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Document 32008R0689

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

GU L 204 del 31.7.2008, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32012R0649

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/689/oj

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO (CE) n. 689/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (3), ha dato esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (4), in seguito denominata «la convenzione», entrata in vigore il 24 febbraio 2004, e ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (5).

(2)

Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03 (Commissione contro Parlamento e Consiglio) (6), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 304/2003 in quanto era basato unicamente sull’articolo 175, paragrafo 1 del trattato, sostenendo che entrambi gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, costituivano la base giuridica corretta. La Corte ha tuttavia stabilito anche che gli effetti del regolamento debbano essere mantenuti fino all’adozione, entro tempi ragionevoli, di un nuovo regolamento fondato sulle basi giuridiche adeguate. Ciò significa altresì che non è necessario adempiere nuovamente agli obblighi già ottemperati a norma del regolamento (CE) n. 304/2003.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del suddetto regolamento dal 2003 al 2005, dalla quale risulta che, nel complesso, le procedure hanno funzionato correttamente. La relazione mette tuttavia in luce la necessità di apportare alcune modifiche tecniche. È pertanto opportuno includere tali elementi nel presente regolamento.

(4)

La convenzione consente infatti alle parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale. Al fine di non ridurre il livello di protezione dell’ambiente e del pubblico in generale dei paesi importatori garantito dal regolamento (CEE) n. 2455/92, è necessario e opportuno andare oltre le disposizioni previste dalla convenzione riguardo ad alcuni aspetti.

(5)

Per quanto concerne la partecipazione della Comunità alla convenzione, è essenziale disporre di un unico referente che consenta alla Comunità di interagire con il segretariato, le altre parti della convenzione e altri paesi. È opportuno che la Commissione funga da referente in tal senso.

(6)

Le esportazioni di sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno della Comunità devono continuare ad essere assoggettate ad una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che le sostanze chimiche pericolose in quanto tali o contenute in preparati o in articoli, che siano state vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dalla Comunità in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di sostanze chimiche industriali destinate ad usi professionali o all’impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinate da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili alle stesse sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o sostanze chimiche industriali. Inoltre, le sostanze chimiche disciplinate dalla procedura internazionale dell’assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) dovrebbero essere soggette alle stesse norme. La procedura di notifica di esportazione deve essere applicata alle esportazioni comunitarie verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri deve essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all’espletamento di questa procedura.

(7)

Gli esportatori e gli importatori devono essere tenuti a trasmettere informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche oggetto di scambi commerciali a livello internazionale disciplinati dal presente regolamento per consentire il controllo e la valutazione dell’impatto e dell’efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.

(8)

È opportuno che le notifiche concernenti gli atti normativi definitivi della Comunità o degli Stati membri finalizzati a vietare o a sottoporre a rigorose restrizioni determinate sostanze chimiche, e trasmesse al segretariato della convenzione allo scopo di inserire tali sostanze nella procedura internazionale PIC, siano presentate dalla Commissione e interessino i casi che soddisfano i criteri stabiliti al riguardo nella convenzione. Se necessario, è opportuno chiedere ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.

(9)

Qualora gli atti normativi definitivi della Comunità o degli Stati membri non siano soggetti ad obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti, al segretariato e alle altre parti della convenzione dovrebbero pervenire comunque le informazioni concernenti tali atti, a salvaguardia di un corretto scambio di informazioni.

(10)

È inoltre necessario provvedere affinché la Comunità adotti decisioni in merito all’importazione nella Comunità di sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC. Tali decisioni dovrebbero essere basate sul diritto comunitario vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli Stati membri. Se necessario, è opportuno proporre modifiche della legislazione comunitaria.

(11)

Occorre disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori sulle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre, per evitare il verificarsi di esportazioni indesiderate, non dovrebbe essere consentita l’esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno della Comunità e rispondenti ai criteri stabiliti nella convenzione o assoggettate alla procedura internazionale PIC in assenza di un consenso esplicito del paese importatore interessato, a prescindere che sia o meno parte della convenzione. Al contempo, è opportuno prevedere l’esonero da tale obbligo nel caso dell’esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), purché siano rispettate alcune condizioni. Occorre inoltre una procedura in grado di gestire i casi in cui, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non invia alcuna risposta; in tal caso è opportuno che le esportazioni di talune sostanze chimiche procedano in via temporanea a determinate condizioni. È anche necessario prevedere un riesame periodico di tutti i casi di questo genere e dei casi in cui è stato ottenuto un consenso esplicito.

(12)

La banca dati costituita dalla Commissione rappresenta un importante strumento a supporto dell'applicazione del presente regolamento e del suo controllo.

(13)

È importante altresì che tutte le sostanze chimiche esportate abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne l’uso efficace e sicuro. In riferimento ai pesticidi, in particolare a quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di magazzino obsolete.

(14)

Gli articoli contenenti sostanze chimiche non rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione. Ciò nonostante è opportuno che gli articoli contenenti sostanze chimiche che potrebbero essere rilasciate nell’ambiente in determinate condizioni d’uso o in fase di smaltimento e che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nella Comunità con riferimento ad una o più categorie di impiego di cui alla convenzione o sono soggette alla procedura internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di esportazioni. Inoltre, alcune sostanze chimiche e alcuni articoli contenenti determinate sostanze chimiche che, pur non rientrando nell’ambito d’applicazione della convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non dovrebbero essere assolutamente esportati.

(15)

Ai sensi della convenzione, alle parti della convenzione che ne facciano richiesta devono essere fornite informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC.

(16)

È opportuno inoltre garantire che le disposizioni comunitarie in materia di imballaggio, di etichettatura e di altre informazioni sulla sicurezza siano applicate a tutte le sostanze chimiche pericolose destinate all’esportazione verso parti della convenzione e altri paesi, salvo quando tali disposizioni siano in contrasto con provvedimenti vigenti nel paese importatore, tenuto conto delle norme internazionali in materia.

