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Document 32008R0177

Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 , che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

GU L 61 del 5.3.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/177/oj

5.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 61/6


REGOLAMENTO (CE) N. 177/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2008

che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (2) istituiva un quadro comune per la creazione di registri di imprese utilizzati a fini statistici comprendente definizioni, caratteristiche, ambito di applicazione e procedure di aggiornamento armonizzati. Al fine di garantire lo sviluppo in un quadro armonizzato dei registri di imprese è opportuno adottare un nuovo regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), contiene le definizioni delle unità statistiche da utilizzare. Il mercato interno necessita di una migliore comparabilità statistica per soddisfare le esigenze comunitarie. Tale miglioramento della comparabilità richiede l’adozione di definizioni e descrizioni comuni per le imprese e per le altre pertinenti unità statistiche da coprire.

(3)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (4), e il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (5), istituiscono un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e le prestazioni delle imprese nella Comunità. I registri di imprese utilizzati a fini statistici costituiscono un elemento fondamentale di tale quadro comune, rendendo possibile l’organizzazione e il coordinamento di indagini statistiche attraverso la messa a disposizione di una base di campionamento armonizzata.

(4)

I registri di imprese costituiscono un metodo che consente di conciliare le contrapposte esigenze di ottenere maggiori informazioni sulle imprese e di alleggerire gli oneri amministrativi gravanti su di esse, in particolare attraverso l’uso delle informazioni contenute negli archivi previsti da disposizioni di legge o amministrative, specialmente nel caso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, quali sono definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6).

(5)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7), ha posto le basi per istituire un programma statistico comunitario ed ha stabilito un quadro comune in materia di riservatezza dei dati statistici.

(6)

Le norme specifiche per il trattamento dei dati nel quadro del programma statistico comunitario lasciano impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8).

(7)

I registri di imprese utilizzati a fini statistici costituiscono anche la principale fonte di informazioni sulla demografia delle imprese in quanto registrano le creazioni e le cessazioni di imprese, nonché le modifiche strutturali che intervengono nell’economia attraverso la concentrazione o le dinamiche di segno opposto, prodotte da operazioni quali fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni e ristrutturazioni.

(8)

I registri di imprese forniscono le informazioni essenziali necessarie per rispondere a un vivo interesse politico per lo sviluppo rurale, non solo per quanto riguarda l’agricoltura, ma anche la sua crescente interazione con altre attività non coperte dalle statistiche agricole basate sui prodotti.

(9)

Le imprese pubbliche svolgono un ruolo importante nelle economie nazionali degli Stati membri. La direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (9), si riferisce a taluni tipi di imprese pubbliche. È opportuno pertanto individuare nei registri di imprese le imprese pubbliche e le società pubbliche e ciò può avvenire tramite la classificazione per settore istituzionale.

(10)

Informazioni sulle relazioni di controllo tra unità giuridiche sono necessarie ai fini della definizione dei gruppi di imprese, della corretta descrizione delle imprese, della specificazione di unità ampie e complesse e dello studio del livello di concentrazione in taluni mercati. Le informazioni sui gruppi di imprese migliorano la qualità dei registri di imprese e possono essere utilizzate per ridurre i rischi di divulgazione di dati riservati. Spesso taluni dati finanziari sono più significativi a livello non di singola impresa bensì di gruppo o sottogruppo di imprese e possono essere disponibili soltanto a quest’ultimo livello. La registrazione dei dati di gruppi di imprese consente di procedere direttamente, se necessario, all’effettuazione di indagini sui gruppi di imprese anziché sulle unità che li costituiscono e ciò può ridurre in modo significativo il fastidio statistico. La registrazione dei gruppi di imprese rende necessaria una ulteriore armonizzazione dei registri di imprese.

(11)

La crescente globalizzazione dell’economia mette in discussione l’attuale organizzazione della produzione di numerose statistiche. I registri di imprese, raccogliendo i dati dei gruppi di imprese multinazionali, si rivelano uno strumento essenziale per il miglioramento di molte statistiche connesse alla globalizzazione: scambi internazionali di beni e servizi, bilancia dei pagamenti, investimenti diretti esteri, consociate estere, ricerca, sviluppo e innovazione e mercato internazionale del lavoro. La maggior parte di tali statistiche abbraccia l’intera economia e richiede la copertura da parte dei registri di imprese di tutti i settori economici.

