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Document 32008L0072

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 , relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 205 del 1.8.2008, p. 28–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/oj

1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/28


DIRETTIVA 2008/72/CE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La produzione di ortaggi occupa un posto importante nell’agricoltura della Comunità.

(3)

Il conseguimento di risultati soddisfacenti nell’orticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario non solo delle sementi, che sono già disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), ma anche delle piantine di ortaggi e dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione.

(4)

Il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità.

(5)

Requisiti armonizzati a livello comunitario dovrebbero permettere agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi sani e di buona qualità.

(6)

Tali requisiti armonizzati nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario devono essere conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (5).

(7)

Fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 2000/29/CE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi se si prova che detti prodotti sono destinati all’esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva.

(8)

Per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e ciascuna specie di ortaggio occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine.

(9)

Spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva.

(10)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire, con controlli e ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni.

(11)

Per garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere previste misure comunitarie di controllo.

(12)

L’acquirente di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l’identità.

(13)

A tal fine occorre prevedere, per quanto possibile, l’applicazione delle regole relative all’aspetto varietale, già stabilite per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di ortaggi.

(14)

Per garantire l’identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi, si dovrebbero adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l’informazione dell’utilizzatore.

(15)

È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

(16)

È opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all’allegato II, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

(17)

È opportuno prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all’interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie.

(18)

Per armonizzare le modalità tecniche di controllo applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi ai requisiti della presente direttiva.

(19)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(20)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica alla commercializzazione all’interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi.

2.   Gli articoli da 2 a 20 e l’articolo 23 si applicano ai generi e alle specie elencati nell’allegato II nonché ai loro ibridi.

Quegli articoli sono applicabili anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi, delle specie o degli ibridi suddetti.

3.   Le modifiche dell’elenco dei generi e delle specie che figurano all’allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica alle piantine né ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 2000/29/CE.

Le misure di attuazione del primo comma, riguardanti in particolare l’identificazione e l’isolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a)

«materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi;

b)

«piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate a essere piantate per la produzione di ortaggi;

c)

«fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e commercializzazione;

d)

«commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione od offerta alla vendita, vendita e/o consegna a un’altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piantine;

e)

«organismo ufficiale responsabile»:

i)

l’autorità unica e centrale, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le questioni concernenti la qualità;

ii)

l’autorità pubblica istituita:

a livello nazionale,

o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione.

Gli organismi di cui ai punti i) e ii) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione tra gli organismi di cui al punto i) e quelli di cui al punto ii).

Inoltre, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisca per conto di un organismo di cui ai punti i) e ii) e sotto l’autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non tragga profitti personali dal risultato delle misure da essa prese.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri;

f)

«misure ufficiali»: le misure adottate dall’organismo ufficiale responsabile;

g)

«ispezione ufficiale»: l’ispezione effettuata dall’organismo ufficiale responsabile;

h)

«dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

i)

«partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all’omogeneità della sua composizione e della sua origine;

j)

«laboratorio»: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

Articolo 4

Secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 3, per ciascun genere o specie di cui all’allegato II o per portainnesti di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti, è stabilita all’allegato I una scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva 2000/29/CE e applicabili al genere e/o alla specie in questione e che stabilisce:

a)

i requisiti che devono soddisfare le piantine, in particolare quelli relativi alla qualità e alla purezza delle colture e, se del caso, alle caratteristiche varietali. Detti requisiti sono elencati nell’allegato I, parte A;

b)

i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita e, se del caso, agli aspetti varietali. Detti requisiti sono elencati nell’allegato I, parte B.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l’osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un fornitore riconosciuto o da un organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli elementi seguenti:

identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati,

elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui al primo trattino,

prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto dall’organismo ufficiale responsabile, per accertare se rispettano le norme definite nella presente direttiva,

registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino per iscritto, o con un altro mezzo di conservazione durevole, e tenuta di un registro concernente la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine, da tenere a disposizione dell’organismo ufficiale responsabile. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno.

Tuttavia, i fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti e imballati al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e/o di consegna di tali prodotti.

Il presente paragrafo non si applica ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ai consumatori finali non professionisti.

3.   Se i risultati dei loro propri controlli o se le informazioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 2000/29/CE o la presenza, di un quantitativo superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le norme, di quelli specificati nelle schede redatte a norma dell’articolo 4 della presente direttiva, questi fornitori ne informano immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e adottano le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di una disseminazione degli organismi nocivi in questione. I fornitori tengono nei propri locali un registro di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese a tale proposito.

4.   Le modalità di applicazione del paragrafo 2, secondo comma sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 6

1.   L’organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l’autorizzazione deve essere rinnovata.

2.   L’organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver constatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, in funzione delle attività di controllo che esercitano. Se un laboratorio decide di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l’autorizzazione deve essere rinnovata.

3.   Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano più rispettati, l’organismo ufficiale responsabile prende le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell’articolo 7.

4.   La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell’organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Le modalità di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l’organismo ufficiale responsabile prende le misure appropriate.

