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Document 32005D0802

2005/802/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2005, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa

GU L 302 del 19.11.2005, p. 79–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 579–580 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/04/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/802/oj

19.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/79


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa

(2005/802/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con regolamento (CEE) n. 3068/92 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l'altro, della Russia («le misure in vigore»).

(2)

Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure in vigore onde stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri avvenuto il 1o maggio 2004 («allargamento»).

(3)

Il risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure in vigore onde evitare che avessero, subito dopo l'allargamento, un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori e sugli utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri («UE10»).

(4)

Con il regolamento (CE) n. 1002/2004 del maggio 2004 (4), la Commissione ha accettato a tal fine gli impegni offerti, tra l'altro, da due produttori esportatori russi, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali, relativamente alle loro esportazioni nell’UE10. Inoltre, al fine di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dal dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 3068/92, si è modificato detto regolamento mediante il regolamento (CE) n. 992/2004 (5).

(5)

Nel giugno 2005, a norma del regolamento (CE) n. 858/2005 (6), la Commissione ha accettato nuovi impegni riguardanti le esportazioni di queste società russe nell’UE10 per un ulteriore periodo che scadrà il 13 aprile 2006.

(6)

Nel gennaio 2004, inoltre, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali («i richiedenti») hanno presentato richieste separate di riesami intermedi parziali individuali delle misure in vigore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di riesami intermedi parziali, la Commissione ha pubblicato i relativi avvisi di apertura e ha avviato un'inchiesta (7).

(8)

In base ai risultati dei due riesami intermedi parziali, il Consiglio ha modificato con regolamento (CE) n. 1891/2005 le aliquote del dazio antidumping istituito nei confronti dei richiedenti.

II.   IMPEGNI

(9)

Come si è già detto, la Commissione ha accettato gli impegni offerti dai richiedenti per le loro esportazioni nell’UE10. Va sottolineato al riguardo che gli impegni di cui al regolamento (CE) n. 992/2004 costituivano una misura transitoria volta a portare i prezzi d’acquisto del cloruro di potassio nell’UE10 al livello dei prezzi prevalenti nella Comunità nella sua composizione precedente all’allargamento («UE15»). Gli impegni relativi all’UE10, inoltre, non equivalevano direttamente a un dazio antidumping, poiché i prezzi minimi all'importazione («MIP») erano stati fissati, in via eccezionale, a livelli inferiori alla norma (cioè a livelli insufficienti per eliminare completamente l'effetto pregiudizievole del dumping).

(10)

Nell’ambito dei riesami intermedi parziali, tuttavia, i richiedenti si sono offerti, oltre agli impegni già in vigore per le loro esportazioni nell’UE10, di vendere il prodotto in esame agli acquirenti nell’UE15 a prezzi equivalenti o superiori a quelli necessari per eliminare completamente l'effetto pregiudizievole del dumping.

(11)

Gli impegni offerti per le vendite nell'UE10 scadranno il 13 aprile 2006. Fino a questa data, gli impegni per le vendite nell'UE10 si applicheranno in parallelo a quelli offerti per le esportazioni nell’UE15.

(12)

Una volta scaduti gli impegni per l’UE10 (aprile 2006), i MIP più elevati stabiliti negli impegni offerti nell'ambito dei riesami intermedi parziali per le vendite nell'UE15 si applicheranno anche alle vendite nell'UE10. Gli stessi MIP, fissati a livelli non pregiudizievoli, si applicheranno quindi a tutte le esportazioni dei richiedenti nell'intero mercato comunitario, in modo da conseguire l’obiettivo delle misure transitorie ed eccezionali applicabili alle esportazioni nell'UE10 nel periodo successivo all’allargamento.

(13)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità, affinché la Commissione possa controllare efficacemente gli impegni. Inoltre, data la struttura delle vendite di tali società, la Commissione reputa limitato il rischio di elusione degli impegni.

(14)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell'impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1891/2005 del Consiglio. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o non vi sia corrispondenza tra di essa e il prodotto presentato in dogana, viene riscosso il dazio antidumping corrispondente.

(15)

Si segnala inoltre ai produttori esportatori che, qualora si riscontrasse che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni o che gli impegni non vengono rispettati, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società in questione sostituendolo con un dazio antidumping definitivo.

(16)

Considerati tutti i fattori di cui sopra, gli impegni offerti dai richiedenti nell’ambito dei riesami intermedi parziali sono accettabili,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori e dalle società menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia.

Paese

Fabbricante

Codice addizionale TARIC

Federazione russa

Prodotto dalla JSC Silvinit di Solikamsk (Russia) e venduto dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A695

Federazione russa

Prodotto e venduto dalla JSC Uralkali di Berezniki, Russia, o prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki, Russia, e venduto dalla Uralkali Trading SA, Ginevra, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A520

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2005 (cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(4)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).

(5)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

(6)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 11.

(7)  GU C 93 del 17.4.2004, pagg. 2 e 3.


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