(12)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (10), le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all’autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario preveda la trasmissione di tali dati.

(13)

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento le istituzioni degli Stati membri preposte alla raccolta dei dati all’interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri detenuti dalle autorità fiscali e di sicurezza sociale, dalle banche centrali, da altre istituzioni pubbliche e da altre basi di dati contenenti informazioni su posizioni e operazioni transnazionali, allorché tali dati siano necessari per l’elaborazione di statistiche comunitarie.

(14)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (11), ha stabilito un quadro comune per l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie.

(15)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(16)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di decidere in merito alla copertura delle imprese più piccole e dei gruppi composti da imprese tutte residenti, di aggiornare l’elenco delle caratteristiche dei registri nell’allegato, le loro definizioni e le loro regole di continuità, di stabilire norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità e di adottare le regole per aggiornare i registri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(17)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2186/93.

(18)

Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (13) del Consiglio è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nella Comunità.

Gli Stati membri realizzano uno o più registri armonizzati a fini statistici quale strumento per la preparazione e il coordinamento di indagini, nonché quale fonte di informazioni per analisi statistiche della popolazione delle imprese e della sua demografia, per l’utilizzo dei dati amministrativi e per l’individuazione e la costruzione di unità statistiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«unità giuridica», «impresa», «unità locale» e «gruppo di imprese»: le unità giuridiche, l’impresa, l’unità locale e il gruppo di imprese quali sono definiti nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;

b)

«autorità nazionali»: le autorità nazionali quali sono definite nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

c)

«fini statistici»: i fini statistici quali sono descritti nell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1588/90;

d)

«gruppo di imprese multinazionale»: il gruppo di imprese che ha almeno due imprese o unità giuridiche localizzate in paesi diversi;

e)

«gruppo troncato»: le imprese e le unità giuridiche di un gruppo di imprese multinazionale, che risiedono nello stesso paese. Può comprendere soltanto un’unità nel caso in cui le altre unità siano non residenti. Un’impresa può costituire il gruppo troncato o una parte di esso.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Conformemente alle definizioni di cui all’articolo 2 e fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo, sono repertoriate nei registri:

a)

tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;

b)

le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;

c)

i gruppi troncati e i gruppi di imprese multinazionali;

d)

i gruppi composti da imprese tutte residenti.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica tuttavia alle famiglie nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.

3.   Le unità locali senza personalità giuridica distinta (filiali) che dipendono da imprese estere e che sono classificate come quasi-società conformemente al sistema europeo dei conti del 1995 istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (14), e al sistema dei conti nazionali del 1993 delle Nazioni Unite, sono considerate come imprese nei registri di imprese.

4.   I gruppi di imprese possono essere individuati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche. Per la definizione dei gruppi di imprese si utilizza la definizione di controllo di cui all’allegato A, punto 2.26 del regolamento (CE) n. 2223/96.

5.   Il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità esercitanti interamente o parzialmente un’attività economica. Costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato. I servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL nonché la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive sono considerate attività economica ai fini della compilazione dei registri di imprese. Le unità giuridiche economicamente inattive fanno parte di un’impresa soltanto in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.

6.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento concernenti la misura in cui si debbano includere nei registri le imprese con meno di mezza persona occupata e i gruppi costituiti da imprese tutte residenti senza importanza statistica per gli Stati membri, nonché la definizione di unità coerenti con quelle utilizzate per le statistiche agricole, sono decise secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 4

Fonti dei dati

1.   Nel rispetto delle condizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 6, gli Stati membri possono raccogliere le informazioni necessarie a norma del presente regolamento utilizzando tutte le fonti da essi giudicate pertinenti. Le autorità nazionali sono autorizzate, nell’ambito della rispettiva sfera di competenza, a raccogliere a fini statistici le informazioni di cui al presente regolamento contenute negli archivi previsti da disposizioni di legge o amministrative.

2.   Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati ad un costo ragionevole le autorità nazionali possono utilizzare procedure di stima statistica nel rispetto dei livelli di accuratezza e di qualità.

Articolo 5

Caratteristiche dei registri

1.   Le unità elencate nei registri sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle informazioni descrittive specificate in allegato.

2.   Le misure concernenti l’aggiornamento dell’elenco delle caratteristiche e la definizione delle caratteristiche e delle norme in materia di continuità, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 6

Norme e relazioni sulla qualità

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire la qualità dei registri di imprese.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, una relazione sulla qualità dei registri di imprese (in seguito denominata «relazione sulla qualità»).

