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Document 32007D0513

2007/513/Euratom: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2007 , che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata - Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 e dell'articolo 17, paragrafo 3 della CPPNM

GU L 190 del 21.7.2007, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/513/oj

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21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata

(2007/513/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, lettera e) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «trattato Euratom»), la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Comunità») garantisce, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate.

(2)

La convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (di seguito «CPPNM») è stata adottata nel 1979 ed è entrata in vigore nel 1987. Al 27 giugno 2006 ne erano parti 118 Stati e la Comunità. Tutti gli Stati membri sono parti della CPPNM.

(3)

In virtù dell'articolo 20 della CPPNM, il 4 luglio 2005 è stata indetta una conferenza modificativa sotto l’egida dell'AIEA. L'atto finale relativo alle modifiche della CPPNM è stato firmato dalla Commissione europea a nome della Comunità l'8 luglio 2005.

(4)

La Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito «Corte di giustizia») (1) ha stabilito che la partecipazione degli Stati membri alla CPPNM è compatibile con le disposizioni del trattato Euratom soltanto a condizione che, per i settori di sua competenza, la Comunità partecipi in quanto tale alla convenzione, a fianco degli Stati membri e che alcuni obblighi previsti dalla convenzione possono essere posti in vigore, per quanto riguarda la Comunità, soltanto grazie ad una stretta associazione, tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti, fra la Comunità e gli Stati membri.

(5)

La Corte di giustizia ha confermato inoltre che l’articolo 2, lettera e) del trattato Euratom affida alla Comunità il compito di garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate, senza stabilire alcuna distinzione quanto alla natura degli atti mediante i quali ciò potrebbe avvenire e le circostanze in cui essi siano eventualmente compiuti e che, infine, la stessa espressione «controllo di sicurezza», che il trattato adopera per caratterizzare le disposizioni del capo VII, ha portata più vasta che non quella correlativa alla semplice sostituzione della destinazione dichiarata dall'utilizzatore di materie nucleari con una destinazione diversa. Secondo la Corte di giustizia, ne consegue che tale nozione comprende anche provvedimenti di protezione fisica (2). La Corte di giustizia ha altresì affermato nella deliberazione 1/78 che le disposizioni relative alla repressione penale e all'estradizione vertono su materie di competenza degli Stati membri (3).

(6)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 4 della CPPNM, al momento di diventare parte della convenzione, la Comunità deve trasmettere al depositario una dichiarazione indicante quali articoli della CPPNM non trovano applicazione nei suoi confronti. Tale dichiarazione è acclusa alla presente decisione.

(7)

L'articolo 7 della CPPNM prescrive che ogni parte commini pene adeguate per taluni reati, tenendo conto della loro gravità. È inteso che tale disposizione lascia alle parti la scelta circa la natura, tipo e livello delle pene da comminare. In particolare tale articolo non implica che per gli atti in esso previsti le parti debbano comminare sanzioni penali. L'articolo 7 si applica pertanto almeno in una certa misura alla Comunità.

(8)

Per questi motivi è opportuno approvare l'adesione della Comunità alla CPPNM, quale modificata,

DECIDE:

Articolo unico

È approvata l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, quale modificata dall'atto finale firmato l'8 luglio 2005.

Il testo della convenzione modificata e della dichiarazione della Comunità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 e dell'articolo 17, paragrafo 3 della convenzione è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Deliberazione 1/78 del 14 novembre 1978, Racc. 1978, pagina 2151, in particolare punto 34 e primo paragrafo del dispositivo della deliberazione.

(2)  Punto 21.

(3)  Punto 31.


Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 e dell'articolo 17, paragrafo 3 della CPPNM

I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea dell’energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Irlanda, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 8 a 13 e l'articolo 14, paragrafi 2 e 3 della convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari non sono ad essa applicabili.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 di tale convenzione, la Comunità dichiara altresì che, siccome solo gli Stati possono stare in giudizio dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la Comunità è vincolata unicamente dalla procedura di arbitrato di cui all'articolo 17, paragrafo 2.


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