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Document 32007D0492

    2007/492/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2007 , relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria [notificata con il numero C(2007) 130] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 183 del 13.7.2007, p. 27–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/492/oj

    13.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 183/27


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 24 gennaio 2007

    relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria

    [notificata con il numero C(2007) 130]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/492/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai suddetti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Il 23 gennaio 2002 e il 20 agosto 2002 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante aiuti di Stato sotto forma di una garanzia di Stato a favore del gruppo Biria.

    (2)

    In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e la Germania, quest’ultima ha comunicato alla Commissione con lettera datata 24 gennaio 2003, protocollata il 28 gennaio 2003, il ritiro della prevista concessione della garanzia (subordinata all’approvazione da parte della Commissione). Tale notizia è stata comunicata al denunciante con lettera datata 17 febbraio 2003.

    (3)

    Con lettera datata 1o luglio 2003, protocollata il 9 luglio 2003, e con lettera datata 8 agosto 2003, protocollata il 5 settembre 2003, il denunciante ha trasmesso ulteriori informazioni riguardanti un’altra garanzia di Stato a favore del gruppo Biria nonché su partecipazioni pubbliche a imprese appartenenti a tale gruppo.

    (4)

    Con lettera datata 9 settembre 2003 la Commissione ha chiesto alcune informazioni, fornite dalla Germania con lettera datata 14 ottobre 2003, protocollata il 16 ottobre 2003. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni il 9 dicembre 2003, che sono state fornite dalla Germania con lettera datata 19 marzo 2004 e protocollata lo stesso giorno.

    (5)

    Il 18 ottobre 2004 la Commissione ha emesso un’ingiunzione di fornire informazioni, poiché sussistevano alcuni dubbi sul fatto che le misure di aiuto a favore del gruppo Biria fossero conformi con la normativa in base alla quale esse erano state presumibilmente accordate. In risposta all’ingiunzione di fornire informazioni la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettera datata 31 gennaio 2005 e protocollata lo stesso giorno.

    (6)

    Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in relazione a tre presunti aiuti di Stato. Nella stessa decisione la Commissione osservava che diverse altre misure di aiuto presumibilmente concesse in maniera illegale non costituivano un aiuto o erano state accordate sulla base di regimi di aiuti autorizzati e in conformità con gli stessi. La relativa decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato tute le parti interessate a formulare osservazioni in merito alle presunte misure di aiuto. Hanno espresso il loro parere in merito una parte interessata (che ha preferito mantenere l’anonimato) con lettera datata 27 gennaio 2006, protocollata il 30 gennaio 2006, le imprese Prophete GmbH & Co KG (Rheda-Wiedenbrück) e Pantherwerke AG (Löhne), con lettera datata 6 febbraio, protocollata lo stesso giorno e l’impresa Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (Neuenrade), con lettera datata 6 febbraio 2006, protocollata lo stesso giorno, e con lettera datata 27 febbraio 2006, protocollata lo stesso giorno.

    (7)

    Detti pareri sono stati trasmessi alla Germania con lettere datate 6 febbraio 2006 e 2 marzo 2006. La Germania ha risposto con lettera datata 5 aprile 2006, protocollata il 7 aprile 2006, e con lettera datata 12 maggio 2006, protocollata lo stesso giorno.

    (8)

    La Germania ha formulato le proprie osservazioni in merito all’avvio del procedimento di indagine formale con lettera datata 23 gennaio 2006, protocollata lo stesso giorno.

    (9)

    Con lettera datata 6 febbraio 2006 la Commissione ha chiesto alcune informazioni supplementari, fornite dalla Germania con lettera datata 5 aprile 2006 e protocollata il 7 aprile 2006. Il 19 luglio 2006 la Commissione ha inviato un’ulteriore richiesta d’informazioni, alla quale la Germania ha risposto con lettera datata 25 settembre 2006 e protocollata il 26 settembre 2006.

    II.   DESCRIZIONE

    2.1.   L’impresa beneficiaria

    (10)

    Il gruppo Biria produce e distribuisce biciclette. La sede della società madre del gruppo, Biria AG, si trova a Neukirch, in Sassonia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    (11)

    Nel 2003 il gruppo ha raggiunto un fatturato di 93,2 milioni di EUR (2002: 83,8 milioni di EUR) e registrato un utile pari a 3,7 milioni di EUR (nel 2002 le perdite ammontavano a 5,8 milioni di EUR). Nel 2003 il gruppo contava 415 dipendenti (490 nel 2002) e si classifica pertanto come grande impresa.

    (12)

    La società madre Biria AG è nata nel 2003 in seguito alla fusione tra la vecchia Biria AG e Sachsen Zweirad GmbH, un’affiliata ribattezzata a seguito di tale evento Biria GmbH. Nell’aprile del 2005 Biria GmbH è stata ridenominata Biria AG. Nel 2003 Biria GmbH (l’attuale Biria AG) ha registrato un fatturato annuale di 55,7 milioni di EUR e utili pari a 3,6 milioni di EUR. Mehdi Biria è proprietario unico della Biria AG.

    (13)

    Le altre principali imprese del gruppo, oltre alla società madre, sono le seguenti: Bike Systems GmbH & Co Thüringer Zweiradwerk KG («Bike Systems») — questa impresa è controllata da Biria attraverso l’affiliata Bike Systems Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH («BSBG») — e Checker Pig GmbH.

    (14)

    Bike Systems ha la propria sede a Nordhausen in Turingia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Nel 2003, Bike Systems ha realizzato un fatturato di 6,1 milioni di EUR e registrato perdite pari a 0,6 milioni di EUR. L’impresa contava 157 collaboratori. Bike Systems produce esclusivamente biciclette per la società madre BSBG («Lohnherstellungsvertrag»). BSBG si occupa della distribuzione delle biciclette.

    (15)

    Checker Pig GmbH ha la propria sede a Dresda, in Sassonia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Nel 2003 Checker Pig GmbH ha raggiunto un fatturato di 6,9 milioni di EUR e segnato perdite per 0,4 milioni di EUR. L’impresa contava 43 collaboratori.

    (16)

    Il 7 novembre 2005 Biria AG ha venduto la maggior parte delle proprie attività a due imprese del gruppo Lone Star, un fondo di partecipazione privato. I beni immobili rimangono di proprietà della Biria AG e vengono affittati da quest’ultima al gruppo Lone Star. Il prezzo di vendita delle attività ammontava a 11,5 milioni di EUR. Un esperto esterno ha stimato il prezzo di mercato di tali attività a 10,7 milioni di EUR. Attualmente l’impresa/le imprese del gruppo Lone Star opera/-no apparentemente sotto il nome Biria GmbH.

    (17)

    In base alle informazioni fornite dalla Germania, la vendita è stata effettuata mediante una gara aperta, trasparente e incondizionata, pubblicata su Internet e su diversi organi di stampa. Per la partecipazione di un nuovo investitore erano previste diverse opzioni: l’acquisto degli attivi (asset-deal), l’acquisto di tutti gli attivi o l’acquisto di quote. Lone Star ha infine rilevato gli attivi attraverso un asset-deal.