3.   Le misure relative alle norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3, tenuto conto delle implicazioni in merito al costo di rilevazione dei dati.

4.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altro genere suscettibili di influenzare la qualità dei registri di imprese non appena queste sono note ed entro sei mesi dall’entrata in vigore di siffatte modifiche.

5.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento nella quale esamina in particolare i costi del sistema statistico, gli oneri per le imprese e i benefici.

Articolo 7

Manuale di raccomandazioni

La Commissione pubblica un manuale contenente raccomandazioni in merito ai registri di imprese. Il manuale è aggiornato in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 8

Riferimento temporale e periodicità

1.   Le iscrizioni nei registri e le cancellazioni dai registri sono aggiornate almeno una volta l’anno.

2.   La frequenza dell’aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell’unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l’aggiornamento.

3.   Le misure relative alle norme che disciplinano l’aggiornamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri alla fine dell’anno e conservano tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi.

Articolo 9

Trasmissione di relazioni

1.   Gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri e trasmettono le informazioni alla Commissione (Eurostat) utilizzando un formato e seguendo una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, qualsiasi pertinente informazione in merito all’attuazione del presente regolamento negli Stati membri.

Articolo 10

Scambi di dati riservati tra gli Stati membri

Lo scambio di dati riservati può avere luogo, esclusivamente a fini statistici, tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri, a norma della legislazione nazionale, quando è necessario per garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione europea. Le banche centrali nazionali possono partecipare a tale scambio a norma della legislazione nazionale.

Articolo 11

Scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri

1.   Le autorità nazionali trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità di cui essi sono costituiti, come definito nell’allegato, onde fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi multinazionali nell’Unione europea.

2.   Per assicurare una coerente registrazione dei dati la Commissione (Eurostat) trasmette alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro, esclusivamente a fini statistici, i dati su un gruppo di imprese multinazionale, comprese le unità che lo costituiscono, nel caso in cui almeno una unità giuridica di tale gruppo sia localizzata sul territorio di tale Stato membro.

3.   Per assicurare che i dati trasmessi a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e le procedure di trasmissione dei dati su singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la trasmissione dei dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 12

Scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali

1.   Ai fini del presente regolamento lo scambio di dati riservati può avere luogo, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la Banca centrale europea, qualora lo scambio sia necessario per garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione europea e sia esplicitamente autorizzato dall’autorità nazionale competente.

2.   Per assicurare che i dati trasmessi a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e le procedure per la trasmissione dei dati sui gruppi di imprese multinazionali alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 13

Riservatezza e accesso ai dati identificabili

1.   Quando la Commissione (Eurostat), le autorità nazionali, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea ricevono dati riservati a norma degli articoli 10, 11 e 12, trattano tali informazioni in maniera riservata, a norma del regolamento (CE) n. 322/97.

2.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 322/97, la trasmissione di dati riservati tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) può aver luogo nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria alla produzione di statistiche comunitarie specifiche. Altre eventuali trasmissioni devono essere autorizzate esplicitamente dall’autorità nazionale che ha raccolto i dati.

Articolo 14

Periodo di transizione e deroghe

Nel caso in cui i registri di imprese richiedano notevoli adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe su richiesta di uno Stato membro per un periodo di transizione massimo fino al 25 marzo 2010.

Per l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l’amministrazione pubblica, la difesa e la previdenza sociale nonché per le caratteristiche supplementari relative ai gruppi di imprese, la Commissione può concedere, su richiesta di uno Stato membro, una deroga per un periodo di transizione massimo fino al 25 marzo 2013.

Articolo 15

Misure di esecuzione

1.   Le misure seguenti, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3:

a)

la copertura delle imprese più piccole e dei gruppi composti da imprese tutte residenti di cui all’articolo 3, paragrafo 6;

b)

l’aggiornamento dell’elenco delle caratteristiche del registro di cui all’allegato, delle loro definizioni e delle pertinenti norme in materia di continuità, come stabilito all’articolo 5, tenendo conto del principio che i benefici dell’aggiornamento devono essere superiori ai suoi costi e del principio che le spese supplementari che ne derivano per gli Stati membri o per le imprese permangano ragionevoli;

c)

la fissazione di norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 3; e

d)

le norme in merito all’aggiornamento dei registri di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

2.   Le misure relative a quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2:

a)

la trasmissione di informazioni derivanti da analisi statistiche dei registri di cui all’articolo 9;

b)

la trasmissione di dati su singole unità per i gruppi di imprese multinazionali tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri come stabilito nell’articolo 11; e

c)

la trasmissione di dati di gruppi di imprese multinazionali tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali di cui all’articolo 12.