(17)

Per garantire in maniera efficace il controllo e il rispetto dell’applicazione delle disposizioni, è opportuno che gli Stati membri designino delle autorità, quali le autorità doganali, incaricate di controllare le importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri hanno un ruolo determinante e dovrebbero agire in modo mirato e coordinato. È opportuno che gli Stati membri istituiscano sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni. Per agevolare i controlli doganali e ridurre l’onere amministrativo agli esportatori e alle autorità, dovrebbe essere istituito un sistema di codici attestanti la conformità alle norme, da utilizzarsi nelle dichiarazioni di esportazione. Per dare alle parti interessate il tempo di adattarsi al sistema in questione, prima che diventi obbligatorio, dovrebbe essere previsto un breve periodo transitorio.

(18)

È opportuno promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri e i paesi terzi ai fini di una corretta gestione delle sostanze chimiche, anche se i paesi terzi non sono parti della convenzione. In particolare, l’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione dovrebbe essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai progetti realizzati da organizzazioni non governative, soprattutto quando si tratta di assistenza intesa ad aiutare tali paesi ad attuare la convenzione.

(19)

Per garantire l’efficacia delle procedure è opportuno effettuare regolari verifiche del loro funzionamento. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri trasmettano periodicamente alla Commissione una relazione al riguardo; a sua volta la Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)

È opportuno elaborare note tecniche di orientamento per assistere le autorità competenti, comprese le autorità doganali incaricate di controllare le esportazioni, ad applicare il presente regolamento.

(21)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(22)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare provvedimenti per l’inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I, sulla base di un atto normativo definitivo a livello comunitario, per l’inserimento di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (8), nella parte 1 dell’allegato V, per la modifica dell’allegato I, comprese le modifiche di voci esistenti, per l’inserimento di una sostanza chimica già soggetta ad un divieto di esportazione a livello comunitario nella parte 2 dell’allegato V, per la modifica degli allegati II, III, IV e VI e per la modifica delle voci esistenti dell’allegato V. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a)

attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (in seguito denominata «la convenzione»);

b)

promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;

c)

contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche, definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito della Comunità sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

2.   Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (9) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per l’ambiente commercializzate all’interno della Comunità si applichino anche a tutte queste sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle sostanze seguenti:

a)

determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam (in seguito denominata «la procedura PIC»);

b)

determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno della Comunità o di uno Stato membro;

c)

le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (11);

b)

ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (12);

c)

ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (13), e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (14);

d)

alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti tecnologici a duplice uso (15);

e)

agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (16);

f)

ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (17), compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione orale degli animali;

g)

agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (18);

h)

fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (19), e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (20);

i)

alle sostanze chimiche in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e in ogni caso, non superiori a 10 kg, a condizione che vengano importate o esportate a scopo di ricerca o analisi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«sostanza chimica»: una sostanza ai sensi della direttiva 67/548/CEE, presente allo stato puro o contenuta in un preparato, o un preparato, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

a)

pesticidi (compresi formulati pesticidi altamente pericolosi);

b)

sostanze chimiche industriali;

2)

«preparato»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

3)

«articolo»: un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario;

4)

«pesticidi»: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

a)

i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (21);

b)

altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (22), ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;

5)

«sostanze chimiche industriali»: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

a)

sostanze chimiche ad uso professionale;

b)

sostanze chimiche destinate all’uso da parte del consumatore finale;

6)

«sostanza chimica soggetta ad obbligo di notifica di esportazione»: qualsiasi sostanza chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella parte 1 dell’allegato I, soggetta alla procedura PIC;

7)

«sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC»: qualsiasi sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito della Comunità o di uno Stato membro in riferimento ad una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie sono elencate nella parte 2 dell’allegato I;

8)

«sostanza chimica soggetta alla procedura PIC»: qualsiasi sostanza chimica elencata nell’allegato III della convenzione e nell’allegato I, parte 3 del presente regolamento;

9)

«sostanza chimica vietata»: una delle seguenti sostanze:

a)

una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante un atto normativo definitivo della Comunità, per motivi sanitari o ambientali; o

b)

una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall’industria il ritiro dal mercato comunitario o l’esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;

10)

«sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni»: una delle seguenti sostanze:

a)

sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante atto normativo definitivo della Comunità, per motivi di salute umana o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;

b)

sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione, teoricamente per qualsiasi uso, o che l’industria abbia ritirato dal mercato comunitario o da ogni ulteriore esame nell’ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;

11)

«sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro»: qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante atto normativo definitivo di uno Stato membro;

12)

«atto normativo definitivo»: qualsiasi atto legislativo emanato allo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica;

13)

«formulato pesticida altamente pericoloso»: qualsiasi sostanza chimica destinata ad essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all’ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un’applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d’uso;

14)

«esportazione»:

a)

l’esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all’articolo 23, paragrafo 2 del trattato;

b)

la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all’articolo 23, paragrafo 2 del trattato, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale della Comunità;

15)

«importazione»: l’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale della Comunità;

16)

«esportatore»: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

a)

la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale della Comunità;

b)

qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale della Comunità;

c)

se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta ad una persona stabilita al di fuori della Comunità in base al contratto cui fa riferimento l’esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio comunitario;

17)

«importatore»: la persona fisica o giuridica che, al momento dell’importazione nel territorio doganale della Comunità, è destinataria della sostanza chimica;

18)

«parte della convenzione» o «parte»: qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale sia in vigore la convenzione;

19)

«altro paese»: un paese che non è una parte della convenzione.

Articolo 4

Autorità nazionali designate

Ciascuno Stato membro designa l’autorità o le autorità, in seguito denominate «l’autorità nazionale designata» oppure «le autorità nazionali designate», preposte all’espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il 1o novembre 2008.

Articolo 5

Partecipazione della Comunità alla convenzione

1.   La partecipazione della Comunità alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l’assistenza tecnica, gli scambi di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione ad organi ausiliari e alla votazione.

2.   Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alla convenzione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC e alla notifica delle esportazioni, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità nazionali designate degli Stati membri.

La Commissione ha, in particolare, il compito di:

a)

trasmettere le notifiche di esportazione della Comunità alle parti e agli altri paesi a norma dell’articolo 7;

b)

presentare al segretariato della convenzione, in seguito denominato «il segretariato», le notifiche degli attivi normativi definitivi riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 10;

c)

trasmettere informazioni su altri atti normativi definitivi riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 11;

d)

ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.

