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Document 32008F0978

Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali

GU L 350 del 30.12.2008, p. 72–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2016; abrogato da 32016R0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/978/oj

30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/72


DECISIONE QUADRO 2008/978/GAI DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato nelle sue conclusioni, in particolare nel punto 33, che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione, tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (2). La presente decisione quadro è necessaria per completare le misure 5 e 6 di tale programma, che vertono sul reciproco riconoscimento delle decisioni ai fini della ricerca delle prove.

(3)

Il punto 3.3.1 del programma dell’Aia (3), inserito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, sottolinea l’importanza di completare il programma globale di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e indica come prioritaria l’introduzione del mandato europeo di ricerca delle prove (MER).

(4)

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4), è stata la prima concretizzazione nel settore penale del principio del riconoscimento reciproco.

(5)

La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (5), risponde alla necessità dell’immediato riconoscimento reciproco delle decisioni al fine di prevenire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di mezzi di prova. Essa verte tuttavia soltanto su una parte della cooperazione giudiziaria in materia penale che riguarda i mezzi di prova, mentre il successivo trasferimento degli stessi rimane disciplinato dalle procedure di assistenza giudiziaria.

(6)

Risulta pertanto necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tramite l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, nella forma di un MER diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali.

(7)

Il MER può essere utilizzato per acquisire oggetti, documenti e dati ai fini del loro utilizzo nel corso di procedimenti penali per i quali il MER può essere emesso. Possono essere inclusi, ad esempio, gli oggetti, i documenti o i dati che provengono da un terzo o risultanti dalla perquisizione di locali, ivi compresa la perquisizione domiciliare, i dati storici sull’uso di servizi, comprese le operazioni finanziarie, verbali di dichiarazioni, interrogatori e audizioni e altri documenti, compresi i risultati di speciali tecniche investigative.

(8)

Il principio del riconoscimento reciproco si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, la presente decisione quadro dovrebbe contenere importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il MER dovrebbe pertanto essere emesso soltanto da giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti, pubblici ministeri e alcune altre autorità giudiziarie definite dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

(9)

La presente decisione quadro è adottata a norma dell’articolo 31 del trattato e riguarda pertanto la cooperazione giudiziaria nell’ambito di tale disposizione, allo scopo di coadiuvare la raccolta di prove per i procedimenti di cui all’articolo 5 della presente decisione quadro. Sebbene, a norma dell’articolo 2, lettera c), punto ii), autorità diverse da giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti e pubblici ministeri possano svolgere un ruolo nella raccolta di tali prove, la presente decisione quadro non comprende la cooperazione di polizia, doganale, di frontiera e amministrativa, che sono disciplinate da altre disposizioni dei trattati.

(10)

La definizione dei termini «perquisizione o sequestro» non dovrebbe essere addotta per l’applicazione di alcun altro strumento applicabile tra Stati membri, in particolare la convenzione del Consiglio d’Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e gli strumenti che la integrano.

(11)

Un MER dovrebbe essere emesso soltanto nei casi in cui ottenere gli oggetti, i documenti o i dati ricercati sia necessario e proporzionato ai fini dell’azione penale o di altro tipo di cui si tratta. Inoltre, un MER dovrebbe essere emesso soltanto nei casi in cui gli oggetti, i documenti o i dati in questione potrebbero essere acquisiti in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione in caso analogo. Spetta all’autorità di emissione garantire l’osservanza di queste condizioni. I motivi di non riconoscimento o di non esecuzione non dovrebbero pertanto avere attinenza con queste materie.

(12)

L’autorità di esecuzione dovrebbe ricorrere ai mezzi meno intrusivi possibili per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati ricercati.

(13)

L’autorità di esecuzione dovrebbe essere tenuta a eseguire il MER per i dati elettronici che non si trovino nello Stato di esecuzione solo nella misura possibile ai sensi della sua legislazione nazionale.

