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Document 32007R1347

Regolamento (CE) n. 1347/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 300 del 17.11.2007, p. 32–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1347/oj

17.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

Il 30 novembre 2006 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Settori operativi (di seguito «IFRS 8»). L'IFRS 8 stabilisce i requisiti per la pubblicazione di informazioni riguardanti i settori operativi di un'entità. L'IFRS 8 sostituisce l'International Accounting Standard (IAS) 14 Informativa di settore.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRS 8 soddisfa ai criteri tecnici di adozione previsti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserito

«l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Settori operativi», il cui testo figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Ciascuna società applica l'IFRS 8 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dall'esercizio finanziario 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 611/2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 49).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRS 8

IFRS 8 — Settori operativi

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 8

Settori operativi

PRINCIPIO BASE

1.

Un'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente IFRS si applica:

a)

al bilancio separato o individuale di un'entità:

i)

i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o

ii)

che deposita il proprio bilancio, o ha in corso il deposito del proprio bilancio, presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e

b)

al bilancio consolidato di un gruppo avente un capogruppo:

i)

i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o

ii)

che deposita il bilancio consolidato, o ha in corso il deposito del bilancio consolidato, presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.

3.

Se un'entità che non è tenuta ad applicare il presente IFRS decide di fornire informazioni sui settori che non sono conformi al presente IFRS, non deve definire tali informazioni come informativa di settore.

4.

Se il fascicolo di bilancio contiene sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell'ambito di applicazione del presente IFRS, sia il bilancio separato di tale controllante, l'informativa di settore deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato.

SETTORI OPERATIVI

5.

Un settore operativo è una componente di un'entità:

a)

che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);

b)

i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e

c)

per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

Un settore operativo può intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora ottenuto ricavi: le attività in fase di avviamento (start-up) possono essere, ad esempio, settori operativi prima della generazione di ricavi.

6.

Ciascuna parte di un'entità non è necessariamente un settore operativo o parte di un settore operativo. Ad esempio, la direzione di una società o alcuni dipartimenti funzionali possono non conseguire ricavi o possono conseguire ricavi che sono solo accessori rispetto alle attività dell'entità e non sarebbero settori operativi. Ai fini del presente IFRS, i piani a benefici successivi al rapporto di lavoro di un'entità non sono settori operativi.

7.

L’espressione «più alto livello decisionale operativo» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Tale funzione consiste nell'allocare le risorse ai settori operativi di un'entità e valutarne i risultati. Spesso essa compete all'amministratore delegato, ma potrebbe spettare, ad esempio, ad un gruppo di amministratori esecutivi o ad altri.

8.

Per molte entità, le tre caratteristiche dei settori operativi descritte nel paragrafo 5 identificano chiaramente i loro settori operativi. Tuttavia, un'entità può presentare relazioni nelle quali le sue attività imprenditoriali sono descritte in una varietà di modi. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di un set di informativa di settore, altri fattori possono identificare un unico set di componenti costituenti i settori operativi di un'entità, compresa la natura delle attività imprenditoriali di ciascuna componente, l'esistenza di manager per esse responsabili e le informazioni presentate al consiglio di amministrazione.

9.

Generalmente un settore operativo ha un manager di settore che risponde direttamente al più alto livello decisionale operativo e mantiene contatti periodici con esso per discutere le attività operative, i risultati di bilancio, le previsioni o i piani per il settore. Il termine «manager di settore» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Il più alto livello decisionale operativo può essere altresì il manager di settore per taluni settori operativi. Un unico manager può essere il manager di settore per più di un settore operativo. Se le caratteristiche di cui al paragrafo 5 portano ad identificare più di un set di componenti di un'organizzazione ma vi è un unico set per il quale i manager di settore sono considerati responsabili, quest'ultimo set di componenti costituisce il settore operativo.

10.

Le caratteristiche di cui al paragrafo 5 possono essere riconducibili a due o più set di componenti parzialmente coincidenti la cui responsabilità spetta a manager. Tale struttura viene talvolta definita come forma di organizzazione a matrice. Ad esempio, in talune entità alcuni manager sono responsabili di diverse linee di prodotto e di servizi in tutto il mondo, mentre altri sono responsabili per determinate aree geografiche. Il più alto livello decisionale operativo rivede periodicamente i risultati operativi di entrambi i set di componenti e per entrambi sono disponibili informazioni di bilancio. In tal caso l'entità deve determinare quale set di componenti costituisca il settore operativo con riferimento al principio base.

