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Document 32008R0904

Regolamento (CE) n. 904/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008 , che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I del trattato (Versione codificata)

GU L 249 del 18.9.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/904/oj

18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/9


REGOLAMENTO (CE) N. 904/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2008

che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applvicazione del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Onde garantire un trattamento uniforme all'esportazione dalla Comunità di merci alle quali si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), è necessario definire i metodi di analisi e le altre disposizioni di carattere tecnico.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce i metodi comunitari di analisi necessari per l'applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per quanto concerne le esportazioni di merci non comprese nell’allegato I del trattato o, in assenza di tali metodi, la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare.

Articolo 2

Conformemente alle note dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (5) e per l'applicazione dell'allegato medesimo, i «dati risultanti dall'analisi delle merci» indicati nella colonna 3, sono ottenuti mediante i metodi, le procedure e le formule indicati nel presente articolo.

1)

Zuccheri

Per dosare i singoli zuccheri viene impiegata la cromatografia di alta precisione in fase liquida (di seguito HPLC).

A.

Il tenore di saccarosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 è uguale a:

a)

S + (2F) × 0,95

quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio;

oppure

b)

S + (G + F) × 0,95

quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio;

dove:

S

=

tenore di saccarosio determinato mediante HPLC;

F

=

tenore di fruttosio determinato mediante HPLC;

G

=

tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

B.

Il tenore di glucosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 è uguale a:

a)

G – F

quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio;

b)

0 (zero)

quando il tenore di glucosio è uguale o inferiore a quello del fruttosio.

Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) viene detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

2)

Amido (o destrine)

(le destrine sono calcolate in amido)

A.

Per tutti i codici NC diversi dai codici NC: 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) indicato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 corrisponde alla formula:

(Z – G) × 0,9

dove:

Z

=

tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione (6);

G

=

tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

B.

Per i codici NC 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) è quello determinato applicando il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 4154/87.

3)

Materie grasse provenienti dal latte

Per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte si utilizza un metodo che impiega l'estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 25 e il valore così ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa della merce tal quale divisa per cento.

Articolo 3

Per l'applicazione dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1043/2005, la determinazione della percentuale di mannitolo e del D-glucitolo (sorbitolo) è effettuata secondo il metodo HPLC.

Articolo 4

1.   Viene redatto un bollettino di analisi.

2.   Il bollettino di analisi deve indicare tra l'altro:

tutti i dati relativi all'identificazione del campione,

il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell’atto normativo in cui figura; oppure, se del caso, il riferimento a un metodo particolareggiato che indichi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, conforme al presente regolamento,

gli elementi che possono avere influito sui risultati,

i risultati dell'analisi espressi in funzione del metodo impiegato e delle esigenze dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l'analisi.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 4056/87 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29.

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(5)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(6)  GU L 392 del 31.12.1987, pag. 19.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione

(GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29)

Regolamento (CE) n. 202/98 della Commissione

(GU L 21 del 28.1.1998, pag. 5)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 4056/87

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Allegato I

Allegato II


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