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Document 32006R1013
Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativo alle spedizioni di rifiuti
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativo alle spedizioni di rifiuti
GU L 190 del 12.7.2006, p. 1–98
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
12.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Obiettivo e componente principale e preponderante del presente regolamento è la protezione dell'ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (3), ha subito diverse e sostanziali modifiche e richiede ulteriori modifiche. È, in particolare, necessario inserire in tale regolamento il contenuto della decisione 94/774/CE della Commissione, del 24 novembre 1994, relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (4), e della decisione 1999/412/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (5). È opportuno per motivi di chiarezza procedere pertanto alla sostituzione del regolamento (CEE) n. 259/93. |
(3) |
La decisione 93/98/CEE del Consiglio (6) riguardava la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (7), della quale la Comunità è parte dal 1994. Con l'adozione del regolamento (CEE) n. 259/93, il Consiglio ha emanato norme intese a restringere e a controllare questi movimenti allo scopo, tra l'altro, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della convenzione di Basilea. |
(4) |
La decisione 97/640/CE del Consiglio (8) riguardava l'approvazione, a nome della Comunità, della modifica della convenzione di Basilea, conformemente alla decisione III/1 della conferenza delle parti. Tale modifica vietava tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento provenienti da paesi elencati nell'allegato VII della convenzione e destinati a paesi non compresi nell'elenco nonché, con effetto dal 1o gennaio 1998, tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, destinati al recupero. Il regolamento (CEE) n. 259/93 è stato modificato di conseguenza dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio (9). |
(5) |
Dato che la Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (decisione OCSE) allo scopo di armonizzare gli elenchi di rifiuti con la convenzione di Basilea e rivedere talune altre prescrizioni, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella normativa comunitaria. |
(6) |
La Comunità ha firmato la convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti. |
(7) |
È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità. |
(8) |
È altresì importante tener presenti le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di Basilea, in base alle quali le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti. |
(9) |
Inoltre, è importante tener presente il diritto di ciascuna delle parti alla convenzione di Basilea di vietare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa, l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione. |
(10) |
Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento in caso di importazione nella Comunità in talune circostanze (incluso il transito nel territorio della Comunità allorché i rifiuti entrano nella Comunità). Per quanto concerne tali spedizioni, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del diritto internazionale e degli accordi internazionali. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità dovrebbero essere informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione. |
(11) |
È necessario evitare duplicazioni con il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (10), che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l'invio, l'inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all'interno e a destinazione della Comunità o in provenienza dalla stessa. |
(12) |
Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe riferire sulle connessioni tra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale e le disposizioni del presente regolamento e dovrebbe presentare entro tale data le proposte necessarie per allineare tale normativa al presente regolamento, per conseguire un livello equivalente di controllo. |
(13) |
Benché la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti nel territorio di uno Stato membro rientrino nelle competenze di detto Stato membro, i sistemi nazionali istituiti a tal fine dovrebbero tener conto dell'esigenza di coerenza con il sistema comunitario in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. |
(14) |
Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di smaltimento e rifiuti non elencati negli allegati III, III A o III B destinati a operazioni di recupero è opportuno assicurare una sorveglianza e un controllo ottimali prescrivendo per tali spedizioni l'autorizzazione preventiva scritta. Questa procedura dovrebbe a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva, che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell'ambiente. Essa dovrebbe inoltre consentire alle suddette autorità di sollevare obiezioni motivate riguardo a tali spedizioni. |
(15) |
Nel caso di spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A o III B destinati a operazioni di recupero è opportuno garantire un livello minimo di sorveglianza e di controllo imponendo l'obbligo che tali spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni. |
(16) |
Stante la necessità di un'applicazione uniforme del presente regolamento e del corretto funzionamento del mercato interno è necessario, nell'interesse dell'efficienza, prevedere che le notifiche siano trasmesse per mezzo dell'autorità competente di spedizione. |
(17) |
È altresì importante chiarire il funzionamento del sistema delle garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti. |
(18) |
Tenuto conto della responsabilità dei produttori di rifiuti in materia di gestione ecologica dei rifiuti, i documenti di notifica e di trasporto dei rifiuti dovrebbero, ove possibile, essere compilati dai produttori. |
(19) |
Ai fini della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme del presente regolamento, nonché del corretto funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere garanzie procedurali per il notificatore. |
(20) |
Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, a norma della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (11), adottando, nel rispetto del trattato, misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni riguardo a tali spedizioni. Occorre inoltre tener conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva 2006/12/CE, in base alle quali agli Stati membri è fatto obbligo di istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti allo scopo di consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (12), applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza di esercizio dell'impianto, e che i rifiuti in questione siano trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento. |
(21) |
Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero, gli Stati membri dovrebbero poter garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 96/61/CE applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza di esercizio dell'impianto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter garantire che i rifiuti siano trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di recupero e che, tenendo conto dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2006/12/CE, i rifiuti siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma di detta direttiva allo scopo di garantire l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o di riciclo stabiliti dalla legislazione comunitaria. |
(22) |
Lo sviluppo di prescrizioni obbligatorie in materia di impianti e di trattamento di rifiuti specifici a livello comunitario, oltre alle disposizioni vigenti del diritto comunitario può contribuire alla creazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente in tutta la Comunità nonché all'istituzione di condizioni uniformi per il riciclo e concorrere a garantire che non sia ostacolato lo sviluppo di un mercato interno del riciclo economicamente conveniente. È necessario pertanto sviluppare condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo, mediante l'applicazione di norme comuni in determinati settori, se del caso e anche in relazione ai materiali secondari, per migliorare la qualità del riciclo. Non appena possibile, la Commissione dovrebbe presentare, se necessario, proposte riguardanti tali norme per determinati rifiuti e impianti di riciclo ciò sulla base di un ulteriore esame nell'ambito della strategia dei rifiuti e tenendo conto della vigente legislazione comunitaria e degli Stati membri. Nell'attesa, dovrebbe essere possibile opporsi, a determinate condizioni, a spedizioni programmate di rifiuti, se il relativo riciclo non fosse conforme alla normativa nazionale del paese in cui si effettua la spedizione in materia di riciclo di rifiuti. Nel frattempo, la Commissione dovrebbe anche seguire attentamente la situazione in relazione ad eventuali spedizioni di rifiuti indesiderate verso i nuovi Stati membri e, se necessario, presentare proposte adeguate per far fronte a tali situazioni. |
(23) |
Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire, conformemente alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione Aarhus), che le autorità competenti rendano di pubblico dominio con idonei mezzi le informazioni sulle notifiche relative alle spedizioni, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie. |
(24) |
Dovrebbe essere stabilito l'obbligo di riportare nel paese di spedizione i rifiuti di una spedizione che non possa essere portata a termine come previsto o di recuperarli o smaltirli in altro modo. |
(25) |
Dovrebbe inoltre essere stabilito l'obbligo per la persona il cui comportamento sia all'origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in altro modo al loro recupero o smaltimento. In caso contrario, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero intervenire. |
(26) |
Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, occorre precisare la portata del divieto, a norma della convenzione di Basilea, delle esportazioni in provenienza dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo diverso dai paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio). |
(27) |
I paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono adottare le procedure di controllo previste per le spedizioni all'interno della Comunità. |
(28) |
Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, è altresì necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, anch'esso stabilito a norma della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario definire l'elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che questo comprenda anche i rifiuti elencati nell'allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici e i residui dell'incenerimento di rifiuti domestici. |
(29) |
Dovrebbero essere mantenute in vigore disposizioni specifiche per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e si dovrebbe prevedere la possibilità per gli stessi di semplificare tali disposizioni in futuro. |
(30) |
Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere autorizzate quando il paese esportatore è parte della convenzione di Basilea. Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere autorizzate quando il paese esportatore è uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE o è parte della convenzione di Basilea. Negli altri casi, tuttavia, le importazioni dovrebbero essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un'intesa bilaterale o multilaterale compatibile con la normativa comunitaria e conforme all'articolo 11 della convenzione di Basilea, tranne quando ciò non sia possibile in situazioni di crisi, pacificazione, mantenimento della pace o guerra. |
(31) |
Il presente regolamento dovrebbe essere applicato secondo il diritto marittimo internazionale. |
(32) |
Il presente regolamento dovrebbe far proprie le norme in tema di esportazioni e di importazioni di rifiuti destinati o provenienti da paesi e territori d'oltremare, quali figurano nella decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (13). |
(33) |
Si dovrebbero intraprendere i passi necessari per garantire che, ai sensi della direttiva 2006/12/CE e delle altre normative comunitarie sui rifiuti, i rifiuti spediti all'interno della Comunità e quelli importati nella Comunità siano gestiti, per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Per quanto attiene alle esportazioni non vietate dalla Comunità, dovrebbero essere fatti sforzi per assicurare che i rifiuti siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione. L'impianto che riceve i rifiuti dovrebbe essere gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. Dovrebbe essere stabilito un elenco di linee direttrici non vincolanti che offrano un orientamento ai fini di una gestione ecologicamente corretta. |
(34) |
Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario distinto. |
(35) |
È necessario garantire la gestione sicura ed ecologicamente corretta della demolizione delle navi onde proteggere la salute umana e l'ambiente. È opportuno inoltre tener conto del fatto che una nave può divenire rifiuto ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Basilea ed essere al tempo stessa definita come nave in forza di altre norme internazionali. È importante rammentare che sono in corso lavori cui partecipano, nel quadro di una cooperazione reciproca, tra l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e il segretariato della convenzione di Basilea, per definire a livello globale criteri vincolanti che assicurino una soluzione efficace ed efficiente del problema della demolizione delle navi. |
(36) |
Una cooperazione internazionale efficace in tema di controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce a garantire il controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi. Dovrebbero essere incoraggiati lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall'altro al fine di garantire una gestione corretta dei rifiuti. |
(37) |
Alcuni allegati del presente regolamento dovrebbero essere adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE. Tale procedura dovrebbe applicarsi anche alla modifica degli allegati, per tener conto del progresso scientifico e tecnico, di modifiche della pertinente normativa comunitaria o di eventi correlati alla decisione OCSE, o alla convenzione di Basilea e ad altri pertinenti convenzioni e accordi internazionali. |
(38) |
Nel preparare le istruzioni per compilare i documenti di notifica e movimento di cui all'allegato I C, la Commissione, tenendo conto della decisione OCSE e della convenzione di Basilea, dovrebbe precisare tra l'altro che i documenti di notifica e di movimento dovrebbero, per quanto possibile, consistere di due pagine con l'indicazione precisa dei tempi per la compilazione dei documenti di notifica e movimento di cui agli allegati I A e I B, tenendo conto dell'allegato II. Inoltre, in caso di differenze riguardo a terminologia e prescrizioni tra la decisione OCSE o la convenzione di Basilea e il presente regolamento, occorrerebbe chiarire le prescrizioni specifiche. |
(39) |
Nell'esaminare le miscele di rifiuti da aggiungere nell'allegato III A occorrerebbe prendere in considerazione, tra l'altro, le seguenti informazioni: le proprietà dei rifiuti come le loro possibili caratteristiche di pericolosità, la loro possibilità di contaminazione e il loro stato fisico; gli aspetti riguardanti la gestione, quali la capacità tecnica di recuperare i rifiuti e i vantaggi ambientali derivanti dall'operazione di recupero, compreso il caso in cui la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti possa essere compromessa. La Commissione dovrebbe adoperarsi per completare l'elaborazione di questo allegato se possibile entro la data di entrata in vigore del presente regolamento e portare a termine tale compito entro sei mesi da tale data. |
(40) |
La Commissione dovrebbe inoltre adottare misure aggiuntive relative all'attuazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE. Tali misure dovrebbero comprendere un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che la Commissione dovrebbe elaborare, se possibile, prima della data di applicazione del presente regolamento. |
(41) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14). |
(42) |
Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire garantire la protezione dell'ambiente quando i rifiuti sono oggetto di spedizione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
a) |
fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi; |
b) |
importati nella Comunità da paesi terzi; |
c) |
esportati dalla Comunità verso paesi terzi; |
d) |
in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi. |
3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
a) |
lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti; |
b) |
i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; |
c) |
le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa (15); |
d) |
le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002; |
e) |
le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili; |
f) |
le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991); |
g) |
le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione. |
4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49.
