EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R1347
Commission Regulation (EC) No 1347/2007 of 16 November 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (Text with EEA relevance )
Regolamento (CE) n. 1347/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (CE) n. 1347/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 300 del 17.11.2007, p. 32–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/11/2007
17.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2007 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002. |
(2) |
Il 30 novembre 2006 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Settori operativi (di seguito «IFRS 8»). L'IFRS 8 stabilisce i requisiti per la pubblicazione di informazioni riguardanti i settori operativi di un'entità. L'IFRS 8 sostituisce l'International Accounting Standard (IAS) 14 Informativa di settore. |
(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRS 8 soddisfa ai criteri tecnici di adozione previsti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserito
«l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Settori operativi», il cui testo figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Ciascuna società applica l'IFRS 8 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dall'esercizio finanziario 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 261 del 13.10.2003, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 611/2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 49).
ALLEGATO
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)
IFRS 8 |
IFRS 8 — Settori operativi |
«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 8
Settori operativi
PRINCIPIO BASE
1. |
Un'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. |
Il presente IFRS si applica:
|
3. |
Se un'entità che non è tenuta ad applicare il presente IFRS decide di fornire informazioni sui settori che non sono conformi al presente IFRS, non deve definire tali informazioni come informativa di settore. |
4. |
Se il fascicolo di bilancio contiene sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell'ambito di applicazione del presente IFRS, sia il bilancio separato di tale controllante, l'informativa di settore deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato. |
SETTORI OPERATIVI
5. |
Un settore operativo è una componente di un'entità:
Un settore operativo può intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora ottenuto ricavi: le attività in fase di avviamento (start-up) possono essere, ad esempio, settori operativi prima della generazione di ricavi. |
6. |
Ciascuna parte di un'entità non è necessariamente un settore operativo o parte di un settore operativo. Ad esempio, la direzione di una società o alcuni dipartimenti funzionali possono non conseguire ricavi o possono conseguire ricavi che sono solo accessori rispetto alle attività dell'entità e non sarebbero settori operativi. Ai fini del presente IFRS, i piani a benefici successivi al rapporto di lavoro di un'entità non sono settori operativi. |
7. |
L’espressione «più alto livello decisionale operativo» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Tale funzione consiste nell'allocare le risorse ai settori operativi di un'entità e valutarne i risultati. Spesso essa compete all'amministratore delegato, ma potrebbe spettare, ad esempio, ad un gruppo di amministratori esecutivi o ad altri. |
8. |
Per molte entità, le tre caratteristiche dei settori operativi descritte nel paragrafo 5 identificano chiaramente i loro settori operativi. Tuttavia, un'entità può presentare relazioni nelle quali le sue attività imprenditoriali sono descritte in una varietà di modi. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di un set di informativa di settore, altri fattori possono identificare un unico set di componenti costituenti i settori operativi di un'entità, compresa la natura delle attività imprenditoriali di ciascuna componente, l'esistenza di manager per esse responsabili e le informazioni presentate al consiglio di amministrazione. |
9. |
Generalmente un settore operativo ha un manager di settore che risponde direttamente al più alto livello decisionale operativo e mantiene contatti periodici con esso per discutere le attività operative, i risultati di bilancio, le previsioni o i piani per il settore. Il termine «manager di settore» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Il più alto livello decisionale operativo può essere altresì il manager di settore per taluni settori operativi. Un unico manager può essere il manager di settore per più di un settore operativo. Se le caratteristiche di cui al paragrafo 5 portano ad identificare più di un set di componenti di un'organizzazione ma vi è un unico set per il quale i manager di settore sono considerati responsabili, quest'ultimo set di componenti costituisce il settore operativo. |
10. |
