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Document 32005L0047

    Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

    GU L 195 del 27.7.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 164M del 16.6.2006, p. 317–319 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/47/oj

    27.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 195/15


    DIRETTIVA 2005/47/CE DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2005

    concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e mira a garantire il pieno rispetto dell’articolo 31 di tale Carta, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a ferie annuali retribuite.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato, le parti sociali possono richiedere congiuntamente che gli accordi conclusi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

    (3)

    Il Consiglio ha adottato la direttiva 93/104/CE, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1). I trasporti ferroviari sono tra i settori di attività esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2000/34/CE (2), che modifica la direttiva 93/104/CE, al fine di coprire settori di attività precedentemente esclusi.

    (4)

    Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, che codifica e abroga la direttiva 93/104/CE (3).

    (5)

    La direttiva 2003/88/CE prevede deroghe a quanto stabilito nei suoi articoli 3, 4, 5, 8 e 16, riguardo al personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari per il servizio prestato a bordo dei treni.

    (6)

    La Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, del trattato.

    (7)

    Il 27 gennaio 2004, le suddette organizzazioni hanno concluso un accordo relativo a taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera (di seguito «accordo»).

    (8)

    L’accordo comprende una richiesta congiunta che invita la Commissione ad attuare l’accordo tramite decisione del Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato.

    (9)

    La direttiva 2003/88/CE si applica ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera, fatte salve le disposizioni più specifiche contenute nella presente direttiva e nell’accordo.

    (10)

    Ai sensi dell’articolo 249 del trattato, l’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo è una direttiva.

    (11)

    Poiché, nella prospettiva del mercato interno del settore dei trasporti ferroviari e della concorrenza che lo caratterizzano, gli obiettivi della presente direttiva, cioè la tutela della salute e della sicurezza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (12)

    L’evoluzione del settore ferroviario europeo implica un attento controllo del ruolo delle parti interessate attuali e di quelle nuove, per garantire uno sviluppo armonioso nell’insieme della Comunità. Il dialogo sociale europeo in questo settore dovrebbe poter riflettere questa evoluzione e tenerne conto per quanto possibile.

    (13)

    La presente direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di definire i termini dell’accordo non specificamente definiti dall’accordo stesso in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, come è il caso per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini analoghi, a condizione che le definizioni utilizzate siano compatibili con l’accordo.

    (14)

    La Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 intitolata «Adeguare e promuovere il dialogo sociale a livello comunitario», tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ogni clausola dell’accordo; le parti firmatarie hanno una sufficiente rappresentatività per i lavoratori mobili del settore ferroviario addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

    (15)

    La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 2, del trattato che prevede che le direttive in materia sociale devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

    (16)

    La presente direttiva e l’accordo fissano norme minime; gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.

    (17)

    La Commissione ha informato il Parlamento europeo, il Comitato economico sociale europeo e il Comitato delle regioni, trasmettendo loro la proposta di direttiva per l’attuazione dell’accordo.

    (18)

    Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull’accordo delle parti sociali in data 26 maggio 2005.

    (19)

    L’attuazione dell’accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del trattato.

    (20)

    Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), si incoraggiano gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Scopo della presente direttiva è quello di attuare l’accordo concluso il 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera.

    Il testo dell’accordo è allegato alla presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva.

    2.   In nessun caso l’attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d’applicazione. La sua attuazione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o della direzione e dei lavoratori, tenuto conto di eventuali cambiamenti della situazione, di emanare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell’adozione della presente direttiva, purché i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati.

    Articolo 3

    Fatte salve le disposizioni dell’accordo sul seguito e la valutazione dell’accordo da parte delle parti firmatarie, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello comunitario, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della presente direttiva nel contesto dell’evoluzione del settore ferroviario entro il 27 luglio 2011.

    Articolo 4

    Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali emanate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro il 27 luglio 2008 e comunicano tempestivamente ogni successiva modifica.

    Articolo 5

    Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008 o si accertano che le parti sociali abbiano adottato le disposizioni necessarie per mezzo di accordi entro questa data. Essi comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni.

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per poter garantire in ogni momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 6

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. BECKETT


    (1)  GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/34/CE.

