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Document 32005R0083

Regolamento (CE) n. 83/2005 del Consiglio, del 18 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 relativo alle importazioni di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, della Repubblica di Corea e di Taiwan

GU L 19 del 21.1.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 333M del 11.12.2008, p. 438–459 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 22/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/83/oj

21.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/1


REGOLAMENTO (CE) N. 83/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 relativo alle importazioni di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, della Repubblica di Corea e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2) (di seguito «regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (di seguito «PET») originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

2.   Presente inchiesta

(2)

Il 22 maggio 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di PET originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan (di seguito «paesi interessati»).

(3)

Il riesame intermedio è stato avviato a seguito di una richiesta presentata nell'aprile 2003 dall'Associazione dei produttori di materie plastiche in Europa (di seguito «richiedente») per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più dell'80 %, della produzione comunitaria totale di PET. La domanda conteneva elementi di prova, a prima vista sufficienti, in merito al persistere delle pratiche di dumping e del pregiudizio e quanto al fatto che le misure in vigore non erano più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio. Gli elementi di prova forniti sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame intermedio complessivo delle misure in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(4)

Il 30 giugno 2004 il richiedente ha ritirato la domanda di riesame intermedio.

(5)

Si è tuttavia ritenuto, considerati gli elementi di prova disponibili e le risultanze preliminari già acquisite nel corso dell'inchiesta, che fosse giustificato proseguire d’ufficio tale inchiesta relativamente alle sole pratiche di dumping. Per quanto riguarda invece tutti gli altri aspetti dell’inchiesta di riesame, si è stabilito che, in seguito al ritiro della domanda, il riesame intermedio dovesse essere chiuso. Tutte le parti interessate sono state informate di tale impostazione seguita per l’inchiesta e nessuna di esse ha presentato osservazioni in proposito.

3.   Altri procedimenti

(6)

Il 22 maggio 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di PET originarie dell’Australia, della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC») e del Pakistan.

(7)

Con il regolamento (CE) n. 306/2004 (5) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PET originarie dell’Australia, della RPC e del Pakistan. Con il regolamento (CE) n. 1467/2004 (6) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di PET originarie dell’Australia e della RPC e ha chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di PET originarie del Pakistan.

4.   Parti interessate dall'inchiesta

(8)

I servizi della Commissione hanno avvisato ufficialmente dell'apertura dell’inchiesta il richiedente, i produttori comunitari indicati nella denuncia, gli altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della Repubblica di Corea e di Taiwan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(9)

I produttori comunitari rappresentati dal richiedente, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori hanno reso note le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta.

(10)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai sette produttori comunitari rappresentati dal richiedente; da altri quattro produttori comunitari; da tre produttori esportatori della Repubblica di Corea, compresa una società attualmente non soggetta a un’aliquota individuale del dazio; da quattro produttori esportatori di Taiwan, compresa una società attualmente non soggetta a un’aliquota individuale del dazio; da due fornitori, due importatori collegati, quattro importatori non collegati e nove utilizzatori non collegati nella Comunità.

(11)

Nell'avviso di apertura era precisato che nel corso della presente inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Si è deciso, tuttavia, di non ricorrere a questo metodo, poiché il numero di produttori esportatori dei paesi interessati che si sono dichiarati disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.

(12)

I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e del conseguente pregiudizio e hanno svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari:

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italia

Brilen SA, Saragozza, Spagna

Catalana di Polimers, Barcellona, Spagna

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Regno Unito

INCA International, Milano, Italia

KoSa, Francoforte sul Meno, Germania

M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italia

Tergal Fibres, Gauchy, Francia

VPI SA, Atene, Grecia

Voridian, Rotterdam, Paesi Bassi

Wellman PET Resins, Arnhem, Paesi Bassi

b)

produttori esportatori/esportatori della Repubblica di Corea:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Seul

SK Chemicals Co. Ltd, Seul

KP Chemical Corp., Seul

c)

produttori esportatori di Taiwan:

Far Eastern Textile Ltd, Taipei

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipei

Hualon Corp., Taipei

d)

importatori collegati:

SK Networks, Seul, Repubblica di Corea

SK Global (Belgium) N.V., Anversa, Belgio

e)

importatori non collegati:

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Germania

Helm AG, Amburgo, Germania

Global Services International, Milano, Italia

SABIC Italia, Milano, Italia

f)

fornitori nella Comunità:

Interquisa SA, Madrid, Spagna

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Regno Unito

g)

utilizzatori nella Comunità:

Danone Waters Group, Parigi, Francia

Acqua Minerale San Benedetto, Scorzè (VE), Italia

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italia

Nestlé Espana SA, Barcellona, Spagna

5.   Periodo dell'inchiesta

(13)

L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2003 (di seguito «PI»).

6.   Prodotto in esame e prodotto simile

6.1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è lo stesso che è stato oggetto dell’inchiesta iniziale, ossia il PET avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, originario della Repubblica di Corea e di Taiwan, attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.

6.2.   Prodotto simile

(15)

Così come era emerso nel corso dell’inchiesta iniziale, si è accertato che il PET prodotto e venduto sui mercati interni della Repubblica di Corea e di Taiwan e quello prodotto ed esportato nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e vengono impiegati per le stesse applicazioni. Si conclude pertanto che tutti i tipi di PET aventi un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g sono simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B.   DUMPING

1.   Metodo generale

(16)

Il metodo generale illustrato di seguito è stato applicato a tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea e di Taiwan ed è lo stesso al quale si è fatto ricorso nell’inchiesta iniziale. Nella presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati figurano, pertanto, solo gli aspetti specifici di quel determinato paese esportatore.

1.1.   Valore normale

(17)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è stabilito innanzitutto, per ciascun produttore esportatore, se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite realizzate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità.

(18)

Sono poi stati individuati i tipi di PET, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne complessive rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(19)

Per ciascuno dei tipi di PET venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di PET sono state considerate sufficientemente rappresentative se il loro volume totale durante il periodo dell'inchiesta corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile di prodotto esportate nella Comunità.

(20)

Si è anche esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di PET effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, e se, inoltre, la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di PET rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative unicamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto.

(21)

Si è accertato che, per tutti i tipi di PET, le vendite remunerative corrispondevano al 10 % o più del volume totale delle vendite.

1.2.   Prezzo all'esportazione

(22)

Ogniqualvolta le vendite all'esportazione del prodotto in esame venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(23)

Per le vendite realizzate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita applicati dall’importatore collegato in questione ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il margine di profitto adeguato è stato calcolato in base alle informazioni fornite da operatori commerciali/importatori non collegati e attivi sul mercato comunitario che hanno collaborato all'inchiesta.

1.3.   Confronto

(24)

Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione è stato effettuato al livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati concessi gli opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

1.4.   Margine di dumping

(25)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, è stato calcolato un margine di dumping per ciascun produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta effettuando un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.

(26)

Per i paesi per i quali si era constatato un elevato livello di collaborazione (superiore all’80 %) e nei quali non vi era motivo di ritenere che vi fossero produttori esportatori che non avevano collaborato all'inchiesta, il margine di dumping residuo è stato fissato al livello di quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure.

(27)

Per i paesi per i quali si è constatato un livello di collaborazione insufficiente, il margine di dumping residuo è stato calcolato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulla base dei dati disponibili.

2.   Repubblica di Corea

(28)

Al questionario della Commissione hanno risposto tre produttori esportatori, uno dei quali non aveva esportato PET nella Comunità durante il PI, e due importatori collegati a uno dei produttori esportatori. Si è appurato che agli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta andava attribuita la totalità delle esportazioni del prodotto in esame dalla Corea durante il PI.

