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Document 32005D0691

2005/691/CE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 2004, sull’aiuto di Stato n. C 44/03 (ex NN 158/01) cui l’Austria intende dare esecuzione a favore di Bank Burgenland AG [notificata con il numero C(2004) 1625] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 263 del 8.10.2005, p. 8–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/691/oj

8.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

sull’aiuto di Stato n. C 44/03 (ex NN 158/01) cui l’Austria intende dare esecuzione a favore di Bank Burgenland AG

[notificata con il numero C(2004) 1625]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/691/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 18 giugno 2002, seguita dalle comunicazioni del 3 luglio 2002 e del 9 settembre 2002, contenenti ulteriori informazioni, l'Austria ha notificato gli accordi di garanzia conclusi dal Land Burgenland e ha trasmesso alla Commissione il piano di ristrutturazione di Bank Burgenland AG.

(2)

Con lettera del 26 giugno 2003 la Commissione ha comunicato all’Austria la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, riguardo alle misure di aiuto in oggetto.

(3)

Dopo la concessione della proroga dei termini richiesta dall'Austria, il 17 settembre 2003 le autorità austriache hanno trasmesso le proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento, nonché ulteriori documenti e informazioni.

(4)

Contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) della decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha invitato i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni. Nessuna osservazione è pervenuta da parte dei terzi interessati.

(5)

Con lettera del 19 dicembre 2003 le autorità austriache hanno comunicato la loro intenzione di modificare, nel quadro del processo di privatizzazione di Bank Burgenland AG, le misure di aiuto notificate.

(6)

Con lettera del 21 gennaio 2004 la Commissione ha comunicato all’Austria la decisione di estendere il procedimento formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE alle previste modifiche delle misure di aiuto alla ristrutturazione a favore di Bank Burgenland AG.

(7)

Il 27 febbraio 2004 l'Austria ha trasmesso le proprie osservazioni.

(8)

Contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) della decisione relativa all'estensione del procedimento, la Commissione ha invitato i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni. Nessuna osservazione è pervenuta da parte dei terzi interessati.

II.   CONTESTO

(9)

BB è una banca regionale di credito ipotecario (Landes-Hypothekenbank) con sede a Eisenstadt, le cui attività si limitano prevalentemente al territorio del Land Burgenland. L'azionista di maggioranza di BB è il Land Burgenland, che detiene una quota del 97,897 % del capitale sociale. La restante quota del 2,103 % è costituita da flottante. Nel 2000 BB presentava un totale di bilancio di 2,7 miliardi di EUR (5) e si collocava pertanto al trentatreesimo posto nella graduatoria delle banche austriache.

(10)

Prima dei due accordi di garanzia del giugno e del dicembre 2000, il Land Burgenland deteneva il 50,63 % del capitale sociale di BB. Altri azionisti importanti erano la Bank Austria, con una quota del 40,34 % e la Bausparkasse Wüstenrot con il 7 %. La restante quota del 2,03 % era costituita da flottante. Dopo l'acquisizione delle azioni detenute da Bank Austria (accordo di garanzia del 23 ottobre 2000), il Land Burgenland ha concluso con la Bausparkasse Wüstenrot AG un contratto di opzione per l'acquisizione di tutte le azioni da questa detenute, che doveva essere il primo passo verso la privatizzazione di BB.

(11)

In quanto banca regionale di credito ipotecario, BB ha il compito di favorire la circolazione monetaria e l'attività creditizia nel relativo Land. La sua principale attività consiste nella concessione di crediti ipotecari e nell'emissione di obbligazioni ipotecarie e di obbligazioni comunali. La banca offre inoltre la quasi totalità degli altri prodotti e servizi bancari. Nel 2000 la quota di BB sul totale del mercato dei depositi bancari nel Burgenland era pari al 30 %, la sua quota del mercato del credito rappresentava il 39 %.

(12)

Conformemente all'articolo 4 della legge che disciplina l'attività della banca regionale di credito ipotecario [Landes-Hypothekenbank Burgenland-Gesetz, LGBl (bollettino ufficiale) n. 58/1991, nella versione pubblicata in LGBl. n. 63/1998], il Land Burgenland risponde in qualità di garante, ai sensi dell'articolo 1356 ABGB (codice civile austriaco), in caso di insolvenza di BB per tutte le obbligazioni della banca. La responsabilità sussidiaria del Land Burgenland a favore di BB e dei suoi predecessori legali sussiste, a condizioni sostanzialmente invariate, dal 1928. Le vigenti disposizioni legislative che disciplinano la responsabilità del garante sono entrate in vigore il 29 giugno 1991; a partire da tale modifica legislativa il Land Burgenland riceve una commissione per la concessione della garanzia legale.

(13)

Nel corso della revisione dei conti annuali di BB per l'esercizio 1999 era stata scoperta una frode per un importo di circa 189 milioni di EUR connessa con la gestione del credito dell'impresa HOWE Bau AG, dichiarata in stato di insolvenza: la certificazione dei conti annuali presentati da HOWE Bau AG era stata falsificata. Nello stesso contesto era altresì emerso che l’effettivo valore delle obbligazioni fondiarie emesse a garanzia dei crediti era di gran lunga insufficiente per coprire i relativi crediti. Era pertanto necessario procedere ad una rettifica di valore di 171 milioni di EUR, un importo superiore al capitale proprio della banca, pari a 80 milioni di EUR, che avrebbe dunque determinato l'immediata insolvibilità di BB. Inoltre, ai sensi dell'articolo 83 del BWG (codice bancario austriaco), BB avrebbe dovuto chiedere l'amministrazione controllata, il regime speciale previsto dal diritto fallimentare per gli enti creditizi, che, a parere dell'Austria, sarebbe equivalso al fallimento di BB. Ciò avrebbe inoltre comportato l'applicazione della responsabilità sussidiaria del Land Burgenland. Secondo il parere di Kpmg Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. del 17 giugno 2000, l'importo che il Land Burgenland avrebbe dovuto coprire in caso di insolvenza di BB sarebbe ammontato a 247 milioni di EUR.

(14)

Per evitare che ciò si verificasse, il 20 giugno 2000 il Land Burgenland ha concluso un accordo di garanzia per un importo di 171 milioni di EUR, coprendo così i crediti inesigibili di BB che avrebbero comportato un indebitamento eccessivo in bilancio.

(15)

A seguito della frode connessa con i crediti di HOWE venne deciso di commissionare un controllo approfondito dei conti debitori, volto a verificare se le carenze del sistema individuate nel contesto del caso HOWE potessero avere effetti anche su altri crediti. Nell'autunno 2000 è emerso dal predetto controllo l'esigenza di un'ulteriore rettifica di valore per un importo di 189 milioni di EUR, per cui la banca si è trovata di nuovo nella situazione in cui la rettifica richiesta avrebbe superato il capitale proprio; solo l'intervento del Land ha impedito l'avvio della procedura di amministrazione controllata. Per evitare ulteriori danni diretti a suo carico in quanto azionista e garante, il Land Burgenland ha concluso un accordo quadro con Bank Austria e con BB in base al quale Bank Austria AG rinunciava al rimborso dei crediti vantati nei confronti di BB.

