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Document 32008R1263

Regolamento (CE) n. 1263/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 338 del 17.12.2008, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1263/oj

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 5 luglio 2007 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione, di seguito «IFRIC 14». L’IFRIC 14 chiarisce le disposizioni dell’International Accounting Standard (IAS) 19 in relazione alla valutazione di un’attività a servizio di un piano a benefici definiti nell’ambito di un piano a benefici definiti successivo al pensionamento, quando esista una previsione di contribuzione minima. Un piano a benefici definiti presenta un’eccedenza quando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano è superiore al valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti. Lo IAS 19 restringe la valutazione al valore attuale dei benefici economici disponibili sotto forma di rimborsi disponibili dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano, su cui possono incidere le previsioni di contribuzione minima.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 14 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell'EFRAG sull'omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è inserita, come indicato nell’allegato del presente regolamento, l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione.

Articolo 2

Le imprese applicano l’IFRIC 14 che figura nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRIC 14

«Interpretazione IFRIC 14 IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione»

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC n. 14

IAS 19 — Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione

RIFERIMENTI

IAS 1 Presentazione del bilancio

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 19 Benefici per i dipendenti

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

PREMESSA

1

Il paragrafo 58 dello IAS 19 restringe la valutazione di un’attività a servizio di un piano a benefici definiti al «valore attuale dei benefici economici disponibili sotto forma di rimborsi disponibili dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano» più gli utili e le perdite non rilevati. Sono sorti quesiti relativamente a quando i rimborsi o le riduzioni dei contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili, in particolare quando esiste una previsione di contribuzione minima.

2

In molti paesi esistono previsioni di contribuzione minima a maggior garanzia della promessa di benefici successivi al rapporto di lavoro fatta ai membri di un piano a benefici per i dipendenti. Tali previsioni stabiliscono di norma un ammontare o un livello minimo di contributi da versare in un piano per un determinato periodo di tempo. Pertanto, una previsione di contribuzione minima può limitare la capacità dell’entità di ridurre i contributi futuri.

3

Inoltre, il limite relativo alla valutazione di un'attività a servizio di un piano a benefici definiti può comportare che il rispetto di una previsione di contribuzione minima sia oneroso. Di norma, una previsione a contribuire ad un piano non influirà sulla valutazione dell’attività o passività a servizio di un piano a benefici definiti. Ciò in quanto i contributi, una volta versati, diventeranno attività a servizio del piano e quindi la passività netta aggiuntiva risulterà pari a zero. Tuttavia, una previsione di contribuzione minima può determinare una passività se i contributi richiesti non saranno disponibili per l’entità una volta che questi sono stati versati.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4

La presente Interpretazione si applica a tutti i benefici definiti successivi al rapporto di lavoro e agli altri benefici definiti a lungo termine per i dipendenti.

5

Per l’applicazione della presente Interpretazione, le previsioni di contribuzione minima sono tutte quelle previsioni volte a finanziare un piano a benefici definiti successivo al rapporto di lavoro o altro piano a benefici definiti a lungo termine.

PROBLEMI

6

I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

(a)

quando i rimborsi o le riduzioni di contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili secondo quanto previsto dal paragrafo 58 dello IAS 19;

(b)

in che modo una previsione di contribuzione minima potrebbe influire sulla disponibilità di riduzione di contributi futuri;

(c)

quando una previsione di contribuzione minima potrebbe determinare una passività.

INTERPRETAZIONE

Disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri

7

Un’entità deve determinare la disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri in conformità ai termini e alle condizioni del piano e alle disposizioni statutarie vigenti nella giurisdizione in cui opera il piano.

8

Un beneficio economico, sotto forma di rimborso o riduzione di contributi futuri, è disponibile se l’entità può realizzarlo nel corso della durata del piano o una volta che le passività del piano siano state estinte. In particolare, un tale beneficio economico può essere disponibile anche se non è realizzabile immediatamente alla data di riferimento del bilancio.

