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Document 32009D0336

    2009/336/CE: Decisione della Commissione, del 20 Aprile 2009 , che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

    GU L 101 del 21.4.2009, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0776

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/336/oj

    21.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 101/26


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 Aprile 2009

    che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

    (2009/336/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Mediante la decisione 2005/56/CE (2), la Commissione ha istituito l’Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultura» (di seguito «l’agenzia») e l’ha incaricata della gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

    (2)

    Successivamente, la Commissione ha modificato a più riprese il mandato dell’agenzia per estenderlo alla gestione di nuovi progetti e programmi.

    (3)

    In occasione di nuove modifiche occorre, per motivi di chiarezza, sostituire la decisione 2005/56/CE con la presente decisione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive conformemente allo statuto generale stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.

    (5)

    L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

    (6)

    La gestione di alcuni aspetti centralizzati dei programmi nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura riguarda l’esecuzione di progetti di carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

    (7)

    La delega ad un’agenzia esecutiva di compiti connessi all’esecuzione di tali programmi può avvenire secondo una chiara separazione tra, da un lato, le tappe di programmazione e l’adozione delle decisioni di finanziamento, di competenza dei servizi della Commissione e, dall’altro, l’esecuzione dei progetti, che può essere affidata a un’agenzia esecutiva.

    (8)

    L’istituzione di un’agenzia esecutiva non modifica la delega del Consiglio alla Commissione concernente la gestione di alcune fasi delle azioni contemplate da vari programmi e neppure la delega di compiti di gestione ad agenzie nazionali a titolo di taluni programmi.

    (9)

    In merito, da un’analisi del rapporto costi/benefici si è evinto che il ricorso ad un’agenzia esecutiva per la gestione di alcuni aspetti centralizzati di programmi nei settori dell’istruzione e della cultura rappresenta la soluzione più vantaggiosa tanto sul piano finanziario quanto sul piano non finanziario.

    (10)

    Il programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) forma parte del mandato attuale dell’agenzia; esso è venuto a scadere il 31 dicembre 2008 ed è stato sostituito, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, dal programma d’azione Erasmus Mundus 2009-2013 destinato a migliorare la qualità dell’istruzione superiore e a promuovere la comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (di seguito il «programma Erasmus Mundus II»).

    (11)

    Una valutazione esterna eseguita nel febbraio 2009 a cura della Commissione ha dimostrato che il ricorso all’agenzia costituisce la migliore soluzione per la gestione del programma Erasmus Mundus II. In tale valutazione si è quindi raccomandato di estendere il mandato dell’agenzia alla gestione di tale programma.

    (12)

    Il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (3) fissa il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003.

    (13)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive.

    (14)

    È pertanto opportuno abrogare la decisione 2005/56/CE,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Istituzione dell’agenzia

    1.   È istituita un’agenzia esecutiva (di seguito «l’agenzia») per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e le principali norme di funzionamento sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 58/2003.

    2.   La denominazione dell’agenzia è «Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura».

    Articolo 2

    Luogo di insediamento

    La sede dell’agenzia è fissata a Bruxelles.

    Articolo 3

    Durata

    L’agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1o gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2015.

    Articolo 4

    Obiettivi e compiti

    1.   L’agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:

    1)

    i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (PHARE), previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (4);

    2)

    il programma d’incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), approvato con decisione 95/563/CE del Consiglio (5);

    3)

    il programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con decisione 95/564/CE del Consiglio (6);

    4)

    la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione «Socrate» (2000-2006), approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

    5)

    la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approvato con decisione 1999/382/CE del Consiglio (8);

    6)

    il programma d’azione comunitaria «Gioventù» (2000-2006), approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

    7)

    il programma «Cultura 2000» (2000-2006), approvato con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

    8)

    i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (2000-2006), prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio (11);

    9)

    i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), approvati nell’ambito del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (12);

    10)

    i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alle misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euro-mediterraneo, approvate dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio (13);

    11)

    la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l’istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata con decisione 1999/311/CE del Consiglio (14);

    12)

    i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionali (2001-2005), approvato con decisione 2001/196/CE del Consiglio (15);

    13)

    i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con decisione 2001/197/CE del Consiglio (16);

    14)

    il programma d’incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con decisione 2000/821/CE del Consiglio (17);

