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Document 32006R1322

Regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio, del 1 o settembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1470/2001 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

GU L 244 del 7.9.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 288–292 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1322/oj

7.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2006 DEL CONSIGLIO

del 1o settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1470/2001 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1470/2001 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dallo 0 % al 66,1 % sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese («l'inchiesta iniziale»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 866/2005 (3), a seguito di un’inchiesta avviata a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive istituite dal regolamento originario alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine.

1.2.   Richiesta di riesame intermedio

(3)

Il 3 agosto 2004 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, limitata all’esame della definizione del prodotto. La richiesta è stata presentata da Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH, un importatore di CFL-i prodotte nella Repubblica popolare cinese («il richiedente»). Il richiedente aveva importato CFL-i a voltaggio in corrente continua («DC-CFL-i»). Egli affermava che queste ultime presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse ed erano destinate a utilizzazioni e applicazioni diverse rispetto alle CFL-i a voltaggio in corrente alternata («AC-CFL-i»). Egli sosteneva inoltre che i dazi antidumping in vigore avrebbero dovuto essere applicati unicamente alle AC-CFL-i poiché solo queste lampade erano oggetto dell’inchiesta iniziale. Il richiedente affermava quindi che le DC-CFL-i avrebbero dovuto essere esplicitamente escluse dall’applicazione del dazio antidumping e la definizione del prodotto interessato di cui al regolamento originario modificata di conseguenza. Il richiedente chiedeva inoltre che l’eventuale esclusione delle DC-CFL-i dalla definizione del prodotto avesse effetto retroattivo.

1.3.   Apertura

(4)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione, con un avviso («l’avviso di apertura») pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’accertamento della definizione del prodotto.

1.4.   Inchiesta

(5)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta le autorità della Repubblica popolare cinese («RPC»), i produttori esportatori della RPC, gli importatori comunitari notoriamente interessati, i produttori comunitari e le associazioni di produttori della Comunità. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(6)

La Commissione ha chiesto a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le società manifestatesi entro i termini di cui all’avviso di apertura di fornire le informazioni di base in merito al fatturato totale, al valore e al volume delle vendite nella Comunità europea, alla capacità di produzione, alla produzione effettiva, al valore e al volume di importazioni totali di CFL-i ed esclusivamente di DC-CFL-i. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di accertare se occorra modificare il campo d’applicazione delle misure in vigore.

(7)

Cinque produttori esportatori della RPC, un produttore della Comunità, un importatore collegato a un produttore esportatore della RPC e undici importatori comunitari non collegati hanno collaborato all’inchiesta e fornito le informazioni di base di cui al considerando 6.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(8)

L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o novembre 2003 al 31 ottobre 2004 (il «PI»).

1.6.   Comunicazione di informazioni

(9)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali sono state raggiunte le presenti conclusioni. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

(10)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

2.   PRODOTTO IN ESAME

(11)

Conformemente alla definizione di cui all’articolo 1 del regolamento originario, il prodotto in esame è costituito dalle CFL-i, attualmente classificabili al codice NC ex 8539 31 90. Le CFL-i sono lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto. Come indicato al considerando 11 del regolamento (CE) n. 255/2001 della Commissione, del 7 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche integrali («CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese (5) («il regolamento provvisorio») e confermato dalle conclusioni definitive del regolamento originario, il prodotto in esame è progettato per sostituire le normali lampade ad incandescenza e per essere inserito negli stessi portalampada.

(12)

Benché nel corso dell’inchiesta iniziale siano stati individuati diversi tipi di prodotto a seconda, fra l’altro, della durata di vita, della potenza (in watt) e del rivestimento della lampada, la questione della diversa tensione di ingresso non è stata analizzata né è stata sollevata da alcuna parte interessata nel corso dell’inchiesta iniziale.