    (18)

    In base ai dati forniti dalla Germania, la vendita dell’impresa è iniziata già prima della decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 di avviare il procedimento di indagine formale. Il primo termine per la presentazione delle offerte scadeva il 4 ottobre 2005.

    2.2.   Le misure finanziarie

    (19)

    Misura 1: nel marzo del 2001 gbb Beteiligungs-AG («gbb»), un’affiliata della Deutsche Ausgleichsbank (una banca di sviluppo della Repubblica federale) ha dato esecuzione ad un conferimento tacito pari a 2 070 732 EUR a favore di Bike Systems con scadenza a fine 2010. Secondo la Germania la partecipazione si è svolta in condizioni di mercato e non rappresentava pertanto un aiuto di Stato.

    (20)

    Misura 2: il 20 marzo 2003 la Sassonia ha concesso una garanzia dell’80 % per un credito d’esercizio pari a 5,6 milioni di EUR a favore di Sachsen Zweirad GmbH con scadenza a fine 2008. La garanzia è stata restituita nel gennaio del 2004 e sostituita con una garanzia a favore di Biria GmbH (vedi misura 3). La garanzia è stata concessa in conformità con la direttiva della Sassonia in materia di garanzie (3), un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione.

    (21)

    Misura 3: il 9 dicembre 2003 la Sassonia ha concesso una garanzia dell’80 % per un credito d’esercizio pari a 24 875 000 EUR a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) per finanziare il previsto aumento del fatturato e per reimpostare il piano di finanziamento del gruppo. Il credito è composto per 8 milioni di EUR da un prestito d’esercizio rimborsabile, per 7,45 milioni di EUR da un credito in conto corrente e per 9,425 milioni di EUR da un credito stagionale. La garanzia è stata concessa in conformità con la «Bürgschaftsrichtlinie» (direttiva sulle garanzie) della Sassonia, un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione. La garanzia era stata concessa a condizione che la garanzia fornita a Sachsen Zweirad GmbH (misura 2) venisse restituita. Pertanto, la garanzia ha acquistato efficacia soltanto il 5 gennaio 2004, ossia al momento della restituzione della garanzia concessa a Sachsen Zweirad.

    III.   RAGIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

    (22)

    La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale, poiché dubitava della versione data dalla Germania, secondo la quale il conferimento tacito era avvenuto a condizioni di mercato. Secondo la Commissione Bike Systems aveva appena evitato l’insolvenza mediante l’adozione di un piano operativo per stato di insolvenza e le sue prospettive future apparivano precarie. All’epoca essa avrebbe pertanto dovuto essere considerata come un’impresa in difficoltà. La Commissione dubitava che il compenso fosse proporzionato, considerando il rischio, e che il conferimento tacito fosse avvenuto in condizioni di mercato. Per quanto riguarda le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, la Commissione non disponeva di alcuna informazione riguardo al rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in appresso «orientamenti comunitari»).

    (23)

    Un altro motivo dell’avvio del procedimento di indagine formale consisteva nel fatto che la Commissione aveva provvisoriamente concluso che le condizioni del regime di aiuti autorizzato, sulla base delle quali erano state presumibilmente concesse le garanzie a favore di Sachsen Zweirad GmbH e di Biria GmbH, non erano soddisfatte e che pertanto le garanzie non erano coperte da tale regime di aiuti. Secondo la Commissione, al momento della concessione delle garanzie Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH erano imprese in difficoltà. Poiché inoltre Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH erano grandi imprese, in base a tale regime le garanzie avrebbero dovuto essere notificate individualmente alla Commissione. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, la Commissione dubitava che fossero soddisfatte le condizioni degli orientamenti comunitari.

    IV.   OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

    (24)

    Sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate da un terzo interessato, che ha preferito mantenere l’anonimato, e dalle imprese Prophete GmbH & Co. KG, Pantherwerke AG e Vaterland-Werke GmbH & Co. KG.

    4.1.   Osservazioni di un concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato

    (25)

    Nelle sue osservazioni relative all’avvio del procedimento di indagine formale, il concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato afferma che, grazie alla garanzia statale di 24,5 milioni di EUR, Biria AG poteva vendere le biciclette ai suoi clienti a un prezzo inferiore al costo di produzione, sebbene egli disponesse del luogo di produzione più redditizio in Germania.

    (26)

    Inoltre, nel 2003 Biria AG è riuscita a registrare un utile soltanto perché le banche avevano rinunciato a esigere crediti per un valore di 8,567 milioni di EUR. Nel 2004 e 2005 Biria AG era di nuovo in perdita.

    (27)

    Il concorrente ricorda inoltre che Biria è stata venduta a Lone Star a seguito di un asset-deal e che in tale occasione Sachsen-LB e Mittelständische Beteiligungsgesellschaft avevano probabilmente rinunciato a gran parte dei loro crediti. La nuova Biria GmbH, che appartiene al gruppo Lone Star, ha rilevato tutte le attività della vecchia Biria AG.

    4.2.   Prophete GmbH & Co. KG e Pantherwerke AG

    (28)

    Nelle loro osservazioni relative all’avvio del procedimento di indagine formale, Prophete GmbH & Co. KG e Pantherwerke AG (in appresso «Prophete e Pantherwerke»), affermano che, grazie agli aiuti di Stato, Biria poteva vendere a prezzi che risulterebbero insostenibili in normali condizioni di mercato. Entrambe le imprese sono concorrenti di Biria e sono quindi direttamente affette dall’aiuto.

    (29)

    Il gruppo Biria è il più grande produttore tedesco di biciclette, con una produzione annuale di circa 700 000 unità. Le imprese del gruppo Biria occupano due segmenti del mercato delle biciclette, il commercio non specializzato e il commercio specializzato all’ingrosso.

    (30)

    Il segmento del commercio non specializzato comprende tutto il commercio al dettaglio attraverso le grandi catene di vendita al dettaglio e le vendite per corrispondenza. Le biciclette vendute in questo segmento costano solitamente tra 100 e 199 EUR. Prophete e Pantherwerke stimano che su questo mercato vengono vendute circa 1,5 milioni di biciclette e Biria detiene una quota di mercato di circa il 50 % con 650 000 biciclette vendute.

    (31)

    Secondo Prophete e Pantherwerke, anche nel commercio specializzato all’ingrosso il gruppo Biria occupa una posizione dominante. Il volume commerciale di questo segmento di mercato va da 150 000 a 200 000 biciclette. Nel commercio specializzato all’ingrosso il prezzo delle biciclette può arrivare fino a 400 EUR. In questo segmento Pantherwerke è un diretto concorrente di Biria.

    (32)

    Da anni Prophete e Pantherwerke osservano che i prezzi applicati dal gruppo Biria sono costantemente inferiori a quelli degli altri produttori. Questa differenza non ha alcuna giustificazione economica, poiché, sebbene il gruppo Biria registri un volume di acquisti maggiore grazie alla propria posizione di predominio sul mercato, ciò non si traduce in condizioni più vantaggiose. Prophete e Pantherwerke ritengono che, il gruppo Biria abbia registrato negli ultimi anni pesanti perdite a causa dei bassi prezzi da esso applicati.