    (2)  GU L 195 dell’1.8.2000, pag. 41.

    (3)  GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

    (4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


    ACCORDO

    su taluni aspetti delle condizioni di lavoro del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera concluso dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dalla Comunità delle ferrovie europee (CER)

    CONSIDERANDO:

    lo sviluppo del trasporto ferroviario che esige l’ammodernamento del sistema e lo sviluppo del traffico transeuropeo e quindi dei servizi di interoperabilità,

    la necessità di sviluppare un traffico transfrontaliero sicuro e di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera,

    l’importanza di evitare una concorrenza basata esclusivamente sulle differenze delle condizioni di lavoro,

    l’importanza di sviluppare i trasporti ferroviari all’interno dell’Unione europea,

    l’idea che questi obiettivi saranno raggiunti creando regole comuni relative alle condizioni minime di lavoro standard del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera,

    la convinzione che il numero delle persone interessate aumenterà negli anni a venire,

    il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 138 e 139, paragrafo 2,

    la direttiva 93/104/CE (modificata dalla direttiva 2000/34/CE) e in particolare gli articoli 14 e 17,

    la convenzione sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (Roma, 19 giugno 1980),

    il fatto che l’articolo 139, paragrafo 2, del trattato dispone che gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione,

    il fatto che il presente documento rappresenta la richiesta congiunta delle parti firmatarie.

    LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Clausola 1

    Campo d’applicazione

    Il presente accordo si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

    Per il traffico di passeggeri transfrontaliero locale e regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 chilometri al di là della frontiera, nonché per il traffico tra stazioni di frontiera ufficiali la cui lista figura in allegato, l’applicazione del presente accordo è facoltativa.

    Il presente accordo è altresì facoltativo per i treni sugli assi transfrontalieri che iniziano e finiscono sull’infrastruttura dello stesso Stato membro e utilizzano l’infrastruttura di un altro Stato membro senza effettuare fermate (operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di trasporto nazionale).

    Per quanto riguarda i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera, la direttiva 93/104/CE non si applicherà agli aspetti per i quali il presente accordo prevede disposizioni più specifiche.

    Clausola 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo, si intende per:

    1)

    «servizi di interoperabilità transfrontaliera»: i servizi transfrontalieri per i quali le imprese ferroviarie necessitano di almeno due certificati di sicurezza, come disposto dalla direttiva 2001/14/CE;

    2)

    «lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera»: ogni lavoratore membro dell’equipaggio di un treno, addetto a servizi di interoperabilità transfrontaliera per più di un’ora sulla base di una prestazione giornaliera;

    3)

    «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

    4)

    «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

    5)

    «periodo notturno»: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, come definito dalla legislazione nazionale, e che comprenda in ogni caso l’intervallo fra le ore 24 e le ore 5;

    6)

    «prestazione notturna»: qualsiasi prestazione di almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno;

    7)

    «riposo fuori residenza»: riposo giornaliero che non può essere effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile;

    8)

    «macchinista»: il lavoratore incaricato di guidare una macchina di trazione;

    9)

    «tempo di guida»: la durata di un’attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, escluso il tempo previsto per la messa in servizio e per la messa fuori servizio della macchina, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina di trazione.

    Clausola 3

    Riposo giornaliero in residenza

    Il riposo giornaliero in residenza ha una durata minima di 12 ore consecutive nel corso di un periodo di 24 ore.

    Può essere ridotto a un minimo di 9 ore consecutive una volta ogni 7 giorni. In tal caso, le ore corrispondenti alla differenza tra il riposo ridotto e le 12 ore saranno aggiunte al successivo riposo giornaliero in residenza.

    Un riposo giornaliero ridotto in modo significativo non potrà essere fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.

    Clausola 4

    Riposo giornaliero fuori residenza

    Il riposo giornaliero fuori residenza ha una durata minima di 8 ore consecutive nel corso di un periodo di 24 ore.

    Un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza (1).

    Si raccomanda di provvedere a che il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.