Le caratteristiche di cui al paragrafo 5 possono essere riconducibili a due o più set di componenti parzialmente coincidenti la cui responsabilità spetta a manager. Tale struttura viene talvolta definita come forma di organizzazione a matrice. Ad esempio, in talune entità alcuni manager sono responsabili di diverse linee di prodotto e di servizi in tutto il mondo, mentre altri sono responsabili per determinate aree geografiche. Il più alto livello decisionale operativo rivede periodicamente i risultati operativi di entrambi i set di componenti e per entrambi sono disponibili informazioni di bilancio. In tal caso l'entità deve determinare quale set di componenti costituisca il settore operativo con riferimento al principio base. |
SETTORI OGGETTO DI INFORMATIVA
11. |
Un'entità deve fornire informazioni separate in merito a ciascun settore operativo che:
I paragrafi da 14 a 19 indicano altre situazioni in cui devono essere fornite informazioni separate in merito ad un settore operativo. |
Criteri di aggregazione
12. |
I settori operativi presentano spesso risultati di bilancio similari nel lungo periodo se hanno caratteristiche economiche similari. Ad esempio, ci si dovrebbero attendere margini lordi medi similari nel lungo termine per due settori operativi se le loro caratteristiche economiche fossero similari. Due o più settori operativi possono essere aggregati in un unico settore operativo se l'aggregazione è compatibile con il principio base del presente IFRS, se i settori hanno caratteristiche economiche similari e se i settori sono similari per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:
|
Soglie quantitative
13. |
Un'entità deve fornire informazioni separate in merito ad un settore operativo che soddisfi una qualsiasi delle seguenti soglie quantitative:
I settori operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quantitative possono essere considerati oggetto di informativa separata se la direzione aziendale ritiene che le informazioni relative al settore siano utili per gli utilizzatori del bilancio. |
14. |
Un'entità può aggregare informazioni sui settori operativi che non soddisfano le soglie quantitative ed informazioni relative ad altri settori operativi che non soddisfano tali soglie in modo da ottenere un settore oggetto di informativa solo se i settori operativi hanno caratteristiche economiche similari e condividono la maggior parte dei criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12. |
15. |
Se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi costituisce meno del 75 % dei ricavi dell'entità, ulteriori settori operativi devono essere identificati come settori oggetto di informativa (anche se non soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 13 fino a che almeno il 75 % dei ricavi dell'entità non sia incluso nei settori oggetto di informativa. |
16. |
Le informazioni relative ad altre attività imprenditoriali e settori operativi che non sono oggetto di informativa devono essere aggregate e presentate nella classe «tutti gli altri settori» separatamente da altri elementi di riconciliazione nelle riconciliazioni previste nel paragrafo 28. Le fonti dei ricavi inclusi nella classe «tutti gli altri settori» devono essere descritte. |
17. |
Se la direzione aziendale ritiene che un settore operativo identificato come settore oggetto di informativa nell'esercizio immediatamente precedente continui a essere importante, le informazioni relative a tale settore devono continuare ad essere presentate separatamente nell'esercizio in corso anche se il settore non soddisfa più ai criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13. |
18. |
Se un settore operativo è identificato come un settore oggetto di informativa nell'esercizio in corso perché rispetta le soglie quantitative, i dati del settore di un esercizio precedente presentati a fini comparativi devono essere rideterminati per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa come un settore separato, anche se tale settore non rispettava, nell'esercizio precedente, i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. |
19. |
Vi può essere un limite pratico al numero di settori oggetto di informativa che un'entità presenta separatamente, al di là del quale le informazioni di settore potrebbero diventare troppo dettagliate. Sebbene non sia stato determinato alcun limite preciso, quando il numero dei settori oggetto di informativa conformemente ai paragrafi da 13 a 18 è superiore a dieci, l'entità dovrebbe considerare se un limite pratico sia stato raggiunto. |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
20. |
Un'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera. |
21. |
Per conferire efficacia al principio di cui al paragrafo 20, un'entità deve fornire quanto segue per ciascun esercizio per il quale venga presentato un conto economico:
Le riconciliazioni degli importi dello stato patrimoniale relativi ai settori oggetto di informativa con gli importi dello stato patrimoniale dell'entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione dello stato patrimoniale. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere riviste come descritto nei paragrafi 29 e 30. |
Informazioni generali
22. |
Un'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:
|
Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività
23. |
Un'entità deve fornire una valutazione dell'utile o della perdita e delle attività totali per ciascun settore oggetto di informativa. Un'entità deve fornire una valutazione delle passività di ciascun settore oggetto di informativa se tale importo viene fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Un'entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell'utile o della perdita di settore:
Un'entità deve indicare separatamente interessi attivi e interessi passivi per ciascun settore oggetto di informativa a meno che la maggior parte dei ricavi del settore provengano da interessi e il più alto livello decisionale operativo si basi principalmente sugli interessi attivi netti per valutare i risultati del settore e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare al settore. In tal caso un'entità può indicare gli interessi attivi del settore al netto degli interessi passivi purché lo specifichi. |
24. |
Un'entità deve fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione delle attività di settore esaminate dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo anche se non inclusi nella valutazione delle attività di settore:
|
VALUTAZIONE
25. |
L'importo di ciascuna voce di settore presentata deve corrispondere alla valutazione fornita al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito all'allocazione di risorse al settore e della valutazione dei suoi risultati. Le rettifiche e le eliminazioni operate nella preparazione del bilancio e nelle allocazioni di ricavi, costi, utili o perdite di un'entità devono essere incluse nella determinazione dell'utile o perdita di settore presentata soltanto se sono incluse nella valutazione dell'utile o perdita di settore utilizzata dal più alto livello decisionale operativo. Analogamente, solo le attività e passività che sono incluse nelle valutazioni delle attività e passività di settore che sono utilizzate dal più alto livello decisionale operativo devono essere indicate per tale settore. Se importi sono allocati all'utile o perdita di settore, alle attività o passività presentati, tali importi devono essere allocati su base ragionevole. |
26. |
Se il più alto livello decisionale operativo utilizza un'unica valutazione dell'utile o perdita, delle attività o passività di un settore operativo per valutare i risultati di settore e decidere come allocare le risorse, devono essere presentate tali valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di una valutazione di utile o perdita, attività e passività di settore, le valutazioni fornite sono quelle che la direzione aziendale ritiene siano determinate conformemente ai principi di valutazione maggiormente coerenti con quelli utilizzati nella valutazione degli importi corrispondenti nel bilancio dell'entità. |
27. |
Un'entità deve fornire una spiegazione delle valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore per ciascun settore oggetto di informativa. Come minimo, un'entità deve indicare quanto segue:
|
Riconciliazioni
28. |
Un'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:
Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente. Ad esempio, l'importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare l'utile o la perdita del settore oggetto di informativa con l'utile o la perdita dell'entità derivante da diversi principi contabili deve essere identificato e descritto separatamente. |
Rideterminazione di informazioni fornite in precedenza
29. |
Se un'entità modifica la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, devono essere rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, si deve esaminare individualmente ciascuna voce. In seguito ad una modifica della composizione dei suoi settori oggetto di informativa, un'entità deve indicare se abbia rideterminato le corrispondenti voci delle informazioni di settore per gli esercizi precedenti. |
30. |
Se un'entità ha modificato la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa e se le informazioni di settore per gli esercizi precedenti, compresi i periodi intermedi, non vengono rideterminate per riflettere la modifica, l'entità deve fornire, nell'esercizio in cui si verifica la modifica, le informazioni di settore per l'esercizio in corso in base sia alla vecchia che alla nuova suddivisione settoriale, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. |
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ENTITÀ NEL SUO INSIEME
31. |