La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte della Comunità relative all’importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi dell’articolo 12.

Inoltre, la Commissione coordina il contributo della Comunità relativamente a tutte le questioni tecniche connesse ai seguenti elementi:

a)

la convenzione;

b)

la preparazione della conferenza delle parti istituita dall’articolo 18 della convenzione;

c)

il comitato per l’esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 6 della convenzione;

d)

altri organi ausiliari.

È istituita una rete di Stati membri designati come relatori per la preparazione di documenti tecnici, quali i documenti orientativi per la decisione di cui all’articolo 7, paragrafo 3 della convenzione.

3.   La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che la Comunità sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.

Articolo 6

Sostanze chimiche soggette ad obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

1.   Le sostanze chimiche cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sulla notifica di esportazione, sulla notifica PIC e sulla procedura PIC sono elencate nell’allegato I.

2.   Le sostanze chimiche elencate nell’allegato I sono classificabili in uno o più dei tre gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell’allegato I sono soggette alla procedura della notifica di esportazione di cui all’articolo 7; l’elenco reca informazioni dettagliate sull’identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all’obbligo di notifica di esportazione.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, oltre ad essere soggette alla procedura di notifica di esportazione di cui all’articolo 7, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all’articolo 10; l’elenco reca informazioni dettagliate sull’identità della sostanza e sulla categoria di impiego.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I sono soggette alla procedura PIC; l’elenco reca l’indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione.

3.   Gli elenchi di cui al paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico per via elettronica.

Articolo 7

Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

1.   Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell’allegato I o di preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2.   L’esportatore, qualora intenda esportare dalla Comunità nel territorio di una parte o di un altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applicano le disposizioni del presente regolamento, presenta notifica all’autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede almeno trenta giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione. Successivamente, ogni anno civile l’esportatore notifica all’autorità nazionale designata la prima esportazione della sostanza almeno quindici giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione. Tale notifica è conforme alle norme dell’allegato II.

L’autorità nazionale designata verifica che le informazioni siano conformi alle disposizioni dell’allegato II e trasmette immediatamente alla Commissione la notifica ricevuta dall’esportatore.

La Commissione adotta le misure necessarie per garantire che l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente di un altro paese importatore ricevano, con un anticipo di almeno quindici giorni, notifica della prima esportazione prevista della sostanza chimica e in seguito anteriormente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo. Tale disposizione si applica a prescindere dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.

Tutte le notifiche di esportazione sono registrate in una banca dati della Commissione con un numero di riferimento identificativo dell’esportazione e per ciascun anno civile è tenuto a disposizione del pubblico, ed eventualmente distribuito alle autorità nazionali designate dagli Stati membri, un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con l’indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore.

3.   La Commissione trasmette una seconda notifica qualora, entro trenta giorni dall’invio della prima notifica di esportazione presentata successivamente all’inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell’allegato I, la parte importatrice o un altro paese importatore non abbia accusato ricevuta di tale notifica. La Commissione si adopera per quanto possibile affinché l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.

4.   Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all’introduzione di modifiche della normativa comunitaria in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell’esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di un preparato da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell’etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell’allegato II e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.

5.   Qualora l’esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l’ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate a discrezione dell’autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore, previa consultazione della Commissione.

6.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano quando:

a)

la sostanza chimica viene assoggettata alla procedura PIC;

b)

il paese importatore, parte della convenzione, trasmette al segretariato una risposta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 della convenzione circa il proprio assenso o diniego all’importazione della sostanza chimica;

c)

la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali informazioni agli Stati membri.

Il primo comma non si applica quando il paese importatore, parte della convenzione, richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.

Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano anche quando:

a)

l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente dell’altro paese importatore dispone l’esonero dall’obbligo di notificare l’esportazione prima che essa abbia luogo;

b)

la Commissione riceve dal segretariato o dall’autorità nazionale designata della parte importatrice o dall’autorità competente dell’altro paese importatore le informazioni e le trasmette agli Stati membri e le mette a disposizione su Internet.

7.   La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate.

8.   Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, e all’articolo 13, paragrafi 3, 6 e 7.

Articolo 8

Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

1.   Le notifiche di esportazione che la Commissione riceve dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all’esportazione verso la Comunità di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell’altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l’impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono pubblicate per via elettronica tramite la banca dati gestita dalla Commissione.

La Commissione accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro paese.

All’autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve i prodotti importati è trasmessa copia di tutte le notifiche pervenute congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.

2.   Qualora le autorità nazionali designate di uno Stato membro ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le trasmettono immediatamente alla Commissione unitamente a tutte le informazioni disponibili.

Articolo 9

Informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche

1.   Ciascun esportatore di:

sostanze elencate nell’allegato I,

preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, o

articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,

sono tenuti, nel corso del primo trimestre di ogni anno, a comunicare all’autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di preparati o articoli, esportati in ciascuna parte o altro paese durante l’anno precedente. Tale informazione è corredata di un elenco recante il nome e l’indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture nell’arco dello stesso periodo. Essa elenca separatamente le esportazioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7.

Tutti gli importatori della Comunità forniscono le informazioni di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nella Comunità.

2.   Su richiesta della Commissione o dell’autorità nazionale designata del proprio Stato membro, l’esportatore o l’importatore fornisce ogni informazione supplementare sulle sostanze chimiche che sia necessaria per l’applicazione del presente regolamento.

3.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati di cui all’allegato III. La Commissione elabora una sintesi di tali dati a livello comunitario e, tramite la propria banca dati, diffonde su Internet le informazioni di natura non riservata.

Articolo 10

Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

1.   La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC.

2.   La Commissione notifica al segretariato ove ulteriori sostanze chimiche risultino assoggettabili alla notifica PIC e siano aggiunte alla parte 2 dell’allegato I. In seguito all’adozione del pertinente atto normativo definitivo della Comunità che vieta o sottopone a rigorose restrizioni la sostanza chimica di cui trattasi, la notifica è trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni dalla decorrenza degli effetti dell’atto normativo definitivo.

