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Document 32008D0708

    2008/708/CE: Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2007 , relativa all'aiuto di Stato C 34/06 (ex N 29/05 ed ex CP 13/04), che la Repubblica federale di Germania intende concedere per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in Renania settentrionale-Vestfalia [notificata con il numero C(2007) 5109] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 236 del 3.9.2008, p. 10–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/708/oj

    3.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 236/10


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 ottobre 2007

    relativa all'aiuto di Stato C 34/06 (ex N 29/05 ed ex CP 13/04), che la Repubblica federale di Germania intende concedere per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in Renania settentrionale-Vestfalia

    [notificata con il numero C(2007) 5109]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/708/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai suddetti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDURA

    (1)

    Con lettera datata 26 gennaio 2004 la Commissione ha chiesto al governo tedesco ulteriori informazioni riguardo alle notizie della stampa relative a un aiuto di Stato per l'introduzione della televisione digitale terrestre («DVB-T») in Renania settentrionale-Vestfalia (di seguito anche «NRW»). Il governo tedesco ha fornito tali informazioni con lettera datata 23 marzo 2004 (protocollata lo stesso giorno). Il 2 giugno 2004 i servizi della Commissione hanno incontrato l'autorità responsabile della misura in esame, ossia la Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (di seguito «LfM») e il 10 dicembre 2004 hanno incontrato i rappresentanti del Land Renania settentrionale-Vestfalia.

    (2)

    Con lettera datata 13 gennaio 2005 (protocollata lo stesso giorno) il governo tedesco ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, una misura per promuovere l'introduzione della DVB-T in NRW. Il governo tedesco ha notificato la misura per ragioni di certezza giuridica.

    (3)

    Con lettera datata 10 marzo 2005 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, fornite dal governo tedesco in seguito alla proroga del termine con lettera datata 29 aprile 2005 (protocollata lo stesso giorno). Il 23 giugno 2005 ha avuto luogo un incontro tra i servizi della Commissione e i rappresentanti della LfM e del Land NRW, in occasione del quale la NRW ha fornito ulteriori informazioni.

    (4)

    Il 9 novembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione definitiva con la quale dichiarava incompatibile con il mercato comune il finanziamento pubblico della DVB-T nella regione di Berlino-Brandeburgo (2). Essendo i due casi analoghi, la Commissione e la Germania hanno concordato di sospendere la procedura di notifica (3), per consentire alle autorità di valutare le implicazioni del caso Berlino-Brandeburgo in relazione al caso NRW. Nel frattempo è stata sospesa anche la procedura di notifica in relazione a una misura analoga riguardante il Land Baviera, notificata alla Commissione l'8 dicembre 2004 (4).

    (5)

    Con lettera datata 12 aprile 2006 la Commissione ha invitato la Germania a comunicare entro un mese la propria posizione riguardo alla procedura di notifica in corso. Con lettera datata 12 maggio 2006 (protocollata lo stesso giorno) la Germania ha comunicato alla Commissione che non intendeva revocare o modificare la misura notificata relativa alla NRW.

    (6)

    Con lettera datata 19 luglio 2006 la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto in questione. La decisione della Commissione di avviare tale procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

    (7)

    In seguito alla proroga del termine la Germania ha formulato le proprie osservazioni, con lettera datata 4 ottobre 2006 (protocollata lo stesso giorno), in relazione alla decisione di avviare la procedura. Alla Commissione sono inoltre pervenute le osservazioni formulate dalla European Satellite Operators Association (di seguito «ESOA») (6), dal Verband Privater Kabelnetzbetreiber e. V. (di seguito «ANGA») (7) e da ish NRW GmbH (di seguito «ish») (8).

    (8)

    La Commissione ha inoltrato tali osservazioni alla Germania con lettera datata 19 dicembre 2006, invitandola a commentarle. In seguito alla proroga del termine le autorità competenti hanno formulato le proprie osservazioni con lettera datata 16 febbraio 2007 (protocollata lo stesso giorno). Il 19 aprile 2007 la Commissione ha incontrato i rappresentanti della LfM per un ultimo scambio di vedute prima di procedere alla valutazione finale. Con messaggio di posta elettronica datato 24 maggio 2007 la Commissione ha inviato un'ulteriore richiesta di informazioni, alla quale la Germania ha risposto con messaggio di posta elettronica datato 5 luglio 2007 (protocollato il 6 luglio 2007).

    II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

    1.   CONTESTO

    (9)

    La misura notificata riguarda l'introduzione della televisione digitale terrestre in Renania settentrionale-Vestfalia. Essa rientra nel quadro della digitalizzazione della radiodiffusione, che riguarda attualmente tutte le piattaforme di trasmissione del segnale radiotelevisivo (via cavo, via satellite e trasmissione terrestre).

    (10)

    In tutte le piattaforme di trasmissione il principale vantaggio della digitalizzazione è dato dalla maggiore capacità di trasmissione grazie a un più efficiente utilizzo dello spettro di frequenze. Ciò permette di offrire nuovi e migliori servizi radiotelevisivi. Inoltre, la progressiva cessazione dei servizi di televisione analogica terrestre permetterebbe di liberare e riutilizzare le frequenze e il potenziale ingresso di nuovi operatori potrebbe stimolare la concorrenza e l'innovazione. È per questi motivi che la Commissione sostiene attivamente la digitalizzazione (9). Sia la Germania che gli altri Stati membri si trovano attualmente in questa fase di transizione, il cui obiettivo principale è abolire completamente entro l'inizio del 2012 la trasmissione analogica in tutti i paesi dell'UE (10).

    (11)

    Per promuovere la digitalizzazione della radiodiffusione in Germania, alla fine del 1997 è stata varata, con decisione del governo federale tedesco adottata tenendo conto di una decisione dei ministri-presidenti dei Länder, la cosiddetta Initiative Digitaler Rundfunk (iniziativa radiodiffusione digitale, «IDR»). Nel quadro dell'iniziativa il governo federale, i Länder e i vari operatori di mercato hanno elaborato una serie di raccomandazioni in materia di digitalizzazione. Nell'agosto 1998 il governo federale ha approvato una prima relazione sull'IDR, sulla base della quale è stato poi sviluppato lo «Startszenario 2000» (piano di lancio 2000) (11). Il piano prevede tra l'altro che la digitalizzazione della radiodiffusione via cavo, via satellite e terrestre venga completata entro il 2010.

    (12)

    In NRW il passaggio al digitale viene gestito dalla LfM. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge sui media della Renania settentrionale-Vestfalia (12) (Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen, di seguito «LMG NRW») «la LfM promuove e accompagna il passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale». Nell'ambito del passaggio al digitale, essa deve garantire «l'offerta di un'ampia gamma di programmi attraverso una combinazione di diverse piattaforme di trasmissione a condizioni adeguate». Un ulteriore compito della LfM consiste nella supervisione delle emittenti radiotelevisive private.

    (13)

    Nell'ambito della digitalizzazione della trasmissione terrestre, via cavo e via satellite, la misura in esame riguarda solamente la transizione nel campo della trasmissione terrestre. La radiodiffusione digitale terrestre riguarda generalmente due categorie di operatori, che in taluni casi possono essere integrati verticalmente: gli operatori di rete, che curano la trasmissione del segnale radiotelevisivo, e le emittenti radiotelevisive, che elaborano i contenuti e li offrono sotto forma di pacchetti di programmi.

    (14)

    Negli anni ’80, con l'avvento del cavo e del satellite, la quota di mercato della trasmissione terrestre è fortemente diminuita in Germania. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, negli anni ’80 l'installazione delle reti cablate ha beneficiato di ingenti aiuti da parte dello Stato (13). Le autorità tedesche affermano che in Germania quasi tutti gli utenti domestici possono ricevere gratuitamente i programmi televisivi via satellite.

    (15)

    Il suddetto calo della quota di mercato della trasmissione terrestre appare nel seguente grafico, che figura anche nella decisione di avvio della procedura d'esame.

    Grafico 1

    quota di mercato della trasmissione terrestre in Germania e in NRW (14)

    Image

    (16)

    Dall'inizio del passaggio alla televisione digitale (2004) il calo della quota di mercato della trasmissione terrestre si è stabilizzato e nel 2005 ha registrato un'inversione di tendenza. In base alla relazione del 2007 sulla digitalizzazione (15), a metà del 2007 le diverse piattaforme di trasmissione erano ripartite come segue in Germania: 53,7 % cavo, 42,5 % satellite, 11,5 % terrestre (con un aumento del 2 % rispetto al 2006). La relazione segnalava un forte aumento della televisione digitale terrestre: 3,6 milioni di utenti domestici (quasi il doppio rispetto all'anno precedente) avevano accesso alla DVB-T. Inoltre, la digitalizzazione della trasmissione terrestre aveva raggiunto quasi il 90 %. La relazione sulla digitalizzazione illustra anche la diffusione della DVB-T su base geografica (16). Secondo tali dati, in NRW le quote di mercato in termini di spettatori nelle cosiddette zone principali (che comprendono soltanto le aree nelle quali si riceve la DVB-T) sono salite dal 9,5 % nel 2005 al 16,5 % nel 2007 (cfr. grafico 2).

    Grafico 2

    quota di mercato della trasmissione digitale terrestre in Germania e in NRW dopo il passaggio al digitale

    Image

    (17)

    Dal punto di vista tecnico, lo sviluppo della televisione digitale terrestre richiede l'adeguamento degli apparati di trasmissione da parte degli operatori di rete nonché l'assegnazione delle frequenze di trasmissione. Per poter sfruttare concretamente i vantaggi della digitalizzazione, è necessario cessare progressivamente la trasmissione analogica. Nella fase in cui la trasmissione analogica e quella digitale vengono gestite parallelamente (la cosiddetta fase «simulcast») lo switch-over può effettivamente aggravare la scarsità di frequenze disponibili (17). Per evitare tale fenomeno e ridurre al minimo i costi della trasmissione parallela, gli operatori del mercato devono concordare una data comune per lo switch-off analogico e il contemporaneo passaggio al digitale. Data la complessità del passaggio alla televisione digitale terrestre, lo Startszenario 2000 prevede un'introduzione graduale della DVB-T nei singoli Länder, partendo da quelli con una maggiore densità demografica (18).

    (18)

    Come prima iniziativa in NRW la LfM (19) ha deciso, il 27 novembre 1998, di avviare un progetto sperimentale di DVB-T, attuato successivamente nel 1999 e nel 2000 a Colonia. Per realizzare gli obiettivi dello Startszenario 2000 le autorità della NRW si sono dette disposte a collaborare con le autorità competenti dei Länder settentrionali Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein, Amburgo e Brema e di attuare simultaneamente, e quindi in maniera più efficiente, la digitalizzazione della trasmissione terrestre.

    (19)

    Il 20 ottobre 2003 la LfM, le emittenti pubbliche ARD, ZDF e WDR Köln (di seguito «emittenti pubbliche») (20), le emittenti private RTL Television («RTL»), VOX Film und Fernseh-GmbH & Co. KG («VOX») e ProSiebenSat.1 Media AG («ProSiebenSat.1») hanno siglato a Colonia l'accordo per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in Renania settentrionale-Vestfalia. Questo accordo generale stabiliva che, dopo essere stata introdotta con successo nella regione di Berlino-Potsdam, la DVB-T sarebbe stata introdotta successivamente negli agglomerati urbani di Colonia/Bonn e Düsseldorf/bacino della Ruhr. L'accordo non conteneva alcun dettaglio riguardo alle previste misure di finanziamento. Esso stabiliva solamente che «come misura di sostegno la LfM avrebbe finanziato le infrastrutture tecniche per la diffusione della DVB-T in Renania settentrionale-Vestfalia». L'allegato dell'accordo fa inoltre riferimento all'elaborazione di un piano di finanziamento per le fasce sociali vulnerabili (21).

    (20)

    L'accordo generale del 20 ottobre 2003 è stato integrato dall'accordo di cooperazione per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in Renania settentrionale-Vestfalia, firmato dalle stesse parti (WRD a nome di ARD) e dal Land NRW il 10 dicembre 2003. L'accordo di cooperazione fissa i principi comuni per la comunicazione nel settore della DVB-T e designa gli organi preposti alla sua esecuzione: il comitato direttivo, responsabile del processo decisionale, e l'ufficio progetti, responsabile dell'esecuzione. L'ufficio progetti è stato istituito il 14 gennaio 2004 mediante un contratto tra LfM (LfM Nova GmbH), WDR (anch'essa a nome di ARD) e ZDF.

    (21)

    La capacità totale di trasmissione della rete DVB-T comprende sei multiplex (22), che ospitano complessivamente 24 canali negli agglomerati urbani di Colonia/Bonn e Düsseldorf/bacino della Ruhr. Per poter avviare la trasmissione digitale terrestre, occorre assegnare le necessarie frequenze mediante licenze, che autorizzano le emittenti a trasmettere i loro programmi e gli operatori di rete a gestire la piattaforma DVB-T. Per la trasmissione di programmi negli agglomerati urbani di Colonia/Bonn e Düsseldorf/bacino della Ruhr è stato concesso un multiplex a ciascuna emittente pubblica (ARD, ZDF e WDR). La capacità prevista per le emittenti radiotelevisive private è stata ripartita dalla LfM mediante un appalto e le relative licenze DVB-T sono state assegnate il 14 maggio 2004. Le licenze per la gestione della rete sono state rilasciate dall'Authority per le telecomunicazioni e le poste (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post — RegTP), ossia l'attuale Bundesnetzagentur für Elektrizität, Telekommunikation, Post und Eisenbahn (BNetzA — Agenzia federale dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni, delle poste e delle ferrovie) nel 2004 (per ulteriori dettagli riguardanti la procedura di appalto cfr. i considerando da 24 a 30).

    (22)

    In base ai termini stabiliti nell'accordo generale del 20 ottobre 2003, la trasmissione digitale terrestre è stata introdotta nell'area Colonia/Bonn e nell'area Düsseldorf/bacino della Ruhr rispettivamente il 24 maggio 2004 e l'8 novembre 2004. In concomitanza con l'introduzione della DVB-T è stata interrotta la trasmissione analogica terrestre delle emittenti radiotelevisive private. Tuttavia, la trasmissione analogica terrestre dei tre programmi delle emittenti pubbliche (ARD-Das Erste, ZDF e WDR) è proseguita ancora per circa cinque mesi (simulcast) ed è poi stata interrotta nell'area Colonia/Bonn l'8 novembre 2004 e nell'area Düsseldorf/bacino della Ruhr il 4 aprile 2005. Il 19 novembre 2004 la LfM ha pubblicato la direttiva sul sostegno finanziario per la DVB-T (la cosiddetta Förderrichtlinie DVB-T), entrata in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 3 maggio 2004.

    (23)

    In seguito alla sua introduzione negli agglomerati urbani di Colonia/Bonn e Düsseldorf/bacino della Ruhr, la DVB-T è stata estesa anche ad altre aree della NRW. Il 29 maggio 2006 la DVB-T è stata introdotta anche nel Wuppertal e nella regione Ostwestfalen-Lippe. Nel Münsterland la DVB-T è arrivata il 12 giugno 2007 e nel novembre 2007 essa verrà estesa anche ad Aquisgrana e a Südwestfalen. A differenza di quanto è avvenuto nelle aree di Colonia/Bonn e Düsseldorf/bacino della Ruhr, in questo caso il passaggio al digitale riguarderà soltanto le emittenti radiotelevisive pubbliche e non quelle private (23).

    (24)

    In conformità dell'articolo 52 bis, comma 1, dello Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland (RStV — trattato sulla radiodiffusione nella Germania riunificata, stipulato da alcuni Länder) (24), l'articolo 28 della LMG NRW recita: «Nell'assegnare per la prima volta le capacità di trasmissione digitale terrestre è opportuno dare priorità alle emittenti televisive i cui programmi vengono diffusi nelle aree interessate in modalità analogica».

    (25)

    Il 14 novembre 2003 la LfM ha pubblicato il regolamento sull'assegnazione delle capacità di trasmissione terrestre per i programmi radiotelevisivi e i servizi di media (Zuweisungssatzung). La digitalizzazione imponeva tuttavia anche l'utilizzo dei canali analogici terrestri esistenti, assegnati a RTL Television (attraverso la RTL Television GmbH), VOX/DTCP (attraverso la VOX Film- und Fernseh GmbH & Co. KG, che appartiene al gruppo RTL insieme alla DTCP GmbH) e a SAT1 (Sat1 Satelliten Fernsehen GmbH, di seguito «ProSiebenSat.1»). Le relative licenze analogiche sono state rilasciate dalla LfM nel 2002 e nel 2003 e sarebbero scadute il 21 luglio 2008 (RTL Television), il 31 gennaio 2007 (VOX) e il 31 ottobre 2010 (SAT1). Con lettera datata 13 novembre 2003 la LfM ha chiesto alle emittenti radiotelevisive private RTL, VOX e ProSiebenSat.1 di dichiarare per iscritto la loro disponibilità a rinunciare ai loro canali analogici al fine di poter procedere con l'assegnazione delle capacità di trasmissione. Dopo aver ricevuto tale conferma da parte delle emittenti (25), la LfM ha annunciato il 4 dicembre 2003 la prima assegnazione di capacità di trasmissione DVB-T a emittenti private per le aree Colonia/Bonn e Düsseldorf/bacino della Ruhr (l'annuncio è stato pubblicato nel Landesministerialblatt del 30 dicembre 2003) (26).

    (26)

    L'appalto riguardava la capacità di trasmissione prevista per le emittenti radiotelevisive private, ossia tre multiplex, ovvero 12 canali per ciascun'area interessata. Sono inoltre stati fissati dei criteri di selezione qualora il numero dei richiedenti fosse superiore al numero dei canali disponibili e si rivelasse quindi necessario adottare una decisione sulle priorità. In conformità con la LMG NRW, tra i criteri applicati a tal fine vi era il contributo dato dal programma alla varietà dei programmi e delle emittenti e la presenza di un'emittente nella rete analogica terrestre (27). Il bando di gara non conteneva alcuna informazione riguardo ai costi della trasmissione di un programma via DVB-T e all'eventuale sostegno finanziario per il passaggio al digitale. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 3 marzo 2004.

    (27)

    La LfM ha ricevuto complessivamente 21 offerte da parte di emittenti e fornitori di servizi di media. Sia ProSiebenSat.1 che RTL hanno presentato domanda per un multiplex e offerto diversi pacchetti di programmi (28). Il 23 aprile 2004 la commissione per i media della LfM ha adottato una decisione riguardo all'assegnazione dei canali riservati alle emittenti radiotelevisive private. Sulla base di tale decisione il 14 maggio 2004 la LfM ha assegnato le relative licenze DVB-T, attribuendo un multiplex a ciascuna delle emittenti private RTL e ProSiebenSat.1 e ripartendo la capacità del terzo multiplex tra le seguenti emittenti: VIVA (VIVA Fernsehen GmbH), CNN (Turner Broadcasting Systems Deutschland GmbH), Eurosport (Eurosport S.A.) e onyx.tv/Terra Nova (Onyx Television GmbH) (29).

    (28)

    Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della LMG NRW, al quale fa riferimento anche il bando di gara, le prime licenze vengono rilasciate per un periodo minimo di quattro anni e un periodo massimo di dieci anni. In base alla decisione della LfM del 14 maggio 2004 le licenze assegnate a ProSiebenSat.1, RTL e CNN avevano una durata di cinque anni: le licenze di VIVA e Terra Nova scadevano rispettivamente il 2 dicembre 2008 e il 17 giugno 2009, mentre la licenza di Eurosport S.A. aveva una durata di tre anni. Terra Nova ha tuttavia interrotto il 1o luglio 2007 la trasmissione in DVB-T ed è stata sostituita da Tele 5 (TM-TV GmbH) (30), selezionata dalla LfM tra sette candidati. La tabella 1 riassume il passaggio al digitale nell'area di Colonia/Bonn, ivi compresa la fase simulcast per le emittenti pubbliche (escluse le emittenti radiotelevisive private, cfr. considerando 23).

