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Document 32007D0480

2007/480/CE: Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007 , sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Francia a norma dell’articolo 3 bis , paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

GU L 180 del 10.7.2007, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/480/oj

10.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Francia a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

(2007/480/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2,

visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 30 dicembre 2003, la Francia ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE.

(2)

La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

(3)

Nel corso della verifica, la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo francese.

(4)

L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dalla Francia è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Francia è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5)

La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dalla Francia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) hanno una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; e iv) l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)

Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dalla Francia, comprese le Olimpiadi estive e invernali, la partita inaugurale, le semifinali e le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un’importanza speciale in Francia, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(7)

Gli altri eventi calcistici elencati, comprese le partite ufficiali della nazionale francese di calcio nel calendario FIFA, la finale della coppa UEFA, quando vi partecipi una squadra francese iscritta a uno dei campionati francesi, la finale della coppa di Francia di calcio e la finale della Champions’ League di calcio hanno un’importanza particolare in Francia, in quanto il calcio è lo sport più popolare in questo paese.

(8)

Il rugby è uno sport importante e attira numerosi spettatori, in particolare nel sudovest della Francia e dunque in gran parte del paese. La finale del campionato di Francia di rugby, la finale della coppa europea di rugby, quando vi partecipi una squadra francese iscritta a uno dei campionati francesi, il torneo di rugby delle sei nazioni e le semifinali e la finale della coppa del mondo di rugby hanno, pertanto, una particolare risonanza in Francia.

(9)

Gli eventi tennistici elencati hanno un’importanza particolare in Francia, in quanto il tennis è il principale sport individuale in questo Stato membro.

(10)

Il Gran premio di Francia di formula 1 ha un’importanza particolare in Francia, vista l’importanza di tale evento per i costruttori francesi di auto da corsa.

(11)

Il Tour de France (giro ciclistico di Francia) maschile ha una risonanza particolare in Francia ed ha una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione francese in quanto catalizzatore dell’identità culturale, visto che si tratta della principale competizione ciclistica al mondo. Tale competizione riflette la popolarità del ciclismo in Francia ed ha importanti ripercussioni sull’industria del turismo in quanto costituisce un’occasione di promozione per il paese.

(12)

La gara ciclistica Parigi-Roubaix ha un’importanza particolare in Francia in quanto fa parte del patrimonio francese.

(13)

Le competizioni di pallacanestro elencate hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione francese e, in particolare, in quanto catalizzatrici dell’identità culturale, dato che la pallacanestro rappresenta un importante fattore di coesione sociale in Francia.

(14)

Le competizioni di pallamano elencate vedono la partecipazione della nazionale francese a un importante torneo internazionale ed hanno pertanto una specifica importanza culturale per la popolazione francese.

(15)

I campionati mondiali di atletica leggera hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione francese e, in particolare, in quanto catalizzatori dell’identità culturale, dovuta soprattutto ai successi abitualmente conseguiti dai partecipanti francesi.

(16)

Gli eventi elencati sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori.

(17)

Le misure adottate dalla Francia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare un ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.

(18)

Le misure adottate dalla Francia sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(19)

Dopo che la Commissione ha comunicato le misure francesi agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il direttore generale dell’Istruzione e della cultura ha informato la Francia, con lettera del 7 aprile 2004, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate.

(20)

Le misure sono state adottate dalla Francia il 22 dicembre 2004.

(21)

In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dalla Francia sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dalla Francia ed elencate nell’allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dalla Francia alla Commissione il 30 dicembre 2003, sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 2

Le misure definitive adottate dalla Francia ed elencate nell’allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).