9

Il beneficio economico disponibile non dipende dal modo in cui l’entità intende utilizzare l’eccedenza. Un’entità deve determinare il massimo beneficio economico disponibile derivante dai rimborsi, dalle riduzioni dei contributi futuri o da una combinazione di entrambi. Un’entità non deve rilevare i benefici economici derivanti da una combinazione di rimborsi e riduzioni di contributi futuri in base ad ipotesi che si escludono a vicenda.

10

Secondo quanto previsto dallo IAS 1, una entità deve presentare un’informativa sulle fondamentali cause di incertezza nelle stime alla data di riferimento del bilancio che comportino rischi significativi di rettificare in modo rilevante i valori contabili delle attività e passività nette dello stato patrimoniale. Ciò potrebbe includere l’informativa su qualsiasi limitazione all’attuale possibilità di realizzo dell’eccedenza o l’informativa sul criterio utilizzato per determinare l’importo del beneficio economico disponibile.

Il beneficio economico disponibile come rimborso

Il diritto a un rimborso

11

Un rimborso è disponibile per un’entità solo se questa ha il diritto incondizionato a un rimborso:

(a)

durante la vita del piano, senza ipotizzare che le passività del piano debbano essere estinte per ottenerlo (per esempio, in alcune giurisdizioni, l’entità può avere il diritto a un rimborso durante la vita del piano, indipendentemente dal fatto che le passività del piano siano estinte); o

(b)

ipotizzando l’estinzione graduale nel tempo delle passività del piano fino a quando tutti i membri non hanno abbandonato il piano; o

(c)

ipotizzando l’estinzione completa delle passività del piano in un unico evento (ossia come estinzione del piano).

Il diritto incondizionato a un rimborso può esistere qualunque sia il livello di contribuzione al piano alla data di riferimento del bilancio.

12

Se il diritto di un’entità al rimborso di un’eccedenza dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il proprio controllo, l’entità non ha un diritto incondizionato e non deve rilevare l’attività.

13

Un’entità deve misurare il beneficio economico disponibile sotto forma di rimborso come l’importo dell’eccedenza alla data di riferimento del bilancio [uguale al fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano meno il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti] che l’entità ha diritto di ricevere come rimborso, meno qualsiasi costo associato. Per esempio, se un rimborso è soggetto a imposte diverse dalle imposte sul reddito, un’entità deve valutare l’importo del rimborso al netto delle imposte.

14

Nella valutazione dell'importo di un rimborso disponibile nell’ipotesi in cui il piano è estinto [paragrafo 11(c)], un’entità deve includere i costi nel piano di estinzione delle passività del piano e di corresponsione del rimborso. Per esempio, un’entità deve dedurre gli onorari professionali se questi sono a carico del piano invece che dell’entità, oltre al costo per qualsiasi premio assicurativo che può essere richiesto per garantire la passività all’atto dell’estinzione.

15

Se l’importo di un rimborso è determinato come l’ammontare totale o una proporzione dell’eccedenza, invece che come importo fisso, un’entità non deve apportare alcuna rettifica al valore temporale del denaro, anche se il rimborso è realizzabile solo a una data futura.

Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi

16

Se non esistono previsioni di contribuzione minima, un’entità deve determinare il beneficio economico disponibile come una riduzione dei contributi futuri considerando l’importo minore tra

(a)

l’eccedenza del piano e

(b)

il valore attuale del costo previdenziale futuro per l’entità, ossia escludendo qualsiasi parte del costo futuro che sarà sostenuta dai dipendenti, per ciascun anno in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell’entità.

17

L’entità deve determinare i costi previdenziali futuri utilizzando ipotesi coerenti con quelle impiegate per determinare l’obbligazione a benefici definiti e con la situazione esistente alla data di riferimento del bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 19. Pertanto, un’entità non deve ipotizzare alcuna rettifica ai benefici che devono essere forniti in futuro da un piano fino a quando il piano non viene rettificato e deve ipotizzare una forza lavoro stabile per il futuro, a meno che alla data di riferimento del bilancio l’entità non sia impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione del numero dei dipendenti compresi nel piano. Nell’ultimo caso, l’ipotesi sulla forza lavoro futura deve comprendere la riduzione. Un’entità deve determinare il valore attuale del costo previdenziale futuro utilizzando lo stesso tasso di sconto impiegato nel calcolo dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio.