    (33)

    Per quanto riguarda il conferimento tacito, Prophete e Pantherwerke dubitano che, considerando la situazione economica di Bike Systems nel marzo 2001, un investitore privato avrebbe optato per una tale partecipazione.

    (34)

    Prophete e Pantherwerke ritengono che la concessione delle due garanzie a favore di Sachsen Zweirad GmbH e Biria nel 2003 e nel 2004 non siano compatibili con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Prophete e Pantherwerke sono dell’avviso che le imprese beneficiarie si trovassero in difficoltà nel momento in cui furono accordate le garanzie. La nuova impresa Biria andrebbe considerata come il successore delle due imprese dalle quali essa trae origine. Prophete e Pantherwerke sostengono che il bilancio d’apertura della neoistituita impresa non sia significativo.

    (35)

    La concessione delle due garanzie avrebbe violato il principio dell’aiuto una tantum, poiché l’attività economica delle imprese del gruppo Biria poteva continuare soltanto grazie alle ripetute azioni di sostegno da parte dello Stato.

    (36)

    Non è stata adottata alcuna misura compensatoria per controbilanciare gli effetti negativi subiti dai concorrenti. Non si è provveduto a limitare la presenza sul mercato del gruppo Biria. Al contrario, il piano del gruppo consisteva nell’estendere ulteriormente la propria attività commerciale attraverso una politica dei prezzi aggressiva. Nella sua homepage Biria avrebbe annunciato la propria intenzione di incrementare ulteriormente le proprie vendite di biciclette rispetto al 2004, raggiungendo quota 850 000 nel 2005. Prophete e Pantherwerke citano inoltre un comunicato stampa, in base al quale il proprietario di Biria AG avrebbe venduto l’attività al fondo di partecipazione privato Lone Star.

    4.3.   Vaterland-Werke GmbH & Co. KG

    (37)

    Nelle sue osservazioni riguardanti l’avvio del procedimento di indagine formale Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (in appresso «Vaterland-Werke») afferma che, con una produzione annuale 700 000-800 000 biciclette, il gruppo Biria rappresenta il più grande produttore di biciclette in Germania. Soltanto MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke occupa una posizione analoga, con 700 000 biciclette prodotte ogni anno; il volume raggiunto dagli altri produttori oscilla tra 250 000 e 400 000 unità.

    (38)

    Sia Vaterland-Werke che Biria sono presenti nel segmento delle vendite non specializzate, che comprende anche le grandi catene di vendita al dettaglio e le grandi ditte di vendita per corrispondenza. Questo segmento è caratterizzato da una feroce concorrenza, e Biria è conosciuto per la sua concorrenza aggressiva basata su prezzi inferiori al costo di produzione. Questo comportamento implica la presenza di fonti di finanziamento esterne, che nel caso del gruppo Biria assumono la forma di aiuti di Stato. Ciò minaccia l’esistenza dei piccoli concorrenti, che non beneficiano di un tale aiuto. Vaterland-Werke è particolarmente colpita e le capacità produttive non utilizzate non possono essere impiegate mediante l’acquisizione di nuovi ordini. Poiché il mercato presenta un eccesso di capacità, ogni aumento della capacità ottenuto da un produttore mediante aiuti di Stato si ripercuote negativamente sugli altri produttori.

    (39)

    Per quanto riguarda il conferimento tacito, Vaterland-Werke dubita che, considerando la situazione economica in cui si trovava Bike Systems nel marzo del 2001, un investitore privato avrebbe optato per una tale partecipazione.

    (40)

    Vaterland-Werke considera la concessione delle due garanzie a favore di Sachsen Zweirad GmbH e Biria nel 2003 e nel 2004 incompatibile con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Al momento della concessione delle garanzie le imprese beneficiarie si sarebbero trovate in difficoltà. La nuova impresa Biria andrebbe considerata come il successore delle due imprese dalle quali essa trae origine. Vaterland-Werke sostiene che il bilancio d’apertura della neoistituita impresa non sia significativo.

    (41)

    La concessione delle due garanzie avrebbe violato il principio dell’aiuto una tantum, poiché l’attività economica delle imprese del gruppo Biria poteva continuare soltanto grazie alle ripetute azioni di sostegno da parte dello Stato.

    (42)

    Non è stata adottata alcuna misura compensatoria per controbilanciare gli effetti negativi subiti dai concorrenti. Non si è provveduto a limitare la presenza sul mercato del gruppo Biria. Al contrario, il piano del gruppo consisteva nell’estendere ulteriormente la propria attività commerciale attraverso una politica dei prezzi aggressiva. Nella sua homepage Biria avrebbe annunciato la propria intenzione di incrementare ulteriormente le proprie vendite di biciclette rispetto al 2004, raggiungendo quota 850 000 nel 2005. Vaterland-Werke cita inoltre un comunicato stampa, in base al quale il proprietario di Biria AG avrebbe venduto l’attività al fondo di partecipazione privato Lone Star.

    V.   PARERE DELLA GERMANIA

    (43)

    Nelle sue osservazioni in merito all’avvio del procedimento di indagine formale la Germania sostiene che il conferimento tacito da parte di gbb sia avvenuto a condizioni di mercato. La Germania concorda con la Commissione sul fatto che un conferimento tacito comporti rischi maggiori rispetto a un prestito tradizionale. Le condizioni del conferimento tacito sarebbero tuttavia tali da rispettare le disposizioni della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (5). In base a tale comunicazione il tasso di riferimento è un tasso minimo che può essere aumentato in determinati casi di rischio. In tal caso il premio può essere di 400 punti di base o anche superiore.

    (44)

    In base ai dati forniti dalla Germania la remunerazione per il conferimento tacito ammonterebbe al 12,25 % (8,75 % fisso e 3,5 % in proporzione agli utili). Essa è pertanto superiore di 600 punti di base rispetto al tasso di riferimento della Commissione (6,33 %). Gbb avrebbe quindi tenuto conto del fatto che l’impresa si trovava in una fase di ristrutturazione che di conseguenza il rischio del conferimento tacito era superiore a causa della riorganizzazione dell’impresa e della mancanza di garanzie. Questo rischio supplementare troverebbe riflesso nel premio aggiuntivo di 200 punti di base.

    (45)

    La decisione relativa al conferimento tacito sarebbe inoltre stata presa sulla base di una previsione, secondo la quale il fatturato dell’impresa sarebbe salito da 0,89 milioni di EUR nel 2001 a 3,38 milioni di EUR nel 2003. La Germania giunge pertanto alla conclusione che la remunerazione concordata per il conferimento tacito del 12,25 % fosse proporzionata al rischio. La Germania sostiene che il fatto che una parte della remunerazione sia variabile rappresenti un fattore trascurabile poiché tale prassi è frequente nel caso dei conferimenti taciti e corrisponde al comportamento dell’investitore che opera in un’economia di mercato.