    Tabella 1

    Trasmissione terrestre nell'area Colonia/Bonn prima e dopo il passaggio al digitale

    Canale di trasmissione

    TV analogica

    Area di servizio dal 4.4.2005

    Programmi dal 24.5.2004

    Programmi dall'8.11.2004

    Programmi dal 4.4.2005

    K 05

    Sat.1

     

    ARD-simulcast

    X

    X

    K 26

    ZDF

    Nazionale

    ZDF pacchetto

    ZDF pacchetto

    ZDF pacchetto

    K 29

    ZDF

    D

    ZDF simulcast

    RTL pacchetto

    RTL pacchetto

    K 34

    VOX

     

    ZDF pacchetto

    X

    X

    K 36

    RTL

    E

     

     

    Viva/Eurosport/CNN/Terra Nova (Tele 5 dall'1.7.2007)

    K 43

    ARD

    C

    RTL/VOX/ProSieben/Sat.1

    Pro7Sat.1 pacchetto

    Pro7Sat.1 pacchetto

    K 49

    WDR

    B

    WDR simulcast

    WDR pacchetto

    WDR pacchetto

    K 65

    X

    A

    ARD pacchetto

    ARD pacchetto

    ARD pacchetto

    K 66

    X

     

    N24/Kabel 1/RTL II Super RTL

    Viva/Eurosport/CNN/Terra Nova

    X

    Nota: i servizi di rete per i canali di trasmissione in DVB-T K26, K29, K36 e K43 vengono forniti da T-Systems, mentre i canali di trasmissione K49 e K65 sono stati assegnati a WDR, anche se i servizi di rete vengono forniti in parte anche da T-Systems. Le trasmissioni analogiche figurano in corsivo. Un «pacchetto» è un insieme di quattro programmi trasmesso attraverso un multiplex digitale. I canali DVB-T assegnati alle emittenti nell'area Düsseldorf/bacino della Ruhr non figurano nella tabella. Lo switch-over nell'area Colonia/Bonn era stato completato l'8 novembre 2004, ma a causa del passaggio al digitale nell'area Düsseldorf/ bacino della Ruhr il 4 aprile 2005 sono stati effettuati alcuni adeguamenti tecnici di minore entità in sede di assegnazione dei canali. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, dal completamento della fase simulcast i canali di trasmissione K05, K65 e K66 non vengono utilizzati per la trasmissione televisiva. La tabella ha una funzione puramente illustrativa.

    (29)

    Su richiesta della Cancelleria di Stato del Land NRW, l'Authority per la posta e le telecomunicazioni (di seguito «RegTP») ha avviato il 4 febbraio 2004 la procedura di assegnazione delle frequenze (31). Analogamente a quanto era accaduto con le emittenti radiotelevisive, anche gli operatori della rete analogica terrestre avevano rinunciato precedentemente alle loro licenze analogiche, la cui durata era illimitata. Il fabbisogno complessivo di trasmissione digitale è stato suddiviso in cinque aree di servizio (da A a E), che corrispondono ai singoli canali di trasmissione (multiplex digitali). La relativa deliberazione non menziona tuttavia che già il 27 novembre 2002 era stato pubblicato un appalto per un'ulteriore area di servizio a livello nazionale (32). L'area è stata assegnata a T-Systems (società controllata dalla Deutsche Telekom) ed è riservata alla trasmissione dei programmi televisivi della ZDF.

    (30)

    Nell'ambito della procedura di assegnazione delle frequenze in NRW T-Systems si è candidata per le frequenze nelle aree C, D ed E, che corrispondono ai multiplex per le emittenti radiotelevisive private. La WDR si è candidata invece per le aree A e B, riservate alle emittenti pubbliche. Poiché per ciascuno degli otto segmenti è stata presentata un'unica domanda, la RegTP ha potuto evitare il passaggio alla seconda fase della procedura di assegnazione delle frequenze, quella della gara, e il 14 ottobre 2002 ha assegnato le frequenze su semplice richiesta. T-Systems e RBB erano già operatori di rete analogica terrestre e pertanto titolari di una licenza di telecomunicazione: era pertanto soddisfatta anche questa condizione per l'assegnazione delle frequenze su richiesta. I diritti per la gestione della rete DVB-T sono stati concessi per una durata di 25 anni, con scadenza il 31 dicembre 2025.

    2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

    (31)

    La notifica riguarda il sostegno finanziario che la LfM intende concedere alle emittenti radiotelevisive private per la trasmissione digitale terrestre dei loro programmi negli agglomerati urbani Colonia/Bonn e Düsseldorf/bacino della Ruhr. La Germania stima che l'introduzione della DVB-T in queste due aree permetterebbe a circa 14 dei 18 milioni di abitanti del Land NRW di avere accesso a tale piattaforma (33).

    (32)

    La base giuridica dell'aiuto è costituita dall'articolo 40 del trattato sulla radiodiffusione (comma 1, punto 2) e dall'articolo 88 della LMG NRW (comma 3, punto 8), in base ai quali la Landesanstalt für Medien (LfM) è tenuta a promuovere, tramite la quota del canone radiotelevisivo ad essa assegnata, lo sviluppo delle infrastrutture tecniche di radiodiffusione e i progetti relativi alle nuove tecnologie di trasmissione. Il bilancio della LfM viene finanziato sostanzialmente dal 2 % del canone radiotelevisivo che compete al NRW (ai sensi dell'articolo 40 del RStV in combinato disposto con l'articolo 55 del RStV, gli articoli 10 e 11 del RFinStV e l'articolo 116, comma 1, della LMG NRW) (34). Il canone viene riscosso da un apposito ufficio centrale (Gebühreneinzugszentrale) e versato alla LfM e ad altri beneficiari.

    (33)

    Le condizioni dettagliate dell’assistenza finanziaria della LfM alle emittenti private sono definite nella direttiva relativa al sostegno finanziario per la DVB-T (35) (Förderrichtlinie DVB-T) del 19 novembre 2004. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sono ammissibili all'aiuto i compensi per la gestione della rete di trasmissione. L'articolo 3 stabilisce che possono beneficiare degli aiuti le emittenti televisive private e/o i fornitori di servizi di media ai quali sono state assegnate delle capacità di trasmissione digitale terrestre. In base all'articolo 4 i finanziamenti vengono erogati sotto forma di sovvenzioni. L'articolo 5, comma 1, limita la durata del finanziamento a cinque esercizi fiscali. L'articolo 5, comma 2, recita: «Il finanziamento non deve superare il 30 % dei compensi per la gestione della rete di trasmissione e viene applicato in maniera decrescente. Al primo esercizio esso rappresenta il 40 % dei compensi per la gestione della rete di trasmissione e diminuisce ogni anno del 5 %. Al quinto esercizio la quota di finanziamento ammonta pertanto soltanto al 20 %». L'articolo 5, comma 3, recita: «I risparmi derivanti dalla cessazione delle trasmissioni analogiche vengono dedotti dal finanziamento».

    (34)

    L'attuazione della Förderrichtlinie è stata descritta in dettaglio nella notifica. Per le emittenti dei programmi Viva, Eurosport, CNN e Terra Nova (e dal 1o luglio 2007 Tele 5), che prima non trasmettevano in modalità analogica, è previsto lo stesso finanziamento: ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Förderrichtlinie esso rappresenta inizialmente il 40 % dei compensi per la gestione della rete di trasmissione e diminuisce successivamente ogni anno del 5 %. Al quinto esercizio la quota di finanziamento ammonta pertanto soltanto al 20 %.

    (35)

    Nella notifica non era prevista una progressiva riduzione del finanziamento a norma dell'articolo 5, comma 2, della Förderrichtlinie per RTL e ProSiebenSat.1, ossia per le emittenti radiotelevisive private che in passato trasmettevano i loro programmi in modalità analogica. Per queste emittenti radiotelevisive (a ciascuna delle quali è stato assegnato un intero multiplex), il calcolo della sovvenzione si basa sulla differenza dell'importo complessivo dei compensi per la trasmissione in modalità analogica e digitale in Renania settentrionale-Vestfalia e nei Länder settentrionali. Secondo la Germania, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Förderrichtlinie, l'obiettivo di questo approccio è tener conto, in sede di calcolo, dei risparmi realizzati con la cessazione delle trasmissioni analogiche.

    (36)

    Nella notifica la Germania ha inoltre fornito informazioni sul previsto importo del finanziamento, basato sulla stima dei compensi della trasmissione in modalità DVB-T, e ha precisato che il calcolo del finanziamento pubblico si sarebbe basato sui compensi per la trasmissione che gli operatori di rete riscuotono dalle emittenti radiotelevisive private al momento della concessione del finanziamento. Ai sensi della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz) i compensi per la trasmissione vengono fissati dalla Bundesnetzagentur (BNetzA) soltanto quando emerge che l'operatore di rete dispone di un notevole potere di mercato sul mercato rilevante. Nel luglio 2006 la BNetzA ha definito il mercato rilevante per la trasmissione di segnali radiotelevisivi in conformità con le pertinenti disposizioni comunitarie. In base a tale definizione, T-Systems (l'operatore di rete per le emittenti radiotelevisive private) dispone di un notevole potere di mercato soltanto per la trasmissione terrestre in modulazione di frequenza (36). T-Systems può quindi continuare a fissare in maniera autonoma il livello dei compensi per la trasmissione in DVB-T per le emittenti radiotelevisive private.

    (37)

    Nella notifica la Germania stimava i compensi per la trasmissione in DVB-T (per un multiplex) a 2,7 milioni di euro l'anno. I compensi per la trasmissione per un canale ammonterebbero quindi a 0,675 milioni di euro l'anno e a 3,375 milioni di euro per i cinque anni di applicazione del regime (37) e sono quindi inferiori ai compensi (per canale) per la trasmissione analogica terrestre.

    (38)

    Sulla base di questi dati è stato previsto per i programmi Viva, Eurosport, CNN e Terra Nova (e, a partire dal 1o luglio 2007, Tele 5) un finanziamento complessivo di 4 050 000 EUR. Il finanziamento quinquennale previsto per ciascun canale figura nella tabella 2.

    Tabella 2

    Stima dei compensi per la trasmissione per i programmi Viva, Eurosport, CNN e Terra Nova (Tele 5)

    (in EUR)

    Anno

    Compensi per la trasmissione per canale

    Intensità dell'aiuto

    Importo del finanziamento

    1o anno

    675 000

    40 %

    270 000

    2o anno

    675 000

    35 %

    236 250

    3o anno

    675 000

    30 %

    202 500

    4o anno

    675 000

    25 %

    168 750

    5o anno

    675 000

    20 %

    135 000

    Importo complessivo per canale

    3 375 000

     

    1 012 500

    (39)

    Il calcolo per RTL e ProSiebenSat.1 è riportato nella tabella 3. Gli altri Länder sono riuniti sotto la voce «Germania settentrionale» (38).

    Tabella 3

    Calcolo dei «costi aggiuntivi» eseguito dalla Germania per ProSiebenSat.1 e RTL (39)

    (in EUR)

     

    Gruppo RTL

    ProSiebenSat.1

    NRW

    Germania settentrionale

    NRW

    Germania settentrionale

    Programmi analogici/compensi annuali in EUR per la trasmissione

    RTL, VOX

    RTL

    Sat1

    Sat1, Pro7

    2,2 Mio

    3,9 Mio

    0,8 Mio

    4,6 Mio

    Programmi digitali/compensi annuali in EUR per la trasmissione

    RTL, VOX, RTL2, S.RTL

    RTL, VOX, RTL2, S.RTL

    Sat1, Pro7, N24, K1

    Sat1, Pro7, N24, K1

    2,7 Mio

    3,3 Mio

    2,7 Mio

    3,3 Mio

    Differenza compensi per la trasmissione analogica/digitale

    – 0,5 Mio

    + 0,6 milioni

    – 1,9 Mio

    + 1,3 Mio

    Totale

    + 0,1 Mio

    – 0,6 Mio

    (40)

    Stando a questo calcolo la LfM non intende concedere una sovvenzione a RTL. Da una parte risulta che RTL presenta un bilancio complessivo positivo. Dall'altra si legge nella notifica che nell'ambito dei negoziati riguardanti la restituzione delle licenze per la trasmissione analogica RTL avrebbe esplicitamente rinunciato alla sovvenzione. Per quanto riguarda ProSiebenSat.1, partendo dal presupposto che i «costi aggiuntivi» abbiano potuto raggiungere fino a 600 000 EUR l'anno, la Germania calcola che nei cinque anni di durata del regime l'importo annuale della sovvenzione poteva ammontare fino a 550 000 EUR (per un totale di 2,75 milioni di euro), il che corrisponde a circa il 28 % dei compensi per la trasmissione in DVB-T pagati da ProSiebenSat.1 in NRW.

    (41)

    In base a tali calcoli il bilancio di sovvenzione per la trasmissione in DVB-T da parte delle emittenti radiotelevisive private ammonterebbe per il quinquennio a circa 6,8 milioni di euro.

    (42)

    La LfM concede la suddetta sovvenzione soltanto per i canali delle emittenti radiotelevisive private. Le emittenti radiotelevisive pubbliche coprono i costi di trasmissione della DVB-T da esse sostenuti con la quota loro spettante delle entrate provenienti dal canone televisivo. Dalle informazioni trasmesse dalla Germania emerge che per il periodo 2001-2008 la WDR dispone di circa 40,8 milioni di euro, destinati a coprire i costi dello switch-over. La ZDF disponeva nel periodo 2001-2004 complessivamente di 36,8 milioni di euro e tra il 2005 e il 2008 di 33,2 milioni di euro per attuare a livello federale il passaggio alla tecnologia DVB-T.

    (43)

    La Förderrichtlinie è entrata in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 3 maggio 2004. Tuttavia, a seguito di una decisione della commissione sui media (Medienkommission) della LfM, la Germania si è impegnata a non concedere una sovvenzione in attesa dell'autorizzazione della Commissione in base alle norme sugli aiuti di Stato. Alle emittenti radiotelevisive private non è stata pertanto concessa alcuna sovvenzione nell'ambito del regime in questione.

    III.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA D'ESAME FORMALE

    (44)

    Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame la Commissione sosteneva a titolo preliminare che la sovvenzione prevista dalla LfM soddisfaceva tutti i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e che pertanto essa costituiva un aiuto di Stato. Secondo la Commissione la misura è finanziata da risorse statali ed è quindi imputabile allo Stato. La Commissione rilevava inoltre che la sovvenzione fornisce un vantaggio alle emittenti private in quanto beneficiari diretti e che potrebbe anche favorire indirettamente l'operatore di rete T-Systems.

    (45)

    Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame la Commissione dubitava inoltre che le procedure riguardanti l'assegnazione delle licenze radiotelevisive e di rete fossero impostate in maniera tale da limitare o eliminare il vantaggio economico selettivo derivante dalla sovvenzione ed evitare in tal modo una distorsione della concorrenza. La Commissione riteneva che la misura rappresentava un aiuto settoriale atto a produrre effetti distorsivi sulla concorrenza tra le diverse piattaforme di trasmissione (trasmissione terrestre, cavo, satellite) nonché sulla concorrenza tra le emittenti private. Considerando la concorrenza internazionale tra le emittenti e tra gli operatori di rete, la Commissione sosteneva che la misura poteva incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

    (46)

    La Commissione ha inoltre espresso dubbi riguardo alla compatibilità della misura con il trattato CE. Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame essa concludeva che non potevano essere soddisfatti i requisiti per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) e dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione riteneva in particolare che non vi è alcun elemento di prova che dimostri che, considerando la situazione del mercato in NRW, la misura possa essere considerata adeguata, necessaria e proporzionata per far fronte a un determinato fallimento del mercato suscettibile di ostacolare il passaggio alla televisione digitale. Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame essa sosteneva che la sovvenzione non era associata a un determinato contenuto culturale. La Commissione dubitava inoltre che la misura potesse essere considerata come una compensazione per un servizio di interesse economico generale.

    (47)

    Infine, la Commissione ha avviato la procedura formale d'esame per dare alla Germania e alle parti interessate la possibilità di formulare le loro osservazioni sulla valutazione preliminare della Commissione in merito alla misura in oggetto e trasmettere alla Commissione le relative informazioni.

    IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI (40)

    (48)

    L'ANGA sottolinea che la sovvenzione per la DVB-T ha un impatto distorsivo sulla concorrenza tra le diverse modalità di trasmissione a scapito degli operatori dei servizi via cavo. Nei Länder in questione questi ultimi avrebbero già registrato una perdita di clienti a causa dell'introduzione della DVB-T. La migrazione dei clienti dalla televisione terrestre alla televisione via cavo in seguito all'abolizione della televisione analogica terrestre risulta estremamente limitata e non compensa in alcun modo la costante perdita dei clienti della televisione via cavo. Secondo l'ANGA la misura punta a ridurre la quota delle trasmissioni via cavo, sebbene si registri già una forte concorrenza con gli operatori di servizi via satellite e a banda larga (IPTV) nonché tra i diversi operatori di servizi via cavo. L'ANGA contesta inoltre la trasparenza dei risultati riguardanti le procedure per l'assegnazione delle licenze radiotelevisive e di rete. Per quanto riguarda l'assegnazione delle licenze radiotelevisive, l'associazione sostiene che la procedura ha favorito le emittenti che già trasmettevano i loro programmi in modalità analogica (ProSiebenSat.1 e RTL), assegnando a essi interi multiplex, che possono essere utilizzati per la trasmissione di programmi che non erano stati trasmessi su base analogica. Per quanto riguarda l'assegnazione delle licenze di rete, l'ANGA sostiene che sin dall'inizio era chiaro che esse sarebbero state assegnate ad ARD e all'operatore di rete T-Systems. L'associazione afferma che, grazie alla sovvenzione, Deutsche Telekom ha ottenuto un vantaggio che produrrebbe un effetto distorsivo sulla concorrenza non solo nel settore radiotelevisivo, bensì anche in quello delle comunicazioni elettroniche, se Deutsche Telekom dovesse abbinare l'offerta DVB-T della propria controllata T-Systems alle offerte di servizi a banda larga destinate ai propri clienti. L'ANGA aggiunge inoltre che esistono altre alternative basate sul mercato per il finanziamento della DVB-T, come ad esempio il criptaggio dei programmi e la riscossione di diritti di utilizzo.

    (49)

    ish NRW GmbH, il più grande operatore di rete a banda larga in NRW, ha formulato un parere simile a quello dell'ANGA e ha condiviso ampiamente la posizione espressa dalla Commissione nella decisione sull'avvio della procedura d'esame. Essa sostiene di aver perso numerosi clienti in seguito all'introduzione della DVB-T (circa 500 000 nel 2005), soprattutto a causa dell'offerta (sovvenzionata) gratuita dei servizi di DVB-T rispetto alla trasmissione via cavo a pagamento (41). Questa perdita di clienti non è stata compensata dal modesto aumento del numero di clienti registrato in seguito alla cessazione della trasmissione analogica terrestre. Secondo ish l'unico modo per stabilizzare il numero dei clienti consisteva nell'operare ingenti investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture via cavo e nel rinnovamento della struttura del prodotto. L'obiettivo delle sovvenzioni era mantenere una tecnologia la cui redditività appariva incerta e che poteva essere finanziata con altri mezzi, come ad esempio il criptaggio e i diritti di utilizzo. ish condivide il parere dell'ANGA, secondo la quale la misura rafforzerebbe anche la posizione di Deutsche Telekom nel mercato della banda larga. ish sostiene inoltre che le emittenti che utilizzano la piattaforma terrestre hanno ricevuto un ulteriore vantaggio attraverso il sostegno finanziario diretto, sebbene disponessero già di un vantaggio rispetto agli operatori della rete via cavo in virtù delle norme sul cosiddetto must-carry (articolo 16, comma 2, della LMG NRW), che obbligano gli operatori della rete via cavo a trasmettere sulla propria rete i programmi diffusi per via terrestre in base a un'assegnazione da parte della LfM.

