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Document 32006D0170

    2006/170/CE: Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2004 , che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE (Caso COMP/M.3099 — Areva/Urenco) [notificata con il numero C(2004) 3676]

    GU L 61 del 2.3.2006, p. 11–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/170/oj

    2.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 61/11


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2004

    che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE

    (Caso COMP/M.3099 — Areva/Urenco)

    [notificata con il numero C(2004) 3676]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2006/170/CE)

    Il 6 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in conformità del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale Concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

    I.   LA RICHIESTA CONGIUNTA DI RINVIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI

    (1)

    L’8 e il 26 aprile 2004 è pervenuta alla Commissione, conformemente all’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (2) («il regolamento sulle concentrazioni»), la richiesta congiunta di rinvio da parte delle autorità di Francia, Svezia e Germania, che chiedevano di avviare l’indagine in merito al progetto di concentrazione con il quale l’impresa Société de participations du Commissariat à l’Energie Atomique SA («Areva», Francia) acquisisce il controllo in comune dell’impresa Enrichment Technology Company Limited («ETC», Regno Unito), in precedenza controllata al 100 % dall’impresa Urenco Limited («Urenco», Regno Unito).

    II.   LE PARTI

    (2)

    Areva è controllata dal Commissariato per l’energia atomica (Commissariat à l’Energie Atomique — «CEA»), a sua volta controllato dallo Stato francese. Areva opera soprattutto in tre settori: a) in tutte le fasi della produzione dell’energia nucleare; b) nel settore dei connettori; e c) nel settore della trasmissione e della distribuzione di elettricità. L’impresa è presente in particolare sul mercato dei servizi di arricchimento dell’uranio tramite la controllata Eurodif, e possiede il più grande impianto di arricchimento d’Europa. Si tratta di un vecchio impianto, che utilizza la tecnologia obsoleta e costosa della diffusione gassosa. Eurodif ha una capacità nominale di produzione pari a 10,8 milioni di unità di lavoro separativo («ULS») all’anno. Nel 2002 Eurodif ha effettuato consegne per circa 9 milioni di ULS.

    (3)

    Urenco Limited è stata costituita agli inizi degli anni ’70 nel quadro del trattato di Almelo, concluso tra Germania, Paesi Bassi e Regno Unito per sviluppare e utilizzare la tecnologia di centrifugazione per l’arricchimento dell’uranio. Urenco è la holding del gruppo Urenco, le cui società principali sono Uranium Enrichment Company («UEC») e Enrichment Technology Company («ETC»). UEC opera a livello mondiale nel settore dei servizi di arricchimento dell’uranio con la tecnologia moderna ed efficiente della centrifugazione. ETC è attiva nel settore dello sviluppo, della progettazione e della fabbricazione di centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. Fra gli azionisti di Urenco figurano British Nuclear Fuels, RWE e EON.

    III.   L’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

    (4)

    Il progetto di concentrazione prevede l’acquisizione da parte di Areva di una partecipazione del 50 % in ETC, che diventerà così un’impresa comune tra Areva e Urenco. Le attività di ETC si limiteranno al settore a monte della ricerca e sviluppo, della progettazione e della costruzione di impianti di centrifugazione, mentre Areva e Urenco proseguiranno le loro attività sul mercato a valle dell’arricchimento di uranio.

    (5)

    Urenco ha trasferito a ETC tutte le risorse necessarie per la progettazione e la fabbricazione degli impianti di centrifugazione, ivi compresi gli impianti di produzione, la tecnologia (diritti di proprietà intellettuale), le risorse finanziarie e il personale. L’impresa comune è stata pertanto messa in grado di effettuare tutte le funzioni legate al suo settore di attività.

    (6)

    Per un certo tempo l’impresa comune venderà essenzialmente impianti di centrifugazione alle imprese madri. Tuttavia, dati i tempi di messa a punto particolarmente lunghi vigenti nel settore nucleare, questo potrebbe essere considerato un periodo iniziale, al termine del quale, come è ipotizzabile, altri operatori diventeranno clienti di ETC. La Commissione ritiene pertanto che l’impresa comune eserciterà stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e che, quindi, il progetto di operazione configuri una concentrazione. Questo parere è condiviso dalle autorità di Germania e Francia.