III.   DESCRIZIONE DELL'AIUTO

(16)

Le garanzie accordate nel 2000 dal Land Burgenland a favore di BB erano le seguenti:

(17)

Il Land Burgenland ha concesso a Bank Burgenland una garanzia per un importo di 171 milioni di EUR maggiorato di un interesse del 5 % annuo sull'importo della garanzia a copertura dei crediti accertati nel quadro del caso HOWE. L'accordo di garanzia prevede che gli utili di BB debbano servire a coprire l'importo della garanzia, che pertanto si riduce di un importo pari all'utile annuo di BB, sempre che questo non debba essere utilizzato per la distribuzione di dividendi privilegiati, ivi compresi eventuali arretrati relativi agli anni precedenti. BB potrà fare ricorso alla garanzia solo dopo la chiusura del bilancio dell'esercizio 2010.

(18)

Per far fronte all'esigenza di un'ulteriore rettifica di valore per un importo di 189 milioni di EUR emersa nel corso di un controllo approfondito dei conti debitori, è stato concluso con Bank Austria Creditanstalt AG, principale creditore di BB, l'accordo quadro del 23 ottobre 2000.

(19)

La Bank Austria Creditanstalt AG ha rinunciato ai crediti per un importo di 189 milioni di EUR vantati nei confronti di BB.

(20)

La rinuncia al rimborso dei crediti ha come contropartita un accordo produttivo di interessi sugli utili futuri di BB e prevede una riduzione dell'importo complessivo della rinuncia di Bank Austria, maggiorato degli interessi, in sette annualità, a partire dal 30 giugno 2004. A partire da tale data, il 30 giugno di ogni anno e fino al 30 giugno 2010, BB deve ridurre l'importo della rinuncia al credito, maggiorato degli interessi capitalizzati fino a detta data, in sette annualità di pari importo maggiorate dell'interesse annuo (Euribor più 5 punti base). L'accordo sugli utili futuri viene onorato con l'utile annuo di BB, al netto degli accantonamenti per le riserve e degli eventuali dividendi da versare agli azionisti privilegiati a titolo dell'esercizio precedente.

(21)

Nell'eventualità in cui BB non riesca a onorare l'accordo sugli utili futuri, con un accordo supplementare del 1o dicembre 2000, il Land Burgenland ha accordato una garanzia irrevocabile a favore di Bank Austria AG, valida per tutti gli anni dal 2004 al 2010, in base al quale il Land Burgenland si impegna a coprire ogni eventuale differenza fra l'annualità dovuta e l'importo versato da BB a Bank Austria AG. In base all'accordo, tanto BB quanto il Land Burgenland sono liberi di onorare l'accordo sugli utili futuri nei confronti di Bank Austria AG anche prima dei termini stabiliti.

(22)

Banca Austria AG vende la sua quota del 34,13 % di azioni BB al Land Burgenland al prezzo unitario di 0,07 EUR.

(23)

Nella decisione di avviare il procedimento formale d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che le misure da esaminare costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, essendo state concesse mediante risorse statali e potendo, in quanto migliorano la situazione finanziaria dell'impresa, avere effetti sulla situazione economica dei concorrenti di altri Stati membri (6) e potendo, in tal modo, falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

(24)

A seguito dell'esame preliminare, la Commissione aveva concluso che occorreva valutare gli aiuti sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7) (di seguito «gli orientamenti») e che al caso di specie non fossero applicabili né altre disposizioni del trattato CE in materia di compatibilità né altri orientamenti comunitari. Condividendo il parere dell'Austria, la Commissione ha ritenuto che BB sia un'impresa in difficoltà ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti. Data però la mancanza di talune informazioni e permanendo irrisolte alcune questioni, restavano tuttavia alcuni dubbi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune.

(25)

Ai sensi dei punti da 31 a 34 degli orientamenti, nel caso di aiuti individuali, la Commissione è tenuta a verificare se il piano di ristrutturazione permette di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

(26)

Sulla base del piano di ristrutturazione trasmessole inizialmente, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le ipotesi di mercato e le previsioni riguardanti gli obiettivi di redditività fossero sufficientemente precise da permettere di trarre conclusioni in merito alle prospettive di successo delle misure di ristrutturazione proposte. Non era chiaro su quali ipotesi di mercato si basassero le misure di ristrutturazione.

(27)

Per quanto riguarda la previsione di una redditività a lungo termine del 15 % entro il 2010 indicata nella notifica, la Commissione ha inizialmente fatto osservare che non erano state precisate le basi sulle quali era fondata la previsione e ha espresso dubbi sul carattere realistico dell'obiettivo di rendimento del 15 % e sulla possibilità di realizzarlo effettivamente entro il 2010. La Commissione ha pertanto invitato l'Austria a trasmetterle i dati dettagliati e le ipotesi sulle quali si basava la previsione.

(28)

La Commissione ha inoltre invitato l'Austria a fornire informazioni dettagliate (ad esempio dati di raffronto nel settore bancario) a sostegno della sua affermazione secondo la quale prima che le difficoltà si manifestassero BB non aveva un numero eccessivo di addetti né presentava costi del materiale eccessivi, ragione per cui la possibilità e la necessità di ridurre il personale apparivano ridotte.

(29)

La Commissione aveva inoltre constatato che le informazioni fornite dall'Austria sulle ragioni delle difficoltà dell'impresa consistevano essenzialmente in una sintesi delle difficoltà finanziarie. Veniva indicata una sola ragione reale delle difficoltà, ossia la carente gestione del rischio di credito. Mancava un'analisi approfondita della struttura organizzativa e gestionale della banca e delle reali omissioni dei dirigenti. La Commissione riteneva però che una tale analisi fosse indispensabile per valutare le prospettive di ristrutturazione di BB, e dubitava pertanto che nel piano di ristrutturazione le ragioni delle difficoltà di BB fossero state individuate e affrontate in maniera adeguata. L'Austria è stata quindi invitata a presentare un'analisi dettagliata delle omissioni passate e delle prospettive future, dei problemi attinenti la struttura organizzativa, i metodi di gestione e di vigilanza, dei criteri di controllo e di relazione, delle tecniche di introduzione di processi decisionali basati su considerazioni commerciali.