3.   La notifica contiene le informazioni rilevanti specificate nell’allegato IV.

4.   Nel definire le priorità relativamente alle notifiche la Commissione considera se la sostanza chimica è già elencata nella parte 3 dell’allegato I, in quale misura le norme in materia di informazione di cui all’allegato IV possano essere rispettate e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Se la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all’allegato IV, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta.

5.   In caso di modifica di un atto normativo definitivo notificato a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l’adozione dell’atto modificativo e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui quest’ultimo deve essere applicato.

La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui al paragrafo 1 o 2.

6.   Su richiesta di qualunque parte o del segretariato la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sull’atto normativo definitivo.

Se necessario gli Stati membri assistono la Commissione, su sua richiesta, nel compito di raccogliere tali informazioni.

7.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni.

Se opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la necessità di proporre misure a livello comunitario finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente all’interno della Comunità.

8.   Uno Stato membro, qualora adotti un atto normativo nazionale definitivo, conformemente alla pertinente legislazione comunitaria, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane dalla ricezione di tali informazioni gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato l’atto normativo nazionale definitivo osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le osservazioni lo Stato membro che ha presentato l’atto informa la Commissione in merito all’eventualità che essa:

proceda alla notifica al segretariato, a norma del presente articolo, oppure

trasmetta al segretariato le informazioni a norma dell’articolo 11.

Articolo 11

Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC

Quando una sostanza chimica figura esclusivamente nella parte 1 dell’allegato I o in seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell’articolo 10, paragrafo 8, secondo trattino, la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative agli atti normativi definitivi pertinenti, affinché queste informazioni possano essere eventualmente trasmesse ad altre parti della convenzione.

Articolo 12

Obblighi relativi all’importazione delle sostanze chimiche

1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri i documenti di orientamento alla decisione che riceve dal segretariato.

La Commissione decide, mediante risposta definitiva o provvisoria a nome della Comunità, sulle future importazioni comunitarie delle sostanze chimiche interessate, secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Essa comunica quindi tali decisioni al segretariato quanto prima possibile e, comunque, entro nove mesi dalla data di invio del documento di orientamento alla decisione da parte del segretariato.

Qualora, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una determinata sostanza chimica si applichino restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione rivede con la stessa procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, la propria decisione sull’importazione e ne dà comunicazione al segretariato.

2.   Qualora una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.

3.   Le decisioni sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per la sostanza chimica nel documento di orientamento alla decisione.

4.   Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento.

5.   Ciascuna autorità nazionale designata nella Comunità mette a disposizione dei soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi.

6.   Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, la necessità di proporre misure comunitarie finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente nell’ambito della Comunità, tenendo conto delle informazioni fornite nei documenti di orientamento alla decisione.

Articolo 13

Obblighi relativi all’esportazione delle sostanze chimiche diversi dall’obbligo di notifica di esportazione

1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e alle associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal segretariato sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione applicabili a tali sostanze. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 della convenzione. La Commissione conserva nella propria banca dati tutte le informazioni disponibili relative alle decisioni sulle importazioni, contrassegnate da un numero di riferimento identificativo della decisione sull’importazione, e le pubblica su Internet, provvedendo inoltre a trasmetterle a chiunque ne faccia richiesta.

2.   Ad ogni sostanza chimica elencata nell’allegato I la Commissione attribuisce un codice di classificazione nell’ambito della nomenclatura combinata della Comunità europea. Tali codici di classificazione vengono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati dall’Organizzazione mondiale delle dogane alla nomenclatura del sistema armonizzato o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze chimiche in questione.

3.   Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le risposte trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

4.   Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui le stesse sono state trasmesse per la prima volta alla Commissione dal segretariato a norma del paragrafo 1.

5.   La Commissione e gli Stati membri consigliano ed assistono le parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all’importazione di una data sostanza chimica.

6.   Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I o i preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, possono essere esportati soltanto qualora:

a)

l’esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all’importazione attraverso la propria autorità nazionale designata in consultazione con la Commissione e l’autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero un’autorità competente di un altro paese importatore;

b)

trattandosi di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I, l’ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all’importazione.

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I da esportare verso paesi OCSE, l’autorità nazionale designata dell’esportatore può, in consultazione con la Commissione, decidere caso per caso che non sia necessario un consenso esplicito se, al momento dell’importazione nel paese OCSE, la sostanza interessata è registrata o autorizzata nel paese OCSE in questione.

Quando viene chiesto il consenso esplicito secondo quanto indicato alla lettera a) e la Commissione o l’autorità nazionale designata dell’esportatore non ottiene una risposta entro trenta giorni, la Commissione invia un sollecito. Se opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro altri trenta giorni, la Commissione può inviare ulteriori solleciti, come ritiene necessario.

7.   Nel caso delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata dell’esportatore, in consultazione con la Commissione, può decidere caso per caso che l’esportazione può avere luogo se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a) entro sessanta giorni e sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o di un altro paese attestanti che la sostanza interessata è stata registrata o autorizzata.

Al momento di decidere in merito all’esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata, in consultazione con la Commissione, considera il possibile impatto sulla salute umana o l’ambiente dell’utilizzo della sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.

8.   La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o dell’esonero dal consenso concesso a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:

a)

per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso entro la fine del terzo anno civile successivo all’ottenimento del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo;

b)

in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7 è valido per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito.

Nei casi descritti alla lettera a) del presente paragrafo, le esportazioni possono tuttavia continuare dopo la fine del periodo applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi, in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.

Tutte le nuove richieste sono inviate tramite la Commissione.

9.   La Commissione registra nella propria banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e gli esoneri concessi. A ciascun consenso esplicito o esonero è assegnato un numero di riferimento identificativo del consenso esplicito, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, le date di validità, ecc. Le informazioni non riservate sono pubblicate su Internet.

10.   Le sostanze chimiche sono esportate prima del periodo di sei mesi precedente la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza non lo consentano. In particolare, gli esportatori di pesticidi ottimizzano le dimensioni e l’imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete.

