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Document 32006R0768

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006 , recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 134 del 20.5.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 364–368 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2023; abrogato da 32023R1020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/768/oj

20.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/16


REGOLAMENTO (CE) N. 768/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2006

recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l’applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all’interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, mediante una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla raccolta e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.

(2)

Gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2004/36/CE possono essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e la cui gestione è stata affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA). In particolare, le JAA gestiscono la base di dati del programma SAFA, facilitano la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma e garantiscono l’elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti nonché la comunicazione delle informazioni raccolte.

(3)

È necessario migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva 2004/36/CE designando un unico organismo specializzato incaricato della gestione del sistema SAFA nella Comunità.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea quale unico organismo specializzato incaricato di assistere la Commissione e di prendere le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento stesso o da altra legislazione comunitaria.

(5)

Nel contesto del processo di transizione in corso tra il sistema JAA e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, è necessario affidare a quest’ultima i compiti relativi al programma SAFA che sono stati finora di competenza delle JAA. Tale trasferimento è inteso a contribuire a rafforzare il programma e a garantirne la continuità.

(6)

Al fine di garantire la continuazione del programma SAFA e l’efficacia dello scambio di informazioni relative alla sicurezza degli aeromobili che utilizzano gli aeroporti comunitari, è necessario che il sistema SAFA comunitario sia alimentato dal maggior numero possibile di informazioni, ivi comprese le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita nell’allegato II della direttiva 2004/36/CE.

(7)

È necessario che il sistema SAFA comunitario assicuri il mantenimento del valore aggiunto risultante dalla cooperazione operativa e tecnica con organizzazioni internazionali.

(8)

Il sistema SAFA comunitario deve anche essere completato da apposite attività volte a stabilire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra, ad esempio il proseguimento della redazione del manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione elaborate dalle JAA.

(9)

È stata riconosciuta la necessità di continuare a favorire il coinvolgimento dei paesi terzi in modo da facilitare il miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile in tutto il territorio europeo. È necessario pertanto incoraggiare e agevolare la partecipazione dei paesi terzi al sistema SAFA comunitario, conformemente agli accordi applicabili, al fine di garantire una transizione senza soluzione di continuità.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3922/1991 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per «sistema SAFA comunitario» il sistema istituito dalla direttiva 2004/36/CE e dal presente regolamento e finalizzato alla raccolta, allo scambio e all’analisi delle informazioni relative alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei.

Articolo 2

1.   L’Agenzia europea per la sicurezza aerea gestisce e attua gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta e lo scambio:

1)

delle informazioni definite agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE,

2)

delle informazioni fornite dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali la Comunità ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha concluso appositi accordi a norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

2.   La gestione comprende i seguenti compiti:

1)

raccogliere dagli Stati membri dati relativi ad informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2)

sviluppare, mantenere e aggiornare regolarmente una banca di dati centralizzata contenente:

a)

tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e trasmettere ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE,

b)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei;

3)

apportare le modifiche e i miglioramenti necessari alla base di dati;

4)

analizzare le informazioni contenute nella base di dati centralizzata e le altre informazioni pertinenti relative alla sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base:

a)

consigliare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri circa le misure da adottare immediatamente e la relativa politica di accompagnamento;

b)

comunicare gli eventuali problemi in materia di sicurezza alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri;

c)

proporre azioni coordinate alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, ove ciò sia necessario per motivi di sicurezza, e garantire il coordinamento di tali azioni sul piano tecnico;

5)

garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità aeronautiche nazionali per quanto riguarda gli scambi di informazioni;

6)

consigliare la Commissione sullo sviluppo e sulla strategia futuri del sistema SAFA comunitario.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata:

1)

le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/36/CE,

2)

le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita all’allegato II della direttiva 2004/36/CE.

2.   Gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l’applicazione della direttiva 2004/36/CE e per l’esecuzione da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea dei compiti assegnatile dal presente regolamento, comprese le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/36/CE.

Articolo 4

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea:

1)

presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della direttiva 2004/36/CE;

2)

elabora programmi di formazione e favorisce l’organizzazione e l’attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra;

3)

facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure.

Articolo 5

1.   L’Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione:

1)

una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti:

a)

stato di avanzamento del sistema, in particolare i risultati ottenuti in materia di raccolta e scambio di informazioni, la base di dati, il manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione;

b)

situazione delle ispezioni effettuate nell’anno;

c)

analisi dei risultati delle ispezioni, classificando le conclusioni per categorie;

d)

azioni intraprese nel corso dell’anno, e

e)

allegati contenenti gli elenchi delle ispezioni classificate in base allo stato dell’operazione, al tipo di aeromobile, agli operatori e alle percentuali delle risultanze riscontrate per ciascuna categoria;

2)

una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/36/CE.

2.   La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/36/CE, il comitato della sicurezza aerea con riferimento alla relazione sul sistema SAFA comunitario di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

(2)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7).

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).


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