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Document 32006E0304

Azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006 , relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

GU L 112 del 26.4.2006, p. 19–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 270M del 29.9.2006, p. 415–419 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/304/oj

26.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/19


AZIONE COMUNE 2006/304/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In ottemperanza alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1244, è stato avviato, all'inizio di novembre 2005, un processo per determinare il futuro status del Kosovo, con la nomina dell'inviato delle Nazioni Unite per lo status del Kosovo, sig. Martti Ahtisaari. Il buon esito di questo processo è essenziale, non solo per offrire alla popolazione del Kosovo prospettive più chiare, ma anche ai fini della stabilità globale della regione.

(2)

Le Nazioni Unite rimarranno pienamente impegnate in Kosovo sino alla scadenza dell'UNSCR 1244. Tuttavia, l'ONU ha indicato che non assumerà più la guida di una presenza dopo la determinazione dello status. L'esito positivo di questo processo nonché la responsabilità e i mezzi per contribuire a tale risultato rivestono un interesse cruciale per l'UE. È probabile che l'UE, insieme ad altri partner, fornirà un contributo notevole. L'UE dovrà quindi svolgere in Kosovo un ruolo importante in un contesto complesso. Potrebbe assumersi la responsabilità di operazioni importanti, in particolare in materia di polizia e Stato di diritto.

(3)

Il processo di stabilizzazione e associazione (di seguito «PSA») costituisce il quadro strategico della politica dell'UE nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e sono a disposizione del Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA, per quanto riguarda, fra l'altro, gli standard in materia di Stato di diritto, ed i relativi programmi di assistenza comunitari.

(4)

Nel giugno 2005, il Consiglio europeo ha sottolineato che a medio termine avrebbe continuato ad essere necessaria in Kosovo una presenza civile e militare per garantire la sicurezza e in particolare la tutela delle minoranze, favorire l'applicazione costante delle norme ed esercitare una sorveglianza adeguata del rispetto delle disposizioni fissate nell'accordo relativo allo status. A tale riguardo, il Consiglio europeo ha sottolineato che l'UE è disposta a prendere pienamente parte a tale processo, in stretta concertazione con i partner e le organizzazioni internazionali interessate.

(5)

Il 7 novembre 2005, il Consiglio ha accolto con soddisfazione il resoconto completo sulla situazione nel Kosovo dell'ambasciatore Kai Eide ed ha espresso il suo pieno sostegno all'intenzione del segretario generale delle Nazioni Unite di avviare un processo politico per determinare il futuro status del Kosovo.

(6)

Nella prospettiva del rafforzamento degli impegni dell'UE in Kosovo, il 7 novembre 2005 il Consiglio ha inoltre invitato il segretario generale/alto rappresentante (di seguito «SG/AR»), unitamente alla Commissione, a proseguire i lavori per identificare il possibile futuro ruolo dell'UE nonché il suo contributo, anche nei settori della polizia, dello Stato di diritto e dell'economia e a presentare prossimamente proposte comuni al Consiglio.

(7)

Il 6 dicembre 2005, l'SG/AR e la Commissione hanno presentato al Consiglio la loro relazione sul ruolo e sul contributo futuri dell'UE in Kosovo. La relazione propone i lineamenti del futuro intervento dell'UE in Kosovo. Sottolinea il desiderio di normalizzare quanto più possibile le relazioni tra l'UE e il Kosovo con il ricorso a tutti gli strumenti esistenti nell'ambito del PSA. Esso evidenzia inoltre la necessità di prepararsi per una futura missione PESD, anche attraverso l'istituzione e l'invio di un gruppo di pianificazione regolare con sufficiente anticipo per avviare a livello UE la pianificazione di una missione integrata dell'UE nei settori, fra l'altro, dello Stato di diritto e della polizia.

(8)

Il 12 dicembre 2005, il Consiglio ha riaffermato il suo pieno appoggio al processo politico per determinare il futuro status del Kosovo e al sig. Martti Ahtisaari. Ha inoltre ribadito la sua determinazione a partecipare pienamente alla definizione dello status del Kosovo e la sua disponibilità a essere strettamente associato ai negoziati e all'attuazione del futuro status del Kosovo, attraverso il rappresentante dell'UE nell'ambito del processo sul futuro status del Kosovo. Il Consiglio ha nuovamente sottolineato l'importanza fondamentale che riveste la progressiva attuazione degli standard, ora e in futuro, per favorire i progressi verso gli standard europei. Le istituzioni provvisorie di autogoverno, in particolare, devono compiere ulteriori progressi per la tutela delle minoranze, il pieno rispetto dello Stato di diritto, un'amministrazione pubblica trasparente e libera da interferenze politiche, un clima favorevole ai ritorni e la protezione dei siti culturali e religiosi.