Articolo 7

1.   Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare per verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Uno Stato membro sul cui territorio venga effettuato un controllo fornisce all’esperto tutto l’aiuto che gli è necessario per adempiere al suo incarico. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.

2.   Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 8

1.   I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino i relativi requisiti fissati nella scheda di cui all’articolo 4.

2.   Fatta salva la direttiva 2000/29/CE, il paragrafo 1 non è applicabile ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi destinati a:

a)

prove o scopi scientifici; o a

b)

lavori di selezione; o a

c)

misure per la conservazione della diversità genetica.

3.   Le modalità di applicazione delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 sono adottate, ove necessario, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 9

1.   Fatto salvo l’articolo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’allegato II e che sono anche disciplinati dalla direttiva 2002/55/CE sono commercializzati nella Comunità unicamente nel caso in cui appartengano a una varietà ammessa conformemente alla suddetta direttiva.

2.   Fatti salvi l’articolo 2 e il paragrafo 3 del presente articolo, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell’allegato II che non sono disciplinati dalla direttiva 2002/55/CE, sono commercializzati nella Comunità unicamente se appartengono a una varietà ammessa ufficialmente almeno in uno Stato membro.

Per quanto riguarda le condizioni d’ammissione, gli articoli 4 e 5 e l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/55/CE sono applicabili.

Per quanto riguarda le procedure e formalità relative all’ammissione e alla selezione conservatrice, si applicano mutatis mutandis l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, gli articoli 6, 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4 e gli articoli da 10 a 15 della direttiva 2002/55/CE.

I risultati di esami non ufficiali e le informazioni pratiche raccolte nel corso della coltura possono essere presi in considerazione in tutti i casi.

3.   Le varietà ufficialmente ammesse conformemente al paragrafo 2 sono iscritte nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/55/CE. L’articolo 16, paragrafo 2, e gli articoli 17, 18 e 19, di detta direttiva sono applicabili mutatis mutandis.

Articolo 10

1.   Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate.

2.   Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

3.   Gli Stati membri provvedono all’osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni ufficiali.

Articolo 11

1.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono commercializzati unicamente in partite sufficientemente omogenee e se sono riconosciuti rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e se sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni indicate nella scheda di cui all’articolo 4. Se su tale documento figura una constatazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento.

Se del caso, la scheda redatta in applicazione dell’articolo 4 contiene prescrizioni relative alle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi.

2.   Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura possono essere limitate a un’adeguata informazione sul prodotto.

Articolo 12

1.   Gli Stati membri possono dispensare:

a)

dall’applicazione dell’articolo 11, i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali (circolazione locale);

b)

dai controlli e dall’ispezione ufficiale di cui all’articolo 18, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti da persone così esonerate.

2.   Sono adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, specie per quanto concerne le nozioni di piccoli coltivatori e di acquirenti locali, nonché le relative procedure.

Articolo 13

In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi, fatte salve le norme fitosanitarie fissate nella direttiva 2000/29/CE.

Articolo 14

1.   I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

2.   La commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi la cui varietà è iscritta nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» non è soggetta ad alcuna restrizione per quanto riguarda la varietà, diversa da quelle previste o contemplate dalla presente direttiva.

Articolo 15

Per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato II, gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni previste nelle schede di cui all’articolo 4 o, in mancanza delle stesse, diverse da quelle esistenti in data 28 aprile 1992.

Articolo 16

1.   Viene stabilito, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, se materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

2.   In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, fino al 31 dicembre 2012 e fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/29/CE, all’importazione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi provenienti da paesi terzi, condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite, su base temporanea o permanente, nelle schede di cui all’articolo 4 della presente direttiva. Se tali condizioni non sono previste in dette schede, le condizioni per l’importazione devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato.

Secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, la data di cui al primo comma del presente paragrafo può, per i paesi terzi, essere prorogata, in attesa delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piantine siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di un’ispezione ufficiale effettuata almeno per sondaggio, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva.

Articolo 18

Le modalità d’applicazione relative ai controlli di cui all’articolo 5 e all’ispezione ufficiale di cui agli articoli 10 e 17, compresi i metodi di campionatura, sono adottate, ove necessario, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 19

1.   Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all’articolo 6, paragrafo 4, dell’ispezione ufficiale prevista all’articolo 17 o dalle prove previste all’articolo 20, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi non conformi.

2.   Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi commercializzati da un determinato fornitore non sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.

3.   Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva.

Articolo 20

1.   Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2.   All’interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti in paesi terzi,

piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi adatti all’agricoltura biologica,

piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

3.   Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell’esame delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e controllare che piantine e materiali soddisfino le condizioni previste.

4.   Sono adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l’esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

5.   La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi comparative previste ai paragrafi 2 e 3.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall’autorità di bilancio.

6.   Le prove e le analisi comparative che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

7.   Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi comparative previste ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 21

1.   La Commissione è assistita dal «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi», di seguito «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 22

Le modifiche da apportare alle schede di cui all’articolo 4 e alle condizioni e alle modalità adottate per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 23

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Qualora, nel corso di un’ispezione ufficiale, si constati che taluni materiali di moltiplicazione o talune piantine di ortaggi non possono essere commercializzati perché non soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario, lo Stato membro interessato prende le misure ufficiali opportune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono risultarne.