2.1.   Valore normale

(29)

Per tutti i tipi di PET esportati dai produttori esportatori coreani, si è potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(30)

Uno dei produttori esportatori coreani ha effettuato vendite per l'esportazione nella Comunità sia direttamente ad acquirenti indipendenti sia attraverso importatori collegati in Corea e nella Comunità. In quest'ultimo caso, pertanto, il prezzo all'esportazione è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

2.3.   Confronto

(31)

Al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a diversi fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi adeguamenti per le differenze inerenti a: trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito, imballaggio, dazi doganali e spese bancarie.

2.4.   Margine di dumping

(32)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto.

(33)

Dal confronto è emerso un dumping nullo o a livello minimo per quel che riguarda i tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd. 1,2 %

SK Chemicals Co. Ltd. 0,0 %

KP Chemical Corp. 0,1 %

(34)

Due produttori esportatori coreani noti di PET, attualmente soggetti a un’aliquota individuale del dazio, hanno dimostrato di non aver effettuato esportazioni durante il PI. Essi non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che un riesame dei loro margini di dumping fosse giustificato.

(35)

In considerazione dell’elevato livello di collaborazione offerto dalle società coreane (cfr. il considerando 28), il dazio residuo è stato fissato al livello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, seguendo il metodo illustrato al considerando 26. Tale livello è lo stesso che era stato determinato nel corso dell’inchiesta iniziale.

3.   Taiwan

(36)

Al questionario della Commissione hanno risposto quattro produttori esportatori, uno dei quali non aveva esportato PET nella Comunità durante il PI. Si è appurato che gli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano meno del 60 % delle esportazioni del prodotto in esame da Taiwan durante il PI.

3.1.   Valore normale

(37)

Per tutti i tipi di PET esportati dai produttori esportatori taiwanesi, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(38)

I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

3.3.   Confronto

(39)

Al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a diversi fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi adeguamenti per le differenze inerenti a: trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito, imballaggio, dazi doganali e spese bancarie.

3.4.   Margine di dumping

(40)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto.

(41)

Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per due dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Far Eastern Textile Ltd. 0,0 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp. 3,1 %

Hualon Corp. 9,6 %

(42)

Un produttore esportatore, attualmente soggetto a un’aliquota individuale del dazio, ha collaborato al presente procedimento benché non avesse realizzato vendite all'esportazione nella Comunità durante il PI. Si è ritenuto opportuno, sulla base delle informazioni fornite, non modificare l’attuale margine di dumping attribuito a questo produttore esportatore, visto che non aveva fornito alcun elemento che indicasse che un riesame del suo margine di dumping fosse giustificato.

(43)

Vi è un esportatore taiwanese noto di PET, attualmente soggetto a un’aliquota individuale del dazio, che tuttavia non ha collaborato al presente procedimento. Nel caso di questo esportatore si è ritenuto opportuno non applicare, nel presente procedimento, un’aliquota individuale del dazio, in modo da non premiarne la mancanza di collaborazione. Non solo, ma quel che più conta è che non erano disponibili dati che potessero consentire di calcolare un’aliquota individuale del dazio.

(44)

In considerazione di quest’ultimo fatto, come pure della scarsa collaborazione offerta dalle società taiwanesi (cfr. il considerando 36), il margine di dumping residuo è stato calcolato a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, secondo lo stesso ragionamento già illustrato al considerando 27.

(45)

Il margine di dumping residuo, che è stato calcolato in base ai dati disponibili nelle statistiche di Eurostat e a quelli forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

Taiwan 20,1 %

C.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(46)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è inoltre esaminato se il mutamento di circostanze per quel che riguarda il dumping rispetto all’inchiesta iniziale potesse ragionevolmente ritenersi di carattere duraturo.