    IV.   LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

    (7)

    Non raggiungendo le soglie di fatturato di cui all’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, la concentrazione non è di dimensione comunitaria. Le parti hanno notificato la concentrazione alle autorità garanti della concorrenza di Regno Unito, Francia, Germania e Svezia. Il Regno Unito ha concluso che, ai sensi delle norme nazionali, la concentrazione non soddisfaceva i criteri per l’avvio di un’indagine. Gli altri tre Stati membri, invece, hanno chiesto congiuntamente alla Commissione di esaminare la concentrazione, in conformità all’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni. I tre Stati membri interessati hanno ritenuto che, creando un legame strutturale tra i due principali fornitori europei di servizi di arricchimento dell’uranio, la concentrazione minacciasse di creare o di rafforzare una posizione dominante, e che, dato che i mercati geografici erano da ritenersi estesi quanto meno al SEE, l’operazione avrebbe inciso sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ha ritenuto che la domanda congiunta di rinvio soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, e si è pertanto dichiarata competente per l’esame del caso.

    V.   I MERCATI RILEVANTI

    I mercati rilevanti del prodotto

    (8)

    Il processo di produzione del combustibile nucleare si articola nelle seguenti fasi: conversione, arricchimento e fabbricazione del combustibile. La produzione di energia nei reattori nucleari avviene soprattutto grazie alla fissione, ovvero alla separazione degli atomi di U235, un processo che libera energia sotto forma di calore. L’U235 è il principale isotopo fissile dell’uranio. L’arricchimento, che è la fase più costosa della fabbricazione del combustibile nucleare, consente di aumentare la percentuale di isotopi fissili U235 presenti nell’uranio rispetto agli isotopi U238. Per la produzione di elettricità nucleare a fini civili, il tasso di arricchimento varia dal 3 % al 5 %; l’uranio così ottenuto è denominato «uranio leggermente arricchito» (Low Enriched Uranium — «LEU»). Nella maggior parte dei casi, l’impresa che effettua l’arricchimento presta servizi di arricchimento o fornisce uranio arricchito alle imprese di elettricità, trasformando l’uranio fornito da queste ultime in LEU conforme agli standard internazionali. Tuttavia, in alcuni casi l’LEU viene direttamente venduto alle imprese di elettricità, anziché essere arricchito per loro conto (fornitura di LEU).

    (9)

    I servizi di arricchimento dell’uranio sono di due tipi: l’arricchimento dell’uranio in centrifughe o in impianti di diffusione gassosa, o la diluizione di uranio altamente arricchito (3) («HEU»), proveniente dallo smantellamento dell’arsenale nucleare russo, per produrre uranio leggermente arricchito. Dall’indagine di mercato condotta dalla Commissione è emerso chiaramente che, sul versante della domanda, l’HEU diluito e l’uranio naturale arricchito sono prodotti fungibili.

    (10)

    L’uranio utilizzato come combustibile può essere suddiviso in tre tipi di LEU: l’uranio naturale arricchito (Enriched Natural Uranium — «ENU»), l’uranio riprocessato arricchito (Enriched Reprocessed Uranium — «ERU») e gli ossidi misti (Mixed Oxide — «MOX»). L’indagine di mercato ha confermato che questi prodotti non sono fungibili e che costituiscono pertanto mercati del prodotto distinti.

    (11)

    Si può concludere che il mercato del prodotto comprende l’uranio naturale arricchito, l’uranio impoverito arricchito e l’HEU diluito con un contenuto di U235 oscillante tra il 3 % e il 6 %. L’uranio riprocessato arricchito e gli ossidi misti, date le loro caratteristiche diverse, non sono da includere nel mercato rilevante del prodotto.

    I mercati geografici rilevanti

    (12)

    Vi sono elementi che sembrano indicare un’estensione europea del mercato, in particolare i seguenti: i) la stabilità delle quote di mercato: nel corso degli ultimi tredici anni le due imprese di arricchimento europee si sono ripartite costantemente circa l’80 % del mercato europeo; ii) nelle varie regioni del mondo in cui l’LEU viene utilizzato, i fornitori locali detengono una posizione di forza sul mercato nazionale (Russia, Stati Uniti, Asia), mentre nell’UE la somma delle quote di mercato detenute dalle imprese di arricchimento asiatiche e statunitensi è rimasta nettamente al di sotto del 5 % per tutto il periodo; iii) la pressione esercitata dai fornitori extracomunitari è limitata, in particolare a causa della messa in atto della cosiddetta dichiarazione di Corfù, il cui obiettivo è la sicurezza degli approvvigionamenti ad opera delle imprese di arricchimento europee e la limitazione delle importazioni dalla Russia ad una soglia massima del 20 %.