5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE; |
2) |
«rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (16); |
3) |
«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti; |
4) |
«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE; |
5) |
«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE; |
6) |
«recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE; |
7) |
«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE; |
8) |
«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti; |
9) |
«produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE; |
10) |
«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE; |
11) |
«raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE; |
12) |
«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE; |
13) |
«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE; |
14) |
«destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento; |
15) |
«notificatore»:
|
16) |
«convenzione di Basilea»: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento; |
17) |
«decisione OCSE»: la decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero; |
18) |
«autorità competente»:
|
19) |
«autorità competente di spedizione»: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio; |
20) |
«autorità competente di destinazione»: l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese; |
21) |
«autorità competente di transito»: l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti; |
22) |
«paese di spedizione»: qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio; |
23) |
«paese di destinazione»: qualsiasi paese verso il quale è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese; |
24) |
«paese di transito»: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti; |
25) |
«zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente; |
26) |
«paesi e territori d'oltremare»: i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato I A della decisione 2001/822/CE; |
27) |
«ufficio doganale di esportazione dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (17); |
28) |
«ufficio doganale di uscita dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (18); |
29) |
«ufficio doganale di entrata nella Comunità»: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92; |
30) |
«importazione»: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità; |
31) |
«esportazione»: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità; |
32) |
«transito»: la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione; |
33) |
«trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna; |
34) |
«spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
|
35) |
«spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
|
TITOLO II
SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
Articolo 3
Quadro procedurale generale
1. Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:
a) |
se destinati ad operazioni di smaltimento: tutti i rifiuti; |
b) |
se destinati ad operazioni di recupero:
|
2. Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
a) |
i rifiuti elencati nell'allegato III o III B, |
b) |
le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 58. |
3. Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell'articolo 58.
4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.
5. Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.
CAPO 1
Notifica e autorizzazione preventive scritte
Articolo 4
Notifica
Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all'articolo 13.
Le notifiche rispondono ai seguenti requisiti.
1) |
Documenti di notifica e di movimento La notifica dovrà essere effettuata mediante i seguenti documenti:
All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento. Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A. Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione. |
2) |
Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parte 1. Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all'allegato II, parte 2, nei limiti del possibile al momento della notifica. La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma. |
3) |
Informazioni e documenti aggiuntivi Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3. La notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del presente paragrafo di cui all'allegato II, parte 3. |
4) |
Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario Il notificatore stipula con il destinatario un contratto secondo le modalità di cui all'articolo 5 per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati. Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell'esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifica l'esistenza ai sensi dell'allegato I A. Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall'autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente. |
5) |
Costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente È costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente secondo le modalità di cui all'articolo 6. Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all'allegato I A. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all'atto della notifica o, qualora l'autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell'inizio della spedizione. |
6) |
Portata della notifica La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio. Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, lettera f). Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:
|
Articolo 5
Contratto
1. Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.
2. Il contratto è stipulato ed è efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all'articolo 15, lettera e), all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera d).
3. Il contratto include obblighi:
a) |
per il notificatore, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2; |
b) |
per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3; e |
c) |
per l'impianto, di fornire, a norma dell'articolo 16, lettera e), un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento. |
4. Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari:
a) |
l'obbligo per l'impianto di destinazione di fornire, in virtù dell'articolo 15, lettera d), e, se del caso, dell'articolo 15, lettera e), i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del presente regolamento; e |
b) |
l'obbligo per il destinatario di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, lettera f), punto ii). |
5. Qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati.
Articolo 6
Garanzia finanziaria
1. Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra:
a) |
le spese di trasporto; |
b) |
le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e |
c) |
le spese di deposito per 90 giorni. |
2. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è finalizzata a coprire le spese derivanti da:
a) |
casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 22; e |
b) |
casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 24. |
3. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione, e si applica alla spedizione notificata al più tardi al momento in cui ha inizio la spedizione.
4. L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.
Tuttavia, in caso di importazione nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.
5. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.
6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 15, lettera d). In tal caso, eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione non ritenga necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In questo caso, l'autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti in caso di spedizione illegale o della ripresa dei rifiuti quando la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a termine come previsto.
7. L'autorità competente nella Comunità, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, ha accesso alla stessa e utilizza il fondo tra l'altro per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 23 e 25.
8. In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.
La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis.
9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente articolo.
Articolo 7
Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione
1. Quando riceve una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 4, secondo comma, punto 2), l'autorità competente di spedizione ne trattiene una copia e trasmette la notifica all'autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
2. Se la notifica non è debitamente compilata, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2).
Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
In tal caso, l'autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per conformarsi al paragrafo 1.
3. L'autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12.
Essa informa immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.
4. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di spedizione non l'ha trasmessa come prescritto dal paragrafo 1, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest'ultimo. Ciò non vale nel caso in cui non sia stato dato seguito alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2.
Articolo 8
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione
1. Se, dopo la trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione, una delle autorità competenti interessate ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 3), essa chiede informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. In tal caso le autorità competenti interessate dispongono di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti per informare l'autorità competente di destinazione.
2. Se l’autorità competente di destinazione considera che la notifica è stata debitamente compilata, come prescritto nell'articolo 4, secondo comma, punto 3, essa invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica debitamente compilata.
3. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione non conferma il ricevimento della notifica come prescritto dal paragrafo 2, essa fornisce al notificatore, su richiesta di quest'ultimo, una spiegazione motivata.
Articolo 9
Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento
1. Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:
a) |
autorizzazione senza condizioni; |
b) |
autorizzazione corredata delle condizioni di cui all'articolo 10; o |
c) |
obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12. |
Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito.
2. Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1 con copia alle altre autorità competenti interessate.
3. Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso.
4. L'autorizzazione scritta ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica. Tuttavia, questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve.
5. L'autorizzazione tacita ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1.
6. La spedizione prevista può essere effettuata solo dopo aver ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 16, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti.
7. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve.
8. Le autorità competenti interessate revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:
a) |
la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o |
b) |
le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o |
c) |
i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione; o |
d) |
i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento. |
9. La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.
Articolo 10
Condizioni cui sono subordinate le spedizioni
1. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito hanno facoltà, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, di fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni possono fondarsi su uno o più motivi tra quelli specificati all'articolo 11 o all'articolo 12.
2. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.
3. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è applicabile, al più tardi, alla data in cui la spedizione notificata ha inizio, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3.
4. Le condizioni sono trasmesse per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.
Le condizioni sono fornite nel documento di notifica, o allegate allo stesso, a cura dell'autorità competente interessata.
5. L'autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'impianto che riceve i rifiuti provveda alla registrazione sistematica dei flussi in entrata, in uscita e/o dei bilanci per i rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento indicate nella notifica, e per il periodo di validità della notifica stessa. Tali registrazioni devono essere firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell'impianto ed essere trasmesse all'autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell'operazione di recupero o smaltimento notificata.
Articolo 11
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
1. In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
a) |
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 2006/12/CE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o |
b) |
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o |
c) |
il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o |
d) |
il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o |
e) |
lo Stato membro desidera esercitare il suo diritto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione; o |
f) |
la spedizione o lo smaltimento previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o |
g) |
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE, in particolare agli articoli 5 e 7, tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:
|
h) |
i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o |
i) |
i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01); o |
j) |
i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee). |
2. La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), c), d) e f).
3. In caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato, il paragrafo 1, lettera a), non si applica.
L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera a), al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.
Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. La Commissione ne determina l'esito secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
4. Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.
5. Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono stati risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
6. I provvedimenti presi dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scopo di vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, o a norma del paragrafo 1, lettera e), sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 12
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
1. In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
a) |
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa; o |
b) |
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o |
c) |
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe, per tali particolari rifiuti, rispetto a quelle stabilite nel paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; Ciò non si applica qualora:
|
d) |
il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o |
e) |
il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o |
f) |
la spedizione o il recupero previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o |
g) |
il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; o |
h) |
i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; o |
i) |
i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite nell'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o |
j) |
i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente riguardo alle operazioni di recupero o degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee); o |
k) |
i rifiuti in questione non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/12/CE per assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria. |
2. La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate alla spedizione prevista, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f).
3. Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.
4. Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
5. Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), sono notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 51.
6. Lo Stato membro di spedizione informa la Commissione e gli altri Stati membri della legislazione nazionale sulla quale possono essere basate le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), e specifica a quali rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti si applicano, prima che tale legislazione sia invocata per sollevare obiezioni motivate.
Articolo 13
Notifica generale
1. Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione:
a) |
i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e |
b) |
i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e |
c) |
le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica. |
2. Se, per circostanze impreviste, non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente, prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e occorre presentare una nuova notifica.
3. Le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare la loro approvazione del ricorso ad una notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, a norma dell'articolo 4, secondo comma, punti 2) e 3).
Articolo 14
Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
1. Le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.
Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.
2. In caso di notifica generale trasmessa a norma dell'articolo 13, l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare fino a un massimo di tre anni il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5.
3. Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva a un impianto a norma dei paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE:
a) |
il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero; |
b) |
la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R; |
c) |
i rifiuti elencati negli allegati IV e IV A o i rifiuti ai quali si applica la decisione; |
d) |
il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva; |
e) |
il periodo di validità; |
f) |
qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva; |
g) |
qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate; e |
h) |
qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva. |
A tal fine viene utilizzato il modulo che figura nell'allegato VI.
4. In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 9, le condizioni imposte a norma dell'articolo 10 o le obiezioni sollevate in forza dell'articolo 12 dalle autorità competenti interessate sono soggette all'osservanza di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.
5. Fermo restando il paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.
In tal caso l'autorità competente dà comunicazione scritta al notificatore entro sette giorni lavorativi con copia alle altre autorità competenti interessate.
Il termine non deve complessivamente superare trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.