(14)

All’autorità di emissione dovrebbe essere possibile, se la legislazione nazionale dello Stato di emissione che recepisce l’articolo 12 dispone in tal senso, chiedere all’autorità di esecuzione di seguire formalità e procedure specifiche riguardo ai procedimenti giuridici o amministrativi che potrebbero contribuire a rendere le prove ricercate ammissibili nello Stato di emissione, quali ad esempio la timbratura ufficiale di un documento, la presenza di un rappresentante dello Stato di emissione oppure la registrazione di ore e date al fine di creare una catena di prove. Tali formalità e procedure non dovrebbero comprendere misure coercitive.

(15)

Per quanto possibile e ferme restando le garanzie fondamentali previste dalla legislazione nazionale, si dovrebbe dare esecuzione al MER secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato di emissione.

(16)

Per garantire l’efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale, si dovrebbe limitare la possibilità di rifiutare di riconoscere o eseguire il MER, nonché i motivi che giustificano il rinvio della sua esecuzione. In particolare, per alcuni tipi di reato non dovrebbe essere possibile rifiutare di eseguire il MER per il fatto che l’atto che ne è all’origine non costituisce un reato ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione (principio della doppia incriminazione).

(17)

Dovrebbe essere possibile rifiutare un MER quando il suo riconoscimento o la sua esecuzione nello Stato di esecuzione comporti la violazione di un’immunità o di un privilegio in detto Stato. Non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un’immunità o un privilegio nell’Unione europea e la precisa definizione di detti termini è pertanto lasciata alla legislazione nazionale, che può comprendere protezioni applicabili a professioni mediche e legali, ma non dovrebbe essere interpretata in modo incompatibile con l’obbligo di abolire determinati motivi di rifiuto di cui all’articolo 7 dell’atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (6).

(18)

Dovrebbe essere possibile rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del MER nella misura in cui l’esecuzione leda interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l’uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche. Tuttavia, si conviene che tale motivo per il non riconoscimento o la non esecuzione venga addotto soltanto qualora, e nella misura in cui, in un caso nazionale analogo, gli oggetti, i documenti o i dati non sarebbero usati come prove per gli stessi motivi.

(19)

Le disposizioni specifiche di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in relazione all’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), lasciano impregiudicate le modalità e la portata dell’applicazione degli altri motivi di rifiuto di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

(20)

È necessario stabilire termini per garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente volta ad acquisire oggetti, documenti o dati ai fini del loro utilizzo in procedimenti penali su tutto il territorio dell’Unione europea.

(21)

Ciascuno Stato membro dispone nella propria legislazione di mezzi per impugnare le ragioni di merito alla base delle decisioni intese all’acquisizione di prove, anche in ordine alla necessità e alla proporzionalità, sebbene tali mezzi possano differire da uno Stato membro all’altro e si possano applicare a fasi diverse del procedimento.

(22)

Occorre istituire un meccanismo di valutazione dell’efficacia della presente decisione quadro.

(23)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire sostituire il sistema di assistenza giudiziaria in materia penale ai fini dell’acquisizione di oggetti, documenti o dati tra gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e sancito all’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

I dati di carattere personale trattati nell’ambito dell’attuazione della presente decisione quadro saranno protetti in conformità degli strumenti pertinenti, compresi i principi contenuti nella convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, nonché dall’ulteriore protezione accordata dalla presente decisione quadro in conformità dell’articolo 23 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000 (7).

(25)

Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell’Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall’ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca.

(26)

Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere, nell’interesse proprio e dell’Unione europea, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le disposizioni della presente decisione quadro e i provvedimenti nazionali di attuazione, e a trasmetterli alla Commissione unitamente al testo della legge nazionale di attuazione della presente decisione quadro.