    (46)

    Per quanto riguarda la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH, la Germania sostiene che al momento della concessione l’impresa non si trovava in difficoltà e che essa non presentava alcuna delle caratteristiche tipiche delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari. Inoltre, nel 2003 (fino alla fusione con Biria in ottobre) l’impresa disponeva di un capitale proprio di 404 milioni di EUR e aveva registrato utili pari a 2,1 milioni di EUR. Grazie al piano di consolidamento introdotto alla fine del 2002 e all’evoluzione favorevole del mercato, la situazione economica dell’impresa era migliorata nel 2003 rispetto al 2001/2002.

    (47)

    La situazione di liquidità dell’impresa era difficile ma non «grave» e non sussisteva il pericolo che gli istituti di credito non prorogassero le loro linee di credito. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il pagamento degli elevati interessi non avrebbe causato problemi sul fronte della liquidità.

    (48)

    Per quanto riguarda la garanzia per Biria GmbH (nel frattempo diventata Biria AG), la Germania afferma che sarebbe stata concessa sulla base del nuovo piano del gruppo Biria, che prevedeva la riorganizzazione del gruppo e l’affidamento delle attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione a Biria GmbH. Accanto al fabbisogno finanziario per l’aumento del fatturato, il piano contemplava anche una riorganizzazione del sistema di finanziamento del gruppo.

    (49)

    Secondo la Germania l’impresa Biria GmbH (l’attuale Biria AG) non era un’impresa in difficoltà al momento della concessione della garanzia. A tal riguardo si dovrebbe operare una distinzione tra la vecchia e la nuova Biria AG. La nuova impresa andrebbe considerata come impresa in difficoltà se avesse ereditato i problemi della vecchia impresa (ammesso che ve ne fossero stati). In realtà, ciò non è accaduto con la nuova Biria AG. La nuova Biria AG era nata da una fusione tra la vecchia Biria AG e Sachsen Zweirad GmbH. Quest’ultima non era affatto in difficoltà e nell’ambito della fusione occupava una posizione economicamente dominante. Pertanto, non si può presupporre automaticamente che la nuova Biria AG si trovasse in difficoltà. Anche se la vecchia Biria AG fosse stata in difficoltà, la fusione con Sachsen Zweirad GmbH avrebbe evitato che tale condizione si potesse ripercuotere automaticamente sulla nuova Biria AG.

    (50)

    La Germania ha affermato inoltre che il ritiro di un istituto di credito privato dall’operazione di finanziamento dell’impresa era dovuto al riassetto strategico della banca in seguito ad una fusione. Gli altri due istituti di credito hanno interrotto il loro impegno in concomitanza con l’uscita della banca privata. Ciò non andrebbe tuttavia interpretato come una perdita di fiducia, poiché uno dei due istituti ha continuato a cofinanziare due progetti separati.

    (51)

    La Germania ricorda che la fusione tra Sachsen Zweirad GmbH e Biria AG non era intesa a eludere la normativa sugli aiuti di Stato e la classificazione come impresa in difficoltà, bensì era il risultato di un nuovo piano del gruppo.

    (52)

    In risposta alle osservazioni del concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato la Germania afferma che le cifre riguardanti la struttura dei costi del concorrente non sono paragonabili con quelle di Biria. Il fatturato del concorrente era cresciuto, mentre le vendite del gruppo Biria erano diminuite. Nel contempo, il EBITDA (utile al lordo di interessi, imposte ammortamenti e svalutazioni) del concorrente si riduceva, mentre quello del gruppo Biria rimaneva costante. Ciò dimostra che Biria non ha venduto a prezzi di dumping e che il concorrente ha attuato una politica dei prezzi più aggressiva di quella del gruppo Biria.

    (53)

    Gli svantaggi economici che il concorrente avrebbe subito a causa del comportamento del gruppo Biria non sono suffragati da fatti né sono stati dimostrati in maniera coerente. Inoltre, è normale che in un mercato competitivo i concorrenti vendano i propri prodotti a prezzi inferiori.

    (54)

    Per quanto riguarda la vendita delle attività del gruppo Biria al gruppo Lone Star menzionata dal concorrente, la Germania ha fornito dettagli sulla vendita stessa e sulla liquidazione di crediti vantati da creditori pubblici e privati.

    (55)

    In risposta alle osservazioni di Prophete, Pantherwerke e Vaterland-Werke, la Germania afferma che il mercato delle biciclette è diviso in tre segmenti e non in due, come sostengono tali imprese, ossia il commercio specializzato, le vendite per corrispondenza e i supermercati. Biria vantava una posizione di forza nel segmento delle vendite per corrispondenza, dovuta non tanto ad una politica dei prezzi aggressiva, quanto alle forniture just-in-time. Il segmento supermercati sarebbe invece dominato da MIFA AG, mentre la quota di Biria si limiterebbe a meno del 10 %.

    (56)

    La Germania respinge l’affermazione di Vaterland-Werke, secondo la quale Biria programmasse un’espansione delle proprie attività attraverso una politica dei prezzi aggressiva e rimanda alle informazioni già fornite nel quadro del procedimento di indagine. La Germania afferma che nel 2003 Biria AG ha prodotto 670 000 biciclette e che da allora la produzione è in calo.

    VI.   VALUTAZIONE

    6.1.   L’impresa beneficiaria

    (57)

    Gli aiuti sono stati concessi sia a Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (l’attuale Biria AG) che a Bike Systems, un’affiliata di Biria GmbH. Il 7 novembre 2005 Biria AG ha venduto la quota maggioritaria delle sue attività a due imprese del gruppo Lone Star, un fondo di partecipazione privato. La Commissione constata che, in base alle informazioni fornite, la vendita è avvenuta mediante una gara aperta, trasparente e incondizionata. La Germania afferma che il valore di vendita delle attività è stato stimato da un esperto a 10,7 milioni di EUR. Il prezzo pagato dal gruppo Lone Star (11,5 milioni di EUR) era pertanto superiore al prezzo stimato.

    (58)

    Sulla base delle informazioni di cui essa dispone, la Commissione conclude che non sussistono elementi che dimostrino che il gruppo Lone Star abbia ottenuto in qualche modo un vantaggio attraverso gli aiuti e che esso abbia quindi beneficiato direttamente o indirettamente degli aiuti concessi a Biria GmbH (l’attuale Biria AG) e a Bike Systems.

    6.2.   La misura adottata presumibilmente a condizioni di mercato

    (59)

    Secondo la Germania il conferimento tacito di gbb a favore di Bike Systems (misura 1) è avvenuto a condizioni di mercato. Un conferimento tacito corrisponde in termini di rischio a un prestito postergato e va pertanto considerato come un prestito ad alto rischio. In caso di insolvenza o di liquidazione il conferimento viene restituito soltanto in seguito all’estinzione di tutti gli altri debiti. Il rischio associato al conferimento tacito è pertanto maggiore rispetto a quello di un tradizionale prestito di investimento, che solitamente è garantito applicando le condizioni della banca e rispecchia il tasso di riferimento della Commissione. La remunerazione concessa per un tale conferimento dovrebbe quindi essere nettamente superiore al tasso di riferimento della Commissione.