SETTORI OGGETTO DI INFORMATIVA

11.

Un'entità deve fornire informazioni separate in merito a ciascun settore operativo che:

a)

sia stato identificato conformemente ai paragrafi da 5 a 10 o derivi dall'aggregazione di due o più di tali settori conformemente al paragrafo 12; e

b)

superi le soglie quantitative di cui al paragrafo 13.

I paragrafi da 14 a 19 indicano altre situazioni in cui devono essere fornite informazioni separate in merito ad un settore operativo.

Criteri di aggregazione

12.

I settori operativi presentano spesso risultati di bilancio similari nel lungo periodo se hanno caratteristiche economiche similari. Ad esempio, ci si dovrebbero attendere margini lordi medi similari nel lungo termine per due settori operativi se le loro caratteristiche economiche fossero similari. Due o più settori operativi possono essere aggregati in un unico settore operativo se l'aggregazione è compatibile con il principio base del presente IFRS, se i settori hanno caratteristiche economiche similari e se i settori sono similari per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:

a)

natura dei prodotti e dei servizi;

b)

natura dei processi produttivi;

c)

tipologia o classe di clientela per i loro prodotti e servizi;

d)

metodi usati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e

e)

natura del contesto normativo, se applicabile, ad esempio bancario, assicurativo o dei servizi pubblici.

Soglie quantitative

13.

Un'entità deve fornire informazioni separate in merito ad un settore operativo che soddisfi una qualsiasi delle seguenti soglie quantitative:

a)

i ricavi oggetto di informativa, comprese sia le vendite a clienti esterni sia le vendite o i trasferimenti tra settori, sono almeno il 10 % dei ricavi complessivi, interni ed esterni, di tutti i settori operativi;

b)

l'importo in valore assoluto del relativo utile o perdita è almeno il 10 % del maggiore, in valore assoluto, tra i seguenti importi: i) l'utile complessivo relativo a tutti i settori operativi in utile; e ii) la perdita complessiva relativa a tutti i settori operativi in perdita;

c)

le sue attività sono almeno il 10 % delle attività complessive di tutti i settori operativi.

I settori operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quantitative possono essere considerati oggetto di informativa separata se la direzione aziendale ritiene che le informazioni relative al settore siano utili per gli utilizzatori del bilancio.

14.

Un'entità può aggregare informazioni sui settori operativi che non soddisfano le soglie quantitative ed informazioni relative ad altri settori operativi che non soddisfano tali soglie in modo da ottenere un settore oggetto di informativa solo se i settori operativi hanno caratteristiche economiche similari e condividono la maggior parte dei criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12.

15.

Se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi costituisce meno del 75 % dei ricavi dell'entità, ulteriori settori operativi devono essere identificati come settori oggetto di informativa (anche se non soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 13 fino a che almeno il 75 % dei ricavi dell'entità non sia incluso nei settori oggetto di informativa.

16.

Le informazioni relative ad altre attività imprenditoriali e settori operativi che non sono oggetto di informativa devono essere aggregate e presentate nella classe «tutti gli altri settori» separatamente da altri elementi di riconciliazione nelle riconciliazioni previste nel paragrafo 28. Le fonti dei ricavi inclusi nella classe «tutti gli altri settori» devono essere descritte.

17.

Se la direzione aziendale ritiene che un settore operativo identificato come settore oggetto di informativa nell'esercizio immediatamente precedente continui a essere importante, le informazioni relative a tale settore devono continuare ad essere presentate separatamente nell'esercizio in corso anche se il settore non soddisfa più ai criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13.

18.

Se un settore operativo è identificato come un settore oggetto di informativa nell'esercizio in corso perché rispetta le soglie quantitative, i dati del settore di un esercizio precedente presentati a fini comparativi devono essere rideterminati per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa come un settore separato, anche se tale settore non rispettava, nell'esercizio precedente, i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.

19.

Vi può essere un limite pratico al numero di settori oggetto di informativa che un'entità presenta separatamente, al di là del quale le informazioni di settore potrebbero diventare troppo dettagliate. Sebbene non sia stato determinato alcun limite preciso, quando il numero dei settori oggetto di informativa conformemente ai paragrafi da 13 a 18 è superiore a dieci, l'entità dovrebbe considerare se un limite pratico sia stato raggiunto.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

20.

