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Document 32007D0361

2007/361/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2007 , relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [notificata con il numero C(2007) 1979]

GU L 138 del 30.5.2007, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/361/oj

30.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2007

relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

[notificata con il numero C(2007) 1979]

(I testi in lingua ceca, greca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

(2007/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'allegato IV, capitolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il capitolo 4, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'atto di adesione del 2003 prevede che la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto deve essere definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.

(2)

Tenendo conto dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati e del rapporto tra i prezzi nei nuovi Stati membri prima dell'adesione e i prezzi comunitari è necessario valutare le scorte normali di riporto in base a fattori che variano in funzione del settore.

(3)

La base di calcolo del livello delle scorte eccedentarie dovrebbe essere costituita dalla variazione della produzione interna nei 12 mesi immediatamente precedenti l'adesione, ossia nel periodo che va dal 1o maggio 2003 al 30 aprile 2004, previa aggiunta delle importazioni e detrazione delle esportazioni, confrontata con la media della variazione della produzione interna dei precedenti tre periodi di 12 mesi, previa aggiunta delle importazioni e detrazione delle esportazioni.

(4)

La Commissione ha invitato i nuovi Stati membri a presentare osservazioni sulla metodologia generale di calcolo e argomenti specifici circa situazioni che giustificherebbero l'esistenza di scorte più elevate del livello normale. Ha quindi proceduto, in primo luogo, a valutare le osservazioni sulla metodologia generale e a mettere a punto la metodologia in base all'analisi globale della situazione, in modo da ottenere un approccio trasversale applicabile a tutti i nuovi Stati membri. In secondo luogo, ha valutato gli argomenti specifici presentati dai nuovi Stati membri. Infine ha ritoccato i risultati dell'approccio trasversale alla luce dei risultati di tale valutazione.

(5)

È opportuno adeguare i risultati di tale calcolo per tener conto dell'intercambiabilità di alcune categorie di prodotti, quali il burro e il butteroil, diverse qualità di riso, il luppolo, le sementi, il vino, l'alcol, il tabacco e i cereali, che potrebbero essere considerate come un gruppo solo, in modo che l'incremento delle scorte di determinati prodotti facenti parte di un gruppo possa essere compensato dalla riduzione delle scorte di altri prodotti facenti parte dello stesso gruppo.

(6)

I nuovi Stati membri hanno indicato che nel periodo oggetto del calcolo è probabile che la produzione e gli scambi abbiano avuto una tendenza all'aumento, in particolare laddove la prospettiva dell'adesione all'Unione europea abbia influenzato lo sviluppo delle loro economie. Se si ignora tale tendenza si rischia di sovrastimare le scorte eccedentarie. Il calcolo è stato pertanto adattato mediante un dispositivo che tiene conto di questa tendenza sia per la produzione che per gli scambi. L'applicazione di tale dispositivo dovrebbe permettere di far fronte a tendenze analoghe del consumo interno.

(7)

È opportuno che il calcolo sia basato sui dati ufficiali mensili di Eurostat trasmessi dagli Stati membri, se disponibili. Ove tali dati non siano disponibili o siano incompleti è opportuno utilizzare il metodo della stima più attendibile avvalendosi di altre fonti di informazione disponibili, stabilite in stretta collaborazione con i nuovi Stati membri.

(8)

Le altre fonti di informazioni utilizzate sono i dati di Eurostat annuali, i dati contenuti nei bilanci dei rispettivi prodotti dei nuovi Stati membri e i dati che i nuovi Stati membri hanno trasmesso ufficialmente alla Commissione, certificati dagli istituti statistici nazionali.

(9)

A richiesta di determinati nuovi Stati membri si è tenuto conto di alcune situazioni nazionali specifiche, in particolare di determinate circostanze che hanno dato luogo alla costituzione di scorte.