Articolo 15
Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento
Le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento sono soggette alle seguenti disposizioni aggiuntive:
a) |
se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale; |
b) |
le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli articoli 11 o 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive; |
c) |
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma; |
d) |
quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio. Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato; |
e) |
quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti. L'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono; |
f) |
se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:
|
Articolo 16
Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione
Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia. Sono rispettate le seguenti condizioni:
a) |
compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l'autorità di transito, può presumerne l'autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile; |
b) |
informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio; |
c) |
documenti di accompagnamento di ciascun trasporto: il notificatore conserva copia del documento di movimento. Ogni trasporto è accompagnato dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate. Il documento di movimento è conservato dall'impianto che riceve i rifiuti; |
d) |
conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto: entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti l'impianto invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti. Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso. L'impianto invia al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma; |
e) |
certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto: quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti. Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato. L'impianto invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate. |
Articolo 17
Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione
1. Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.
2. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
3. Qualora le modifiche coinvolgano autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, è trasmessa una nuova notifica.
CAPO 2
Obblighi generali d'informazione
Articolo 18
Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni
1. I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:
a) |
per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII; |
b) |
il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione. |
2. Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:
a) |
riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e |
b) |
provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo. |
Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.
3. A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
CAPO 3
Obblighi generali
Articolo 19
Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nel documento di notifica o di cui all'articolo 18 non devono essere mescolati a altri rifiuti.
Articolo 20
Conservazione dei documenti e delle informazioni
1. Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata sono conservati nella Comunità dalle autorità competenti, dal notificatore, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.
2. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, sono conservate nella Comunità dal soggetto che organizza la spedizione, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.
Articolo 21
Accesso del pubblico alle notifiche
Le autorità competenti di spedizione o destinazione possono rendere di pubblico dominio con idonei mezzi, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.
CAPO 4
Obblighi di riprendere i rifiuti
Articolo 22
Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
1. Quando una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che una spedizione di rifiuti, inclusi il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5, ne informa immediatamente l'autorità competente di spedizione. Quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.
2. L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione dal notificatore quale individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Il suddetto obbligo deve essere assolto entro novanta giorni, o entro il periodo stabilito dalle autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è informata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità. Queste informazioni possono risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.
3. L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.
L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente interessata venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo, a norma del primo comma.
4. In caso di ripresa dei rifiuti a norma del paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.
Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.
5. In caso di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, trasmette, se del caso, una nuova notifica.
Nel caso di nuova notifica da parte del notificatore, la notifica è trasmessa anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.
6. In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Siffatta richiesta, volta a ottenere l'approvazione per la soluzione alternativa, è trasmessa all'autorità competente di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, all'autorità competente di destinazione dall'autorità competente di spedizione iniziale.
7. Se non è trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento, a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 16, dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
8. L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, di cui all'articolo 15, lettera e). In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 2.
9. Se in uno Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.
Articolo 23
Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
1. Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9, sono a carico:
a) |
del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, qualora ciò risulti impossibile, |
b) |
delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso; o, qualora ciò risulti impossibile, |
c) |
dell'autorità competente di spedizione; o, qualora ciò risulti impossibile, |
d) |
secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate. |
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.
Articolo 24
Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
1. Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.
2. Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:
a) |
ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica, |
b) |
ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile, |
c) |
ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile, |
d) |
recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile, |
e) |
recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo. |
Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.
In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.
La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.
3. Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:
a) |
dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile, |
b) |
dall'autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. |
Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, nonché da altre autorità competenti.
A tal fine, le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.
4. Se non è trasmessa una nuova notifica, è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.
Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
5. In particolare, quando la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti.
6. In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e l'articolo 25, paragrafo 2.
7. Se in uno Stato membro è rilevata la presenza dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio in modo alternativo.
8. Gli articoli 34 e 36 non si applicano qualora spedizioni illegali siano reintrodotte nel paese di spedizione e quest'ultimo sia un paese cui si applicano i divieti di cui ai suddetti articoli.
9. In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.
10. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.
Articolo 25
Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
1. Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
a) |
del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, se non è stata trasmessa alcuna notifica, |
b) |
del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile, |
c) |
dell'autorità competente di spedizione. |
2. Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 3, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
a) |
del destinatario; o, se ciò risulta impossibile, |
b) |
dell'autorità competente di destinazione. |
3. Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 5, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
a) |
del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), e/o del destinatario a seconda della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò risulta impossibile, |
b) |
delle altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile, |
c) |
delle autorità competenti di spedizione e destinazione. |
4. In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.
CAPO 5
Disposizioni amministrative generali
Articolo 26
Forma delle comunicazioni
1. Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta:
a) |
notifica di una spedizione prevista a norma degli articoli 4 e 13; |
b) |
richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8; |
c) |
trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8; |
d) |
autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'articolo 9; |
e) |
condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'articolo 10; |
f) |
obiezioni a una spedizione a norma degli articoli 11 e 12; |
g) |
informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafo 3; |
h) |
conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16; |
i) |
certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16; |
j) |
informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16; |
k) |
informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17; e |
l) |
autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI. |
2. Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:
a) |
fax; o |
b) |
fax, seguito da invio postale; o |
c) |
e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o |
d) |
e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale. |
3. I documenti che accompagnano ciascun trasporto a norma dell'articolo 16, lettera c), e dell'articolo 18 possono essere in formato elettronico con firma elettronica, purché siano leggibili in qualsiasi momento durante il trasporto e purché vi sia il consenso delle autorità competenti interessate.
4. Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (20), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell'interscambio elettronico dei dati.
Articolo 27
Lingua
1. Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.
2. Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono.
Articolo 28
Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti
1. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.
2. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell'allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV.
3. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano esclusivamente ai fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate di risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi a un organo giurisdizionale.
Articolo 29
Spese amministrative
Possono essere poste a carico del notificatore spese amministrative appropriate e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi e ispezioni appropriate.
Articolo 30
Accordi per le zone di confine
1. In casi eccezionali, se la specifica situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere le procedure di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolanti nell'ambito di spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.
2. Tali accordi bilaterali possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro.
3. Gli Stati membri possono altresì concludere tali accordi con paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
4. Tali accordi sono notificati alla Commissione prima che abbiano effetto.
CAPO 6
Spedizioni all'interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi
Articolo 31
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Se una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione, in aggiunta alle disposizioni del presente titolo, chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderino trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione prevista:
a) |
nel caso di parti della convenzione di Basilea, entro sessanta giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni di tale convenzione; o |
b) |
nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti. |
Articolo 32
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
1. Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE, si applica l'articolo 31.
2. Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione dell'OCSE, l'autorizzazione di cui all'articolo 9 può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio trenta giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte della competente autorità di destinazione a norma dell'articolo 8.
TITOLO III
SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 33
Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII.
2. Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri.
3. Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.
TITOLO IV
ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI
CAPO 1
Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 34
Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA
1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
3. Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:
a) |
quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o |
b) |
se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato. |
4. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.
Articolo 35
Procedure di esportazione verso i paesi EFTA
1. In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
a) |
l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per chiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e |
b) |
l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione e, se previsto, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna alla Comunità e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate. |
3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
a) |
l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica; |
b) |
le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione; |
c) |
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità; |
d) |
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità; |
e) |
se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e |
f) |
il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:
|
4. La spedizione può avere luogo soltanto se:
a) |
il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito esterne alla Comunità, e se sono state osservate tutte le condizioni; |
b) |
è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5; |
c) |
è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e |
d) |
è assicurata una gestione ecologicamente corretta come disposto all'articolo 49. |
5. Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
6. Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
a) |
informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e |
b) |
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti. |
CAPO 2
Esportazioni di rifiuti destinati al recupero
Sezione 1
Articolo 36
Divieto di esportazione
1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
a) |
rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi; |
b) |
rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3; |
c) |
rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V; |
d) |
miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V; |
e) |
rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea; |
f) |
rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o |
g) |
rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato. |
2. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.
3. Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (21).
4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58.
Articolo 37
Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A
1. In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
i) |
conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e |
ii) |
un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione. |
I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:
a) |
il divieto; o |
b) |
una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 35; oppure |
c) |
nessun controllo nel paese di destinazione. |
2. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.
Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.
3. Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l'articolo 18.
4. Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
5. In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell'allegato III B e purché l'esportazione non sia vietata in virtù dell'articolo 36, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Sezione 2
Articolo 38
Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A
1. In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
a) |
le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE; |
b) |
i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte; |
c) |
l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità. |
3. Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
a) |
le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione; |
b) |
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità; |
c) |
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità; |
d) |
se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e |
e) |
il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:
|
4. La spedizione può avere luogo soltanto:
a) |
se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito o, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione e transito esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta e se sono state osservate tutte le condizioni; |
b) |
se è stato osservato l'articolo 35, paragrafo 4, lettere b), c) e d). |
5. Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:
a) |
l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea, o per rilasciare un'autorizzazione scritta, con o senza condizioni; e |
b) |
l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate. |
6. Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
7. Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
a) |
informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e |
b) |
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale nel quale sono detenuti i rifiuti. |
CAPO 3
Disposizioni generali
Articolo 39
Esportazioni verso l'Antartico
Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.
Articolo 40
Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare
1. Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi o territori d'oltremare.
2. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all'articolo 36.
3. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui al paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.
TITOLO V
IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI
CAPO 1
Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 41
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:
a) |
paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o |
b) |
altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o |
c) |
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o |
d) |
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire. |
2. In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di spedizione.
Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea.
Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.
Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.
I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.
3. Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42.
4. I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una preventiva richiesta debitamente motivata basata sul fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
Articolo 42
Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
a) |
l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e |
b) |
nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione. |
3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
a) |
l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate; |
b) |
le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione; |
c) |
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e |
d) |
non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità. |
4. In aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se:
a) |
il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni; |
b) |
è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5; |
c) |
è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; |
d) |
è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49. |
5. Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
a) |
informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e |
b) |
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti. |
CAPO 2
Importazioni di rifiuti destinati al recupero
Articolo 43
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:
a) |
paesi ai quali si applica la decisione OCSE; o |
b) |
altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o |
c) |
altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o |
d) |
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o |
e) |
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire. |
2. In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49, nel paese di spedizione.
In tal caso si applica l'articolo 41, paragrafo 2.
3. Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42, se pertinenti.
Articolo 44
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
a) |
l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; |
b) |
la notifica scritta preventiva di cui all'articolo 4 può essere trasmessa dal notificatore; |
c) |
nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione. |
3. In aggiunta, si rispettano le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
4. La spedizione può aver luogo soltanto:
a) |
se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state rispettate le condizioni; |
b) |
se è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5; |
c) |
se è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e |
d) |
se è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49. |
5. Se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
a) |
informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e |
b) |
blocca i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti. |
Articolo 45
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero:
a) |
provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o |
b) |
che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea, |
si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42.
CAPO 3
Disposizioni generali
Articolo 46
Importazioni da paesi o territori d'oltremare
1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.
2. Uno o più paesi o territori d'oltremare e lo Stato membro al quale sono collegati possono applicare procedure nazionali alle spedizioni di rifiuti provenienti dai paesi e territori d'oltremare verso tale Stato membro.
3. Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 comunicano alla Commissione le procedure nazionali applicate.
TITOLO VI
TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI
CAPO 1
Rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 47
Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento
Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi, che transitano attraverso uno o più Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:
a) |
la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a); e |
b) |
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità. |
CAPO 2
Transito di rifiuti destinati al recupero
Articolo 48
Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero
1. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui non si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 47.
2. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 44, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:
a) |
la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a); |
b) |
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all’autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità. |
3. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza da un paese cui non si applica la decisione OCSE e a destinazione di un paese cui tale decisione si applica o viceversa, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale tale decisione si applica.
TITOLO VII
ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO 1
Obblighi supplementari
Articolo 49
Protezione dell'ambiente
1. Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento. In particolare, quando la spedizione ha luogo nella Comunità, viene osservato quanto prescritto all'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e l'altra normativa comunitaria sui rifiuti.
2. In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:
a) |
impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 36 e 38 o lo smaltimento di cui all'articolo 34 nel paese terzo di destinazione; |
b) |
vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a). |
In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.
Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione.
Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee guida figuranti all'allegato VIII.
3. In caso di importazioni nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità:
a) |
impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e dell'altra normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione; |
b) |
vieta l'importazione di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a). |
Articolo 50
Misure di esecuzione negli Stati membri
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.
2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell'articolo 13 della direttiva 2006/12/CE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento.
3. I controlli delle spedizioni possono aver luogo in particolare:
a) |
nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore; |
b) |
nel luogo di destinazione ed essere effettuati con il destinatario o l'impianto; |
c) |
alle frontiere della Comunità; e/o |
d) |
durante la spedizione nel territorio della Comunità. |
4. I controlli sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l'accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.
5. Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale o multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali.
6. Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 5 ed individuano il(i) centro(i) incaricato(i) dei controlli fisici di cui al paragrafo 4. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione che compila e distribuisce un elenco ai corrispondenti di cui all'articolo 54.
7. Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può e adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro.
Articolo 51
Relazioni degli Stati membri
1. Prima della fine di ogni anno civile, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione per l'anno civile precedente redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa.
2. Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato IX, da compilare ai fini dell'obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione.
3. Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione in versione elettronica.
4. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri.
Articolo 52
Cooperazione internazionale
Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.
Articolo 53
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.
Articolo 54
Designazione dei corrispondenti
Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.
Articolo 55
Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità
Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera all'entrata nella Comunità o all'uscita dalla Comunità diversi da quelli designati.
Articolo 56
Notifica ed informazione riguardo alle designazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
a) |
delle autorità competenti a norma dell'articolo 53; |
b) |
dei corrispondenti a norma dell'articolo 54; e |
c) |
se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'articolo 55. |
2. In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:
a) |
nomi; |
b) |
indirizzi postali; |
c) |
indirizzi elettronici; |
d) |
numeri telefonici; |
e) |
numeri di fax; e |
f) |
lingue accettabili dalle autorità competenti. |
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute in tali dati.
4. Tali dati, e ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica e cartacea, su richiesta.
5. La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi delle autorità competenti dei corrispondenti e degli uffici doganali designati di entrata nella Comunità.
CAPO 2
Altre disposizioni
Articolo 57
Riunione dei corrispondenti
La Commissione, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, si riunisce periodicamente con i corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o parti di riunioni, purché tutti gli Stati membri e la Commissione concordino sull'opportunità di tale partecipazione.
Articolo 58
Modifiche degli allegati
1. Gli allegati possono essere modificati dalla Commissione mediante regolamenti e secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Inoltre:
a) |
gli allegati I, II, III, III A, IV e V sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE; inoltre, l'allegato I C, relativo alle istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento è elaborato entro la data di applicazione del presente regolamento tenendo conto delle istruzioni OCSE; |
b) |
i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE; |
c) |
su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, è possibile prendere in considerazione l'inclusione provvisoria nell'allegato III A delle miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. Le voci iniziali da inserire nell'allegato III A sono inserite, se possibile, entro la data di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre sei mesi da tale data. L'allegato III A può contenere una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE; |
d) |
sono determinati i casi eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e, se necessario, tali rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e soppressi dall'allegato III; |
e) |
l'allegato V è modificato per tener conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE; |
f) |
l'allegato VIII è modificato per tener conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali. |
2. Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (22), è pienamente associato alle deliberazioni.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi.
Articolo 59
Misure supplementari
1. La Commissione può adottare le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento:
a) |
un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all'articolo 6; |
b) |
orientamenti per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g); |
c) |
ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14; |
d) |
orientamenti sull'applicazione dell'articolo 15 riguardo all'individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento; |
e) |
orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all'articolo 24; |
f) |
disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 4; |
g) |
ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue di cui all'articolo 27; |
h) |
ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità; |
i) |
ulteriori orientamenti relativi ai termini giuridici non definiti. |
2. Tali misure sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 60
Riesame
1. Entro il 15 luglio 2006 la Commissione completa il riesame delle connessioni fra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale, comprese le spedizioni di rifiuti contemplate dal regolamento (CE) n. 1774/2002, e le disposizioni del presente regolamento. Se necessario, il riesame è accompagnato da proposte appropriate per conseguire un livello equivalente di procedure e di regime di controllo per le spedizioni di tali rifiuti.
2. Entro cinque anni dal 12 luglio 2007 la Commissione riesamina l'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), compresi i suoi effetti sulla tutela ambientale e sul funzionamento del mercato interno. Se necessario, tale riesame è accompagnato da adeguate proposte di modifica di tale disposizione.
Articolo 61
Abrogazioni
1. Il regolamento (CEE) n. 259/93 e la decisione 94/774/CE sono abrogati con effetto al 12 luglio 2007.
2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s'intendono fatti al presente regolamento.
3. La decisione 1999/412/CE è abrogata con effetto al 1o gennaio 2008.
Articolo 62
Disposizioni transitorie
1. Le spedizioni che sono state notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall'autorità competente di destinazione anteriormente al 12 luglio 2007 sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93.
2. Tutte le spedizioni per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dal 12 luglio 2007.
3. Le relazioni da presentare a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell'articolo 51 del presente regolamento in merito all'anno 2007 si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.
Articolo 63
Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri
1. Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV e le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
2. Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
|
B2020 e GE020 (rifiuti di vetro) |
|
B2070 |
|
B 2080 |
|
B2100 |
|
B2120 |
|
B3010 e GH013 (rifiuti solidi in plastica) |
|
B3020 (rifiuti di carta) |
|
B3140 (rifiuti di pneumatici) |
|
Y46 |
|
Y47 |
|
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio) |
|
A1060 |
|
A1140 |
|
A2010 |
|
A2020 |
|
A2030 |
|
A2040 |
|
A3030 |
|
A3040 |
|
A3070 |
|
A3120 |
|
A3130 |
|
A3160 |
|
A3170 |
|
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)] |
|
A4010 |
|
A4050 |
|
A4060 |
|
A4070 |
|
A4090 |
|
AB030 |
|
AB070 |
|
AB120 |
|
AB130 |
|
AB150 |
|
AC060 |
|
AC070 |
|
AC080 |
|
AC150 |
|
AC160 |
|
AC260 |
|
AD150 |
Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Polonia:
a) |
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e |
b) |
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati. |
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
3. Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio (23), della direttiva 96/61/CE e della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (24), e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (25), ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
4. Fino al 31 dicembre 2014 tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
|
B2070 |
|
B2080 |
|
B2100 |
|
B2120 |
|
Y46 |
|
Y47 |
|
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio) |
|
A1060 |
|
A1140 |
|
A2010 |
|
A2020 |
|
A2030 |
|
A2040 |
|
A3030 |
|
A3040 |
|
A3070 |
|
A3120 |
|
A3130 |
|
A3160 |
|
A3170 |
|
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)] |
|
A4010 |
|
A4050 |
|
A4060 |
|
A4070 |
|
A4090 |
|
AB030 |
|
AB070 |
|
AB120 |
|
AB130 |
|
AB150 |
|
AC060 |
|
AC070 |
|
AC080 |
|
AC150 |
|
AC160 |
|
AC260 |
|
AD150 |
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Bulgaria:
a) |
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e |
b) |
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati. |
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti bulgare si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
5. Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
|
B2070 |
|
B2100 (salvo rifiuti di allumina) |
|
B2120 |
|
B4030 |
|
Y46 |
|
Y47 |
|
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico, al mercurio e al tallio) |
|
A1060 |
|
A1140 |
|
A2010 |
|
A2020 |
|
A2030 |
|
A3030 |
|
A3040 |
|
A3050 |
|
A3060 |
|
A3070 |
|
A3120 |
|
A3130 |
|
A3140 |
|
A3150 |
|
A3160 |
|
A3170 |
|
A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)] |
|
A4010 |
|
A4030 |
|
A4040 |
|
A4050 |
|
A4080 |
|
A4090 |
|
A4100 |
|
A4160 |
|
AA060 |
|
AB030 |
|
AB120 |
|
AC060 |
|
AC070 |
|
AC080 |
|
AC150 |
|
AC160 |
|
AC260 |
|
AC270 |
|
AD120 |
|
AD150 |
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Romania:
a) |
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e |
b) |
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati. |
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2006/12/CE.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti rumene si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
6. Ove nel presente articolo si faccia riferimento al titolo II in relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III, non si applicano l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, secondo comma, punto 5), e gli articoli 6, 11, 22, 23, 24, 25 e 31.
Articolo 64
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2007.
2. Qualora la data di adesione della Bulgaria e della Romania fosse posteriore a quella di applicazione di cui al paragrafo 1, si applica l'articolo 63, paragrafi 4 e 5, a decorrere dalla data di adesione, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Previo accordo degli Stati membri interessati, l'articolo 26, paragrafo 4, può essere applicato anteriormente al 12 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 14 giugno 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 58.
(2) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 (GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 281), posizione comune del Consiglio del 24 giugno 2005 (GU C 206 E del 23.8.2005, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 maggio 2006.
(3) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(4) GU L 310 del 3.12.1994, pag. 70.
(5) GU L 156 del 23.6.1999, pag. 37.
(6) GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.
(7) GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.
(8) GU L 272 del 4.10.1997, pag. 45.
(9) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14.
(10) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(11) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
(12) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(13) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(14) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(15) GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.
(16) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
(17) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
(18) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).
(19) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(20) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(21) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).
(22) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(23) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.
(24) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(25) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I A
ALLEGATO I B
ALLEGATO I C
ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO
ALLEGATO II
INFORMAZIONI E DOUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA
Parte 1 INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA
1. |
Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste. |
2. |
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare. |
3. |
Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare. |
4. |
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 2, punto 15). |
5. |
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14. Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento. Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva. |
6. |
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare. |
7. |
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare. |
8. |
Paese di spedizione e autorità competente interessata. |
9. |
Paesi di transito e autorità competenti interessate. |
10. |
Paese di destinazione e autorità competente interessata. |
11. |
Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto. |
12. |
Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni. |
13. |
Mezzi di trasporto previsti. |
14. |
Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste. |
15. |
Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza). |
16. |
Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti. |
17. |
Quantitativo minimo e massimo stimati. |
18. |
Tipo di imballaggio previsto. |
19. |
Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 2006/12/CE. |
20. |
Se i rifiuti sono destinati al recupero:
|
21. |
Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza). |
22. |
Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5. |
23. |
Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore. |
24. |
Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6. |
25. |
Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte. |
26. |
Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A. |
Parte 2 INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO
Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.