(27)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare al capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un MER qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che tale mandato sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza od origine etnica, della sua religione, del suo orientamento sessuale, della sua nazionalità, della sua lingua o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(28)

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(29)

La presente decisione quadro non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all’articolo 33 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

TITOLO I

MANDATO EUROPEO DI RICERCA DELLE PROVE (MER)

Articolo 1

Definizione del MER e obbligo di darvi esecuzione

1.   Il MER è una decisione giudiziaria emessa da un’autorità competente di uno Stato membro allo scopo di acquisire oggetti, documenti e dati da un altro Stato membro ai fini del loro uso nei procedimenti di cui all’articolo 5.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione al MER in base al principio del reciproco riconoscimento e in conformità delle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   La presente decisione quadro non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a)

«Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale il MER è stato emesso;

b)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro nel cui territorio gli oggetti, i documenti o i dati sono situati o, nel caso di dati elettronici, direttamente accessibili ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;

c)

«autorità di emissione»:

i)

un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero; o

ii)

qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l’acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale;

d)

«autorità di esecuzione»: un’autorità competente, in base alla legislazione nazionale di attuazione della presente decisione quadro, a riconoscere o a eseguire il MER conformemente alla presente decisione quadro;

e)

«perquisizione o sequestro»: qualsiasi misura di procedura penale in base alla quale una persona fisica o giuridica è tenuta, per legge, a fornire o partecipare a fornire oggetti, documenti o dati e che, se la persona non vi si conforma, può diventare esecutiva senza il consenso della persona stessa o può dar adito a una sanzione.

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, a norma del proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell’articolo 2, lettere c) e d), allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2.   Gli Stati membri che vogliano avvalersi della possibilità di designare un’autorità centrale o più di un’autorità centrale conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, comunicano al segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all’autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato membro di emissione.

3.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 4

Ambito di applicazione del MER

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il MER può essere emesso, alle condizioni di cui all’articolo 7, allo scopo di acquisire nello Stato di esecuzione gli oggetti, i documenti o i dati necessari nello Stato di emissione ai fini dei procedimenti di cui all’articolo 5. Il MER riguarda gli oggetti, i documenti e i dati ivi specificati.

2.   Il MER non è emesso allo scopo di richiedere all’autorità di esecuzione di:

a)

condurre interrogatori, raccogliere dichiarazioni o avviare altri tipi di audizioni di indiziati, testimoni, periti o di qualsiasi altra parte;

b)

procedere ad accertamenti corporali o prelevare materiale biologico o dati biometrici direttamente dal corpo di una persona, ivi compresi campioni di DNA o impronte digitali;

c)

acquisire informazioni in tempo reale, ad esempio attraverso l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta dell’indiziato o il controllo dei movimenti su conti bancari;

d)

condurre analisi di oggetti, documenti o dati esistenti;

e)

ottenere dati sulle comunicazioni conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

3.   Lo scambio di informazioni sulle condanne penali estratte dai casellari giudiziari è effettuato ai sensi della decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario (8), e di altri strumenti pertinenti.

4.   Il MER può essere emesso per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati di cui al paragrafo 2, laddove tali oggetti, documenti o dati sono già in possesso dell’autorità di esecuzione prima dell’emissione del MER.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, il MER, se indicato dall’autorità di emissione, riguarda anche qualsiasi altro oggetto, documento o dato scoperto dall’autorità di esecuzione nel corso dell’esecuzione del MER e da essa ritenuto, senza ulteriori indagini, pertinente al procedimento ai cui fini è stato emesso il MER.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2, il MER, se richiesto dall’autorità di emissione, può riguardare anche la raccolta di dichiarazioni di persone presenti all’atto dell’esecuzione del MER e direttamente collegate all’oggetto dello stesso. Per la raccolta di tali dichiarazioni sono altresì di applicazione le norme pertinenti dello Stato di esecuzione applicabili ai casi nazionali.