(30)

Per quanto riguarda una possibile privatizzazione di BB, l'Austria aveva manifestato l'intenzione di procedere in tal senso, e aveva menzionato le prime misure adottate, nonché la data prevista per il completamento del processo di privatizzazione, senza però fornire dettagli, ad esempio sulla procedura prevista, sulle condizioni e su altri elementi importanti. La Commissione ha dunque invitato l'Austria a fornire ulteriori informazioni, in particolare a precisare lo stadio raggiunto dal previsto processo di privatizzazione, se l'eventuale privatizzazione avrebbe seguito una procedura trasparente e non discriminatoria e quale fosse il calendario futuro.

(31)

La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE è subordinata alla condizione che gli aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. I punti da 35 a 39 degli orientamenti prevedono che vengano adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. Questa condizione si traduce di solito in una limitazione o riduzione della presenza dell'impresa sui mercati rilevanti dei prodotti, con la cessione di impianti di produzione o di filiali o con una riduzione dell'attività. La limitazione o riduzione deve essere proporzionata agli effetti distorsivi dell'aiuto e, in particolare, al peso relativo dell'impresa sul suo mercato (o sui suoi mercati).

(32)

Le contropartite ovvero le misure di compensazione proposte dall'Austria consistevano nella cessione di partecipazioni, nella chiusura di una filiale e nella rinuncia alla concessione di prestiti allo Stato. Data la descrizione in parte vaga delle misure di compensazione e del contributo di tali misure agli effetti auspicati sulla situazione patrimoniale e occupazionale di BB, la Commissione non è stata in grado di valutare l'effetto globale delle misure. Essa aveva bisogno di disporre di informazioni dettagliate sugli effetti di ogni singola misura sulla situazione patrimoniale e occupazionale e sulla posizione futura di BB sul mercato/sui singoli segmenti, nonché di una chiara quantificazione del valore di tali misure e del loro effetto di riduzione (ad esempio in termini di totale di bilancio).

(33)

Dato che il Burgenland è stato incluso nell'obiettivo 1 ininterrottamente dal 1995, ed è dunque un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), avente titolo a beneficiare di aiuti regionali, l'Austria ha invocato i punti 53 e 54 degli orientamenti, sottolineando l'esigenza di tenerne conto ai fini della valutazione delle contropartite, senza fornire tuttavia ulteriori spiegazioni e precisarne gli aspetti concreti. I punti 53 e 54 prevedono che i criteri di valutazione fissati dagli orientamenti si applichino anche alle aree assistite, precisando tuttavia che le condizioni in materia di riduzione di capacità sui mercati caratterizzati da sovracapacità strutturale possano essere meno severe. Tuttavia, dato che l'Austria non ha sviluppato ulteriormente questo punto, la Commissione non è stata in grado di determinare se questo criterio fosse applicabile.

(34)

Riassumendo, la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione adeguata e soddisfacente delle misure di compensazione proposte. Di conseguenza, sulla base degli elementi disponibili, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le misure di riduzione previste fossero sufficienti ad attenuare gli effetti di distorsione della concorrenza indotti dagli aiuti.

(35)

Conformemente ai punti 40 e 41 degli orientamenti, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in modo da impedire che l'impresa disponga di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, o persino per l'espansione dell'impresa. Gli orientamenti prevedono inoltre che il beneficiario dell'aiuto debba contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione con fondi propri, ivi compreso tramite la vendita di attivi qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa.

(36)

L'Austria ha dichiarato che le risorse statali per la ristrutturazione di BB non erano costituite da un apporto di liquidità, dato che il Land Burgenland è intervenuto soltanto con la concessione di garanzie. Inoltre, l'accordo di garanzia e l'accordo sugli utili futuri stabiliscono che la banca utilizzi la totalità degli utili per diminuire l'importo delle garanzie. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è stata in grado di accertare con esattezza se l'aiuto fosse limitato al minimo indispensabile, dato che in pratica le garanzie hanno un effetto equivalente ad un apporto di capitale.

(37)

Inoltre, la Commissione aveva dubbi sul fatto che il contributo proprio di BB, la completa soppressione delle riserve occulte e la riduzione dei costi di personale e di esercizio soddisfacessero il criterio del «contributo significativo».

IV.   LE OSSERVAZIONI DELL'AUSTRIA SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(38)

L'Austria ha presentato le proprie osservazioni sull'avvio del procedimento sulla base del piano di ristrutturazione esistente, e ha fornito nuove informazioni, in particolare sui punti seguenti, determinanti per la decisione della Commissione:

(39)

L'Austria ha trasmesso un'analisi delle strutture organizzative e gestionali di BB e ha descritto in dettaglio le ragioni delle difficoltà finanziarie della banca. L'Austria cita come ragione principale delle difficoltà di BB la carente gestione del rischio di credito, che ha reso la banca particolarmente vulnerabile alle azioni fraudolente. Alla stessa ragione sarebbero da ricondurre anche le rettifiche di valore la cui esigenza è emersa nel quadro del controllo dei conti debitori. Da un lato, quindi, le difficoltà della banca apparivano come un problema ben delimitato; dall'altro lato, la chiara individuazione delle ragioni ha enormemente facilitato l'adozione immediata delle contromisure indispensabili.

(40)

In aggiunta alla frode, i gravi problemi strutturali e l'assenza o il non rispetto dei sistemi interni di controllo hanno causato altre consistenti perdite nelle attività di credito di BB. Queste carenze strutturali sono state risolte tra l'altro con l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi, nonché con il rafforzamento della revisione interna nel quadro della riorganizzazione complessiva della banca. Una verifica effettuata nel febbraio 2003 dalla Banca nazionale austriaca, su richiesta dell'Autorità di vigilanza delle banche, ha confermato chiaramente questo risultato e dunque il successo delle misure di ristrutturazione.

(41)

Una valutazione globale di BB porta a concludere che la banca si distingue sotto diversi aspetti della maggior parte delle imprese in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti, dato che non presenta alcune caratteristiche indicate dalla Commissione come caratteristiche tipiche di un'impresa in difficoltà. Ad esempio, dopo l'effettuazione nel 2000 delle rettifiche di valore nel quadro del riassetto del portafoglio, le attività correnti di BB erano sostanzialmente redditizie, e tali sarebbero rimaste anche secondo una valutazione prudente degli sviluppi futuri. Gli sviluppi degli ultimi due anni hanno mostrato che l'attività di deposito si è nuovamente stabilizzata e che si è potuto recuperare in parte le perdite subite nel 2000. L'Austria ha altresì allegato i risultati delle attività ordinarie di BB.

(42)

L'Austria ha messo a confronto BB con il resto del settore bancario austriaco. Non sono presenti sovracapacità nel mercato rilevante per BB e nella stessa Bank Burgenland: con 300 addetti, la banca è una banca regionale di piccole dimensioni, che possiede solo 16 delle 264 agenzie bancarie presenti nel Burgenland.