3.   ESITO DELL'INCHIESTA

3.1.   Metodologia

(13)

Al fine di valutare se le DC-CFL-i e le AC-CFL-i debbano essere considerate come un unico prodotto o come due prodotti distinti si è proceduto a esaminare se le DC-CFL-i e le AC-CFL-i presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni finali. A tale proposito sono state valutate anche l’intercambiabilità e la concorrenza fra AC-CFL-i e DC-CFL-i all’interno della Comunità.

3.2.   Caratteristiche fisiche e tecniche di base

(14)

Tutte le CFL-i sono costituite da due elementi: uno o più tubi a scarica di gas e un reattore elettronico. In sostanza, il reattore elettronico introduce elettroni nel tubo a scarica di gas. Gli elettroni attivano il gas che emette energia sotto forma di luce.

(15)

Le AC-CFL-i e le DC-CFL-i presentano tuttavia tensioni di ingresso differenti: alternata nelle AC-CFL-i e continua nelle DC-CFL-i. I reattori elettronici utilizzati nelle DC-CFL-i devono quindi presentare componenti diversi rispetto a quelli utilizzati nelle AC-CFL-i poiché devono svolgere funzioni supplementari, ossia trasformare la tensione continua in tensione alternata per garantire la produzione di luce.

(16)

L’industria comunitaria ha fatto notare che nell’inchiesta iniziale il prodotto fabbricato nel paese di riferimento (Messico) era stato considerato come prodotto simile anche se le CFL-i fabbricate in tale paese erano destinate a tensioni inferiori. Anche le AC-CFL-i utilizzate nei sistemi a bassa tensione andrebbero pertanto considerate come prodotti equivalenti alle DC-CFL-i. Va osservato tuttavia che, benché il sistema di tensione utilizzato in Messico sia diverso da quello adottato nella Comunità, le CFL-i fabbricate in Messico e quelle fabbricate nella Comunità funzionavano entrambe a corrente alternata. I due tipi di lampade svolgevano esattamente le stesse funzioni, ossia sostituire le normali lampade ad incandescenza nei rispettivi mercati.

(17)

Nell’attuale riesame la differenza fra i due tipi di lampada non sta solo nel voltaggio, come nel caso delle lampade messicane citato sopra, ma anche nella struttura dell’alimentazione utilizzata dalle DC-CFL-i e dalle AC-CFL-i, che impone l’uso di componenti diversi e conferisce pertanto a ciascun tipo di lampada caratteristiche tecniche diverse.

3.3.   Utilizzazioni di base e intercambiabilità

(18)

Come indicato sopra al considerando 11, il prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale è progettato per sostituire le normali lampade ad incandescenza.

(19)

In base alle informazioni fornite dall’industria comunitaria e dai produttori esportatori cinesi, il consumo totale di DC-CFL-i nel mercato comunitario rappresenta meno del 2 % del consumo totale di CFL-i. Ciò significa che le AC-CFL-i costituiscono il tipo maggiormente importato e utilizzato di CFL-i nel mercato comunitario: quasi il 100 % delle importazioni e delle vendite totali nella Comunità è infatti rappresentato dalle AC-CFL-i.

(20)

Alla luce di quanto precede, le AC-CFL-i sono progettate per sostituire le lampade ad incandescenza maggiormente utilizzate e possono essere inserite negli stessi portalampada di queste ultime. Non utilizzando la stessa corrente di ingresso, le DC-CFL-i non producono luce se usate nei portalampada delle normali lampade ad incandescenza. Anche nel caso contrario, ossia qualora le AC-CFL-i siano inserite in un portalampada a corrente continua, non si ha produzione di luce. Affinché le DC-CFL-i producano luce occorre pertanto alimentarle con corrente continua e affinché le AC-CFL-i producano luce occorre alimentarle con corrente alternata.

