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Document 32008R1078

Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca

GU L 295 del 4.11.2008, p. 24–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1078/oj

4.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2), costituisce la base per l’analisi scientifica della pesca e per la fornitura di pareri scientifici di qualità ai fini dell’attuazione della politica comune della pesca.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, la Commissione è tenuta a adottare un programma comunitario pluriennale, sulla base del quale gli Stati membri definiscono a loro volta programmi pluriennali nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati.

(3)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra le altre azioni, che la Comunità eroghi un contributo finanziario per misure nell’ambito della raccolta di dati di base. L’articolo 24 dello stesso regolamento stabilisce inoltre che la Commissione deve decidere con cadenza annua in merito al contributo comunitario per tali misure.

(4)

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre definire le norme e le procedure cui gli Stati membri devono attenersi per poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per la raccolta dei dati. È inoltre opportuno stabilire che l’inosservanza di tali norme e procedure comporta l’esclusione delle spese.

(5)

Il contributo finanziario annuo della Comunità dovrebbe basarsi sulle previsioni annuali di bilancio da valutare tenendo conto dei programmi nazionali elaborati dagli Stati membri.

(6)

Al fine di assicurare che il contributo comunitario sia ripartito in modo efficace, le previsioni annuali di bilancio dovrebbero essere coerenti con le attività previste dai programmi nazionali.

(7)

Al fine di semplificare le procedure è necessario definire le norme e il formato per la presentazione da parte degli Stati membri delle previsioni annuali di bilancio in relazione all’esecuzione dei programmi nazionali. È opportuno considerare ammissibili soltanto i costi direttamente connessi con l’attuazione dei programmi nazionali che siano debitamente giustificati e siano stati effettivamente sostenuti dagli Stati membri. A tal fine è opportuno inoltre chiarire il ruolo e gli obblighi dei partner e dei subcontraenti nell’attuazione dei programmi nazionali.

(8)

Per quanto riguarda la possibilità di modificare gli aspetti tecnici dei programmi pluriennali, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008, occorre definire le norme in virtù delle quali gli Stati membri possono modificare adeguatamente l’entità dei fondi necessari a una corretta attuazione dei programmi nazionali. Occorre consentire agli Stati membri di ridistribuire i fondi tra diverse categorie di costi, se si ritiene che ciò consenta una migliore attuazione del programma nazionale.

(9)

È opportuno definire norme atte a garantire che le domande di rimborso delle spese siano conformi alla decisione della Commissione che approva il contributo finanziario annuo della Comunità. Dette norme dovrebbero precisare la procedura di presentazione e approvazione delle domande. Se del caso, le domande non conformi alle norme in parola dovrebbero essere escluse dal contributo.

(10)

È opportuno che i pagamenti siano erogati in due rate per consentire agli Stati membri di beneficiare del contributo finanziario della Comunità già durante la fase di attuazione del programma.

(11)

Al fine di garantire un utilizzo corretto dei finanziamenti comunitari, è opportuno che la Commissione e la Corte dei conti possano verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e che, a tal fine, possano disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare gli audit e le rettifiche finanziarie di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca.

Articolo 2

Presentazione delle previsioni annuali di bilancio

1.   Gli Stati membri che desiderino beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione del loro programma pluriennale, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008, di seguito il «programma nazionale», presentano alla Commissione, entro il 31 marzo dell’anno che precede il periodo di attuazione del programma:

a)

una previsione annuale di bilancio per il primo anno di attuazione del programma nazionale; e

b)

una previsione annuale di bilancio indicativa per ciascuno degli anni successivi di attuazione del programma nazionale.

2.   Gli Stati membri presentano previsioni annuali di bilancio definitive per ciascuno degli anni di attuazione del programma nazionale successivi al primo, qualora dette previsioni siano diverse da quelle indicative precedentemente presentate. Le previsioni annuali di bilancio definitive sono presentate entro il 31 ottobre precedente l’anno di attuazione interessato.

3.   Per il primo programma nazionale, relativo al periodo 2009-2010, le previsioni annuali di bilancio sono presentate entro il 15 ottobre 2008.

Articolo 3

Contenuto delle previsioni annuali di bilancio

1.   Le previsioni annuali di bilancio indicano la spesa annua che lo Stato membro prevede di sostenere per l’attuazione del programma nazionale.