    (13)

    Tuttavia, la Commissione ha anche tenuto conto del fatto che il fornitore russo Tenex potrebbe esercitare una certa pressione concorrenziale sulle parti, e che le condizioni di concorrenza potrebbero cambiare nel prossimo futuro, in quanto USEC potrebbe riorientare una parte delle sue capacità verso l’Europa. In ogni caso, ai fini della presente decisione, la questione dell’estensione del mercato geografico può essere lasciata aperta, dato che gli impegni presentati dalle parti il 20 agosto 2004 consentono di sciogliere le serie riserve formulate della Commissione in merito alla compatibilità del progetto di concentrazione con il mercato comune, indipendentemente dall’estensione del mercato.

    VI.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

    (14)

    Le riserve sotto il profilo della concorrenza suscitate dal progetto di concentrazione possono essere raggruppate nei seguenti elementi principali:

    a)

    l’impresa comune permetterebbe alle parti di controllare le rispettive decisioni sull’aumento delle capacità di arricchimento;

    b)

    il controllo dei livelli di capacità potrebbe condurre ad un aumento dei prezzi nell’UE e, in una misura più limitata, nel resto del mondo (coordinamento esplicito in materia di capacità); e

    c)

    l’impresa comune favorirebbe il coordinamento tacito dell’offerta nell’UE.

    (15)

    Controllo delle decisioni in materia di capacità. In accordo con l’operazione notificata, né Areva né Urenco potrebbero acquistare centrifughe da ETC senza il previo accordo esplicito dell’altra impresa madre. In altri termini, ognuna delle parti potrà impedire all’altra di aumentare le sue capacità. In tal modo, l’impresa comune metterebbe ciascuna delle parti in condizioni di controllare le capacità dell’altra parte.

    (16)

    Coordinamento delle capacità. Nel settore della tecnologia di centrifugazione, esiste un nesso molto stretto tra i livelli di capacità e la produzione totale. Dal punto di vista tecnico, la tecnologia impone che, una volta avviate, le centrifughe non possano più essere fermate per tutto il corso della loro durata di vita ([…]). L’arresto e il riavvio delle centrifughe aumenta considerevolmente il rischio di danni. Inoltre, l’industria dell’arricchimento è un’industria ad alta intensità di capitale, con costi marginali molto bassi. Pertanto, tenuto conto di queste limitazioni tecnologiche e commerciali, la produzione delle centrifughe è di regola prossima al livello massimo di capacità.

    (17)

    I livelli di capacità (produzione) rappresentano uno dei principali fattori che determinano i prezzi sul mercato dell’arricchimento. A seguito dell’operazione, i due principali concorrenti sul mercato dell’arricchimento dell’uranio (le due imprese di arricchimento europee Areva e Urenco detengono da tredici anni circa l’80 % del mercato europeo e il 40 % del mercato mondiale) potranno procedere ad un coordinamento perfetto delle decisioni in materia di capacità. Ciò rischia di generare pressioni al rialzo dei prezzi nell’UE e nel resto del mondo.

    (18)

    Coordinamento tacito dell’offerta nell’UE. Oltre alla probabile incidenza negativa sui prezzi risultante dalle decisioni comuni in materia di capacità, l’operazione può anche favorire il coordinamento tacito dell’offerta nell’UE. Invece di un coordinamento tacito diretto sui prezzi, che appare difficile su questo mercato, sarebbe possibile coordinare l’offerta mediante il mantenimento della ripartizione di ampie quote di mercato nell’UE. In ultima analisi, il coordinamento dell’offerta avrà l’effetto di alzare il livello dei prezzi sul mercato (o a di impedirne l’abbassamento, qualora i costi di Areva dovessero diminuire).

    (19)

    I fattori che rendono più probabile il coordinamento dell’offerta a seguito dell’operazione rispetto a quanto fosse possibile prima dell’operazione sono i) la centralizzazione delle decisioni in materia di capacità nell’ambito di ETC, ii) il nesso strutturale con ETC, e iii) le maggiori possibilità di scambio di informazioni.