1.   Repubblica di Corea

(47)

Per quanto riguarda le società che avevano esportato il prodotto in esame durante il PI e che hanno collaborato all’inchiesta, il presente riesame ha dimostrato che i loro margini di dumping si erano mantenuti al livello minimo o erano scesi fino a tale livello. Il motivo principale per cui ciò è avvenuto è che, mentre i valori normali e i prezzi delle vendite sul mercato interno di queste società, se confrontati ai corrispondenti dati dell’inchiesta iniziale, erano aumentati, i prezzi di vendita del prodotto in esame esportato dalle società in questione sul mercato comunitario erano aumentati di una percentuale anche maggiore. Si è accertato, infatti, che i prezzi all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità risultavano, in media, maggiorati del 53 % durante il PI della presente inchiesta rispetto ai prezzi all’esportazione registrati durante il PI dell’inchiesta iniziale. Non è emerso alcun elemento che indicasse che un simile mutamento non fosse di carattere duraturo. Va osservato inoltre che queste società registravano un indice di utilizzo delle capacità molto elevato, superiore all’80 % durante il PI. Non solo, ma le imprese in questione non hanno in programma di aumentare le capacità di cui dispongono, il che limita quindi la portata di qualsiasi futuro mutamento di circostanze. Pertanto, non si ritiene probabile che tale situazione possa cambiare per quanto riguarda il prezzo e il volume delle esportazioni.

(48)

Una società che non aveva realizzato esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ma che lo ha esportato nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta, ha collaborato a quest’ultima. Anche nel caso di questa società si è appurato che il margine di dumping era al livello minimo; quanto al valore normale e ai prezzi sul mercato interno e all’esportazione praticati da questa azienda, si è appurato che rientravano nella stessa forcella di quelli determinati per gli altri due esportatori che hanno collaborato all'inchiesta.

(49)

Per quanto riguarda i due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che non avevano realizzato esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il PI, come si è già spiegato al considerando 34 non sono emersi elementi di prova che giustificassero una modifica dell'aliquota del dazio applicata a queste due società. Occorre inoltre ricordare che i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta iniziale registravano variazioni molto ampie (essendo compresi tra l’1,4 % e il 55,8 %), il che evidenzia le notevoli disparità esistenti tra le società coreane quanto alle pratiche di dumping adottate. Per questi motivi, non è possibile concludere che le risultanze relative ai margini di dumping minimi accertati per i produttori che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI siano rappresentative anche per quegli esportatori che invece non avevano effettuato esportazioni. Per queste ultime società, pertanto, non si hanno elementi di prova che suggeriscano che una revisione dei dazi antidumping attualmente imposti nei loro confronti sia giustificata, né si dispone di dati che consentano di calcolare per esse un margine individuale riveduto. Queste conclusioni sono state comunicate alle parti interessate, nessuna delle quali ha formulato osservazioni in proposito né fornito ulteriori informazioni.

2.   Taiwan

(50)

Tre delle quattro società taiwanesi, attualmente soggette a un’aliquota individuale del dazio, hanno collaborato alla presente inchiesta. L'inchiesta ha accertato che il margine di dumping per la prima delle tre società era sceso fino al livello minimo. Quanto alla seconda società, anche il suo margine di dumping era diminuito, passando dalla percentuale del 7,8 % dell’inchiesta iniziale al 4,6 % della presente inchiesta. In linea con quanto si è constatato per la Repubblica di Corea, il motivo principale per cui ciò è avvenuto è che, mentre i valori normali e i prezzi delle vendite sul mercato interno di queste società, se confrontati ai corrispondenti dati dell’inchiesta iniziale, erano aumentati, i prezzi di vendita del prodotto in esame esportato dalle società in questione sul mercato comunitario erano aumentati di una percentuale anche maggiore. Per Taiwan si è infatti accertato che i prezzi all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità risultavano, in media, maggiorati del 42 % durante il PI della presente inchiesta rispetto ai prezzi all’esportazione registrati durante il PI dell’inchiesta iniziale. Si è anche appurato che l’indice di utilizzo delle capacità di queste società risultava simile a quello riscontrato per le aziende coreane e che anche queste imprese di Taiwan non hanno in programma di aumentare le capacità disponibili.

(51)

La terza società che ha collaborato all'inchiesta, attualmente soggetta a un’aliquota individuale del dazio, ha fornito le prove di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta.

(52)

Ha poi collaborato alla presente inchiesta anche una società di Taiwan che non aveva realizzato esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Il margine di dumping per questa società è del 10,7 %.