2.   Le previsioni annuali di bilancio sono presentate:

a)

per categoria di spesa, come indicato nell’allegato I del presente regolamento;

b)

per modulo, quale definito nella decisione della Commissione che istituisce il programma pluriennale comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura; e

c)

se pertinente, per regione, come stabilito dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (3).

3.   Gli Stati membri presentano le previsioni annuali di bilancio in formato elettronico e utilizzando i moduli finanziari elaborati e trasmessi loro dalla Commissione.

Articolo 4

Valutazione delle previsioni annuali di bilancio

1.   La Commissione valuta le previsioni annuali di bilancio tenendo conto dei programmi nazionali approvati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

2.   Ai fini della valutazione delle previsioni annuali di bilancio, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti sulle spese di cui trattasi, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.

3.   In assenza di chiarimenti soddisfacenti da parte degli Stati membri entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione può escludere, se del caso, le spese di cui trattasi dalle pertinenti previsioni annuali di bilancio in attesa di approvazione.

Articolo 5

Contributo finanziario della Comunità

La Commissione approva le previsioni annuali di bilancio e decide in merito al contributo finanziario annuale della Comunità a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4.

Articolo 6

Modifiche delle previsioni annuali di bilancio approvate

1.   Gli Stati membri sono autorizzati a trasferire gli importi indicati nelle previsioni annuali di bilancio, approvate in conformità dell’articolo 5, tra moduli e categorie di costo esclusivamente all’interno della stessa regione, a condizione che:

a)

gli importi trasferiti non siano superiori a 50 000 EUR o al 10 % del bilancio annuo totale approvato per la regione in cui l’importo di tale bilancio è inferiore a 500 000 EUR;

b)

informino la Commissione della necessità di operare tale trasferimento.

2.   Ogni altra modifica delle previsioni annuali di bilancio approvate in conformità dell’articolo 5 deve essere debitamente giustificata e deve essere approvata dalla Commissione prima che la spesa sia eseguita.

Articolo 7

Spese ammissibili

1.   Possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le spese che:

a)

siano state effettivamente sostenute dagli Stati membri;

b)

siano relative ad azioni previste dal programma nazionale;

c)

siano indicate nelle previsioni annuali di bilancio;

d)

rientrino in una delle categorie di cui all’allegato I;

e)

siano relative a un’azione eseguita in conformità delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 199/2008 e delle sue misure di esecuzione;

f)

siano identificabili e verificabili, e in particolare siano iscritte nei registri contabili dello Stato membro e dei suoi partner;

g)

siano determinate conformemente ai principi contabili vigenti e siano conformi alle disposizioni della legislazione nazionale;

h)

siano ragionevoli e giustificate nonché rispondenti ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l’efficienza e l’economicità;

i)

siano state sostenute nel periodo di attuazione dell’azione come previsto dal programma nazionale.

2.   Le spese ammissibili si riferiscono:

a)

alle seguenti attività di raccolta dei dati:

raccolta di dati nei siti di campionamento di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 199/2008 mediante campionamento diretto o colloqui e quesiti,

controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 199/2008,

campagne di ricerca a mare di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008;

b)

alle seguenti attività di gestione dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:

sviluppo di banche dati e siti web,

inserimento dei dati (memorizzazione),

controllo della qualità dei dati e convalida,

elaborazione dei dati primari in dati dettagliati o aggregati,

trasformazione dei dati socioeconomici primari in metadati;

c)

alle seguenti attività di uso dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:

produzione di serie di dati e loro utilizzo a sostegno dell’analisi scientifica, come base per l’elaborazione di pareri per la gestione della pesca,

stime sui parametri biologici (età, peso, sesso, maturità e fecondità),

preparazione di serie di dati per la valutazione degli stock, modellazione bioeconomica e corrispondente analisi scientifica.

Articolo 8

Spese non ammissibili

Non possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le seguenti spese:

a)

margini di profitto, accantonamenti e crediti inesigibili;

b)

interessi debitori e commissioni bancarie;

c)

costo medio del lavoro;

d)

costi indiretti quali: siti e fabbricati, amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, spese di funzionamento e di manutenzione, quali spese per le telecomunicazioni, beni e servizi;

e)

attrezzature non utilizzate a fini di raccolta e gestione dei dati, quali scanner, stampanti, telefoni cellulari, walkie-talkie, videocamere e macchine fotografiche;

f)

acquisto di veicoli;

g)

costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali;

h)

spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessarie all’attuazione del programma nazionale;

i)

spese voluttuarie e pubblicità;

j)

qualsiasi spesa relativa ad altri programmi/progetti finanziati da terzi;

k)

qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori effettuati nell’ambito del programma nazionale;

l)

qualsiasi tipo di prelievo recuperabile (compresa l’IVA);

m)

risorse messe a disposizione dello Stato membro a titolo gratuito;

n)

valore dei contributi in natura;

o)

spese non necessarie o non giustificate.