L’effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri

18

Un’entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai contributi che sono necessari a coprire (a) qualsiasi carenza esistente per prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima e (b) l’accantonamento futuro di benefici.

19

I contributi che coprono qualsiasi carenza esistente in base alla contribuzione minima in riferimento a prestazioni di lavoro già ricevute non influiscono sui contributi futuri per l’anzianità successiva. Tali contributi possono dare origine a una passività secondo quanto previsto dai paragrafi da 23 a 26.

20

Se esiste una previsione di contribuzione minima per i contributi relativi all’accantonamento futuro di benefici, un’entità deve determinare il beneficio economico disponibile sotto forma di riduzione di contributi futuri come il valore attuale del:

(a)

costo previdenziale futuro stimato ogni anno secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 17 meno

(b)

le contribuzioni minime stimate richieste per l’accantonamento futuro di benefici nell’anno in questione.

21

L’entità deve calcolare i contributi futuri per le contribuzioni minime richieste per l’accantonamento futuro di benefici prendendo in considerazione l’effetto di qualsiasi eccedenza esistente in base alla previsione di contribuzione minima. Un’entità deve assumere le ipotesi richieste dalla previsione di contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato da tale previsione, le ipotesi coerenti con quelle impiegate per determinare l’obbligazione a benefici definiti e con la situazione esistente alla data di riferimento del bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 19. Il calcolo deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al pagamento dei contributi minimi dovuti da parte dell'entità. Tuttavia, il calcolo non deve includere l’effetto dei cambiamenti previsti dei termini e delle condizioni della previsione di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non sono stati stabiliti contrattualmente alla data di riferimento del bilancio.

22

Se il contributo futuro per la contribuzione minima richiesta per l’accantonamento futuro di benefici eccede il costo previdenziale futuro indicato dallo IAS 19 in un determinato anno, il valore attuale di tale eccedenza riduce l’ammontare dell’attività disponibile come riduzione di contributi futuri alla data di riferimento del bilancio. Tuttavia, l’ammontare dell’attività disponibile come riduzione di contributi futuri non può mai essere inferiore a zero.

Quando una previsione di contribuzione minima può determinare una passività

23

Se l’entità ha l’obbligazione, derivante da una previsione di contribuzione minima, di corrispondere contributi per coprire una carenza esistente in base alla contribuzione minima per prestazioni di lavoro già ricevute, l’entità deve determinare se i contributi da versare saranno disponibili come rimborso o come riduzione di contributi futuri una volta che questi sono versati nel piano.

24

Nella misura in cui i contributi dovuti non saranno disponibili una volta versati al piano, l’entità deve rilevare una passività quando sorge l’obbligazione. La passività deve ridurre l’attività a servizio di un piano a benefici definiti o aumentarne la passività così che non si prevedano utili o perdite dall’applicazione del paragrafo 58 dello IAS 19 nel momento in cui i contributi sono erogati.

25

Un’entità deve applicare il paragrafo 58A dello IAS 19 prima di determinare la passività secondo quanto previsto dal paragrafo 24.

26

La passività relativa alla previsione di contribuzione minima e qualsiasi sua successiva rivalutazione deve essere rilevata immediatamente in conformità con il principio adottato dall’entità per la rilevazione dell’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 dello IAS 19 relativo alla valutazione dell’attività a servizio di un piano a benefici definiti. In particolare:

(a)

l’entità che rileva l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 nel conto economico, secondo quanto previsto dal paragrafo 61(g) dello IAS 19, deve rilevare immediatamente la rettifica nel conto economico;

(b)

l’entità che rileva l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58 nel prospetto dei costi e ricavi rilevati, secondo quanto previsto dal paragrafo 93C dello IAS 19, deve rilevare immediatamente la rettifica nel prospetto dei costi e ricavi rilevati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

27

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

28

L’entità deve applicare la presente Interpretazione dall’inizio del primo esercizio presentato nel primo bilancio a cui questa è applicabile. L’entità deve rilevare qualsiasi rettifica iniziale derivante dall’applicazione della presente Interpretazione agli utili portati a nuovo all’inizio di tale esercizio.


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