Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0031

    Regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

    GU L 8 del 12.1.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 159M del 13.6.2006, p. 10–15 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/31/oj

    12.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 8/1


    REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 31/2005 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2004

    che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto al 1o luglio 2004, la data «1o luglio 2003» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2004».

    Articolo 2

    Con effetto al 1o luglio 2004, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

    1.7.2004

    Scatti

    Gradi

    1

    2

    3

    4

    5

    16

    14 926,62

    15 553,86

    16 207,45

     

     

    15

    13 192,64

    13 747,01

    14 324,68

    14 723,21

    14 926,62

    14

    11 660,09

    12 150,06

    12 660,62

    13 012,86

    13 192,64

    13

    10 305,57

    10 738,63

    11 189,88

    11 501,20

    11 660,09

    12

    9 108,40

    9 491,15

    9 889,98

    10 165,14

    10 305,57

    11

    8 050,31

    8 388,59

    8 741,09

    8 984,28

    9 108,40

    10

    7 115,13

    7 414,12

    7 725,67

    7 940,61

    8 050,31

    9

    6 288,58

    6 552,84

    6 828,20

    7 018,17

    7 115,13

    8

    5 558,06

    5 791,62

    6 034,99

    6 202,89

    6 288,58

    7

    4 912,40

    5 118,82

    5 333,92

    5 482,32

    5 558,06

    6

    4 341,74

    4 524,18

    4 714,29

    4 845,45

    4 912,40

    5

    3 837,37

    3 998,62

    4 166,65

    4 282,57

    4 341,74

    4

    3 391,59

    3 534,11

    3 682,62

    3 785,08

    3 837,37

    3

    2 997,60

    3 123,57

    3 254,82

    3 345,38

    3 391,59

    2

    2 649,38

    2 760,71

    2 876,72

    2 956,75

    2 997,60

    1

    2 341,61

    2 440,01

    2 542,54

    2 613,28

    2 649,38

    Articolo 3

    Con effetto al 1o luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

    Con effetto al 1o gennaio 2005, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

    Con effetto al 1o luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

    Con effetto al 1o maggio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:

    Paese/Sede

    Remunerazione

    1.7.2004

    Trasferimento

    1.1.2005

    Pensione

    1.7.2004

    Pensione

    1.5.2005

    Rep. ceca

    87,1

    74,8

    100,0

    100,0

    Danimarca

    136,7

    131,6

    135,7

    134,7

    Germania

    101,2

    102,0

    101,4

    101,5

    Bonn

    96,2

     

     

     

    Karlsruhe

    95,4

     

     

     

    Münich

    107,3

     

     

     

    Estonia

    79,5

    76,1

    100,0

    100,0

    Grecia

    93,5

    92,5

    100,0

    100,0

    Spagna

    100,6

    95,5

    100,0

    100,0

    Francia

    120,2

    106,9

    117,5

    114,9

    Irlanda

    122,3

    115,6

    121,0

    119,6

    Italia

    109,8

    106,0

    109,0

    108,3

    Varese

    100,6

     

     

     

    Cipro

    90,4

    94,0

    100,0

    100,0

    Lettonia

    77,9

    74,5

    100,0

    100,0

    Lituania

    78,6

    75,2

    100,0

    100,0

    Ungheria

    88,3

    70,8

    100,0

    100,0

    Malta

    89,9

    83,8

    100,0

    100,0

    Paesi Bassi

    110,5

    103,6

    109,1

    107,7

    Austria

    108,0

    108,0

    108,0

    108,0

    Polonia

    72,0

    65,0

    100,0

    100,0

    Portogallo

    91,8

    91,4

    100,0

    100,0

    Slovenia

    84,4

    81,3

    100,0

    100,0

    Slovacchia

    90,9

    79,5

    100,0

    100,0

    Finlandia

    119,4

    114,4

    118,4

    117,4

    Svezia

    117,4

    111,0

    116,1

    114,8

    Regno Unito

    142,7

    116,5

    137,5

    132,2

    Culham

    115,4

     

     

     

    Articolo 4

    Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 804,36 EUR e a 1 072,48 EUR per le famiglie monoparentali.