Articolo 16

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2186/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 20 febbraio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 1o giugno 2006 (GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 127), posizione comune del Consiglio del 21 maggio 2007 (GU C 193 E del 21.8.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 gennaio 2008.

(2)  GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

(6)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

(10)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(11)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(13)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(14)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO

I registri di imprese contengono le seguenti informazioni per unità. Le informazioni non devono essere archiviate separatamente per ciascuna unità se possono essere ottenute da un’altra o da altre unità.

Le voci non annotate sono obbligatorie, le voci annotate con «Condizionale» sono obbligatorie se disponibili nello Stato membro, mentre le voci annotate con «Facoltativo» sono raccomandate.

1.

UNITÀ GIURIDICA

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

1.1.

 

Numero identificativo

 

1.2a.

 

Nome

 

1.2b.

 

Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile

 

1.2c.

Facoltativo

Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

 

1.3.

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE

1.4.

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

 

1.5.

 

Data in cui l’unità giuridica ha cessato di far parte di un’impresa (come individuato al punto 3.3.)

CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE

1.6.

 

Forma giuridica

RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI

 

 

Riferimento a correlati registri in cui è registrata l’unità giuridica e che contengono informazioni utilizzabili a fini statistici

 

1.7a.

 

Riferimento al registro di operatori intracomunitari istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 (1). Riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extracomunitari

 

1.7b.

Facoltativo

Riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute alla pubblicazione dei conti); riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri; riferimento al registro delle imprese agricole

Caratteristiche supplementari per le unità giuridiche facenti parte di imprese che appartengono a un gruppo di imprese:

RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE

1.8.

 

Numero identificativo del gruppo di imprese tutte residenti/troncato (4.1.) cui appartiene l’unità

 

1.9.

 

Data di associazione al gruppo di imprese tutte residenti/troncato

 

1.10.

 

Data di separazione dal gruppo di imprese tutte residenti/troncato

CONTROLLO DELLE UNITÀ

 

 

Le relazioni di controllo residenti possono essere registrate con il metodo discendente (1.11a.) o ascendente (1.11b.). Solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto, è registrato per ciascuna unità (l’intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).

 

1.11a.

 

Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dalla unità giuridica

 

1.11b.

 

Numero identificativo dell’unità giuridica residente controllante l’unità giuridica

 

1.12a.

 

Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica

 

1.12b.

Condizionale

Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica

 

1.13a.

 

Paese di registrazione e numero identificativo o nome, indirizzo dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica

 

1.13b.

Condizionale

Numero di partita IVA dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica

PROPRIETÀ DELLE UNITÀ

 

Condizionale

La proprietà residente può essere registrata con il metodo discendente (1.14a.) o ascendente (1.14b.).

La registrazione delle informazioni e la soglia utilizzata per la partecipazione azionaria sono subordinate alla disponibilità di tali dati nelle fonti amministrative. La soglia raccomandata è pari o superiore al 10 % di proprietà diretta.

 

1.14a.

Condizionale

a)

Numero identificativo; e

b)

quota di partecipazione (%)

nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica

 

1.14b.

Condizionale

a)

Numero identificativo; e

b)

quota di partecipazione (%)

della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica

 

1.15.

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione;

b)

numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA; e

c)

quota di partecipazione (%)

nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica

 

1.16.

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione;

b)

numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA; e

c)

quota di partecipazione (%)

della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica

2.

UNITÀ LOCALE

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

2.1.

 

Numero identificativo

 

2.2a.

 

Nome

 

2.2b.

 

Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile

 

2.2c.

Facoltativo

Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

 

2.3.

 

Numero identificativo dell’impresa (3.1.) cui appartiene l’unità locale

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE

2.4.

 

Data di inizio delle attività

 

2.5.

 

Data di cessazione definitiva delle attività

CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE

2.6.

 

Codice dell’attività principale a 4 cifre della NACE

 

2.7.