Un'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.

21.

Per conferire efficacia al principio di cui al paragrafo 20, un'entità deve fornire quanto segue per ciascun esercizio per il quale venga presentato un conto economico:

a)

le informazioni generali di cui al paragrafo 22;

b)

le informazioni in merito all'utile o alla perdita di settore presentati, compresi i ricavi e le spese specificati inclusi nell'utile o nella perdita di settore presentati, alle attività di settore, alle passività di settore e alla base di valutazione, come descritto nei paragrafi da 23 a 27; e

c)

le riconciliazioni dei totali dei ricavi di settore, dell'utile o perdita di settore presentati, delle attività di settore, delle passività di settore e di altre voci di settore significative con i corrispondenti importi dell'entità come descritto nel paragrafo 28.

Le riconciliazioni degli importi dello stato patrimoniale relativi ai settori oggetto di informativa con gli importi dello stato patrimoniale dell'entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione dello stato patrimoniale. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere riviste come descritto nei paragrafi 29 e 30.

Informazioni generali

22.

Un'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:

a)

i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa dell'entità, compresa la base di organizzazione (ad esempio, se la direzione aziendale abbia scelto di organizzare l'entità in funzione delle differenze dei prodotti e servizi, delle aree geografiche, del contesto normativo o di una combinazione di fattori e se i settori oggetto di informativa siano stati aggregati); e

b)

i tipi di prodotti e servizi da cui ciascun settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi.

Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività

23.

Un'entità deve fornire una valutazione dell'utile o della perdita e delle attività totali per ciascun settore oggetto di informativa. Un'entità deve fornire una valutazione delle passività di ciascun settore oggetto di informativa se tale importo viene fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Un'entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell'utile o della perdita di settore:

a)

ricavi da clienti esterni;

b)

ricavi da operazioni con altri settori operativi della medesima entità;

c)

interessi attivi;

d)

interessi passivi;

e)

svalutazioni e ammortamenti;

f)

voci significative di ricavo e di costo fornite conformemente al paragrafo 86 dello IAS 1 Presentazione del bilancio;

g)

quota di pertinenza dell'entità nell'utile o nella perdita di società collegate o joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;

h)

oneri o proventi fiscali; e

i)

voci non monetarie rilevanti diverse da svalutazioni e ammortamenti.

Un'entità deve indicare separatamente interessi attivi e interessi passivi per ciascun settore oggetto di informativa a meno che la maggior parte dei ricavi del settore provengano da interessi e il più alto livello decisionale operativo si basi principalmente sugli interessi attivi netti per valutare i risultati del settore e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare al settore. In tal caso un'entità può indicare gli interessi attivi del settore al netto degli interessi passivi purché lo specifichi.

24.

Un'entità deve fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione delle attività di settore esaminate dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo anche se non inclusi nella valutazione delle attività di settore:

a)

l'importo dell'investimento in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; e

b)

gli importi sommati alle attività non correnti (1) diversi da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative a benefici successivi al rapporto di lavoro (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti, paragrafi da 54 a 58) e diritti derivanti da contratti assicurativi.

VALUTAZIONE

25.

L'importo di ciascuna voce di settore presentata deve corrispondere alla valutazione fornita al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito all'allocazione di risorse al settore e della valutazione dei suoi risultati. Le rettifiche e le eliminazioni operate nella preparazione del bilancio e nelle allocazioni di ricavi, costi, utili o perdite di un'entità devono essere incluse nella determinazione dell'utile o perdita di settore presentata soltanto se sono incluse nella valutazione dell'utile o perdita di settore utilizzata dal più alto livello decisionale operativo. Analogamente, solo le attività e passività che sono incluse nelle valutazioni delle attività e passività di settore che sono utilizzate dal più alto livello decisionale operativo devono essere indicate per tale settore. Se importi sono allocati all'utile o perdita di settore, alle attività o passività presentati, tali importi devono essere allocati su base ragionevole.

26.

Se il più alto livello decisionale operativo utilizza un'unica valutazione dell'utile o perdita, delle attività o passività di un settore operativo per valutare i risultati di settore e decidere come allocare le risorse, devono essere presentate tali valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di una valutazione di utile o perdita, attività e passività di settore, le valutazioni fornite sono quelle che la direzione aziendale ritiene siano determinate conformemente ai principi di valutazione maggiormente coerenti con quelli utilizzati nella valutazione degli importi corrispondenti nel bilancio dell'entità.