Articolo 5

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un MER

Il MER può essere emesso:

a)

in relazione a procedimenti penali avviati da un’autorità giudiziaria o che saranno presentati alla stessa con riferimento a un illecito penale in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione;

b)

in procedimenti avviati dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione a titolo di violazioni di norme giuridiche e quando la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;

c)

in procedimenti avviati dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione perché configurano violazioni di norme giuridiche e quando la decisione può dar luogo a ulteriori procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;

d)

in collegamento con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Articolo 6

Contenuto e forma del MER

1.   Il MER di cui al formulario che figura in allegato è completato e firmato dall’autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

2.   Il MER è compilato o tradotto dallo Stato di emissione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che accetterà i mandati o la traduzione di un mandato in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

TITOLO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 7

Condizioni di emissione del MER

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché il MER sia emesso soltanto quando l’autorità di emissione è certa che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

ottenere gli oggetti, i documenti o i dati richiesti è necessario e proporzionato ai fini dei procedimenti di cui all’articolo 5;

b)

tali oggetti, documenti o dati possono essere acquisiti in base alla legislazione dello Stato di emissione in un caso analogo, qualora disponibili anche nel territorio dello Stato di emissione, sebbene in applicazione di misure procedurali eventualmente diverse.

Queste condizioni sono valutate soltanto nello Stato di emissione per ogni caso.

Articolo 8

Trasmissione del MER

1.   Il MER può essere trasmesso all’autorità competente di uno Stato membro in cui l’autorità competente dello Stato di emissione abbia motivi legittimi per ritenere che si trovino o, nel caso di dati elettronici, che siano direttamente accessibili in base alla legislazione dello Stato di esecuzione oggetti, documenti o dati pertinenti. Esso è trasmesso senza indugio dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l’autenticità. Tutte le ulteriori comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione.

2.   Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, se previsto dall’ordinamento giuridico nazionale, più di un’autorità centrale per assistere le autorità competenti. Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno lo rende necessario, affidare alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative del MER e della corrispondenza ufficiale a esso relativa.

3.   Se l’autorità di emissione lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

4.   Qualora non sia nota l’autorità di esecuzione, l’autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere le informazioni dallo Stato di esecuzione.

5.   L’autorità dello Stato di esecuzione che riceva un MER, qualora non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d’ufficio il MER all’autorità di esecuzione e ne informa l’autorità di emissione.

6.   Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all’autenticità di un documento necessario all’esecuzione del MER è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l’intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 9

MER relativo a un MER precedente o a una decisione di blocco dei beni

1.   Quando l’autorità di emissione emette un MER che integra un precedente MER o che dà seguito a una decisione di blocco dei beni trasmessa ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI, lo indica nel MER in conformità del formulario che figura in allegato.

2.   Quando, a norma delle disposizioni in vigore, l’autorità di emissione partecipa all’esecuzione del mandato nello Stato di esecuzione, essa può indirizzare, senza pregiudizio delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, un MER che integra il MER precedente direttamente all’autorità di esecuzione competente mentre è presente in detto Stato.

Articolo 10

Condizioni relative all’utilizzo di dati di carattere personale

1.   I dati di carattere personale acquisiti in applicazione della presente decisione quadro possono essere utilizzati dallo Stato di emissione:

a)

ai fini dei procedimenti per i quali può essere emesso il MER;

b)

ai fini di altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);

c)

ai fini della prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

Per qualsiasi altra finalità, diversa da quanto enunciato alle lettere a), b) e c), i dati di carattere personale acquisiti in applicazione della presente decisione quadro possono essere utilizzati soltanto previa autorizzazione dello Stato di esecuzione, salvo che lo Stato di emissione abbia ottenuto il consenso della persona interessata.

2.   A seconda delle circostanze del caso specifico, lo Stato di esecuzione può chiedere allo Stato membro al quale i dati di carattere personale sono stati trasferiti di fornire informazioni sull’uso degli stessi.

3.   Il presente articolo non si applica ai dati di carattere personale acquisiti da uno Stato membro in applicazione della presente decisione quadro e provenienti da tale Stato membro.

TITOLO III

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo 11

Riconoscimento ed esecuzione

1.   L’autorità di esecuzione riconosce un MER trasmesso conformemente all’articolo 8 senza imporre altre formalità, e prende immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo in cui un’autorità dello Stato di esecuzione acquisirebbe gli oggetti, i documenti o i dati, a meno che essa non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti nell’articolo 13, ovvero uno dei motivi di rinvio previsti nell’articolo 16.