    (50)

    Anche la European Satellite Operators Association (ESOA) condivide ampiamente la posizione della Commissione espressa nella decisione sull'avvio della procedura d'esame. La ESOA sostiene che l'assistenza finanziaria della LfM produce effetti distorsivi sulla concorrenza tra le diverse piattaforme di trasmissione e dichiara sostanzialmente che l'intervento statale per la promozione del passaggio al digitale deve essere trasparente, giustificato, non discriminatorio e neutrale dal punto di vista tecnologico. La promozione della trasmissione terrestre contribuisce alla scomparsa delle altre forme di trasmissione dal mercato. La ESOA sottolinea che gli operatori dei servizi via satellite hanno introdotto la trasmissione digitale via satellite senza il sostegno dello Stato e afferma che, nonostante gli ingenti investimenti necessari, questo mezzo di trasmissione offre una serie di vantaggi rispetto alla trasmissione terrestre (ad esempio ampia copertura, trasmissione di elevata qualità, costi infrastrutturali contenuti).

    V.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    (51)

    La Germania ritiene che la misura non costituisca un aiuto di Stato e sostiene che, anche se dovesse presentare elementi di aiuto di Stato, essa è compatibile con il mercato comune. Oltre a commenti più precisi sulla classificazione e la compatibilità della misura, le osservazioni scritte presentavano anche alcune argomentazioni generali sulla politica e le competenze della Commissione in base alle norme sugli aiuti di Stato.

    (52)

    La Germania ritiene sostanzialmente che la Commissione non abbia il diritto di intervenire nelle decisioni politiche del governo federale e dei Länder riguardo al mantenimento e alla digitalizzazione della piattaforma terrestre. Essa è dell'avviso che la Commissione non sia autorizzata a giudicare, al posto delle autorità dello Stato membro, se altre misure sarebbero state più idonee. La Germania non considera il requisito della neutralità tecnologica come un criterio adeguato per valutare la compatibilità delle misure di aiuto nel settore della televisione digitale e dubita che la posizione della Commissione e la durata dell'indagine sulla misura in esame siano compatibili con l'intento dichiarato della Commissione di promuovere la digitalizzazione. Nelle osservazioni si afferma che le decisioni della Commissione non sono coerenti, in particolare per quanto riguarda i parametri per la valutazione della compatibilità. Gli orientamenti contenuti nella decisione finale relativa alla misura nella regione di Berlino-Brandeburgo non sarebbero applicabili al presente caso e non fornirebbero sufficienti indicazioni alle autorità competenti riguardo alle misure compatibili con il mercato comune che contribuiscono al mantenimento della piattaforma terrestre.

    (53)

    Per quanto riguarda la classificazione nella misura, la Germania sottolinea ripetutamente che i previsti pagamenti rappresentano una compensazione per un servizio di interesse economico generale e che sono soddisfatti i criteri della sentenza Altmark. La Germania ritiene inoltre che la misura non crei distorsioni nella concorrenza tra le emittenti e tra le diverse piattaforme di trasmissione e ricorda che le procedure per l'assegnazione delle licenze di radiodiffusione da parte della LfM e l'assegnazione delle licenze di rete da parte della RegTP erano trasparenti e pienamente in linea con la legislazione nazionale vigente. La Germania sostiene che, sebbene la sovvenzione non sia stata menzionata nel bando riguardante l'assegnazione delle licenze di radiodiffusione conformemente all'accordo di cooperazione del 20 ottobre 2003, tutti i concorrenti erano a conoscenza della prevista sovvenzione.

    (54)

    Nella risposta alle osservazioni formulate dall'industria dei servizi via cavo la Germania mette in questione la presunta perdita di clienti da parte degli operatori di tali servizi e contesta i dati forniti da ish. Secondo la Germania, pur ammettendo che vi sia stata una perdita di clienti dei servizi via cavo, essa non dovrebbe essere necessariamente riconducibile all'introduzione della DVB-T. A tal riguardo la Germania ricorda che negli anni ’80 le reti via cavo a banda larga sono state create con il sostegno dello Stato e che la stessa trasmissione via cavo è stata favorita dal punto di vista giuridico (Mietnebenkostenverordnung). La Germania afferma inoltre che l'approccio adottato è neutrale dal punto di vista tecnologico e che, se necessario, essa sarebbe disposta a promuovere anche la digitalizzazione dei servizi via cavo.

    (55)

    Considerando l'ampia quota di mercato di cui dispongono i servizi via cavo e via satellite, la Germania ritiene che non vi sia alcun rischio che la DVB-T induca le emittenti ad abbandonare queste piattaforme o influisca sulle scelte dei clienti. La misura non ha pregiudicato la posizione di mercato degli operatori dei servizi via cavo e via satellite. Piuttosto, essi vengono esposti a una pressione concorrenziale positiva, con conseguente promozione della digitalizzazione delle rispettive piattaforme di trasmissione. Nelle sue osservazioni la Germania dubita inoltre che i servizi via cavo e via satellite e la trasmissione terrestre appartengano allo stesso mercato, considerando le grandi differenze tecnologiche e i costi associati al passaggio da una piattaforma di trasmissione ad un'altra. Secondo la Germania la televisione terrestre non è in diretta concorrenza con la televisione via cavo e via satellite ed è anzi complementare ad esse.

    (56)

    La Germania ritiene che la misura dell'operatore di rete T-Systems non conferisca un vantaggio indiretto. L'eventuale vantaggio che l'operatore di rete potrebbe ricavare dalla sovvenzione non è né dimostrabile né quantificabile e non è sufficiente a classificare T-Systems come un beneficiario indiretto secondo la normativa sugli aiuti di Stato. La Germania sostiene che l'utilizzo garantito della rete non deriva dalla misura, bensì dall'assegnazione delle licenze di radiodiffusione. Inoltre, la misura non consente necessariamente a T-Systems di pretendere dei compensi più elevati e di aumentare le proprie entrate. Per quanto riguarda gli effetti della misura sugli scambi tra gli Stati membri, la Germania ritiene che il fatto che le emittenti e gli operatori di rete agiscano nel quadro della concorrenza internazionale non è sufficiente a indicare una compromissione degli scambi intracomunitari.

    (57)

    Anche se la misura venisse considerata come un aiuto di Stato, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o b) del trattato CE, essa dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune. La Germania ribadisce che l'introduzione della televisione digitale terrestre rappresenta un servizio di interesse economico generale affidato alle emittenti radiotelevisive private attraverso l'assegnazione di capacità di trasmissione in modalità DVB-T.

    (58)

    Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Germania sostiene che la Commissione non ha tenuto conto in maniera adeguata degli aspetti positivi legati all'introduzione della DVB-T. In particolare, la Commissione non avrebbe considerato il contributo della DVB-T alla pluralità dei media, l'idoneità della piattaforma terrestre per la trasmissione di programmi regionali e locali, il potenziale innovativo della DVB-T (soprattutto per la ricezione con apparecchi mobili) e il contributo dato dalla misura alla copertura delle aree rurali e di quelle remote mediante DVB-T. La Commissione avrebbe inoltre trascurato i vantaggi in termini di efficienza ottenuti dalla LfM attraverso il sostegno per un rapido passaggio al digitale e mediante il coordinamento di questo processo con i Länder della Germania settentrionale. Il fatto che la DVB-T venga introdotta in altre aree del NRW senza la partecipazione delle emittenti radiotelevisive private dimostra che, in assenza di ulteriori incentivi, gli operatori privati non sono interessati a partecipare a questa piattaforma. La Germania ritiene sostanzialmente che la misura sia in linea con la comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (di seguito «comunicazione sul passaggio al digitale») (42). Secondo la Germania la sovvenzione serve a superare le difficoltà descritte nella comunicazione della Commissione e compensa in parte gli elevati costi a breve termine legati al passaggio al digitale, anch'essi descritti nella comunicazione.

    (59)

    La Germania ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe verificare la compatibilità della misura a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, poiché essa costituisce un importante progetto di comune interesse europeo, secondo quanto stabilito nella comunicazione sul passaggio al digitale e alla luce dei notevoli vantaggi economici, sociali e politici derivanti dalla digitalizzazione.

    VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

    1.   SUSSISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

    (60)

    La Commissione ha esaminato se la misura in oggetto sia da ritenere un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, il quale stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» Per essere considerata come un aiuto di Stato, la misura deve soddisfare i seguenti requisiti: a) la misura deve essere concessa mediante risorse statali ed essere imputabile allo Stato; b) essa deve conferire un vantaggio economico alle imprese interessate; c) il vantaggio deve essere selettivo e falsare o minacciare di falsare la concorrenza; d) la misura incide sugli scambi intracomunitari.

    1.1.   MISURA IMPUTABILE ALLO STATO E CONCESSA MEDIANTE RISORSE STATALI

    (61)

    Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, per essere considerato come un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, il vantaggio deve essere concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, in secondo luogo, deve essere imputabile allo Stato (43). La distinzione tra aiuti di Stato e aiuti concessi mediante risorse statali serve a includere nella definizione di aiuto non soltanto gli aiuti concessi direttamente dallo Stato, bensì anche gli aiuti concessi da soggetti pubblici o privati, designati o istituiti a tal fine dallo Stato (44). Il diritto comunitario non consente che si possano aggirare le disposizioni in materia di aiuti di Stato semplicemente creando enti autonomi incaricati della distribuzione degli aiuti (45).

    (62)

    Nel corso della procedura la Germania ha dichiarato che la sovvenzione non è stata concessa mediante risorse statali, poiché è stata finanziata attraverso il canone pagato dai singoli telespettatori e non ha quindi gravato in alcun modo sul bilancio dello Stato. Questa interpretazione risulta dalle sentenze della Corte di giustizia nelle cause PreussenElektra  (46), Sloman Neptun  (47) e Pearle e. a.  (48).

    (63)

    La Germania non contesta il fatto che la LfM sia un ente pubblico istituito dallo Stato e che svolge funzioni pubbliche e che la sovvenzione provenga dalle risorse di tale ente. La LfM è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, istituito a norma della legge sui media della NRW (Landesmediengesetz- LMG). Tale legge definisce la struttura organizzativa della LfM e le attribuisce diverse funzioni in materia di radiodiffusione e gestione delle frequenze. La LfM è posta sotto il controllo giuridico del governo della Renania settentrionale-Vestfalia (49) e il suo bilancio annuale è sottoposto alla revisione della Corte dei conti della NRW (50). Le funzioni pubbliche rilevanti ai fini del presente caso e la promozione delle infrastrutture tecniche di radiodiffusione e dei progetti legati a tecnologie innovative di trasmissione sono disciplinati dal trattato sulla radiodiffusione (Rundfunkstaatsvertrag) (51). La LMG NRW prevede inoltre in maniera esplicita che la LfM promuova e accompagni il passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale (52). La LfM va pertanto considerata come un ente pubblico istituito dallo Stato per motivi di interesse generale.

    (64)

    La sovvenzione prevista dalla misura in esame è chiaramente a carico del bilancio della LfM. Il fatto che le risorse statali di cui dispone la LfM derivino dal canone pagato dai nuclei familiari non impedisce di identificare le risorse di bilancio della LfM come risorse statali. Il semplice fatto che le sovvenzioni vengano concesse attingendo al bilancio di un ente pubblico basta a configurare la presenza di una risorsa statale. Inoltre, i proprietari di apparecchi radiotelevisivi sono soggetti al pagamento del canone, che viene riscosso con modalità analoghe a quelle applicate alle tasse. L'entità del canone viene stabilita congiuntamente dai Länder mediante i pertinenti atti legislativi. Come illustrato al punto 32, la quota del canone radiotelevisivo attribuita alla LfM viene stabilita nel Rundfunkstaatsvertrag, nel trattato sul finanziamento della radiodiffusione (Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag) e nella LMG NRW. Il canone radiotelevisivo rappresenta pertanto un tributo sottoposto al controllo dello Stato e va pertanto considerato come una risorsa statale (53).

    (65)

    Alla luce di quanto sopra e conformemente alla giurisprudenza costante nel settore dei tributi parafiscali (54), la Commissione ritiene che la misura in esame venga concessa mediante risorse statali. Questo risultato è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia alla quale fa riferimento la Germania. Le cause citate dalla Germania riguardano diversi tipi di misure che non danno luogo a un vantaggio concesso attraverso le risorse di enti pubblici.

    (66)

    La Germania sostiene inoltre che la misura in questione non è imputabile allo Stato. Basandosi sulle cause Stardust Marine  (55) e Pearle e. a.  (56), la Germania afferma che il semplice fatto che la LfM sia un ente pubblico posto sotto il controllo dello Stato non significa che anche la misura in esame sia imputabile a quest'ultimo. In virtù del principio dell'indipendenza della LfM dallo Stato, sancito dal diritto tedesco, lo Stato non ha alcuna competenza riguardo alla misura.

    (67)

    La Commissione è dell'avviso che l'indipendenza della LfM sancita dal diritto tedesco non altera il fatto che, dal punto di vista delle norme sugli aiuti di Stato, la misura vada considerata come imputabile allo Stato. Dalle informazioni trasmesse dalla Germania emerge che la misura viene concessa dalla LfM nell'ambito delle sue competenze pubbliche ai sensi del RStV e della LMG NRW. Sebbene in virtù di tali disposizioni la LfM disponga di un certo grado di autonomia a tutela dell'indipendenza dell'emittenza, il suo margine di discrezionalità in relazione ai mezzi a sua disposizione è limitato.

    (68)

    Nonostante la sua indipendenza, la LfM rappresenta (come già illustrato precedentemente) un ente pubblico, la cui attività si ispira chiaramente a principi di interesse pubblico. La concessione di contributi a fondo perduto alle emittenti radiotelevisive private (prevista nel quadro della misura), senza un vantaggio economico diretto per la LfM, non può essere basata su considerazioni di ordine economico. Secondo la Commissione, alla luce di tali circostanze la sovvenzione concessa dalla LfM va considerata come imputabile allo Stato. Le sentenze della Corte di giustizia cui fa riferimento la Germania riguardano situazioni diverse (riscossione di imposte per motivi puramente commerciali nel caso di Pearle e. a. e imprese pubbliche che svolgono attività commerciali nel caso di Stardust Marine) e non si prestano a fornire sostegno alla posizione della Germania.

    (69)

    Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che la misura in esame venga concessa mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato.

    1.2.   VANTAGGIO ECONOMICO PER LE IMPRESE

    (70)

    Per essere considerata come aiuto di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, una misura deve favorire una o più imprese. Nella sua decisione sull'avvio della procedura d'esame la Commissione affermava a titolo preliminare che la misura sembrerebbe favorire sia le emittenti radiotelevisive private, che ottengono la sovvenzione in quanto beneficiari diretti, sia (indirettamente) T-Systems, l'operatore della rete DVB-T per le emittenti radiotelevisive private. La Germania ha dichiarato che la misura non offre né un vantaggio diretto alle emittenti radiotelevisive private né un vantaggio indiretto all'operatore di rete.

    (71)

    La Germania sostiene che la sovvenzione non rappresenta un vantaggio economico per le emittenti radiotelevisive private che ne hanno beneficiato nel quadro della misura. Innanzitutto, non si tratterebbe di un vantaggio, poiché le emittenti radiotelevisive hanno ricevuto esclusivamente una compensazione per i rischi economici cui si erano esposte partecipando all'introduzione della DVB-T. In secondo luogo, la misura coprirebbe solo i «costi aggiuntivi» della trasmissione digitale terrestre rispetto alla trasmissione analogica.

    (72)

    Dalle informazioni fornite dalla Germania emerge che la misura finanzia i compensi per la trasmissione corrisposti dalle emittenti radiotelevisive private agli operatori di rete. Tali costi appartengono ai costi d'esercizio delle emittenti. Poiché la misura copre una parte di tali compensi, le emittenti sono esonerate dal pagamento delle spese associate ai normali costi d'esercizio. Per questo motivo la Commissione ritiene che la prevista sovvenzione pubblica (a prescindere se sia intesa come compensazione per i «rischi economici» o per i «costi aggiuntivi») conferisca un vantaggio economico ai beneficiari.

    (73)

    La Commissione osserva che, contrariamente all'argomentazione presentata dalla Germania, la misura non può essere considerata come una misura intesa a coprire i reali «costi aggiuntivi» delle emittenti associati alla DVB-T. Inoltre, non è stato dimostrato che la suddetta argomentazione vale anche per le emittenti che precedentemente non trasmettevano il loro programma sulla piattaforma analogica terrestre e che quindi non hanno dovuto sostenere alcun costo per la trasmissione analogica terrestre in NRW. Per queste emittenti non è stato effettuato alcun raffronto dei costi e la Germania non ha fornito alcuna giustificazione per la parte dei compensi per la trasmissione interessata dalla misura.

    (74)

    Del resto, il metodo di calcolo applicato dalla Germania alle emittenti radiotelevisive private che precedentemente trasmettevano il loro programma sulla piattaforma analogica terrestre non rivela i reali costi aggiuntivi legati al passaggio alla trasmissione digitale terrestre. Da un raffronto tra i canali emerge che i compensi per la trasmissione per la DVB-T sono effettivamente inferiori rispetto a quelli per la trasmissione analogica. I presunti «costi aggiuntivi» sono dovuti esclusivamente al maggior numero di programmi trasmessi da tali emittenti (vedi tabella 4, Riepilogo dei compensi per la trasmissione per ciascun canale e delle previste sovvenzioni in NRW).

    Tabella 4

    Riepilogo dei compensi per la trasmissione per ciascun canale e delle previste sovvenzioni in NRW (in euro)

    Emittente/programma

    Compensi annuali per la trasmissione

    Differenza annuale dei compensi per la trasmissione digitale/analogica (57)

    Prevista sovvenzione annuale media (58)

    Intensità media dell'aiuto

    analogica (59)

    digitale (60)

    RTL

    1 351 640

    675 000

    676 640

     

     

    VOX

    783 663

    675 000

    108 663

     

     

    RTL2

    n.d.

    675 000

    675 000

     

     

    SUPER RTL

    n.d.

    675 000

    675 000

     

     

    Totale RTL

    2 135 303

    2 700 000

    564 697

    0

    0

    SAT 1

    722 789

    675 000

    47 789

     

     

    Pro 7

    n.d.

    675 000

    675 000

     

     

    N 24

    n.d.

    675 000

    675 000

     

     

    Kabel 1

    n.d.

    675 000

    675 000

     

     

    Totale P7Sat1

    722 789

    2 700 000

    1 977 211

    550 000

    28 %

    Terra Nova

    n.d.

    675 000

    n.d.

    202 500

    30 %

    Eurosport

    n.d.

    675 000

    n.d.

    202 500

    30 %

    CNN

    n.d.

    675 000

    n.d.

    202 500

    30 %

    VIVA

    n.d.

    675 000

    n.d.

    202 500

    30 %

    (75)

    La Germania sostiene inoltre che la sovvenzione rappresenta una compensazione per le emittenti che hanno rinunciato alle licenze per la trasmissione analogica prima della loro scadenza per consentire l'introduzione della DVB-T. La Commissione rileva che questa argomentazione non vale per le emittenti radiotelevisive che precedentemente non erano presenti sulla piattaforma analogica e che quindi non disponevano delle relative licenze.

    (76)

    Per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive che trasmettevano sulla piattaforma analogica, la Germania sostiene nelle sue osservazioni che il possesso di una licenza e il periodo di validità residuo della stessa non influiscono sull'importo della sovvenzione, poiché non è possibile determinare con esattezza lo svantaggio economico derivante dalla rinuncia alle capacità di trasmissione analogica. Secondo la Germania la restituzione anticipata delle licenze analogiche è stata invece presa in considerazione nel quadro dell'assegnazione dei multiplex digitali alle emittenti radiotelevisive interessate (61). Ne consegue che sia a RTL (che disponeva di due programmi in modalità analogica terrestre) che a ProSiebenSat.1 (che trasmetteva un programma sulla piattaforma analogica terrestre), è stata assegnata rispettivamente una licenza per quattro canali. In base al metodo di calcolo proposto dalla Germania, l'assenza di un legame tra la concessione della sovvenzione e la restituzione delle licenze è dimostrata anche dal fatto che soltanto ProSiebenSat.1 ha diritto alla sovvenzione. La Commissione conclude pertanto che la misura non può essere considerata come una compensazione per il valore economico del periodo di validità residuo delle licenze analogiche restituite da RTL Television, VOX/DTCP e Sat1.