(53)

Per quanto riguarda i tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta, non vi è motivo di ritenere che i mutamenti intervenuti tra l’inchiesta iniziale e la presente inchiesta, con particolare riguardo all’aumento dei prezzi all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità, non siano di carattere duraturo. Si ritiene, pertanto, che i margini di dumping attribuiti a queste società, calcolati sulla base dei dati forniti nel quadro della presente inchiesta, siano attendibili.

(54)

Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato, ma che non ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta, non si hanno elementi di prova che suggeriscano che una revisione dei dazi antidumping attualmente imposti nei suoi confronti sia giustificata. Si ritiene quindi opportuno non modificare il margine di dumping attualmente attribuito a questa società. Come già nel caso delle imprese coreane, non si dispone di dati che consentano di calcolare un margine individuale riveduto per questo produttore esportatore. Anche queste conclusioni sono state comunicate alle parti interessate, nessuna delle quali ha formulato osservazioni in proposito né fornito ulteriori informazioni.

D.   MISURE ANTIDUMPING PROPOSTE

(55)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping e al carattere duraturo del mutamento di circostanze intervenuto, le attuali misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan dovrebbero essere modificate affinché riflettano i nuovi margini di dumping accertati.

(56)

Il fatto che i prezzi del PET possono variare a seconda delle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio non dovrebbe comportare l'imposizione di un dazio più elevato. Si è pertanto ritenuto opportuno istituire i dazi riveduti in forma di un importo specifico per tonnellata, ricorrendo allo stesso metodo già utilizzato nel quadro dell’inchiesta iniziale.

(57)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società sono state calcolate in base alle risultanze del presente riesame. Esse rispecchiano, pertanto, la situazione constatata durante il riesame per le società in questione. Tali aliquote del dazio, contrapposte al dazio applicabile a ”tutte le altre società”, sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società che non sia espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(58)

I dazi antidumping proposti per le società che hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI sono i seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Dazio proposto

(EUR/t)

Repubblica di Corea

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd.

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd.

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd.

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

Secondo quanto illustrato nel considerando 44 in merito al margine di dumping residuo riveduto, il dazio antidumping residuo per Taiwan dovrebbe essere innalzato a 143,4 EUR/t.

E.   DISPOSIZIONI FINALI

(60)

Le parti interessate sono state pienamente informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva proporre di modificare il regolamento in vigore. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2604/2000 è sostituita dalla seguente:

«Paese

Dazio antidumping

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

India

181,7

A999

Indonesia

187,7

A999

Malaysia

160,1

A999

Repubblica di Corea

148,3

A999

Taiwan

143,4

A999

Thailandia

83,2

A999»

2.   La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

«Paese

Società

Dazio antidumping

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

India

Pearl Engineering Polymers Limited

130,8

A182

India

Reliance Industries Limited

181,7

A181

India

Elque Polyesters Limited

200,9

A183

India

Futura Polymers Limited

161,2

A184

Indonesia

P.T. Bakrie Kasei Corporation

187,7

A191

Indonesia

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonesia

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malaysia

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaysia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Repubblica di Corea

Daehan Synthetic Fiber Co., Limited

0

A194

Repubblica di Corea

Honam Petrochemical Corporation

101,4

A195

Repubblica di Corea

SK Chemicals Co., Limited

0

A196

Repubblica di Corea

Tongkong Corporation

148,3

A197

Repubblica di Corea

KP Chemical Corporation

0

A577

Taiwan

Far Eastern Textile Limited

0

A188

Taiwan

Tuntex Distinct Corporation

69,5

A198

Taiwan

Shingkong Synthetic Fibers Corporation

24,5

A189

Taiwan

Hualon Corporation

81,9

A578

Thailandia

Thai Shingkong Industry Corporation Limited

83,2

A190

Thailandia

Indo Pet (Thailand) Limited

83,2

A468»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 7).

(3)  GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13.

(4)  GU C 120 del 22.5.2003, pag. 9.

(5)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.

(6)  GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1.


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