2.   Lo Stato di esecuzione è competente per scegliere le misure che conformemente alla legislazione nazionale assicurano la messa a disposizione di oggetti, documenti o dati richiesti dal MER e per decidere se è necessario ricorrere a misure coercitive per fornire tale assistenza. Ogni provvedimento reso necessario dal MER è adottato secondo le norme procedurali dello Stato di esecuzione.

3.   Ciascuno Stato membro assicura:

i)

che le misure che sarebbero disponibili in un caso nazionale analogo nello Stato di esecuzione lo siano anche ai fini dell’esecuzione del MER;

e

ii)

che le misure, tra cui perquisizione o sequestro, siano disponibili ai fini dell’esecuzione del MER quando questo è connesso con uno qualsiasi dei reati di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

4.   Se l’autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e il MER non è stato convalidato da una di tali autorità nello Stato di emissione, l’autorità di esecuzione può, nel caso specifico, decidere di non disporre la perquisizione o il sequestro ai fini dell’esecuzione del MER. Prima di adottare tale decisione, l’autorità di esecuzione consulta l’autorità competente dello Stato di emissione.

5.   Uno Stato membro può, in occasione dell’adozione della presente decisione quadro, procedere a una dichiarazione o a una successiva notifica al segretariato generale del Consiglio, richiedendo tale convalida in tutti i casi in cui l’autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e laddove le misure necessarie per eseguire il MER debbano essere disposte o controllate da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero a norma della legislazione dello Stato di esecuzione in un caso nazionale analogo.

Articolo 12

Formalità da assolvere nello Stato di esecuzione

L’autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione. Il presente articolo non crea l’obbligo di prendere misure coercitive.

Articolo 13

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1.   Il riconoscimento o l’esecuzione del MER può essere rifiutato nello Stato di esecuzione:

a)

qualora la sua esecuzione sia contraria al principio ne bis in idem;

b)

qualora, nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, il MER si riferisca ad atti che non costituiscono reato a norma della legislazione dello Stato di esecuzione;

c)

qualora non sia possibile eseguire il MER con una qualsiasi delle misure a disposizione dell’autorità di esecuzione nel caso specifico conformemente all’articolo 11, paragrafo 3;

d)

qualora il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l’esecuzione dello stesso;

e)

qualora, nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 4 o 5, il MER non sia stato convalidato;

f)

qualora il MER si riferisca ai reati che:

i)

a norma della legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in toto o per una parte importante o essenziale nel suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio; o

ii)

sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e la legislazione dello Stato di esecuzione non consente l’azione penale per tali reati quando siano stati commessi al di fuori del suo territorio;

g)

qualora, in un caso specifico, la sua esecuzione leda interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l’uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;

h)

qualora il formulario che figura nell’allegato sia incompleto o manifestamente incorretto e non sia stato completato o corretto entro un termine ragionevole stabilito dall’autorità di esecuzione.

2.   La decisione di rifiuto dell’esecuzione o del riconoscimento del MER ai sensi del paragrafo 1 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione. Qualora il MER sia stato emesso da un’autorità giudiziaria di cui all’articolo 2, lettera c), punto ii), e non sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione, la decisione può anche essere presa da qualunque altra autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione se previsto da tale legislazione.

3.   Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera f), punto i), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 in circostanze eccezionali e caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e in particolare stabilendo se una parte importante o essenziale del comportamento si sia verificata nello Stato di emissione, se il MER riguardi un atto che non costituisce reato penale ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e se per la sua esecuzione sia necessario effettuare perquisizioni e sequestri.

4.   Se intende far ricorso al motivo di rifiuto di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), l’autorità competente consulta l’Eurojust prima di prendere la decisione.

Se l’autorità competente non è d’accordo con il parere dell’Eurojust, gli Stati membri assicurano che essa fornisca i motivi della sua decisione e che il Consiglio ne sia informato.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), g) e h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, in toto o in parte, a un MER, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con mezzi opportuni l’autorità competente dello Stato di emissione e, nel caso, chiede a quest’ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

Articolo 14

Doppia incriminazione

1.   Il riconoscimento o l’esecuzione del MER non è subordinato alla verifica della doppia incriminazione se non è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro.