ALLEGATO

Pubblicazione a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

Le misure adottate dalla Francia che devono essere pubblicate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE sono le seguenti:

«Decreto n. 2004-1392 del 22 dicembre 2004 recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione

Il primo ministro,

visto il rapporto del ministro della Cultura e della comunicazione,

vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente l’esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, in particolare l’articolo 3 bis;

vista la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, aperta alla firma il 5 maggio 1989, modificata dal Protocollo adottato dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 9 settembre 1998, aperto all’accettazione delle parti contraenti della Convenzione il 1o ottobre 1998, in particolare l’articolo 9 bis, nonché le leggi n. 94-542, del 28 giugno 1994, e n. 2001-1210, del 20 dicembre 2001, che ne autorizzano l’approvazione e i decreti n. 95-438, del 14 aprile 1995, e n. 2002-739, del 30 aprile 2002, che ne recano pubblicazione;

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992 e il protocollo che adegua tale accordo, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, in particolare l’allegato X, unitamente alla legge n. 93-1274, del 2 dicembre 1993, che ne autorizza la ratifica e il decreto n. 94-43, del 1o febbraio 1994, che ne reca pubblicazione;

vista la legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, quale modificata, relativa alla libertà di comunicazione, in particolare l’articolo 20-2;

vista la lettera del 7 aprile 2004 della Commissione europea relativa al progetto delle misure trasmesse dalla Francia per l’attuazione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE;

sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione Interni),

DECRETA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 -   Il presente decreto fissa le condizioni alle quali le emittenti televisive provvedono alla trasmissione esclusiva degli eventi di particolare rilevanza affinché ad una parte considerevole del pubblico non sia negata la possibilità di seguirli attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva a libero accesso.

Titolo I

Disposizioni applicabili alla trasmissione degli eventi di particolare rilevanza sul territorio francese

Articolo 2 -   Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:

a)

“emittente televisiva a libero accesso”: ogni emittente televisiva per il cui finanziamento non si attinge a pagamenti versati dagli utenti e le cui trasmissioni possono essere effettivamente ricevute da una percentuale pari all’85 % almeno delle famiglie nella Francia metropolitana;

b)

“emittente televisiva ad accesso ristretto”: le emittenti televisive che non soddisfano le due condizioni fissate alla lettera precedente.

Articolo 3 -   L’elenco degli eventi di cui all’articolo 20-2 della legge 86-1067 del 30 settembre 1986, sopra citata, è il seguente:

1.

le Olimpiadi estive e invernali;

2.

le partite della nazionale di calcio francese iscritte nel calendario della Federazione internazionale del calcio (FIFA);

3.

la partita di apertura, le semifinali e la finale del campionato del mondo di calcio;

4.

le semifinali e la finale del Campionato europeo di calcio;

5.

la finale della coppa UEFA quando vi partecipa una squadra francese che gioca in uno dei campionati di Francia;

6.

la finale della Champions League di calcio;

7.

la finale della coppa di Francia di calcio;

8.

il torneo di rugby delle sei nazioni;

9.

le semifinali e la finale della Coppa del mondo di rugby;

10.

la finale del campionato di Francia di rugby;

11.

la finale della coppa d’Europa di rugby quando vi partecipa una squadra che gioca in uno dei campionati di Francia;

12.

le finali dei singolari maschili e femminili del torneo di tennis di Roland Garros;

13.

le semifinali e le finali della Coppa Davis e della Fed Cup quando vi partecipa la squadra di tennis francese;

14.

il Gran premio di Francia di formula 1;

15.

il Tour de France (ciclismo maschile);

16.

la corsa ciclistica “Parigi-Roubaix”;

17.

le finali maschile e femminile del Campionato d’Europa di pallacanestro quando vi partecipa la squadra nazionale francese;

18.

le finali maschile e femminile del Campionato del Mondo di pallacanestro quando vi partecipa la squadra nazionale francese;

19.

le finali maschile e femminile del Campionato d’Europa di pallamano quando vi partecipa la squadra nazionale francese;

20.

le finali maschile e femminile del Campionato del mondo di pallamano quando vi partecipa la squadra nazionale francese;

21.

i campionati del mondo di atletica leggera.

Articolo 4 -   L’esercizio da parte di un’emittente televisiva, sul territorio francese, dei diritti di trasmissione acquisiti a titolo esclusivo, dopo il 23 agosto 1997, su uno degli eventi di particolare rilevanza menzionati all’articolo 3 non può impedire la trasmissione di tale evento da parte di un servizio televisivo a libero accesso, che deve essere allora integrale e in diretta, salvo nei casi seguenti:

1.

la trasmissione dell’evento menzionato al punto 15 dell’articolo 3 può essere limitata a momenti significativi, secondo le consuetudini di diffusione dell’evento;

2.

la trasmissione degli eventi menzionati ai punti 1 e 21 dell’articolo 3 può essere limitata a momenti rappresentativi della diversità delle discipline sportive e dei paesi partecipanti e trasmessa in differita quando hanno luogo simultaneamente diverse prove;

3.

gli eventi di particolare rilevanza possono essere trasmessi anche in differita se hanno luogo fra le mezzanotte e le ore 6.00, ora francese, a condizione che la diffusione in Francia abbia inizio prima delle ore 10.00.

