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Document 32007E0140

    Posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 Febbraio 2007 , concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    GU L 61 del 28.2.2007, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 4M del 8.1.2008, p. 155–161 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; abrogato da 32010D0413

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/140/oj

    28.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 61/49


    POSIZIONE COMUNE 2007/140/PESC DEL CONSIGLIO

    del 27 Febbraio 2007

    concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006) [«UNSCR 1737 (2006)»], che esorta l'Iran a sospendere senza ulteriori dilazioni alcune attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e introduce talune misure restrittive nei confronti dell'Iran.

    (2)

    Il 22 gennaio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha accolto favorevolmente le misure previste dall'UNSCR 1737 (2006), invitando tutti i paesi ad attuarle pienamente e senza indugio.

    (3)

    L'UNSCR 1737 (2006) vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Questi prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figurano negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.

    (4)

    L'UNSCR 1737 (2006) vieta inoltre la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di assistenza finanziaria e di servizi d'intermediazione, di investimento o di altro tipo in relazione ai prodotti soggetti al divieto di esportazione. Il Consiglio ritiene appropriato estendere questo divieto a tutti i prodotti figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico e reputa che i divieti dovrebbero includere anche il finanziamento.

    (5)

    L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che dovrebbe anche essere vietata l'esportazione di taluni altri prodotti se è accertato che contribuirebbero alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, ovvero ad attività sulle quali l'AIEA ha espresso preoccupazione; l'esportazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere soggetta all'autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

    (6)

    L'UNSCR 1737 (2006) vieta altresì di approvvigionarsi in Iran dei prodotti soggetti al divieto di esportazione succitato.

    (7)

    L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare sull'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, come indicate nell'allegato all'UNSCR 1737 (2006) e di altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito in conformità del punto 18 dell'UNSCR 1737 (2006) («il comitato»).

    (8)

    In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e degli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006), dovrebbero essere applicate restrizioni in materia di ammissione nei confronti delle persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato nonché di altre persone, applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per individuare le persone interessate.

    (9)

    L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato come persone o entità che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da esse, anche attraverso mezzi illeciti; essa impone inoltre l'obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada a beneficio di dette persone o entità.

    (10)

    In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e al fine di raggiungere gli obiettivi dell' UNSCR 1737 (2006), il congelamento di cui al considerando n. 9 dovrebbe essere applicabile anche ad altre persone o entità indicate dal Consiglio applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per individuare le persone o entità interessate.

    (11)

    L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare al fine di impedire che a cittadini iraniani siano impartite un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.

    (12)

    Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio.

    a)

    prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;

    b)

    altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

    2.   Sono inoltre vietati

    a)

    la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;

    b)

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;

    c)

    la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

    3.   È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

    Articolo 2

    1.   La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso sono soggetti all'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione. La Comunità europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che la presente disposizione dovrà contemplare.

    2.   È subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione anche la fornitura di:

    a)

    assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran;

    b)

    finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero alle attività di cui al paragrafo 1.

    Articolo 3

    Le misure imposte dagli articoli 1 e 2 non si applicano se il Comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:

    a)

    i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, e

    b)

    l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

    a)

    delle persone elencate nell'allegato alla risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in conformità del paragrafo 10 della risoluzione 1737 (2006). Dette persone sono elencate nell'allegato I;

    b)

    delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento dei prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, di cui all'elenco dell'allegato II.

    2.   Il paragrafo 1 non comporterà l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

    3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    i)

    in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

    ii)

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

    iii)

    in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

    iv)

    in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

    4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

    5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

    6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da:

    i)

    ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi;

    ii)

    esigenza di raggiungere gli obiettivi della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche laddove è d'applicazione l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;

    iii)

    esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.

    7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

    8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

    9.   Se è concessa una deroga gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato I.

    Articolo 5

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente

    a)

    dalle persone ed entità indicate nell'allegato alla risoluzione 1737 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in conformità del paragrafo 12 della risoluzione 1737; dette persone o entità sono elencate nell'allegato I;

    b)

    dalle persone ed entità non menzionate nell'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da esse, anche con mezzi illeciti, di cui all'elenco dell'allegato II.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

    3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

    a)

    necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

    purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

    4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

    a)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione;

    b)

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data della risoluzione 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato.

    5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti su detti conti;

    b)

    pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 23 dicembre 2006,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    6.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:

    a)

    il contratto non riguarda i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;

    b)

    il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1,

    e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

    Articolo 6

    Gli Stati membri adottano, secondo la legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nel territorio iraniano o da parte di cittadini iraniani, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.

    Articolo 7

    1.   Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

    2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri e della Commissione, redige l'elenco contenuto nell'allegato e adotta le relative modifiche.

    Articolo 8

    1.   La presente posizione comune è riesaminata, modificata o abrogata, se del caso, segnatamente sulla scorta delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    2.   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone o entità interessate.

    Articolo 9

    La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

    Articolo 10

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. STEINBRÜCK


    ALLEGATO I

    Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

    A.

    Persone

    1.

    Mohammad Qannadi, vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI)

    2.

    Behman Asgarpour, direttore operativo (Arak)

    3.

    Dawood Agha-Jani, responsabile dell'impianto pilota di arricchimento del combustibile (Natanz)

    4.

    Ehsan Monajemi, direttore dei progetti di costruzione (Natanz)

    5.

    Jafar Mohammadi, consulente tecnico presso l'AEOI (incaricato della gestione della produzione di valvole per centrifughe)

    6.

    Ali Hajinia Leilabadi, direttore generale di Mesbah Energy Company

    7.

    Generale Mohammad Mehdi Nejad Nouri, rettore dell'Università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa (facoltà di Chimica, sotto il controllo del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF); ha condotto esperimenti sul berillio)

    8.

    Gen Hosein Salimi, comandante delle forze aeree, Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) (Pasdaran)

    9.

    Ahmad Vahid Dastjerdi, presidente dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO)

    10.

    Reza-Gholi Esmaeli, direttore del Dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'AIO

    11.

    Bahmanyar Morteza Bahmanyar, direttore del Dipartimento delle finanze e del bilancio dell'AIO

    12.

    Generale Yahya Rahim Safavi, Comandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) (Pasdaran)

    B.

    Entità

    1.

    Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI)

    2.

    Mesbah Energy Company (fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak)

    3.

    Kala-Electric (anche, aka Kalaye Electric) (fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natanz)

    4.

    Pars Trash Company (partecipa al programma di centrifughe; entità citata nelle relazioni dell'AIEA)

    5.

    Farayand Technique (partecipa al programma di centrifughe; entità citata nelle relazioni dell'AIEA)

    6.

    Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) (entità generale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico)

    7.

    7th of Tir (entità sotto il controllo della DIO; è ampiamente nota la sua partecipazione diretta al programma nucleare)

    8.

    Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) (entità sotto il controllo dell'AIO)

    9.

    Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) (entità sotto il controllo dell'AIO)

    10.

    Fajr Industrial Group (precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant; entità sotto il controllo dell'AIO)


    ALLEGATO II

    Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e delle persone ed entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)


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