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Document 32005D0730

    2005/730/CE: Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

    GU L 274 del 20.10.2005, p. 91–92 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2008; abrogato da 32008D0561 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/730/oj

    20.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 274/91


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 20 settembre 2005

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

    (2005/730/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    viste le osservazioni presentate dal Portogallo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato al Consiglio un siffatto parere sul Portogallo il 20 luglio 2005. La Commissione, tenuto conto della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, del trattato, ha concluso che in Portogallo esiste un disavanzo eccessivo. Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della relazione del Consiglio Ecofin al Consiglio europeo intitolata «Migliorare l’attuazione del patto di stabilità e crescita», approvata dal Consiglio europeo il 22 marzo 2005.

    (5)

    L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso del Portogallo, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.

    (6)

    Dall’aggiornamento del programma di stabilità del Portogallo del mese di giugno 2005 risulta una previsione di disavanzo delle amministrazioni pubbliche per il 2005 pari al 6,2 % del PIL. Questa percentuale è superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, non vicina allo stesso. Il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo portoghese non è stato determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo delle autorità portoghesi né da una grave recessione economica. Mentre dal 2000 il tasso di crescita del PIL continua a ridursi drasticamente, nel 2004 l’economia ha di nuovo registrato una crescita positiva e, stando alle previsioni di primavera 2005 della Commissione e al programma aggiornato di stabilità del Portogallo del mese di giugno 2005, dovrebbe registrare una graduale, seppur moderata, tendenza al rialzo anche per i prossimi anni. Inoltre, sebbene il differenziale negativo tra prodotto reale e potenziale sia consistente e non si preveda una riduzione significativa nei prossimi anni, il deterioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche è sproporzionato rispetto alla recente crescita del divario tra prodotto effettivo e potenziale. Ne consegue che il superamento del valore di riferimento non può essere ricondotto ad una grave recessione economica. Secondo le previsioni di primavera 2005 della Commissione, il rapporto disavanzo/PIL è destinato a superare in ampia misura il suo valore di riferimento stabilito dal trattato anche nel 2006, quando la ripresa dell’economia dovrebbe a poco a poco produrre i suoi effetti. Di fatto, in base al programma aggiornato di stabilità del Portogallo del mese di giugno 2005, il disavanzo pubblico dovrebbe ridursi nei prossimi anni, pur restando comunque superiore al valore di riferimento fino al 2007.

    (7)

    Ciò significa che il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del disavanzo non è pertanto soddisfatto.

    (8)

    Il rapporto debito/PIL ha superato nel 2003 il valore di riferimento del 60 % stabilito dal trattato, per salire al 61,9 % nel 2004, pari ad un incremento di circa 8,5 punti percentuali del PIL dal 2000. L’aumento del rapporto debito/PIL è riconducibile ad un avanzo primario molto basso, alla presenza di un consistente aggiustamento stock-flussi che aumenta il debito e inoltre all’esigua crescita del PIL nominale. Inoltre, le cifre relative al debito previste per il triennio 2005-2007, inserite nel programma di stabilità aggiornato del mese di giugno 2005 e ampiamente conformi alle proiezioni relative al debito riportate nelle previsioni di primavera 2005 della Commissione, fanno supporre un ulteriore netto aumento del rapporto debito/PIL fino a raggiungere un livello massimo di poco inferiore al 68 % nel 2007. Ciò è in conflitto con il requisito del trattato in base al quale, in caso di superamento del 60 % del valore di riferimento del PIL, il rapporto debito/PIL deve ridursi in misura sufficiente e avvicinarsi al valore di riferimento con ritmo adeguato. Il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del debito non è pertanto soddisfatto.

    (9)

    Conformemente alla relazione dell’Ecofin al Consiglio europeo dal titolo «Migliorare l’attuazione del patto di stabilità e crescita», la presa in considerazione di altri fattori significativi nella decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato «deve essere pienamente subordinata al principio informatore secondo cui, prima di tenere conto di altri fattori significativi, il superamento del valore di riferimento è temporaneo e il disavanzo resta vicino al valore di riferimento». Tale condizione non è soddisfatta nel caso del Portogallo. Pertanto, ai fini della decisione del Consiglio di cui all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, nel caso del Portogallo non vengono presi in considerazione gli altri fattori significativi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Portogallo esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. BECKETT


    (1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


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