    (77)

    Per quanto riguarda le osservazioni formulate da ProSiebenSat.1 nella causa Berlino-Brandeburgo (62), la Germania dichiara nelle sue argomentazioni relative all'avvio della procedura formale d'esame che, secondo la logica della decisione della Commissione sull'avvio di tale procedura, le emittenti private trasferirebbero all'operatore di rete T-Systems ogni vantaggio economico derivante dalla sovvenzione sotto forma di compensi per la trasmissione.

    (78)

    Secondo la Commissione questa argomentazione è in contrasto con le altre osservazioni formulate dalla Germania riguardo alla presenza di un vantaggio economico e non è stata suffragata dalla Germania. Come illustrato ai considerando 80 e 88, la Commissione ritiene che la misura potrebbe conferire un vantaggio indiretto all'operatore di rete T-Systems, il che non significa tuttavia che sia garantito il completo trasferimento del vantaggio economico conferito alle emittenti radiotelevisive attraverso il diretto finanziamento dei loro normali costi di esercizio. Di conseguenza, la Commissione respinge anche questa argomentazione.

    (79)

    La Commissione rileva inoltre che la procedura di assegnazione delle licenze radiotelevisive descritta ai considerando 24 e 28 non è stata sufficiente a eliminare o perlomeno ridurre il vantaggio economico concesso alle emittenti radiotelevisive private. Il bando di gara non conteneva alcun riferimento alla sovvenzione. Nell'accordo di base del 20 ottobre 2003 tra la LfM, le emittenti pubbliche e le emittenti radiotelevisive private presenti sulla piattaforma analogica le eventuali misure di finanziamento venivano citate soltanto indirettamente, senza fornire dettagli più precisi sulla prevista sovvenzione. Al momento della presentazione delle richieste di licenza le emittenti non potevano quindi tener conto in alcun modo dell'entità della sovvenzione.

    (80)

    La Germania ribadisce che l'operatore di rete T-Systems non ricava alcun vantaggio indiretto dalla sovvenzione per le emittenti private. Il concetto di beneficiario indiretto può essere applicato soltanto in casi eccezionali. In riferimento alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Germania contro Commissione (63) e Paesi Bassi contro Commissione (64), la Germania sostiene che, secondo le norme sugli aiuti di Stato, l'impresa interessata può essere considerata come beneficiario indiretto soltanto se gode di un vantaggio che deriva automaticamente dalla misura. La Germania ritiene inoltre che il concetto di beneficiario indiretto possa essere applicato soltanto quando il vantaggio (contrariamente a quanto accade nel caso in esame) è dimostrabile e quantificabile.

    (81)

    La Germania sostiene che, alla luce delle circostanze del caso, la misura non consente necessariamente all'operatore di rete T-Systems di pretendere dalle emittenti compensi superiori per la trasmissione. Secondo la Germania l'entità di tali compensi dipende da diversi altri fattori. Inoltre, l'autorità di regolamentazione (BNetzA, in passato RegTP) punisce qualsiasi abuso guardante i compensi per la trasmissione. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa al vantaggio conferito alle emittenti, la Germania sostiene che esse non avrebbero alcun interesse al pagamento di compensi per la trasmissione superiori al prezzo di mercato, poiché ricevono una compensazione soltanto per i «costi aggiuntivi».

    (82)

    La Germania contesta inoltre che la misura garantirebbe determinate entrate a T-Systems. Tali «entrate garantite» deriverebbero dall'utilizzo dell'infrastruttura e non sarebbero legate alla sovvenzione, bensì all'assegnazione delle licenze di radiodiffusione. Anche se la misura dovesse effettivamente promuovere l'utilizzo della rete, l'eventuale aumento delle entrate verrebbe limitato dai costi aggiuntivi sostenuti da T-Systems per garantire i necessari servizi di rete.

    (83)

    La Commissione controbatte che T-Systems potrebbe ricavare un vantaggio indiretto dalla misura, poiché essa consente di finanziare i compensi per la trasmissione versati dalle emittenti radiotelevisive a T-Systems. Inoltre, tale vantaggio dipende dall'utilizzo della piattaforma DVB-T e promuove in maniera mirata la piattaforma gestita da T-Systems.

    (84)

    La Commissione respinge l'interpretazione della Germania del concetto di beneficiario indiretto. In entrambe le sentenze citate dalla Germania la Corte di giustizia ha confermato la classificazione delle imprese come beneficiari indiretti. Nella causa Germania contro Commissione la Corte di giustizia sosteneva che il fatto che il vantaggio indiretto fosse legato a una decisione autonoma dei beneficiari diretti non eliminava il nesso tra la misura e il vantaggio indiretto risultante dall'alterazione delle condizioni di mercato causata dalla misura (65). Poiché nel caso in esame l'aiuto non era ancora stato concesso, l'eventuale vantaggio che T-Systems avrebbe potuto ricavare dalla misura non è effettivamente quantificabile. La Commissione non è tuttavia obbligata a quantificare con precisione il vantaggio per stabilire la presenza di un vantaggio economico a favore di un'impresa secondo le norme sugli aiuti di Stato.

    (85)

    Nel caso in esame la Commissione ritiene che il finanziamento dei compensi per la trasmissione dovuti dalle emittenti private alteri le condizioni di esercizio di queste ultime, consentendo loro in ultima analisi di pagare compensi maggiori per la trasmissione. Come illustrato ai considerando 73 e 74, la sovvenzione non è sufficiente a coprire i reali costi aggiuntivi delle emittenti private derivanti dall'introduzione della DVB-T. Sebbene l'entità del compenso per la trasmissione dipenda da diversi fattori, il problema della capacità delle emittenti radiotelevisive private di sostenere costi più elevati rappresenta indubbiamente una delle considerazioni economiche principali di cui deve tener conto l'operatore di rete in sede di fissazione dei compensi per la trasmissione. In base alla legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz), la BNetzA è autorizzata a fissare i compensi per la trasmissione soltanto nei casi in cui l'operatore risulta disporre di un notevole potere di mercato. Come illustrato al punto (36), finora la BNetzA non ha ancora classificato T-Systems in tale categoria. Ne consegue che T-Systems può continuare a stabilire autonomamente l'entità dei compensi per la trasmissione in DVB-T da applicare alle emittenti radiotelevisive private.

    (86)

    Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale le «entrate garantite» di T-Systems risulterebbero dall'assegnazione delle licenze e non dalla misura, la Commissione riconosce che l'interesse delle emittenti private a una presenza sulla piattaforma e la loro disponibilità a sostenere i relativi costi sono già dimostrati dall'elevato numero di richieste di licenza. La Commissione ritiene tuttavia che il finanziamento di una parte dei costi d'esercizio in un arco di tempo di cinque anni incoraggia a sostenere costi ancora più elevati per poter mantenere la propria presenza sulla piattaforma. In tal modo, la misura potrebbe consentire a T-Systems di ottenere entrate aggiuntive attraverso i compensi per la trasmissione pagati dalle emittenti private e non è detto che tali entrate siano destinate interamente ai servizi di rete forniti come contropartita e che l'operatore di rete che opera in condizioni di mercato non ricavi un utile.

    (87)

    Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che la misura di sostegno potrebbe conferire un vantaggio indiretto a T-Systems. Attraverso il finanziamento pubblico dei compensi per la trasmissione T-Systems potrebbe ottenere entrate superiori di quante ne otterrebbe in assenza di un aiuto.

    (88)

    La Commissione osserva inoltre che la procedura organizzata dalla RegTP per l'assegnazione delle licenze di rete non può essere considerata idonea a eliminare o limitare l'eventuale vantaggio indiretto conferito all'operatore di rete T-Systems attraverso la misura. La procedura non conteneva alcun riferimento alla misura di sostegno prevista dalla LfM. Ne consegue che T-Systems non poteva essere a conoscenza della possibilità di una tale sovvenzione per le emittenti radiotelevisive private quando ha presentato la sua richiesta di licenza di rete. Va inoltre ricordato che, in quanto principale operatore e proprietario della rete analogica terrestre in Germania, T-Systems godeva di un vantaggio competitivo nell'assegnazione delle licenze di rete rispetto ai nuovi operatori. Nell'ambito di una procedura avviata nel 2002 l'impresa aveva già ricevuto una licenza per un multiplex DVB-T a livello nazionale. Inoltre, sono trascorsi soltanto circa due mesi tra il termine per la candidatura nell'ambito della procedura di assegnazione delle frequenze (17 marzo 2004) e l'avvio delle operazioni DVB-T (24 maggio 2004). Di conseguenza, ai potenziali nuovi operatori rimaneva poco tempo per sviluppare una rete in grado di avviare concretamente la trasmissione in DVB-T nei tempi previsti.

    (89)

    Per dimostrare che i previsti pagamenti non costituiscono un aiuto di Stato, bensì piuttosto una compensazione per un servizio di interesse economico generale, nelle sue osservazioni la Germania invoca anche la sentenza Altmark  (66), secondo la quale la compensazione per la prestazione di servizi pubblici non rappresenta un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) l'impresa beneficiaria è stata incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono stati definiti in modo chiaro; b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione per la prestazione del servizio sono stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; c) la compensazione non eccede i costi netti sostenuti per adempiere gli obblighi di servizio pubblico; d) per minimizzare i costi nell'interesse generale, la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico deve essere effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico; in caso contrario i costi per la prestazione di servizi di interesse economico generale dovranno essere determinati sulla base di un'impresa media, gestita in modo efficiente.

    (90)

    In base al primo criterio della sentenza Altmark occorre innanzitutto verificare se gli obblighi di servizio pubblico delle imprese beneficiarie sono definiti in modo chiaro.

    (91)

    La Germania sostiene che la trasmissione di programmi da parte delle emittenti radiotelevisive private sulla piattaforma digitale terrestre rappresenta un servizio di interesse economico generale e che di conseguenza essa è in linea con la comunicazione sul passaggio al digitale. Secondo le autorità tedesche nel caso della televisione digitale terrestre (DVB-T) l'interesse generale consiste nel contributo dato alla trasmissione di programmi locali e regionali, nella promozione dell'innovazione e della pluralità dei media e nella concorrenza, a livello infrastrutturale, tra le diverse piattaforme di trasmissione. Secondo la Germania l'obbligo di servizio si evince dalla LMG NRW, che incarica espressamente la LfM di promuovere e accompagnare la transizione dall'analogico al digitale (67).

    (92)

    La Germania sostiene che, assegnando alle emittenti radiotelevisive private le licenze per la trasmissione digitale terrestre si affida loro un servizio di interesse economico che esse sono obbligate a prestare. Nel sistema duale di radiodiffusione presente in Germania (ossia composto da emittenti pubbliche e private), anche le emittenti radiotelevisive private prestano servizi di interesse pubblico e sono soggette ad obblighi giuridici nella trasmissione dei loro programmi. Senza una finanziamento pubblico alcune emittenti radiotelevisive private (in particolare ProSiebenSat.1) non avrebbero partecipato all'introduzione della DVB-T in Renania settentrionale-Vestfalia. Un finanziamento pubblico insufficiente avrebbe reso difficile la prestazione di tale servizio e pregiudicato il mantenimento della piattaforma terrestre (68).

    (93)

    La Commissione non condivide le osservazioni formulate dalla Germania. La Commissione non mette in dubbio il fatto che la digitalizzazione della radiodiffusione sia nell'interesse pubblico. La presenza di obiettivi di interesse pubblico generale in relazione allo switch-over non è sufficiente per dimostrare che in questo caso specifico la trasmissione di programmi da parte delle emittenti radiotelevisive private attraverso la piattaforma digitale terrestre della Renania settentrionale-Vestfalia rappresenti un obbligo di servizio pubblico. Il fatto che le emittenti radiotelevisive private costituiscano parte integrante del sistema duale di radiodiffusione della Germania e che i loro programmi siano soggetti alle disposizioni generali della legislazione della Renania settentrionale-Vestfalia nel campo della radiodiffusione non permette di classificare la trasmissione dei programmi di tali emittenti sulla piattaforma digitale terrestre come un obbligo di servizio pubblico (69).

    (94)

    Secondo la Commissione le disposizioni generali riguardanti le competenze pubbliche della LfM relative al passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale non prevedono obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti per le emittenti radiotelevisive private. La Commissione osserva anche che in nessun documento ufficiale riguardante l'introduzione della DVB-T in Renania settentrionale-Vestfalia (ad esempio gli accordi sul passaggio al digitale o i documenti ufficiali riguardanti l'assegnazione delle licenze di DVB-T) viene fatto riferimento agli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, i termini delle licenze di radiodiffusione non prevedono vincoli particolari per quanto riguarda l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico (70). Tra l'altro, contrariamente a quanto afferma la Germania, le emittenti radiotelevisive non sono obbligate a trasmettere i loro programmi in DVB-T: come dimostra il caso Terra Nova, le emittenti radiotelevisive possono decidere di restituire la propria licenza.

    (95)

    Come già illustrato nella decisione sull'avvio della procedura d'esame (71), la Germania sembrerebbe sostenere che con l'assegnazione delle licenze e l'avvio della trasmissione sulla rete digitale terrestre si sia venuto a creare un servizio di interesse economico generale ad hoc. Secondo la Commissione la trasmissione dei programmi sulla rete digitale terrestre non costituisce un obbligo di servizio pubblico, bensì una normale attività commerciale delle emittenti radiotelevisive private.

    (96)

    La Commissione ritiene pertanto che la misura in esame abbia fornito sostegno a una normale attività di imprese commerciali e non costituisca una compensazione per i costi legati all'adempimento di un obbligo di servizio pubblico. Il primo criterio della sentenza Altmark non risulta pertanto soddisfatto.

    (97)

    Per quanto riguarda il secondo criterio della sentenza Altmark, la Commissione ritiene che i parametri della presunta compensazione non siano stati fissati né preventivamente né in maniera obiettiva e trasparente. La Förderrichtlinie è stata emanata il 19 novembre 2004 (con effetto retroattivo a decorrere dal 3 maggio 2004), mentre le licenze DVB-T sono state assegnate con decisione della LfM del 14 maggio. Di conseguenza, in questo caso i parametri del finanziamento non sono stati stabiliti preventivamente. Inoltre, la decisione sull'assegnazione delle licenze non spiega chiaramente come viene calcolato il finanziamento per le emittenti che fino a quel momento trasmettevano i loro programmi sulla piattaforma analogica. Tale informazione era contenuta soltanto nella notifica. Pertanto, i parametri non sono stati fissati in maniera trasparente. Secondo la Commissione, anche il calcolo non può essere considerato obiettivo, poiché la determinazione del sostegno finanziario per le singole emittenti radiotelevisive private non tiene conto né dei canali aggiuntivi per le emittenti già presenti sulla piattaforma analogica né delle probabili entrate pubblicitarie supplementari legate alla loro presenza sulla piattaforma terrestre (vedi anche considerando 123). La Commissione ritiene quindi che anche il secondo criterio della sentenza Altmark non sia soddisfatto.

    (98)

    Per quanto riguarda il terzo criterio della sentenza Altmark, in base al quale la compensazione non deve superare i costi netti sostenuti per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico più un margine di utile ragionevole, la Germania ritiene che esso si possa applicare soltanto nei casi in cui è effettivamente possibile calcolare i costi, le entrate e il margine di utile ragionevole. Nei casi come quello in esame, in cui è stato concesso un finanziamento per la fase di avvio per limitare i rischi economici degli operatori, si dovrebbero applicare altri criteri per decidere se la misura in esame costituisca un aiuto di Stato. Secondo la Germania la misura sarebbe limitata al minimo necessario e farebbe parte di una politica neutrale dal punto di vista tecnologico.

    (99)

    Secondo la Commissione i requisiti formulati nella sentenza Altmark non possono essere sostituiti da altre considerazioni, come proposto dalla Germania. Come illustrato al considerando 97, la prevista sovvenzione non viene calcolata sulla base di criteri obiettivi tenendo conto delle entrate delle singole emittenti; inoltre, essa non corrisponde ai costi aggiuntivi effettivi sostenuti dalle emittenti radiotelevisive private (vedi considerando 73 e 74).

    (100)

    Per quanto riguarda il quarto criterio della sentenza Altmark, la Commissione rileva che, in mancanza di un obbligo di servizio pubblico chiaramente definito, non è possibile stabilire se l'entità della compensazione per l'adempimento dell'obbligo di servizio pubblico corrisponda ai costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente. La Germania non ha formulato osservazioni a tal riguardo. La sovvenzione copre una parte dei compensi per la trasmissione fissati da T-Systems, l'operatore della rete per le emittenti radiotelevisive private. Poiché le licenze di rete sono state assegnate senza una gara d'appalto e su semplice presentazione delle domande, si ritiene che l'entità di tali compensi non sia stata stabilita mediante un appalto pubblico.

    (101)

    Per i motivi sopracitati la Commissione ritiene che nel presente caso non sia soddisfatto nessuno dei quattro criteri della sentenza Altmark.

    1.3.   SELETTIVITÀ E DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA

    (102)

    A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, una misura è considerata un aiuto di Stato se è selettiva e falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame la Commissione dichiarava in via preliminare che la misura rappresenta un aiuto settoriale, poiché favorisce la piattaforma DVB-T rispetto alle altre piattaforme di trasmissione. Inoltre, la Commissione riteneva che i diversi livelli di finanziamento pubblico avrebbero potuto falsare la concorrenza tra le emittenti radiotelevisive che partecipano al progetto DVB-T in NRW e che nell'ambito della procedura di assegnazione delle necessarie licenze di rete e di radiodiffusione non si sia provveduto in maniera adeguata ad escludere la selettività della misura e le possibili distorsioni della concorrenza da essa causate.

    (103)

    La Germania sostiene che la misura non falsa la concorrenza, poiché le licenze di rete e di radiodiffusione sarebbero state assegnate mediante una procedura aperta e trasparente e in conformità con le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale. In sostanza, ogni emittente radiotelevisiva o operatore di rete avrebbe potuto beneficiare della sovvenzione, per cui la misura non può essere considerata selettiva.

    (104)

    Per quanto riguarda l'assegnazione delle licenze di radiodiffusione, la Germania sostiene che il trattamento preferenziale riservato alle emittenti radiotelevisive già presenti sulla piattaforma di trasmissione analogica costituiva una compensazione per la restituzione delle licenze analogiche e rappresentava quindi una misura necessaria per il passaggio al digitale.

    (105)

    La LfM ha in effetti organizzato una gara aperta per l'assegnazione delle licenze per tutti i canali DVB-T riservati alle emittenti radiotelevisive private (cfr. considerando da 24 a 28). I criteri di selezione si basavano sulla pluralità delle emittenti e dei programmi e davano priorità alle emittenti radiotelevisive che fino a quel momento avevano operato sulla piattaforma analogica terrestre. In linea con tali criteri, ai grandi gruppi RTL e ProSiebenSat.1 sono stati assegnati interi multiplex per un determinato numero di programmi. Le richieste pervenute in seguito alla pubblicazione della gara erano 21, di cui soltanto 6 sono state prese in considerazione.

    (106)

    La Commissione non contesta la regolarità della procedura di assegnazione delle licenze. Essa ritiene tuttavia che, dal punto di vista delle norme sugli aiuti di Stato, permanga il problema della selettività della misura in esame. Innanzitutto, essa osserva che con la procedura si è potuto selezionare soltanto un numero limitato di emittenti radiotelevisive. È stata data priorità alle emittenti radiotelevisive che fino a quel momento avevano trasmesso i loro programmi in modalità analogica (72). Inoltre, la sovvenzione concessa nell'ambito della misura è limitata alle emittenti radiotelevisive in possesso di una licenza DVB-T. In secondo luogo, l'assegnazione delle licenze riguardava esclusivamente la trasmissione di programmi televisivi in DVB-T.

    (107)

    La procedura per l'assegnazione delle licenze di rete è stata gestita dalla RegTP (cfr. considerando 29 e 30). Poiché per ciascuna delle cinque aree di servizio stabilite per la Renania settentrionale-Vestfalia è pervenuta soltanto una richiesta (T-Systems si è candidata per le aree di servizio riservate alle emittenti radiotelevisive private e WDR per le aree relative alle emittenti del gruppo ARD), le licenze sono state assegnate su richiesta e senza ricorrere a una gara pubblica d'appalto.

