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Document 32007E0093

Posizione comune 2007/93/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2007 , che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

GU L 41 del 13.2.2007, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 69–70 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/93/oj

13.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/17


POSIZIONE COMUNE 2007/93/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Liberia, al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1521 (2003).

(2)

Il 22 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/902/PESC (2) che proroga la posizione comune 2004/137/PESC per dodici mesi, in conformità dell'UNSCR 1579 (2004).

(3)

Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/31/PESC (3) che proroga le misure imposte dagli articoli 1 e 2 della posizione comune 2004/137/PESC per ulteriori dodici mesi e le misure imposte dagli articoli 3 e 4 della posizione comune 2004/137/PESC per ulteriori sei mesi in conformità dell'UNSCR 1647 (2005).

(4)

Il 24 luglio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/518/PESC (4) che introduce ulteriori deroghe alle misure imposte dall'articolo 1, paragrafo 1, della posizione comune 2006/31/PESC in conformità dell'UNSCR 1683 (2006) e proroga le misure imposte dall'articolo 3 della posizione comune 2004/137/PESC per ulteriori sei mesi in conformità dell'UNSCR 1689 (2006).

(5)

Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 20 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 1731 (2006) che proroga le misure restrittive sulle armi imposte dal punto 2 dell'UNSCR 1521 (2003) e modificate dai punti 1 e 2 dell'UNSCR 1683 (2006) nonché le misure restrittive sugli spostamenti imposte dal punto 4 dell'UNSCR 1521 (2003) per ulteriori dodici mesi. L'UNSCR 1731 (2006) ha inoltre introdotto un'ulteriore deroga relativa al materiale militare non letale destinato esclusivamente alle forze di polizia e di sicurezza liberiane.

(6)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre deciso, con l'UNSCR 1731 (2006), di prorogare di ulteriori sei mesi le misure restrittive sui diamanti imposte dal punto 6 dell'UNSCR 1521 (2003).

(7)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/137/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate e modificate a decorrere dal 23 dicembre 2006, in applicazione dell'UNSCR 1731 (2006).

(8)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune di queste misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le misure imposte dagli articoli 1 e 2 della posizione comune 2004/137/PESC si applicano per ulteriori dodici mesi, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 2

Le misure imposte dall'articolo 3 della posizione comune 2004/137/PESC si applicano per ulteriori sei mesi, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 3

In aggiunta alle deroghe di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della posizione comune 2004/137/PESC e all'articolo 1 della posizione comune 2006/518/PESC, le misure sulle armi imposte in base all'articolo 1, paragrafo 1, della posizione comune 2004/137/PESC non si applicano alle forniture di materiale militare non letale diverso dalle armi e munizioni non letali, previa notifica al comitato istituito in virtù del punto 21 dell'UNSCR 1521 (2003), destinato esclusivamente ai membri delle forze di polizia e di sicurezza del governo liberiano controllati e formati dall'inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell'ottobre 2003.

Articolo 4

La presente posizione comune si applica a decorrere dal 23 dicembre 2006 fino al 22 dicembre 2007.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

(2)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 113.

(3)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38.

(4)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36.


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