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Document 32007E0369

Azione comune 2007/369/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2007 , relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

GU L 139 del 31.5.2007, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 04/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/369/oj

31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/33


AZIONE COMUNE 2007/369/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2007

relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan

(EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 novembre 2005 il Consiglio ha approvato la dichiarazione congiunta di impegno per un nuovo partenariato UE-Afghanistan in cui si dichiara l'impegno dell'Unione europea (UE) e del Governo della Repubblica islamica d'Afghanistan (il Governo afghano) «a favore di uno Stato afghano sicuro, stabile, libero, prospero e democratico, quale sancito dalla Costituzione afghana varata il 4 gennaio 2004 (14 Dalwa 1383). Entrambe le parti auspicano che l'Afghanistan diventi un attore partecipe e a pieno titolo della comunità internazionale e si impegnano a costruire un futuro prospero, libero dalle minacce del terrorismo, dell'estremismo e della criminalità organizzata.».

(2)

Il 31 gennaio 2006 è stato lanciato l'accordo con l'Afghanistan (Londra), accordo in cui si afferma l'impegno del Governo afghano e della comunità internazionale e si istituisce un efficace meccanismo di coordinamento degli sforzi afghani e internazionali nel prossimo quinquennio ad operare affinché il popolo afghano possa vivere in pace e sicurezza in uno stato di diritto in cui vigono il buon governo e la salvaguardia dei diritti dell'uomo per tutti, e possa godere di uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

(3)

L'accordo con l'Afghanistan sostiene la strategia interinale del Governo afghano per lo sviluppo nazionale (I-ANDS), che illustra le prospettive e le priorità negli investimenti. L'I-ANDS riflette un processo di consultazione nazionale che sta alla base dei punti di riferimento dell'accordo con l'Afghanistan e dei traguardi fissati dagli obiettivi di sviluppo del Millennio per l'Afghanistan.

(4)

Il 13 ottobre 2006 al Comitato politico e di sicurezza (CPS) è stata presentata la relazione della missione di valutazione congiunta dell'UE, contenente un'analisi della situazione dello stato di diritto in Afghanistan nonché raccomandazioni sul modo di procedere per rafforzare il contributo dell'UE a tale settore in Afghanistan e conseguire un impatto strategico. Nella relazione della missione di valutazione congiunta si raccomandava tra l'altro che l'UE prendesse in esame l'eventualità di contribuire ulteriormente a sostenere il settore di polizia con una missione di polizia e che potesse essere inviata in Afghanistan una missione di accertamento dei fatti per vagliare ulteriormente la fattibilità di una tale missione.

(5)

Una missione di accertamento dei fatti è stata inviata in Afghanistan tra il 27 novembre e il 14 dicembre 2006. Facendo seguito alle sue conclusioni dell'11 dicembre 2006, il 12 febbraio 2007 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi (CMC) per una missione di polizia dell'UE in Afghanistan nel settore del mantenimento dell'ordine con collegamenti con il settore più vasto dello stato di diritto e ha convenuto che tale missione apporterà un valore aggiunto. La missione si adopererà a favore di una forza di polizia afghana con responsabilizzazione a livello locale, che rispetti i diritti umani ed agisca nel quadro dello stato di diritto. La missione dovrebbe intensificare gli sforzi attuali e seguire un approccio globale e strategico, in linea con il CMC. Nel far ciò dovrebbe affrontare questioni legate alla riforma della polizia a livello centrale, regionale e provinciale.

(6)

Il 23 marzo 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1746 (2007) che proroga il mandato della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan e plaude fra l'altro alla decisione dell'UE di istituire una missione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine con collegamenti con il settore più vasto dello stato di diritto e della lotta alla droga, di assistere e intensificare gli sforzi attuali nel settore della riforma della polizia a livello centrale e provinciale, e auspica un lancio rapido della missione.

(7)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha approvato il concetto operativo (CONOPS) per una missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) con collegamenti con il settore più vasto dello stato di diritto.

(8)

In una lettera d'invito del 16 maggio 2007 il Governo afghano ha invitato l'UE a lanciare una missione di polizia dell' Unione europea per l'Afghanistan.

(9)

La missione di polizia dell'UE sarà collocata nel più ampio contesto dello sforzo della comunità internazionale per sostenere il Governo afghano ad assumersi la responsabilità di rafforzare lo stato di diritto e soprattutto migliorare la capacità in materia di polizia civile e di applicazione della legge. Sarà garantito uno stretto coordinamento fra la missione di polizia dell'UE e altri attori internazionali che partecipano all'assistenza in materia di sicurezza, tra cui la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF), nonché quelli che forniscono sostegno alla riforma della polizia e dello stato di diritto in Afghanistan.