(9)

Il 12 dicembre 2005, inoltre, il Consiglio «ha accolto con favore la relazione comune elaborata dall'SG/AR e dalla Commissione sul ruolo e sul contributo futuri dell'UE in Kosovo. Ha chiesto all'SG/AR e alla Commissione di proseguire l'esame di tali questioni in coordinamento con altri attori internazionali, in particolare in materia di polizia e Stato di diritto (compreso il piano di contingenza di un'eventuale missione PESD), sviluppo economico e promozione delle prospettive di integrazione europea del Kosovo, e di assicurare che i pertinenti organi del Consiglio siano attivamente impegnati allo scopo di garantire in permanenza la tempestiva preparazione di un ruolo dell'UE in Kosovo.»

(10)

Fra il 19 e il 27 febbraio 2006, il Consiglio e la Commissione hanno svolto una missione conoscitiva congiunta in Kosovo per quanto riguarda un possibile impegno futuro in ambito PESD e comunitario nel settore più ampio dello Stato di diritto. Nella sua relazione, la missione conoscitiva ha raccomandato, fra l'altro, che l'UE istituisca un gruppo di pianificazione con il compito di assicurare che il processo decisionale dell'UE possa poggiare su una base solida e debitamente analizzata, in linea con il processo sul futuro status.

(11)

Il 4 aprile 2006, il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU Jessen-Petersen, in una lettera all'SG/HR, si è compiaciuto della partecipazione dell'UE alle discussioni sul futuro impegno internazionale in Kosovo e ha invitato l'UE a inviare un suo gruppo di pianificazione per il Kosovo (di seguito «EUPT Kosovo») a Pristina.

(12)

Durante la missione conoscitiva e altre consultazioni con l'UE, le istituzioni provvisorie di autogoverno hanno indicato che avrebbero accolto con favore un gruppo di pianificazione dell'UE incaricato di portare avanti la pianificazione di contingenza per un'eventuale missione PESD nel settore dello Stato di diritto.

(13)

L'istituzione di un «EUPT Kosovo» non ipotecherà in alcun modo l'esito del processo di determinazione dello status futuro o qualsiasi decisione successiva dell'UE di avviare una missione PESD in Kosovo.

(14)

Secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 26 del trattato.

(15)

L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.

(16)

Si dovrebbe ricorrere per quanto possibile al reimpiego del materiale rimasto da altre attività operative dell'UE in corso o concluse, soprattutto EUPOL Proxima, EUPAT e EUPM, tenuto conto delle necessità operative e dei principi di sana gestione finanziaria.

(17)

L'EUPT Kosovo assolverà il mandato nel contesto di una situazione in cui lo Stato di diritto non è totalmente assicurato e che potrebbe compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Obiettivo

1.   L'Unione europea istituisce un gruppo di pianificazione dell'Unione europea (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.

2.   L'obiettivo dell'EUPT Kosovo è quello di:

avviare la pianificazione, comprese le necessarie procedure di approvvigionamento, al fine di assicurare una fluida transizione fra determinati compiti dell'UNMIK e una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto e in altri settori che il Consiglio potrebbe individuare nel quadro del processo sul futuro status,

fornire, ove richiesto, una consulenza tecnica per consentire all'UE di contribuire, sostenere e mantenere il dialogo con l'UNMIK in merito ai suoi piani di ridimensionamento e trasferimento delle competenze alle istituzioni locali.

Articolo 2

Compiti

Nel perseguire il suo obiettivo, l'EUPT Kosovo si focalizza sui seguenti compiti.

1)

Aprire un dialogo con la comunità internazionale, le istituzioni kosovare e i soggetti locali interessati intorno alle loro opinioni e considerazioni su questioni operative inerenti alle intese future.

2)

Seguire attentamente ed esaminare la pianificazione dell'UNMIK verso la fine del suo mandato e fornire attivamente consulenza.

3)

Avviare una pianificazione per consentire un fluido trasferimento dell'autorità da determinati compiti dell'UNMIK a una futura operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto e in altri settori che il Consiglio potrebbe individuare nel quadro del processo sul futuro status.

4)

Avviare i lavori intesi a definire i possibili elementi riguardanti mandati, obiettivi, compiti e programmi specifici e consistenza del personale per un'eventuale operazione dell'UE di gestione delle crisi, compreso un progetto di bilancio, che potrebbero servire di base per la successiva adozione di decisioni da parte dell'UE. In tale contesto, l'EUPT Kosovo avvia riflessioni sullo sviluppo di strategie di disimpegno.

5)

Elaborare e predisporre tutti i possibili aspetti delle esigenze di approvvigionamento per l'eventuale operazione dell'UE di gestione delle crisi.

6)

Assicurare un adeguato sostegno logistico per una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi, anche attraverso l'istituzione di una capacità di magazzinaggio che le consenta di conservare, provvedere alla manutenzione e mantenere efficiente il materiale, compreso quello proveniente da altre operazioni dell'UE di gestione delle crisi presenti o passate, laddove ciò contribuisca all'efficacia e all'efficienza complessive dell'eventuale operazione dell'UE di gestione delle crisi.

7)

Elaborare e predisporre un'analisi della minaccia e dei rischi, con la consulenza del Centro di situazione dell'UE e del servizio di sicurezza del Consiglio, per le varie componenti di una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo e predisporre un bilancio indicativo (sulla base dell'esperienza dell'OMIK e dell'UNMIK) per il costo della sicurezza.

