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Document 32007D0504

2007/504/CE: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2007 , a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1° gennaio 2008

GU L 186 del 18.7.2007, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/504/oj

18.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008

(2007/504/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

vista la relazione della Commissione (1),

vista la relazione della Banca centrale europea (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,

considerando quanto segue:

(1)

La terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM) è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica il 1o gennaio 1999 (4).

(2)

Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha deciso che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1o gennaio 2001 (5). L’11 luglio 2006 il Consiglio ha deciso che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1o gennaio 2007 (6).

(3)

A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell’UEM il 1o gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell’UEM. La Danimarca non ha chiesto l’avvio della procedura di cui all’articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

(4)

A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato. Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 (7), la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia sono Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato. In forza dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005 (8), Bulgaria e Romania sono Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato.

(5)

La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita il 1o luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con risoluzione del Consiglio europeo, del 16 giugno 1997, sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’unione economica e monetaria (9). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell’accordo del 1o settembre 1998 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (10).

(6)

La procedura per l’abolizione della deroga degli Stati membri che ne sono oggetto è disciplinata dall’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, a norma del quale, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 1, del trattato. Il 27 febbraio 2007 Malta ha ufficialmente chiesto una valutazione della convergenza.

(7)

La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione di Malta con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC.

(8)

A norma dell’articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che è sostenibile e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l’inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (11). Per valutare la stabilità dei prezzi, l’inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di dodici indici mensili rispetto alla media aritmetica dei dodici indici mensili precedenti. Nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2007, i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati la Finlandia, la Polonia e la Svezia, con tassi di inflazione pari rispettivamente all’1,3 %, all’1,5 %, e all’1,6 %. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Su tale base il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2007 è pari al 3,0 %.

(9)

A norma dell’articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica menzionato all’articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino, del trattato significa che, al momento dell’esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo.

(10)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all’articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro. Dal 1o gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 26 aprile 2007.

(11)

A norma dell’articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino, del trattato, significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse sono stati utilizzati i tassi d’interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d’interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su tale base il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2007 è pari al 6,4 %.

(12)

A norma dell’articolo 5 del protocollo sui criteri di convergenza, i dati statistici da usare per l’attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati necessari per l’elaborazione della presente decisione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri prima del 1o aprile 2007 a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (12).

(13)

Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti da Malta nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:

la legislazione nazionale maltese, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC;

per quanto riguarda il rispetto da parte di Malta dei criteri di convergenza di cui all’articolo 121, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del trattato:

il tasso medio di inflazione a Malta nei dodici mesi fino a marzo 2007 è stato del 2,2 %, ossia inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe restare al di sotto del valore di riferimento anche nei prossimi mesi,

a Malta il disavanzo pubblico è stato oggetto di una riduzione credibile e sostenibile al di sotto del 3 % del PIL e il rapporto debito/PIL si sta riducendo avvicinandosi al valore di riferimento del 60 %. La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di abrogare la decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta,

Malta fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 2 maggio 2005. Nel periodo di due anni conclusosi il 26 aprile 2007 la lira maltese (MTL) non ha conosciuto gravi tensioni e Malta non ha svalutato di propria iniziativa il tasso centrale bilaterale dell’MTL nei confronti dell’euro,

nei dodici mesi fino a marzo 2007 il tasso di interesse a lungo termine a Malta è stato, in media, del 4,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Malta ha perciò realizzato un alto grado di convergenza sostenibile in relazione a tutti i suddetti criteri.

Malta perciò soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica.

(14)

Con decisione 2007/465/CE (13) il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha abrogato la decisione 2005/186/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta.

(15)

A norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Malta soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica. La deroga nei confronti di Malta, di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Relazione adottata il 16 maggio 2007.

(2)  Relazione adottata il 16 maggio 2007.

(3)  Parere del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione 98/317/CE del Consiglio (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 30).

(5)  Decisione 2000/427/CE del Consiglio (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).

(6)  Decisione 2006/495/CE del Consiglio (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).

(7)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(8)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(9)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

(10)  GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6. Accordo modificato dall’accordo del 14 settembre 2000 (GU C 362 del 16.12.2000, pag. 11).

(11)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(12)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

(13)  GU L 176 del 6.7.2007, pag. 19.


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