    (108)

    Anche in questo caso la Commissione ritiene che, secondo la normativa sugli aiuti di Stato, la procedura per l'assegnazione delle licenze di rete non escluderebbe la selettività della misura. La procedura riguardava in particolare le attività di trasmissione della rete DVB-T in Renania settentrionale-Vestfalia. Inoltre, essendo già presente sulla rete di trasmissione terrestre, T-Systems era un candidato particolarmente avvantaggiato.

    (109)

    Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame la Commissione sostiene che la misura rappresenta un aiuto settoriale per le trasmissioni televisive in DVB-T nella misura in cui le sovvenzioni sono riservate alle emittenti radiotelevisive che trasmettono i loro programmi sulla piattaforma digitale terrestre e non possono essere destinate ad esempio alla trasmissione su altre piattaforme.

    (110)

    La Germania sostiene che la misura non falsa la concorrenza fra trasmissione terrestre, via cavo e via satellite, dal momento che tale concorrenza è limitata. La trasmissione terrestre consentirebbe piuttosto di integrare la trasmissione via cavo e via satellite, poiché essa permette di coprire le regioni in cui la televisione via cavo è assente e di trasmettere programmi regionali e locali e funge da piattaforma per promuovere la ricezione mobile.

    (111)

    La Germania osserva che, considerando la notevole penetrazione di mercato della televisione via cavo e via satellite e la modesta quota di mercato della trasmissione terrestre, è improbabile che la DVB-T possa incidere sulla posizione di mercato delle altre piattaforme di trasmissione e possa sottrarre emittenti a queste ultime. Inoltre, la misura non inciderebbe sulle possibilità di scelta degli utenti, dal momento che il passaggio a un'altra piattaforma di trasmissione sarebbe ostacolato da fattori tecnici, giuridici e finanziari. La DVB-T non andrebbe a sostituire la trasmissione via cavo e via satellite, bensì eserciterebbe una «pressione concorrenziale positiva» sulle altre piattaforme di trasmissione e stimolerebbe la concorrenza in campo infrastrutturale, promuovendo in tal modo la digitalizzazione delle altre piattaforme.

    (112)

    La Germania contesta inoltre i dati forniti dagli operatori di rete riguardanti gli effetti dell'introduzione della DVB-T sul numero degli utenti via cavo. A differenza dei dati di ish NRW GmbH, quelli forniti dalla LfM indicano una minore perdita di clienti (da 147 000 a 81 000 tra il 2003 e il 2006). La Germania sostiene che tale calo non sia necessariamente dovuto all'introduzione della DVB-T e che la misura non intendeva affatto arrecare danno agli operatori della rete via cavo. La Germania ricorda che la rete a banda larga è stata creata negli anni ’80 con il sostegno dello Stato e che ancora oggi gli operatori di tale rete sono avvantaggiati dalle disposizioni amministrative, ad esempio applicazione del compenso per l'utilizzo della rete previsto dal regolamento sulle spese locative (Mietnebenkostenverordnung). Secondo la Germania il concetto di sovvenzione è complessivamente neutrale dal punto di vista tecnologico: se necessario, la Germania fornirebbe sostegno anche alla digitalizzazione della ricezione via cavo. A dimostrazione di questo approccio positivo nei confronti della trasmissione via cavo, la Germania ricorda che la LfM ha approvato, con decisione del 17 febbraio 2007, la digitalizzazione del canale analogico via cavo di ish  (73).

    (113)

    Secondo la Commissione, nelle osservazioni di cui ai considerando da 110 a 112 non viene messo in dubbio che si tratti di un aiuto settoriale che favorisce in maniera selettiva le emittenti radiotelevisive della rete DVB-T e che potrebbe favorire indirettamente l'operatore di rete T-Systems. La prevista misura fornisce sostegno a un'attività economica specifica, ossia la radiodiffusione; ciò favorisce in maniera selettiva la trasmissione terrestre. La misura è selettiva sia sul fronte della domanda (le emittenti radiotelevisive private che trasmettono i loro programmi sulla piattaforma digitale terrestre) che su quello dell'offerta (ossia l'operatore della rete digitale terrestre T-Systems).

    (114)

    La Commissione ritiene che le diverse piattaforme di trasmissione (trasmissione via cavo e via satellite, trasmissione terrestre e, in maniera crescente, anche l'IPTV) siano in diretta concorrenza tra di loro. Nonostante i rispettivi punti di forza e le rispettive carenze, le diverse piattaforme di trasmissione svolgono sostanzialmente la stessa funzione, ossia la trasmissione di programmi radiotelevisivi. Inoltre, esse sono intercambiabili sia a livello di attività all'ingrosso (dal punto di vista delle emittenti radiotelevisive private) che a livello di attività al dettaglio (dal punto di vista degli spettatori). In Germania tutte e tre le piattaforme (cavo, satellite e terrestre) offrono un'ampia gamma di canali televisivi gratuiti, il che indicherebbe una certa omogeneità dell'offerta. L'attuale offerta (24 canali televisivi su piattaforma digitale terrestre) è paragonabile all'offerta della rete analogica via cavo, che in Renania settentrionale-Vestfalia continua a rappresentare la principale piattaforma di trasmissione, nonostante la crescente importanza della rete digitale via cavo.

    (115)

    La quota di mercato relativamente modesta della televisione terrestre rispetto alla trasmissione via cavo e via satellite in Germania in generale e in Renania settentrionale-Vestfalia in particolare non esclude che le diverse piattaforme di trasmissione siano in concorrenza tra di loro. Dai dati forniti dagli operatori della rete via cavo emerge che, dopo l'introduzione della DVB-T in Renania settentrionale-Vestfalia, il numero dei loro utenti è diminuito. Parallelamente, gli stessi operatori osservano che, dopo l'interruzione della trasmissione analogica terrestre, il numero degli utenti dei servizi via cavo è leggermente aumentato, il che dimostra l'intercambiabilità delle due modalità di trasmissione dal punto di vista dell'utente finale. Sostenendo che la misura esercita una «pressione concorrenziale positiva» sulle altre piattaforme di trasmissione e stimola la «concorrenza in campo infrastrutturale», la Germania presuppone implicitamente l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra trasmissione via cavo, trasmissione via satellite e trasmissione terrestre. Il fatto che la rete via cavo abbia beneficiato già in passato del sostegno dello Stato e che gli operatori di tale rete godano di una serie di vantaggi grazie a determinate disposizioni amministrative non altera l'effetto selettivo e di distorsione della concorrenza associato alla misura in esame.

    (116)

    La distorsione della concorrenza causata dalla misura in esame potrebbe verificarsi anche in mercati diversi da quello della trasmissione televisiva. Dal punto di vista delle emittenti radiotelevisive l'aiuto settoriale in questione permette di raggiungere un pubblico più vasto e di acquisire nuovi clienti pubblicitari. Sottraendo clienti pubblicitari ad altri media la promozione della DVB-T potrebbe incidere negativamente su diverse imprese in altri settori della comunicazione.

    (117)

    Dal punto di vista dell'operatore di rete, la promozione della rete DVB-T potrebbe incidere anche sui nuovi mercati. La DVB-T permette di offrire anche servizi di pay-TV, come dimostrato dai recenti sviluppi in altri Stati membri (Italia, Francia, Svezia e Regno Unito).

    (118)

    Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame la Commissione osserva che la misura potrebbe avere un effetto distorsivo sulla concorrenza tra le diverse emittenti radiotelevisive che diffondono i loro programmi sulla piattaforma DVB nella misura in cui la quota dei compensi per la trasmissione sovvenzionati non è uguale per tutte le emittenti radiotelevisive private.

    (119)

    La Germania sostiene che la misura non crea distorsioni nella concorrenza tra le emittenti radiotelevisive private, poiché l'importo della sovvenzione è stato calcolato in base agli stessi criteri. La differenza nell'importo delle sovvenzioni sarebbe dovuta alla diversa posizione delle varie emittenti radiotelevisive e alla diversità nel livello dei costi sostenuti per il passaggio al digitale.

    (120)

    Come spiegato ai considerando da 34 a 40, la sovvenzione per le emittenti radiotelevisive che in passato trasmettevano i loro programmi sulla piattaforma digitale (RTL e ProSiebenSat.1, con quattro canali digitali ciascuna) viene calcolata in maniera diversa rispetto alle emittenti che hanno fatto ingresso nel settore della trasmissione terrestre soltanto con l'introduzione della DVB-T e a ciascuna delle quali è stato assegnato soltanto un canale.

    (121)

    Per queste ultime l'aiuto finanziario ammonta in media nei primi cinque anni al 30 % dei compensi per la trasmissione per ciascun canale. L'aiuto, che nel primo anno ammonta al 40 %, diminuisce ogni anno del 5 %, fino a raggiungere il 20 % al quinto anno. Ciò vale per tutte e quattro le emittenti radiotelevisive private interessate.

    (122)

    Per RTL e ProSiebenSat.1 la sovvenzione viene calcolata in base alla differenza tra i costi complessivi sostenuti per la trasmissione analogica e per quella digitale terrestre in Renania settentrionale-Vestfalia e nei Länder della Germania settentrionale (cfr. tabella 3 e considerando 35, 39 e 40). Secondo la Germania RTL non è ammissibile a beneficiare della sovvenzione, poiché con i compensi per la trasmissione risparmiati negli altri Länder della Germania settentrionale è stato finanziato l'aumento dei costi complessivi in Renania settentrionale-Vestfalia. Inoltre, RTL non avrebbe chiesto alcuna sovvenzione.

    (123)

    Secondo la Commissione il metodo di calcolo della sovvenzione è obiettivamente inadeguato, poiché non include da una parte i costi sostenuti dalle emittenti radiotelevisive per la trasmissione in DVB-T e dall'altra le loro entrate. Inoltre, come già illustrato al considerando 74, anche per le emittenti radiotelevisive che avevano precedentemente trasmesso i loro programmi sulla piattaforma analogica, il metodo di calcolo in questione non può essere considerato come un metodo obiettivo per valutare gli eventuali costi aggiuntivi della trasmissione digitale, dal momento che esso non tiene conto dell'aumento del numero di canali che è all'origine di tali costi. Anche il calcolo riportato nella tabella 3 è arbitrario, poiché RTL e ProSiebenSat.1 non disponevano dello stesso numero di canali in Renania settentrionale-Vestfalia e in Germania settentrionale e dovevano sostenere costi diversi a fronte della diversa copertura geografica. Dai dati trasmessi dalla Germania risulta che nel caso in esame i compensi per la trasmissione (per ciascun canale) sulla piattaforma digitale sono inferiori a quelli della piattaforma analogica (cfr. tabella 4). Secondo le indicazioni fornite dalla Germania, è possibile che, nell'ambito della procedura di assegnazione delle licenze di radiodiffusione e in virtù del trattamento prioritario riservato agli operatori della piattaforma analogica, siano stati assegnati a ProSiebenSat.1 e RTL interi multiplex come compensazione per la restituzione delle licenze analogiche prima dell'effettiva scadenza. Grazie alla sovvenzione tali emittenti hanno inoltre la possibilità di trasmettere un maggior numero di programmi in Renania settentrionale-Vestfalia ad un costo complessivo più o meno simile a quello della radiodiffusione analogica. La Germania non ha spiegato finora perché nel caso di ProSiebenSat.1 la percentuale dei costi coperta dalla sovvenzione è diversa rispetto a quella delle emittenti radiotelevisive che non hanno partecipato alla piattaforma analogica.

    (124)

    Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che i vantaggi che le emittenti radiotelevisive che in passato già trasmettevano i loro programmi sulla piattaforma analogica hanno tratto dall'assegnazione delle licenze di radiodiffusione e il calcolo obiettivamente inadeguato della sovvenzione causino una distorsione della concorrenza tra dette emittenti e quelle che hanno fatto ingresso nel settore della trasmissione terrestre soltanto con l'introduzione della DVB-T.

    1.4.   EFFETTI SUGLI SCAMBI

    (125)

    In base all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'intervento dello Stato si configura come un aiuto di Stato soltanto se esso incide sugli scambi intracomunitari. Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame la Commissione sostiene che la misura potrebbe incidere sugli scambi intracomunitari, dal momento che le emittenti radiotelevisive operano a livello internazionale e l'operatore di rete concorre con gli operatori di reti via cavo e gruppi mediatici internazionali nonché con gli operatori satellitari.

    (126)

    La Germania ribadisce che la misura non inciderebbe sugli scambi tra gli Stati membri poiché l'entità dell'aiuto è tale da non produrre effetti significativi su di essi. Inoltre, il semplice fatto che le imprese interessate operino a livello internazionale non permette di concludere che la misura può incidere sugli scambi intracomunitari. La Germania giunge piuttosto alla conclusione che non vi è alcun impatto sugli scambi per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive private.

    (127)

    Conformemente alla pertinente giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari, «allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato o mediante risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto» (74). Va inoltre osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, «l'entità relativamente esigua di un aiuto non esclude a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi fra Stati (75), soprattutto quando il settore in cui opera l'impresa che ne beneficia è caratterizzato da forte concorrenza» (76).

    (128)

    La Commissione ritiene pertanto che la prevista misura possa incidere sugli scambi tra Stati membri. Come spiegato precedentemente, la misura conferisce un vantaggio diretto alle emittenti radiotelevisive private e potrebbe inoltre creare un vantaggio indiretto per l'operatore di rete T-Systems. Sia le emittenti private che l'operatore di rete concorrono a livello internazionale con le altre imprese. Tutte le emittenti radiotelevisive private interessate dalla misura in esame sono presenti sul mercato della pubblicità televisiva e dei diritti di trasmissione dei film e concorrono su tale mercato con le altre emittenti radiotelevisive e società di telecomunicazione (77). Gli operatori della rete terrestre come ad esempio T-Systems, la controllata di Deutsche Telekom, sono in concorrenza con i gestori di reti via cavo e con gruppi di telecomunicazioni, come ad esempio UPC (Liberty Media), con operatori satellitari, come ad esempio SES Astra, NSAB ed Eutelsat, e con altri operatori che offrono servizi di infrastrutture alle emittenti. Allo stesso tempo, in diversi Stati membri vi è concorrenza tra gli operatori della piattaforma terrestre, della rete via cavo a banda larga e della rete satellitare.

    (129)

    Secondo la Commissione un aiuto che ammonta complessivamente a circa 6,8 milioni di euro non può essere definito come «relativamente esiguo». Inoltre, come si evince dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, anche un aiuto esiguo può incidere sugli scambi, soprattutto in presenza di una forte concorrenza.

    1.5.   CONCLUSIONI RELATIVE AL CARATTERE DI AIUTO DI STATO DELLA MISURA

    (130)

    Per i motivi sopracitati la Commissione conclude che le sovvenzioni previste dalla LfM costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. I beneficiari diretti sono le emittenti radiotelevisive private, che ricevono l'aiuto finanziario. T-Systems, l'operatore dei multiplex utilizzati dalle emittenti radiotelevisive private, potrebbe invece ottenere un vantaggio indiretto dalla misura.

    2.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

    2.1.   CONSIDERAZIONI GENERALI

    (131)

    La Commissione sostiene attivamente la digitalizzazione della radiodiffusione. I vantaggi del passaggio al digitale sono stati illustrati nel piano d'azione intitolato «eEurope 2005: Una società dell'informazione per tutti» e in entrambe le comunicazioni sul passaggio al digitale (78). Quest'ultimo porta grandi vantaggi in termini di utilizzo più efficiente delle frequenze e migliori possibilità di trasmissione, che a loro volta generano servizi nuovi e più efficienti, con conseguente ampliamento della scelta per il consumatore. Nella sua comunicazione «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione» la Commissione ha sottolineato che l'abbandono della televisione analogica terrestre previsto per il 2012 agevolerà l'accesso alle frequenze.

    (132)

    La Commissione riconosce che il passaggio al digitale avrebbe forse subito rallentamenti se fosse stato affidato alle sole forze di mercato. Essa non contesta pertanto in linea di principio l'intervento dello Stato in questo settore. Le autorità pubbliche dispongono di diversi mezzi per favorire e promuovere lo switch-over, come ad esempio i meccanismi di coordinamento, le campagne di informazione, gli strumenti normativi e il sostegno finanziario. Se l'intervento avviene sotto forma di aiuto di Stato, esso deve essere conforme alle pertinenti disposizioni del trattato CE.

    (133)

    Conformemente alla strategia generale della Commissione per una limitazione e un impiego più mirato degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono, in linea di principio, concedere aiuti di Stato per far fronte a una determinata disfunzione del mercato o per garantire la coesione sociale o regionale. In tal caso essi devono tuttavia dimostrare che gli aiuti sono lo strumento idoneo per risolvere il problema, che sono limitati al minimo necessario e che non falsano la concorrenza più del dovuto. Analogamente, la comunicazione sul passaggio al digitale stabilisce che in determinati settori interessati dalla digitalizzazione l'intervento dello Stato è giustificato alle seguenti condizioni: 1) se è in gioco l'interesse generale; e 2) in caso di fallimento del mercato, ossia se le forze di mercato non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi legati agli interessi della collettività. In ogni caso, conformemente alla comunicazione, qualsiasi intervento dello Stato deve basarsi su un'attenta analisi di mercato.

    (134)

    Nella comunicazione sul passaggio al digitale quest'ultimo viene descritto come una grande sfida per il settore che va affrontata applicando i principi di mercato. In linea di principio, ogni rete dovrebbe concorrere con le proprie forze. Al fine di garantire tale principio, ogni eventuale intervento dello Stato dovrebbe essere possibilmente neutrale dal punto di vista tecnologico. Come già accennato, le eccezioni sono ammesse soltanto se il previsto intervento è finalizzato a risolvere una determinata disfunzione del mercato o a eliminare uno squilibrio e se l'aiuto in questione rappresenta uno strumento adeguato, necessario e proporzionato per correggere tali problemi.

    (135)

    È generalmente riconosciuto che determinati tipi di fallimento del mercato possono ostacolare il passaggio al digitale. Vi è inoltre il rischio che le categorie sociali svantaggiate non possano beneficiare dei vantaggi della televisione digitale (problema della coesione sociale). Come illustrato nella decisione della Commissione sull'introduzione della DVB-T nella regione di Berlino-Brandeburgo, si ha ad esempio un fallimento del mercato quando gli operatori del mercato non sono disposti a mettersi d'accordo su un calendario comune per il passaggio alla televisione digitale, perché attendono che gli altri facciano il primo passo (problemi di coordinamento), oppure quando essi non tengono conto degli effetti positivi del passaggio al digitale per la società nel suo complesso, perché non vengono adeguatamente incentivati in tal senso (esternalità positive).

    (136)

    Per quanto riguarda la coesione sociale, gli Stati membri vorranno garantire che, dopo l'abbandono della televisione analogica, tutti i cittadini abbiano accesso alla televisione digitale. Dato che il passaggio al digitale comporta determinati costi per i consumatori e richiede un cambiamento di abitudini, gli Stati membri potrebbero decidere di accordare un aiuto particolare ai gruppi sociali svantaggiati come gli anziani, le famiglie a basso reddito o gli abitanti delle regioni periferiche.

