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Document 32004G0430(01)

Risoluzione del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza

GU C 116 del 30.4.2004, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/18


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza

(2004/C 116/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tenendo presente l'azione comune 97/339/GAI del Consiglio, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (1), e la direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (2),

richiamando le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2001 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza,

sottolineando l'importanza del Manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza adottato dal Consiglio il 28 e 29 novembre 2002,

considerando quanto segue:

1

le autorità degli Stati membri responsabili della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di Consigli europei e di altri eventi internazionali di pari risonanza devono assicurare il rispetto del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di riunirsi in modo pacifico, prevenendo quanto più possibile le interferenze di elementi i cui obiettivi o le cui azioni costituiscano reato o siano di natura violenta,

2

le turbative avvenute in occasione di alcuni Consigli europei e di altri eventi internazionali di pari risonanza hanno limitato il pieno esercizio delle libertà sancite dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo,

3

in tali occasioni si è evidenziata la necessità di una più efficace e coordinata collaborazione a livello europeo fra le autorità competenti degli Stati membri, e che i servizi di polizia si assistano reciprocamente, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini di prevenzione e ricerca dei fatti punibili,

4

è opportuno che, nel rispetto delle legislazioni nazionali, sia favorita la cooperazione tra i servizi di polizia degli Stati membri anche attraverso un mirato scambio di informazioni che rilevino nella prevenzione di turbative dell'ordine pubblico e per la sicurezza delle manifestazioni,

5

i Consigli europei si tengono a Bruxelles presso la sede del Consiglio dell'Unione europea e gli altri Stati membri devono collaborare pienamente con le autorità del Regno del Belgio e con l'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio,

6

con riferimento alla sicurezza dei Consigli europei e agli eventi di pari risonanza è necessario conferire piena efficacia alle disposizioni contenute nell'azione comune 97/339/GAI, che disciplina alcune forme di cooperazione di polizia in occasione di manifestazioni che rilevino per l'ordine e la sicurezza pubblica,

7

un'efficace prevenzione si consegue anche attraverso misure adottate dagli Stati membri al fine di scoraggiare la partecipazione di facinorosi a manifestazioni all'estero, connesse con lo svolgimento dei Consigli europei ed eventi di pari risonanza,

8

i dispositivi di sicurezza per eventi internazionali hanno talvolta comportato il ricorso all'applicazione delle misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990 (in seguito denominata «convenzione di Schengen»), con conseguenti possibili situazioni di disagio presso alcuni transiti di frontiera dello Stato membro ospitante l'evento — dovute al massiccio afflusso di persone da sottoporre a controlli — e di pregiudizio alla libertà di movimento dei cittadini nell'Unione europea,

9

la mancanza di dati e di segnalazione su persone nei cui confronti si hanno fondati sospetti per ritenere che possano causare turbative allo svolgimento dei Consigli europei e altri eventi internazionali di pari risonanza può impedire un'applicazione efficace e meno gravosa delle misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen,

10

la disponibilità di dati su tali soggetti può consentire controlli mirati per la loro individuazione, agevolando la libera circolazione delle altre persone,

11

gli Stati membri sono pienamente consapevoli che il ripristino dei controlli alle frontiere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, è una misura da applicare conformemente ai criteri stabiliti dalla convenzione e nel pieno rispetto della decisione del comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 (3),

ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1.

Nel rispetto delle legislazioni nazionali, gli Stati membri sono invitati a fornire allo Stato membro che ospita una riunione del Consiglio europeo o altro evento di pari risonanza le informazioni di cui dispongono circa gli spostamenti — ai fini della partecipazione all'evento stesso — di persone o gruppi nei confronti dei quali esistono fondati motivi per ritenere che essi intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso. Le informazioni possono essere fornite anche agli Stati membri attraverso i quali è previsto che essi transitino.

2.

Conformemente a quanto disposto dall'azione comune 97/339/GAI, le informazioni sui gruppi di cui al punto precedente dovrebbero comprendere la composizione globale, gli itinerari e i luoghi di transito e di soggiorno previsti, e i mezzi di trasporto. Lo Stato membro che invia le informazioni può anche specificare ogni altro utile elemento nonché il grado di affidabilità delle informazioni stesse.

3.

Lo Stato membro che per la sicurezza di un Consiglio europeo o di un evento di pari risonanza applica i controlli alle frontiere ai fini di proteggere l'effettuazione di tali eventi, in particolare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, può intraprendere altresì ogni iniziativa affinché siano limitati, quanto più possibile, i disagi causati dall'effettuazione dei controlli alle persone in transito; in tal senso dovrebbe essere privilegiata l'effettuazione di controlli svolti sulla base di informazioni di intelligence specialmente mirati su soggetti nei confronti dei quali vi sono fondati motivi per ritenere che intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso.

4.

Al fine di agevolare la possibilità per lo Stato membro ospitante l'evento di effettuare controlli mirati sulle persone in transito, gli altri Stati membri, sono invitati a mettere a disposizione ogni informazione che sia ritenuta utile. Le informazioni fornite possono, ove consentito dalla legislazione nazionale, riguardare i nominativi di soggetti nei confronti dei quali vi sono fondati motivi per ritenere che intendano entrare nello Stato membro con il fine di provocare turbative all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'evento ovvero di commettere reati connessi all'evento stesso ivi compresi i nominativi di soggetti condannati per reati relativi a turbative all'ordine pubblico di manifestazioni o altri eventi.

5.

In riferimento ai punti 3 e 4, la sola esistenza di condanne penali non dovrebbe giustificare automaticamente l'adozione delle misure di ordine pubblico e di pubblica sicurezza cui si fa riferimento nella risoluzione.

6.

Lo Stato membro può utilizzare le informazioni ricevute ai sensi del punto 4 per l'effettuazione dei controlli alle frontiere. Le informazioni potranno essere utilizzate anche per prevenire reati o garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dell'evento.

7.

Nulla nella presente risoluzione dovrebbe essere interpretato nel senso di derogare al principio in base al quale lo scambio di dati di carattere personale deve avvenire conformemente alla legislazione nazionale e internazionale applicabile, tenendo presenti le disposizioni di cui al titolo VI della convenzione di Schengen e della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché — se del caso — dei principi contenuti nella raccomandazione n. (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

8.

Le informazioni di carattere personale dovrebbero essere utilizzate e conservate esclusivamente fino alla conclusione dell'evento per il quale sono state trasmesse e per i fini previsti dalla presente risoluzione, salvo se diversamente convenuto con lo Stato membro che le ha fornite.

9.

Analogamente a quanto previsto dall'azione comune 97/339/GAI, gli altri Stati membri possono inviare ufficiali di collegamento nel paese membro sede dell'evento, a seguito di specifiche intese, al fine di fornire assistenza alle autorità locali nella predisposizione e nell'attuazione delle misure di sicurezza e di ordine pubblico.

10.

A seguito di specifiche intese bilaterali con lo Stato membro che adotta le misure previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Schengen in occasione dello svolgimento sul proprio territorio di Consigli europei e altri eventi internazionali di pari risonanza e qualora ritenuto più opportuno, i controlli di cui al punto 3 potranno anche essere effettuati con il supporto di ufficiali di collegamento inviati da paesi membri in specifici valichi di frontiera concordati.


(1)  GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

(2)  GU 56 del 4.4.1964, pag. 850.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 133.


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