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Document 32008R0001

Regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007 , recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008

GU L 1 del 4.1.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1/oj

4.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26 e l’articolo 133, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), prevede un regime di protezione contro gli eventuali effetti pregiudizievoli delle importazioni, il cui obiettivo è essenzialmente di stabilizzare il mercato comunitario.

(2)

La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, le importazioni di taluni cereali, effettuate nell’ambito di contingenti tariffari istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono soggette a dazi specifici.

(3)

A fronte di una domanda mondiale caratterizzata da un aumento strutturale dovuto all’innalzamento del tenore di vita nei paesi emergenti e allo sviluppo della produzione di biocarburanti, alla fine della campagna 2007/2008 le scorte mondiali di cereali registreranno un calo per il terzo anno consecutivo e raggiungeranno probabilmente il livello più basso dal 1979/1980. In tale contesto, i prezzi mondiali dei cereali sono in forte rialzo dall’inizio della campagna 2007/2008, con aumenti dell’ordine del 50 % per il frumento tenero, del 30 % per l’orzo e del 20-30 % per il granturco.

(4)

A causa di condizioni climatiche sfavorevoli nella maggior parte degli Stati membri, la produzione cerealicola della campagna 2007/2008 è stimata a 258 milioni di tonnellate, ossia 8 milioni di tonnellate o il 3 % in meno rispetto al raccolto 2006/2007, che era già modesto. Il calo della produzione comunitaria interessa principalmente il frumento tenero e il granturco, ma si ripercuote sull’intero settore cerealicolo, generando squilibri di approvvigionamento del mercato comunitario. Si nota, in particolare, uno squilibrio per quanto riguarda i cereali da foraggio, dovuto alle differenze quantitative e qualitative tra i cereali prodotti nelle diverse regioni della Comunità e ai conseguenti mutamenti di comportamento degli operatori quanto alla scelta dei vari cereali disponibili. La contrazione generale della produzione non può peraltro essere compensata da un incremento, assai localizzato, della produzione di orzo, segala e avena.

(5)

I mercati europei dei cereali hanno registrato un’ascesa impressionante dei prezzi dall’inizio della campagna 2007/2008, sia in valore assoluto che in considerazione dell’enorme divario venutosi a creare tra i prezzi di mercato e il prezzo d’intervento. La situazione è tesa sia per i cereali a paglia che per il granturco. Il prezzo del frumento panificabile a Rouen è passato da 179 EUR/t all’inizio della campagna 2007/2008 a quasi 300 EUR/t ai primi di settembre 2007, mentre il prezzo dell’orzo da foraggio è più che raddoppiato rispetto all’estate 2006, quotandosi a 270 EUR/t a Rouen a fine settembre 2007. Anche l’orzo da birra ha registrato un forte rincaro, raggiungendo quasi 310 EUR/t a fine settembre 2007. Il prezzo del granturco francese franco Bayonne ha seguito la stessa tendenza, passando da 183 EUR/t in apertura di campagna ad un massimo di 255 EUR/t a metà settembre 2007. Tale situazione è il risultato di una minore disponibilità di frumento tenero e di granturco nella Comunità, di un raccolto di qualità mediocre e dell’esaurimento delle scorte d’intervento comunitarie, attualmente inferiori a 500 000 tonnellate.

(6)

Per far fronte a questa situazione tesa sui mercati, è opportuno favorire l’approvvigionamento di cereali sul mercato comunitario disponendo, a tale scopo, una sospensione dei dazi doganali all’importazione per taluni cereali, sia nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto, sia per le importazioni soggette al dazio comune. È tuttavia opportuno limitare l’applicazione di tale misura alla campagna di commercializzazione 2007/2008.

(7)

Questa misura sospensiva deve peraltro poter essere immediatamente revocata in caso di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario. A questo proposito, occorre prevedere che la Commissione possa prendere con effetto immediato le misure del caso per ripristinare i dazi doganali qualora la situazione di mercato lo giustifichi e definisca i criteri secondo cui un simile provvedimento debba considerarsi giustificato.

(8)

Tali misure sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00 e NC 1007 00 90 è sospesa fino al 30 giugno 2008 per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1784/2003, nonché per le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell’articolo 12 dello stesso regolamento.

2.   La Commissione può ripristinare i dazi doganali ai livelli e secondo le modalità di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo d’intervento oppure, nel caso di prodotti per i quali non esiste un prezzo d’intervento, al 180 % di 101,3 EUR/t.

3.   Le modalità di applicazione del presente regolamento, ove necessario, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle importazioni effettuate sulla scorta di titoli di importazione rilasciati a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


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