(21)

Le AC-CFL-i sono inoltre utilizzate nelle applicazioni elencate al considerando 110 del regolamento provvisorio, ossia sono utilizzate dalle famiglie, dall'industria e da un vasto numero di esercizi commerciali quali negozi e ristoranti, mentre, salvo rare eccezioni, le DC-CFL-i non sono impiegate per queste stesse applicazioni. Gli utilizzatori delle AC-CFL-i sono per la maggior parte collegati alle rete elettrica pubblica, mentre le DC-CFL-i vengono impiegate in zone prive di collegamento a questa rete e si avvalgono quindi prevalentemente di altre fonti di approvvigionamento elettrico (batterie, sistemi solari, pannelli fotovoltaici). Sono utilizzate in zone isolate o rurali nei lavori di estrazione, per illuminare rifugi, nell’illuminazione dei campeggi, sulle navi ecc. Su queste premesse, si è ritenuto che le DC-CFL-i non possano sostituire le normali lampade a incandescenza e che pertanto le AC-CFL-i e le DC-CFL-i non siano intercambiabili.

(22)

Si è quindi concluso che, a termini del regolamento originario, per normali lampade a incandescenza si intendono le lampade alimentate in corrente alternata.

(23)

L’industria comunitaria ha affermato che, malgrado le considerazioni di cui sopra, le AC-CFL-i e le DC-CFL-i presentano le stesse utilizzazioni finali, ovverosia produrre luce. Esse andrebbero pertanto considerate come un unico prodotto. A tale proposito, l’industria comunitaria ha paragonato le AC-CFL-i e le DC-CFL-i a diversi tipi di automobili a seconda che siano dotati di motori a benzina o di motori diesel. L’industria comunitaria sostiene che entrambi i tipi di automobili presentano le stesse funzioni, ossia il trasporto motorizzato di persone sulle strade, e verrebbero pertanto considerate come un unico prodotto.

(24)

A prescindere dal fatto che il presente riesame intermedio non si prefigge di accertare se le automobili con motore a benzina e quelle con motore diesel vadano considerate come un unico prodotto, il paragone di cui sopra risulta inappropriato in quanto basato sul parametro sbagliato (il motore). Nel caso in esame, il parametro pertinente è se il prodotto presenti o meno le caratteristiche fisiche e tecniche per produrre luce qualora sia utilizzato in un portalampada destinato a normali lampade ad incandescenza.

(25)

Alcune parti hanno affermato che un numero assai limitato di modelli specifici di AC-CFL-i può funzionare sia con corrente alternata che con corrente continua. Tali lampade presentano le stesse utilizzazioni finali delle AC-CFL-i che funzionano unicamente con corrente alternata. Esse vengono pertanto considerate come lampade con alimentazione in corrente alternata.

(26)

Da quanto sopra si evince che le AC-CFL-i e le DC-CFL-i non sono intercambiabili e non presentano pertanto le stesse utilizzazioni finali di base.

3.4.   Concorrenza fra AC-CFL-i e DC-CFL-i

(27)

Come indicato sopra, le AC-CFL-i e le DC-CFL-i non sono utilizzate per gli stessi tipi di applicazioni: non sono pertanto intercambiabili, bensí riforniscono mercati diversi. Date le loro utilizzazioni specifiche, le DC-CFL-i possono inoltre essere acquistate solo in negozi specializzati o direttamente dai produttori. Le AC-CFL-i possono invece essere acquistate nella maggior parte dei negozi operanti nella distribuzione di massa.

(28)

L’unico produttore comunitario che ha collaborato ha obiettato che nelle zone in cui è disponibile la corrente alternata i consumatori possono decidere di dotarsi di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari in grado di fornire corrente continua. Le DC-CFL-i e le AC-CFL-i sarebbero pertanto in concorrenza. Si osserva tuttavia che la scelta fra due fonti di approvvigionamento energetico va ben oltre il solo impiego delle CFL-i a causa degli investimenti necessari e del fatto che tale scelta si ripercuote su tutti gli apparecchi elettrici della casa. È quindi altamente improbabile che un investimento in pannelli fotovoltaici sia il risultato unicamente della concorrenza fra DC-CFL-i e AC-CFL-i. Poiché le DC-CFL-i presentano inoltre prezzi più elevati rispetto alle AC-CFL-i tale obiezione non è corroborata da alcuna logica economica. Su tale base, l’obiezione ha dovuto essere respinta.