2.   Se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per eseguire il MER, i seguenti reati, qualora siano punibili nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni e quali definiti dalla legislazione di detto Stato membro, non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminazione in alcuna circostanza:

partecipazione a un’organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (9),

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l’euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

sequestro di persona, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

rapina organizzata o a mano armata,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

truffa,

racket ed estorsione,

contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

violenza sessuale,

incendio doloso,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aeromobile/nave,

sabotaggio.

3.   Qualora il MER non si riferisca ad alcuno dei reati di cui al paragrafo 2 e l’esecuzione dello stesso comporti il ricorso alla perquisizione o al sequestro, il riconoscimento o l’esecuzione del MER può essere subordinato alla condizione della doppia incriminazione.

In relazione a reati in materia di tasse o imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento o l’esecuzione del mandato non può essere rifiutato a motivo del fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione.

4.   Il Consiglio esamina ulteriormente la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 3 entro il 19 gennaio 2014, alla luce delle informazioni trasmesse al Consiglio stesso.

5.   Il Consiglio può decidere, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di inserire altre categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 2.

Articolo 15

Scadenze per il riconoscimento, l’esecuzione e il trasferimento

1.   Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto delle scadenze stabilite nel presente articolo. Se l’autorità di emissione ha indicato nel MER che, a motivo di scadenze procedurali o altre circostanze particolarmente urgenti, è necessario un termine più breve, l’autorità di esecuzione tiene nel massimo conto possibile tale esigenza.

2.   La decisione di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione è adottata quanto prima possibile e, fatto salvo il paragrafo 4, entro 30 giorni dalla ricezione del MER da parte dell’autorità di esecuzione competente.

3.   Salvo qualora sussistano motivi di rinvio in virtù dell’articolo 16 o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l’autorità di esecuzione ne prende possesso senza indugio e, fatto salvo il paragrafo 4, non oltre 60 giorni dalla ricezione del MER da parte dell’autorità di esecuzione competente.

4.   Se per l’autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui rispettivamente ai paragrafi 2 o 3, tale autorità informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per soddisfare la richiesta.

5.   Salvo quando sia pendente un ricorso presentato a norma dell’articolo 18 o esistano motivi di rinvio in virtù dell’articolo 16, lo Stato di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo gli oggetti, i documenti o i dati acquisiti in forza del MER allo Stato di emissione.

6.   Nel trasferire gli oggetti, i documenti o i dati ricevuti, l’autorità di esecuzione indica se pretende che siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione.

Articolo 16

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell’esecuzione

1.   Il riconoscimento del MER può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando:

a)

il formulario che figura nell’allegato è incompleto o manifestamente scorretto, fino al momento in cui sia stato completato o corretto; oppure

b)

in uno dei casi di cui all’articolo 11, paragrafi 4 o 5, il MER non è stato convalidato, fino al momento in cui sia stata effettuata la convalida.

2.   L’esecuzione del MER può essere rinviata nello Stato di esecuzione quando:

a)

l’esecuzione dello stesso potrebbe pregiudicare un’indagine o un’azione penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole; oppure

b)

gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono già utilizzati nell’ambito di un altro procedimento, fino a che non siano più necessari a tale scopo.

3.   La decisione di rinviare il riconoscimento o l’esecuzione del MER a norma dei paragrafi 1 e 2 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione. Qualora il MER sia stato emesso da un’autorità giudiziaria di cui all’articolo 2, lettera c), punto ii), e non sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero nello Stato di emissione, la decisione può anche essere presa da qualunque altra autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione se previsto da tale legislazione.

4.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l’autorità di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l’esecuzione del MER e ne informa la pertinente autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta.