    (60)

    Al momento del conferimento il tasso di riferimento della Commissione ammontava al 6,33 %. Per il conferimento fu concordata una remunerazione fissa del 8,75 % e una remunerazione variabile e subordinata agli utili del 3,5 %. La remunerazione concordata è pertanto superiore al tasso di riferimento della Commissione.

    (61)

    Tuttavia, Bike Systems aveva appena scongiurato l’insolvenza grazie all’adozione di un piano operativo per stato di insolvenza. Le sue prospettive future erano incerte, poiché la ristrutturazione aziendale non era stata completata. In base al bilancio del 2001 l’impresa risultava ancora in perdita. Sebbene il capitale proprio fosse ancora negativo, l’impresa era riuscita ad evitare l’insolvenza grazie alle sue riserve occulte. Bike Systems deve quindi essere considerata come un’impresa che all’epoca era in difficoltà.

    (62)

    La Commissione ritiene pertanto che la remunerazione non fosse proporzionata al rischio e che il conferimento tacito non sia avvenuto a condizioni di mercato. Il conferimento ha quindi dato a Bike Systems un vantaggio che l’impresa non sarebbe riuscita ad ottenere sul mercato.

    6.3.   Gli aiuti presumibilmente coperti da regimi di aiuti autorizzati

    (63)

    La garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH per un credito d’esercizio di 5,6 milioni di EUR (misura 2) e la garanzia a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) per un credito d’esercizio di 24,875 milioni di EUR (misura 3) sono state concesse in base alla normativa della Sassonia in materia di garanzie. Tale regime di aiuti autorizzato prevede che si possano concedere garanzie per prestiti superiori a 5 milioni di DEM (2,6 milioni di EUR) a imprese sane per nuovi investimenti e, in casi straordinari, per il finanziamento supplementare di investimenti e il fondo d’esercizio. In casi eccezionali è ammesso anche il finanziamento di operazioni di consolidamento e di ristrutturazione. La concessione di garanzie per la ristrutturazione di una grande impresa deve essere tuttavia notificata caso per caso alla Commissione.

    (64)

    La Germania è dell’avviso che siano state rispettate le condizioni previste dalla normativa e che le garanzie siano pertanto conformi a quest’ultima. La Germania ritiene inoltre che al momento della concessione delle garanzie Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (l’attuale Biria AG) non si trovassero in difficoltà. Le garanzie sarebbero state concesse per garantire il prestito d’esercizio rimborsabile, il che è in linea con il regime di aiuti.

    (65)

    La Commissione è dell’avviso che le garanzie non siano compatibili con il regime di aiuti in virtù del quale esse sarebbero state presumibilmente concesse. Come illustrato in maggior dettaglio qui di seguito, contrariamente a quanto affermato dalla Germania, la Commissione ritiene che al momento della concessione della garanzia (marzo 2003) Sachsen Zweirad GmbH fosse un’impresa in difficoltà e che lo stesso valga per Biria GmbH (dicembre 2003). La concessione di una garanzia per la ristrutturazione di un’impresa in difficoltà deve tuttavia essere notificata caso per caso alla Commissione.

    (66)

    Secondo la Germania Sachsen Zweirad GmbH non presentava alcuna delle caratteristiche tipiche delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari (6). La Commissione ricorda che le caratteristiche tipiche di un’impresa in difficoltà citate al punto 6 degli orientamenti comunitari forniscono soltanto un’indicazione di quando un’impresa possa essere considerata in difficoltà, ma non devono essere considerate come condizioni da soddisfare in toto. Nel 2001 e nel 2002 l’attività aziendale di Sachsen Zweirad GmbH ha registrato perdite che ammontavano rispettivamente a 1 274 000 EUR e 733 000 EUR. Tali perdite sono state assunte dalla casa madre Biria in base al contratto di trasferimento degli utili. Il fatturato è sceso nel 2002 rispetto al 2001.

    (67)

    In base alla relazione di bilancio del 2002, Sachsen Zweirad GmbH ha dovuto far fronte anche a problemi di liquidità. Nella relazione di bilancio si afferma esplicitamente che, a causa delle ingenti spese associate al prefinanziamento dello stock di merci e della sua crescita all’interno del gruppo, la situazione di liquidità di Sachsen Zweirad GmbH era tesa e che la sopravvivenza dell’impresa dipendeva dalla disponibilità delle banche a mantenere aperte o ristrutturare le linee di credito esistenti.

    (68)

    Secondo la Germania non vi è stato mai il pericolo che gli istituti di credito privati non prorogassero le loro linee di credito. Ciò non altera tuttavia il fatto che la situazione di liquidità dell’impresa fosse tesa. Secondo la relazione di bilancio la maggior parte delle linee di credito aveva una scadenza residua di meno di cinque anni, il che rende difficile il finanziamento dell’attività aziendale e aumenta i rischi per l’impresa. La breve scadenza delle linee di credito implicava inoltre tassi di interesse elevati (nonostante un lieve calo nel 2002 rispetto al 2001), il che incideva ulteriormente sulla liquidità dell’impresa.

    (69)

    La Commissione conclude pertanto che al momento della concessione della garanzia Sachsen Zweirad GmbH fosse un’impresa in difficoltà e che la garanzia vada quindi considerata come garanzia per la ristrutturazione. Poiché la concessione di una tale garanzia per una grande impresa deve essere notificata caso per caso alla Commissione, le condizioni del regime di aiuti autorizzato, in virtù delle quali sarebbe stata presumibilmente concessa la garanzia, non erano soddisfatte e la garanzia non era di conseguenza coperta da tale regime.

    (70)

    Biria GmbH (l’attuale Biria AG) è stata fondata il 1o ottobre 2003 in seguito alla fusione tra (l’ex) Biria AG e l’affiliata Sachsen Zweirad GmbH.

    (71)

    Secondo la Germania è necessario operare una netta distinzione tra Biria GmbH (l’attuale Biria AG) e (l’ex) Biria AG e Sachsen Zweirad GmbH, poiché la fusione ha dato vita a una nuova impresa. Per determinare se al momento della concessione della garanzia (il 9 dicembre 2004) l’impresa si trovasse in difficoltà è pertanto opportuno basarsi sul bilancio di apertura dell’impresa nata dalla fusione. Il bilancio di apertura mostrerebbe che Biria GmbH non può essere considerata come un’impresa in difficoltà.

    (72)

    La Commissione non condivide quest’argomentazione. L’attuale Biria GmbH non può essere considerata come un’entità distinta dall’ex Biria AG e da Sachsen Zweirad GmbH, poiché è nata dalla fusione tra le due imprese. Si potrebbe altrimenti facilmente evitare la classificazione come impresa in difficoltà attraverso la fusione di soggetti economici o mediante la creazione di nuove imprese. Anche l’ex Biria AG ha registrato perdite nel 2002 e aveva problemi di liquidità come la Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH ha assunto tutti i debiti e gli impegni dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH possiede inoltre la stessa consistenza patrimoniale e gestisce le stesse attività aziendali dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH. La Commissione ritiene pertanto che Biria GmbH abbia ereditato i problemi dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH.