(10)

Come dichiarato nel CONOPS e data l'esigenza di un impegno tangibile dell'UE alla riforma della polizia nonché il collegamento con gli obiettivi dell'accordo con l'Afghanistan, l'orizzonte temporale minimo previsto per la missione sarà di tre anni; in considerazione dell'imprevedibilità della situazione e della necessità di assicurare un'impostazione globale e conformemente ai criteri di valutazione esposti nel CONOPS e nell'OPLAN, la dimensione e la portata della missione dovrebbero essere rivedute ogni sei mesi.

(11)

Il mandato della missione si svolgerà nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) di cui all'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL AFGHANISTAN» o la «Missione») per un periodo di tre anni, comprendente una fase di pianificazione che inizia il 30 maggio 2007 e una fase operativa che inizia al più tardi il 15 giugno 2007.

2.   L'EUPOL AFGHANISTAN opera conformemente agli obiettivi fissati dall'articolo 3 e svolge i compiti previsti all'articolo 4.

Articolo 2

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase di pianificazione della Missione, il capomissione è assistito da un gruppo di pianificazione comprendente il personale necessario per soddisfare le necessità relative alla preparazione della Missione.

2.   Il capomissione, assistito dal gruppo di pianificazione, redige il piano operativo (OPLAN) ed elabora tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione dell'EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria, e se necessario aggiornata, una valutazione globale del rischio incentrata in modo particolare sui rischi in materia di sicurezza connessi alle attività della Missione. L'OPLAN tiene conto delle valutazioni del rischio aggiornate e comprende un piano di sicurezza.

4.   Durante la fase di pianificazione il capomissione lavora a stretto contatto con il Rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per l'Afghanistan, la Commissione e gli Stati membri attualmente impegnati nella riforma della polizia in Afghanistan.

5.   Il capomissione lavora a stretto contatto e in coordinamento con il Governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno compresa l'ISAF della NATO, le nazioni guida della squadra di ricostruzione provinciale (PRT), la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma della polizia in Afghanistan.

6.   Il Consiglio approva l'OPLAN.

Articolo 3

Obiettivi

La missione EUPOL AFGHANISTAN contribuisce in modo significativo all'istituzione sotto direzione afghana di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il più vasto sistema giudiziario penale, in accordo con la consulenza politica e l'opera di rafforzamento istituzionale della Comunità, gli Stati membri ed altri attori internazionali. La Missione sosterrà inoltre il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto e rispetti i diritti umani.

Articolo 4

Compiti

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 l'EUPOL AFGHANISTAN:

a)

si adopera per lo sviluppo di strategie, pur ponendo l'accento sull'operato per una strategia generale comune della comunità internazionale per la riforma della polizia, tenendo conto dell'accordo con l'Afghanistan e dell'I-ANDS;

b)

sostiene il Governo afghano a dare attuazione coerente alla loro strategia;

c)

migliora la coesione e il coordinamento tra gli attori internazionali e

d)

sostiene i collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto.

Questi obiettivi saranno ulteriormente sviluppati nell'OPLAN.

2.   L'EUPOL AFGHANISTAN è una Missione senza compiti esecutivi. Essa svolge i suoi compiti, tra l'altro, con funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione.

3.   L'EUPOL AFGHANISTAN, ove opportuno, coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Articolo 5

Struttura della Missione

1.   La Missione si comporrà di un comando avente sede a Kabul, costituito da:

i)

il capomissione,

ii)

consulenti in forza presso l'ufficio centrale, incluso un proprio alto responsabile della sicurezza,

iii)

una sezione di formazione,

iv)

sezioni di consulenza e guida,

v)

il servizio amministrativo.

La Missione comprenderà, ove opportuno, una componente di sostegno a Bruxelles.

2.   Il personale della Missione è mobilitato a livello centrale, regionale e provinciale in base alla valutazione di sicurezza. Si cercheranno accordi tecnici con l'ISAF e il comando regionale/le nazioni guida della PRT per lo scambio di informazioni, il supporto medico, di sicurezza e logistico, compresi gli alloggi, ad opera dei comandi regionali e delle PRT.

3.   Inoltre, una parte del personale della Missione sarà schierato presso il Segretariato del Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia a Kabul, per sostenerne il ruolo di migliorare il coordinamento strategico della riforma della polizia in Afghanistan.