Il fatto che un’emittente televisiva ad accesso ristretto, finanziata da pagamenti versati dagli utenti e le cui trasmissioni possono essere ricevute alle condizioni menzionate all’articolo 2, lettera a), del presente decreto diffonda un evento di particolare rilevanza integralmente e in diretta, con riserva delle disposizioni che precedono, senza condizioni di accesso particolari, non è considerato un impedimento alla trasmissione di tale evento da parte di un servizio televisivo a libero accesso.

Articolo 5 -   Al fine di permettere ad un’emittente televisiva a libero accesso di trasmettere un evento di particolare rilevanza alle condizioni previste dall’articolo 4, l’emittente titolare di diritti esclusivi di trasmissione totale o parziale di un evento di particolare rilevanza, che non sia in grado di rispettare tali condizioni deve, con ragionevole anticipo rispetto all’evento stesso e secondo modalità che permettano di informare le emittenti televisive a libero accesso, annunciare la propria proposta di cedere i diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste dall’articolo 4. L’offerta deve essere fatta secondo termini e condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Se nessuna emittente televisiva formula proposte in risposta a questa offerta, o se la proposta presentata non è formulata secondo termini e condizioni di mercato di carattere equo, ragionevole e non discriminatorio, l’emittente titolare dei diritti esclusivi può esercitare questi ultimi senza soddisfare le condizioni previste dall’articolo 4.

Titolo II

Disposizioni applicabili alla trasmissione degli eventi di particolare rilevanza in altri paesi europei

Articolo 6 -   Le disposizioni del presente titolo si applicano alle emittenti televisive, che rientrano nella competenza territoriale della Francia, le quali effettuano la trasmissione televisiva sul territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo o della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, di un evento designato da quest’ultimo Stato come di particolare rilevanza per la società del paese, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, e che hanno acquisito i diritti di trasmissione di tale evento dopo il 23 agosto 1997.

Articolo 7 -   Le emittenti televisive che rientrano nella competenza territoriale della Francia esercitano, in uno Stato di cui all’articolo 6, i diritti di trasmissione acquisiti su un evento di particolare importanza, quale definito da quest’ultimo Stato, in maniera tale da non negare ad una parte considerevole del pubblico la possibilità di seguire tale evento, in diretta o in differita, su un servizio di televisione a libero accesso ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 bis della direttiva del 3 ottobre 1989 sopra citata.

Articolo 8 -   Quando un’emittente televisiva rientra nella competenza territoriale della Francia trasmette un evento di particolare rilevanza in uno degli Stati di cui all’articolo 6 deve soddisfare le condizioni imposte da tale Stato per la trasmissione dell’evento da parte dell’emittente televisiva.

Titolo III

Disposizioni finali

Articolo 9 -   Se adito da un’emittente televisiva o di propria iniziativa, il Consiglio superiore dell’audiovisivo può emettere un parere sulle condizioni di applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 10 -   Un successivo decreto del Consiglio di Stato fisserà l’elenco degli eventi di particolare rilevanza e le condizioni per la loro trasmissione televisiva prevista per i dipartimenti d’Oltremare, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e le isole Wallis e Futuna, tenendo conto, segnatamente, delle specificità di ciascuna di queste collettività e delle particolarità tecniche di diffusione televisiva oltremare.

Articolo 11 -   Il ministro della Cultura e della comunicazione e il ministro dei Territori d’Oltremare sono incaricati, ciascuno nei settori di loro competenza, dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Fatto a Parigi, 22 dicembre 2004.

Il Primo ministro:

Jean-Pierre RAFFARIN

Il ministro della Cultura e della comunicazione

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Il ministro dei Territori d’Oltremare,

Brigitte GIRARDIN


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