11.   Gli esportatori di pesticidi predispongono le etichette in modo che contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o di un altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione comunitaria.

Articolo 14

Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli contenenti sostanze chimiche

1.   Gli articoli contenenti le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva, o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, sono soggetti all’obbligo di notifica di esportazione di cui all’articolo 7.

2.   Non è consentita l’esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell’allegato V il cui impiego è vietato nella Comunità ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente.

Articolo 15

Informazioni sui movimenti di transito

1.   Le parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, nonché le informazioni sollecitate dalle singole parti della convenzione tramite il segretariato, sono elencate nell’allegato VI.

2.   Qualora una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I transiti per il territorio di una parte della convenzione elencata nell’allegato VI, l’esportatore fornisce per quanto possibile all’autorità nazionale designata dello Stato membro in cui è stabilito, entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e l’ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo, le informazioni di cui all’allegato VI richieste dalla parte della convenzione.

3.   L’autorità nazionale designata dello Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni ricevute dall’esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili.

4.   La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle parti della convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque successivo movimento di transito.

Articolo 16

Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate

1.   Le sostanze chimiche destinate all’esportazione sono disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste dalla direttiva 67/548/CEE, dalla direttiva 1999/45/CE, dalla direttiva 91/414/CEE e dalla direttiva 98/8/CE, o a norma di tali direttive, oppure da qualsiasi altra normativa comunitaria specifica.

Il primo comma lascia impregiudicate le prescrizioni specifiche stabilite dalla parte importatrice o da un altro paese importatore, tenendo conto delle pertinenti norme internazionali.

2.   Se opportuno, l’etichetta reca la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche contemplate dal paragrafo 1 o elencate nell’allegato I; se necessario la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.

3.   Se vengono esportati, le sostanze chimiche di cui al paragrafo 1 sono corredate di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (23). L’esportatore invia a ciascun importatore una scheda informativa sulla sicurezza.

4.   Le informazioni che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata.

Articolo 17

Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri e agli esportatori per il controllo delle esportazioni e delle importazioni

1.   Ciascuno Stato membro designa autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell’allegato I, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione e gli Stati membri controllano in modo mirato e coordinato l’osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori.

Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità designate.

2.   Gli esportatori indicano nelle loro dichiarazioni di esportazione (nella casella 44 dei documenti amministrativi unici o posizione corrispondente di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (24), i numeri identificativi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o all’articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 9, del presente regolamento, a conferma della consonanza agli obblighi da ottemperare.

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate entro il 1o agosto 2009. Essi notificano inoltre eventuali ulteriori modifiche non appena queste sono adottate.

Gli Stati membri mettono a disposizione su richiesta tutte le informazioni concernenti le sanzioni.

Articolo 19

Scambio di informazioni

1.   La Commissione e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti le sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull’ecotossicità e sulla sicurezza.

La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri, provvede nei modi opportuni:

a)

alla diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi definitivi pertinenti agli obiettivi della convenzione; e

b)

alla diffusione alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative ad azioni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più impieghi di una sostanza chimica.

2.   La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni riservate ricevute da una parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune.

3.   Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (25), almeno le informazioni seguenti non sono considerate riservate:

a)

le informazioni di cui all’allegato II e all’allegato IV;

b)

le informazioni contenute nelle schede di sicurezza di cui all’articolo 16, paragrafo 3;

c)

la data di scadenza di una sostanza chimica;

d)

la data di fabbricazione di una sostanza chimica;

e)

le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;

f)

i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;

g)

le informazioni sul trattamento dell’imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche.

La Commissione elabora periodicamente un documento illustrativo delle informazioni trasmesse basandosi sui contributi degli Stati membri.

Articolo 20

Assistenza tecnica

La Commissione e le autorità nazionali designate degli Stati membri collaborano, con particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l’assistenza tecnica e la formazione orientate allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione delle sostanze chimiche per l’intero ciclo di vita.

In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l’assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sulle sostanze chimiche, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l’istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate ed offrendo consulenza tecnica per l’individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e l’elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato.

La Commissione e gli Stati membri devono partecipare attivamente alla rete di informazione per lo sviluppo delle capacità, istituita dal Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, trasmettendo informazioni sui progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione.

La Commissione e gli Stati membri valutano inoltre l’opportunità di assistere le organizzazioni non governative.

Articolo 21

Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive.

2.   La Commissione redige periodicamente una relazione sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza ed inserisce i relativi elementi in una relazione riassuntiva che integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione è pubblicata su Internet e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione osservano i pertinenti obblighi in materia di riservatezza dei dati e di diritti di proprietà.

Articolo 22

Aggiornamento degli allegati

1.   L’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato I viene riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nella legislazione comunitaria e nell’ambito della convenzione.

2.   Nel determinare se un atto normativo definitivo a livello comunitario rechi un divieto o una rigorosa restrizione si valutano gli effetti dell’atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se l’atto normativo definitivo vieta o sottopone a rigorose restrizioni l’uso di una determinata sostanza chimica nell’ambito di una sottocategoria qualunque, la sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell’allegato I.

Nel determinare se un atto normativo definitivo a livello comunitario rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 10, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se l’atto normativo definitivo vieta o sottopone a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica nell’ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella parte 2 dell’allegato I.

3.   La decisione sull’inserimento delle singole sostanze chimiche nell’allegato I o sulla modificazione eventuale dei relativi dati è adottata senza indugio.

4.   Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3:

a)

inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I ai sensi del paragrafo 2, sulla base di un atto normativo definitivo a livello comunitario;

b)

iscrizione nella parte 1 dell’allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004;

c)

altre modifiche dell’allegato I, comprese quelle che riguardano voci esistenti;

d)

inserimento nella parte 2 dell’allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello comunitario;

e)

modifiche degli allegati II, III, IV e VI;

f)

modifiche di voci esistenti dell’allegato V.

Articolo 23

Note tecniche di orientamento

La Commissione elabora, secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, note tecniche di orientamento intese ad agevolare l’applicazione quotidiana del presente regolamento.