    Clausola 5

    Pause

    a)   Macchinisti

    Se la durata dell’orario di lavoro di un macchinista è superiore a 8 ore, sarà assicurata una pausa di almeno 45 minuti nel corso della giornata lavorativa;

    oppure

    qualora l’orario di lavoro sia compreso tra 6 e 8 ore, tale pausa sarà di almeno 30 minuti e sarà assicurata nel corso della giornata lavorativa.

    La collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l’effettivo recupero da parte del lavoratore.

    Le pause possono essere adattate nel corso della giornata lavorativa in caso di ritardo dei treni.

    Una parte della pausa dovrà situarsi tra la 3a e la 6a ora di lavoro.

    La clausola 5 a) non si applica nel caso in cui sia presente un secondo macchinista. In tal caso, le condizioni sono fissate a livello nazionale.

    b)   Personale di accompagnamento

    Per il personale di accompagnamento, sarà assicurata una pausa di 30 minuti se l’orario di lavoro è superiore a 6 ore.

    Clausola 6

    Riposo settimanale

    Il lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera ha diritto, per ogni periodo di 7 giorni, ad un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore, alle quali si aggiungono le 12 ore di riposo giornaliero di cui alla clausola 3.

    Ogni anno il lavoratore mobile dispone di 104 periodi di riposo di 24 ore, nei quali sono inclusi i periodi di 24 ore dei 52 riposi settimanali

    comprendenti:

    12 periodi di riposo doppi (di 48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore) che includono il sabato e la domenica,

    e

    12 periodi di riposo doppi (di 48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore) senza garanzia di inclusione di un sabato o di una domenica.

    Clausola 7

    Tempo di guida

    La durata del tempo di guida, come definito nella clausola 2, non può essere superiore a 9 ore per una prestazione diurna e a 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri.

    La durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.

    Clausola 8

    Controllo

    Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni del presente accordo, deve essere custodita una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile. Devono essere disponibili informazioni relative alle ore effettive di lavoro. La scheda di servizio sarà conservata dall’impresa per almeno 1 anno.

    Clausola 9

    Clausola di non regressione

    L’applicazione del presente accordo non costituisce in alcun caso un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera.

    Clausola 10

    Seguito dato all’accordo

    I firmatari del presente accordo seguiranno la sua attuazione e applicazione nel quadro del Comitato di dialogo settoriale «ferrovie» istituito in base alla decisione 98/500/CE della Commissione.

    Clausola 11

    Valutazione

    Le parti valutano le disposizioni del presente accordo due anni dopo la firma, alla luce delle prime esperienze di sviluppo del trasporto interoperabile transfrontaliero.

    Clausola 12

    Revisione

    Le parti riesamineranno le disposizioni di cui sopra due anni dopo la fine del periodo di attuazione fissato dalla decisione del Consiglio relativa all’accordo.

    Bruxelles, 27 gennaio 2004.

    Per il CER

    Giancarlo CIMOLI

    Presidente

    Johannes LUDEWIG

    Direttore esecutivo

    Francesco FORLENZA

    Presidente del gruppo dei direttori delle risorse umane

    Jean-Paul PREUMONT

    Consigliere per gli affari sociali

    Per l’ETF

    Norbert HANSEN

    Presidente della sezione Ferrovie

    Jean-Louis BRASSEUR

    Vicepresidente della sezione Ferrovie

    Doro ZINKE

    Segretaria generale

    Sabine TRIER

    Segretaria politica


    (1)  Le parti convengono che negoziati su un secondo riposo fuori residenza consecutivo e per la compensazione del riposo fuori residenza possono aver luogo tra le parti sociali a livello dell’impresa ferroviaria o a livello nazionale, se più adeguato. A livello europeo, la questione del numero di riposi consecutivi fuori residenza e della compensazione dei riposi fuori residenza sarà rinegoziata due anni dopo la firma del presente accordo.

    ALLEGATO

    Elenco delle stazioni di frontiera ufficiali situate oltre il limite dei 15 km per le quali l’accordo è facoltativo

     

    RZEPIN (PL)

     

    TUPLICE (PL)

     

    ZEBRZYDOWICE (PL)

     

    DOMODOSSOLA (IT)


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