Articolo 17

Obbligo di informazione

L’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione:

1)

immediatamente, con qualsiasi mezzo:

a)

se, durante l’esecuzione del MER, l’autorità di esecuzione ritiene, senza ulteriori indagini, che possa essere opportuno ricorrere a misure investigative non previste inizialmente o che non era stato possibile specificare all’atto dell’emissione del MER, per consentire all’autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico;

b)

se l’autorità competente dello Stato di esecuzione stabilisce che il MER non è stato eseguito in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione;

c)

se l’autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può ottemperare alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione in conformità dell’articolo 12.

Su richiesta dell’autorità di emissione, l’informazione è confermata senza indugio con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta;

2)

senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

a)

della trasmissione del MER all’autorità competente responsabile dell’esecuzione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;

b)

dell’eventuale decisione presa conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del MER, con i motivi che la giustificano;

c)

del rinvio dell’esecuzione o del riconoscimento del MER, dei motivi di tale rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso;

d)

dell’impossibilità di dare esecuzione al MER in quanto gli oggetti, i documenti o i dati sono scomparsi, sono stati distrutti o non si trovano nel luogo indicato nel MER ovvero, anche dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato di emissione, in quanto l’ubicazione degli oggetti, dei documenti o dei dati non risulta indicata con sufficiente precisione.

Articolo 18

Mezzi d’impugnazione

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d’impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l’esecuzione di un MER a norma dell’articolo 11. Gli Stati membri possono limitare l’impugnazione prevista al presente paragrafo ai casi in cui il MER è eseguito con il ricorso a misure coercitive. L’azione è promossa dinanzi a un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.

2.   Le ragioni di merito su cui si basa il MER, compreso il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7, possono essere impugnate soltanto mediante un’azione dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione. Lo Stato di emissione assicura l’applicabilità dei mezzi d’impugnazione che sono disponibili in un caso nazionale analogo.

3.   Gli Stati membri assicurano che i termini entro i quali promuovere l’azione di cui ai paragrafi 1 e 2 siano applicati in modo atto a garantire che i soggetti interessati dispongano di un mezzo d’impugnazione effettivo.

4.   Se l’azione è promossa nello Stato di esecuzione, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione è informata di tale azione e dei relativi motivi, affinché possa presentare le argomentazioni che reputa necessarie. Essa è altresì informata dell’esito dell’azione.

5.   L’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione prendono le misure atte ad agevolare l’esercizio del diritto di intentare le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2, segnatamente fornendo ai soggetti interessati le opportune informazioni.

6.   Lo Stato di esecuzione può sospendere il trasferimento di oggetti, documenti o dati in attesa dell’esito del ricorso.

Articolo 19

Risarcimento

1.   Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della legislazione nazionale, è responsabile del danno causato a uno dei soggetti di cui all’articolo 18 dall’esecuzione di un MER che gli è stato trasmesso a norma dell’articolo 8, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è imputabile alla condotta dello Stato di esecuzione.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Controllo dell’effettiva attuazione della presente decisione quadro

1.   Uno Stato membro che nell’esecuzione dei mandati europei di ricerca delle prove abbia incontrato ripetutamente, a motivo di un altro Stato membro, problemi che non è stato possibile risolvere mediante consultazione, ne informa il Consiglio al fine di assisterlo nella valutazione dell’attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.

2.   Il Consiglio procede a un esame, in particolare, dell’applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri.

Articolo 21

Nesso con altri strumenti giuridici

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 e senza pregiudizio dell’applicazione degli strumenti giuridici vigenti nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, la presente decisione quadro coesiste con gli strumenti giuridici vigenti tra gli Stati membri nella misura in cui detti strumenti riguardano richieste di assistenza giudiziaria finalizzate all’acquisizione di prove che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro.

2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le autorità di emissione fanno affidamento sul MER qualora gli oggetti, i documenti o i dati richiesti dallo Stato di esecuzione rientrino nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro.

3.   Le autorità di emissione possono ricorrere all’assistenza giudiziaria reciproca per ottenere oggetti, documenti o dati che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro se fanno parte di una più ampia richiesta di assistenza oppure se l’autorità di emissione ritiene che nel caso specifico ciò possa facilitare la cooperazione con lo Stato di esecuzione.