1. |
Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni. |
2. |
Data di inizio della spedizione. |
3. |
Mezzo di trasporto. |
4. |
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori. |
5. |
Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste. |
6. |
Quantitativi. |
7. |
Tipo di imballaggio. |
8. |
Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori. |
9. |
Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore. |
10. |
Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti. |
Parte 3 INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI
1. |
Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento. |
2. |
Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 96/61/CE. |
3. |
Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto. |
4. |
Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo. |
5. |
Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto. |
6. |
Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti. |
7. |
Analisi chimica della composizione dei rifiuti. |
8. |
Descrizione del processo di produzione dei rifiuti. |
9. |
Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti. |
10. |
Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia di detti documenti. |
11. |
Informazioni sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6. |
12. |
Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23. |
13. |
Copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile. |
14. |
Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale. |
ALLEGATO III
ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18
(«ELENCO VERDE») (1)
Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
a) |
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o |
b) |
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto. |
Parte I
I rifiuti di seguito indicati sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18:
rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea (2).
Ai fini del presente regolamento:
a) |
tutti i riferimenti all'elenco A dell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento; |
b) |
alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non dispersibili (3) ivi elencate; |
c) |
la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame», ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II; |
d) |
la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II; |
e) |
la voce B2050 non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II; |
f) |
il riferimento, nella voce B3010 dell'allegato IX della convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fuorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafuoroetilene (PTFE). |
Parte II
I rifiuti di seguito indicati sono parimenti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18.
Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli
GB040 |
7112 262030 262090 |
Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi, destinate a ulteriori raffinazioni |
Altri rifiuti contenenti metalli
GC010 |
|
Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe |
GC020 |
|
Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi |
GC030 |
ex ex 890800 |
Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi |
GC050 |
|
Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio ossido di alluminio, zeoliti) |
Rifiuti di vetro in forma non dispersibile
GE020 |
ex ex 7001 ex ex 701939 |
Rifiuti di fibre di vetro |
Rifiuti ceramici in forma non dispersibile
GF010 |
|
Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso) |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
GG030 |
ex ex 2621 |
Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone |
GG040 |
ex ex 2621 |
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone |
Rifiuti solidi in plastica
GH013 |
391530 ex ex 390410-40 |
Polimeri di cloruro di vinile |
Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio
GN010 |
ex ex 050200 |
Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli |
GN020 |
ex ex 050300 |
Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto |
GN030 |
ex ex 050590 |
Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione |
(1) Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 3.
(2) L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco B.
(3) I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.
ALLEGATO III A
MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
ALLEGATO III B
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL'INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA B)
ALLEGATO IV
ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (1)
Parte I
I seguenti rifiuti sono soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:
rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea (2).
Ai fini del presente regolamento:
a) |
tutti i riferimenti all'elenco B dell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento; |
b) |
alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b); |
c) |
le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II; |
d) |
la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32. |
Parte II
I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:
Rifiuti contenenti metalli
AA010 |
261900 |
Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (3) |
AA060 |
262050 |
Ceneri e residui di vanadio (3) |
AA190 |
810420ex ex 810430 |
Rifiuti e rottami di magnesio infiammabili, piroforici o che emettono, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
AB030 |
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale dei metalli |
AB070 |
|
Sabbie usate in operazioni di fonderia |
AB120 |
ex ex 281290ex ex 3824 |
Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove |
AB130 |
|
Sabbia usata per limatura |
AB150 |
ex ex 382490 |
Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
AC060 |
ex ex 381900 |
Fluidi idraulici |
AC070 |
ex ex 381900 |
Fluidi per freni |
AC080 |
ex ex 382000 |
Fluidi antigelo |
AC150 |
|
Clorofluorocarburi |
AC160 |
|
Idrocarburi alogenati (halon) |
AC170 |
ex ex 440310 |
Rifiuti di legno o di sughero trattati |
AC250 |
|
Tensioattivi |
AC260 |
ex ex 3101 |
Feci e letame liquido da porcilaia |
AC270 |
|
Fanghi di depurazione |
Rifiuti che possono contenere composti inorganici od organici
AD090 |
ex ex 382490 |
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove |
AD100 |
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche |
AD120 |
ex ex 391400ex ex 3915 |
Resine a scambio ionico |
AD150 |
|
Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (per esempio biofiltri usati) |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
RB020 |
ex ex 6815 |
Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto |
(1) Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4.
(2) L'allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A. L'allegato II della convenzione di Basilea contiene le seguenti voci: Y46 Rifiuti domestici, ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III; Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici.
(3) Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.
ALLEGATO IV A
RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3)
ALLEGATO V
RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36
Introduzione
1. |
Il presente allegato si applica fatte salve le direttive 91/689/CEE e 2006/12/CE. |
2. |
Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non si applica la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è elencato nel presente allegato, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 del presente allegato e, qualora non sia così, se sia elencato nella parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, nella parte 3. La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non contemplati all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, non soggetti al divieto di esportazione. Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, occorre accertare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1, occorre accertare se figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 (ossia i tipi di rifiuti contrassegnati da asterisco) o della parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione. |
3. |
I rifiuti inseriti nell'elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi della parte 2 (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:
|
Parte 1 (1)
Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)
A1 RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI
A1010 |
Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi:
esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B |
A1020 |
Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno dei seguenti elementi:
|
A1030 |
Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:
|
A1040 |
Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:
|
A1050 |
Fanghi da galvanizzazione |
A1060 |
Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli |
A1070 |
Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc. |
A1080 |
Residui di zinco non riportati nell'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III |
A1090 |
Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame |
A1100 |
Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame |
A1110 |
Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame |
A1120 |
Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame |
A1130 |
Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto |
A1140 |
Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame |
A1150 |
Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell'elenco B (2) |
A1160 |
Batterie piombo/acido in pezzi o rottami |
A1170 |
Batterie non oggetto di raccolta differenziata, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose |
A1180 |
Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami (3) che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) (4) |
A1190 |
Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB (5), piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell'allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell'allegato III |
A2 RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI
A2010 |
Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato |
A2020 |
Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B |
A2030 |
Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B |
A2040 |
Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080) |
A2050 |
Rifiuti di amianto (polveri e fibre) |
A2060 |
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050) |
A3 RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI
A3010 |
Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio |
A3020 |
Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria |
A3030 |
Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo |
A3040 |
Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore) |
A3050 |
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020) |
A3060 |
Rifiuti di nitrocellulosa |
A3070 |
Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi |
A3080 |
Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B |
A3090 |
Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100) |
A3100 |
Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090) |
A3110 |
Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110) |
A3120 |
Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione |
A3130 |
Rifiuti di composti organici del fosforo |
A3140 |
Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B |
A3150 |
Rifiuti di solventi organici alogenati |
A3160 |
Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici |
A3170 |
Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina) |
A3180 |
Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg (6) |
A3190 |
Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici |
A3200 |
Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2130) |
A4 RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
A4010 |
Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B |
A4020 |
Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca |
A4030 |
Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti (7) o non più idonei alla loro funzione originaria |
A4040 |
Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno (8) |
A4050 |
Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
|
A4060 |
Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua |
A4070 |
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4010) |
A4080 |
Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B) |
A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2120) |
A4100 |
Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B |
A4110 |
Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
|
A4120 |
Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi |
A4130 |
Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III |
A4140 |
Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute (9), corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III |
A4150 |
Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente |
A4160 |
Carbone attivo esausto non riportato nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060) |
Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)
B1 RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI
B1010 |
Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:
|
B1020 |
Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):
|
B1030 |
Metalli refrattari contenenti residui |
B1031 |
Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione. |
B1040 |
Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi |
B1050 |
Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III (10) |
B1060 |
Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa |
B1070 |
Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III |
B1080 |
Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H4.3 (11) |
B1090 |
Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio |
B1100 |
Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:
|
B1110 |
Assemblaggi elettrici ed elettronici
|
B1115 |
Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell'elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell'allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l'incenerimento all'aperto |
B1120 |
Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:
|
B1130 |
Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi |
B1140 |
Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici |
B1150 |
Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati |
B1160 |
Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150) |
B1170 |
Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche |
B1180 |
Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico |
B1190 |
Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico |
B1200 |
Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio |
B1210 |
Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio |
B1220 |
Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione |
B1230 |
Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio |
B1240 |
Scaglie di laminazione dell'ossido di rame |
B1250 |
Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi |
B2 RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI
B2010 |
Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:
|
B2020 |
Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:
|
B2030 |
Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:
|
B2040 |
Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
|
B2050 |
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060) |
B2060 |
Carbone attivo esausto non contenente nessun costituente di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160) |
B2070 |
Fanghi di fluoruro di calcio |
B2080 |
Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040) |
B2090 |
Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica |
B2100 |
Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione |
B2110 |
Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5) |
B2120 |
Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090) |
B2130 |
Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (15) (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3200) |
B3 RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI
B3010 |
Rifiuti solidi di plastica I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:
|
B3020 |
Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:
|
B3030 |
Rifiuti tessili I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:
|
B3035 |
Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti |
B3040 |
Rifiuti di gomma I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:
|
B3050 |
Rifiuti di legno e sughero non trattati:
|
B3060 |
Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:
|
B3065 |
Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all'allegato III |
B3070 |
I seguenti rifiuti:
|
B3080 |
Rifiuti, trucioli e residui di gomma |
B3090 |
Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100) |
B3100 |
Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090) |
B3110 |
Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110) |
B3120 |
Rifiuti di coloranti alimentari |
B3130 |
Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi |
B3140 |
Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A |
B4 RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
B4010 |
Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070) |
B4020 |
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcol polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050) |
B4030 |
Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A |
Parte 2
Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (18)
01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01 |
rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali |
01 01 01 |
rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali |
01 01 02 |
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
01 03 |
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
01 03 04* |
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso |
01 03 05* |
altri sterili contenenti sostanze pericolose |
01 03 06 |
sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
01 03 07* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
01 03 08 |
polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01 03 09 |
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
01 04 |
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
01 04 07* |
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
01 04 08 |
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 09 |
sabbia e argilla di scarto |
01 04 10 |
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 11 |
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 12 |
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle 01 04 07 e 01 04 11 |
01 04 13 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
01 05 |
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione |
01 05 04 |
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
01 05 05* |
fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio |
01 05 06* |
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose |
01 05 07 |
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01 05 08 |
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 |
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca |
02 01 01 |
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02 01 02 |
scarti di tessuti animali |
02 01 03 |
scarti di tessuti vegetali |
02 01 04 |
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
02 01 06 |
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
02 01 07 |
rifiuti della silvicoltura |
02 01 08* |
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
02 01 09 |
rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 |
02 01 10 |
rifiuti metallici |
02 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 02 |
rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
02 02 01 |
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02 02 02 |
scarti di tessuti animali |
02 02 03 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 02 04 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 03 |
rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
02 03 01 |
fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
02 03 02 |
rifiuti dall'impiego di conservanti |
02 03 03 |
rifiuti da separazione con solventi |
02 03 04 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 03 05 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 04 |
rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero |
02 04 01 |
terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
02 04 02 |
carbonato di calcio fuori specifica |
02 04 03 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 05 |
rifiuti dell'industria lattiero-casearia |
02 05 01 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 05 02 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 06 |
rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione |
02 06 01 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 06 02 |
rifiuti dall'impiego di conservanti |
02 06 03 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 07 |
rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
02 07 01 |
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
02 07 02 |
rifiuti della distillazione di bevande alcoliche |
02 07 03 |
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
02 07 04 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 07 05 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 |
rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
03 01 01 |
scarti di corteccia e sughero |
03 01 04* |
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose |
03 01 05 |
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
03 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
03 02 |
rifiuti dei trattamenti conservativi del legno |
03 02 01* |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati |
03 02 02* |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati |
03 02 03* |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici |
03 02 04* |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici |
03 02 05* |
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose |
03 02 99 |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti |
03 03 |
rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone |
03 03 01 |
scarti di corteccia e legno |
03 03 02 |
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) |
03 03 05 |
fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
03 03 07 |
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
03 03 08 |
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
03 03 09 |
fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
03 03 10 |
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
03 03 11 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
03 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01 |
rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce |
04 01 01 |
carniccio e frammenti di calce |
04 01 02 |
rifiuti di calcinazione |
04 01 03* |
bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida |
04 01 04 |
liquido di concia contenente cromo |
04 01 05 |
liquido di concia non contenente cromo |
04 01 06 |
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo |
04 01 07 |
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
04 01 08 |
cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo |
04 01 09 |
cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura |
04 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
04 02 |
rifiuti dell'industria tessile |
04 02 09 |
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
04 02 10 |
materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) |
04 02 14* |
rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici |
04 02 15 |
rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 |
04 02 16* |
tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose |
04 02 17 |
tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 |
04 02 19* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
04 02 20 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 |
04 02 21 |
rifiuti da fibre tessili grezze |
04 02 22 |
rifiuti da fibre tessili lavorate |
04 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 |
rifiuti della raffinazione del petrolio |
05 01 02* |
fanghi da processi di dissalazione |
05 01 03* |
morchie e fondi di serbatoi |
05 01 04* |
fanghi acidi da processi di alchilazione |
05 01 05* |
perdite di olio |
05 01 06* |
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |
05 01 07* |
catrami acidi |
05 01 08* |
altri catrami |
05 01 09* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
05 01 10 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 |
05 01 11* |
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi |
05 01 12* |
acidi contenenti oli |
05 01 13 |
fanghi di trattamento delle acque di alimentazione delle caldaie |
05 01 14 |
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05 01 15* |
filtri di argilla esauriti |
05 01 16 |
rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio |
05 01 17 |
bitumi |
05 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
05 06 |
rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone |
05 06 01* |
catrami acidi |
05 06 03* |
altri catrami |
05 06 04 |
rifiuti da torri di raffreddamento |
05 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
05 07 |
rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale |
05 07 01* |
rifiuti contenenti mercurio |
05 07 02 |
rifiuti contenenti zolfo |
05 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi |
06 01 01* |
acido solforoso e solforico |
06 01 02* |
acido cloridrico |
06 01 03* |
acido fluoridrico |
06 01 04* |
acido fosforoso e fosforico |
06 01 05* |
acido nitroso e nitrico |
06 01 06* |
altri acidi |
06 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 02 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi |
06 02 01* |
idrossido di calcio |
06 02 03* |
idrossido di ammonio |
06 02 04* |
idrossido di sodio e di potassio |
06 02 05* |
altre basi |
06 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 03 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici |
06 03 11* |
sali e loro soluzioni, contenenti cianuri |
06 03 13* |
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti |
06 03 14 |
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 |
06 03 15* |
ossidi metallici contenenti metalli pesanti |
06 03 16 |
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 |
06 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 04 |
rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 |
06 04 03* |
rifiuti contenenti arsenico |
06 04 04* |
rifiuti contenenti mercurio |
06 04 05* |
rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
06 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 05 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
06 05 02* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
06 05 03 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 |
06 06 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione |
06 06 02* |
rifiuti contenenti solfuri pericolosi |
06 06 03 |
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 |
06 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 07 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni |
06 07 01* |
rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici |
06 07 02* |
carbone attivo dalla produzione di cloro |
06 07 03* |
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio |
06 07 04* |
soluzioni e acidi, ad esempio acido di contatto |
06 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 08 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati |
06 08 02* |
rifiuti contenenti clorosilani pericolosi |
06 08 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 09 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo |
06 09 02 |
scorie contenenti fosforo |
06 09 03* |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose |
06 09 04 |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 |
06 09 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 10 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti |
06 10 02* |
rifiuti contenenti sostanze pericolose |
06 10 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 11 |
rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti |
06 11 01 |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio |
06 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 13 |
rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti |
06 13 01* |
prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici |
06 13 02* |
carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) |
06 13 03 |
nerofumo di gas |
06 13 04* |
rifiuti della lavorazione dell'amianto |
06 13 05* |
fuliggine |
06 13 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base |
07 01 01* |
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07 01 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 01 04* |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 01 07* |
fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
07 01 08* |
altri fondi di distillazione e residui di reazione |
07 01 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07 01 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 01 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 01 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 |
07 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 02 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali |
07 02 01* |
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07 02 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 02 04* |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 02 07* |
fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
07 02 08* |
altri fondi di distillazione e residui di reazione |
07 02 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07 02 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 02 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 02 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 |
07 02 13 |
rifiuti plastici |
07 02 14* |
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose |
07 02 15 |
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 |
07 02 16* |
rifiuti contenenti siliconi pericolosi |
07 02 17 |
rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 |
07 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 03 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) |
07 03 01* |
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07 03 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 03 04* |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 03 07* |
fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
07 03 08* |
altri fondi di distillazione e residui di reazione |
07 03 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07 03 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 03 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 03 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 |
07 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 04 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici |
07 04 01* |
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07 04 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 04 04* |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 04 07* |
fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
07 04 08* |
altri fondi di distillazione e residui di reazione |
07 04 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07 04 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 04 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 04 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 |
07 04 13* |
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
07 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 05 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici |
07 05 01* |
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07 05 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 05 04* |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 05 07* |
fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
07 05 08* |
altri fondi di distillazione e residui di reazione |
07 05 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07 05 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 05 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 05 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 |
07 05 13* |
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
07 05 14 |
rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 |
07 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 06 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici |
07 06 01* |
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07 06 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 06 04* |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 06 07* |
fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
07 06 08* |
altri fondi di distillazione e residui di reazione |
07 06 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07 06 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 06 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 06 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 |
07 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 07 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti |
07 07 01* |
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
07 07 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 07 04* |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
07 07 07* |
fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
07 07 08* |
altri fondi di distillazione e residui di reazione |
07 07 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07 07 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 07 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 07 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 |
07 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici |
08 01 11* |
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 12 |
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 |
08 01 13* |
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 14 |
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 |
08 01 15* |
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 16 |
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 |
08 01 17* |
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 18 |
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 |
08 01 19* |
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 20 |
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 |
08 01 21* |
residui di vernici o di sverniciatori |
08 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 02 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) |
08 02 01 |
polveri di scarto di rivestimenti |
08 02 02 |
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici |
08 02 03 |
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici |
08 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 03 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa |
08 03 07 |
fanghi acquosi contenenti inchiostro |
08 03 08 |
soluzioni acquose contenenti inchiostro |
08 03 12* |
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
08 03 13 |
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 |
08 03 14* |
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
08 03 15 |
fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 |
08 03 16* |
residui di soluzioni chimiche per incisione |
08 03 17* |
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose |
08 03 18 |
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
08 03 19* |
oli dispersi |
08 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 04 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) |
08 04 09* |
rifiuti di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 04 10 |
rifiuti di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 |
08 04 11* |
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 04 12 |
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 |
08 04 13* |
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 04 14 |
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 |
08 04 15* |
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 04 16 |
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 |
08 04 17* |
olio di resina |
08 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 05 |
rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 |
08 05 01* |
rifiuti di isocianati |
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 |
rifiuti dell'industria fotografica |
09 01 01* |
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
09 01 02* |
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
09 01 03* |
soluzioni di sviluppo a base di solventi |
09 01 04* |
soluzioni di fissaggio |
09 01 05* |
soluzioni di lavaggio e soluzioni di lavaggio/fissazione |
09 01 06* |
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici |
09 01 07 |
carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento |
09 01 08 |
carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento |
09 01 10 |
macchine fotografiche monouso senza batterie |
09 01 11* |
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 |
09 01 12 |
macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 |
09 01 13* |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 |
09 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 |
rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) |
10 01 01 |
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) |
10 01 02 |
ceneri leggere |
10 01 03 |
ceneri leggere di torba e di legno non trattato |
10 01 04* |
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia |
10 01 05 |
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
10 01 07 |
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
10 01 09* |
acido solforico |
10 01 13* |
ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante |
10 01 14* |
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
10 01 15 |
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14 |
10 01 16* |
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
10 01 17 |
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 |
10 01 18* |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 01 19 |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 |
10 01 20* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
10 01 21 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 |
10 01 22* |
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose |
10 01 23 |
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 |
10 01 24 |
sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
10 01 25 |
rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone |
10 01 26 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
10 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 02 |
rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio |
10 02 01 |
rifiuti del trattamento delle scorie |
10 02 02 |
scorie non trasformate |
10 02 07* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 02 08 |
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 |
10 02 10 |
scaglie di laminazione |
10 02 11* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 02 12 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 |
10 02 13* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 02 14 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 |
10 02 15 |
altri fanghi e residui di filtrazione |
10 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 03 |
rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio |
10 03 02 |
frammenti di anodi |
10 03 04* |
scorie della produzione primaria |
10 03 05 |
rifiuti di allumina |
10 03 08* |
scorie saline della produzione secondaria |
10 03 09* |
scorie saline della produzione secondaria |
10 03 15* |
schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
10 03 16 |
schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 |
10 03 17* |
rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi |
10 03 18 |
rifiuti contenenti carbonio derivante dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 |