Articolo 6

Capomissione

1.   Brigadier generale Friedrich Eichele è nominato capomissione della missione EUPOL AFGHANISTAN .

2.   Il capomissione esercita il controllo operativo dell'EUPOL AFGHANISTAN e ne assume la gestione quotidiana.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione EUPOL AFGHANISTAN.

4.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

5.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio della Missione, il capomissione firma un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione collabora strettamente con l'RSUE.

7.   Il capomissione assicura che EUPOL AFGHANISTAN lavori a stretto contatto e in coordinamento con il Governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, compresa l'ISAF della NATO, le nazioni guida della squadra di ricostruzione provinciale (PRT), la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan.

8.   Il capomissione assicura un'adeguata visibilità della Missione.

Articolo 7

Personale

1.   Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è adeguato per entità e competenza agli obiettivi di cui all'articolo 3 e alla struttura della Missione di cui all'articolo 5.

2.   L'EUPOL AFGHANISTAN è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell'UE.

3.   Ciascuno Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità nazionali, le indennità diverse da quelle giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio.

4.   L'EUPOL AFGHANISTAN può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

5.   Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dello Stato o dell'istituzione dell'UE d'origine competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1).

Articolo 8

Status del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN

1.   Lo status del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN in Afghanistan, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPOL AFGHANISTAN, è stabilito in un accordo da concludere in conformità dell'articolo 24 del trattato. Il Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) che assiste la Presidenza può negoziare tale accordo a suo nome.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EUPOL AFGHANISTAN dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   L'SG/AR impartisce orientamenti al capomissione.

4.   Il capomissione guiderà la missione e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capomissione riferirà all'SG/AR tramite l'RSUE.

6.   L'RSUE riferirà al Consiglio tramite l'SG/AR.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della Missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare l'OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, assistito dall'SG/AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione della Missione.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni del capomissione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUPOL AFGHANISTAN ed esercita tale responsabilità in conformità della politica UE in materia di sicurezza del personale UE schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

2.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della Missione, che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

3.   Il capomissione nominerà funzionari della sicurezza di zona nei luoghi di missione a livello provinciale e regionale, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi della Missione.

4.   Il personale della Missione sarà sottoposto ad una formazione adeguata in materia di sicurezza, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza.

Articolo 12

Partecipazione di Stati terzi

1.   Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'UE e del suo quadro istituzionale unico, gli Stati candidati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL AFGHANISTAN purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, la copertura sanitaria, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dall'Afghanistan, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   I paesi terzi che forniscono un contributo all'EUPOL AFGHANISTAN hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

4.   Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio, anche in relazione all'eventuale partecipazione finanziaria o agli eventuali contributi in natura dei paesi terzi.

5.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. L'SG/AR che assiste la Presidenza può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Quando l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'operazione di cui trattasi.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa all'EUPOL AFGHANISTAN fino al 29 marzo 2008 è di EUR 43 600 000.

2.   L'importo di riferimento finanziario relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 per l'EUPOL AFGHANISTAN è deciso dal Consiglio.

3.   L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole comunitarie applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.

4.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5.   I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Fatta salva l'approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con il comando regionale/le nazioni guida della PRT e gli attori internazionali schierati in Afghanistan per quanto riguarda la messa a disposizione della Missione di attrezzature, servizi e locali, segnatamente quando lo richiedano le condizioni di sicurezza.

6.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre, e tengono conto dello schieramento del personale nei comandi regionali e nelle PRT.

7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente azione comune.

Articolo 14

Coordinamento con le azioni comunitarie

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona di Missione, come pure a Bruxelles.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a diffondere alla NATO/ISAF informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini della Missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni tecniche a livello locale.

2.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze della Missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della Missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'UNAMA delle Nazioni Unite, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della Missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della Missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della Missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

5.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla Missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (2).

Articolo 16

Entrata in vigore e scadenza

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa giunge a scadenza il 30 maggio 2010.

Articolo 17

Revisione

1.   La presente azione comune è sottoposta a una revisione semestrale al fine di apportare, se necessario, adeguamenti alle dimensioni e al campo d'applicazione della Missione.

2.   La presente azione comune è sottoposta a revisione almeno tre mesi prima della sua scadenza, al fine di valutare se la Missione debba essere proseguita.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

U. VON DER LEYEN


(1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(2)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).


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