(29)

Poiché le DC-CFL-i e le AC-CFL-i non possono essere utilizzate con gli stessi tipi di reti elettriche, si conclude che i due tipi di lampade non sono in concorrenza.

3.5.   Distinzione fra AC-CFL-i e DC-CFL-i

(30)

È stato obiettato che le DC-CFL-i e le AC-CFL-i non si possono distinguere con chiarezza. A tale proposito si fa notare che, benché i due tipi di lampade siano classificabili con lo stesso codice NC ex 8539 31 90, è assai facile operare una distinzione. Per distinguere le DC-CFL-i dalle AC-CFL-i si può applicare il seguente criterio: le DC-CFL-i non producono luce se inserite in un portalampada a voltaggio in corrente alternata e accese.

(31)

Le DC-CFL-i sono inoltre chiaramente contrassegnate: la bassa tensione di ingresso è indicata con chiarezza sul prodotto per evitare che i consumatori utilizzino tali lampade in portalampada a corrente alternata e le danneggino.

4.   CONCLUSIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(32)

Alla luce di quanto sopra si evince che le DC-CFL-i e le AC-CFL-i non presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base né le stesse utilizzazioni finali di base. Non sono intercambiabili e non sono quindi in concorrenza sul mercato comunitario. Si conclude pertanto che le DC-CFL-i e le AC-CFL-i sono due prodotti diversi e che il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di CFL-i originarie della RPC non va applicato alle importazioni di DC-CFL-i. Ne consegue inoltre che le DC-CFL-i non sono state oggetto dell’inchiesta iniziale malgrado ciò non fosse esplicitamente precisato nel regolamento originario.

(33)

Alla luce di quanto sopra, è opportuno chiarire il campo di applicazione delle misure in vigore modificando il regolamento originario.

(34)

Poiché le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sono state estese alle importazioni di CFL-i spedite dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine, dal regolamento (CE) n. 866/2005, quest’ultimo regolamento va modificato di conseguenza.

5.   RICHIESTA DI APPLICAZIONE RETROATTIVA

(35)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra ai considerando 32 e 33, secondo cui le DC-CFL-i non facevano parte del prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale che ha condotto all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di CFL-i provenienti dalla RPC, il chiarimento della definizione del prodotto dovrebbe avere effetto retroattivo alla data di istituzione dei dazi antidumping definitivi in vigore.

(36)

È opportuno pertanto che i dazi antidumping definitivi corrisposti a norma del regolamento (CE) n. 1470/2001 per le importazioni delle CFL-i nella Comunità siano rimborsati per le importazioni di DC-CFL-i. Il rimborso deve essere richiesto alle autorità doganali nazionali in conformità della normativa doganale nazionale applicabile e fatte salve le risorse proprie della Comunità, segnatamente le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1470/2001 è modificato come segue:

1)

L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 85393190*91 fino al 10 settembre 2004 e codice TARIC 85393190*95 a partire dall’11 settembre 2004) e originarie della Repubblica popolare cinese.»

2)

L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 255/2001 sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della Repubblica popolare cinese sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 255/2001 applicabile alle importazioni di prodotti fabbricati da Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva applicabile alle importazioni di prodotti fabbricati da Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (codice addizionale Taric A241).»

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 866/2005 è sostituito dal seguente:

«1.   Il dazio antidumping definitivo del 66,1 %, istituito con il regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 85393190*91 fino al 10 settembre 2004 e codice TARIC 85393190*95 a partire dall’11 settembre 2004) e originarie della Repubblica popolare cinese, è esteso alle lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine (codice TARIC 85393190*92).»

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 febbraio 2001.

2.   Qualsiasi rimborso di dazi antidumping corrisposti a norma del regolamento (CE) n. 1470/2001 fra il 9 febbraio 2001 e la data di entrata in vigore del presente regolamento non pregiudica le disposizioni di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, in particolare l’articolo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 9.6.2005, pag. 1.

(4)  GU C 301 del 7.12.2004, pag. 2.

(5)  GU L 38 dell’8.2.2001, pag. 8.

(6)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.


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