    —   Il raggiungimento di un’intesa

    (20)

    Va notato che nell’ipotesi di un mercato geografico esteso all’UE, l’intesa dovrebbe essere raggiunta solo tra due operatori di mercato, Areva e Urenco. L’USEC non dovrebbe rappresentare una minaccia concorrenziale nel prossimo futuro, e Tenex è soggetto a restrizioni regolamentari sulle sue forniture nell’UE.

    (21)

    Il coordinamento dell’offerta non è in sé eccessivamente difficile, dato l’esiguo numero di clienti sul mercato dell’UE. Non presentando un’offerta per un determinato contratto o presentando un’offerta che preveda condizioni non interessanti si lascia un cliente (o una possibilità di vendita) all’altra parte, in modo da mantenere una ripartizione di ampie quote di mercato nell’UE. Le imprese di elettricità (nell’UE a 15) che gestiscono centrali nucleari sono solo 13. Il numero di possibilità di fornitura, ad esempio le gare d’appalto per l’approvvigionamento (parziale) delle imprese elettriche europee, o le possibilità di proroga dei contratti, sono anch’esse in certo modo limitate (dell’ordine di 10-20 all’anno).

    —   La trasparenza

    (22)

    Il grado di trasparenza su questo mercato sembra sufficiente per mantenere il coordinamento dell’offerta sul mercato europeo. Come indicato in precedenza, i clienti europei sono in numero limitato e vi sono poche possibilità di fornitura ogni anno. Ma soprattutto, il coordinamento dovrebbe essere attuato unicamente tra due operatori, Areva e Urenco.

    (23)

    Il controllo in comune di ETC da parte di Areva e di Urenco accrescerà la trasparenza tra le parti per quanto riguarda i piani di ciascuna in materia di capacità e altri parametri concorrenziali. Ciò è dovuto soprattutto ai flussi di informazioni tra ETC e i suoi azionisti e, in particolare, al ruolo determinante del consiglio di amministrazione di ETC, che è nominato da Areva e da Urenco.

    —   I meccanismi di disciplina

    (24)

    Le possibilità di eludere l’intesa e di aumentare le vendite nell’UE appaiono limitate. Se una delle parti non dovesse rispettare l’intesa, l’altra parte potrebbe come rappresaglia ritornare temporaneamente ad una situazione di intensa concorrenza. Inoltre, il fatto che ogni parte dipende dall’altra per decisioni strategiche fondamentali, come le decisioni in materia di capacità, aumenta le probabilità che le imprese rispettino l’intesa.

    —   Le reazioni dei concorrenti o dei clienti

    (25)

    Nell’ipotesi di un mercato esteso all’UE, i terzi, quali i concorrenti o i clienti, potrebbero non essere in grado di opporsi al coordinamento dell’offerta da parte delle due principali imprese di arricchimento dell’UE. I due unici concorrenti significativi, Tenex e USEC, potrebbero non essere in grado di destabilizzare l’intesa tra le due parti.

    (26)

    Allo stesso modo, non è ipotizzabile che i clienti possano impedire il coordinamento dell’offerta tra le due parti. EDF potrebbe rappresentare l’unica eventuale eccezione. Viste le sue dimensioni, è da ritenere che possa mantenere almeno un certo grado di concorrenza tra le due parti. Tuttavia, quando il margine di manovra a livello di capacità globale delle due parti è limitato, l’influenza di EDF rischia di essere relativamente più debole.

    (27)

    Conclusione. Per questi motivi, la Commissione ha espresso seri dubbi, ritenendo che la prevista operazione porterebbe probabilmente alla creazione di una posizione dominante collettiva di Areva e di Urenco sul mercato dell’arricchimento eventualmente esteso all’UE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

    (28)

    Date le maggiori possibilità di coordinamento a valle della capacità di arricchimento e della produzione sul mercato europeo, offerte alle parti dall’impresa comune ETC, un coordinamento di questo tipo presenterebbe un legame di causalità con la creazione dell’impresa comune. È per questo che la Commissione ha ritenuto che la partecipazione di Areva all’impresa comune restringerebbe in misura significativa la concorrenza, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, sia sul mercato europeo che sul mercato mondiale. Non si può concludere con sufficiente certezza che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. In particolare, non vi sono elementi che consentano di concludere che un eventuale coordinamento tra Areva e Urenco possa arrecare vantaggi ai consumatori o che le restrizioni imposte dagli accordi relativi alla prevista operazione siano indispensabili.