I paragrafi da 32 a 34 si applicano a tutte le entità soggette al presente IFRS, comprese quelle che hanno un unico settore oggetto di informativa. Le attività imprenditoriali di talune entità non sono organizzate in funzione delle differenze nei relativi prodotti e servizi o delle differenze nelle aree geografiche di attività. I settori oggetto di informativa di tali entità possono presentare ricavi da un'ampia gamma di prodotti e servizi sostanzialmente diversi o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può fornire essenzialmente gli stessi prodotti e servizi. Analogamente, i settori oggetto di informativa di un'entità possono detenere attività in diverse aree geografiche e presentare ricavi da clienti di diverse aree geografiche o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può operare nella stessa area geografica. Le informazioni richieste nei paragrafi da 32 a 34 devono essere fornite soltanto se non sono già contenute nelle informazioni sul settore oggetto di informativa richieste dal presente IFRS. |
Informazioni in merito ai prodotti e ai servizi
32. |
Un'entità deve indicare i ricavi da clienti esterni per ciascun prodotto e servizio, o per ciascun gruppo di prodotti e servizi similari, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, nel qual caso tale fatto deve essere indicato. Gli importi dei ricavi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità. |
Informazioni in merito alle aree geografiche
33. |
Un'entità deve indicare le seguenti informazioni geografiche, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa:
Gli importi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità. Se le informazioni necessarie non sono disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, tale fatto deve essere indicato. Un'entità può fornire, oltre alle informazioni richieste dal presente paragrafo, subtotali per le informazioni geografiche relative a gruppi di paesi. |
Informazioni in merito ai principali clienti
34. |
Un'entità deve fornire informazioni in merito al grado di dipendenza dai suoi principali clienti. Se i ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10 % dei ricavi di un'entità, l'entità deve indicare tale fatto, l'importo totale dei ricavi da ciascuno di tali clienti e l'identità del settore o dei settori che presentano i ricavi. L'entità non è tenuta a comunicare l'identità di un cliente importante o l'importo dei ricavi che ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini del presente IFRS, un gruppo di entità che un'entità sa essere soggette ad un controllo comune devono essere considerate come un cliente unico ed entità che l'entità sa essere soggette al controllo di un governo (nazionale, statale, provinciale, territoriale, locale o estero) devono essere considerate come un cliente unico. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
35. |
Un'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi con inizio il 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Qualora l’entità applichi il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato. |
36. |
Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell'esercizio di applicazione iniziale devono essere rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe troppo onerosa. |
SOSTITUZIONE DELLO IAS 14
37. |
Il presente IFRS sostituisce lo IAS 14 Informativa di settore. |
(1) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.
(2) Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
Settore operativo |
Un settore operativo è una componente di un'entità:
|
Appendice B
Modifiche di altri IFRS
Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. Nei paragrafi modificati, il testo nuovo è sottolineato e il testo cancellato è barrato.
B1 |
I riferimenti allo IAS 14 Informativa di settore sono modificati in riferimenti all'IFRS 8 Settori operativi nei seguenti paragrafi:
|
B2 |
Nell'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, il paragrafo 41 è modificato come segue:
|
B3 |
Nell'IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie, il paragrafo 21 è modificato come segue:
|
B4 |
Nello IAS 2 Rimanenze, i paragrafi 26 e 29 sono modificati come segue:
|
B5 |
Nello IAS 7 Rendiconto finanziario, il paragrafo 50 viene modificato come segue:
|
B6 |
Nello IAS 19 Benefici per i dipendenti, l'esempio illustrativo del paragrafo 115 è modificato come segue: «Esempio illustrativo del paragrafo 115 L'entità interrompe un settore di attività operativo e i dipendenti di questo settore non otterranno ulteriori benefici […]» |
B7 |
Nello IAS 33 Utile per azione, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
B8 |
Nello IAS 34 Bilanci intermedi, il paragrafo 16 è modificato come segue:
|
B9 |
Lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività è modificato come segue: il paragrafo 80 è modificato come segue:
il paragrafo 129 è modificato come segue:
nel paragrafo 130, i sottoparagrafi (c) (ii) e (d) (ii) sono modificati come segue:
|