Tali note sono pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 25

Riferimenti al regolamento (CE) n. 304/2003

I riferimenti al regolamento (CE) n. 304/2003 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 17, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 40.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1376/2007 della Commissione (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 14).

(4)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(5)  GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 300/2002 della Commissione (GU L 52 del 22.2.2002, pag. 1).

(6)  Racc. [2006], pag. I-107.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3).

(9)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU  196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850); rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281.

(10)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(11)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(12)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(13)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(14)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(15)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2007 (GU L 278 del 22.10.2007, pag. 1).

(16)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

(17)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(18)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/27/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 45).

(19)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/29/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 51).

(20)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(21)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

(22)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

(23)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

(24)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(25)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

(di cui all'articolo 6)

PARTE 1

Elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione

(di cui all'articolo 7)

Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell'allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell'articolo 7, paragrafo 6, lettere b) e c). Tali sostanze, che nell'elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo #, figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione.

Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell'allegato siano ritenute idonee ad essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù dell'atto normativo definitivo della Comunità che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo + nell'elenco riportato di seguito.

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto categoria (1)

Limitazione d'impiego (2)

Paesi che non richiedono notifica

1,1,1-Tricloroetano

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

div

 

1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene) #

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

1,2-Dicloroetano (Dicloruro di etilene) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

 

i(2)

div

 

1,3-Dicloropropene (CIS) [(1Z)-1,3-Dicloropropene]

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

2-Aminobutano

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

div-div

 

2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

2921 45 00

i(1)

div

 

 

i(2)

div

 

2,4,5-T e suoi sali e esteri #

93-76-5 e altri

202-273-3 e altri

2918 91 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

4-Aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali +

92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri

2921 49 80

i(1)

div

 

 

i(2)

div

 

4-Nitrobifenile +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

div

 

 

i(2)

div

 

Acefato +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Alacloro +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

div

 

Aldicarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

restr-div

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Amitraz +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)

restr

 

Composti dell'arsenico

 

 

 

p(2)

restr

 

Fibre di amianto +:

1332-21-4 e altri

 

 

 

 

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Crocidolite #

12001-28-4

 

2524 10 00

i

div

 

Amosite #

12172-73-5

 

2524 90 00

i

div

 

Antofillite #

77536-67-5

 

2524 90 00

i

div

 

Actinolite #

77536-66-4

 

2524 90 00

i

div

 

Tremolite #

77536-68-6

 

2524 90 00

i

div

 

Crisotilo +

12001-29-5 o 132207-32-0

 

2524 90 00

i

div

 

Atrazina +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

restr-div

 

Azinfos-etile

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Azinfos-metile

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

div

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Benzene (3)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

restr

 

Benzidina e suoi sali +

Derivati della benzidina +

92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

2921 59 90

i(1)-i(2)

i(2)

restr-div

div

 

 

 

 

 

 

Binapacril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

i(2)

div-div

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Cadmio e suoi composti

7440-43-9 e altri

231-152-8 e altri

8107

3206 49 30 e altri

i(1)

restr

 

Cadusafos +

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

div

 

Calciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

div

 

Captafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Carbaril +

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Carbofuran +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

div

 

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

div

 

Carbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

div

 

Cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Chinometionato

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Clordecone

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

restr

 

Clordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Clorfenapir +

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

div

 

Clorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Clormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Clorobenzilato #

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Cloroformio

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

div

 

Clozolinate +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Colecalciferolo

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

div

 

Cumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Creosoto e sostanze correlate

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

div

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Crimidina

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

div

 

Cianazina

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Cialotrina

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

div

 

DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

div

 

Diazinone

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

div

 

Diclorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

div

 

Dicofol contenente < 78 % p,p'- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Dimetenammide +

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p(1)

div

 

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

208-601-1

221-037-0

219-007-7

2908 99 90

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

div-div

 

Dinoseb e suoi sali e esteri #

88-85-7

e altri

201-861-7

e altri

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

div-div

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Diuron

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

div

 

Formulati in polvere contenenti una combinazione di:

 

 

3808 99 90

 

 

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

div

 

Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

div

 

Tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

div

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Ossido di etilene (Ossirano) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

div

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fention +

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

restr

 

Fentin acetato +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fentin idrossido +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fenvalerato

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

div

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Fluoroacetamide #

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Furatiocarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Alossifop-R +

95977-29-0

n.a.

2933 39 99

p(1)

div

 

(Estere metilico di alossifop-P)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

 

 

 

HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Esacloroetano

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

restr

 

Esazinone

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Iminoctadina

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Isoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

div

 

Lindano (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

div

 

a)

Idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

div

 

b)

Colina, potassio e sali di sodio dell'idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all'equivalente acido

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici #

10112-91-1, 21908-53-2 e altri

233-307-5, 244-654-7 e altri

2852 00 00

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 50 003808 50 00

p(2)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Metilparatione + #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Monocrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

div

 

Monometildibromodifenilmetano.

Denominazione commerciale: DBBT +

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

div

 

Monometildiclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

 

div-div

i(1)-i(2)

Monometiltetraclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

div-div

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

div

 

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (nonilfenolo),

246-672-0,

2907 13 00

i(1)

restr

 

 

84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato)

284-325-5

 

 

 

 

 

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

 

 

 

 

 

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

 

 

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri

203-199-4

e altri

 

 

 

 

Nonilfenoli etossilati + (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4,

37205-87-1,

127087-87-0

e altri

 

3402 13 00

i(1)

p(1)-p(2)

restr

div-div

 

Ottabromodifeniletere +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

restr

 

Ometoato

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Ossidemeton-metile +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Paratione #

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Pebulato

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Pentabromodifeniletere +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

restr

 

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri #

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

2908 11 00

2908 19 00

e altri

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Perfluorottani sulfonati

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i(1)

restr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

e altri

 

e altri

 

 

 

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) + (a)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

div

 

Fosalone +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

div

 

Fosfamidone (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) #

13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)] #

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

 

23783-98-4 [isomero (Z)]

 

 

 

 

 

 

297-99-4 [isomero (E)]

 

 

 

 