10 03 19* |
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose |
10 03 20 |
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 |
10 03 21* |
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose |
10 03 22 |
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 |
10 03 23* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 03 24 |
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 |
10 03 25* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 03 26 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 |
10 03 27* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 03 28 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 |
10 03 29* |
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose |
10 03 30 |
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 |
10 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 04 |
rifiuti della metallurgia termica del piombo |
10 04 01* |
scorie della produzione primaria e secondaria |
10 04 02* |
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria |
10 04 03* |
arsenato di calcio |
10 04 04* |
polveri dei gas di combustione |
10 04 05* |
altre polveri e particolato |
10 04 06* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10 04 07* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 04 09* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 04 10 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 |
10 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 05 |
rifiuti della metallurgia termica dello zinco |
10 05 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
10 05 03* |
polveri dei gas di combustione |
10 05 04 |
altre polveri e particolato |
10 05 05* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10 05 06* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 05 08* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 05 09 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 |
10 05 10* |
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
10 05 11 |
impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 |
10 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 06 |
rifiuti della metallurgia termica del rame |
10 06 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
10 06 02 |
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria |
10 06 03* |
polveri dei gas di combustione |
10 06 04 |
altre polveri e particolato |
10 06 06* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10 06 07* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 06 09* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 06 10 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 |
10 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 07 |
rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino |
10 07 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
10 07 02 |
impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria |
10 07 03 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10 07 04 |
altre polveri e particolato |
10 07 05 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 07 07* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 07 08 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 |
10 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 08 |
rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi |
10 08 04 |
polveri e particolato |
10 08 08* |
scorie salate della produzione primaria e secondaria |
10 08 09 |
altre scorie |
10 08 10* |
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
10 08 11 |
impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 |
10 08 12* |
rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi |
10 08 13 |
rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 |
10 08 14 |
frammenti di anodi |
10 08 15* |
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose |
10 08 16 |
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 |
10 08 17* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 08 18 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 |
10 08 19* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 08 20 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 |
10 08 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 09 |
rifiuti della fusione di materiali ferrosi |
10 09 03 |
scorie di fusione |
10 09 05* |
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
10 09 06 |
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 |
10 09 07* |
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
10 09 08 |
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 |
10 09 09* |
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose |
10 09 10 |
polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 |
10 09 11* |
altri particolati contenenti sostanze pericolose |
10 09 12 |
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 |
10 09 13* |
leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose |
10 09 14 |
leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 |
10 09 15* |
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
10 09 16 |
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 |
10 09 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 10 |
rifiuti della fusione di materiali non ferrosi |
10 10 03 |
scorie di fusione |
10 10 05* |
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
10 10 06 |
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 |
10 10 07* |
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
10 10 08 |
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 |
10 10 09* |
polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose |
10 10 10 |
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 |
10 10 11* |
altri particolati contenenti sostanze pericolose |
10 10 12 |
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 |
10 10 13* |
leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolos |
10 10 14 |
leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 |
10 10 15* |
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
10 10 16 |
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 |
10 10 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 11 |
rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro |
10 11 03 |
materiali di scarto a base di vetro |
10 11 05 |
polveri e particolato |
10 11 09* |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose |
10 11 10 |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 |
10 11 11* |
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) |
10 11 12 |
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
10 11 13* |
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose |
10 11 14 |
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 |
10 11 15* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 11 16 |
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 |
10 11 17* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 11 18 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 |
10 11 19* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
10 11 20 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 |
10 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 12 |
rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione |
10 12 01 |
miscela di preparazione scartata prima del processo termico |
10 12 03 |
polveri e particolato |
10 12 05 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 12 06 |
stampi di scarto |
10 12 08 |
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
10 12 09* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 12 10 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 |
10 12 11* |
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti |
10 12 12 |
rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 |
10 12 13 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
10 12 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 13 |
rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali |
10 13 01 |
miscela di preparazione scartata prima del processo termico |
10 13 04 |
rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce |
10 13 06 |
polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) |
10 13 07 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 13 09* |
rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto |
10 13 10 |
rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 |
10 13 11 |
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
10 13 12* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 13 13 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 |
10 13 14 |
rifiuti e fanghi di cemento |
10 13 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 14 |
rifiuti prodotti dai forni crematori |
10 14 01* |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio |
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 |
rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) |
11 01 05* |
acidi di decapaggio |
11 01 06* |
acidi non specificati altrimenti |
11 01 07* |
basi di decapaggio |
11 01 08* |
fanghi di fosfatazione |
11 01 09* |
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose |
11 01 10 |
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 |
11 01 11* |
soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose |
11 01 12 |
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 |
11 01 13* |
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose |
11 01 14 |
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 |
11 01 15* |
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose |
11 01 16* |
resine a scambio ionico sature o esauste |
11 01 98* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
11 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
11 02 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi |
11 02 02* |
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) |
11 02 03 |
rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi |
11 02 05* |
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose |
11 02 06 |
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
11 02 07* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
11 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
11 03 |
rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento |
11 03 01* |
rifiuti contenenti cianuri |
11 03 02* |
altri rifiuti |
11 05 |
rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo |
11 05 01 |
zinco solido |
11 05 02 |
ceneri di zinco |
11 05 03* |
rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
11 05 04* |
fondente esaurito |
11 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
12 01 01 |
limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi |
12 01 02 |
polveri e particolato di materiali ferrosi |
12 01 03 |
limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi |
12 01 04 |
polveri e particolato di materiali non ferrosi |
12 01 05 |
limatura e trucioli di materiali plastici |
12 01 06* |
oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) |
12 01 07* |
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) |
12 01 08* |
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni |
12 01 09* |
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni |
12 01 10* |
oli sintetici per macchinari |
12 01 12* |
grassi e cere esauriti |
12 01 13 |
rifiuti di saldatura |
12 01 14* |
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose |
12 01 15 |
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 |
12 01 16* |
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose |
12 01 17 |
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 |
12 01 18* |
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio |
12 01 19* |
oli per macchinari, facilmente biodegradabili |
12 01 20* |
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose |
12 01 21 |
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 |
12 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
12 03 |
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11) |
12 03 01* |
soluzioni acquose di lavaggio |
12 03 02* |
rifiuti di sgrassatura a vapore |
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)
13 01 |
scarti di oli per circuiti idraulici |
13 01 01* |
oli per circuiti idraulici contenenti PCB (19) |
13 01 04* |
emulsioni contenenti composti organici clorurati |
13 01 05* |
emulsioni non clorurate |
13 01 09* |
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
13 01 10* |
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
13 01 11* |
oli sintetici per circuiti idraulici |
13 01 12* |
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
13 01 13* |
altri oli per circuiti idraulici |
13 02 |
scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti |
13 02 04* |
scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati |
13 02 05* |
scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
13 02 06* |
scarti di oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione |
13 02 07* |
oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili |
13 02 08* |
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione |
13 03 |
oli isolanti e termoconduttori di scarto |
13 03 01* |
oli isolanti o termoconduttori, contenenti PCB |
13 03 06* |
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 |
13 03 07* |
oli minerali isolanti e termoconduttori, non clorurati |
13 03 08* |
oli sintetici isolanti e termoconduttori |
13 03 09* |
oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili |
13 03 10* |
altri oli isolanti e termoconduttori |
13 04 |
oli di sentina |
13 04 01* |
oli di sentina da navigazione interna |
13 04 02* |
oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli |
13 04 03* |
oli di sentina da altre navigazioni |
13 05 |
prodotti di separazione olio/acqua |
13 05 01* |
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua |
13 05 02* |
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua |
13 05 03* |
fanghi da collettori |
13 05 06* |
oli prodotti dalla separazione olio/acqua |
13 05 07* |
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua |
13 05 08* |
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua |
13 07 |
rifiuti di carburanti liquidi |
13 07 01* |
olio combustibile e carburante diesel |
13 07 02* |
benzina |
13 07 03* |
altri carburanti (comprese le miscele) |
13 08 |
rifiuti di oli non specificati altrimenti |
13 08 01* |
fanghi o emulsioni da dissalatori |
13 08 02* |
altre emulsioni |
13 08 99* |
rifiuti non specificati altrimenti |
14 RIFIUTI DI SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI (TRANNE 07 E 08)
14 06 |
rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol |
14 06 01* |
clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
14 06 02* |
altri solventi e miscele di solventi, alogenati |
14 06 03* |
altri solventi e miscele di solventi |
14 06 04* |
fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
14 06 05* |
fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 |
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
15 01 01 |
imballaggi di carta e cartone |
15 01 02 |
imballaggi di plastica |
15 01 03 |
imballaggi di legno |
15 01 04 |
imballaggi metallici |
15 01 05 |
imballaggi compositi |
15 01 06 |
imballaggi di materiali misti |
15 01 07 |
imballaggi di vetro |
15 01 09 |
imballaggi di materiale tessile |
15 01 10* |
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
15 01 11* |
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti |
15 02 |
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi |
15 02 02* |
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
15 02 03 |
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01 |
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08 |
16 01 03 |
pneumatici fuori uso |
16 01 04* |
veicoli fuori uso |
16 01 06 |
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi |
16 01 07* |
filtri dell'olio |
16 01 08* |
componenti contenenti mercurio |
16 01 09* |
componenti contenenti PCB |
16 01 10* |
componenti esplosivi (ad esempio «air bag») |
16 01 11* |
pastiglie per freni, contenenti amianto |
16 01 12 |
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
16 01 13* |
oli per freni |
16 01 14* |
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
16 01 15 |
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
16 01 16 |
serbatoi per gas liquido |
16 01 17 |
metalli ferrosi |
16 01 18 |
metalli non ferrosi |
16 01 19 |
plastica |
16 01 20 |
vetro |
16 01 21* |
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 |
16 01 22 |
componenti non specificati altrimenti |
16 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
16 02 |
scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche |
16 02 09* |
trasformatori e condensatori contenenti PCB |
16 02 10* |
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 |
16 02 11* |
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
16 02 12* |
apparecchiature fuori uso contenenti amianto libero |
16 02 13* |
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (20) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 |
16 02 14 |
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
16 02 15* |
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
16 02 16 |
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
16 03 |
prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati |
16 03 03* |
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose |
16 03 04 |
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 |
16 03 05* |
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose |
16 03 06 |
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 |
16 04 |
rifiuti di esplosivi |
16 04 01* |
rifiuti di munizioni |
16 04 02* |
rifiuti di fuochi artificiali |
16 04 03* |
altri rifiuti di esplosivi |
16 05 |
gas in contenitori a pressione e scarti di prodotti chimici |
16 05 04* |
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose |
16 05 05 |
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 |
16 05 06* |
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio |
16 05 07* |
sostanze chimiche inorganiche contenenti o costituite da sostanze pericolose |
16 05 08* |
sostanze chimiche organiche contenenti o costituite da sostanze pericolose |
16 05 09 |
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08 |
16 06 |
batterie ed accumulatori |
16 06 01* |
accumulatori al piombo |
16 06 02* |
accumulatori al nichel-cadmio |
16 06 03* |
batterie contenenti mercurio |
16 06 04 |
batterie alcaline (tranne 16 06 03) |
16 06 05 |
altre batterie ed accumulatori |
16 06 06* |
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata |
16 07 |
rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13) |
16 07 08* |
rifiuti contenenti oli |
16 07 09* |
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose |
16 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
16 08 |
catalizzatori esauriti |
16 08 01 |
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) |
16 08 02* |
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (21) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi |
16 08 03 |
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
16 08 04 |
catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) |
16 08 05* |
catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico |
16 08 06* |
liquidi esauriti usati come catalizzatori |
16 08 07* |
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose |
16 09 |
sostanze ossidanti |
16 09 01* |
permanganati, ad esempio permanganato di potassio |
16 09 02* |
cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio |
16 09 03* |
perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno |
16 09 04* |
sostanze ossidanti non specificate altrimenti |
16 10 |
rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito |
16 10 01* |
rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose |
16 10 02 |
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 |
16 10 03* |
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose |
16 10 04 |
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 |
16 11 |
rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari |
16 11 01* |
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose |
16 11 02 |
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
16 11 03* |
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose |
16 11 04 |
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 |
16 11 05* |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose |
16 11 06 |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 |
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01 |
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
17 01 01 |
cemento |
17 01 02 |
mattoni |
17 01 03 |
mattonelle e ceramica |
17 01 06* |
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose |
17 01 07 |
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 |
17 02 |
legno, vetro e plastica |
17 02 01 |
legno |
17 02 02 |
vetro |
17 02 03 |
plastica |
17 02 04* |
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati |
17 03 |
miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame |
17 03 01* |
miscele bituminose contenenti catrame di carbone |
17 03 02 |
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
17 03 03* |
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame |
17 04 |
metalli (incluse le loro leghe) |
17 04 01 |
rame, bronzo, ottone |
17 04 02 |
alluminio |
17 04 03 |
piombo |
17 04 04 |
zinco |
17 04 05 |
ferro e acciaio |
17 04 06 |
stagno |
17 04 07 |
metalli misti |
17 04 09* |
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose |
17 04 10* |
cavi impregnati di olio, catrame di carbone o altre sostanze pericolose |
17 04 11 |
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
17 05 |
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio |
17 05 03* |
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose |
17 05 04 |
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
17 05 05* |
fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose |
17 05 06 |
fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 |
17 05 07* |
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose |
17 05 08 |
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
17 06 |
materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto |
17 06 01* |
materiali isolanti, contenenti amianto |
17 06 03* |
altri materiali isolanti, contenenti o costituiti da sostanze pericolose |
17 06 04 |
materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
17 06 05* |
materiali da costruzione contenenti amianto |
17 08 |
materiali da costruzione a base di gesso |
17 08 01* |
materiali da costruzione a base di gesso, contaminati da sostanze pericolose |
17 08 02 |
materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
17 09 |
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione |
17 09 01* |
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio |
17 09 02* |
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) |
17 09 03* |
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose |
17 09 04 |
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
18 RIFIUTI PROVENIENTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01 |
rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani |
18 01 01 |
oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) |
18 01 02 |
parti anatomiche ed organi, incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) |
18 01 03* |
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
18 01 04 |
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
18 01 06* |
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
18 01 07 |
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 |
18 01 08* |
medicinali citotossici e citostatici |
18 01 09 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 |
18 01 10* |
rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici |
18 02 |
rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali |
18 02 01 |
oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) |
18 02 02* |
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
18 02 03 |
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
18 02 05* |
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
18 02 06 |
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 |
18 02 07* |
medicinali citotossici e citostatici |
18 02 08 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 |
19 RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01 |
rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti |
19 01 02 |
materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti |
19 01 05* |
residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi |
19 01 06* |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi |
19 01 07* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
19 01 10* |
carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi |
19 01 11* |
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose |
19 01 12 |
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 |
19 01 13* |
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose |
19 01 14 |
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 |
19 01 15* |
ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose |
19 01 16 |
ceneri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 |
19 01 17* |
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose |
19 01 18 |
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 |
19 01 19 |
sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
19 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 02 |
rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) |
19 02 03 |
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi |
19 02 04* |
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso |
19 02 05* |
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose |
19 02 06 |
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 |
19 02 07* |
oli e concentrati prodotti da processi di separazione |
19 02 08* |
rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose |
19 02 09* |
rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose |
19 02 10 |
rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 |
19 02 11* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
19 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 03 |
rifiuti stabilizzati/solidificati (22) |
19 03 04* |
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati (23) |
19 03 05 |
rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 |
19 03 06* |
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati |
19 03 07 |
rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 |
19 04 |
rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione |
19 04 01 |
rifiuti vetrificati |
19 04 02* |
ceneri leggere ed altri rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi |
19 04 03* |
fase solida non vetrificata |
19 04 04 |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati |
19 05 |
rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi |
19 05 01 |
frazione non compostata di rifiuti urbani e simili |
19 05 02 |
parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
19 05 03 |
compost fuori specifica |
19 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 06 |
rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti |
19 06 03 |
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
19 06 04 |
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
19 06 05 |
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
19 06 06 |
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
19 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 07 |
percolato di discariche |
19 07 02* |
percolato di discarica, contenente sostanze pericolose |
19 07 03 |
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 |
19 08 |
rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti |
19 08 01 |
vaglio |
19 08 02 |
rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
19 08 05 |
fanghi di trattamento delle acque reflue urbane |
19 08 06* |
resine a scambio ionico sature o esauste |
19 08 07* |
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
19 08 08* |
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose |
19 08 09 |
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili |
19 08 10* |
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 |
19 08 11* |
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose |
19 08 12 |
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 |
19 08 13* |
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose |
19 08 14 |
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 |
19 08 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 09 |
rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale |
19 09 01 |
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari |
19 09 02 |
fanghi di impianti di chiarificazione delle acque |
19 09 03 |
fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque |
19 09 04 |
carbone attivo esaurito |
19 09 05 |
resine a scambio ionico sature o esauste |
19 09 06 |
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
19 09 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 10 |
rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo |
19 10 01 |
rifiuti di ferro e acciaio |
19 10 02 |
rifiuti di metalli non ferrosi |
19 10 03* |
fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose |
19 10 04 |
fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 |
19 10 05* |
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose |
19 10 06 |
altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 |
19 11 |
rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli |
19 11 01* |
filtri di argilla esauriti |
19 11 02* |
catrami acidi |
19 11 03* |
rifiuti liquidi acquosi |
19 11 04* |
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi |
19 11 05* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
19 11 06 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 |
19 11 07* |
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi |
19 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 12 |
rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti |
19 12 01 |
carta e cartone |
19 12 02 |
metalli ferrosi |
19 12 03 |
metalli non ferrosi |
19 12 04 |
plastica e gomma |
19 12 05 |
vetro |
19 12 06* |
legno, contenente sostanze pericolose |
19 12 07 |
legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
19 12 08 |
prodotti tessili |
19 12 09 |
minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
19 12 10 |
rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) |
19 12 11* |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose |
19 12 12 |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
19 13 |
rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda |
19 13 01* |
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose |
19 13 02 |
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
19 13 03* |
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose |
19 13 04 |
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 |
19 13 05* |
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
19 13 06 |
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 |
19 13 07* |
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
19 13 08 |
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 |
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI, PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) COMPRESI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 |
frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) |
20 01 01 |
carta e cartone |
20 01 02 |
vetro |
20 01 08 |
rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 10 |
abbigliamento |
20 01 11 |
prodotti tessili |
20 01 13* |
solventi |
20 01 14* |
acidi |
20 01 15* |
sostanze alcaline |
20 01 17* |
prodotti fotochimici |
20 01 19* |
pesticidi |
20 01 21* |
tubi fluorescenti ed altri rifiuti, contenenti mercurio |
20 01 23* |
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi |
20 01 25 |
oli e grassi commestibili |
20 01 26* |
oli e grassi, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
20 01 27* |
vernici, inchiostri, adesivi e resine, contenenti sostanze pericolose |
20 01 28 |
vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
20 01 29* |
detergenti, contenenti sostanze pericolose |
20 01 30 |
detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 |
20 01 31* |
medicinali citotossici e citostatici |
20 01 32 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
20 01 33* |
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non oggetto di raccolta differenziata contenenti tali batterie |
20 01 34 |
batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
20 01 35* |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (24) |
20 01 36 |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
20 01 37* |
legno, contenente sostanze pericolose |
20 01 38 |
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 01 39 |
plastica |
20 01 40 |
metallo |
20 01 41 |
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere |
20 01 99 |
altre frazioni non specificate altrimenti |
20 02 |
rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
20 02 01 |
rifiuti biodegradabili |
20 02 02 |
terra e rocce |
20 02 03 |
altri rifiuti non biodegradabili |
20 03 |
altri rifiuti urbani |
20 03 01 |
rifiuti urbani misti |
20 03 02 |
rifiuti di mercati |
20 03 03 |
residui della pulizia stradale |
20 03 04 |
fanghi di fosse settiche |
20 03 06 |
rifiuti della pulizia delle fognature |
20 03 07 |
rifiuti ingombranti |
20 03 99 |
rifiuti urbani non specificati altrimenti |
Parte 3
Elenco A [allegato II della convenzione di Basilea (25)]
Y46 |
Rifiuti domestici (26) |
Y47 |
Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici |
Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II (27)
Rifiuti contenenti metalli
AA 010 |
261900 |
Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (28) |
AA 060 |
262050 |
Ceneri e residui di vanadio (28) |
AA 190 |
810420 ex ex 810430 |
Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
AB030 |
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli |
AB070 |
|
Sabbie usate in operazioni di fonderia |
AB120 |
ex ex 281290 ex ex 3824 |
Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove |
AB150 |
ex ex 382490 |
Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
AC060 |
ex ex 381900 |
Fluidi idraulici |
AC070 |
ex ex 381900 |
Fluidi per freni |
AC080 |
ex ex 382000 |
Fluidi antigelo |
AC150 |
|
Clorofluorocarburi |
AC160 |
|
Idrocarburi alogenati (halon) |
AC170 |
ex ex 440310 |
Rifiuti di legno o di sughero trattati |
Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici
AD090 |
ex ex 382490 |
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove |
AD100 |
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche |
AD120 |
ex ex 391400 ex ex 3915 |
Resine a scambio ionico |
AD150 |
|
Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati) |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
RB 020 |
ex ex 6815 |
Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto |
(1) I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.
(2) Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.
(3) Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.
(4) I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.
(5) PCB ad una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.
(6) La concentrazione di 50 mg/kg è considerata a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato valori normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).
(7) «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.
(8) Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.
(9) «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.
(10) Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in parti che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell'allegato I.
(11) La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.
(12) Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche.
(13) «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di notevole entità.
(14) In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.
(15) Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.
(16) È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati.
— |
I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce. |
— |
I rifiuti non devono essere mescolati. |
— |
Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incenerimento all'aperto. |
(18) I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE. Nell'identificazione di un rifiuto qui elencato, è rilevante l'introduzione nell'allegato della decisione 2000/532/CE.
(19) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).
(20) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato, ecc.
(21) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione come sostanze pericolose determina quali di questi metalli di transizione e composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.
(22) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano pertanto i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (ad esempio dallo stato liquido a quello solido) per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.
(23) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se, dopo il processo di stabilizzazione, i suoi componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi, possono essere dispersi nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
(24) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alla voce 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato, ecc.
(25) Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4, parte I.
(26) Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III.
(27) I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 aprile 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39; direttiva abrogata dalla direttiva 2006/12/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 35.
(28) Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.
ALLEGATO VI
MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4
ALLEGATO VIII
LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)
I. |
Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea
|
II. |
Linee guida adottate dall'OCSE Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: personal computer usati e rottami (3) |
III. |
Linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) Linee guida sul riciclaggio delle navi (4) |
IV. |
Linee direttrici adottate dall'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (5) |
(1) Adottate in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 9-13 dicembre 2002.
(2) Adottate in occasione della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 25-29 ottobre 2004.
(3) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].
(4) Risoluzione A.962 adottata dall'assemblea dell'IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.
(5) Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della sua 289a sessione, 11-26 marzo 2004.
ALLEGATO IX
QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SULL'INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 2
Tabella 1
INFORMAZIONI SULLE ECCEZIONI ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA VICINANZA, DELLA PRIORITÀ AL RECUPERO E DELL'AUTOSUFFICIENZA (ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3)
Tabella 2
OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AGLI SMALTIMENTI PREVISTI [ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, LETTERA G)]
Tabella 3
OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AI RECUPERI PREVISTI [ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA C)]
Tabella 4
INFORMAZIONI SULLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A RILASCIARE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE (ARTICOLO 14)
Tabella 5
INFORMAZIONI SULLE SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI (1) (ARTICOLO 24 E ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1)
Tabella 6
INFORMAZIONI SUGLI UFFICI DOGANALI SPECIFICI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI PER LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI IN ENTRATA NELLA COMUNITÀ E IN USCITA DALLA COMUNITÀ (ARTICOLO 55)
(1) Informazioni sui casi chiusi durante il periodo oggetto della relazione.