Articolo 9

Attuazione dei programmi

1.   Ai fini dell’attuazione dei programmi nazionali gli Stati membri possono essere assistiti da partner, ovvero organismi che il programma nazionale indica esplicitamente come necessari per assistere gli Stati membri nell’attuazione dell’intero programma nazionale o di una parte significativa di esso. I partner sono direttamente coinvolti nell’attuazione tecnica di uno o più aspetti del programma nazionale e sono soggetti agli stessi obblighi degli Stati membri in relazione all’attuazione dei programmi nazionali.

2.   I partner non agiscono, nel contesto del programma, come fornitori o subcontraenti dello Stato membro o di altri partner.

3.   Per una durata definita, compiti specifici del programma nazionale possono essere eseguiti da subcontraenti, che tuttavia non sono considerati alla stregua di partner. I subcontraenti sono persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi agli Stati membri e/o ai partner. L’eventuale ricorso al subappalto nel corso della realizzazione dell’azione, se non previsto nella proposta iniziale del programma, è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta della Commissione.

Articolo 10

Presentazione delle domande di rimborso

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso delle spese sostenute per l’attuazione dei programmi nazionali entro il 31 maggio di ciascun anno seguente l’anno civile interessato. Le domande di rimborso comprendono:

a)

una lettera che indichi l’importo totale per il quale è chiesto il rimborso e menzioni esplicitamente i punti di cui all’allegato II;

b)

una relazione finanziaria presentata per categoria di spesa, modulo e, dove pertinente, per regione, come indicato nei moduli finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Essa è presentata in un formato elaborato e comunicato agli Stati membri dalla Commissione;

c)

una dichiarazione delle spese quale definita nell’allegato III; e

d)

i pertinenti giustificativi quali indicati nell’allegato I.

2.   Le domande di rimborso devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico.

3.   Quando presentano la domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per verificare e certificare che:

a)

le azioni effettuate e la dichiarazione delle spese sostenute in virtù della decisione di cui all’articolo 5 corrispondano al programma nazionale quale approvato dalla Commissione;

b)

la domanda di rimborso sia conforme alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8;

c)

le spese siano state sostenute in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 861/2006, al presente regolamento, alla decisione di cui all’articolo 5 e alla legislazione comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

Articolo 11

Valutazione delle domande di rimborso

1.   La Commissione valuta le domande di rimborso sulla base della loro conformità al presente regolamento.

2.   Ai fini della valutazione delle domande di rimborso, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.

Articolo 12

Esclusione dal rimborso

Se gli Stati membri non trasmettono chiarimenti sufficienti entro il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e la Commissione ritiene che la domanda di rimborso non sia conforme alle condizioni di cui al presente regolamento, essa invita gli Stati membri a presentare le loro osservazioni entro 15 giorni di calendario. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese considerate non conformi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti o disimpegna gli importi non ancora versati.

Articolo 13

Approvazione delle domande di rimborso

La Commissione approva le domande di rimborso sulla base dei risultati della procedura di cui agli articoli 11 e 12.

Articolo 14

Pagamenti

1.   Il contributo finanziario della Comunità concesso a uno Stato membro in conformità dell’articolo 8 per ogni anno di applicazione del programma nazionale è versato in due rate con le seguenti modalità:

a)

un prefinanziamento equivalente al 50 % del contributo comunitario, erogato dopo la notifica allo Stato membro della decisione di cui all’articolo 5 e il ricevimento della lettera con cui viene richiesto il prefinanziamento e che menziona esplicitamente i punti di cui all’allegato II;

b)

un saldo annuo sulla base della domanda di rimborso di cui all’articolo 10, effettuato entro 45 giorni a decorrere dall’approvazione, da parte della Commissione, della domanda di rimborso di cui all’articolo 12.

2.   Eventuali riduzioni del contributo comunitario, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 199/2008, sono applicate al saldo annuale di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   Ulteriori domande di rimborso e documenti giustificativi non sono accettati dopo l’erogazione del saldo.