(43)

Per quanto riguarda il progetto di privatizzazione di BB, l'Austria afferma che, secondo i piani esistenti, la banca dovrebbe essere privatizzata entro la fine 2004. Un gruppo di lavoro è stato costituito a questo scopo con il compito di preparare la vendita, e la banca di investimenti HSBC Trinkaus&Burkhardt è stata incaricata di effettuare la privatizzazione.

(44)

L'Austria ha comunicato sia le condizioni macroeconomiche di base che gli obiettivi strategici di BB sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo che prevede un miglioramento continuo della redditività di circa il 15 % su un periodo di sette anni. Sulla base del volume dei crediti, degli interessi medi e dei rimborsi risultanti dal rendiconto dei flussi di cassa del gennaio 2003, il servizio del controllo finanziario, in collaborazione con i capi di dipartimento e i dirigenti, ha definito gli obiettivi in termini di volumi e di condizioni nel quadro della pianificazione. I proventi da interessi sono stati calcolati, per tutto il periodo di pianificazione, sulla base del tasso di interesse vigente, ossia non si è tenuto conto delle ipotesi sull'evoluzione futura dei tassi di interesse. Dato l'attuale basso livello degli interessi, questa impostazione si attiene in ogni modo al principio di una pianificazione prudente.

(45)

Le misure di ristrutturazione adottate da BB a seguito del caso di frode al fine, da un lato, di affrontare in maniera adeguata le cause delle sue difficoltà finanziarie e, dall'altro, di preparare nel miglior modo possibile la banca agli sviluppi del mercato e alle opportunità future, possono essere riassunte sinteticamente con le formule: «riorganizzazione complessiva della gestione del rischio di credito», «concentrazione di BB sulle sue attività di base», «rafforzamento del ruolo di BB come banca regionale» e «ottimizzazione complessiva della gestione dei costi».

(46)

Date le dimensioni modeste di BB, l'Austria ha proceduto ad un'attenta ponderazione del criterio del ripristino della redditività di lungo termine e di quello della prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e ha fatto osservare che secondo gli orientamenti (punto 36) le piccole e medie imprese non sono di norma tenute a offrire contropartite. L'Austria ha poi illustrato per quali ragioni BB supera soltanto leggermente le soglie per la definizione delle PMI.

(47)

Date le dimensioni modeste della banca, non sorprende, a parere dell'Austria, che BB non sia in grado di fornire contropartite importanti. E' vero che BB ha due filiali attive in settori essenziali dell'attività bancaria; tuttavia, la cessione di queste partecipazioni inciderebbe notevolmente sul patrimonio dell'impresa. Inoltre, BB non ha un'attività estera degna di nota, e anche il numero delle filiali nazionali, attualmente 16, è estremamente ridotto.

(48)

A parere dell'Austria la posizione modesta che BB detiene sul mercato esclude ogni rischio di distorsione della concorrenza. L'Austria sottolinea inoltre che le difficoltà di BB non sono in alcun modo dovute ad un suo comportamento aggressivo sul mercato, quanto piuttosto derivano da fatti ben precisi già citati, in particolare il caso di frode.

(49)

L'Austria sostiene inoltre che gli aiuti a favore di BB non hanno determinato un aumento del capitale proprio della banca; essi sono semplicemente serviti a garantire i crediti in sofferenza della banca, che di conseguenza non sono stati oggetto di una rettifica di valore, cosa che ha permesso di evitare che il passivo superasse il capitale proprio di BB.

(50)

L'Austria fa notare inoltre che BB è localizzata e svolge la sua attività quasi esclusiva in un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, e ricorda sia le disposizioni degli orientamenti in materia (considerando 20) sia le circostanze difficili in cui la banca si trovava nel momento in cui sono sorte le difficoltà finanziarie.

(51)

Per quanto riguarda le contropartite (cessione di partecipazioni, chiusura di una filiale, rinuncia alla concessione di prestiti allo Stato), l'Austria ha fornito informazioni dettagliate sul valore di ogni singola misura e sul relativo effetto di riduzione e ha illustrato le ragioni che la inducono a ritenere che ulteriori misure di riduzione comprometterebbero la redditività della banca.

(52)

L'Austria sottolinea che gli aiuti in oggetto sono limitati al minimo indispensabile, dato che gli accordi di garanzia da soli non hanno consentito di mantenere un sufficiente grado di solvibilità, che BB ha proceduto con mezzi propri ad ulteriori rettifiche di valore per un importo di 41 milioni di EUR e che ha supplito sempre con mezzi propri alla riduzione delle attività per un importo di 218 milioni di EUR. Inoltre, non vi è stato da parte del Land alcun apporto di capitale a favore di BB per far fronte alle difficoltà della banca, il che dimostra l'impegno del Land a limitare al minimo il tipo e il volume dell'aiuto.

(53)

Inoltre, BB ha compiuto sforzi considerevoli per ridurre i costi di personale al livello medio del settore bancario e ha in progetto, nel medio periodo, di cedere gli immobili non necessari.

(54)

Pertanto l'Austria ritiene che non sia possibile adottare ulteriori misure, poiché la banca ha sempre perseguito una organizzazione relativamente contenuta.

V.   LA MODIFICA DELLE MISURE DI AIUTO

(55)

Con lettera del 19 dicembre 2003 le autorità austriache hanno comunicato il loro proposito di modificare, nel quadro della privatizzazione di BB, le misure di aiuto notificate.

(56)

L'accordo di garanzia del 20 giugno 2000 verrà modificato come segue:

a)

gli utili annuali di BB non verranno più utilizzati per ridurre l'importo della garanzia concessa dal Land Burgenland. L'importo garantito dal Land Burgenland verrà ridotto solo degli importi corrispondenti ai crediti garantiti nel quadro del caso HOWE e che saranno esigibili da BB nei prossimi anni;

b)

per quanto riguarda i pagamenti a titolo della garanzia sono previste le seguenti proroghe dei termini: BB potrà valersi della garanzia del Land Burgenland solo con la chiusura del bilancio per l'esercizio 2025 (e non, come previsto attualmente, fin dall'esercizio 2010). Il Land resta tuttavia libero di versare in tutto o in parte la garanzia a BB a partire dalla chiusura del bilancio per l'esercizio 2010. Su ogni singola frazione utilizzata della garanzia saranno applicati, fino al 30 giugno 2011, il tasso di interesse attuale del 5 % e, a decorrere dal 1o luglio 2011, il tasso di interesse annuale a cinque anni in vigore a quella data. Inoltre a decorrere rispettivamente dal 1o luglio 2016 e dal 1o luglio 2021, a ogni singola frazione utilizzata della garanzia verrà applicato il tasso di interesse annuale a cinque anni allora in vigore.