    VII.   IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI

    (29)

    Il 20 agosto 2004 le parti hanno presentato un pacchetto di impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, successivamente modificato dalle parti il 3 settembre 2004. La Commissione ritiene che gli impegni affrontino e risolvano in maniera soddisfacente i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione.

    Sintesi degli impegni proposti dalle parti

    (30)

    Gli impegni proposti consistono nei seguenti elementi principali: i) soppressione del diritto di veto delle parti sugli aumenti di capacità; ii) rafforzamento delle barriere al flusso di informazioni tra le parti e tra l’impresa comune e le parti; e iii) trasmissione di informazioni all’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom per consentirle di monitorare l’evoluzione dei prezzi dell’arricchimento e, eventualmente, di adottare misure correttive, ad esempio l’aumento delle importazioni dei terzi.

    i)   Soppressione del diritto di veto sugli aumenti di capacità

    (31)

    L’accordo iniziale tra gli azionisti relativo all’impresa comune prevede che la fornitura di centrifughe a Areva e a Urenco, che essa rientri o no nel piano aziendale e/o di bilancio dell’impresa comune, richieda l’accordo unanime del consiglio di amministrazione di ETC. Dato che le due parti dovrebbero nominare un numero uguale di membri del consiglio di amministrazione, tanto Areva che Urenco sarebbero in grado di impedire all’altra parte di procedere ad un aumento di capacità superiore a quanto previsto dal vigente piano aziendale.

    (32)

    Per sciogliere le riserve della Commissione, le parti si sono impegnate a modificare l’accordo tra gli azionisti, in maniera tale che, qualora venga proposta la stipula da parte dell’impresa comune di un nuovo contratto di fornitura di centrifughe ad una delle parti, la relativa decisione non richieda l’accordo del consiglio di amministrazione ma sia lasciata ai dirigenti, a condizione che: a) le condizioni non siano più favorevoli di quelle previste da altri contratti stipulati con Areva o Urenco; b) i contratti siano subordinati all’autorizzazione del comitato misto e del comitato quadripartito, o all’ottenimento dell’autorizzazione di ogni altro organismo governativo di regolamentazione competente o al soddisfacimento dei requisiti da questo fissati; e c) i previsti costi supplementari dell’investimento non superino [< 20] milioni.

    (33)

    Grazie alla soppressione del diritto di veto sulla fornitura di centrifughe, le parti non potranno porre il veto all’espansione delle capacità dell’altra parte. I dirigenti, che non sono membri del consiglio di amministrazione, eseguiranno gli ordini impartiti dalle imprese madri solo se detti ordini non sono contrari all’interesse economico dell’impresa comune. Inoltre, i revisori indipendenti dell’impresa comune riferiranno periodicamente alla Commissione sul rispetto di questo elemento degli impegni.

    ii)   Barriere al flusso di informazioni e impegni connessi

    (34)

    Per sciogliere le riserve della Commissione sul fatto che la creazione dell’impresa comune possa favorire il coordinamento tra Areva e Urenco a seguito delle maggiori possibilità di scambio di informazioni tramite ETC, le parti si sono impegnate a rafforzare le barriere al flusso di informazioni tra le parti e ETC, da un lato, e tra di esse, dall’altro.

    (35)

    Il meccanismo di barriera si articola in una serie di punti specifici miranti a ridurre il flusso di informazioni tra ETC e le imprese madri e viceversa. Esso prevede che Areva e Urenco non abbiano accesso ad informazioni commerciali sensibili riguardanti il gruppo ETC, che Areva e Urenco, a loro volta, non partecipino alla gestione quotidiana di ETC e che il dirigenti di ETC siano indipendenti dalle parti. Esso fissa anche specifici obblighi per i membri del consiglio di amministrazione di ETC, che non potranno ricoprire incarichi commerciali nel settore dell’arricchimento dell’uranio né per l’una né per l’altra parte. Nessun membro del consiglio di amministrazione di ETC potrà richiedere o ricevere informazioni commerciali sensibili che non siano connesse a questioni riservate al consiglio di amministrazione, né potrà utilizzare o divulgare informazioni commerciali sensibili a qualsiasi altro fine. Inoltre, nessun membro del consiglio di amministrazione potrà partecipare alle trattative su contratti con gli azionisti o con terzi, e le informazioni relative a detti contratti non potranno essere divulgate agli azionisti. Il consiglio di amministrazione di ETC riceverà unicamente le informazioni necessarie per permettere ai suoi membri di adempiere i loro obblighi fiduciari. Inoltre, i revisori indipendenti dall’impresa comune riferiranno periodicamente alla Commissione sul rispetto di questo elemento degli impegni.