    (73)

    Secondo la Germania Sachsen Zweirad GmbH occupava una posizione dominante nell’ambito della fusione. Sachsen Zweirad GmbH non era in difficoltà. Non si può pertanto presupporre automaticamente che la nuova Biria AG si trovasse in difficoltà. Contrariamente a quanto afferma la Germania, la Commissione è fermamente convinta che Sachsen Zweirad GmbH si trovasse in difficoltà. La nuova Biria GmbH ha quindi «ereditato» anche i problemi di Sachsen Zweirad GmbH.

    (74)

    Secondo la relazione di bilancio 2003 la ristrutturazione e riorganizzazione del gruppo Biria è stata portata avanti nel 2003. Questo processo era già iniziato nel 2002 e prevedeva anche la riorganizzazione del finanziamento del gruppo. Sulla base della garanzia fornita dalla Sassonia per il prestito di oltre 24,875 milioni di EUR il gruppo Biria ha elaborato un nuovo piano per il finanziamento a medio termine delle proprie attività che prevedeva anche un notevole adeguamento dei tassi di interesse e quindi una riduzione del pesante onere derivante dagli interessi.

    (75)

    Nel contempo si è provveduto a riorganizzare il pool di banche: tre banche si sono dette disposte a rinunciare a crediti per un valore di 8 567 000 EUR (il che corrisponderebbe chiaramente a oltre il 50 % dei loro crediti) in cambio dell’immediata estinzione del rimanente debito. Pertanto, il prestito coperto dalla garanzia dell’80 % attraverso la misura 3 è composto per 8 milioni di EUR da un prestito d’esercizio rimborsabile, per 7,45 milioni di EUR da un credito in conto corrente e per 9,425 milioni di EUR da un credito stagionale.

    (76)

    Al momento della concessione della garanzia Biria GmbH (l’attuale Biria AG) aveva quindi gravi problemi di liquidità ed era quindi una impresa in difficoltà. Questa valutazione viene confermata dal fatto che tre banche hanno cessato di finanziare le attività di Biria e si sono dette persino disposte a rinunciare alla maggior parte dei loro crediti in cambio dell’immediata liquidazione dei crediti rimanenti. Ciò dimostra che le banche nutrivano seri dubbi sulla capacità di Biria di far fronte ai propri debiti e di essere considerata come un’impresa redditizia.

    (77)

    La Germania sostiene invece che le banche hanno cessato il finanziamento esclusivamente a causa della revisione della loro strategia commerciale. La Commissione osserva che le banche hanno rinunciato probabilmente a circa il 50 % dei crediti esigibili. Anche se si ammettesse che le banche si sono ritirate a seguito di una reimpostazione della strategia commerciale, ciò dimostrerebbe che gli istituti di credito consideravano assai improbabile il recupero totale dei crediti.

    (78)

    La Commissione conclude pertanto che al momento della concessione della garanzia Biria GmbH andasse considerata come impresa in difficoltà e che la garanzia si configuri di conseguenza come garanzia per la ristrutturazione. Dal momento che la concessione di una tale garanzia ad una grande impresa deve essere notificata caso per caso alla Commissione, non erano soddisfatte le condizioni del regime di aiuti autorizzato, sulla base delle quali erano state presumibilmente concesse le garanzie e di conseguenza la garanzia non era coperta da tale regime.

    6.4.   Aiuti di Stato secondo la definizione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

    (79)

    A norma dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo una giurisprudenza consolidata delle Corti delle Comunità europee, il criterio dell’incidenza sugli scambi è soddisfatto qualora l’impresa beneficiaria eserciti un’attività economica che è oggetto di scambi tra gli Stati membri.

    (80)

    Il conferimento tacito (misura 1) è stato effettuato da gbb. Secondo i dati forniti dalla Germania ciò è avvenuto nel quadro del «programma in proprio» di Gbb, affinché il conferimento non contenesse alcun elemento di sostegno statale. La Commissione osserva tuttavia che al momento della concessione del conferimento gbb era sotto il totale controllo della Deutsche Ausgleichsbank (una banca di sviluppo della Repubblica federale), un ente di diritto pubblico incaricato di promuovere l’economia tedesca nell’interesse pubblico. Gbb svolgeva inoltre funzioni di promozione: ad esempio, essa era responsabile del fondo per il consolidamento e la crescita nella Germania dell’est, destinato a fornire capitale d’esercizio alle medie imprese della Germania dell’est per consolidare il loro patrimonio. La Commissione ritiene pertanto che tale misura sia imputabile allo Stato. Come indicato ai punti 59-62, la misura ha conferito a Bike Systems un vantaggio che l’impresa non sarebbe riuscita ad ottenere sul mercato.

    (81)

    Le garanzie di cui alle misure 2 e 3 sono state concesse dalla Sassonia e provengono pertanto da risorse statali e sono imputabili allo Stato. Le garanzie conferiscono un vantaggio a Sachsen Zweirad GmbH e a Biria GmbH (l’attuale Biria AG), poiché entrambe le imprese non avrebbero ottenuto tali garanzie sul mercato alle stesse condizioni.

    (82)

    Sia Bike Systems che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH producono biciclette. Poiché tale prodotto viene commercializzato a livello transfrontaliero, le misure minacciano di falsare la concorrenza e pregiudicano gli scambi tra gli Stati membri. La Commissione conclude pertanto che il conferimento tacito ed entrambe le garanzie rappresentino un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che entrambe le garanzie non siano state concesse in conformità con un regime di aiuti autorizzato. Le misure 1, 2 e 3 costituiscono quindi un nuovo aiuto e devono essere valutate di conseguenza.

    (83)

    Secondo la Commissione l’elemento di aiuto del conferimento tacito risulta dalla differenza tra la remunerazione che Bike Systems avrebbe dovuto offrire sul libero mercato per il conferimento tacito e la remunerazione effettivamente pagata. Dal momento che al momento del conferimento tacito Bike Systems si trovava in difficoltà e il rischio associato al conferimento era elevato, l’elemento di aiuto può rappresentare fino al 100 % del conferimento tacito, poiché nessun investitore che opera in un’economia di mercato avrebbe effettuato tale conferimento [vedi punto 3.2. della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (7)].

    (84)

    A norma della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8), i tassi di riferimento devono rispecchiare il livello medio dei tassi d’interesse in vigore nel mercato per i prestiti a medio e lungo termine coperti da garanzia. La comunicazione prevede inoltre che il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.). In tal caso il premio può essere di 400 punti di base o anche superiore. Un conferimento non è un prestito, ma può essere paragonato ad un prestito a rischio particolarmente elevato, dal momento che in caso di insolvenza esso è subordinato a tutti gli altri crediti, ivi compresi quelli postergati.

    (85)

    Come accennato al punto 61, la situazione di Bike Systems, che aveva appena subito una procedura di insolvenza, va considerata come precaria. Le sue prospettive future erano incerte, poiché la ristrutturazione aziendale non era stata portata a termine. Come accennato al punto 61, l’impresa va pertanto considerata come un’impresa in difficoltà. Inoltre, non è stata fornita alcuna garanzia per il conferimento tacito, con conseguente aumento del rischio di inadempienza. Oltre alla mancanza di garanzie, il conferimento tacito è anche postergato rispetto a tutti gli altri prestiti in caso di insolvenza, il che accresce ulteriormente il rischio di inadempienza.

