EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1379

Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007 , recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 309 del 27.11.2007, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. impl. da 32024R1157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1379/oj

27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo raggiunto all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1o dicembre 2006, rende necessario modificare gli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Le modifiche riguardano la sostituzione di «kg» e «litro» con «tonnellate (Mg)» e «m3» alla casella 5 del documento di notifica dell’allegato I A, alle caselle 5 e 18 del documento di movimento dell’allegato I B e alle caselle 3 e 14 delle informazioni sulla spedizione dell’allegato VII, l’inserimento della nuova casella 17 nel documento di movimento, una modifica da apportare alla nota 1 delle informazioni sulla spedizione e i riferimenti alle linee guida per una gestione ecologicamente corretta ai punti da I.4 a 1.9 dell’allegato VIII. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati in parola.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono sostituiti dal testo che figura negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO I

L’allegato I A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I A

Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO II

L’allegato I B del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I B

Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO III

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4

Image


ALLEGATO IV

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)

I.   Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea

1.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (1)

2.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido (1)

3.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (1)

4.

Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (2)

5.

Direttive tecniche generali aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (3)

6.

Direttive tecniche aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorodifenile (PCB), trifenile policlorurato (PCT) o polibromobifenile (PBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

7.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, clordano, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene (HCB), mirex, toxafene o dall’HCB come sostanza chimica industriale, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

8.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (3)

9.

Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente: policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), esaclorobenzene (HCB) o policlorodifenile (PCB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (3)

II.   Linee guida adottate dall’OCSE:

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:

Personal computer usati e rottami (4)

III.   Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO):

Linee guida sul riciclaggio delle navi (5)

IV.   Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (6)


(1)  Adottate in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 9-13 dicembre 2002.

(2)  Adottate in occasione della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 25-29 ottobre 2004.

(3)  Adottate in occasione della ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 27 novembre-1o dicembre 2006.

(4)  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(5)  Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

(6)  Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della sua 289a sessione, 11-26 marzo 2004.»


Top