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Document 32006R0402
Commission Regulation (EC) No 402/2006 of 8 March 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione, dell’ 8 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione, dell’ 8 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 70 del 9.3.2006, p. 35–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 251–255
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
9.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 402/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Tenuto conto dell’esperienza acquisita dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), è necessario precisare i metodi per la determinazione del peso netto delle banane fresche. Questi metodi dovrebbero includere la pesatura delle banane fresche, al fine di determinarne il peso netto, e l’emissione di note di pesatura delle banane attestanti tale peso da parte di operatori economici autorizzati dalle autorità doganali. Il peso netto delle banane fresche dovrebbe essere determinato per ogni partita di banane fresche, quale che sia il mezzo di trasporto con cui è stata inoltrata. |
(2) |
Affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano del tempo sufficiente per predisporre l’autorizzazione di pesatori, è opportuno che le misure relative alla pesatura delle banane fresche e all'emissione delle note di pesatura delle banane si applichino dal 1o giugno 2006. |
(3) |
Per quanto concerne le importazioni di alcuni circuiti elettronici che rientrano nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura combinata, sono stati istituiti dazi compensativi a norma del regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio, dell'11 agosto 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea (3). Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali dazi compensativi, è necessaria una norma di origine specifica per i prodotti contemplati da detto regolamento. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4). |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.
1) |
Dopo l'articolo 290 è inserito il testo seguente: |
2) |
L’articolo 290 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 290 bis Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:
|
3) |
È inserito il seguente articolo 290 ter: «Articolo 290 ter 1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell’importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:
L’ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto. L’autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall’ufficio doganale che ha autorizzato l’operatore. 2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.» |
4) |
È inserito il seguente articolo 290 quater: «Articolo 290 quater 1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine. La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all’allegato 38 quater da un pesatore autorizzato. La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità. 2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura. 3. L’ufficio doganale verifica, in base a un’analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.» |
5) |
È inserito il seguente articolo 290 quinquies: «Articolo 290 quinquies Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.» |
6) |
L'allegato 11 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
7) |
L'allegato 38 ter è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento. |
8) |
È inserito l'allegato 38 quater conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia i punti 4), 7) e 8) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
(2) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 28.
(3) GU L 212 del 22.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 7).
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).
ALLEGATO I
L'allegato 11 è modificato come segue:
a) |
tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC «ex 7117» ed «ex 8482» è inserito il testo seguente:
|
b) |
tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC «ex 8542» ed «ex 9009» è inserito il testo seguente:
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ALLEGATO II
«ALLEGATO 38 ter
Procedura di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1
Ai fini dell’articolo 290 quater, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente.
1) |
Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev'essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:
|
2) |
Il peso netto è determinato nel modo seguente:
|
3) |
Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all’1 %. |
4) |
La nota di pesatura delle banane è presentata all’ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane all’intera partita di banane fresche cui la nota si riferisce.» |
ALLEGATO III
È inserito il seguente allegato 38 quater:
«ALLEGATO 38 quater