    Articolo 5

    Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 150,44 EUR.

    Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 328,73 EUR.

    Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 223,05 EUR.

    Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 80,30 EUR.

    Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 445,88 EUR.

    Articolo 6

    Con effetto al 1o gennaio 2005, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

    0 EUR/km per il tratto di distanza tra:

    0 e 200 km;

    0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:

    201 e 1 000 km;

    0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra:

    1 001 e 2 000 km;

    0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:

    2 001 e 3 000 km;

    0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra:

    3 001 e 4 000 km;

    0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra:

    4 001 e 10 000 km;

    0 EUR/km per la distanza superiore a:

    10 000 km.

    Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

    167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

    334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

    Articolo 7

    Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

    34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

    27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

    Articolo 8

    Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    983,69 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

    584,90 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

    Articolo 9

    Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 179,72 EUR, il limite superiore a 2 359,44 EUR e la riduzione forfettaria a 1 072,48 EUR.

    Articolo 10

    Con effetto al 1o luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

    1.7.2004

     

    Classi

    Categorie

    Gruppi

    1

    2

    3

    4

    A

    I

    6 012,49

    6 757,25

    7 502,01

    8 246,77

    II

    4 363,77

    4 788,99

    5 214,21

    5 639,43

    III

    3 667,06

    3 830,41

    3 993,76

    4 157,11

    B

    IV

    3 522,70

    3 867,56

    4 212,42

    4 557,28

    V

    2 767,02

    2 949,42

    3 131,82

    3 314,22

    C

    VI

    2 631,63

    2 786,56

    2 941,49

    3 096,42

    VII

    2 355,40

    2 435,55

    2 515,70

    2 595,85

    D

    VIII

    2 128,92

    2 254,30

    2 379,68

    2 505,06

    IX

    2 050,23

    2 078,79

    2 107,35

    2 135,91

    Articolo 11

    Con effetto al 1o luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

    Gruppi di funzioni

    1.7.2004

    Scatti

    Gradi

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    IV

    18

    5 145,58

    5 252,59

    5 361,82

    5 473,32

    5 587,15

    5 703,33

    5 821,94

    17

    4 547,80

    4 642,37

    4 738,91

    4 837,46

    4 938,06

    5 040,75

    5 145,58

    16

    4 019,46

    4 103,05

    4 188,37

    4 275,48

    4 364,39

    4 455,15

    4 547,80

    15

    3 552,50

    3 626,38

    3 701,79

    3 778,78

    3 857,36

    3 937,57

    4 019,46

    14

    3 139,79

    3 205,09

    3 271,74

    3 339,78

    3 409,23

    3 480,13

    3 552,50

    13

    2 775,03

    2 832,74

    2 891,65

    2 951,78

    3 013,17

    3 075,83

    3 139,79

    III

    12

    3 552,45

    3 626,32

    3 701,73

    3 778,70

    3 857,28

    3 937,49

    4 019,37

    11

    3 139,77

    3 205,06

    3 271,71

    3 339,74

    3 409,19

    3 480,08

    3 552,45

    10

    2 775,03

    2 832,73

    2 891,64

    2 951,77

    3 013,15

    3 075,81

    3 139,77

    9

    2 452,66

    2 503,66

    2 555,72

    2 608,87

    2 663,12

    2 718,50

    2 775,03

    8

    2 167,74

    2 212,82

    2 258,83

    2 305,80

    2 353,75

    2 402,70

    2 452,66

    II

    7

    2 452,60

    2 503,61

    2 555,68

    2 608,84

    2 663,10

    2 718,49

    2 775,03

    6

    2 167,62

    2 212,71

    2 258,73

    2 305,71

    2 353,67

    2 402,62

    2 452,60

    5

    1 915,77

    1 955,61

    1 996,29

    2 037,81

    2 080,19

    2 123,46

    2 167,62

    4

    1 693,17

    1 728,39

    1 764,34

    1 801,03

    1 838,49

    1 876,73

    1 915,77

    I

    3

    2 085,85

    2 129,14

    2 173,33

    2 218,43

    2 264,47

    2 311,47

    2 359,44

    2

    1 843,98

    1 882,25

    1 921,31

    1 961,19

    2 001,89

    2 043,44

    2 085,85

    1

    1 630,16

    1 663,99

    1 698,53

    1 733,78

    1 769,76

    1 806,49

    1 843,98

    Articolo 12

    Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    739,90 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

    438,67 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

    Articolo 13

    Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 884,79 EUR, il limite superiore a 1 769,58 EUR e la riduzione forfettaria a 804,36 EUR.