(10)

È opportuno fissare una soglia per trattare le situazioni in cui i livelli delle scorte eccedentarie sono relativamente bassi rispetto a quella che può essere considerata una normale scorta di riporto. Questa soglia permette di coprire il margine di errore dei dati statistici acquisiti nelle particolari circostanze che hanno caratterizzato il periodo precedente l'adesione, tenendo conto della complessità e della portata dell'operazione. Di conseguenza, se il livello delle scorte non supera di oltre il 10 % il quantitativo che può essere considerato una normale scorta di riporto di un determinato prodotto nel suo territorio, il nuovo Stato membro non dovrà pagare nessun importo per le scorte eccedentarie del medesimo prodotto.

(11)

Alla luce dell'obiettivo di cui all'allegato IV, capitolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, il metodo più indicato per calcolare le conseguenze finanziarie connesse alle scorte eccedentarie dovrebbe consistere in una valutazione dei costi del loro smaltimento in ciascun settore. Nei casi in cui erano in vigore restituzioni all'esportazione l'anno successivo all'adesione, è opportuno che le conseguenze finanziarie siano determinate in base alla differenza tra il livello di prezzo interno ed esterno, rispecchiato dalla media della restituzione all'esportazione applicabile nel periodo di 12 mesi immediatamente successivo all'adesione.

(12)

Per i prodotti non soggetti a restituzioni all'esportazione, in casi come le conserve di funghi, l'aglio e i succhi di frutta per i quali in alcuni nuovi Stati membri sono state riscontrate scorte ingenti, per analogia è opportuno basarsi sulle differenze di prezzo tra i prezzi interni e i prezzi esterni. Tenendo conto del fatto che le conseguenze finanziarie derivanti dalla determinazione delle scorte eccedentarie per i diversi prodotti agricoli in alcuni nuovi Stati membri sono limitate nel tempo, è necessario che gli Stati membri interessati versino gli importi corrispondenti al bilancio della Comunità. Occorre fissare il termine di pagamento di tali importi.

(13)

Tenendo conto delle conseguenze finanziarie che in certi casi potrebbero essere cospicue, appare giustificato concedere agli Stati membri interessati un periodo di quattro anni per effettuare i pagamenti.

(14)

I comitati di gestione interessati non si sono pronunciati entro il termine impartito dal loro presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato figurano i quantitativi di prodotti agricoli in libera pratica nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell'adesione che risultano superiori a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e gli importi addebitati ai nuovi Stati membri per le spese di eliminazione dei medesimi quantitativi.

Articolo 2

1.   Gli importi indicati nell'allegato sono considerati un'entrata per il bilancio delle Comunità europee.

2.   Gli Stati membri hanno facoltà di versare al bilancio comunitario gli importi figuranti nell'allegato in quattro rate uguali. La prima rata è versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di comunicazione della presente decisione ai nuovi Stati membri interessati. Le rate successive sono versate rispettivamente entro il 31 maggio 2008, il 31 maggio 2009 e il 31 maggio 2010.

Articolo 3

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


ALLEGATO

Quantità eccedenti le normali scorte di intervento e importi da addebitare ai nuovi Stati membri

 

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

Gruppo di prodotti

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Quantità in tonnellate

Importo in migliaia di EUR

Carne (1)

13 524

6 221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 758

7 773

 

 

 

 

Latte (2)

 

 

4 908

6 538

 

 

 

 

2 804

2 971

521

288

551

752

 

 

 

 

Frutta (3)

18 383

4 943

 

 

 

 

 

 

658

180

 

 

3 994

2 228

971

375

6 355

3 049

Riso

21 021

1 123

88

4

2 153

115

 

 

569

30

 

 

22 915

1 224

340

18

10 950

585

Vino

 

 

572

42

 

 

2 775

203

 

 

 

 

6 435

472

 

 

 

 

Totale:

 

12 287

 

6 584

 

115

 

203

 

3 181

 

288

 

12 449

 

393

 

3 634


(1)  4 sottogruppi: carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, pollame.

(2)  4 sottogruppi: formaggi, LSP, LIP, burro e butteroil.

(3)  9 sottogruppi: funghi, mandarini, ananassi, succhi di arancia, succhi di mela, pomodori, aglio, succhi d'uva.


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