    (86)

    Nel presente caso la Commissione ritiene pertanto che Bike Systems avrebbe dovuto pagare un interesse equivalente almeno al tasso di riferimento, maggiorato di 400 punti di base in quanto impresa in difficoltà e di altri 400 punti di base a causa della mancanza di garanzie. La Commissione considera inoltre opportuna una maggiorazione di altri 200 punti di base per il carattere postergato del conferimento tacito in caso di insolvenza. Ciò è in linea con le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, che prevedono che in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.) il premio può raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore. L’elemento di aiuto corrisponde pertanto alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e l’effettiva remunerazione del conferimento tacito.

    (87)

    Nel calcolare l’elemento di aiuto la remunerazione variabile del 3,5 % può essere presa in considerazione solo parzialmente, in quanto era subordinata agli utili. L’impresa si trovava tuttavia in una situazione di difficoltà e le prospettive di guadagno erano incerte. La Commissione ritiene pertanto opportuno tener conto della remunerazione variabile soltanto per metà, ossia per l’1,75 %. Ai fini del calcolo dell’elemento di aiuto, come remunerazione effettiva di dovrebbe quindi prendere in considerazione un tasso fisso dell’8,75 % più la metà della remunerazione variabile del 3,5 %, il che corrisponde ad un tasso complessivo del 10,5 %. L’elemento di aiuto corrisponde di conseguenza alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione del 10,5 %.

    (88)

    Grazie alle garanzie prodotte attraverso le misure 2 e 3 Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH hanno potuto ottenere condizioni finanziarie più vantaggiose per i rispettivi prestiti di quelle solitamente disponibili sui mercati finanziari. L’elemento di aiuto della garanzia della misura 2 e della misura 3 corrisponde alla differenza tra il tasso di interesse che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH avrebbero dovuto pagare per un prestito in condizioni di mercato (ossia senza garanzia) e il tasso al quale il prestito garantito è stato effettivamente concesso. Questa differenza dovrebbe corrispondere al premio che sarebbe stato applicato da un garante operante in un’economia di mercato. Poiché Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH si trovavano in difficoltà al momento della concessione delle garanzie e dei relativi prestiti, l’elemento di aiuto può rappresentare fino al 100 % delle garanzie, dal momento che nessun finanziatore avrebbe concesso i prestiti senza una garanzia (9).

    (89)

    A norma della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (10) i tassi di riferimento devono rispecchiare il livello medio dei tassi d’interesse in vigore nel mercato per i prestiti a medio e lungo termine coperti da garanzia. La comunicazione prevede inoltre che il tasso di riferimento così determinato sia un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.). In tal caso il premio può essere di 400 punti di base o anche superiore.

    (90)

    Come già spiegato ai punti 66-78, quando furono concesse le garanzie Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH erano imprese in difficoltà. Il prestito e la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH implicavano un rischio aggiuntivo, poiché le garanzie offerte erano particolarmente modeste. La garanzia per il prestito a Sachsen Zweirad GmbH era coperta esclusivamente da una garanzia in solido delle imprese del gruppo. Il valore economico di tali garanzie in solido è estremamente limitato.

    (91)

    La Commissione ritiene pertanto che nel presente caso senza la garanzia Sachsen Zweirad GmbH avrebbe dovuto pagare un tasso d’interesse equivalente almeno al tasso di riferimento maggiorato di 400 punti di base in quanto impresa in difficoltà più un’ulteriore maggiorazione di 400 punti di base a causa delle garanzie estremamente limitate. Si calcola quindi che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia corrisponda alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 800 punti base e il tasso d’interesse effettivo al quale è stato concesso il prestito garantito.

    (92)

    Per quanto riguarda il prestito e la garanzia a favore di Biria GmbH, le garanzie fornite avevano un valore economico superiore rispetto a quelle fornite per la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH. Ciononostante risultavano ancora inferiori a quelle normalmente richieste. La garanzia per Biria GmbH è coperta da un’ipoteca di primo grado sul patrimonio di Bike Systems per un valore di 15 milioni di EUR. L’ipoteca è tuttavia postergata rispetto ad un altro prestito da 2 milioni di EUR. L’ipoteca di primo grado copriva quindi solo poco più del 50 % dell’intero importo del prestito. Il valore economico delle altre garanzie (ipoteche, cessione di crediti, trasferimento di materiali di proprietà delle imprese del gruppo e garanzia in solido dei proprietari di Biria GmbH) era limitato.

    (93)

    La Commissione ritiene pertanto che nel presente caso Biria GmbH avrebbe dovuto pagare un tasso d’interesse equivalente almeno al tasso di riferimento maggiorato di 400 punti di base in quanto impresa in difficoltà più un’ulteriore maggiorazione di 300 punti di base a causa delle garanzie estremamente limitate (rispetto alla maggiorazione di 400 punti di base per la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH a causa delle garanzie estremamente limitate). Si calcola quindi che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia corrisponda alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 700 punti base e il tasso d’interesse effettivo al quale è stato concesso il prestito garantito.

    6.5.   Deroghe a norma dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

    (94)

    L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, contempla delle deroghe al divieto generale di erogare aiuti statuito dall’articolo 87, paragrafo 1.

    (95)

    Le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non sono applicabili al presente caso, poiché gli aiuti non sono a carattere sociale e non sono concessi a singoli consumatori; inoltre, essi non sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e non vengono concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

    (96)

    Né si possono far valere le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), che si riferiscono agli aiuti volti a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o la cultura e la conservazione del patrimonio.

    (97)

    Rimangono quindi le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE e quelle contenute nei relativi orientamenti comunitari.

    (98)

    La Commissione osserva innanzitutto che Bike System ha la propria sede in una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, avente titolo a beneficiare di aiuti regionali. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento di indagine formale, la Germania non ha fornito informazioni che dimostrino che sono soddisfatte le condizioni per la concessione degli aiuti regionali, come previsto dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (11).

    (99)

    Altre deroghe sono contenute negli orientamenti comunitari. Poiché l’aiuto è stato concesso nel marzo del 2001, si applicano gli orientamenti comunitari del 9 ottobre 1999 (12). La Commissione non è in possesso di alcuna informazione che dimostri che l’aiuto possa essere considerato compatibile con il trattato CE sulla base degli orientamenti comunitari. Gli orientamenti comunitari subordinano la concessione di un aiuto alla ristrutturazione all’esecuzione di un piano di ristrutturazione valido, evitando indebite distorsioni della concorrenza e limitando l’aiuto al minimo. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento, la Germania non ha fornito informazioni che dimostrino che sono soddisfatte tali condizioni. La Commissione conclude pertanto che le condizioni previste dagli orientamenti comunitari non sono soddisfatte.