 

Bifenili polibromurati (PBB) #

13654-09-6

237-137-2

2903 69 90 e altri

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

 

36355-01-8

252-994-2

 

 

 

 

 

27858-07-7

248-696-7

 

 

 

 

 

e altri

e altri

 

 

 

 

Trifenili policlorurati (PCT) #

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

div

 

Piyrazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Quintozene +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Scilliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

div

 

Simazina +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)

restr

 

Stricnina

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

div

 

Tecnazene +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Piombo tetraetile #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Piombo tetrametile #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Solfato di tallio

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

div

 

Tiociclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Tiodicarb +

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Triclorfon +

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Composti triorganostannici +

2931 00 95 e altri

p(2) i(2)

restr restr

 

Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) #

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int

Tris-aziridinil-fosfinossido(1,1',1''-fosforiltriaziridina) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

restr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

div

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 o 3824 90 97

p(1)

div

 

N. CAS

=

Chemicals Abstract Service Registry Number.

#

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

+

Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

(a)

La voce si applica a decorrere dal 27 giugno 2008.

PARTE 2

Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC

(di cui all'articolo 10)

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee ad essere assoggettate alla notifica PIC. In generale dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato.

Sostanza chimica

N. CAS

Numero CE

Codice NC

Categoria (4)

Limitazioni d'impiego (5)

2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

2921 45 00

i

div

4-Aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi sali

92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri

2921 49 80

i

div

4-Nitrobifenile

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

div

Acefato

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

div

Alacloro

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

div

Aldicarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

restr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

restr

Fibre di amianto: Crisotilo

12001-29-5 o 132207-32-0

 

2524 90 00

i

div

Atrazina

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

restr

Benzidina e suoi sali

92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

2921 59 90

i

restr

 

 

 

 

Derivati della benzidina

 

 

 

 

 

Cadusafos

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p

div

Carbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

div

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

div

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

div

Clorfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

restr

Clozolinate

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

div

Dicofol contenente < 78 % p,p'- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

div

Dimetenammide

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p

div

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

div

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

div

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

restr

Fentin acetato

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

div

Fentin idrossido

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

div

Alossifop-R

95977-29-0

n.a.

2933 39 99

p

div

(estere metilico di alossifop-P)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

 

 

Metilparatione #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

div

Monometildibromodifenilmetano

Denominazione commerciale: DBBT

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i

div

Monometildiclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

div

Monometiltetraclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

div

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

div

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3, (nonilfenolo),

246-672-0,

2907 13 00

i

restr

 

84852-15-3, (4-nonilfenolo, ramificato),

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri

203-199-4

e altri

 

 

 

Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4,

37205-87-1,

127087-87-0

e altri

 

3402 13 00

i

p

restr

div

Ottabromodifeniletere

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

restr

Ossidemeton-metile

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

div

Pentabromodifeniletere

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

restr

Perfluorottani sulfonati

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri)

2795-39-3

e altri

 

2904 90 20

e altri

 

 

Fosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

div

Pirazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

div

Quintozene

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

div

Simazina

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

restr

Tecnazene

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

div

Tiodicarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

div

Triclorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

div

Composti triorganostannici, in particolare composti di tributilstagno, compreso l'ossido di bis(tributilstagno)

56-35-9 e altri

200-268-0 e altri

2931 00 95 e altri

p

restr

N. CAS

=

Chemicals Abstract Service Registry Number.

#

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

PARTE 3

Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC a norma della convenzione di Rotterdam

(di cui agli articoli 12 e 13)

(Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura

Codice HS

Miscele, contenenti la sostanza

Categoria

2,4,5-T e suoi sali ed esteri

93-76-5 #

2918.91

3808.50

Pesticida

Aldrin (6)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticida

Binapacril

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticida

Captafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticida

Clordano (6)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticida

Clordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticida

Clorobenzilato

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticida

DDT (6)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticida

Dieldrin (6)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticida

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticida

Dinoseb e suoi sali ed esteri

88-85-7 #

2908.91

3808.50

Pesticida

1,2-dibromoetano (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticida

Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticida

Ossido di etilene

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticida

Fluoroacetammide

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticida

HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticida

Eptacloro (6)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticida

Esaclorobenzene (6)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticida

Lindano

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticida

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici

10112-91-1, 21908-53-2 e altri

Si veda anche:

www.pic.int

2852.00

3808.50

Pesticida

Monocrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticida

Paratione

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticida

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 #

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticida

Toxafene (6)

8001-35-2

3808.50

Pesticida

Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %; tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Formulato pesticida altamente pericoloso

Metamidofos [Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l]

10265-92-6

2930.50

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

Metilparatione [concentrati emulsionabili (EC) con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5 % e polveri con principio attivo pari o superiore all'1,5 %]

298-00-0

2920.11

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

Fosfamidone (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)

 

2924.12

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

miscela, (E)&(Z) isomeri

13171-21-6

 

 

 

(Z)-isomero

23783-98-4

 

 

 

(E)-isomero

297-99-4

 

 

 

Fibre d'amianto:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Prodotto industriale

Crocidolite

12001-28-4

2524.10

 

 

Actinolite

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofillite

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosite

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolite

77536-68-6

2524.90

 

 

Bifenili polibromurati (PBB)

 

 

 

 

(esa-)

36355-01-8

3824.82

 

 

 

 

 

Prodotto industriale

(otta-)

27858-07-7

 

 

 

(deca-)

e altri

13654-09-6

e altri

 

 

 

Bifenili policlorurati (PCB) (6)

1336-36-3

3824.82

Prodotto industriale

Trifenili policlorurati (PCT)

61788-33-8

3824.82

Prodotto industriale

Piombo tetraetile

78-00-2

2931.00

3811.11

Prodotto industriale

Piombo tetrametile

75-74-1

2931.00

3811.11

Prodotto industriale

Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile)

126-72-7

2919.10

3824.83

Prodotto industriale

#

Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.


(1)  Sottocategoria: p(1) — pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi; i(1) — sostanza chimica industriale ad uso professionale; i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale.

(2)  Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione comunitaria.