    (137)

    Negli ultimi tre anni la Commissione ha analizzato diverse misure di aiuto adottate dagli Stati membri per promuovere il passaggio al digitale (79). In diverse decisioni sugli aiuti di Stato basate sulla comunicazione sul passaggio al digitale la Commissione ha espresso la sua posizione sull'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato in questo settore e ha fornito orientamenti pratici agli attori pubblici e privati. Gli Stati membri possono adottare diverse misure per fornire un sostegno pubblico allo switch-over, a condizione che esse non creino distorsioni inutili tra le diverse tecnologie o imprese e che siano limitate al minimo necessario (80):

    a)

    esperienze pilota e progetti di ricerca, ad esempio per la sperimentazione di tecniche di trasmissione digitale e di applicazioni interattive;

    b)

    sovvenzioni per l'acquisto di set-top-box da parte dei consumatori per qualsiasi piattaforma di trasmissione per evitare l'esclusione delle famiglie a basso reddito dai servizi di teletrasmissione e per raggiungere una massa critica di utenti, soprattutto nei settori in cui la trasmissione terrestre viene trasformata direttamente in trasmissione digitale terrestre senza simulcast (trasmissione simultanea) a causa della mancanza di frequenze;

    c)

    contributi alle imprese per lo sviluppo di servizi digitali innovativi, ad esempio guide elettroniche ai programmi o applicazioni mobili;

    d)

    sovvenzioni a favore delle emittenti radiotelevisive private a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi di trasmissione durante la fase di trasmissione parallela della televisione analogica e della televisione digitale (fase simulcast);

    e)

    contributi ai consumatori per l'acquisto di ricevitori-decodificatori digitali. Tali sovvenzioni dovrebbero essere neutrali dal punto di vista tecnologico. Tramite la concessione di questi contributi, le autorità possono favorire l'utilizzo di standard aperti per l'interattività, che permettono ai consumatori di beneficiare di servizi interattivi offerti da fornitori diversi;

    f)

    promozione dello sviluppo di una rete di trasmissione nelle zone in cui la ricezione televisiva risulterebbe altrimenti insufficiente;

    g)

    risorse finanziarie a favore delle emittenti radiotelevisive pubbliche per consentire loro di trasmettere su tutte le piattaforme di trasmissione e raggiungere tutta la popolazione. A questo riguardo, gli Stati membri devono chiaramente definire tutti gli obblighi imposti alle emittenti radiotelevisive per quanto riguarda l'utilizzo di determinate vie di trasmissione;

    h)

    il sostegno finanziario, a titolo di compensazione, alle emittenti radiotelevisive che devono rinunciare all'utilizzo delle frequenze analogiche prima della scadenza della licenza. La compensazione dovrebbe tener conto dei costi effettivi sostenuti dalle emittenti radiotelevisive per il passaggio al digitale, ivi compresi gli eventuali costi di adattamento sostenuti per trasmettere su un altro canale/multiplex.

    2.2.   BASI GIURIDICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLA PREVISTA MISURA

    (138)

    La Germania ha giustificato la compatibilità della misura con il mercato invocando l'articolo 87, paragrafo 3, lettere c), b) e d) e l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Di seguito la Commissione valuta la compatibilità della misura sulla base di tali disposizioni e alla luce delle considerazioni generali di cui sopra (81).

    2.3.   ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

    (139)

    Nella decisione sull'avvio della procedura d'esame la Commissione dubita che la misura sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione ribadisce tale perplessità anche dopo aver valutato le osservazioni delle parti interessate e le spiegazioni fornite dalla Germania.

    (140)

    L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), si riferisce agli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

    (141)

    Affinché un aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, esso deve perseguire un obiettivo di interesse comune e deve apparire necessario e adeguato. Nel valutare la misura si tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:

    1)

    l'obiettivo della misura di sostegno è definito in maniera chiara e corrisponde all'interesse comune?

    2)

    l'aiuto è correttamente concepito per conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto rimedia al fallimento del mercato o consegue altri obiettivi? In particolare:

    a)

    la misura di sostegno rappresenta uno strumento adeguato?

    b)

    vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

    c)

    la misura di sostegno è proporzionata, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con una quantità minore di aiuti?

    3)

    le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

    (142)

    Secondo la Germania la prevista misura è conforme alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Facendo riferimento alla comunicazione sul passaggio al digitale la Germania sostiene che il sostegno alla piattaforma digitale terrestre è nell'interesse della collettività e fornisce un importante contributo alla realizzazione di diversi obiettivi di interesse pubblico. La misura sarebbe inoltre necessaria per il mantenimento della trasmissione terrestre e potrebbe contribuire a far fronte al fallimento del mercato in alcuni settori specifici. La Germania sostiene infine che la misura è adeguata e proporzionata dal punto di vista degli obiettivi che essa persegue.

    2.3.1.   Obiettivo di interesse comune

    (143)

    Come risulta dalle considerazioni generali di cui ai considerando da 131 a 137, la Commissione concorda con la Germania che il passaggio dalla radiodiffusione analogica a quella digitale rappresenti un obiettivo di interesse comune. Tuttavia, come emerge dalla comunicazione sul passaggio al digitale e da altri documenti pertinenti della Commissione, ciò non giustifica che il sostegno sia destinato esclusivamente alla digitalizzazione della trasmissione terrestre. Il presupposto è piuttosto che il passaggio sia guidato dal mercato e che ciascuna rete sia in grado di concorrere con le proprie forze. Per garantire tale principio, è opportuno che l'eventuale intervento dello Stato sia possibilmente neutrale dal punto di vista tecnologico. In questo caso il criterio della neutralità tecnologica non risulta soddisfatto.

    (144)

    Nelle sue osservazioni la Germania mette in dubbio l'adeguatezza del principio di neutralità tecnologica ai fini della valutazione della misura in base alle norme sugli aiuti di Stato e sostiene che è praticamente impossibile garantire la neutralità tecnologica di una singola misura di sostegno. La Germania afferma che la sua politica in materia di aiuti è complessivamente neutrale dal punto di vista tecnologico e che, se necessario, essa avrebbe fornito sostegno anche ad altre piattaforme di trasmissione. La trasmissione via satellite non necessita di misure di sostegno per il passaggio al digitale, mentre la digitalizzazione della rete via cavo non è a livello sufficientemente avanzato per poter ricevere misure di sostegno concrete. La Commissione non dispone attualmente di informazioni concrete da parte della Germania che indicano che è previsto un aiuto di Stato anche per altri mezzi di trasmissione.

    (145)

    La Commissione respinge queste argomentazioni generali contro l'applicazione del principio della neutralità tecnologica. Vi è una differenza tra il sostegno finanziario per il passaggio al digitale e le misure che promuovono soltanto la trasmissione terrestre in quanto tale. Le sovvenzioni destinate in maniera mirata a una delle tecnologie di trasmissione creano una forte distorsione della concorrenza tra le varie tecnologie.

    (146)

    In base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e alla pertinente giurisprudenza, tale distorsione della concorrenza è ammessa soltanto se serve a correggere uno specifico fallimento del mercato o a eliminare uno squilibrio, a condizione che la misura in esame sia una misura adeguata, necessaria e proporzionata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In base alle norme sugli aiuti di Stato tale valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascuna misura.

    (147)

    La Germania sostiene che, oltre a perseguire l'obiettivo generale della promozione della passaggio al digitale, il sostegno finanziario all'introduzione della DVB-T contribuisce anche al mantenimento della piattaforma terrestre. Esso stimolerebbe inoltre la concorrenza tra le diverse emittenti e concorrerebbe a realizzare diversi obiettivi di interesse generale nel settore delle infrastrutture per la radiodiffusione.

    (148)

    La Germania sottolinea in particolare che la digitalizzazione della trasmissione terrestre contribuisce alla pluralità dei media, poiché ha permesso alle emittenti radiotelevisive private di trasmettere i loro programmi in NRW su 12 canali e non più su 3, come accadeva finora sulla piattaforma analogica. La piattaforma terrestre si presterebbe meglio alla trasmissione di programmi regionali locali rispetto alla trasmissione via cavo o via satellite. Inoltre, la misura garantirebbe un servizio di base per l'intera popolazione. La Germania sostiene che, a causa delle caratteristiche topologiche della Renania settentrionale-Vestfalia, la copertura delle zone rurali e remote risulta più costosa e che di conseguenza l'introduzione della DVB-T sarebbe meno interessante dal punto di vista commerciale rispetto ad esempio a una regione come Berlino-Brandeburgo. La misura rappresenterebbe un primo passo per spianare la strada alla successiva introduzione della DVB-T in queste regioni.

    (149)

    La Germania sottolinea inoltre il potenziale di innovazione della trasmissione digitale terrestre e afferma che soltanto con la DVB-T sarà possibile sviluppare ulteriormente la ricezione mobile digitale.

    (150)

    La Commissione prende atto degli obiettivi di interesse generale descritti dalla Germania. Tuttavia, come spiegato qui di seguito, essa ritiene che il sostegno finanziario non sia espressamente finalizzato a promuovere la pluralità dei media, i contenuti regionali e locali e il servizio di base e a migliorare la copertura nelle zone rurali e promuovere l'innovazione. Inoltre, la misura non risulterebbe necessaria, adeguata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

    2.3.2.   Necessità e adeguatezza della misura di sostegno

    (151)

    La Germania ribadisce che la misura è necessaria per realizzare gli obiettivi sopracitati e per far fronte al fallimento del mercato in determinati settori e ritiene che sostanzialmente la Commissione non abbia il diritto di contestare la decisione del governo federale e dei Länder di mantenere la piattaforma terrestre e di promuoverne la digitalizzazione. La Commissione non sarebbe inoltre autorizzata a valutare se altre misure sarebbero state più adeguate per raggiungere lo stesso obiettivo.

    (152)

    Va chiarito innanzitutto che la decisione in questione riguarda la misura annunciata dalla Germania per introdurre la DVB-T in Renania settentrionale-Vestfalia e non la strategia politica di base della Germania di mantenere la piattaforma terrestre. Nell'ambito della presente procedura la Commissione deve verificare, conformemente alle pertinenti norme sugli aiuti di Stato, se l'aiuto di Stato previsto per coprire i costi d'esercizio delle emittenti radiotelevisive private associati alle attività di trasmissione è necessario e proporzionato, nelle circostanze del caso, in relazione agli obiettivi di interesse generale dichiarati dalla Germania.

    (153)

    L'analisi dell'adeguatezza dell'aiuto di Stato costituisce parte integrante di tale verifica. Secondo la Commissione, oltre a dimostrare la necessità della misura, la Germania dovrebbe anche spiegare perché l'aiuto di Stato, come forma specifica di intervento pubblico, rappresenterebbe nella fattispecie uno strumento adeguato per realizzare l'obiettivo di interesse generale. Qualora l'aiuto di Stato non dovesse essere lo strumento adeguato per far fronte a un fallimento del mercato o a problemi di coesione, esso potrebbe avere effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi, che si sarebbero potuti evitare con altri strumenti, come ad esempio quelli normativi.

    (154)

    Di seguito la Commissione esamina punto per punto se la misura in esame possa essere considerata necessaria e adeguata per realizzare gli obiettivi di interesse generale dichiarati dalla Germania e se essa sia giustificata e adeguata per far fronte ad un eventuale fallimento del mercato in determinati settori, suscettibile di ostacolare la realizzazione di detti obiettivi. Inoltre, essa valuta se la misura in esame è proporzionata ai fini della rimozione di tali ostacoli.

    (155)

    Per quanto riguarda il rafforzamento della concorrenza tra le diverse piattaforme di trasmissione, la Germania sostiene che la promozione della trasmissione digitale terrestre esercita una pressione concorrenziale positiva sulle altre piattaforme di trasmissione e induce gli operatori di rete delle altre piattaforme a migliorare e rinnovare i loro servizi, contribuendo in tal modo ad accelerare anche la digitalizzazione delle altre piattaforme. Questa argomentazione non è in contrasto con le dichiarazioni della Germania, secondo le quali la misura non falserebbe la concorrenza; inoltre, la Germania non ha dimostrato finora in maniera convincente che in Renania settentrionale-Vestfalia la radiodiffusione presenta problemi strutturali di concorrenza. Anche se non si tiene conto della trasmissione terrestre, il cavo e il satellite offrono un'ampia gamma di programmi televisivi in chiaro e sono di norma disponibili ovunque. Un'ulteriore concorrenza viene dalla televisione a banda larga (ad esempio con la tecnologia xDSL), che si sta imponendo come ulteriore piattaforma di radiodiffusione. Per questi motivi e per i motivi descritti nelle altre sue decisioni riguardanti le misure di sostegno pubblico a favore della televisione digitale (82), la Commissione si oppone alla concessione di un aiuto sulla base di tale giustificazione.

    (156)

    Per quanto riguarda la pluralità dei media e dei programmi, i canali digitali terrestri sono stati assegnati in maniera tale da dare priorità alle emittenti già esistenti e da ammettere soltanto un numero ristretto di nuovi operatori (83). La misura non mira pertanto espressamente a promuovere la pluralità dei media. Come illustrato nella decisione sull'avvio della procedura d'esame (84), anche aumentando le capacità di trasmissione mediante la digitalizzazione, la rete DVB-T non può competere rispetto al numero di programmi disponibili via cavo e via satellite. Anche in modalità analogica queste due piattaforme offrono un maggior numero di programmi rispetto alla DVB-T e quasi tutti (se non tutti) i programmi offerti via DVB-T possono anche essere trasmessi via cavo e via satellite.

    (157)

    La misura punterebbe anche a promuovere in maniera mirata i programmi regionali e locali o le emittenti che trasmettono tali programmi. In molte regioni della Renania settentrionale-Vestfalia i programmi televisivi locali vengono quindi trasmessi via cavo e non sulla piattaforma digitale terrestre. La gara per l'assegnazione delle licenze di radiodiffusione non citava espressamente i programmi regionali e locali. Nessuno dei beneficiari è un'emittente regionale o locale e la trasmissione di tali programmi non incide in alcun modo sull'assegnazione dei finanziamenti alle emittenti radiotelevisive private.

    (158)

    Per quanto riguarda il presunto mantenimento del servizio di base per l'intera popolazione, va ricordato che la misura trascura quelle regioni in cui il passaggio alla trasmissione digitale terrestre potrebbe causare problemi di copertura. La Germania ha ammesso che, dal punto di vista prettamente tecnico, ogni edificio in Renania settentrionale-Vestfalia può ricevere gratuitamente i programmi televisivi via satellite. Ciò non vale attualmente anche per la DVB-T: la misura in esame è limitata alle zone urbane ad alta densità demografica, in cui i collegamenti via cavo a banda larga sono solitamente disponibili.

    (159)

    Le affermazioni della Germania riguardanti la successiva introduzione della DVB-T nelle zone rurali e remote non sono state ulteriormente corroborate e non vi è alcuna indicazione che la misura possa realmente contribuire a promuovere la DVB-T nelle zone a bassa densità demografica, poiché essa è indirizzata esclusivamente alle regioni densamente popolate della Renania settentrionale-Vestfalia. Inoltre, la misura non contiene alcun incentivo particolare per indurre le emittenti radiotelevisive a estendere la loro offerta alle zone remote, che tra l'altro erano già state escluse nell'ambito della trasmissione analogica.

    (160)

    Per quanto riguarda le affermazioni della Germania relative alla promozione dell'innovazione, la Commissione osserva che il previsto finanziamento pubblico non è destinato ai media innovativi o ai servizi di telecomunicazione. Esso si limita piuttosto a sovvenzionare i costi d'esercizio sostenuti dalle emittenti radiotelevisive per la trasmissione dei loro programmi televisivi.

    (161)

    Dalle informazioni di cui dispone la Commissione emerge che la rete DVB-T in Renania settentrionale-Vestfalia utilizza attualmente lo standard di compressione MPEG-2, sebbene sia prevista prossimamente l'introduzione sul mercato dello standard più avanzato MPEG-4 (DVB-T 2), che offre un migliore utilizzo delle frequenze. Per quanto riguarda la ricezione mobile dei programmi televisivi, la piattaforma DVB-T utilizzata in Renania settentrionale-Vestfalia è molto meno efficiente rispetto alle nuove tecnologie della televisione mobile, come ad esempio la DVB-H (trasmissione video digitale su terminali mobili) (85), che offre una maggiore stabilità di ricezione del segnale e un minor consumo di energia. Per quanto riguarda il potenziale innovativo dei servizi interattivi va ricordato che la DVB-T non prevede un canale di ritorno e che il segnale viene semplicemente trasmesso all'utente finale. L'interattività non è pertanto una caratteristica intrinseca della DVB-T.

    (162)

    Dal punto di vista dell'innovazione la DVB-T non rappresenta una tecnologia nettamente più efficiente rispetto alle altre piattaforme. Come già accennato, il previsto finanziamento pubblico della DVB-T potrebbe addirittura ostacolare l'innovazione derivante da altre piattaforme e tecnologie di trasmissione.

    (163)

    La Germania sostiene che la misura sia necessaria per mantenere la trasmissione terrestre in quanto tecnologia di trasmissione. Dal punto di vista degli spettatori, la presenza delle emittenti radiotelevisive private, e in particolare dei gruppi RTL e ProSiebenSat.1, è indispensabile per garantire nel lungo termine l'attrattività della piattaforma. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, questi gruppi saranno disposti a partecipare alla DVB-T soltanto se l'introduzione della trasmissione digitale terrestre non genererà costi aggiuntivi rispetto alla modalità analogica. Sebbene RTL non abbia chiesto una sovvenzione, esso ha subordinato la sua partecipazione alla presenza di ProSiebenSat.1 sulla piattaforma.

    (164)

    A tal riguardo la Germania ha citato l'esempio di altre regioni della NRW (Wuppertal, Ostwestfalen-Lippe, Münsterland, Aachen e südliches Westfalen), in cui la piattaforma DVB-T viene o è stata introdotta senza la partecipazione delle emittenti radiotelevisive private e dove è stato dimostrato che, senza sostegno da parte dello Stato, queste ultime non sono interessate a partecipare alla piattaforma DVB-T.

    (165)

    Secondo la Commissione le informazioni trasmesse dalla Germania non provano che, senza un aiuto dello Stato, è impossibile mantenere la trasmissione terrestre. Inoltre, la Germania non ha dimostrato che il previsto aiuto incoraggerebbe le emittenti radiotelevisive private a partecipare alla piattaforma terrestre. Infine, non è stato dimostrato che la prevista misura di sostegno modificherebbe concretamente il comportamento dei beneficiari.

    (166)

    Sebbene l'accordo generale sull'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in Renania settentrionale-Vestfalia prevedesse un calendario vincolante per il passaggio al digitale, esso non conteneva indicazioni chiare riguardo alla prevista misura di sostegno. Come illustrato al considerando 19, l'accordo contiene soltanto riferimenti vaghi alla promozione delle «infrastrutture tecniche per la diffusione della DVB-T» e all'elaborazione di un «piano di finanziamento per le fasce sociali vulnerabili». L'annuncio relativo all'assegnazione delle licenze di radiodiffusione non menzionava la possibilità di una sovvenzione. Le condizioni riguardanti il sostegno finanziario sono state stabilite in dettaglio nella Förderrichtlinie DVB-T del 19 novembre 2004, ossia soltanto dopo l'assegnazione delle licenze e alcuni mesi dopo l'introduzione della DVB-T.

    (167)

    Ne consegue che, anche in assenza di informazioni più dettagliate sul sostegno finanziario, le emittenti radiotelevisive private erano disposte a partecipare alla DVB-T. Le emittenti radiotelevisive presenti sulla piattaforma analogica terrestre hanno accettato il calendario vincolante per il passaggio al digitale senza ricevere maggiori dettagli sulla misura di sostegno. Dalle informazioni trasmesse riguardo alle emittenti radiotelevisive private che non trasmettevano i loro programmi sulla piattaforma analogica emerge che LfM ha ricevuto molte più richieste di assegnazione di licenze digitali rispetto ai canali disponibili. A tal riguardo la Germania ribadisce che, in base all'accordo generale del 20 ottobre 2003, tutte le emittenti radiotelevisive erano a conoscenza dell'ipotesi di sovvenzione. Tuttavia, anche se tutti i candidati fossero stati a conoscenza dell'accordo generale (al quale però non tutti avevano aderito), essi non disponevano di informazioni più dettagliate sulla misura di sostegno.

    (168)

    La Commissione osserva inoltre che già da più di tre anni le emittenti radiotelevisive private trasmettono i loro programmi in DVB-T senza alcun aiuto da parte dello Stato. Sebbene recentemente Terra Nova abbia abbandonato la piattaforma, il canale è stato assegnato a Tele 5 in seguito alla presentazione di sette richieste da parte di emittenti radiotelevisive private. Alla luce della decisione della Commissione relativa al caso Berlino-Brandeburgo e della presente procedura, per le emittenti radiotelevisive non vi era alcuna garanzia di finanziamento da parte dello Stato. Nelle regioni degli altri Länder, ad esempio nella regione del Reno-Meno e in Germania settentrionale, le emittenti radiotelevisive private trasmettono i loro programmi sulla piattaforma DVB-T (86) senza ricevere alcun aiuto di Stato.