Condizionale

Eventuali attività secondarie a 4 cifre della NACE; questo punto riguarda soltanto le unità locali oggetto di indagini

 

2.8.

Facoltativo

L’attività esercitata nell’unità locale costituisce un’attività ausiliaria dell’impresa cui tale unità appartiene (Sì/No)

 

2.9.

 

Numero di persone occupate

 

2.10a.

 

Numero di dipendenti

 

2.10b.

Facoltativo

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

 

2.11.

 

Codice di ubicazione geografica

RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI

2.12.

Condizionale

Riferimento a correlati registri in cui figura l’unità locale e che contengono informazioni utilizzabili a fini statistici (nel caso in cui tali registri esistano)

3.

IMPRESA

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

3.1.

 

Numero identificativo

 

3.2a.

 

Nome

 

3.2b.

Facoltativo

Indirizzo postale, di posta elettronica e Internet

 

3.3.

 

Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE

3.4.

 

Data di inizio delle attività

 

3.5.

 

Data di cessazione definitiva delle attività

CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE

3.6.

 

Codice dell’attività principale a 4 cifre della NACE

 

3.7.

Condizionale

Eventuali attività secondarie a 4 cifre della NACE; questo punto riguarda soltanto le imprese oggetto di indagini

 

3.8.

 

Numero di persone occupate

 

3.9a.

 

Numero di dipendenti

 

3.9b.

Facoltativo

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno.

 

3.10a.

 

Fatturato, eccetto quanto previsto al punto 3.10b.

 

3.10b.

Facoltativo

Fatturato per agricoltura, caccia e foreste, pesca, pubblica amministrazione e difesa; obbligatorio per previdenza sociale, unità domestiche private con personale impiegato e organizzazioni extraterritoriali

 

3.11.

 

Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti

Caratteristiche supplementari per le imprese appartenenti a un gruppo di imprese:

RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE

3.12.

Numero identificativo del gruppo di imprese tutte residenti/troncato (4.1.) cui appartiene l’impresa

4.

GRUPPO DI IMPRESE

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

4.1.

 

Numero identificativo del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

 

4.2a.

 

Nome del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

 

4.2b.

Facoltativo

Indirizzo postale, di posta elettronica e Internet della sede del gruppo di imprese residenti/troncato

 

4.3.

Parzialmente condizionale

Numero identificativo dell’unità a capo del gruppo di imprese tutte residenti/troncato (corrisponde al numero identificativo dell’unità giuridica che costituisce l’unità capogruppo residente)

Condizionale: se l’unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative

 

4.4.

 

Tipologia di gruppi di imprese:

1.

gruppo composto da imprese tutte residenti;

2.

gruppo troncato a controllo nazionale;

3.

gruppo troncato a controllo estero.

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE

4.5.

 

Data di creazione del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

 

4.6.

 

Data di cessazione del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE

4.7.

 

Codice dell’attività principale (a 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese residenti/troncato

 

4.8.

Facoltativo

Attività secondarie (a 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese tutte residenti/troncato

 

4.9.

 

Numero di persone occupate nel gruppo di imprese tutte residenti/troncato

 

4.10.

Facoltativo

Fatturato consolidato

Caratteristiche supplementari per i gruppi di imprese multinazionali (tipologie 2 e 3 al punto 4.4.):

La registrazione delle variabili 4.11. e 4.12a. è facoltativa fintantoché non è stata effettuata la trasmissione delle informazioni sui gruppi multinazionali, come previsto nell’articolo 11.

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

4.11.

 

Numero identificativo del gruppo globale

 

4.12a.

 

Nome del gruppo globale

 

4.12b.

Facoltativo

Paese di registrazione, indirizzo postale, di posta elettronica e Internet della sede globale

 

4.13a.

 

Numero identificativo dell’unità a capo del gruppo globale (corrisponde al numero identificativo dell’unità giuridica che costituisce l’unità capogruppo) Se l’unità a capo del gruppo globale non è residente, il suo paese di registrazione.

 

4.13b.

Facoltativo

Se l’unità a capo del gruppo globale non è residente, il suo numero identificativo o il nome e l’indirizzo

CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE

4.14.

Facoltativo

Numero di persone globalmente occupate

 

4.15.

Facoltativo

Fatturato globale consolidato

 

4.16.

Facoltativo

Paese del centro decisionale globale

 

4.17.

Facoltativo

Paesi in cui sono localizzate le imprese o le unità locali


(1)  Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).


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