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Document 32007R0727
Commission Regulation (EC) No 727/2007 of 26 June 2007 amending Annexes I, III, VII and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007 , che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007 , che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 165 del 27.6.2007, p. 8–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 727/2007 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2007
che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6 bis, paragrafo 2, e l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 disciplina la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, ovini e caprini e stabilisce le misure di eradicazione applicabili in seguito alla conferma di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini. |
(2) |
Nell’ottobre del 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla classificazione dei casi atipici di TSE in piccoli ruminanti. Nel suo parere l’EFSA conclude che è possibile stabilire una definizione operativa di scrapie atipica e fornisce gli elementi per la classificazione dei casi di scrapie. L’EFSA raccomanda inoltre di utilizzare i programmi di sorveglianza, inclusi test e campionamenti, in modo da consentire l’individuazione di tutte le forme di TSE nei piccoli ruminanti. |
(3) |
È pertanto opportuno introdurre definizioni delle TSE nei piccoli ruminanti, dei casi di scrapie, scrapie classica e scrapie atipica. |
(4) |
In base alle norme attuali, vale a dire l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora un animale macellato per il consumo umano risulti positivo a un test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva al test. |
(5) |
La distruzione completa, nella stessa catena di macellazione, delle tre carcasse adiacenti alla carcassa risultata positiva al test rapido non è proporzionata al rischio. Tali carcasse vanno distrutte solo se il risultato del test rapido è confermato positivo o non conclusivo in seguito ad un’analisi eseguita con i metodi di riferimento. |
(6) |
In seguito all’individuazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un caprino nel 2005 e di tre casi atipici di TSE negli ovini dove non era possibile escludere la BSE, il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dai regolamenti (CE) n. 214/2005 (2) e (CE) n. 1041/2006 (3) della Commissione, ha disposto un aumento dei programmi di sorveglianza dei caprini e degli ovini. Tali programmi di sorveglianza devono essere rivisti alla luce dei risultati di due anni di test intensificati che non hanno portato all’individuazione di casi aggiuntivi di BSE negli ovini o nei caprini. Al fine di garantire un’applicazione efficace dei programmi le prescrizioni di sorveglianza riviste devono essere applicabili a decorrere dal 1o luglio 2007. |
(7) |
I programmi di sorveglianza degli ovini e dei caprini vanno valutati e rivisti alla luce dei nuovi dati scientifici. |
(8) |
Visti i risultati della sorveglianza intensificata degli ovini e dei caprini, appare sproporzionata l’attuale politica severa di abbattimento e ripopolamento dei greggi affetti da TSE. Inoltre, per quanto riguarda il ripopolamento dei greggi infetti, diverse difficoltà ostacolano l’applicazione efficace delle misure in seguito all’individuazione della TSE in un gregge. |
(9) |
L’8 marzo 2007 l’EFSA ha adottato un parere relativo a taluni aspetti connessi al rischio di TSE negli ovini e nei caprini. Nel suo parere l’EFSA conclude che non vi sono indicazioni di un legame epidemiologico o molecolare tra scrapie classica e/o atipica e TSE negli esseri umani e che l’agente della BSE è l’unico agente di TSE identificato come zoonotico. Inoltre, l’EFSA ritiene che gli attuali test discriminanti, descritti nella legislazione comunitaria, da impiegare per distinguere tra scrapie e BSE siano affidabili per la distinzione tra BSE e scrapie classica e atipica. |
(10) |
Ulteriori fattori che confermano la necessità di rivalutare le misure di eradicazione della TSE nei piccoli ruminanti includono l’assenza di prove scientifiche che indichino la trasmissibilità della scrapie agli esseri umani, l’esclusione della BSE nei casi di TSE nei piccoli ruminanti e l’individuazione di casi atipici di TSE che hanno una diffusione limitata dell’infezione in un gregge ma che si riscontrano anche in ovini con genotipi considerati resistenti alla BSE e alla scrapie classica. |
(11) |
Come è noto, la struttura del settore degli ovini e dei caprini è diversa tra i diversi Stati membri della Comunità, quindi gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare politiche alternative, a condizione che siano stabilite norme armonizzate. |
(12) |
Il piano per le TSE della Commissione, adottato il 15 luglio 2005, stabilisce come uno degli obiettivi strategici la revisione delle misure di eradicazione per i piccoli ruminanti, tenendo conto dei nuovi strumenti diagnostici disponibili, ma garantendo nel contempo l’attuale livello di tutela del consumatore. |
(13) |
Il 13 luglio 2006 l’EFSA ha adottato un parere relativo ai programmi di selezione per la resistenza alle TSE degli ovini. Nel suo parere l’EFSA conclude che i programmi di selezione aumentano la resistenza delle popolazioni di ovini contro le TSE attualmente conosciute e quindi contribuiscono a migliorare la salute animale e la tutela dei consumatori. L’EFSA ha inoltre formulato raccomandazioni sulla determinazione del genotipo della proteina prionica. |
(14) |
L’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE. È necessario introdurre prescrizioni minime armonizzate per tali programmi di allevamento. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001. |
(16) |
La decisione 2003/100/CE, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l’istituzione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), è obsoleta, visto che le disposizioni da essa previste sono sostituite da quelle stabilite dal presente regolamento. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica è pertanto opportuno abrogare tale decisione. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2003/100/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 2), lettera b), dell’allegato del presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.
(3) GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10.
(4) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.
ALLEGATO
Gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.
1) |
Nell’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
2) |
Nell’allegato III, il capitolo A è modificato come segue:
|
3) |
L’allegato VII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VII ERADICAZIONE DELL’ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE CAPITOLO A Misure a seguito della confermata presenza di TSE
CAPITOLO B Prescrizioni minime per un programma di allevamento di ovini resistenti alle TSE conforme all’articolo 6 bis PARTE 1 Obblighi generali
PARTE 2 Norme specifiche per i greggi partecipanti
PARTE 3 Quadro di riconoscimento dello status di resistente alle TSE dei greggi di ovini
PARTE 4 Relazioni da trasmettere alla Commissione da parte degli Stati membri Gli Stati membri che introducono programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE devono notificare alla Commissione le prescrizioni di tali programmi e devono trasmettere una relazione annuale sui progressi raggiunti. La relazione per ogni anno di calendario deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo.» |
4) |
Nell’allegato X, il capitolo C è modificato come segue:
|
(1) http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm»
(2) Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.
(3) Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.