(57)

L'accordo quadro del 23 ottobre 2000 verrà modificato come segue:

a)

l'utile annuale di BB non verrà più utilizzato per onorare l'accordo sugli utili futuri con Bank Austria Creditanstalt AG;

b)

il Land Burgenland onorerà l'accordo sugli utili futuri nei confronti di Bank Austria Creditanstalt AG versando l'importo ancora dovuto a titolo dell'accordo di garanzia immediatamente prima della privatizzazione di BB in soluzione unica a Bank Austria Creditanstalt AG.

(58)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, la modifica relativa all'impiego dell'utile annuo per la riduzione degli importi della garanzia entrerà in vigore soltanto se la privatizzazione di BB verrà effettivamente realizzata. Se il Land Burgenland non dovesse procedere alla vendita di BB, le due garanzie resterebbero immutate, il loro importo si ridurrebbe dell'utile annuo di BB e l'accordo sugli utili futuri resterebbe invariato.

VI.   LE OSSERVAZIONI DELL'AUSTRIA SULL'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

(59)

Secondo le argomentazioni dell’Austria, il governo del Land considera la privatizzazione di BB l'elemento essenziale del piano di ristrutturazione dell'impresa volto all'adozione delle misure più idonee a garantire la redditività a lungo termine della banca. Con la decisione del governo del Land del 12 novembre 2003 (Zl. 3-12I/48-2003) sono state adottate le misure per l'avvio della cessione. Il 17 novembre 2003 è stato pubblicato, tramite inserzioni sui mezzi di comunicazione, l'invito a manifestazione di interesse. Al più tardi entro marzo/aprile 2004, dopo l'effettuazione del processo obbligatorio di due diligence, verranno avviate le trattative con i singoli offerenti.

(60)

Per ottenere il miglior risultato possibile dalla vendita di BB è pertanto indispensabile che il Land Burgenland liberi BB da tutte le obbligazioni relative agli utili futuri nei confronti di Bank Austria Creditanstalt AG. Lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per l'accordo di garanzia del 20 giugno 2000 tra il Land Burgenland e BB, poiché anche in questo caso né BB né il suo acquirente dovrebbero essere soggetti ad oneri.

(61)

L’Austria ritiene che qualora fosse mantenuto l'obbligo a carico di BB di trasferire gli utili, sarebbe problematico trovare un acquirente, dato che i potenziali candidati avrebbero scarso interesse in un'operazione dalla quale per diversi anni non potessero ricavare alcun profitto.

(62)

La soppressione di quest'obbligo a carico di BB è pertanto una condizione indispensabile per la prossima privatizzazione della banca, e consentirà di far sì che il piano di ristrutturazione notificato, di cui la privatizzazione di BB costituisce un elemento essenziale, abbia realistiche possibilità di successo. In tal modo viene offerta all'acquirente potenziale di BB la prospettiva di trarre immediatamente profitto della banca, il che a sua volta costituisce la premessa necessaria per ottenere il massimo prezzo di vendita.

VII.   VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

(63)

I due accordi di garanzia del Land Burgenland a favore di BB configurano aiuti di Stato. Le misure sono state adottate a condizioni che sarebbero inaccettabili per un investitore privato operante in un'economia di mercato.

(64)

L’Austria sostiene che con la conclusione dei due accordi di garanzia il Land Burgenland ha evitato un danno finanziario ancora maggiore, dato che gli accordi si sono limitati al minimo indispensabile per evitare che la banca venisse messa in amministrazione controllata. Se, conformemente all'obbligo di legge, il Land Burgenland fosse dovuto intervenire come garante, il volume delle obbligazioni finanziarie derivanti dalle due garanzie sarebbe stato superato, dato che l'importo della responsabilità sussidiaria è illimitato. Di conseguenza, l’Austria ritiene che sotto il profilo giuridico il Land Burgenland ha agito secondo il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato.

(65)

Occorre tuttavia obiettare a questa argomentazione che le autorità austriache non hanno addotto alcun calcolo a sostegno di tale affermazione. Secondo il parere di KPMG del 17 giugno 2000 menzionato al punto 13, l'importo che il Land Burgenland avrebbe dovuto coprire in caso di insolvenza di BB sarebbe ammontato a 247 milioni di EUR. Tale cifra è inferiore al totale delle due garanzie, benché si debba rilevare che tale somma è stata calcolata prima del secondo controllo approfondito dei conti debitori svoltosi nel secondo semestre del 2000 e che alla luce della prospettiva odierna essa dovrebbe quindi essere più elevata. Non è certo tuttavia come le autorità austriache giungano alla cifra di 247 milioni di EUR. Nella sentenza sulla causa Hytasa (8) la Corte di giustizia europea stabilisce che «occorre distinguere tra gli obblighi che lo Stato deve assumere come proprietario azionista di una società e quelli che possono incombergli come autorità pubblica». Dato che BB è stata costituita come società per azioni, il Land Burgenland risponde in qualità di proprietario azionista di questa società per i debiti di quest'ultima solo fino all'importo del valore di liquidazione dei suoi attivi. Nella sentenza menzionata la Corte di giustizia stabilisce che «applicando il criterio dell'investitore privato, non deve tenersi conto degli oneri inerenti al costo del licenziamento dei lavoratori, al pagamento dei sussidi di disoccupazione ed agli aiuti alla ricostruzione del tessuto industriale». Sembra che l'Austria non abbia operato tale distinzione e che i suoi calcoli si basino anche sui costi che il Land dovrebbe affrontare in base alla sua responsabilità sussidiaria prevista per legge. Tali costi tuttavia non sono collegati al ruolo di proprietario azionista di BB rivestito dal Land Burgenland. Essi sono invece il risultato di un particolare obbligo giuridico, cioè la responsabilità sussidiaria statale, che non può mai riguardare un investitore privato.

(66)

Entrambe le misure sono state adottate a favore di un'impresa in gravi difficoltà finanziarie. Si tratta di un importo considerevole: in totale 359,8 milioni di EUR. Al momento in cui ha concesso le garanzie, il Land non poteva chiaramente prevedere che avrebbe potuto trarne un rendimento accettabile per un investitore privato in un'economia di mercato.

(67)

Gli aiuti in oggetto favoriscono BB e le conferiscono artificialmente un vantaggio rispetto ai concorrenti, il che falsa la concorrenza. Nei settori più importanti della sua attività, BB opera sia a livello regionale che nazionale. Il settore dei servizi finanziari è caratterizzato nel suo complesso da un'integrazione crescente e il mercato interno è stato realizzato in molti segmenti essenziali. Vi è un'intensa concorrenza tra istituti finanziari dei vari Stati membri, che si è ulteriormente rafforzata con l'introduzione della moneta unica. Le misure in oggetto e gli effetti che ne derivano per i concorrenti attuali e potenziali di altri Stati membri falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza le misure configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'Austria non ha contestato questo punto di vista; essa ha notificato le misure in oggetto, sebbene in ritardo.