    (169)

    Per quanto riguarda le emittenti che già trasmettevano i loro programmi sulla piattaforma analogica, la Germania ribadisce che la misura era necessaria per coprire i «costi aggiuntivi» da esse sostenuti per la trasmissione digitale.

    (170)

    Tuttavia, come già illustrato ai considerando 74 e 123, i presunti «costi aggiuntivi» di ProSiebenSat.1 e RTL sono dovuti esclusivamente all'aumento del numero di programmi, poiché nella trasmissione digitale i costi per ciascun canale sono inferiori rispetto alla trasmissione analogica. La Germania non ha spiegato perché le suddette emittenti radiotelevisive dovevano essere presenti sulla piattaforma digitale con un maggior numero di programmi e perché le entrate pubblicitarie non sono state prese in considerazione nel calcolo della prevista sovvenzione.

    (171)

    Per riguarda le affermazioni della Germania, secondo le quali la DVB-T sarebbe stata introdotta nelle altre regioni della Renania settentrionale-Vestfalia senza la partecipazione delle emittenti radiotelevisive private, la Commissione controbatte che queste regioni non sono paragonabili alle zone urbane dal punto di vista della densità demografica e dell'interesse delle emittenti radiotelevisive private. Gli esempi citati dimostrano inoltre che l'introduzione della piattaforma digitale terrestre è possibile anche in assenza delle emittenti radiotelevisive private e con la sola partecipazione delle emittenti pubbliche.

    (172)

    La Germania sostiene che la misura contribuisce a risolvere in determinati settori il fallimento del mercato che ostacola il passaggio alla televisione digitale terrestre. In riferimento alla comunicazione sul passaggio al digitale, la Germania segnala la presenza di problemi di coordinamento tra gli operatori, di determinati rischi, di esternalità positive e un aumento dei costi nel breve termine associato allo switch-over. A causa del progressivo abbandono della trasmissione terrestre e degli elevati costi di trasmissione, vi è il pericolo che le emittenti radiotelevisive private interrompano del tutto la trasmissione analogica e non trasmettano più i loro programmi sulla piattaforma terrestre. In tal modo verrebbero persi i vantaggi della trasmissione terrestre (vedi considerando da 147 a 149) in termini di pluralità dei media, servizio di base, trasmissione di programmi regionali e locali, potenziale innovativo e concorrenza in campo infrastrutturale.

    (173)

    A tal riguardo è opportuno verificare se sia realmente giustificata l'ipotesi del fallimento del mercato, il quale impedirebbe di raggiungere il risultato migliore dal punto di vista dell'interesse generale. In secondo luogo, è necessario valutare se l'aiuto di Stato sia uno strumento necessario e adeguato per far fronte a tale fallimento e se la misura sia proporzionata rispetto all'obiettivo prefissato. Affinché possa essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la misura deve risultare necessaria e adeguata.

    (174)

    La Commissione riconosce il problema di coordinamento citato dalla Germania nella misura in cui esso potrebbe rappresentare un fallimento del mercato che ostacola il passaggio dall'analogico al digitale. Il problema deriva dal fatto che le emittenti radiotelevisive devono concordare date comuni per la cessazione della trasmissione analogica e l'avvio della trasmissione digitale, così da risolvere il problema della scarsezza delle frequenze e da ridurre il più possibile i costi della trasmissione parallela. Verosimilmente i consumatori passeranno alla piattaforma digitale solo quando l'offerta di programmi sarà sufficientemente ampia. Alcune emittenti vorranno pertanto aspettare che altre emittenti passino al digitale prima di trasferirsi esse stesse sulla nuova piattaforma digitale. Senza un coordinamento, questi fattori possono ritardare lo switch-over.

    (175)

    La Commissione riconosce che l'accelerazione delle operazioni di cessazione della trasmissione analogica finalizzata a garantire un migliore utilizzo delle frequenze rese disponibili può costituire un motivo valido per autorizzare un aiuto di Stato.

    (176)

    Tenendo conto del sopracitato problema di coordinamento e in conformità dell'approccio adottato nel quadro della decisione sul caso Berlino-Brandeburgo (87), la Commissione conclude che la misura in esame non è né necessaria né adeguata ai fini della risoluzione del problema. Il problema del coordinamento nell'ambito del passaggio al digitale può essere risolto e nel caso in esame è stato risolto con mezzi più adeguati e che non creavano distorsioni sul mercato dal punto di vista della concorrenza.

    (177)

    Nel caso in esame la LfM e le emittenti radiotelevisive presenti sulla piattaforma analogica hanno concordato un calendario comune nell'accordo generale del 20 ottobre 2003. Inoltre, la LfM è riuscita a fissare una scadenza unica per tutte le emittenti per la restituzione delle licenze di radiodiffusione analogica e ha coordinato il passaggio al digitale insieme ai Länder della Germania settentrionale. Ciò ha permesso di avviare simultaneamente in diversi Länder la piattaforma digitale terrestre in base a un calendario comune e senza fase simulcast per le emittenti radiotelevisive private. Di conseguenza, il sostegno finanziario per i costi di trasmissione sostenuti dalle emittenti radiotelevisive a seguito del passaggio al digitale non appare necessario.

    (178)

    Secondo la Germania i previsti pagamenti non erano finalizzati soltanto ad alleviare una parte dei «costi aggiuntivi» sostenuti dalle emittenti radiotelevisive private per la trasmissione digitale terrestre, bensì anche a compensare determinati rischi commerciali cui erano esposte le emittenti radiotelevisive private (ad esempio il calo delle entrate pubblicitarie). La comunicazione del 2003 sul passaggio al digitale recita a tal proposito: «La probabilità di un crollo del mercato è legata alla complessità dell'ambiente in cui ha luogo lo switch-over e alle interazioni tra i principali soggetti coinvolti» (88). Nel caso in esame è stato possibile ridurre considerevolmente la complessità mediante misure preparatorie adottate dalla LfM, consentendo a ciascuna delle emittenti radiotelevisive di essere informata sui previsti costi di trasmissione e di calcolare in maniera autonoma le entrate e le spese.

    (179)

    La Germania non ha mai fornito ulteriori specificazioni o corroborato con cifre le sue osservazioni né ha descritto in maniera più dettagliata l'entità dei presunti rischi. La Commissione dubita che nell'ambito del passaggio al digitale, che finora è stato attuato con successo senza il sostegno dello Stato, le emittenti radiotelevisive private corrano, oltre ai normali rischi commerciali derivanti dalla loro attività (89), altri rischi non associati alla loro piattaforma di trasmissione. Il fatto che in Renania settentrionale-Vestfalia vi siano state più richieste di licenze per la radiodiffusione digitale di quante ve ne fossero disponibili dimostra che, anche senza la garanzia di un sostegno da parte dello Stato, le emittenti radiotelevisive private sono disposte a partecipare alla DVB-T, a sostenere i necessari costi di trasmissione e a correre il rischio commerciale associato a tale attività.

    (180)

    Le esternalità positive generate dalla messa a disposizione dello spettro di frequenze derivano innanzitutto dalla cessazione della trasmissione analogica terrestre. Questo elemento non viene messo in discussione nel caso della Renania settentrionale-Vestfalia. Poiché la misura è finalizzata a sovvenzionare i costi di trasmissione delle emittenti radiotelevisive private, che tuttavia sono inferiori (per ciascun canale) sulla piattaforma digitale rispetto a quella analogica, essa non può essere considerata necessaria per coprire i costi derivanti nel breve termine dal passaggio al digitale.

    (181)

    La Germania ha inoltre dichiarato che la sovvenzione era necessaria per fornire una compensazione alle emittenti radiotelevisive private in cambio della restituzione anticipata delle loro licenze analogiche. Dalle dichiarazioni della Germania emerge inoltre che, come compensazione per la restituzione anticipata di tali licenze, le emittenti radiotelevisive private precedentemente presenti sulla piattaforma analogica hanno ricevuto un trattamento prioritario in sede di assegnazione delle licenze digitali, il che ha permesso a RTL e ProSiebenSat.1 di chiedere, grazie al loro pacchetto di programmi, l'assegnazione di interi multiplex.

    (182)

    A tal riguardo la Commissione osserva che tale argomentazione è valida soltanto per quanto concerne la concessione di finanziamenti alle emittenti radiotelevisive della piattaforma analogica, ma che essa non può essere utilizzata per giustificare le sovvenzioni alle nuove emittenti radiotelevisive sulla piattaforma DVB-T. L'argomentazione non può in realtà essere applicata neanche alle emittenti radiotelevisive già presenti sulla piattaforma analogica. Nell'ambito dell'attuale regime ProSiebenSat.1 è l'unica tra le emittenti radiotelevisive che hanno restituito la loro licenza analogica a poter beneficiare della sovvenzione. Nel calcolo della sovvenzione presentato dalla Germania non si tiene conto del valore potenziale della durata residua della licenza. In tali circostanze il finanziamento dei costi di trasmissione non può essere considerato come collegato alla restituzione delle licenze analogiche e come necessario e adeguato a tal fine.

    (183)

    Ciò vale a maggior ragione se si considera che le emittenti radiotelevisive hanno già ottenuto una compensazione nel quadro dell'assegnazione delle licenze per la radiodiffusione digitale terrestre. Il trattamento prioritario non si limitava a consentire soltanto il mantenimento dei programmi analogici in modalità digitale, bensì ha permesso a RTL e ProSiebenSat.1 di ampliare la loro offerta di programmi sulla piattaforma digitale (due canali in più per RTL e tre canali in più per ProSiebenSat.1). Nel contempo anche altre emittenti avevano chiesto una licenza, che tuttavia non hanno potuto ottenere a causa del numero limitato di canali di trasmissione.

    (184)

    La Germania sostiene che la misura è proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e che la sovvenzione corrisponde al minimo necessario per incoraggiare le emittenti radiotelevisive private a partecipare alla piattaforma DVB-T e quindi a garantire il mantenimento della trasmissione terrestre. La proporzionalità verrebbe garantita finanziando soltanto i «costi aggiuntivi» della trasmissione digitale per le emittenti radiotelevisive che in passato trasmettevano i loro programmi sulla piattaforma analogica e applicando un finanziamento decrescente ai nuovi operatori DVB-T. Per quanto riguarda l'entità della sovvenzione per le emittenti radiotelevisive precedentemente non presenti sulla piattaforma analogica, la Germania non ha fornito informazioni tali da poter giustificare la quota dei compensi per la trasmissione coperta dalla sovvenzione pubblica.

    (185)

    Come già spiegato, la Commissione nutre diversi dubbi riguardo alla validità delle osservazioni e dei calcoli riguardanti i presunti «costi aggiuntivi» citati dalla Germania. La Commissione osserva che la misura in esame sovvenziona i costi di trasmissione delle emittenti radiotelevisive, che nella trasmissione digitale terrestre sono inferiori (a livello di singolo canale) rispetto alla piattaforma analogica. Nel caso di RTL e ProSiebenSat.1 i presunti «costi aggiuntivi» sono tuttavia dovuti esclusivamente al fatto che, rispetto alla precedente trasmissione sulla piattaforma analogica, queste emittenti possono offrire un maggior numero di programmi in Renania settentrionale-Vestfalia. Le emittenti radiotelevisive che erano precedentemente assenti sulla piattaforma terrestre non devono sostenere tali «costi aggiuntivi».

    (186)

    Per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive che in passato trasmettevano i loro programmi sulla piattaforma analogica, la misura non può essere considerata come una compensazione per i «costi aggiuntivi» della trasmissione digitale. Poiché il passaggio al digitale delle emittenti radiotelevisive private è avvenuto senza far ricorso alla fase simulcast, non è stato necessario sostenerne i costi. La Germania non ha dichiarato dei costi aggiuntivi legati a investimenti nelle attrezzature tecniche necessarie per il passaggio o altri costi analoghi. La Commissione conclude pertanto che, anche se fosse considerata necessaria e adeguata (quod non), la sovvenzione non era limitata al minimo necessario.

    2.3.3.   Conclusioni in merito all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

    (187)

    Per i motivi sopraesposti la Commissione conclude che gli obiettivi di interesse generale dichiarati dalla Germania e il fallimento del mercato citato in relazione al passaggio al digitale non sono sufficienti per giustificare gli aiuti concessi. La Commissione non è convinta del fatto che l'aiuto rappresenti uno strumento necessario, adeguato e proporzionato per far fronte al fallimento del mercato in determinati settori e raggiungere gli obiettivi di interesse generale dichiarati dalla Germania. Qualora, come nel caso in esame, il mercato possa mettere a disposizione diverse tecnologie (90) e sia possibile sviluppare in condizioni di mercato diverse soluzioni in concorrenza tra di loro, il finanziamento pubblico dei costi d'esercizio delle emittenti radiotelevisive private sulla piattaforma DVB-T rappresenterebbe una deroga ingiustificata al principio di neutralità tecnologica che causa un'inutile distorsione della concorrenza.

    (188)

    La misura non può pertanto essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    2.4.   ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3), LETTERA B), DEL TRATTATO CE

    (189)

    A norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo può considerarsi compatibile con il mercato comune.

    (190)

    Secondo la Germania la prevista misura è conforme alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Essa ritiene che, ai sensi della comunicazione sul passaggio al digitale, lo switch-over rappresenterebbe un importante progetto di interesse generale europeo con ripercussioni anche a livello economico, sociale e politico. La misura è destinata a far fronte agli ingenti costi da sostenere nel breve termine e alla mancanza di meccanismi di coordinamento, descritti anche nella comunicazione sul passaggio al digitale.

    (191)

    La Commissione ritiene che non sia sufficiente perseguire un obiettivo di interesse generale europeo per poter applicare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. Oltre a essere nell'interesse generale europeo, il progetto attuato con la misura in esame deve presentare una dimensione europea e far parte di un programma transnazionale europeo cofinanziato dai governi di diversi Stati membri o basato su un'azione concertata di diversi nuovi Stati membri. Come dichiarato dalla Corte di giustizia in una delle sue sentenze: «La semplice circostanza che gli investimenti progettati abbiano potuto provocare l'uso di una nuova tecnologia non ha il risultato di far divenire il progetto di interesse europeo comune (91)».

    (192)

    La Commissione conclude pertanto che l'azione mirata di promozione della televisione digitale terrestre in due aree urbane della Renania settentrionale-Vestfalia non può essere considerata come un «importante progetto di comune interesse europeo».

    2.5.   ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA D), DEL TRATTATO CE

    (193)

    L'articolo 87, paragrafo 3 lettera d), del trattato CE riguarda «gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.» L'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE stabilisce inoltre che: «La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture».

    (194)

    La Germania ribadisce che la misura è conforme alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, dal momento che essa contribuisce a garantire l'equilibrio nel settore della radiodiffusione e quindi a promuovere la cultura ai sensi dell'articolo 151 del trattato CE.

    (195)

    L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta. Secondo la Commissione la deroga «culturale» prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE deve essere interpretata in senso stretto e andrebbe pertanto applicata soltanto nei casi in cui il patrimonio culturale è chiaramente identificato o identificabile (92). Inoltre, il concetto di cultura dovrebbe essere applicato al contenuto e alla natura del prodotto in esame e non al mezzo o alla sua semplice diffusione (93).

    (196)

    Nel caso in esame, l'aiuto mira a promuovere la trasmissione di segnali radiotelevisivi e non ha alcun nesso con uno specifico contenuto culturale che altrimenti non verrebbe diffuso. Secondo la Commissione non sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

    2.6.   ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

    (197)

    L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE recita: «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse della Comunità.»

    (198)

    Come già spiegato ai considerando 91 e 92, la Germania ribadisce che la misura rappresenta una compensazione per la prestazione di un servizio di interesse economico generale, in questo caso la trasmissione di programmi radiotelevisivi sulla piattaforma DVB-T. Attraverso l'assegnazione di licenze per la radiodiffusione digitale le emittenti radiotelevisive sarebbero state incaricate di svolgere un compito di interesse economico generale unito all'obbligo di trasmettere i loro programmi al pubblico. Un finanziamento insufficiente ostacolerebbe l'adempimento di questo obbligo di servizio pubblico. Senza la prevista misura le emittenti private non sarebbero state disponibili a partecipare all'introduzione della DVB-T, il che avrebbe a sua volta pregiudicato il mantenimento della trasmissione terrestre. La Germania sostiene infine che la sovvenzione non arrecherebbe allo sviluppo degli scambi un pregiudizio tale da risultare contrario agli interessi della Comunità.

    (199)

    Secondo la pertinente giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, affinché trovi applicazione l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, il beneficiario dell'aiuto deve essere stato espressamente incaricato da uno Stato membro di svolgere una particolare funzione di interesse economico generale. L'incarico deve contenere indicazioni precise riguardanti la natura, la portata e la durata dell'obbligo di servizio pubblico e il nome dell'impresa interessata.

    (200)

    Come spiegato al considerando 93, la Commissione non mette in dubbio che la digitalizzazione della radiodiffusione sia nell'interesse generale. Sulla base dei risultati illustrati ai considerando da 92 a 96, la Commissione conclude tuttavia che la misura, che mira a fornire sostegno alla normale attività di imprese commerciali, non può essere considerata come una compensazione per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

    (201)

    Anche presupponendo che le emittenti radiotelevisive private siano state incaricate di adempiere un obbligo di servizio pubblico (quod non), a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, la compensazione non può essere superiore ai costi netti di tale adempimento, tenendo conto delle relative entrate più un margine di utile ragionevole.

    (202)

    Come spiegato ai considerando da 97 a 99, il previsto finanziamento pubblico non si basa su criteri obiettivi, come stabilito dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. La misura tiene conto dei costi di trasmissione sostenuti dalle emittenti radiotelevisive private per la trasmissione sulla piattaforma digitale terrestre, ma non delle entrate (ad esempio quelle pubblicitarie).

    (203)

    Per garantire che sia soddisfatto il criterio della necessità previsto dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, le autorità che concedono le sovvenzioni devono elaborare delle norme riguardanti il calcolo e la verifica della compensazione. Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli periodici per evitare una sovracompensazione. Per la misura in questione non sono previste norme o controlli da parte delle autorità competenti.

    (204)

    Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ritiene che la misura non possa essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

    VII.   CONCLUSIONI

    (205)

    La Commissione conclude pertanto che il sostegno alle emittenti radiotelevisive private previsto dalla LfM costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, che, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) e dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE non può essere considerato compatibile con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato che la Repubblica federale di Germania intende concedere alle emittenti radiotelevisive private nell'ambito dell'introduzione della televisione digitale terrestre in Renania settentrionale-Vestfalia in base alla direttiva della LfM sul sostegno alla DVB-T (Richtlinie der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen über dei Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von digitalem terrestrischem Fernsehen als Maßnahme und Projekt für neuartige Rundfunksübertragungstechniken gem. § 88 Abs. 3 S. 5 und 6 LMG NRW), del 19 novembre 2004, e notificato alla Commissione con lettera del 13 gennaio 2005, non è compatibile con il mercato comune.

    Per i motivi summenzionati l'aiuto non può pertanto essere concesso.

    Articolo 2

    Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 3

    La Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 204 del 26.8.2006, pag. 9. Aiuto di Stato C 34/06 (ex N 29/05) — Introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in Renania settentrionale-Vestfalia — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

    (2)  C 25/04 — Introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo, 9 novembre 2005 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 14).

    (3)  Lettere datate 2 dicembre 2005, 9 dicembre 2005 e 12 dicembre 2005.

    (4)  Anche la procedura formale d'esame relativa a questa misura è stata avviata il 19 luglio 2006 (C 33/06, ex N 576/04). La Baviera ha deciso successivamente di limitare la misura all'aiuto de minimis alle emittenti radiotelevisive locali e di ritirare la notifica (lettere del governo tedesco datate 22 giugno 2007 e 11 luglio 2007).

    (5)  Cfr. nota 1.