(3)  Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

N. CAS

=

Chemicals Abstract Service Registry Number.

#

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

+

Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

(a)

La voce si applica a decorrere dal 27 giugno 2008.

(4)  Categoria: p — pesticidi; i — sostanza chimica industriale.

(5)  Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate).

N. CAS

=

Chemicals Abstract Service Registry Number.

#

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

(6)  Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'allegato V del presente regolamento.

#

Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.


ALLEGATO II

NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

Informazioni da trasmettere ai sensi dell’articolo 7:

1.

Identità della sostanza da esportare:

a)

denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);

b)

altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni commerciali e abbreviazioni);

c)

numero Einecs (European Inventory of Existing Chemical Substances) e numero CAS (Chemical Abstracts Services);

d)

numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata;

e)

principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.

2.

Identità del preparato da esportare:

a)

denominazione commerciale e/o denominazione del preparato;

b)

per ciascuna sostanza elencata nell’allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1;

c)

numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata.

3.

Identità dell’articolo da esportare:

a)

denominazione commerciale e/o denominazione dell’articolo;

b)

per ciascuna sostanza elencata nell’allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1.

4.

Informazioni sull’esportazione:

a)

paese di destinazione;

b)

paese di origine;

c)

probabile data della prima esportazione nell’anno in corso;

d)

quantità stimata di sostanza chimica da esportare verso il paese interessato nell’anno in corso;

e)

impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione di Rotterdam entro le quali rientra tale impiego;

f)

nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all’importatore o alla società importatrice;

g)

nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all’esportatore o alla società esportatrice.

5.

Autorità nazionali designate:

a)

nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell’autorità designata nell’Unione europea che può fornire ulteriori informazioni;

b)

nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell’autorità designata nel paese importatore.

6.

Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza.

7.

Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

8.

Impiego della sostanza chimica nell’Unione europea:

a)

impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione di Rotterdam e sottocategoria/e comunitaria/e cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);

b)

impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell’allegato I del regolamento);

c)

stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed utilizzate, ove possibile.

9.

Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l’esposizione alla sostanza chimica o le emissioni.

10.

Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.

11.

Indicazione sintetica delle informazioni fornite nell’allegato IV, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

12.

Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell’allegato IV se richieste dalla parte importatrice.


ALLEGATO III

Informazioni che le autorità nazionali designate degli Stati membri devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 9

1.

Indicazione sintetica dei quantitativi di sostanze chimiche (come tali o in forma di preparati o articoli) di cui all’allegato I, esportati durante l’anno precedente:

a)

Anno in cui sono avvenute le esportazioni.

b)

Tabella riassuntiva dei quantitativi di sostanze chimiche esportate (come tali o in forma di preparati o articoli), in base al modello seguente.

Sostanza chimica

Paese importatore

Quantitativo di sostanza

 

 

 

 

 

 

2.

Elenco degli importatori

Sostanza chimica

Paese importatore

Importatore o società di importazione

Indirizzo ed altri dati di rilievo sull’importatore o la società di importazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO IV

Notifica del segratariato della convenzione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni

Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 10

Le notifiche devono comprendere gli elementi descritti di seguito.

1.

Caratteristiche, identificazione e impieghi:

a)

denominazione comune;

b)

denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC — International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;

c)

denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati;

d)

numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;

e)

informazioni sulla classe di rischio, ove la sostanza chimica sia soggetta ai requisiti di classificazione;

f)

impiego o impieghi della sostanza chimica:

nell’Unione europea,

altrove, se noto;

g)

caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

2.

Atto normativo definitivo:

a)

informazioni riguardanti l’atto normativo definitivo:

i)

sintesi dell’atto normativo definitivo;

ii)

riferimento al documento normativo;

iii)

data di entrata in vigore dell’atto normativo definitivo;

iv)

indicazione se l’atto normativo definitivo è stato adottato in base ad una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa documentazione;

v)

motivazione dell’atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all’ambiente;

vi)

descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana, in particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per l’ambiente ed effetti previsti dell’atto normativo definitivo;

b)

categoria o categorie per le quali è stato adottato l’atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:

i)

l’impiego o gli impieghi vietati dall’atto normativo definitivo;

ii)

l’impiego o gli impieghi che continuano ad essere autorizzati;

iii)

la stima dei quantitativi delle sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed utilizzate, ove possibile;

c)

indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti dell’atto normativo definitivo sugli altri Stati e sulle altre regioni;

d)

altre informazioni concernenti:

i)

la valutazione degli effetti socioeconomici dell’atto normativo definitivo;

ii)

ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:

le strategie di gestione integrata dei parassiti,

le pratiche e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.


ALLEGATO V

Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione

(di cui all’articolo 14)

Parte 1

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, N. CAS ecc.)

 

Aldrin

N. CE 206-215-8,

N. CAS 309-00-2,

codice NC 2903 52 00

Clordano

N. CE 200-349-0,

N. CAS 57-74-9,

codice NC 2903 52 00

Dieldrin

N. CE 200-484-5,

N. CAS 60-57-1,

codice NC 2910 40 00

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil) etano]

N. CE 200-024-3,

N. CAS 50-29-3,

codice NC 2903 62 00

Endrin

N. CE 200-775-7,

CAS No 72-20-8,

codice NC 2910 90 00

Eptacloro

N. CE 200-962-3,

N. CAS 76-44-8,

codice NC 2903 52 00

 

Esaclorobenzene

N. CE 200-273-9,

N. CAS 118-74-1,

codice NC 2903 62 00

Mirex

N. CE 219-196-6,

N. CAS 2385-85-5,

codice NC 2903 59 80

Toxafene (Camfeclor)

N. CE 232-283-3,

N. CAS 8001-35-2,

codice NC 3808 50 00

Bifenili policlorurati (PCB)

N. CE 215-648-1 e altri N. CAS 1336-36-3 e altri, codice NC 2903 69 90

Parte 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, N. CAS ecc.)

Saponi cosmetici contenenti mercurio

Codici NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00


ALLEGATO VI

Elenco delle parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui all’articolo 15)

Paese

Informazioni richieste

 

 

 

 


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