    iii)   Monitoraggio da parte dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

    (36)

    Per rafforzare il compito di monitoraggio dell’Agenzia, le parti si sono inoltre impegnate a trasmetterle tutti gli elementi pertinenti contenuti nei contratti relativi all’arricchimento. Tra queste informazioni rientrano quelle sui prezzi e sulle condizioni di pagamento, nonché qualsiasi altra pertinente informazione sui prezzi richiesta dall’Agenzia riguardante i contratti relativi all’arricchimento stipulati con i clienti, indipendentemente dal fatto che questi abbiano sede nell’UE o fuori di essa. Le informazioni permetteranno all’Agenzia di seguire da vicino l’evoluzione dei prezzi dell’uranio arricchito praticati da ciascuna delle parti. Se in futuro le parti dovessero aumentare i prezzi, l’Agenzia, sulla base di dette informazioni, potrà modificare la sua politica di approvvigionamento, aumentando le importazioni di uranio arricchito non europeo per contrastare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi applicati dalle parti. La Commissione ritiene che l’Agenzia sia già autorizzata a monitorare i prezzi dei contratti relativi all’arricchimento e che disponga del potere discrezionale necessario per adeguare la sua politica di approvvigionamento. L’Agenzia ha confermato di essere pronta ad assumere il compito di monitoraggio.

    Valutazione degli impegni proposti dalle parti

    (37)

    Grazie alla soppressione del diritto di veto sulla fornitura di centrifughe, le parti non potranno porre il veto all’espansione delle capacità dell’altra parte. I dirigenti, che non sono membri del consiglio di amministrazione, eseguiranno gli ordini impartiti dalle imprese madri solo se detti ordini non sono contrari all’interesse economico dell’impresa comune. La Commissione ritiene che questo impegno consenta di sciogliere le riserve in merito al possibile coordinamento degli aumenti di capacità sulla base dei diritti del consiglio di amministrazione.

    (38)

    La Commissione ritiene che il miglior meccanismo di barriera attenuerà sensibilmente il flusso di informazioni tra le parti, riducendo in tal modo la trasparenza derivante dalla proprietà comune di ETC.

    (39)

    La trasmissione all’Agenzia dell’approvvigionamento dell’Euratom di informazioni complete sui contratti consentirà all’Agenzia di monitorare il comportamento delle parti sotto il profilo dei prezzi e, se le informazioni sui prezzi dovessero essere considerate non in linea con l’evoluzione generale del mercato dell’arricchimento, di adottare misure correttive, in particolare aumentando le importazioni di uranio arricchito dalla Russia. Secondo la Commissione ciò disciplinerà il comportamento delle parti in materia tariffaria.

    (40)

    Nel complesso, il test di mercato ha evidenziato che, salvo alcune modifiche, gli impegni proposti consentono di sciogliere le riserve della Commissione. Negli impegni modificati il 3 settembre 2004, le parti si sono inoltre impegnate a permettere agli ispettori esterni di ETC di riferire alla Commissione nel quadro della loro verifica annuale sul rispetto degli elementi degli impegni relativi alla modifica dell’accordo tra gli azionisti e alla creazione di barriere al flusso di informazioni.

    (41)

    Il 23 settembre 2004 il comitato consultivo in materia di concentrazioni ha formulato parere favorevole sul progetto di decisione e ne ha approvato l’adozione.

    VIII.   CONCLUSIONE

    (42)

    Per questi motivi, si conclude che gli impegni proposti dalle parti modificano la concentrazione notificata nel senso di sciogliere le serie riserve della Commissione in merito alla compatibilità dell’operazione di concentrazione con il mercato comune. La concentrazione viene pertanto dichiarata compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 57 dello stesso accordo, subordinatamente al rispetto degli impegni.


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica nella GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica nella GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

    (3)  La percentuale di U235 presente nell’HEU supera il 20 %, mentre varia tra il 3 % e il 5 % nell’uranio arricchito utilizzato nei reattori nucleari civili.


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