27.

Un'entità deve fornire una spiegazione delle valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore per ciascun settore oggetto di informativa. Come minimo, un'entità deve indicare quanto segue:

a)

la base di contabilizzazione di qualsiasi operazione tra settori oggetto di informativa;

b)

la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni degli utili o perdite di settori oggetto di informativa e l'utile o la perdita dell'entità ante oneri o proventi fiscali e attività operative cessate (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di costi sostenuti a livello centrale che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;

c)

la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle attività dei settori oggetto di informativa e delle attività dell'entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di attività utilizzate congiuntamente che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;

d)

la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle passività dei settori oggetto di informativa e delle passività dell'entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di passività utilizzate congiuntamente che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;

e)

la natura di qualsiasi cambiamento rispetto ad esercizi precedenti nei metodi di valutazione utilizzati per determinare utile o perdita di settore presentato e l'eventuale effetto di tali cambiamenti sulla valutazione di utile o perdita di settore;

f)

la natura e l'effetto di qualsiasi allocazione asimmetrica rispetto ai settori oggetto di informativa. Ad esempio, un'entità potrebbe allocare l'ammortamento ad un settore senza allocare le relative attività a tale settore.

Riconciliazioni

28.

Un'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:

a)

il totale dei ricavi dei settori oggetto di informativa rispetto ai ricavi dell'entità;

b)

il totale delle valutazioni dell'utile o della perdita dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita dell'entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale delle valutazioni di utile o perdita di settore con l'utile o perdita dell'entità al netto di tali voci;

c)

il totale delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attività dell'entità;

d)

il totale delle passività dei settori oggetto di informativa rispetto alle passività dell'entità se le passività di settore sono presentate conformemente al paragrafo 23;

e)

il totale degli importi di qualsiasi altro elemento informativo rilevante presentato per i settori oggetto di informativa rispetto al corrispondente importo per l'entità.

Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente. Ad esempio, l'importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare l'utile o la perdita del settore oggetto di informativa con l'utile o la perdita dell'entità derivante da diversi principi contabili deve essere identificato e descritto separatamente.

Rideterminazione di informazioni fornite in precedenza

29.

Se un'entità modifica la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, devono essere rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, si deve esaminare individualmente ciascuna voce. In seguito ad una modifica della composizione dei suoi settori oggetto di informativa, un'entità deve indicare se abbia rideterminato le corrispondenti voci delle informazioni di settore per gli esercizi precedenti.

30.

Se un'entità ha modificato la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa e se le informazioni di settore per gli esercizi precedenti, compresi i periodi intermedi, non vengono rideterminate per riflettere la modifica, l'entità deve fornire, nell'esercizio in cui si verifica la modifica, le informazioni di settore per l'esercizio in corso in base sia alla vecchia che alla nuova suddivisione settoriale, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ENTITÀ NEL SUO INSIEME

31.

I paragrafi da 32 a 34 si applicano a tutte le entità soggette al presente IFRS, comprese quelle che hanno un unico settore oggetto di informativa. Le attività imprenditoriali di talune entità non sono organizzate in funzione delle differenze nei relativi prodotti e servizi o delle differenze nelle aree geografiche di attività. I settori oggetto di informativa di tali entità possono presentare ricavi da un'ampia gamma di prodotti e servizi sostanzialmente diversi o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può fornire essenzialmente gli stessi prodotti e servizi. Analogamente, i settori oggetto di informativa di un'entità possono detenere attività in diverse aree geografiche e presentare ricavi da clienti di diverse aree geografiche o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può operare nella stessa area geografica. Le informazioni richieste nei paragrafi da 32 a 34 devono essere fornite soltanto se non sono già contenute nelle informazioni sul settore oggetto di informativa richieste dal presente IFRS.

Informazioni in merito ai prodotti e ai servizi

32.

Un'entità deve indicare i ricavi da clienti esterni per ciascun prodotto e servizio, o per ciascun gruppo di prodotti e servizi similari, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, nel qual caso tale fatto deve essere indicato. Gli importi dei ricavi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità.

Informazioni in merito alle aree geografiche

33.