    Articolo 14

    Con effetto al 1o luglio 2004, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (3) sono fissate a 337,16 EUR, 508,90 EUR, 556,42 EUR e 758,58 EUR.

    Articolo 15

    Con effetto al 1o luglio 2004, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (4) si applica il coefficiente 4,867097.

    Articolo 16

    Con effetto al 1o luglio 2004, la tabella degli importi applicabili di cui all’articolo 8 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

    1.7.2004

    Scatti

    Gradi

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    16

    14 926,62

    15 553,86

    16 207,45

    16 207,45

    16 207,45

    16 207,45

     

     

    15

    13 192,64

    13 747,01

    14 324,68

    14 723,21

    14 926,62

    15 553,86

     

     

    14

    11 660,09

    12 150,06

    12 660,62

    13 012,86

    13 192,64

    13 747,01

    14 324,68

    14 926,62

    13

    10 305,57

    10 738,63

    11 189,88

    11 501,20

    11 660,09

     

     

     

    12

    9 108,40

    9 491,15

    9 889,98

    10 165,14

    10 305,57

    10 738,63

    11 189,88

    11 660,09

    11

    8 050,31

    8 388,59

    8 741,09

    8 984,28

    9 108,40

    9 491,15

    9 889,98

    10 305,57

    10

    7 115,13

    7 414,12

    7 725,67

    7 940,61

    8 050,31

    8 388,59

    8 741,09

    9 108,40

    9

    6 288,58

    6 552,84

    6 828,20

    7 018,17

    7 115,13

     

     

     

    8

    5 558,06

    5 791,62

    6 034,99

    6 202,89

    6 288,58

    6 552,84

    6 828,20

    7 115,13

    7

    4 912,40

    5 118,82

    5 333,92

    5 482,32

    5 558,06

    5 791,62

    6 034,99

    6 288,58

    6

    4 341,74

    4 524,18

    4 714,29

    4 845,45

    4 912,40

    5 118,82

    5 333,92

    5 558,06

    5

    3 837,37

    3 998,62

    4 166,65

    4 282,57

    4 341,74

    4 524,18

    4 714,29

    4 912,40

    4

    3 391,59

    3 534,11

    3 682,62

    3 785,08

    3 837,37

    3 998,62

    4 166,65

    4 341,74

    3

    2 997,60

    3 123,57

    3 254,82

    3 345,38

    3 391,59

    3 534,11

    3 682,62

    3 837,37

    2

    2 649,38

    2 760,71

    2 876,72

    2 956,75

    2 997,60

    3 123,57

    3 254,82

    3 391,59

    1

    2 341,61

    2 440,01

    2 542,54

    2 613,28

    2 649,38

     

     

     

    Articolo 17

    Con effetto al 1o luglio 2004, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

     

    1.7.2004-31.12.2004: 262,79

     

    1.1.2005-31.12.2005: 275,97

     

    1.1.2006-31.12.2006: 289,16

     

    1.1.2007-31.12.2007: 302,35

     

    1.1.2008-31.12.2008: 315,53.

    Articolo 18

    Con effetto al 1o luglio 2004, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

     

    1.7.2004-31.8.2005: 16,06

     

    1.9.2005-31.8.2006: 32,12

     

    1.9.2006-31.8.2007: 48,17

     

    1.9.2007-31.8.2008: 64,24.

    Articolo 19

    Con effetto al 1o luglio 2004, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, è fissato a:

    116,32 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

    178,34 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

    Articolo 20

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. VAN GEEL


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

    (4)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).


    Top