EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0708

Regolamento (CE) n. 708/2006 della Commissione, dell’ 8 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 21 e l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 122 del 9.5.2006, p. 19–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 394–398 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; abrog. impl. da 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/708/oj

9.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/19


REGOLAMENTO (CE) N. 708/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 21 e l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

Il 24 novembre 2005 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate, nel seguito «IFRIC 7». L’IFRIC 7 chiarisce le disposizioni dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate riguardanti il modo in cui le imprese debbano rideterminare i propri valori di bilancio a norma dello IAS 29 il primo anno in cui individuano l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della loro valuta funzionale.

(3)

Il 15 dicembre 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere — Investimento netto in una gestione estera, per chiarire le disposizioni dello IAS 21 riguardanti gli investimenti di un’entità in gestioni estere. Le imprese avevano espresso preoccupazione in ordine al trattamento dei finanziamenti che fanno parte di un investimento di un’entità in una gestione estera, poiché lo IAS 21 contiene disposizioni che prevedono che tali finanziamenti devono essere denominati nella valuta funzionale dell’entità o della gestione estera, in modo tale che le differenze di cambio derivanti possano essere rilevate nel patrimonio netto del bilancio consolidato. Tuttavia, in pratica tali finanziamenti possono essere denominati in un’altra valuta (una terza valuta). Lo IASB è giunto alla conclusione che non aveva inteso imporre tale restrizione e pertanto ha pubblicato le predette modifiche per consentire che tali finanziamenti siano denominati in una terza valuta.

(4)

La consultazione degli esperti del settore ha confermato che l’IFRIC 7 e le Modifiche allo IAS 21 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

1)

L’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate viene inserita come indicato all’allegato del presente regolamento;

2)

il principio contabile internazionale IAS 21 viene modificato in conformità alle Modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere — Investimento netto in una gestione estera, come indicato all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le imprese applicano l’IFRIC 7 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio o febbraio, nel qual caso applicano l’IFRIC 7 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007.

2.   Le imprese applicano le Modifiche allo IAS 21 quali riportate nell’allegato al presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 108/2006 (GU L 24 del 27.1.2006, pag. 1).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRIC 7

Interpretazione IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate

IAS 21

Modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere — Investimento netto in una gestione estera

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

INTERPRETAZIONE IFRIC 7

Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29

Informazioni contabili in economie iperinflazionate

Riferimenti

IAS 12 Imposte sul reddito

IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate

Premessa

1

La presente interpretazione fornisce indicazioni su come applicare i requisiti dello IAS 29 in un esercizio in cui un'entità individui (1) l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della sua valuta funzionale, che nell'esercizio precedente non era iperinflazionata, e proceda pertanto alla rideterminazione dei propri valori di bilancio conformemente allo IAS 29.

Problemi

2

La presente Interpretazione prende in esame:

a)

in che modo deve essere interpretato il requisito di cui al paragrafo 8 dello IAS 29: «… deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio», quando l'entità applica il Principio;

b)

in che modo l'entità deve giustificare l'apertura di una voce relativa a imposte differite nel bilancio rideterminato.

Interpretazione

3

Nell'esercizio in cui l'entità constata l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della sua valuta funzionale, che in precedenza non era iperinflazionata, l'entità applica i requisiti dello IAS 29 come se l'economia fosse sempre stata iperinflazionata. Pertanto, per quanto riguarda gli elementi non monetari iscritti al costo storico, si procede alla rideterminazione dello stato patrimoniale di apertura dell'entità all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio, in modo da riflettere l'effetto dell'inflazione a partire dalla data in cui le attività sono state acquisite e le passività sostenute o assunte fino alla data dello stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio. Per gli elementi non monetari valutati nello stato patrimoniale di apertura ai valori correnti ad una data diversa dalla data in cui sono stati acquisiti o sostenuti, la rideterminazione riflette invece l'effetto dell'inflazione a partire dalla data di determinazione del valore contabile fino alla data dello stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio.

4

Alla data dello stato patrimoniale di chiusura le voci relative a imposte differite sono contabilizzate e valutate in conformità allo IAS 12. Tuttavia, i dati relativi alle imposte differite nello stato patrimoniale di apertura dell'esercizio vengono determinati come segue:

a)

l'entità rivaluta le voci relative a imposte differite conformemente allo IAS 12, dopo aver rideterminato i valori contabili nominali degli elementi non monetari alla data dello stato patrimoniale di apertura dell'esercizio, applicando l'unità di misura corrente a quella data;

b)

le voci relative a imposte differite rivalutate conformemente alla lettera a) sono rideterminate per tener conto della variazione dell'unità di misura corrente a partire dalla data dello stato patrimoniale di apertura dell'esercizio fino alla data dello stato patrimoniale di chiusura dello stesso esercizio.

L'entità applica il metodo di cui alla lettera a) e b) per la rideterminazione delle voci relative a imposte differite nello stato patrimoniale di apertura di ogni periodo comparativo nel bilancio rideterminato per l'esercizio in cui l'entità applica lo IAS 29.

5

Una volta che l'entità ha proceduto alla rideterminazione del bilancio, tutti i dati corrispondenti nel bilancio dell'esercizio successivo, incluse le voci relative a imposte differite, sono rideterminati applicando la variazione dell'unità di misura corrente per il successivo esercizio unicamente al bilancio rideterminato del precedente esercizio.

Data di entrata in vigore

6

L’entità deve applicare la presente Interpretazione nei bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata l’applicazione anticipata. Se l'entità applica la presente Interpretazione ad un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 21

Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere Investimento netto in una gestione estera

Il presente documento espone le modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Tali modifiche recepiscono le proposte contenute nel Draft Technical Correction 1«Proposte di modifica allo IAS 21 Investimento netto in una gestione estera» pubblicato nel settembre del 2005.

Le entità devono applicare le modifiche contenute nel presente documento a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

Investimento netto in una gestione estera

È aggiunto il seguente paragrafo 15A.

«15A

L’entità che ha un elemento monetario da incassare o da pagare nei confronti di una gestione estera, quale descritto al paragrafo 15, può essere una controllata qualsiasi del gruppo. Ad esempio, un’entità ha due controllate, A e B. La controllata B è una gestione estera. La controllata A concede un finanziamento alla controllata B. Il credito per finanziamento della controllata A nei confronti della controllata B sarebbe una parte dell’investimento netto dell’entità nella controllata B se il regolamento di tale prestito non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro. Quanto precede sarebbe valido anche se la controllata A fosse essa stessa una gestione estera.»

Rilevazione delle differenze di cambio

Il paragrafo 33 è modificato come segue.

«33

Quando un elemento monetario è parte dell’investimento netto in una gestione estera di un’entità che redige il bilancio ed è espresso nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio, insorge una differenza di cambio nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso nella valuta funzionale della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell’entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso in una valuta differente dalla valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio o della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell’entità che redige il bilancio e nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Tali differenze di cambio sono riclassificate in una componente separata di patrimonio netto nel bilancio che include la gestione estera e l'entità che redige il bilancio (ossia il bilancio in cui la gestione estera è consolidata, consolidata proporzionalmente o contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto).»

È aggiunto il seguente paragrafo 58A.

«58A

La modifica allo IAS 21 intitolata «Investimento netto in una gestione estera», emessa nel dicembre del 2005, ha aggiunto il paragrafo 15A e ha modificato il paragrafo 33. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.»


(1)  The identification of hyperinflation is based on the entity’s judgement of the criteria in paragraph 3 of IAS 29.


Top