(68)

Poiché le misure di aiuto non sono state adottate nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, la Commissione deve esaminare la loro compatibilità con il mercato comune sulla base dell'articolo 87 del trattato CE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (9) («gli orientamenti»).

(69)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE — salvo diverse disposizioni contenute nel trattato stesso — sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(70)

L'articolo 87 del trattato CE prevede tuttavia alcune deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE potrebbero fornire la base giuridica della compatibilità degli aiuti con il mercato comune. Tuttavia, gli aiuti in esame non possono essere considerati né come aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori [lettera a)], né come aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [lettera b)], né come aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania [lettera c)]. Pertanto, nel caso di specie le deroghe non sono applicabili.

(71)

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato CE occorre osservare che gli aiuti non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(72)

La Commissione esamina pertanto le misure di aiuto sulla base delle disposizioni di deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Essa fonda la sua valutazione degli aiuti volti ad agevolare lo sviluppo di talune attività, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, sugli orientamenti comunitari in materia. A parere della Commissione, gli unici orientamenti applicabili al caso di specie sono gli orientamenti già citati al considerando 68. La Commissione ritiene inoltre che le misure di aiuto descritte contribuiscano a finanziare la ristrutturazione dell'impresa e debbano dunque essere considerate come aiuti alla ristrutturazione.

(73)

Ai sensi degli orientamenti, gli aiuti alla ristrutturazione sono ammessi soltanto quando non sono contrari all'interesse comune. Gli orientamenti subordinano l'autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione ad alcune condizioni.

(74)

La Commissione condivide l'argomentazione dell'Austria secondo la quale BB deve essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 30, in combinato disposto con i punti da 4 a 8 degli orientamenti.

(75)

A norma del punto 4 degli orientamenti si ritiene che un'impresa sia in difficoltà, «qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.» Nel caso di BB, non ci sono dubbi sulla sussistenza di queste circostanze.

(76)

Senza l'intervento del Land Burgenland, BB sarebbe stata messa in amministrazione controllata e condotta pertanto al collasso economico, ai sensi degli orientamenti.

(77)

Ai sensi del punto 28 degli orientamenti, gli aiuti alla ristrutturazione possono essere autorizzati solo in funzione di criteri rigorosi e della garanzia che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in vita dell'impresa (in particolare qualora si accerti che l'effetto netto di licenziamenti conseguenti al fallimento dell'impresa, cumulati con gli effetti sui fornitori, accentuerebbero i problemi locali, regionali o nazionali in materia di occupazione oppure, eccezionalmente, che la sua scomparsa potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio).

(78)

Quest'ultima ipotesi può tuttavia essere scartata, dato che la posizione di BB non è talmente forte che il fallimento o la cessione parziale che ne seguirebbe possa condurre ad una situazione di monopolio o di oligopolio.

(79)

L'Austria sostiene che in pratica, oltre BB, l'unica altra banca operante nel Land Burgenland è il gruppo Raiffeisen, e che quindi la scomparsa di BB determinerebbe un'ulteriore concentrazione della struttura del mercato e un ulteriore rafforzamento del predetto gruppo. Questa argomentazione non può tuttavia essere sostenibile, dato che dalle informazioni attualmente disponibili risulta che nel Land sono presenti anche altre banche, casse di risparmio e banche popolari.

(80)

Occorre però osservare che è difficile calcolare gli effetti dell'ipotetico fallimento di BB. Nel caso di liquidazione della banca o di riduzione del numero delle sue filiali, è molto improbabile che una banca straniera decida di installarsi nel Land Burgenland e di riprendere le attività di BB, considerata la situazione economica del Land e la sua scarsa attrattività. È più probabile invece che in alcune zone rurali del Land si abbia un'offerta insufficiente di servizi finanziari di base.

(81)

Ai sensi del punto 3.2.2, lettera b), degli orientamenti, la concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, dovrà essere approvato dalla Commissione e di cui va esaminata l'idoneità a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole. Il piano di ristrutturazione deve avere una durata limitata e basarsi su ipotesi realistiche. Deve descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa, consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Deve permettere all'impresa una transizione verso una nuova struttura che le dia prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di funzionare con le proprie risorse in modo che l'impresa possa coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari e che il tasso di rendimento previsto del capitale proprio possa essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza.

(82)

La Commissione ha basato la sua valutazione sulle informazioni fornite dall'Austria in merito, tra l'altro, alla pianificazione delle singole misure di ristrutturazione, alla redditività prevista per il periodo di ristrutturazione dal 2000 al 2010 sulla base, da un lato, di una stima prudente dell'andamento futuro e, dall'altro, dei risultati delle attività correnti risultanti dai bilanci e dal calcolo previsionale, nonché dell'analisi del carente sistema di gestione del rischio di credito, all'origine dei problemi, e dei deficit strutturali. Nella sua valutazione la Commissione si è basata inoltre sulle informazioni fornite dall'Austria sullo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione, sulle modifiche di singole misure, nonché sui tempi per il completamento della prevista privatizzazione di BB.

(83)

Data la mancanza di dati dettagliati relativi alle previsioni e di precisazioni sulle ipotesi di base, nella decisione di avviare il procedimento la Commissione aveva espresso dubbi sulla previsione di una redditività a lungo termine del 15 % entro il 2010. L'Austria ha in seguito trasmesso un calcolo previsionale in base al quale, seguendo il principio di una pianificazione prudente e tenendo conto del contesto macroeconomico generale (polo economico in crescita, aumento della popolazione residente, crescita dei patrimoni, allargamento dell'Unione europea) il miglioramento continuo della redditività sarebbe di circa il 15 % su un periodo di sette anni, un dato questo confermato anche dai risultati di bilancio relativi all'attività ordinaria. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda gli sviluppi futuri, il piano di ristrutturazione sia nel complesso plausibile e completo.

(84)

L'Austria ha fornito ulteriori informazioni e valori di riferimento relativi ai costi di personale e ai costi del materiale in confronto ad altri enti creditizi aventi struttura e dimensioni equivalenti, che dimostrano che sia i costi unitari del personale che i costi del materiale di BB sono di gran lunga sotto la media.

(85)

L'Austria ha provveduto a fornire l'analisi delle strutture organizzative e gestionali e delle reali omissioni dei dirigenti, di cui la Commissione aveva constatato la mancanza nella decisione di avviare il procedimento. Fra le cause delle difficoltà finanziarie di BB vengono citati i seguenti fattori: il caso di frode, una mal compresa politica del rischio, l'assenza di un sistema di gestione del rischio, l'assenza di sistemi di controllo interni, inefficienti meccanismi di relazione, l'assenza di strumenti di controllo dell'insieme delle attività bancarie, un'organizzazione inefficace. Fra le misure di ristrutturazione vengono citati: l'introduzione di una nuova politica del rischio, l'attuazione di una gestione indipendente dei rischi, un nuovo approccio all'allocazione delle risorse, la creazione di una nuova struttura operativa e gestionale, l'introduzione di un sistema informativo di gestione e l'ottimizzazione della gestione dei costi.