Un'entità deve indicare le seguenti informazioni geografiche, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa:

a)

i ricavi da clienti esterni attribuiti: i) al paese in cui ha sede l'entità; e ii) a tutti i paesi esteri, in totale, da cui l'entità ottiene ricavi. Se i ricavi da clienti esterni attribuiti ad un singolo paese estero sono significativi, tali ricavi devono essere indicati separatamente. Un'entità deve indicare la base per l'attribuzione dei ricavi da clienti esterni ai singoli paesi;

b)

le attività non correnti (2) diverse da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative a benefici successivi al rapporto di lavoro e diritti derivanti da contratti assicurativi: i) presenti nel paese in cui ha sede l'entità; e ii) presenti in tutti i paesi esteri, in totale, in cui l'entità detiene attività. Se le attività di un singolo paese estero sono significative, tali attività devono essere indicate separatamente.

Gli importi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità. Se le informazioni necessarie non sono disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, tale fatto deve essere indicato. Un'entità può fornire, oltre alle informazioni richieste dal presente paragrafo, subtotali per le informazioni geografiche relative a gruppi di paesi.

Informazioni in merito ai principali clienti

34.

Un'entità deve fornire informazioni in merito al grado di dipendenza dai suoi principali clienti. Se i ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10 % dei ricavi di un'entità, l'entità deve indicare tale fatto, l'importo totale dei ricavi da ciascuno di tali clienti e l'identità del settore o dei settori che presentano i ricavi. L'entità non è tenuta a comunicare l'identità di un cliente importante o l'importo dei ricavi che ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini del presente IFRS, un gruppo di entità che un'entità sa essere soggette ad un controllo comune devono essere considerate come un cliente unico ed entità che l'entità sa essere soggette al controllo di un governo (nazionale, statale, provinciale, territoriale, locale o estero) devono essere considerate come un cliente unico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

35.

Un'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi con inizio il 1o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Qualora l’entità applichi il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

36.

Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell'esercizio di applicazione iniziale devono essere rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe troppo onerosa.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 14

37.

Il presente IFRS sostituisce lo IAS 14 Informativa di settore.


(1)  Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.

(2)  Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.

Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

Settore operativo

Un settore operativo è una componente di un'entità:

a)

che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);

b)

i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e

c)

per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

Appendice B

Modifiche di altri IFRS

Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2009. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. Nei paragrafi modificati, il testo nuovo è sottolineato e il testo cancellato è barrato.

B1

I riferimenti allo IAS 14 Informativa di settore sono modificati in riferimenti all'IFRS 8 Settori operativi nei seguenti paragrafi:

paragrafo 20 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato,

paragrafo 130 (d) (i), dello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività.

B2

Nell'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, il paragrafo 41 è modificato come segue:

«41.

Un’entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell’esercizio in cui un’attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:

d)

se applicabile, il settore oggetto di informativa in cui l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è inclusa in conformità allo IAS 14 Informativa di settore all'IFRS 8 Settori operativi

B3

Nell'IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie, il paragrafo 21 è modificato come segue:

«21.

Un’entità deve determinare un principio contabile per attribuire le attività di esplorazione e di valutazione a unità generatrici di flussi finanziari o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, al fine di valutare tali attività per riduzione di valore. Ogni unità generatrice di flussi finanziari o gruppo di unità a cui un’attività di esplorazione e di valutazione è attribuita non deve essere maggiore di un settore basato sullo schema primario o secondario di informativa per settori settore operativo determinato secondo lo IAS 14 Informativa di settore l'IFRS 8 Settori operativi .»

B4

Nello IAS 2 Rimanenze, i paragrafi 26 e 29 sono modificati come segue:

«26.

Ad esempio, delle rimanenze utilizzate in un settore d’attività operativo possono avere un utilizzo diverso per l’entità rispetto allo stesso tipo di rimanenze utilizzate in un altro settore d’attività operativo. Tuttavia, una diversa localizzazione geografica delle rimanenze (o delle normative fiscali applicabili) non è sufficiente a giustificare l’adozione di metodi di valutazione differenti.»

«29.