8)

Contribuire a un approccio globale e integrato dell'UE, tenendo conto dell'assistenza nei settori di polizia e giudiziario fornita nel quadro del PSA.

9)

Nel contesto della pianificazione di contingenza per una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, scambiare, se opportuno, assistenza specifica con operazioni dell'UE di gestione delle crisi o missioni conoscitive/preparatorie per l'organizzazione di operazioni dell'UE di gestione delle crisi. Tale assistenza è soggetta all'accordo esplicito del capo dell'EUPT Kosovo e ha una durata limitata.

Articolo 3

Struttura

1.   L'EUPT Kosovo ha, in linea di principio, la struttura seguente:

un ufficio del capo dell'EUPT Kosovo,

un'unità «polizia»,

un'unità «giustizia»,

un'unità «amministrazione».

2.   L'EUPT Kosovo istituisce:

un ufficio a Pristina,

un ufficio di coordinamento a Bruxelles.

Articolo 4

Capo dell'EUPT Kosovo e personale

1.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile della gestione e del coordinamento delle attività dell'EUPT Kosovo.

2.   Il capo dell'EUPT Kosovo assume la gestione quotidiana dell'EUPT Kosovo ed è responsabile per quanto riguarda il personale e le questioni disciplinari. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

3.   Il capo dell'EUPT Kosovo sottoscrive un contratto con la Commissione.

4.   L'EUPT Kosovo è formato principalmente da personale civile distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dal Kosovo e le indennità diverse da quelle giornaliere.

5.   L'EUPT Kosovo può altresì assumere personale internazionale e personale locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

6.   Pur restando subordinato all'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE d'origine, tutto il personale presso l'EUPT Kosovo assolve i suoi compiti operando nel solo interesse dell'azione di sostegno dell'UE. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1) (di seguito «norme di sicurezza del Consiglio»).

7.   L'EUPT Kosovo è dispiegato gradualmente, iniziando da un nucleo centrale, a partire da fine aprile 2006, con l'obiettivo di dispiegare il gruppo completo entro il 1o settembre 2006.

Articolo 5

Catena di comando

1.   La struttura dell'EUPT Kosovo ha una catena di comando unificata.

2.   Il CPS assicura il controllo politico e la direzione strategica all'EUPT Kosovo.

3.   L'SG/AR fornisce direttive al capo dell'EUPT Kosovo.

4.   Il capo dell'EUPT Kosovo guida l'EUPT Kosovo e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capo dell'EUPT Kosovo riferisce all'SG/AR.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPT Kosovo.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include il potere di nominare un capo dell'EUPT Kosovo, su proposta dell'SG/AR. Le competenze decisionali in relazione agli obiettivi e allo scioglimento dell'EUPT Kosovo restano attribuite al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente rapporti dal capo dell'EUPT Kosovo, e può chiedere rapporti specifici al medesimo, sull'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2 e sul coordinamento con gli altri attori di cui all'articolo 10. Il CPS può invitare, se del caso, alle sue riunioni il capo dell'EUPT Kosovo.

4.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi

Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, i paesi aderenti sono invitati a contribuire all'EUPT Kosovo a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPT Kosovo.

Articolo 8

Sicurezza

1.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile della sicurezza dell'EUPT Kosovo e, in consultazione con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza dei requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione.

2.   L'EUPT Kosovo ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capo dell'EUPT Kosovo.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUPT Kosovo è pari a 3 005 000 EUR.

2.   La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è amministrata secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   Il capo dell'EUPT Kosovo riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPT Kosovo, compresa la compatibilità del materiale e l'interoperabilità delle unità.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 10

Coordinamento con altri attori

1.   Lo stretto coordinamento tra l'UE e tutti gli attori pertinenti, compresi l'UNMIK dell'ONU, l'OSCE, la KFOR della NATO e altri attori chiave come gli Stati Uniti e la Russia, continua ad assicurare la complementarità e la sinergia degli sforzi della comunità internazionale. Tutti gli Stati membri dell'UE sono tenuti pienamente informati in merito al processo di coordinamento.

2.   Nell'esercizio delle sue funzioni il capo dell'EUPT Kosovo partecipa ai meccanismi di coordinamento dell'UE stabiliti a Pristina, Kosovo.

Articolo 11

Status del personale dell'EUPT Kosovo

1.   Ove necessario, lo status del personale dell'EUPT Kosovo in Kosovo, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dello stesso EUPT Kosovo, è stabilito in un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capo dell'EUPT Kosovo e i singoli membri del personale.

Articolo 12

Azione comunitaria

Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'UNMIK dell'ONU e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi dell'EUPT Kosovo, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine, sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (2).

Articolo 14

Clausola di riesame

Entro il 31 ottobre 2006 il Consiglio valuta se il mandato dell'EUPT Kosovo debba essere prolungato oltre il 31 dicembre 2006, tenendo conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.

Articolo 15

Entrata in vigore e scadenza

1.   La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   Essa scade il 31 dicembre 2006.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(2)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/34/CE, Euratom (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 32).


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