(86)

La Commissione ritiene che le misure operative, funzionali e finanziarie finora adottate o previste consentano di ripristinare la redditività a lungo termine della banca.

(87)

L'Austria ha inoltre comunicato che il governo del Land si è posto come obiettivo essenziale del piano di ristrutturazione la privatizzazione di BB. Con la decisione del governo del Land del 12 novembre 2003 (Zl. 3-12I/48-2003) sono state adottate le misure per l'avvio della cessione. Il 17 novembre 2003 è stato pubblicato, tramite inserzioni sui mezzi di comunicazione, l'invito a manifestazione di interesse. Nell’aprile 2004, dopo l'effettuazione del processo obbligatorio di due diligence, si sono avviate le trattative con i tre rimanenti migliori offerenti. La Commissione ritiene che la privatizzazione della banca presenti buone prospettive di successo.

(88)

La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE è subordinata alla condizione che gli aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. I punti da 35 a 39 degli orientamenti prevedono che vengano adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. Questa condizione si traduce di solito in una limitazione o riduzione della presenza dell'impresa sui mercati rilevanti dei prodotti, con la cessione di impianti di produzione o di filiali o con una riduzione dell'attività.

(89)

La limitazione o riduzione deve essere proporzionata agli effetti distorsivi dell'aiuto e, in particolare, al peso relativo dell'impresa sul suo mercato (o sui suoi mercati).

(90)

Ai sensi del punto 53 degli orientamenti, nel valutare gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione. Ai sensi del punto 54 degli orientamenti, i criteri di valutazione contenuti negli orientamenti valgono anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle aree assistite le condizioni richieste per l'autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno esigenti per quanto riguarda l'ottenimento di contropartite. Se giustificata da esigenze di sviluppo regionale, la riduzione di capacità sarà inferiore a quella imposta nelle aree non assistite e si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

(91)

Essendo stato incluso nell'obiettivo 1 ininterrottamente dal 1995, il Land Burgenland è un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e ha pertanto titolo a beneficiare di aiuti regionali con un'intensità massima netta del 30 % o del 35 %. Per quanto BB sembri essersi ben adattata alle specificità economiche di quest'area assistita, in ragione della sua presenza da lunga data nella regione, la Commissione non ha difficoltà a comprendere che le difficoltà finanziarie della banca possano essere più gravi in un'area assistita che in una regione ben sviluppata sul piano economico e industriale.

(92)

Tra le banche austriache BB è un'impresa di piccole dimensioni. Con un totale di bilancio di 2,9 miliardi di EUR, con proventi (proventi da interessi, da valori mobiliari, da commissioni, proventi netti da attività finanziarie e altri proventi di gestione) pari a 40,4 milioni di EUR nel 2002 e con più 300 addetti, la banca presenta le caratteristiche di una PMI sotto il profilo sia occupazionale che finanziario.

(93)

Di seguito viene pertanto esaminato se, tenuto conto delle modeste dimensioni della banca e della sua ubicazione in un'area assistita, le contropartite proposte siano sufficienti ad attenuare gli effetti di distorsione della concorrenza indotti dagli aiuti.

(94)

Inizialmente l'Austria aveva proposto la cessione di partecipazioni, la chiusura di una filiale e la rinuncia alla concessione di prestiti allo Stato come contromisure nel quadro del piano di ristrutturazione.

(95)

Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha dichiarato di non essere in grado, a causa della mancanza di dati dettagliati, di valutare adeguatamente l'effetto globale delle misure, descritte in parte solo in modo vago, e il loro importo, e ha dunque richiesto ulteriori informazioni. L'Austria ha in seguito fornito ulteriori informazioni sul valore delle varie misure e sul loro effetto di riduzione, sottolineando che erano state esaminate tutte le possibili idonee contropartite che BB avrebbe potuto offrire.

(96)

Per quanto riguarda la cessione di partecipazioni, l'Austria ha ricordato che dal 2001 al luglio 2003 BB aveva già ceduto partecipazioni non necessarie per la sua attività per un valore di 3,5 milioni di EUR, riducendo in tal modo di circa un terzo le partecipazioni da essa detenute in portafoglio al 31 dicembre 2000.

(97)

Secondo le informazioni fornite dall'Austria, oltre alle attività già cedute, BB non disporrebbe né di partecipazioni non strategiche né di riserve latenti, come risulta anche dalle relazioni dei revisori dei conti di BB per gli ultimi esercizi. Di conseguenza, ulteriori cessioni di attività inciderebbero in tal modo sul patrimonio di BB da comprometterne la redditività.

(98)

Nel quadro della ristrutturazione, come misura di riduzione, BB ha chiuso una delle sue 17 filiali (la filiale di Parndorf), il che corrisponde ad una riduzione della sua presenza sul mercato di appena il 6 %.

(99)

Per quanto riguarda la chiusura di altre filiali, l'Austria ha dichiarato che BB dispone sul territorio nazionale di un numero estremamente limitato di filiali, ridotto ormai a 16, il che è indice di una densità di filiali nelle zone rurali del Burgenland ancora più esigua. Tranne un'unica eccezione, BB non ha un'attività estera degna di nota. La banca possiede un'unica affiliata a Sopron (Ungheria), la quale, tuttavia, nell'attuale contesto generale del settore bancario, rappresenta un fattore importante per la sua redditività futura e per la sua capacità di sostenere la concorrenza sul mercato bancario a livello internazionale. Pertanto, un'ulteriore chiusura avrebbe come risultato diretto una consistente riduzione del fatturato e un deterioramento sensibile delle prospettive di rendimento.

(100)

L'Austria si è inoltre impegnata a far sì che BB riduca la sua attività rinunciando a fornire prestiti allo Stato, attività che, con il 12 % dei prestiti concessi, rappresenta un volume relativamente importante. Si tratta del resto di un'attività particolarmente lucrativa, poiché in ragione dell'elevato merito di credito del beneficiario del prestito, non comporta alcun rischio per la banca, che pertanto non è soggetta ad alcun obbligo di copertura. In aggiunta essa generava consistenti proventi da interesse a rischio zero.

(101)

La Commissione ha esaminato le argomentazioni e le informazioni trasmesse, ed è giunta alla conclusione che, considerate le sue dimensioni ridotte e la modesta posizione detenuta sul mercato, ulteriori contropartite comprometterebbero effettivamente la redditività della banca. Inoltre, in passato in varie decisioni aventi ad oggetto il risanamento di istituti bancari, la Commissione ha ritenuto che una riduzione del 10 % della presenza sul mercato fosse sufficiente nei casi in cui le banche in questione, negli anni che avevano preceduto le loro difficoltà economiche, avevano adottato una politica aziendale espansiva (10). Nel caso di istituti bancari di minori dimensioni — e in ogni caso di gran lunga più grandi di BB — la Commissione non ha invece imposto alcuna riduzione della rete di agenzie (11).