    (6)  Lettera datata 20 settembre 2006, protocollata il 22 settembre 2006.

    (7)  Lettera datata 21 settembre 2006, protocollata il 22 settembre 2006.

    (8)  Lettera datata 25 settembre 2006, protocollata il 3 ottobre 2006.

    (9)  COM(2002) 263 def., «eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti», COM(2003) 541 def., «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switch-over» digitale allo «switch-off» analogico)» e COM(2005) 204 def., «Comunicazione della Commissione sull'accelerazione della transizione dalla trasmissione analogica a quella digitale».

    (10)  COM(2005) 204, «Comunicazione della Commissione sull'accelerazione della transizione dalla trasmissione analogica a quella digitale».

    (11)  Ministero federale dell'Economia e della tecnologia (2000): Einführung des digitalen Rundfunks in Deutschland, «Startszenario 2000», Sachstandsbericht und Empfehlungen der Initiative «Digitaler Rundfunk» zur Digitalisierung von Hörfunk und Fernsehen unter Berücksichtigung der Verbreitung über Kabel, satellite und TV-Sender.

    (12)  Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen nella versione del 2 luglio 2002. (Gazzetta ufficiale del Land NRW del 30 luglio 2002, n. 20, pag. 334), modificato nel 2004 (Gazzetta ufficiale del Land NRW del 17 dicembre 2004, n. 45, pag. 774) e nel 2007 (Gazzetta ufficiale del Land NRW del 29 giugno 2007, n. 13, pag. 192).

    (13)  La notifica presentata dalla Germania cita investimenti pubblici pari a circa 15 miliardi di euro per la costruzione della rete a banda larga negli anni ’80.

    (14)  L'AGF (Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung), che riunisce le più grandi emittenti radiotelevisive tedesche, ha il compito di analizzare il comportamento dei telespettatori. SES/ASTRA è il più grande operatore satellitare tedesco. Esso pubblica ogni anno il «German Satellite Monitor» sull'importanza delle varie piattaforme di trasmissione televisiva. Nel grafico 1 i dati raccolti da ASTRA/Infratest alla fine di ogni anno (ad esempio alla fine del 2005) vengono messi in relazione con quelli del 1o gennaio dell'anno successivo (ossia l'1.1.2006), per poterli confrontare con i dati dell'AGF/GfK, raccolti all'inizio dell'anno.

    (15)  Digitalisierungsbericht 2007 — Gemeinsame Stelle Digitaler Zugang (GSDZ), Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten (ALM).

    (16)  Digitalisierungsbericht 2007, pag. 56.

    (17)  Comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, cfr. nota 9.

    (18)  La cosiddetta «Strategie des inselweisen Umstiegs».

    (19)  All'epoca l'ente si chiamava ancora Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen.

    (20)  ARD sta per Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, ZDF per Zweites Deutsches Fernsehen, WDR Köln per Westdeutscher Rundfunk Köln.

    (21)  L'allegato recita: «È opportuno elaborare un quadro di sostegno per le fasce sociali più deboli». Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la LfM non ha tuttavia sviluppato un tale piano di finanziamento.

    (22)  Un multiplex corrisponde ad un blocco di frequenze, che in NRW viene utilizzato per quattro canali.

    (23)  In una parte dell'agglomerato urbano di Düsseldorf/ bacino della Ruhr (Oberbergischer Kreis) il passaggio al digitale è già avvenuto senza la partecipazione di emittenti private.

    (24)  Trattato del 31 agosto 1991, modificato con effetto a decorrere dal 1o marzo 2007.

    (25)  Lettera di RTL datata 17 novembre 2003, lettera di VOX datata 5 dicembre 2003 e lettera di ProSiebenSat.1 datata 23 dicembre 2003.

    (26)  «Erstmalige Zuweisung von Übertragungskapazitäten für die landesweite digitale terrestrische Verbreitung bzw. Weiterleitung von Fernsehprogrammen und Mediendiensten im DVB-T Standard in Nordrhein-Westfalen, Bekanntmachung der LfM vom 4. Dezember 2003», Landesministerialblatt del 30 dicembre 2003.

    (27)  La disposizione in base alla quale l'assegnazione delle licenze DVB-T deve tener conto in via prioritaria dei programmi che vengono trasmessi nelle rispettive aree di diffusione sulla piattaforma analogica e cui viene fatto riferimento nell'articolo 28, comma 1, della LMG NRW, figura nell'articolo 52 bis, comma 1, del RStV.

    (28)  Nella risposta del 23 marzo 2003 la Germania osserva che, in base all'articolo 28 della LMG NRW, la commissione per i media della LfM può assegnare interi multiplex alle emittenti radiotelevisive RTL e ProSiebenSat.1. L'articolo stabilisce inoltre che le emittenti i cui programmi vengono trasmessi sulla piattaforma analogica hanno diritto ad un trattamento prioritario.

    (29)  A Onyx Television GmbH è stata assegnata una licenza. Era risaputo che a partire dal 20 maggio 2004 essa avrebbe cambiato il suo programma e sostituito il proprio canale musicale onyx.tv con il canale di documentari Terra Nova.

    (30)  Vedi comunicazione sul sito web della LfM: http://www.lfm-nrw.de/presse/index.php3?id=537

    (31)  Bollettino ufficiale RegTP n. 3/2004, deliberazione n. 3/2004, pag. 82.

    (32)  Bollettino ufficiale RegTP n. 23/2002, deliberazione n. 36/2002, pag. 1695.

    (33)  Risposte fornite dalla Germania il 2 maggio 2005.

    (34)  Il 45 % di questi fondi è destinato alla fondazione cinematografica NRW GmbH.

    (35)  Cfr. considerando 22.

    (36)  Il risultato dell'analisi di mercato è stato trasmesso alla Commissione il 31.7.2006.

    (37)  Tuttavia, l'importo che T-Systems riscuote dalle emittenti radiotelevisive private per la trasmissione digitale terrestre è inferiore. Secondo i dati forniti dalla Germania i compensi annuali (ad esempio nel 2005 e nel 2006) per canale ammontano a circa 611 000 EUR.

    (38)  La notifica non contiene alcune informazioni riguardo al metodo di calcolo dell'importo complessivo dei compensi per la trasmissione nei Länder settentrionali.

    (39)  Sia per la trasmissione analogica che per la trasmissione digitale i compensi per la trasmissione vengono calcolati in base al numero dei singoli programmi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive. Il metodo di calcolo applicato dalle autorità tedesche non tiene conto dell'aumento dei programmi in modalità digitale rispetto alla trasmissione analogica, sebbene esso sia alla base dell'incremento dei compensi complessivi. Inoltre, non vengono prese in considerazione le entrate delle emittenti radiotelevisive derivanti dalla trasmissione di questi programmi. I punti 74, 123 e 171 contengono una valutazione di questo metodo di calcolo da parte della Commissione.

    (40)  ProSiebenSat.1 e il Deutscher Kabelverband (DKV) non hanno formulato osservazioni riguardo alla presente procedura. Per ragioni di completezza la Commissione ricorda che queste parti hanno formulato le proprie osservazioni in un caso analogo riguardante la Baviera (aiuto di Stato C 33/06, cfr. considerando 4). In quanto beneficiaria, ProSiebenSat.1 sottolineava l'importanza della sovvenzione, dal punto di vista economico, per il passaggio al digitale e il mantenimento della piattaforma terrestre. ProSiebenSat.1 sosteneva che, vista la decrescente quota di mercato della piattaforma terrestre, essa valutava l'ipotesi di abbandonare questo sistema di trasmissione. ProSiebenSat.1 aggiungeva inoltre che, considerando il rischio economico associato al passaggio al digitale (ivi compreso il rischio di una minore copertura in seguito di tale passaggio), essa non avrebbe partecipato all'introduzione della DVB-T senza la prevista sovvenzione. Inoltre, oltre alle emittenti pubbliche, avrebbero dovuto partecipare anche i grandi gruppi di emittenti private per garantire l'interesse dei consumatori alla DVB-T. ProSiebenSat.1 sosteneva che tutti i vantaggi sarebbero stati trasferiti dalle emittenti radiotelevisive agli operatori di rete sotto forma di compensi per la trasmissione. ProSiebenSat.1 aggiungeva inoltre che la sovvenzione serviva anche a compensare il vantaggio delle emittenti pubbliche, che disponevano di ingenti risorse per la digitalizzazione e che essa avrebbe avuto un effetto positivo sulla concorrenza nel settore delle infrastrutture. Il DKV condivideva invece le dichiarazioni formulate dalla Commissione nella decisione sull'avvio della procedura d'esame e sosteneva che la prevista misura avrebbe prodotto un impatto distorsivo sulla concorrenza tra le diverse modalità di trasmissione e che inoltre non era necessaria per l'introduzione della DVB-T. La DKV proponeva inoltre altre alternative basate sul mercato per l'introduzione della DVB-T e sosteneva che essa aveva causato una perdita di clienti tra gli operatori dei servizi via cavo: nel 2005 il calo registrato in questo settore era superiore del 33 % rispetto al 2004. La DKV sottolineava che, secondo le statistiche ASTRA, in seguito allo switch-over la copertura terrestre nei singoli Länder ha registrato un netto miglioramento. Secondo la DKV la misura favorirà la Deutsche Telekom nella vendita del suo servizio IP-TV. Infine, la DKV sosteneva che la decisione di privilegiare la DVB-T rispetto alle altre infrastrutture per promuovere la pluralità dei media, la trasmissione di programmi locali e regionali e la copertura universale della DVB-T non poteva essere giustificata con l'interesse pubblico.

    (41)  Secondo ish la trasmissione «gratuita» in DVB-T era un importante elemento di convincimento nella campagna di marketing sull'introduzione della DVB-T con il quale le autorità invitavano i clienti a passare dal cavo alla DVB-T.

    (42)  COM(2003) 541 def., cfr. nota 9.

    (43)  Sentenza del 15 luglio 2004 nella causa C-345/02, Pearle e. a., Racc. 2004, pag. I-7139, punto 35 con rinvio alla sentenza del 21 marzo 1988 nella causa C-303/88 Italia contro Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433, punto 11 e sentenza del 16.5.2002 nella causa C-482/99 Francia contro Commissione (Stardust Marine), Racc. 2002, pag. I-4379, punto 24.

    (44)  Causa C-345/02, Pearle e. a., Racc. 2004, pag. I-7139, punto 34 con rinvio alla sentenza del 13 marzo 2001, nella causa C-379/98, PreussenElektra AG, punto 58; cfr. anche sentenza del 17 marzo 1993 nelle cause riunite C-72/91 e C-73/91, Firma Sloman Neptun Schiffahrt AG, Racc. 1993, pag. I-887, punto 19.

    (45)  Causa C-482/99, Francia contro Commissione (Stardust Marine), Racc. 2002, pag. I-4379, punto 23.

    (46)  Causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. 2001, pag. I-2099.

    (47)  Cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesner, Racc. 1993, pag. I-887.

    (48)  Causa C-345/02, Pearle e. a., Racc. 2004, pag. I-7139.

    (49)  Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen, articolo 117.

    (50)  Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen, articoli 113 e 114.

    (51)  Rundfunkstaatsvertrag, articolo 40, comma 1 e 2.

    (52)  Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen, articolo 27, comma 1.

    (53)  Decisione della Commissione in relazione al caso E 3/2005 «Finanziamento dell'emittenza pubblica in Germania» (GU C 185 dell'8 agosto 2007, pag. 1).

    (54)  Cfr. ad esempio la sentenza del 2 luglio 1974 nella causa 173/73, Italia contro Commissione, Racc. 1974, pag. 709. In questa sentenza la Corte di giustizia ha stabilito che, anche se vengono riscosse e gestite da istituzioni diverse dalle autorità dello Stato, le risorse utilizzate per una misura devono essere considerate come risorse statali se vengono finanziate mediante contributi obbligatori (ad esempio tributi parafiscali) e successivamente distribuite secondo la legislazione nazionale.

    (55)  Cfr. nota 45.

    (56)  Cfr. nota 46.

    (57)  Come illustrato al considerando 74, la tabella dimostra che il confronto eseguito dalla Germania tra i costi della trasmissione analogica e quelli della trasmissione digitale non è obiettivo, poiché non tiene conto dell'aumento del numero di programmi, il quale genera dei costi aggiuntivi. ProSiebenSat.1 era presente sulla piattaforma analogica con un solo programma (Sat1), rispetto ai quattro programmi offerti dall'emittente presente sulla piattaforma digitale. La tabella illustra inoltre chiaramente che i compensi per la trasmissione per il programma Sat1 sulla piattaforma digitale sono inferiori a quelli della piattaforma analogica. È stata indicata la differenza tra i compensi per la trasmissione per i programmi di RTL e ProSiebenSat.1 (in corsivo), al fine di tener conto di tutti gli elementi del calcolo globale per entrambi i gruppi che, a differenza delle altre emittenti radiotelevisive private, erano già presenti sulla piattaforma analogica.

    (58)  Cfr. tabelle 2 e 3 per gli importi annuali. Queste cifre si basano sui costi stimati; il Land NRW effettuerebbe un nuovo calcolo sulla base dei costi effettivi.

    (59)  I programmi che in questa colonna recano la dicitura «non disponibile» (n. d.) non sono stati trasmessi in modalità analogica.

    (60)  In questo caso si tratta dei compensi per la trasmissione stimati e non di quelli effettivi.

    (61)  Lettera della Germania del 25 aprile 2005.

    (62)  Le osservazioni cui fa riferimento la Germania sono sostanzialmente uguali a quelle presentate da ProSiebenSat.1 nel caso analogo riguardante la Baviera (cfr. nota 4).

    (63)  Sentenza del 19 dicembre 2000 nella causa C-156/98, Germania contro Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857.

    (64)  Sentenza del 13 giugno 2002 nella causa C-382/99, Paesi Bassi contro Commissione, Racc. 2002, pag. I-5163.

    (65)  Causa C-156/98, Germania contro Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 27.

    (66)  Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans und Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Racc. 2003, pag. I-7747.

    (67)  Articolo 27, comma 1, LMG NRW.

    (68)  A questa argomentazione viene fornita una risposta più approfondita ai considerando da 163 a 171.

    (69)  Come già stabilito dalla Commissione in casi precedenti, i requisiti legali generali non possono essere considerati come servizio di interesse economico generale; si veda a tal riguardo il considerando 87 della decisione della Commissione relativa al caso C 2/2003 «Misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark TV2/DANMARK» (GU L 85 del 24.3.2006, pag. 1) e il considerando 14 della decisione 97/606/CE della Commissione del 26 giugno 1997 a norma dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato CE riguardante il diritto esclusivo di trasmettere pubblicità televisiva nelle Fiandre (GU L 244 del 6.9.1997, pag. 18).

    (70)  Se le argomentazioni presentate dalla Germania fossero corrette, ogni licenza che viene assegnata per la radiodiffusione o per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica potrebbe essere considerata come un'assegnazione ufficiale di un obbligo di servizio pubblico.

    (71)  Cfr. considerando 75 della decisione di avvio della procedura d'esame.

    (72)  Ai fini della selettività il fatto che il trattamento prioritario fosse giustificato non è determinante.

    (73)  Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che in questo caso sono stati forniti fondi pubblici.

    (74)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 29 settembre 2000, nella causa T-55/99 Confederación Española de transporte de mercancías (CETM) contro Commissione, Racc. 2000, pag. II-3207.

    (75)  Sentenza del 3 marzo 2005 nella causa C-172/03, Heiser contro Finanzamt Innsbruck, Racc. 2005, pag.I-1627.

    (76)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998 nella causa T-214/95 Vlaams Gewest contro Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

    (77)  Nel giugno 2007 ProSiebenSat.1 ha rilevato il SBS Broadcasting Group. Il gruppo sarà presente in oltre 10 paesi europei.

    (78)  Cfr. nota 9.

    (79)  Vedi anche N 622/03 Digitalisierungsfonds — Austria, 16 marzo 2005, GU C 228 del 17.9.2005, pag. 12; C 25/04 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Berlin-Brandeburg — Germania, 9 novembre 2005, GU L 200 del 22.7.2006, pag. 14; NN 64/05 Digital Replacement Licences — Regno Unito, 25 gennaio 2006, GU C 218 del 9.9.2006, pag. 10; N 111/06 Aide TNT pour les régions sans simulcast — Francia, 12 ottobre 2006, GU C 293 del 2.12.2006, pag. 6; N 546/06 Fonds d'aide à des particuliers dans la perspective de la fin de la radiodiffusion analogique — Francia, 6 dicembre 2006, GU C 23 dell'1.2.2006, pag. 1; C 24/04 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens in Schweden, 20 dicembre 2006, GU L 112 del 30.4.2007, pag. 77; C 52/05 Contributi ai decoder digitali — Italia, 24 gennaio 2007, GU L 147 dell'8.6.2007, pag. 1; N 270/06 Contributi ai decoder digitali — Italia, 24 gennaio 2007, GU C 80 del 13.4.2007, pag. 3; N 107/07 Sussidi a favore dell'IdTV — Italia, 28 febbraio 2007, non ancora pubblicata; N 103/07 Support for the acquisition of digital decoders and for the adaptation of antennas in Soria — Spagna, 25 settembre 2007, non ancora pubblicata.

    (80)  I punti da a) a d) si riferiscono alle misure relative alla causa N 622/03 Digitalisierungsfonds — Austria e i punti da e) a h) sono illustrati nella decisione definitiva relativa alla causa C 25/04 DVB-T Berlino-Brandeburgo.

    (81)  Dal momento che il vantaggio indiretto che l'operatore di rete T-Systems potrebbe ricavare dalla misura è strettamente legato alle risorse messe a disposizione delle emittenti radiotelevisive private, la Commissione valuta la compatibilità dell'aiuto nella sua interezza.

    (82)  Decisione relativa al caso DVB-T Berlino-Brandeburgo, considerando 109 segg., e al caso C 52/05 Digital decoders Italy, considerando 153 segg.; cfr. nota 79.

    (83)  L'interesse dei nuovi operatori ad aggiudicarsi un canale sulla piattaforma DVB-T anche senza la garanzia di un finanziamento pubblico è dimostrato dal fatto che per il canale di Terra Nova (2007) si sono presentati sette candidati. Il canale è stato infine assegnato a Tele 5.

    (84)  Vedi considerando 64 della decisione di avvio della procedura d'esame.

    (85)  Cfr. ad esempio COM(2007) 409, comunicazione della Commissione del 18.7.2007«Rafforzare il mercato interno della televisione mobile».

    (86)  La Commissione osserva che nel caso Berlino-Brandeburgo, nonostante la decisione negativa e la richiesta di recupero degli aiuti concessi, tutte le emittenti radiotelevisive private interessate dalla decisione continuano a trasmettere i loro programmi in DVB-T (cfr. http://www.garv.de/).

    (87)  Cfr. considerando 95 segg. della decisione della Commissione del 9 novembre 2005 sull'introduzione della DVB-T nella regione di Berlino-Brandeburgo .

    (88)  Comunicazione sul passaggio al digitale, cfr. nota 9.

    (89)  Anche se l'operatore di rete dovesse correre un determinato rischio commerciale, non vi è alcun elemento che indichi che il mercato non è in grado di far fronte a tale tipo di rischio (cfr. anche considerando 114 della decisione Berlino-Brandeburgo).

    (90)  Il sostegno alla DVB-T potrebbe ostacolare lo sviluppo di altre piattaforme (come ad esempio la IPTV) rispetto alla banda larga, che presentano altri vantaggi e potrebbero svilupparsi in maniera autonoma.

    (91)  Sentenza della Corte di giustizia dell'8 marzo 1988 nelle cause C-62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e Glaverbel contro Commissione, Racc. 1998, pag. I-1573.

    (92)  Cfr. anche le decisioni della Commissione nei casi NN 88/98 BBC news 24 (GU C 78 del 18.3.2000, pag. 6) e NN 70/98 Kinderkanal/Phoenix (GU C 238 del 21.8.1999, pag. 3).

    (93)  Vedi decisione della Commissione nel caso N 458/04, aiuto di Stato a favore di Espacio Editorial Andaluza Holding sl. (GU C 131 del 28.5.2005, pag. 12).


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