Articolo 15

Valuta

1.   Le previsioni annue di bilancio e le domande di rimborso sono espresse in euro.

2.   Nel primo anno di attuazione del programma nazionale, gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria applicano il tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1o marzo dell’anno precedente il periodo di attuazione del programma in parola. Per il primo programma nazionale relativo al periodo 2009-2010 tale data è il 1o ottobre 2008.

3.   Per ciascun anno di attuazione del programma nazionale successivo al primo, gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria applicano il tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1o ottobre dell’anno precedente l’anno di attuazione in parola.

4.   Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria specificano il tasso di cambio utilizzato nelle previsioni annue di bilancio e nelle domande di rimborso.

Articolo 16

Verifiche e rettifiche finanziarie

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione richiesta da dette istituzioni ai fini delle revisioni e delle rettifiche finanziarie previste all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

Ammissibilità delle spese sostenute per l’attuazione dei programmi nazionali

Tra le spese ammissibili rientrano, interamente o parzialmente, le seguenti categorie di costi:

a)

spese di personale:

le spese di personale corrispondono alle ore effettivamente dedicate al programma nazionale da parte di personale esclusivamente scientifico o tecnico,

le spese di personale sono stabilite in relazione alle ore effettivamente dedicate al programma nazionale e sono calcolate sulla base dell’effettivo costo del lavoro (salari, oneri sociali, contributi previdenziali e spese pensionistiche) ma esclusi tutti gli altri costi,

il calcolo delle tariffe orarie/giornaliere è effettuato sulla base di 210 giorni produttivi per esercizio,

il tempo dedicato dal personale al programma deve figurare interamente nei registri (schede orarie) ed essere certificato almeno una volta al mese dalla persona responsabile; le schede orarie vengono messe a disposizione della Commissione qualora ne faccia richiesta;

b)

spese di viaggio:

le spese di viaggio sono stabilite secondo le regole interne dello Stato membro o dei partner. Per spostamenti all’esterno della Comunità è necessaria l’autorizzazione preventiva della Commissione, a meno che essi non siano previsti dal programma nazionale;

c)

beni durevoli:

i beni durevoli devono avere una durata prevista non inferiore alla durata dei lavori del programma e figurare nell’inventario dei beni durevoli del coordinatore o del partecipante in questione o essere considerati un’attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili dello Stato membro o del partner interessati,

ai fini del calcolo delle spese ammissibili, si calcola che i beni durevoli abbiano una durata di vita probabile di 36 mesi nel caso di apparecchiature informatiche di valore non superiore a 25 000 EUR e di 60 mesi nel caso di altre attrezzature. L’importo ammissibile dipende dalla durata di vita prevista dei beni durevoli in funzione della durata del programma, a condizione che il periodo considerato per calcolare tale somma cominci alla data effettiva d’inizio del programma, o alla data di acquisto dei beni se quest’ultima è successiva alla data effettiva d’inizio, e termini alla data di conclusione del programma. È inoltre opportuno tener conto del tasso di impiego dei beni durevoli nel corso di tale periodo,

a titolo di eccezione i beni durevoli possono essere acquistati o presi in leasing con opzione di acquisto sei mesi prima della data di inizio del programma nazionale,

le norme vigenti in materia di appalti pubblici si applicano anche in caso di acquisto di beni durevoli,

le spese relative ai beni durevoli devono essere giustificate da fatture autenticate, che confermino la data di consegna, da trasmettere alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese;

d)

materiali di consumo e forniture, inclusi i costi del materiale informatico:

la spesa per materiali di consumo e forniture è relativa alle materie prime di consumo e riguarda l’acquisto, la produzione, la riparazione o l’impiego di qualunque bene materiale o apparecchiatura, la cui durata di vita è probabilmente più breve della durata delle azioni del programma; tali materiali non figurano nell’inventario dei beni durevoli dello Stato membro o dei partner in questione o non sono considerati un’attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili dello Stato membro o dei partner di cui trattasi,

i materiali devono essere descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentire di decidere in merito alla loro ammissibilità,

i costi ammissibili per il materiale informatico riguardano l’elaborazione e la fornitura agli Stati membri di software per la gestione e l’interrogazione delle banche dati;

e)

spese per le navi:

per le campagne di ricerca a mare, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008, comprese quelle effettuate mediante navi noleggiate, sono ammissibili solo le spese di locazione e altre spese di esercizio. Una copia autenticata della fattura deve essere trasmessa alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese,