(102)

Pertanto, a parere della Commissione, le contropartite già attuate, previste e promesse sono sufficienti ad attenuare gli effetti di distorsione della concorrenza indotti dagli aiuti in oggetto.

(103)

La Commissione ritiene che l'Austria abbia dimostrato in modo soddisfacente che l'importo degli aiuti accordati si limita al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie della banca e dei suoi azionisti. La banca non riceve pertanto alcun apporto di liquidità e di mezzi propri supplementari che potrebbe utilizzare impropriamente per l'espansione delle sue attività a danno dei concorrenti.

(104)

Gli aiuti per un importo di 359,8 milioni di EUR accordati nel quadro degli accordi di garanzia dal Land Burgenland a favore di BB sono stati calcolati in modo da coprire, da un lato, le rettifiche di valore per un importo di 171 milioni di EUR, resesi necessarie a seguito del caso di frode, e, dall'altro, le ulteriori rettifiche di valore per un importo di 189 milioni di EUR la cui necessità è emersa in occasione del controllo dei conti debitori. Dato che il capitale proprio della banca ammonta a 80 milioni di EUR, le misure erano indispensabili per la sopravvivenza a breve termine della banca; in assenza di dette misure, si sarebbe giunti all'amministrazione controllata e al ricorso alla responsabilità sussidiaria. Non vi è stato tuttavia conferimento di mezzi propri supplementari, per cui non si è avuto un rafforzamento della posizione concorrenziale della banca.

(105)

Le garanzie accordate dal Land a favore di BB non sono comunque bastate a garantire il mantenimento di un livello soddisfacente di solvibilità. Pur coprendo le necessarie rettifiche di valore relative ai proventi dei prestiti in sofferenza, gli accordi di garanzia non coprivano le perdite di interessi dovute ai crediti inesigibili, che sono state pertanto compensate dalla banca stessa.

(106)

Inoltre, prima della conclusione dell'accordo di garanzia del 20 giugno 2000 e al momento della redazione del bilancio dell'esercizio 1999, BB ha effettuato, con risorse proprie, altre rettifiche di valore per un importo di 41 milioni di EUR.

(107)

Nell'ottobre 2000, a seguito della pubblicità negativa, numerosi clienti hanno ritirato dalla banca importi considerevoli (depositi di risparmio e a termine, nonché conti di deposito titoli) per un importo di 218 milioni di EUR, ossia il 10 % del totale di bilancio di BB. Anche queste perdite sono state compensate dalla banca con i propri mezzi.

(108)

Infine occorre rilevare che BB ha eliminato con risorse proprie tutte le riserve latenti, e negli ultimi 3 anni è riuscita a ridurre di 1 milione di EUR i costi di personale e del 10 % i costi del materiale. Per il 2004 sono previste ulteriori riduzioni dei costi per un importo di 285 000 EUR.

(109)

Pertanto, a parere della Commissione, gli aiuti sono limitati al minimo indispensabile.

VIII.   CONCLUSIONI

(110)

Gli aiuti, per un importo totale di 359,8 milioni di EUR, consistono in due misure: in primo luogo, l'accordo di garanzia a favore di BB concluso dal Land Burgenland il 20 giugno 2000, per un importo di 171 milioni di EUR, maggiorato di un interesse del 5 %; in secondo luogo, l'accordo quadro del 23 ottobre 2000, costituito a sua volta dalla rinuncia da parte di Bank Austria AG al rimborso di prestiti vantati nei confronti di BB, da un accordo sugli utili futuri concluso tra le due parti e da una garanzia del Land Burgenland a favore di BB dell'importo di 189 milioni di EUR.

(111)

Sono soddisfatte tutte le condizioni indicanti la sussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE: risorse statali, aiuti a favore di un'impresa determinata, distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri. Tra le deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune l'unica applicabile al caso di specie è quella dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in combinato disposto con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(112)

Nella sua valutazione, la Commissione, sulla base dei criteri fissati dagli orientamenti, conclude che le misure di ristrutturazione già attuate e quelle previste sono ragionevoli, definitive e adeguate per permettere di ripristinare la redditività a lungo termine di BB.

(113)

Nel complesso la Commissione ritiene che le cessioni, le chiusure e le riduzioni già realizzate, previste e approvate bastino a compensare gli effetti di distorsione della concorrenza indotti dagli aiuti in oggetto.

(114)

A parere della Commissione le due garanzie del 20 giugno 2000 e del 23 ottobre 2000, si limitano al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie della banca e dei suoi azionisti. La banca non riceve pertanto alcun apporto di liquidità e di mezzi propri supplementari che potrebbe utilizzare impropriamente per l'espansione delle sue attività a danno dei concorrenti,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti aiuti di Stato a favore di Bank Burgenland AG («BB») sono compatibili con il mercato comune:

a)

l'accordo di garanzia concluso dal Land Burgenland il 20 giugno 2000, per un importo di 171 milioni di EUR, maggiorato di un interesse del 5 %;

b)

l'accordo quadro del 23 ottobre 2000 che prevede un accordo di garanzia del Land Burgenland per un importo di 189 milioni di EUR.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.

(2)  GU C 141 del 14.6.2002, pag. 2.

(3)  GU C 189 del 9.8.2003, pag. 13.

(4)  GU C 37 dell’11.2.2004, pag. 5.

(5)  Nel 2002 il totale di bilancio era di circa 2,9 miliardi di EUR.

(6)  Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 1994 nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1994, pag. I-4103.

(7)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(8)  Cause C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, paragrafo 22.

(9)  Cfr. nota 7.

(10)  Decisione 99/288/CE della Commissione, del 29 luglio 1998, recante approvazione condizionata dell'aiuto concesso dall'Italia al Banco di Napoli. (GU L 116 del 4.5.1999, pag. 36) e decisione 2000/600/CE della Commissione, del 10 novembre 1999, recante approvazione condizionata dell'aiuto accordato dall'Italia alle banche pubbliche siciliane Banco di Sicilia e Sicilcassa. (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21).

(11)  Decisione 1999/508/CE, della Commissione, del 14 ottobre 1998, recante approvazione condizionata degli aiuti accordati dalla Francia alla Societé Marseillaise de Crédit (SMC) (GU L 198 del 30.7.1999, pag. 1) e decisione 2001/89/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, recante approvazione condizionata dell'aiuto concesso dalla Francia al Crédit Foncier de France (GU L 34 del 3.2.2001, pag. 36).


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