4.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali successivamente all’entrata in vigore della presente decisione quadro, nella misura in cui questi consentono di estendere o ampliare gli obiettivi della decisione stessa e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione dei mezzi di prova che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro.

5.   Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 4 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

6.   Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute prima del 19 gennaio 2011 continuano a essere disciplinate dagli strumenti in vigore sull’assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 23

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 19 gennaio 2011.

2.   Entro il 19 gennaio 2011 gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei loro rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi che incombono loro in forza della presente decisione quadro.

3.   Uno Stato membro che intenda recepire nella legislazione nazionale il motivo di rifiuto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), ne dà notifica al segretario generale del Consiglio al momento dell’adozione della presente decisione quadro mediante dichiarazione.

4.   La Germania può, mediante una dichiarazione, riservarsi il diritto di subordinare l’esecuzione di un MER alla verifica della doppia incriminazione nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l’estorsione o la truffa se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per l’esecuzione del MER, salvo se l’autorità di emissione abbia dichiarato che, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, il reato in questione soddisfa i criteri indicati nella dichiarazione.

Qualora intenda avvalersi del presente paragrafo, la Germania notifica una dichiarazione in tal senso al segretario generale del Consiglio all’atto dell’adozione della presente decisione quadro. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Entro il 19 gennaio 2012 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio indicando in quale misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, nel caso, di proposte legislative.

6.   Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri, alla Commissione e all’Eurojust le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 6 e 11 del presente articolo.

Articolo 24

Riesame

1.   Anteriormente al 1o maggio di ogni anno, ciascuno Stato membro informa il Consiglio e la Commissione delle eventuali difficoltà incontrate durante l’anno civile precedente nell’esecuzione del MER relativamente all’articolo 13, paragrafo 1.

2.   All’inizio di ogni anno civile la Germania informa il Consiglio e la Commissione del numero di casi in cui è stato applicato, nel corso dell’anno precedente, il motivo di rifiuto del riconoscimento o di rifiuto dell’esecuzione di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

3.   Al massimo entro il 19 gennaio 2014, la Commissione redige una relazione basata sulle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2, corredandola delle iniziative che reputa appropriate. In base a detta relazione il Consiglio riesamina la presente decisione quadro per valutare se debbano essere abrogate o modificate le disposizioni seguenti:

articolo 13, paragrafi 1 e 3,

articolo 23, paragrafo 4.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 452.

(2)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(3)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(4)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(5)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

(6)  GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1.

(7)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

(8)  GU L 322 del 9.12.2005, pag. 33.

(9)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.


ALLEGATO

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DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Qualora l’esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove ai sensi della decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (1), richieda una perquisizione o un sequestro, la Repubblica federale di Germania si riserva il diritto, in virtù dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale decisione quadro, di subordinare l’esecuzione alla verifica della doppia incriminazione in caso di reati riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l’estorsione nonché la truffa, quali elencati all’articolo 14, paragrafo 2, di detta decisione quadro, a meno che l’autorità di emissione abbia dichiarato che il reato in questione risponde, in base alla legislazione dello Stato di emissione, ai seguenti criteri:

Terrorismo:

un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione della convenzione internazionale relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare del 13 aprile 2005, della convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo o ai sensi delle convenzioni menzionate nel relativo allegato, oppure

atto punibile a norma della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), oppure

un atto vietato ai sensi della risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 14 settembre 2005.

Criminalità informatica: Reati definiti nella decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (3), o nella sezione I, titolo I, della Convenzione europea sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001.

Razzismo e xenofobia: Reati definiti nell’azione comune 96/443/GAI del Consiglio del 15 luglio 1996 nell’ambito dell’azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (4).

Sabotaggio: Atti che provocano illegalmente ed intenzionalmente danni massicci a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

Racket ed estorsione: Richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione beni, promesse, redditi o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza.

Truffa: Ricorso a nomi falsi, a false qualità o a mezzi fraudolenti per abusare della fiducia o della buona fede delle persone al fine di appropriarsi di beni altrui.


(1)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.

(2)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(3)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

(4)  GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.


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