se una nave è di proprietà dello Stato membro o del partner, deve essere trasmessa alla Commissione, unitamente alla dichiarazione delle spese, una ripartizione dettagliata dei costi indicante le modalità di calcolo delle spese di esercizio imputate;

f)

costi di subappalto/assistenza esterna:

il subappalto o l’assistenza esterna riguardano servizi di base e non innovativi forniti allo Stato membro e/o ai partner quando essi non siano in grado di provvedervi con i loro mezzi e il loro costo non può superare il 20 % del bilancio annuo globale approvato. Qualora l’importo cumulato dei contratti di subappalto nel programma nazionale superi il limite sopra specificato è necessaria la preventiva autorizzazione scritta della Commissione,

l’aggiudicazione di contratti di subappalto da parte dello Stato membro/partner deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,

tutte le fatture rilasciate dai subcontraenti devono presentare un chiaro riferimento al programma nazionale e al modulo (ovvero, numero e titolo o titolo breve). Tutte le fatture devono essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce),

lo Stato membro e i partner provvedono affinché ciascun contratto di subappalto contenga una clausola in cui si dichiara espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitano poteri di controllo sui documenti e sui locali del subcontraente che ha ricevuto fondi comunitari,

i paesi non comunitari possono partecipare a un programma nazionale in qualità di subcontraenti se il loro contributo si rivela necessario alla realizzazione dei programmi comunitari e dietro preventiva autorizzazione scritta da parte della Commissione,

una copia autenticata del contratto con il subcontraente, e i relativi giustificativi del pagamento, devono essere trasmessi alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese;

g)

altri costi specifici:

eventuali altre spese supplementari o impreviste che non rientrano in una delle categorie sopra specificate possono essere imputate al programma solo dietro preventiva autorizzazione della Commissione, a meno che non siano già indicate nelle previsioni annuali di bilancio;

h)

sostegno per le consulenze scientifiche:

le indennità giornaliere e le spese di viaggio e di personale sono ammissibili per la durata delle riunioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 665/2008, conformemente a quanto stabilito all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 665/2008,

una copia autenticata dei documenti di viaggio giustificativi deve essere trasmessa alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese.


ALLEGATO II

Contenuto della lettera relativa all’importo di cui è richiesto il rimborso o all’importo chiesto a titolo di prefinanziamento

La lettera relativa all’importo di cui è richiesto il rimborso o all’importo chiesto a titolo di prefinanziamento deve indicare esplicitamente:

1)

la decisione della Commissione cui è fatto riferimento (articolo e allegato);

2)

il riferimento al programma nazionale;

3)

l’importo richiesto alla Commissione, espresso in euro, al netto dell’IVA;

4)

il tipo di domanda (prefinanziamento, saldo);

5)

il conto bancario su cui va effettuato il bonifico.


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI SPESA

(da inviare all’unità MARE.C4 per vie ufficiali)

SPESA PUBBLICA SOSTENUTA PER L’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RACCOLTA DI DATI

Decisione della Commissione del/n. …

Riferimento nazionale (se del caso) …

ATTESTATO

Il sottoscritto, … rappresentante l’autorità … competente per le procedure finanziarie e di controllo applicabili, certifica, previa verifica, che tutte le spese ammissibili riportate nei documenti allegati, e indicanti il costo totale, sono state sostenute nel 200… , e ammontano a: … EUR (importo esatto al secondo decimale), riguardano il programma nazionale di raccolta di dati del 200… e corrispondono al contributo del 50 % della Commissione europea.

In relazione al sopracitato programma è già stato erogato un pagamento dell’importo di … EUR.

Il sottoscritto certifica altresì che le spese dichiarate sono esatte e che la domanda di pagamento tiene conto di eventuali recuperi effettuati.

Le operazioni sono state svolte in conformità degli obiettivi stabiliti dalla decisione e delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 861/2006 del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda:

la conformità con il diritto comunitario e gli strumenti adottati in virtù dello stesso, in particolare le norme in materia di concorrenza e aggiudicazione di appalti pubblici,

l’applicazione delle procedure di gestione e di controllo ai contributi finanziari, in particolare allo scopo di verificare la consegna dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché di prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente versati.

Le tabelle allegate indicano le spese sostenute. Sono allegate le copie autenticate delle fatture relative ai costi per i beni durevoli e le navi. Gli originali di tutti i documenti giustificativi sono disponibili per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

Data: …/…/…

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell’autorità competente

Elenco degli allegati:


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