    15)

    il programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

    16)

    il programma pluriennale per l’effettiva integrazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning) (2004-2006), approvato con decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

    17)

    il programma d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con decisione 2004/100/CE del Consiglio (20);

    18)

    il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

    19)

    il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

    20)

    il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

    21)

    il programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

    22)

    i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali (2006-2013), approvato con decisione 2006/910/CE del Consiglio (25);

    23)

    i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (2006-2013), approvato con decisione 2006/964/CE del Consiglio (26);

    24)

    il programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013), approvato con decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

    25)

    il programma «Cultura» (2007-2013), approvato con decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

    26)

    il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

    27)

    il programma «Gioventù in azione» (2007-2013), approvato con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

    28)

    il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

    29)

    il programma d’azione Erasmus Mundus (II) 2009-2013 per il miglioramento della qualità dell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, approvato con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

    30)

    i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell’Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (33);

    31)

    i progetti nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IAP), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (34);

    32)

    i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

    33)

    i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati mediante lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

    34)

    i progetti nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati mediante lo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, istituito dal regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio (37);

    35)

    i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati mediante risorse del Fondo europeo di sviluppo, in applicazione dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [decisione 2003/159/CE del Consiglio (38)], modificata dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 [decisione 2005/599/CE del Consiglio (39)].

    2.   Quanto alla gestione degli aspetti dei programmi comunitari di cui al paragrafo 1, l’agenzia sarà incaricata dei compiti seguenti:

    a)

    la gestione di tutto il ciclo di vita dei progetti a titolo dell’esecuzione dei programmi comunitari che le sono affidati, in base al programma di lavoro annuale che vale come decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di contratti nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura adottato dalla Commissione o in base alle decisioni di finanziamento specifiche approvate dalla Commissione, nonché dei controlli necessari a tal fine, adottando le opportune decisioni, in applicazione della delega della Commissione;

    b)

    l’adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte o parte delle operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti;

    c)

    la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per guidare l’attuazione dei programmi comunitari;

    d)

    l’allestimento, a livello comunitario, della rete di informazioni sull’istruzione in Europa (Eurydice) per la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni come pure la produzione di studi e di pubblicazioni.

    3.   L’agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del comitato delle agenzie esecutive, dell’esecuzione di compiti della stessa natura nell’ambito di altri programmi comunitari nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, a titolo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 58/2003, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

    4.   La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia e viene modificata in funzione degli ulteriori compiti che potrebbero esserle affidati. È trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

    Articolo 5

    Struttura organizzativa

    1.   L’agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore che sono designati dalla Commissione.

    2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

    3.   Il direttore dell’agenzia è nominato di massima per quattro anni. La durata del suo mandato tiene conto della durata prevista per l’esecuzione dei programmi comunitari la cui gestione è affidata all’agenzia.

    Articolo 6

    Sovvenzione

    A prescindere da altre entrate, per il suo funzionamento l’agenzia riceve una sovvenzione imputata al bilancio generale dell’Unione europea come pure risorse dal Fondo europeo di sviluppo. La sovvenzione e le risorse in questione sono attinte dalla dotazione finanziaria dei programmi interessati di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e, se del caso, dalla dotazione di altri programmi comunitari la cui esecuzione è affidata all’agenzia in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3.

    Articolo 7

    Controllo e rendiconto d’esecuzione

    L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

    Articolo 8

    Esecuzione del bilancio di funzionamento

    L’agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

    Articolo 9

    Abrogazione

    La decisione 2005/56/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

    Per la Commissione

    Ján FIGEĽ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

    (3)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

    (4)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

    (5)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

    (6)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

    (7)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

    (8)  GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33.

    (9)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

    (10)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

    (11)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

    (12)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

    (13)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

    (14)  GU L 120 dell’8.5.1999, pag. 30.

    (15)  GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.

    (16)  GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.

    (17)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

    (18)  GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

    (19)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

    (20)  GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

    (21)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

    (22)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

    (23)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

    (24)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

    (25)  GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.

    (26)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.

    (27)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

    (28)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

    (29)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

    (30)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

    (31)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

    (32)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83.

    (33)  GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

    (34)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

    (35)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

    (36)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

    (37)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 16.

    (38)  GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 27.

    (39)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26.


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