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Document 32008R0114

Regolamento (CE) n. 114/2008 della Commissione, del 6 febbraio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

GU L 33 del 7.2.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/114/oj

7.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/6


REGOLAMENTO (CE) N. 114/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2), le spese effettuate in anticipo dagli Stati membri sotto la loro responsabilità prima dell'adozione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 devono essere dichiarate globalmente nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione dei suddetti programmi. Questa norma era stata prevista per i programmi non adottati entro il 31 marzo 2007.

(2)

A norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale sono effettuati per frazioni annue e, per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione.

(3)

In virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dalla Commissione entro il 15 febbraio.

(4)

Tenuto conto del contesto normativo sopra menzionato e degli stanziamenti disponibili per l’esercizio 2007, si può procedere all’adozione di un numero consistente di programmi solo dopo il riporto degli stanziamenti non utilizzati del 2007. Pertanto, per il 2007, primo anno del periodo di programmazione, una parte dei pagamenti effettuati in anticipo dagli Stati membri non potrà verosimilmente essere oggetto di una dichiarazione di spese entro il termine previsto all’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2006, ossia il 31 gennaio 2008.

(5)

Per agevolare la gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale e per non prorogare il termine di rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri, è dunque opportuno fissare un nuovo termine che permetta agli Stati membri, in deroga all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, di redigere una dichiarazione di spese specifica complementare per i pagamenti anticipati da essi effettuati nel 2007 per i programmi approvati dalla Commissione tra la data della decisione di riporto degli stanziamenti del 2007 e il 29 febbraio 2008.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 883/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, se un programma di sviluppo rurale non è stato approvato dalla Commissione al 31 marzo 2007, le spese effettuate in anticipo dall’organismo pagatore sotto la propria responsabilità, nei periodi precedenti l’adozione di tale programma, sono dichiarate alla Commissione globalmente nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione del programma. Inoltre, in deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2007, le spese effettuate in anticipo dagli organismi pagatori fino al 15 ottobre 2007 incluso formano oggetto di una dichiarazione di spese specifica redatta entro il 12 dicembre 2007 e, per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione tra la data della decisione di riporto degli stanziamenti non utilizzati dell’esercizio 2007, adottata dalla Commissione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e il 29 febbraio 2008, le spese effettuate in anticipo dagli organismi pagatori fino al 31 dicembre 2007 incluso formano oggetto di una dichiarazione di spese specifica redatta entro il 29 febbraio 2008».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1305/2007 (GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 17).

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).


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