Articolo 24

Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 23, la data di messa in applicazione per ogni genere o specie di cui all’allegato II è fissata secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, all’atto della stesura della scheda di cui all’articolo 4.

Articolo 25

La direttiva 92/33/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 26

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere dell’11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/699/CE della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 33).

(3)  Cfr. allegato III, parte A.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

(5)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/64/CE della Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO I

Requisiti da stabilire a norma dell’articolo 4

PARTE A

Requisiti che devono soddisfare le piantine di ortaggi.

PARTE B

Schede relative ai generi e specie non elencati nella direttiva 2002/55/CE e contenenti i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione.


ALLEGATO II

Elenco dei generi e delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Allium cepa L.

Cepa Group

cipolla,

anche di tipo lungo (echalion)

Aggregatum Group

scalogno

Allium fistulosum L.

cipolletta

Allium porrum L.

porro

Allium sativum L.

aglio

Allium schoenoprasum L.

erba cipollina

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

cerfoglio

Apium graveolens L.

sedano

sedano rapa

Asparagus officinalis L.

asparago

Beta vulgaris L.

bietola da orto o barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet)

bietola da coste

Brassica oleracea L.

cavolo broccolo

cavolfiore

broccoli asparagi o a getto

cavolo di Bruxelles

cavolo verza

cavolo cappuccio bianco

cavolo cappuccio rosso

cavolo rapa

Brassica rapa L.

cavolo cinese

rapa

Capsicum annuum L.

peperoncino o peperone

Chicorium endivia L.

indivia riccia

indivia scarola

Chicorium intybus L.

cicoria Witloof

cicoria italiana o cicoria a foglia larga

cicoria industriale

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

anguria o cocomero

Cucumis melo L.

melone

Cucumis sativus L.

cetriolo

cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne

zucca

Cucurbita pepo L.

zucchino

Cynara cardunculus L.

carciofo

cardo

Daucus carota L.

carota

carota da foraggio

Foeniculum vulgare Mill.

finocchio

Lactuca sativa L.

lattuga

Lycopersicon esculentum Mill.

pomodoro

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

prezzemolo

Phaseolus coccineus L.

fagiolo di Spagna

Phaseolus vulgaris L.

fagiolo nano

fagiolo rampicante

Pisum sativum L. (partim)

pisello a grano rugoso

pisello rotondo

pisello dolce

Raphanus sativus L.

ravanello

ramolaccio

Rheum rhabarbarum L.

rabarbaro

Scorzonera hispanica L.

scorzonera

Solanum melongena L.

melanzana

Spinacia oleracea L.

spinaci

Valerianelle locusta (L.) Laterr.

valerianella o lattughella

Vicia faba L. (partim)

fava

Zea mays L. (partim)

mais dolce

popcorn


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 25)

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio

(GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1)

 

Decisione 93/400/CEE della Commissione

(GU L 177 del 21.7.1993, pag. 27)

 

Decisione 94/152/CE della Commissione

(GU L 66 del 10.3.1994, pag. 33)

 

Decisione 95/25/CE della Commissione

(GU L 36 del 16.2.1995, pag. 34)

 

Decisione 97/109/CE della Commissione

(GU L 39 dell’8.2.1997, pag. 21)

 

Decisione 1999/29/CE della Commissione

(GU L 8 del 14.1.1999, pag. 29)

 

Decisione 2002/111/CE della Commissione

(GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

limitatamente all’allegato II, punto 6 e all’allegato III, punto 27

Direttiva 2003/61/CE del Consiglio

(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23)

limitatamente all’articolo 1, punto 4

Decisione 2005/55/CE della Commissione

(GU L 22 del 26.1.2005, pag. 17)

 

Direttiva 2006/124/CE della Commissione

(GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12)

limitatamente all’articolo 1 e all’allegato

Decisione 2007/699/CE della Commissione

(GU L 284 del 30.10.2007, pag. 33)

 

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 25)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

92/33/CEE

31 dicembre 1992

2003/61/CE

10 ottobre 2003

2006/124/CE

30 giugno 2007

1o luglio 2007 (1)


(1)  L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2006/124/CE stabilisce: «Gli Stati membri applicano le disposizioni dal 1o luglio 2007. Essi possono tuttavia posporre al 31 dicembre 2009 l’applicazione delle disposizioni relative all’ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasu m L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L.»


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/33/CEE

Presente direttiva

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 4, alinea

Articolo 4, alinea

Articolo 4, punti i) e ii)

Articolo 4, lettere a) e b)

Articoli 5, 6 e 7

Articoli 5, 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

Articoli 10 e 11

Articoli 10 e 11

Articolo 12, primo comma, alinea

Articolo 12, paragrafo 1, alinea

Articolo 12, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articoli 12, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articoli da 13 a 20

Articoli da 13 a 20

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Allegati I e II

Allegati I e II

Allegati III e IV


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