    (100)

    Inoltre, all’aiuto in questione non si applica nessuno degli altri orientamenti o regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti nei settori ricerca e sviluppo, ambiente, PMI, occupazione e formazione, capitale di rischio, ecc. Poiché la misura non persegue un obiettivo di interesse comune, essa rappresenta un aiuto al funzionamento incompatibile con il trattato CE.

    (101)

    La Commissione osserva che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH hanno la loro sede in una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Tuttavia, non si applicano le deroghe previste da tale lettera e le disposizioni regionali di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, poiché Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH si trovavano in difficoltà e le misure di aiuto non erano intese a promuovere lo sviluppo economico di una determinata regione.

    (102)

    La Commissione conclude che si potrebbero applicare soltanto gli orientamenti comunitari. Poiché gli aiuti sono stati concessi a marzo e dicembre del 2003, si applicano gli orientamenti comunitari del 9 ottobre 1999 (13).

    (103)

    La concessione di un aiuto è subordinata all’esecuzione di un piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere possibilmente limitata e che ripristina la redditività a lungo termine dell’impresa entro un termine adeguato e sulla base di ipotesi realistiche dal punto di vista delle future condizioni operative. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento di indagine formale, la Germania non ha fornito informazioni che dimostrino che le garanzie sono state concesse sulla base di un piano di ristrutturazione valido, atto a ripristinare la redditività del gruppo.

    (104)

    È necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. Questa condizione determina sovente una limitazione della presenza che l’impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione. La Commissione non dispone di dati sul mercato rilevante e sulla quota di mercato detenuta dal gruppo Biria. Essa non dispone inoltre di alcun dato sulle eventuali misure di compensazione finalizzate a limitare la presenza dell’impresa sul mercato. Sembrerebbe piuttosto che il gruppo Biria sia cresciuto dopo aver rilevato Checker Pig e Bike Systems nel 2001.

    (105)

    L’importo dell’aiuto deve limitarsi al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa e dei suoi azionisti. Normalmente i beneficiari dell’aiuto devono inoltre contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione mediante fondi propri o ricorrendo a fonti esterne di finanziamento. Poiché l’aiuto non è stato concesso nel quadro di un piano di ristrutturazione, la Commissione non dispone di alcun dato relativo al contributo del beneficiario e sul fatto che l’aiuto fosse limitato al minimo indispensabile.

    (106)

    In base agli orientamenti comunitari gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi soltanto una volta. Qualora l’impresa in questione abbia già ricevuto in passato un aiuto alla ristrutturazione e la fase di ristrutturazione sia terminata da meno di dieci anni, la Commissione autorizza di norma la concessione di un ulteriore aiuto alla ristrutturazione soltanto in caso di circostanze eccezionali ed impreviste.

    (107)

    Nell’aprile del 1996 e nel marzo del 1998 Sachsen Zweirad GmbH ha ricevuto un aiuto alla ristrutturazione sotto forma di una partecipazione pubblica pari a 1 278 200 EUR sulla base di un regime di aiuti autorizzato. Poiché sono trascorsi meno di dieci anni dalla fine della fase di ristrutturazione della Sachsen Zweirad GmbH e dal momento che alla Commissione non risultano circostanze eccezionali ed impreviste, il principio dell’aiuto una tantum non è stato rispettato in sede di concessione delle due garanzie.

    (108)

    La Commissione conclude pertanto che le condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari non sono soddisfatte.

    (109)

    Inoltre, alle misure 2 e 3 non si applica nessuno degli altri orientamenti e regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti nei settori ricerca e sviluppo, ambiente, PMI, occupazione e formazione, capitale di rischio, ecc. Poiché la misura non persegue un obiettivo di interesse comune, essa rappresenta un aiuto al funzionamento incompatibile con il trattato CE.

    VII.   CONCLUSIONE

    (110)

    La Commissione conclude pertanto che la partecipazione di gbb in Bike Systems pari a 1 070 732 EUR, la garanzia dell’80 % per un prestito a favore di Sachsen Zweirad GmbH pari a 5,6 milioni di EUR e la garanzia dell’80 % per un prestito a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) pari a 24 875 000 EUR costituiscono aiuti di Stato e non soddisfano le condizioni necessarie per essere considerate compatibili con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG, Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (l’attuale Biria AG) è incompatibile con il mercato comune. L’aiuto comprendeva le seguenti misure:

    a)

    Misura 1: un conferimento tacito a favore di Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG pari a 2 070 732 EUR. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione del conferimento tacito (tasso fisso più 50 % della remunerazione variabile).

    b)

    Misura 2: una garanzia pari a 4 480 000 EUR a favore di Sachsen Zweirad GmbH. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 800 punti di base e il tasso d’interesse al quale è stato concesso il prestito garantito.

    c)

    Misura 3: una garanzia pari a 19 900 000 EUR a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG). L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 700 punti base e il tasso d’interesse al quale è stato concesso il prestito garantito.

    Articolo 2

    1.   La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’impresa beneficiaria l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

    2.   È opportuno porre fine al conferimento tacito e alla garanzia a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.

    3.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

    4.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero.

    5.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (14).

    Articolo 3

    La Germania comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi. A tal fine è opportuno utilizzare il questionario che figura in allegato. In particolare, la Germania trasmette alla Commissione tutti i documenti comprovanti l’avvio della procedura di recupero presso il beneficiario dell’aiuto indebitamente erogato.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2007.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 2 del 5.1.2006, pag. 14.

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  Direttiva n. 73/1993 della Sassonia in materia di garanzie (Bürgerschaftsrichtlinie), SG(93) D/9273 del 7.6.1993.

    (4)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

    (5)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

    (6)  Cfr. nota 4.

    (7)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

    (8)  Cfr. nota 5.

    (9)  Cfr. nota 7.

    (10)  Cfr. nota 5.

    (11)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

    (12)  Cfr. nota 4.

    (13)  Cfr. nota 4.

    (14)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


    ALLEGATO

    Informazioni relative all’esecuzione della decisione della Commissione C(2007) 130

    1.   Calcolo dell’importo da recuperare

    1.1.   Indicare i seguenti dati relativi all’importo dell’aiuto illegittimo accordato al beneficiario:

    Data di pagamento (1)

    Importo dell’aiuto (2)

    Valuta

    Destinatario

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Osservazioni:

    1.2.   Spiegare particolareggiatamente come saranno calcolati gli interessi da applicare all’aiuto da recuperare.

    2.   Provvedimenti previsti e provvedimenti già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti

    2.1.   Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre le misure alternative previste dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

    2.2.   Indicare la data alla quale verrà probabilmente completato il recupero degli aiuti.

    3.   Importi già recuperati

    3.1.   Fornire indicazioni riguardo agli importi già recuperati presso il beneficiario dell’aiuto:

    Data (3)

    Importo recuperato

    Valuta

    Destinatario

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.2.   Allegare i documenti comprovanti i rimborsi citati nella tabella al punto 3.1.


    (1)  Le date alle quali l’aiuto (o gli aiuti) è stato messo a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi utilizzare righe separate)

    (2)  Importo dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (in equivalente-sovvenzione lordo).

    (3)  Data di rimborso dell’aiuto.


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