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Document 32007R0287

Regolamento (CE) n. 287/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007 , che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ginseng, gli estratti standardizzati e i relativi preparati (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 78 del 17.3.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 906–908 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/287/oj

17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/13


REGOLAMENTO (CE) N. 287/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ginseng, gli estratti standardizzati e i relativi preparati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza ginseng è inclusa nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 nella categoria delle sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici, per tutte le specie da produzione alimentare, da usare esclusivamente nei medicinali veterinari omeopatici preparati secondo le farmacopee omeopatiche, a concentrazioni corrispondenti alla tintura madre e alle sue diluizioni. In seguito all’esame di una domanda, risulta opportuno includere una nuova voce nell’allegato II, nella categoria delle sostanze di origine vegetale, per il ginseng, gli estratti standardizzati e i relativi preparati, per tutte le specie da produzione alimentare.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 5).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

6.   Sostanze di origine vegetale

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Specie animale

«Ginseng, estratti standardizzati e relativi preparati

Tutte le specie da produzione alimentare»


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