    5 000-30 000 kHz

    Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso:

    - 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz

    Inoltre, l’intensità di campo totale è di - 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

     

     

    1o ottobre 2008

    6 765-6 795 kHz

    42 dBμA/m a 10 metri

     

     

    1o giugno 2007

    7 400-8 800 kHz

    9 dBμA/m a 10 metres

     

     

    1o ottobre 2008

    10 200-11 000 kHz

    9 dBμA/m a 10 metres

     

     

    1o ottobre 2008

    13 553-13 567 kHz

    42 dBμA/m a 10 metres

     

     

    1o giugno 2007

    60 dBμA/m a 10 metres

     

    Queste condizioni si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID (9) ed EAS (10)

    1o ottobre 2008

    26 957-27 283 kHz

    42 dBμA/m a 10 metres

     

     

    1o ottobre 2008

    Impianti medici attivi (11)

    9-315 kHz

    30 dBμA/m at 10 m

    Ciclo di funzionamento (6): 10 %

     

    1o ottobre 2008

    402-405 MHz

    25 μW e.r.p.

    Spaziatura tra i canali: 25 kHz

    I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz

    Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiore a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche

     

    1o novembre 2009

    Applicazioni audio senza filo (12)

    87,5-108,0 MHz

    50 nW e.r.p.

    Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz

     

    1o ottobre 2008

    863-865 MHz

    10 mW e.r.p.

     

     

    1o giugno 2007

    Applicazioni di radio determinazione (13)

    2 400-2 483,5 MHz

    25 mW e.i.r.p.

     

     

    1o novembre 2009

    17,1-17,3 GHz

    26 dBm e.i.r.p.

    Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE

    Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai sistemi di terra

    1o novembre 2009

    Radar per rilevamento del livello dei serbatoi (14)

    4,5-7,0 GHz

    24 dBm e.i.r.p (15)

     

     

    1o novembre 2009

    8,5-10,6 GHz

    30 dBm e.i.r.p. (15)

     

     

    1o novembre 2009

    24,05-27,0 GHz

    43 dBm e.i.r.p. (15)

     

     

    1o novembre 2009

    57,0-64,0 GHz

    43 dBm e.i.r.p. (15)

     

     

    1o novembre 2009

    75,0-85,0 GHz

    43 dBm e.i.r.p. (15)

     

     

    1o novembre 2009

    Comandi di modelli (16)

    26 990-27 000 kHz

    100 mW e.r.p.

     

     

    1o novembre 2009

    27 040-27 050 kHz

    100 mW e.r.p.

     

     

    1o novembre 2009

    27 090-27 100 kHz

    100 mW e.r.p.

     

     

    1o novembre 2009

    27 140-27 150 kHz

    100 mW e.r.p.

     

     

    1o novembre 2009

    27 190-27 200 kHz

    100 mW e.r.p.

     

     

    1o novembre 2009

    Identificazione a radiofrequenza (RFID)

    2 446-2 454 MHz

    100 mW e.i.r.p.

     

     

    1o novembre 2009


    (1)  Gli Stati membri devono permettere l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l’uso dello spettro a potenza, intensità di campo o densità di potenza più elevate.

    (2)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi “parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione” e non possono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i parametri/le prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione in una data cella oppure permettere valori più elevati.

    (3)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste “altre restrizioni d’uso” e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d’uso. Dato che a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.

    (4)  Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio gli strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).

    (5)  Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d’uso.

    (6)  Per “ciclo di funzionamento” si intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, gli Stati membri possono consentire un valore di “ciclo di funzionamento” più elevato.

    (7)  Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.

    (8)  Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

    (9)  Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per l’identificazione delle frequenze radio (RFID).

    (10)  Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (Electronic article surveillance — EAS).

    (11)  Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

    (12)  Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.

    (13)  Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri.

    (14)  I radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) sono un’applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

    (15)  Il limite di potenza si applica all’interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all’esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.

    (16)  Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per controllare il movimento di modelli (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull’acqua o sott’acqua.»


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