Le rimanenze sono solitamente svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce. In alcuni casi, comunque, può essere appropriato raggruppare voci simili o correlate. Questo può essere il caso di voci di magazzino relative alla stessa linea di prodotto che hanno funzioni o destinazione finale simili, che vengono prodotte e commercializzate nella stessa area geografica, e per le quali non è praticabile effettuare una valutazione distinta dalle altre voci di quella linea di prodotto. Non è appropriato svalutare le rimanenze sulla base di una classificazione del magazzino, ad esempio, prodotti finiti, o tutte le rimanenze di un particolare settore industriale o geografico operativo. I prestatori di servizi generalmente accumulano i costi con riferimento a ciascun servizio per il quale è richiesto un distinto corrispettivo. Perciò, ciascuno di tali servizi è trattato come un elemento separato.»

B5

Nello IAS 7 Rendiconto finanziario, il paragrafo 50 viene modificato come segue:

«50.

Informazioni aggiuntive possono essere significative per gli utilizzatori ai fini della comprensione della posizione finanziaria e del grado di liquidità di un’entità. L’indicazione di tali informazioni, insieme con una relazione della direzione aziendale, è incoraggiata e può includere:

d)

l'importo dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziaria per ciascun settore di attività e area geografica presentati oggetto di informativa (cfr. IAS 14, Informativa di settore IFRS 8 Settori operativi ).»

B6

Nello IAS 19 Benefici per i dipendenti, l'esempio illustrativo del paragrafo 115 è modificato come segue:

«Esempio illustrativo del paragrafo 115

L'entità interrompe un settore di attività operativo e i dipendenti di questo settore non otterranno ulteriori benefici […]»

B7

Nello IAS 33 Utile per azione, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il presente principio si applica:

a)

al bilancio separato o individuale di un'entità:

i)

le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (borsa valori nazionale o estera ovvero mercato “over-the-counter”, compresi i mercati locali e regionali); o

ii)

che deposita il proprio bilancio, o ha in corso il deposito del proprio bilancio, presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico; e

b)

al bilancio consolidato di un gruppo con una controllante:

i)

le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (Borsa valori nazionale o estera ovvero mercato “over-the-counter”, compresi i mercati locali e regionali); o

ii)

che deposita il proprio bilancio o ha in corso il deposito del proprio bilancio presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico.»

B8

Nello IAS 34 Bilanci intermedi, il paragrafo 16 è modificato come segue:

«16.

Nelle note al bilancio intermedio, l'entità deve includere, come minimo, la seguente informativa, se rilevante e se non illustrata altrove nel bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento alla parte di esercizio già trascorsa. Tuttavia, l'entità deve illustrare anche ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento:

g)

la seguente ricavi e i risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio base di informativa settoriale societaria informativa di settore (l'informativa dei dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio solo se lo IAS 14 Informativa di settore l'IFRS 8 Settori operativi richiede che l'entità fornisca dati l'informativa di settore nel suo bilancio annuale);:

i)

i ricavi da clienti esterni, se sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo;

ii)

i ricavi intersettoriali, se sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo;

iii)

una valutazione di utile o perdita di settore;

iv)

le attività totali per le quali vi sia stato un cambiamento rilevante dell'importo indicato nell'ultimo bilancio annuale;

v)

una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di valutazione dell'utile o perdita di settore;

vi)

una riconciliazione del totale delle valutazioni dell'utile o della perdita dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita dell'entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale delle valutazioni di utile o perdita di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione;

…»

B9

Lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività è modificato come segue:

il paragrafo 80 è modificato come segue:

«80.

Al fine della verifica per riduzione durevole di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato a ogni unità generatrice di flussi finanziari dell’acquirente, o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. Ogni unità o gruppo di unità a cui l’avviamento è così allocato deve:

b)

non essere maggiore di un settore operativo basato sullo schema di presentazione primario o secondario dell’entità determinato secondo quanto previsto dallo IAS 14 Informativa di settore dall'IFRS 8 Settori operativi.»;

il paragrafo 129 è modificato come segue:

«129.

Un’entità che riporta l’informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14 Informativa di settore dall'IFRS 8 Settori operativi deve indicare quanto segue per ogni settore oggetto di informativa sulla base dello schema di riferimento primario dell’entità

nel paragrafo 130, i sottoparagrafi (c) (ii) e (d) (ii) sono modificati come segue:

«130.

(c)(ii)

se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14 dall'IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l’attività basato sullo schema di riferimento primario dell’entità.»

«130.

(d)(ii)

l’importo della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata per classe di attività e, se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14 dall'IFRS 8, per settore oggetto di informativa sulla base dello schema di riferimento primario dell’entità; e».


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