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Document 32005R0704

Regolamento (CE) n. 704/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Mel de Barroso) (DOP)

GU L 118 del 5.5.2005, p. 14–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 160–163 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/704/oj

5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/14


REGOLAMENTO (CE) N. 704/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Mel de Barroso) (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 9 e l’articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta del Portogallo di modifica di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Mel de Barroso», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(2)

Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d’opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine «Mel de Barroso» è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14).

(3)  GU C 262 del 31.10.2003, pag. 16 («Mel de Barroso»).


ALLEGATO I

PORTOGALLO

«Mel de Barroso»

Modifiche apportate:

Sezione del disciplinare:

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Nome

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Descrizione

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Zona geografica

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Prova d'origine

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Metodo di ottenimento

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Legame

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Etichettatura

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Condizioni nazionali

Modifiche:

Estensione della zona geografica di produzione ai comuni di Chaves e Vila Pouca de Aguiar e alle freguesias (parrocchie) di Jou e Valongo de Milhais, comune di Murça.

Le zone suddette presentano le stesse condizioni pedoclimatiche e in esse si produce un miele con caratteristiche identiche a quello ottenuto nella zona geografica attuale, secondo le stesse norme di produzione e con le stesse garanzie in materia di rintracciabilità.


ALLEGATO II

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

«MEL DE BARROSO»

(N. CE: PT/0229/24.1.1994)

DOP (X) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati, e in particolare i produttori dei prodotti tutelati dalla DOP o dalla IGP in oggetto, sono invitati a consultare la versione completa del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).

1.

    Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Indirizzo:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisbona

Tel.

(351-21) 844 22 00

Fax

(351-21) 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

    Richiedente

2.1.

Nome:

Capolib — Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

2.2.

Indirizzo:

Av. do Eiró

P-5460 Boticas

Tel.

(351-276) 41 81 70

Fax

(351-276) 41 57 34

E-mail:

capolib@mail.telepac.pt

2.3.

Composizione:

Produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.

    Tipo di prodotto Classe 1.4: Altri prodotti di origine animale — Miele

4.

    Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)

4.1.    Nome «Mel de Barroso»

4.2.    Descrizione Miele prodotto dall'ape locale Apis mellifera (sp. iberica) da nettare di fiori in cui predomina il polline delle Ericacee facenti parte della flora mellifera regionale.

4.3.    Zona geografica Delimitata dai confini dei comuni di Boticas, Chaves, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar e dalle freguesias di Jou e Valongo de Milhais del comune di Murça (distretto di Vila Real).

4.4.    Prova d’origine Consacrata dall'uso, segnatamente dai riferimenti fisici, scritti ed orali, dal potenziale di produzione della regione e dall'importanza del miele e dell'ape negli emblemi e nella toponimia della regione.

4.5.    Metodo di ottenimento Il miele può essere estratto esclusivamente in laboratori di estrazione riconosciuti e l'operazione d'estrazione e di decantazione ha luogo obbligatoriamente nella zona di produzione. Trattandosi di un prodotto miscibile, per evitare qualsiasi interruzione nella catena di rintracciabilità e di controllo, il condizionamento del miele di Barroso può essere effettuato unicamente da operatori debitamente autorizzati, all’interno della zona geografica di origine, allo scopo di assicurare la qualità e l'autenticità del prodotto e di garantire il consumatore. La produzione, l'estrazione ed il condizionamento possono aver luogo esclusivamente nella zona geografica delimitata. Il miele di Barroso può essere commercializzato allo stato liquido, cristallizzato o a raggiera (a condizione che le raggiere siano totalmente opercolate e non contengano covate); esso deve essere condizionato in imballaggi di materiale inerte, non nocivo ed idoneo alle derrate alimentari, i cui modelli e la cui etichettatura siano stati preventivamente approvati dall’associazione di produttori.

4.6.    Legame Il miele di Barroso è prodotto nelle zone più elevate di Barroso. È un miele dalle caratteristiche particolari derivanti da un manto vegetale composto prevalentemente da brughiera.

4.7.    Struttura di controllo

Nome:

TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Indirizzo:

Av. 25 de Abril 273, S/L

P-5370 Mirandela

Tel.

(351-278) 26 14 10

Fax

(351-278) 26 14 10

E-mail:

tradicao-qualidade@clix.pt

4.8.    Etichettatura MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida

4.9.    Condizioni nazionali


(1)  Commissione europea — Direzione generale dell'Agricoltura — Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» — B-1049 Bruxelles.


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